ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
7 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1437/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1438/2007 della Commissione, del 6 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1439/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1440/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ( 1 )

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1442/2007 della Commissione, del 6 dicembre 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

30

 

 

Regolamento (CE) n. 1443/2007 della Commissione, del 6 dicembre 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

32

 

 

Regolamento (CE) n. 1444/2007 della Commissione, del 6 dicembre 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

33

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/795/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativa al contributo finanziario della Comunità, per il 2007, per studi, esami d’impatto e valutazioni riguardanti i settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica

34

 

 

2007/796/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 5890]  ( 1 )

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1437/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Per le misure di intervento per le quali non è fissato un importo unitario nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato occorre adottare modalità di applicazione per quanto riguarda, in particolare, il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese risultanti dall’immobilizzazione dei fondi necessari per l’acquisto di prodotti e il finanziamento delle spese derivanti dalle operazioni di ammasso e, se del caso, di trasformazione.

(2)

Data la natura delle misure e dei programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), è opportuno prevedere che in casi eccezionali debitamente giustificati il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) possa finanziare determinate spese amministrative e di personale sostenute per l’attuazione di tali misure e programmi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (3) stabilisce la procedura che la Commissione deve seguire per decidere la riduzione o la sospensione dei pagamenti mensili, nonché la procedura da seguire per decidere la riduzione o la sospensione dei pagamenti intermedi.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento comunitario se constata che la spesa è stata sostenuta in violazione delle norme comunitarie. Nell’ambito della procedura che determina l’esclusione dal finanziamento comunitario la Commissione, per porre rimedio alla situazione, rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato su come applicare la normativa comunitaria. Se lo Stato membro non applica tali raccomandazioni, la Commissione adotta altre decisioni per l’esclusione delle spese di cui trattasi dal finanziamento comunitario. Inoltre, in certi casi si può stabilire che le raccomandazioni della Commissione non saranno o non potranno essere attuate a brevissima scadenza.

(5)

In queste circostanze, la possibilità di sospendere o ridurre i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi, prevista attualmente dal regolamento (CE) n. 1290/2005, non offre una protezione sufficiente degli interessi finanziari della Comunità. In proposito si ritiene opportuno stabilire una nuova procedura che permetta alla Commissione di sospendere o ridurre i pagamenti, in determinate situazioni, in maniera più efficace.

(6)

La sospensione o la riduzione ex ante dei pagamenti nel settore agricolo potrebbe comportare implicazioni finanziarie gravi per lo Stato membro interessato. Inoltre, rispetto alla procedura prevista per la decisione sulla verifica di conformità, lo Stato membro ha possibilità limitate di difendere la propria posizione nei confronti della Commissione. Per questi motivi si dovrebbe fare ricorso alla nuova procedura di sospensione o riduzione dei pagamenti soltanto se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inefficaci a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate.

(7)

Occorre chiarire le condizioni in cui non è ammissibile una dichiarazione intermedia di spesa per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(8)

Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia (4), impone agli Stati membri di eseguire controlli ex post su determinate spese della politica agricola comune, sostenute nell’esercizio finanziario «n», nel periodo che va dal 1o luglio dell’esercizio n + 1 al 30 giugno dell’esercizio n + 2. La relazione sulle attività di controllo svolte nel corso di tale periodo deve essere presentata alla Commissione soltanto alla fine dell’esercizio n + 2.

(9)

La limitazione temporale stabilita dal regolamento (CE) n. 1290/2005 per le decisioni sulla verifica di conformità non permette, in pratica, alla Commissione di adottare una decisione sull’esclusione dal finanziamento comunitario se uno Stato membro viene meno agli obblighi di controllo che gli incombono in virtù del regolamento (CEE) n. 4045/89. Per ovviare a questo problema è opportuno che la limitazione temporale non si applichi in caso di mancata osservanza degli obblighi di controllo imposti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 4045/89, a condizione che la Commissione reagisca alla relazione di uno Stato membro entro 12 mesi dal suo ricevimento.

(10)

Dato che non è necessario che gli Stati membri informino la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare le risorse annullate o di modificare il piano di finanziamento del relativo programma di sviluppo rurale, è opportuno sopprimere la pertinente norma del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(11)

Per armonizzare le disposizioni transitorie applicabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Orientamento, con le nuove disposizioni applicabili per il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali, il regolamento (CE) n. 1290/2005 dovrebbe essere modificato in linea con il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (5).

(12)

È necessario precisare la base giuridica per l’adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005. In particolare, è opportuno che la Commissione possa adottare modalità di applicazione per la pubblicazione di informazioni sui beneficiari della politica agricola comune, per le misure di intervento per le quali nell’ambito della pertinente organizzazione comune di mercato non è fissato un importo unitario, e per gli stanziamenti riportati allo scopo di finanziare i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune.

(13)

Nell’ambito della revisione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in applicazione dell’iniziativa europea per la trasparenza sono state inserite nel medesimo le disposizioni sulla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di finanziamenti provenienti dal bilancio comunitario. Le modalità di tale pubblicazione devono essere stabilite nelle normative settoriali specifiche. Il FEAGA e il FEASR fanno entrambi parte del bilancio generale delle Comunità europee e finanziano la spesa in regime di gestione concorrente tra Stati membri e Comunità. Occorre pertanto stabilire norme per la pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari di tali fondi. A tal fine è opportuno che gli Stati membri provvedano alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

(14)

Rendendo tali informazioni accessibili al pubblico si rafforza la trasparenza sull’uso dei fondi comunitari nell’ambito della politica agricola comune e se ne migliora la corretta gestione finanziaria, grazie in particolare ad un maggior controllo pubblico sull’utilizzazione di tali somme. Data l’estrema importanza degli obiettivi perseguiti appare giustificato, alla luce del principio di proporzionalità e dell’obbligo della protezione dei dati personali, prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, dato che questa disposizione non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per prevenire le irregolarità. Tenuto conto del parere del garante europeo della protezione dei dati del 10 aprile 2007 (7), è opportuno provvedere affinché i beneficiari dei fondi siano avvertiti che i dati in questione possono essere resi pubblici e possono essere trattati da organismi di revisione contabile e indagini.

(15)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1290/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Se per una data misura di intervento nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato non è fissato un importo unitario, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per la Comunità, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l’acquisto di prodotti all’intervento, per le operazioni fisiche connesse all’ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.

Le spese e gli oneri corrispondenti sono calcolati secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 13 è aggiunto il comma seguente:

«In determinati casi debitamente giustificati il primo comma non si applica alle misure e ai programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (8).

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 17 bis

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili in determinati casi

1.   Fatto salvo l’articolo 17, la Commissione può adottare la decisione, a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di ridurre o sospendere i pagamenti mensili di cui all’articolo 14 per un periodo da stabilirsi nella decisione; tale periodo non supera i dodici mesi ma può essere prolungato per ulteriori periodi non superiori a dodici mesi se continuano a ricorrere le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I pagamenti mensili possono essere ridotti o sospesi se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a)

uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale in questione mancano o sono inefficaci a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate;

b)

le lacune di cui alla lettera a) sono di tipo persistente e sono all’origine di almeno due decisioni, a norma dell’articolo 31, per l’esclusione dal finanziamento comunitario delle spese sostenute dallo Stato membro in questione; e

c)

la Commissione conclude che lo Stato membro in questione non ha applicato le raccomandazioni da essa formulate per porre rimedio alla situazione e che non è in grado di farlo a brevissima scadenza.

3.   Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro interessato della propria intenzione e lo invita a reagire entro un termine che fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a 30 giorni.

La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell’ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera b). Essa è applicata alle pertinenti spese effettuate dall’organismo pagatore presso cui esistono le lacune di cui al paragrafo 2, lettera a).

4.   La riduzione o sospensione non prosegue se non ricorrono più le condizioni di cui al paragrafo 2; essa non pregiudica la verifica di conformità a norma dell’articolo 31.»;

4)

all’articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la Commissione informa immediatamente l’organismo pagatore riconosciuto e l’organismo di coordinamento, se quest’ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.»;

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 27 bis

Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi in determinati casi

L’articolo 17 bis si applica mutatis mutandis alla sospensione e alla riduzione dei pagamenti intermedi di cui all’articolo 26.»;

6)

all’articolo 31, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera:

«c)

del mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia (9), purché la Commissione comunichi per iscritto allo Stato membro in questione le conclusioni della propria ispezione entro dodici mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli effettuati sulla spesa considerata.

7)

all’articolo 33, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

8)

all’articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 32, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (10), gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FEAOG, sezione Orientamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi alla Commissione la dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento entro quindici mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro sei mesi da tale termine e danno luogo alla restituzione degli importi indebitamente versati.

9)

l’articolo 42 è così modificato:

a)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e al riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o della trasmissione delle stesse alla Commissione;»

b)

sono inseriti i seguenti punti:

«8 bis)

le modalità applicabili al finanziamento e alla contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e ad altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

8 ter)

le modalità relative alla pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di cui all’articolo 44 bis, compresi gli aspetti pratici relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, secondo i principi stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di protezione dei dati. In particolare tali modalità stabiliscono che i beneficiari dei fondi siano informati che i dati in questione possono essere resi pubblici e trattati da organismi di revisione contabile e indagini ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità e quando tali informazioni debbano essere fornite;

8 quater)

le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell’articolo 149, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, allo scopo di finanziare le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;»;

10)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 44 bis

Pubblicazione dei beneficiari

In applicazione dell’articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

per il FEAGA, l’importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese;

b)

per il FEASR, l’importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 3) e 5) dell’articolo 1 si applicano a partire dal 1o luglio 2008.

Il punto 6) dell’articolo 1 si applica alle relazioni degli Stati membri che la Commissione riceverà dopo il 1o gennaio 2008, esclusa qualsiasi spesa effettuata dagli Stati membri prima dell’esercizio finanziario 2006.

Il punto 10) dell’articolo 1 si applica alle spese sostenute dal FEAGA a partire dal 16 ottobre 2007 e dal FEASR a partire dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  Parere dell’11 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

(3)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(4)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).

(5)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  GU C 134 del 16.6.2007, pag. 1.

(8)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).»;

(9)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).»;

(10)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).»;


7.12.2007   

IT

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L 322/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1438/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

114,0

MA

65,3

SY

68,2

TR

128,1

ZZ

93,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

130,3

ZZ

126,4

0709 90 70

MA

58,8

TR

110,8

ZZ

84,8

0805 10 20

AR

21,0

AU

12,3

BR

12,7

SZ

31,4

TR

60,4

ZA

39,8

ZW

20,2

ZZ

28,3

0805 20 10

MA

65,8

ZZ

65,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

70,6

UY

95,3

ZZ

65,3

0805 50 10

EG

108,5

TR

116,9

ZA

61,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

87,0

MK

31,5

US

101,0

ZA

82,4

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

71,0

CN

77,6

TR

145,7

ZZ

98,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.12.2007   

IT

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L 322/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1439/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

Motivazione

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Assortimento costituito da una serie di cerotti e compresse, che contiene i seguenti ingredienti (% in peso):

tormalina

4

chitosano

5

aceto di legno

30

polvere di perla

4

silice pura

4

acido glicolico

3

destrina

50

In base alle informazioni riportate sulla confezione il prodotto è destinato a migliorare la circolazione del sangue nei piedi, ad attivare il metabolismo del tessuto cellulare e a disintossicare il corpo.

Le compresse vanno applicate sulla pianta del piede per 8-10 ore utilizzando i cerotti forniti.

Il prodotto si presenta in una confezione di cartone pieghevole destinata alla vendita individuale

3824 90 98

La classificazione è determinata dalle regole generali d’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 98.

Il prodotto non può essere considerato una preparazione né per la cura della pelle né per la cura dei piedi poiché non è concepito principalmente per questo scopo [note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304, (A) (3), e (B)].

I cuscinetti e i cerotti conferiscono il carattere essenziale al prodotto. Non è scientificamente provato che essi producano l’effetto terapeutico di ridurre la tossicità nell’intero organismo e non possono essere classificati nelle voci 3004 o 3005. Devono pertanto essere classificati come altre preparazioni chimiche non nominate né comprese altrove


7.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1440/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Bustina delle dimensioni approssimative di 40 × 50 mm, autoadesiva, costituita da due fogli termosaldati di un composto di plastica e alluminio e contenente un campione di profumo in forma di gel. Essa reca a caratteri di stampa il nome del profumo.

Il foglio superiore può essere sollevato per mostrare il campione di profumo, in quantità sufficiente a dare profumazione quando applicata sui polsi.

Il prodotto non è destinato alla vendita al dettaglio, ma ad essere incollato su opuscoli, volantini, cartoline postali o sulle pagine pubblicitarie di giornali stampate con immagini e testo finalizzati a pubblicizzare un profumo specifico.

3303 00 10

La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 2 alla sezione VI, nonché dal testo dei codici NC 3303 00 e 3303 00 10.

Il prodotto deve essere classificato come un profumo nella sottovoce 3303 00 10 in quanto il profumo è presente in una quantità sufficiente a profumare il corpo umano.

2.

Pagina pubblicitaria stampata, in formato A4, parzialmente o completamente piegata. All’interno della piega la pagina contiene un campione di profumo in forma di microcapsule, pasta o polvere. La piega è termosaldata.

La parte superiore della piega può essere sollevata per mostrare il campione di profumo, che è in una quantità insufficiente a dare profumazione quando applicata sui polsi.

Il prodotto non è destinato alla vendita al dettaglio, ma ad essere inserito in giornali e articoli simili, stampati con immagini e testo finalizzati a pubblicizzare un profumo specifico.

4911 10 90

La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 (b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 4911, 4911 10 e 4911 10 90.

Il prodotto non può essere classificato nella sottovoce 3303 00 10 perché il profumo è presente in quantità insufficiente a profumare il corpo umano.

Il prodotto deve essere classificato nella sottovoce 4911 10 90 come stampato pubblicitario in quanto è lo stampato pubblicitario che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale (note esplicative del sistema armonizzato, capitolo 49, considerazioni generali, primo paragrafo).


7.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1441/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell’applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 dispone inoltre che gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti alimentari siano conformi ai criteri microbiologici pertinenti di cui all'allegato I di detto regolamento.

(2)

I capitoli 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 stabiliscono i criteri di sicurezza alimentare e i criteri di igiene del processo relativi a alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai 6 mesi («alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere»). Il capitolo 2, punto 2.2 dell'allegato stabilisce che qualora siano sottoposti a test alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere e vengano riscontrate enterobatteriacee in qualunque unità del campione, l'intero lotto deve essere testato per Enterobacter sakazakii e Salmonella.

(3)

Il 24 gennaio 2007 il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha formulato un parere sulle enterobatteriacee come indicatori di Salmonella e Enterobacter sakazakii, concludendo che non è possibile stabilire una correlazione tra le enterobatteriacee e la Salmonella e che non esiste una correlazione universale tra enterobatteriacee e l'Enterobacter sakazakii. Tuttavia, a livello del singolo impianto può essere stabilita una correlazione tra enterobatteriacee e Enterobacter sakazakii.

(4)

Di conseguenza, qualora vengano riscontrate enterobatteriacee in qualunque unità del campione, non va più applicata la prescrizione di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 relativa al test per Enterobacter sakazakii e Salmonella di alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere. Occorre quindi modificare il punto 2.2, capitolo 2, dell'allegato I del regolamento.

(5)

Conformemente al parere sui rischi microbiologici degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento del gruppo BIOHAZ dell'AESA, del 9 settembre 2004, occorre stabilire criteri microbiologici per la Salmonella e per le enterobatteriacee per gli alimenti di proseguimento in polvere.

(6)

Il 26 e 27 gennaio 2005 il gruppo BIOHAZ dell'AESA ha espresso un parere sul Bacillus cereus e su altri Bacillus spp. negli alimenti. Esso conclude che una delle principali misure di controllo consiste nel controllo della temperatura e nell'istituzione di un sistema basato su principi di analisi dei rischi e punti critici di controllo. Gli alimenti disidratati, in cui è frequente la presenza di spore di Bacillus spp. patogeno, potrebbero consentire la crescita di Bacillus cereus dopo la reidratazione in acqua tiepida. Alcuni alimenti disidratati, inclusi gli alimenti in polvere per lattanti e gli alimenti dietetici in polvere, vengono consumati da consumatori potenzialmente fragili. In linea con il parere dell'AESA, il numero di spore di Bacillus cereus negli alimenti in polvere per lattanti e negli alimenti dietetici in polvere deve essere il più basso possibile durante la trasformazione ed è necessario istituire, oltre alle buone prassi volte a ridurre i tempi tra la preparazione e il consumo, un criterio di igiene del processo.

(7)

L’allegato I, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 2073/2005 prevede il metodo di riferimento analitico per le enterotossine stafilococciche in taluni formaggi, nel latte in polvere e nel siero di latte in polvere. Il metodo è stato rivisto dal Laboratorio comunitario di riferimento per lo Stafilococco coagulase positivo. Di conseguenza occorre modificare il riferimento a tale metodo di riferimento analitico, nonché l’allegato I, capitolo 1 del suddetto regolamento.

(8)

L'allegato I, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce le norme di campionamento per le carcasse di bovini, suini, ovini, caprini ed equini per la ricerca di Salmonella. In conformità di tali norme l’area campione è di almeno 100 cm2 per sito selezionato. Tuttavia non viene specificato né il numero di siti di campionamento né l'area totale del campione. Al fine di migliorare l'applicazione di tali norme nella Comunità è opportuno specificare nel regolamento (CE) n. 2073/2005 che per il campionamento vanno selezionate le aree a più alta probabilità di contaminazione e che l'area totale del campione deve essere aumentata. Occorre quindi modificare l’allegato I, capitolo 3, di detto regolamento.

(9)

Per garantire la chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 con il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(2)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

Capitolo 1.

Criteri di sicurezza alimentare

Capitolo 2.

Criteri di igiene del processo

2.1.

Carne e prodotti a base di carne

2.2.

Latte e prodotti lattiero-caseari

2.3.

Prodotti a base di uova

2.4.

Prodotti della pesca

2.5.

Ortaggi, frutta e prodotti derivati

Capitolo 3.

Norme per il campionamento e per la preparazione dei campioni da analizzare

3.1.

Norme generali per il campionamento e la preparazione dei campioni da analizzare

3.2.

Campionamento batteriologico nei macelli e nei luoghi di produzione di carne macinata e preparazioni a base di carne

Capitolo 1.   Criteri di sicurezza alimentare

Categoria alimentare

Microrganismi/loro tossine, metaboliti

Piano di campionamento (1)

Limiti (2)

Metodo d'analisi di riferimento (3)

Fase a cui si applica il criterio

n

c

m

M

1.1.

Alimenti pronti per lattanti e alimenti pronti a fini medici speciali (4)

Listeria monocytogenes

10

0

Assente in 25 g

EN/ISO 11290-1

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.2.

Alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali

Listeria monocytogenes

5

0

100 ufc/g (5)

EN/ISO 11290-2 (6)

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

5

0

Assente in 25 g (7)

EN/ISO 11290-1.

Prima che gli alimenti non siano più sotto il controllo diretto dell’operatore del settore alimentare che li produce

1.3.

Alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali (4)  (8)

Listeria monocytogenes

5

0

100 ufc/g

EN/ISO 11290-2 (6)

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.4.

Carne macinata e preparati a base di carne destinati ad essere consumati crudi

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.5.

Carne macinata e preparazioni a base di carne di pollame destinate ad essere consumate cotte

Salmonella

5

0

Dall'1.1.2006

Assente in 10 g

Dall'1.1.2010

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.6.

Carne macinata e preparazioni a base di carne di animali diversi dal pollame destinate ad essere consumate cotte

Salmonella

5

0

Assente in 10 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.7

Carni separate meccanicamente (CSM) (9)

Salmonella

5

0

Assente in 10 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.8.

Prodotti a base di carne destinati ad essere consumati crudi, esclusi i prodotti per i quali il procedimento di lavorazione o la composizione del prodotto eliminano il rischio di salmonella

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.9.

Prodotti a base di carne di pollame destinati ad essere consumati cotti

Salmonella

5

0

Dall'1.1.2006

Assente in 10 g

Dall'1.1.2010

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.10.

Gelatina e collagene

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.11.

Formaggi, burro e panna ottenuti da latte crudo o da latte sottoposto a trattamento termico a temperatura più bassa della pastorizzazione (10)

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.12.

Latte in polvere e siero di latte in polvere

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.13.

Gelati (11), esclusi i prodotti per i quali il procedimento di lavorazione o la composizione del prodotto eliminano il rischio di salmonella

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.14.

Prodotti a base di uova, esclusi i prodotti per i quali il procedimento di lavorazione o la composizione del prodotto eliminano il rischio di salmonella

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.15.

Alimenti pronti contenenti uova crude, esclusi i prodotti per i quali il procedimento di lavorazione o la composizione del prodotto eliminano il rischio di salmonella

Salmonella

5

0

Assente in 25 g o ml

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.16.

Crostacei e molluschi cotti

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.17.

Molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.18

Semi germogliati (pronti al consumo) (12)

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.19.

Frutta e ortaggi pretagliati (pronti al consumo)

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.20.

Succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo)

Salmonella

5

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.21.

Formaggi, latte in polvere e siero di latte in polvere, come indicati nei criteri relativi agli stafilococchi coagulasi-positivi nel capitolo 2, punto 2, del presente allegato

Enterotossine stafilococciche

5

0

Non rilevabili in 25 g

Metodo europeo di screening del LCR per gli stafilococchi coagulasi-positivi (13)

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.22.

Alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai sei mesi

Salmonella

30

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.23.

Alimenti di proseguimento in polvere

Salmonella

30

0

Assente in 25 g

EN/ISO 6579

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.24.

Alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai sei mesi (14)

Enterobacter sakazakii

30

0

Assente in 10 g

ISO/TS 22964

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.25.

Molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi

E. coli  (15)

1 (16)

0

230 MPN/100 g di carne e liquido intravalvare

ISO TS 16649-3

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.26.

Prodotti della pesca ottenuti da specie ittiche associate con un tenore elevato di istidina (17)

Istamina

9 (18)

2

100 mg/kg

200 mg/kg

HPLC (19)

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

1.27.

Prodotti della pesca che hanno subito un trattamento di maturazione enzimatica in salamoia, ottenuti da specie ittiche associate con un tenore elevato di istidina (17)

Istamina

9

2

200 mg/kg

400 mg/kg

HPLC (19)

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

Interpretazione dei risultati delle prove

I limiti indicati si riferiscono a ogni unità campionarie sottoposta a prova, esclusi i molluschi bivalvi vivi e gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi vivi in relazione alla prova E. coli, per i quali il limite si riferisce a un campione aggregato.

I risultati delle prove dimostrano la qualità microbiologica della partita esaminata (20).

L. monocytogenes in alimenti pronti destinati ai lattanti e a fini medici speciali:

soddisfacente, se tutti i valori osservati indicano l'assenza del batterio,

insoddisfacente, se si rileva la presenza del batterio in una delle unità campionarie.

L. monocytogenes in alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di L. monocytogenes prima che gli alimenti non siano più sotto il controllo diretto dell’operatore del settore alimentare che li produce se questi non è in grado di dimostrare che il prodotto non supererà il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità:

soddisfacente, se tutti i valori osservati indicano l'assenza del batterio,

insoddisfacente, se si rileva la presenza del batterio in una delle unità campionarie.

L. monocytogenes in altri alimenti pronti ed E. coli nei molluschi bivalvi vivi:

soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori al valore limite,

insoddisfacente, se uno dei valori è superiore al valore limite.

Salmonella in varie categorie di alimenti:

soddisfacente, se tutti i valori osservati indicano l'assenza del batterio,

insoddisfacente, se si rileva la presenza del batterio in una delle unità campionarie.

Enterotossine stafilococciche in prodotti lattiero-caseari:

soddisfacente, se in tutte le unità campionarie non si rileva la presenza di enterotossine,

insoddisfacente, se se rileva la presenza di enterotossine in una delle unità campionarie.

Enterobacter sakazakii in alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai 6 mesi:

soddisfacente, se tutti i valori osservati indicano l'assenza del batterio,

insoddisfacente, se si rileva la presenza del batterio in una delle unità campionarie.

Istamina in prodotti della pesca ottenuti da specie ittiche associate con un tenore elevato di istidina:

soddisfacente, se:

1)

il valore medio osservato è pari o inferiore a m;

2)

un massimo di c/n valori osservati è compreso tra m e M;

3)

non sono osservati valori superiori al limite di M,

insoddisfacente, se il valore medio osservato è superiore a m o più di c/n valori sono compresi tra m e M o uno o più dei valori osservati sono superiori a M.

Capitolo 2.   Criteri di igiene del processo

2.1.    Carne e prodotti a base di carne

Categoria alimentare

Microrganismi

Piano di campionamento (21)

Limiti (22)

Metodo d'analisi di riferimento (23)

Fase a cui si applica il criterio

Azione in caso di risultati insoddisfacenti

n

c

m

M

2.1.1.

Carcasse di bovini, ovini, caprini ed equini (24)

Conteggio delle colonie aerobiche

 

 

3,5 log ufc/cm2 log medio giornaliero

5,0 log ufc/cm2 log medio giornaliero

ISO 4833

Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento

Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo

Enterobatteriacee

 

 

1,5 log ufc/cm2 log medio giornaliero

2,5 log ufc/cm2 log medio giornaliero

ISO 21528-2

Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento

Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo

2.1.2.

Carcasse di suini (24)

Conteggio delle colonie aerobiche

 

 

4,0 log ufc/cm2 log medio giornaliero

5,0 log ufc/cm2 log medio giornaliero

ISO 4833

Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento

Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo

Enterobatteriacee

 

 

2,0 log ufc/cm2 log medio giornaliero

3,0 log ufc/cm2 log medio giornaliero

ISO 21528-2

Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento

Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo

2.1.3.

Carcasse di bovini, ovini, caprini ed equini

Salmonella

50 (25)

2 (26)

Assente nell’area esaminata per carcassa

EN/ISO 6579

Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento

Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione, revisione dei controlli del processo e dell’origine degli animali

2.1.4.

Carcasse di suini

Salmonella

50 (25)

5 (26)

Assente nell’area esaminata per carcassa

EN/ISO 6579

Carcasse dopo la macellazione, ma prima del raffreddamento

Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo, dell’origine degli animali e delle misure di biosicurezza nelle aziende di origine

2.1.5.

Carcasse di pollame (broilers e tacchini)

Salmonella

50 (25)

7 (26)

Assente in 25 g di un campione aggregato di pelle del collo

EN/ISO 6579

Carcasse dopo il raffreddamento

Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli del processo, dell’origine degli animali e delle misure di biosicurezza nelle aziende di origine

2.1.6.

Carne macinata

Conteggio delle colonie aerobiche (27)

5

2

5 × 105 ufc/g

5 × 106 ufc/g

ISO 4833

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e miglioramento della scelta e/o dell’origine delle materie prime

E. coli  (28)

5

2

50 ufc/g

500 ufc/g

ISO 16649-1 o 2

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e miglioramento della scelta e/o dell’origine delle materie prime

2.1.7.

Carni separate meccanicamente (CSM) (29)

Conteggio delle colonie aerobiche

5

2

5 × 105 ufc/g

5 × 106 ufc/g

ISO 4833

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e miglioramento della scelta e/o dell’origine delle materie prime

E. coli  (28)

5

2

50 ufc/g

500 ufc/g

ISO 16649-1 o 2

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e miglioramento della scelta e/o dell’origine delle materie prime

2.1.8.

Preparati a base di carne

E. coli  (28)

5

2

500 ufc/g or cm2

5 000 ufc/g o cm2

ISO 16649-1 o 2

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e miglioramento della scelta e/o dell’origine delle materie prime

Interpretazione dei risultati delle prove

I limiti indicati si riferiscono a ogni unità campionarie sottoposta a prova, escluse le carcasse, per le quali i limiti si riferiscono a campioni aggregati.

I risultati delle prove dimostrano la qualità microbiologica del processo esaminato.

Enterobatteriacee e conteggio delle colonie aerobiche nelle carcasse di bovini, ovini, caprini, equini e suini:

soddisfacente, se il log medio giornaliera è pari o inferiore a m,

accettabile, se il log medio giornaliero è compresa tra m e M,

insoddisfacente, se il log medio giornaliero è superiore a M.

Salmonella nelle carcasse:

soddisfacente, se la presenza di Salmonella si rileva in un numero massimo c/n di campioni,

insoddisfacente, se la presenza di Salmonella si rileva in un numero di campioni superiore a c/n.

Dopo ogni sessione di campionamento, si valutano i risultati degli ultimi 10 campionamenti per ottenere il numero n di campioni.

E. coli e conteggio delle colonie aerobiche nella carne macinata, nelle preparazioni a base di carne e nelle carni separate meccanicamente (CSM):

soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m,

accettabile, se un massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m,

insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

2.2.    Latte e prodotti lattiero-caseari

Categoria alimentare

Microrganismi

Piano di campionamento (30)

Limiti (31)

Metodo d'analisi di riferimento (32)

Fase a cui si applica il criterio

Azione in caso di risultati insoddisfacenti

n

c

m

M

2.2.1.

Latte pastorizzato e altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati (33)

Enterobatteriacee

5

2

< 1/ml

5/ml

ISO 21528-1

Fine del processo di lavorazione

Controllo dell'efficacia del trattamento termico e prevenzione della ricontaminazione, nonché verifica della qualità delle materie prime

2.2.2.

Formaggi a base di latte o siero di latte sottoposto a trattamento termico

E. coli  (34)

5

2

100 ufc/g

1 000 ufc/g

ISO 16649-1 o 2

Fase del processo di lavorazione in cui si prevede che il numero di E. coli sia il più alto (35)

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e della scelta delle materie prime

2.2.3.

Formaggio a base di latte crudo

Stafilococchi coagulasi-positivi

5

2

104 ufc/g

105 ufc/g

EN/ISO 6888-2

Fase del processo di lavorazione in cui si prevede che il numero degli stafilococchi sia il più alto

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e della scelta delle materie prime. Se si rilevano valori > 105 ufc/g, la partita di formaggio deve essere sottoposta alle prove sulle enterotossine stafilococciche

2.2.4.

Formaggi a base di latte sottoposto a trattamento termico a temperatura inferiore a quella della pastorizzazione (36) e formaggi stagionati a base di latte o siero di latte sottoposto a pastorizzazione o a trattamento termico a temperatura più elevata (36)

Stafilococchi coagulasi-positivi

5

2

100 ufc/g

1 000 ufc/g

EN/ISO 6888-1 o 2

2.2.5.

Formaggi a pasta molle non stagionati (formaggi freschi) a base di latte o siero di latte sottoposto a pastorizzazione o a trattamento termico a temperatura più elevata (36)

Stafilococchi coagulasi-positivi

5

2

10 ufc/g

100 ufc/g

EN/ISO 6888-1 o 2

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione. Se si rilevano valori > 105 ufc/g, la partita di formaggio deve essere sottoposta alle prove sulle enterotossine stafilococciche

2.2.6.

Burro e panna a base di latte crudo o di latte sottoposto a trattamento termico a temperatura inferiore a quella della pastorizzazione

E. coli  (34)

5

2

10ufc/g

100 ufc/g

ISO 16649-1 o 2

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e della scelta delle materie prime

2.2.7.

Latte in polvere e siero di latte in polvere (33)

Enterobatteriacee

5

0

10 ufc/g

ISO 21528-2

Fine del processo di lavorazione

Controllo dell'efficacia del trattamento termico e prevenzione della ricontaminazione

Stafilococchi coagulasi-positivi

5

2

10 ufc/g

100 ufc/g

EN/ISO 6888-1 o 2

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione. Se si rilevano valori > 105 ufc/g, la partita di formaggio deve essere sottoposta alle prove sulle enterotossine stafilococciche

2.2.8.

Gelato (37) e dessert a base di latte congelati

Enterobatteriacee

5

2

10 ufc/g

100 ufc/g

ISO 21528-2

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione

2.2.9.

Alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai sei mesi

Enterobatteriacee

10

0

Assente in 10 g

ISO 21528-1

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione per minimizzare la contaminazione (38).

2.2.10.

Alimenti di proseguimento in polvere

Enterobatteriacee

5

0

Assente in 10 g

ISO 21528-1

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione per minimizzare la contaminazione.

2.2.11.

Alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai sei mesi

Bacillus cereus presunto

5

1

50 ufc/g

500 ufc/g

EN/ISO 7932 (39)

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione. Prevenzione della ricontaminazione. Selezione delle materie prime

Interpretazione dei risultati delle prove

I limiti indicati si riferiscono a ogni unità campionarie sottoposta a prova.

I risultati delle prove dimostrano la qualità microbiologica del processo esaminato.

Enterobatteriacee in alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai 6 mesi e alimenti di proseguimento in polvere:

soddisfacente, se tutti i valori osservati indicano l'assenza del batterio,

insoddisfacente, se si rileva la presenza del batterio in una delle unità campionarie.

E. coli, enterobatteriacee (altre categorie alimentari) e stafilococchi coagulasi-positivi:

soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m,

accettabile, se un massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m,

insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

Bacillus cereus presunto in alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai 6 mesi:

soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m,

accettabile, se un massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m,

insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

2.3.    Prodotti a base di uova

Categoria alimentare

Microrganismi

Piano di campionamento (40)

Limiti

Metodo d'analisi di riferimento (41)

Fase a cui si applica il criterio

Azione in caso di risultati insoddisfacenti

n

c

m

M

2.3.1.

Prodotti a base di uova

Enterobatteriacee

5

2

10 ufc/g o ml

100 ufc/g o ml

ISO 21528-2

Fine del processo di lavorazione

Controllo dell'efficacia del trattamento termico e prevenzione della ricontaminazione

Interpretazione dei risultati delle prove

I limiti indicati si riferiscono a ogni unità campionarie sottoposta a prova.

I risultati delle prove dimostrano la qualità microbiologica del processo esaminato.

Enterobatteriacee in prodotti a base di uova:

soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m,

accettabile, se un massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m,

insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

2.4.    Prodotti della pesca

Categoria alimentare

Microrganismi

Piano di campionamento (42)

Limiti

Metodo d'analisi di riferimento (43)

Fase a cui si applica il criterio

Azione in caso di risultati insoddisfacenti

n

c

m

M

2.4.1.

Prodotti sgusciati di crostacei e molluschi cotti

E. coli

5

2

1/g

10/g

ISO TS 16649-3

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione

Stafilococchi coagulasi-positivi

5

2

100 ufc/g

1 000 ufc/g

EN/ISO 6888-1 o 2

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione

Interpretazione dei risultati delle prove

I limiti indicati si riferiscono a ogni unità campionarie sottoposta a prova.

I risultati delle prove dimostrano la qualità microbiologica del processo esaminato.

E. coli in prodotti sgusciati di crostacei e molluschi cotti:

soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m,

accettabile, se un massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m,

insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

Stafilococchi coagulasi-positivi nei crostacei e nei molluschi cotti

soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m,

accettabile, se un massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m,

insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

2.5.    Ortaggi, frutta e prodotti derivati

Categoria alimentare

Microrganismi

Piano di campionamento (44)

Limiti

Metodo d'analisi di riferimento (45)

Fase a cui si applica il criterio

Azione in caso di risultati insoddisfacenti

n

c

m

M

2.5.1.

Frutta e ortaggi pretagliati. (pronti al consumo)

E. coli

5

2

100 ufc/g

1 000 ufc/g

ISO 16649-1 o 2

Processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e della scelta delle materie prime

2.5.2.

Succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo)

E. coli

5

2

100 ufc/g

1 000 ufc/g

ISO 16649-1 o 2

Processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e della scelta delle materie prime

Interpretazione dei risultati delle prove

I limiti indicati si riferiscono a ogni unità campionarie sottoposta a prova.

I risultati delle prove dimostrano la qualità microbiologica del processo esaminato.

E. coli in frutta e ortaggi pretagliati (pronti al consumo) e in succhi di frutta e ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo):

soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m,

accettabile, se un massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m,

insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

Capitolo 3.   Norme per il campionamento e per la preparazione dei campioni da analizzare

3.1.    Norme generali per il campionamento e la preparazione dei campioni da analizzare

In assenza di norme più specifiche in materia di campionamento e di preparazione dei campioni da analizzare, si utilizzano come metodi di riferimento le norme pertinenti dell'ISO (International Organisation for Standardization) e gli orientamenti del Codex Alimentarius.

3.2.    Campionamento batteriologico nei macelli e nei luoghi di produzione di carne macinata e preparazioni a base di carne

Norme di campionamento per le carcasse di bovini, suini, ovini, caprini ed equini

I metodi di campionamento distruttivo e non distruttivo, la scelta dei siti di prelievo dei campioni e le regole per la loro conservazione e il trasporto sono indicati nella norma ISO 17604.

In ogni sessione di campionamento sono prelevate casualmente cinque carcasse. I siti nei quali sono prelevati i campioni devono essere scelti tenendo conto della tecnica di macellazione utilizzata in ciascun impianto.

Quando si procede al campionamento per la ricerca di enterobatteriacee e il conteggio di colonie aerobiche, i prelievi sono effettuati in quattro siti di ogni carcassa. Si prelevano con metodo distruttivo quattro campioni di tessuto che costituiscono un totale di 20 cm2. Qualora a questo scopo sia utilizzato il metodo non distruttivo, l’area campione è di almeno 100 cm2 (50 cm2 per le carcasse di piccoli ruminanti) per sito di campionamento.

Quando si prelevano campioni per la ricerca di Salmonella, è utilizzato un metodo di prelievo con spugna abrasiva. Vanno selezionate le aree a più alta probabilità di contaminazione. L’area campione totale deve essere di almeno 400 cm2.

Quando i campioni sono prelevati sulle carcasse da diversi siti, prima di essere esaminati sono aggregati.

Norme di campionamento per le carcasse di pollame

Per le analisi per la ricerca di Salmonella, in ogni sessione di campionamento sono prelevate casualmente almeno 15 carcasse dopo raffreddamento. Da ciascuna carcassa sono prelevati campioni di pelle di collo del peso di circa 10 g. In ogni occasione i campioni di pelle di collo prelevati da tre carcasse sono aggregati prima di essere esaminati, in modo da formare 5 campioni finali di 25 g.

Linee guida sul campionamento

Linee guida più dettagliate sul campionamento delle carcasse, in particolare per quanto riguarda i siti di campionamento, possono essere inclusi nei manuali di corretta prassi operativa di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Frequenze di campionamento per le carcasse, la carne macinata, le preparazioni a base di carne e le carni separate meccanicamente

Gli operatori del settore alimentare dei macelli o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente prelevano campioni per l'analisi microbiologica almeno una volta alla settimana. Il giorno di campionamento deve variare da una settimana all'altra, affinché sia coperto ogni giorno della settimana.

Per quanto riguarda il campionamento di carne macinata e preparazioni a base di carne per le analisi destinate alla ricerca di E. coli e al conteggio delle colonie aerobiche e il campionamento delle carcasse per le analisi destinate alla ricerca di enterobatteriacee e al conteggio delle colonie aerobiche, la frequenza può essere ridotta a una volta ogni due settimane qualora si ottengano risultati soddisfacenti per sei settimane consecutive.

Nel caso del campionamento di carne macinata, preparazioni a base di carne e carcasse per la ricerca di Salmonella, la frequenza può essere ridotta a una volta ogni due settimane qualora si ottengano risultati soddisfacenti per 30 settimane consecutive. La frequenza di campionamento per la ricerca della salmonella può inoltre essere ridotta se vi è un programma di controllo nazionale o regionale della salmonella e se tale programma prevede prove che sostituiscano il campionamento descritto nel presente paragrafo. La frequenza di campionamento può essere ulteriormente ridotta se il programma di controllo nazionale o regionale della salmonella dimostra che la prevalenza di salmonella è bassa negli animali acquistati dal macello.

Tuttavia, se l’analisi dei rischi lo giustifica e di conseguenza l’autorità competente lo autorizza, i macelli di piccole dimensioni e gli stabilimenti nei quali si producono carne macinata e preparazioni a base di carne in piccole quantità possono essere esentati da queste frequenze di campionamento.»


(1)  n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M.

(2)  Per i punti 1.1-1.25 m=M.

(3)  Si applica l'ultima edizione della norma.

(4)  Prove regolari relative a questo criterio non sono richieste in circostanze normali per i seguenti alimenti pronti:

che sono stati sottoposti a trattamento termico o ad altra trasformazione avente come effetto l'eliminazione di L. monocytogenes, quando non è possibile una ricontaminazione dopo tali trattamenti (ad esempio, i prodotti sottoposti a trattamento termico al momento del confezionamento finale),

frutta e ortaggi freschi, non tagliati e non trasformati, tranne i semi germogliati,

pane, biscotti e prodotti analoghi,

acqua, bibite, birra, sidro, vino, bevande spiritose e prodotti analoghi imbottigliati o confezionati,

zucchero, miele e dolciumi, compresi i prodotti a base di cacao e cioccolato,

molluschi bivalvi vivi.

(5)  Questo criterio si applica se il produttore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che il prodotto non supererà il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità. L’operatore può fissare durante il processo limiti intermedi sufficientemente bassi da garantire che il limite di 100 ufc/g non sia superato al termine del periodo di conservabilità.

(6)  1 ml di inoculo viene posto su una piastra di Petri di 140 mm di diametro o su tre piastre di Petri di 90 mm di diametro.

(7)  Questo criterio si applica ai prodotti prima che non siano più sotto il controllo diretto dell’operatore del settore alimentare che li produce, se questi non è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che il prodotto non supererà il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità.

(8)  I prodotti con pH ≤ 4,4 o aw ≤ 0,92, i prodotti con pH ≤ 5,0 e aw ≤ 0,94, i prodotti con un periodo di conservabilità inferiore a 5 giorni sono automaticamente considerati appartenenti a questa categoria. Anche altri tipi di prodotti possono appartenere a questa categoria, purché vi sia una giustificazione scientifica.

(9)  Questo criterio si applica alle carni separate meccanicamente (CSM) prodotte con le tecniche di cui all’allegato III, sezione V, capitolo III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(10)  Esclusi i prodotti per i quali il fabbricante può dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che grazie al tempo di maturazione e all'aw del prodotto, non vi è rischio di salmonella.

(11)  Solo gelati contenenti ingredienti a base di latte.

(12)  Prova preliminare effettuata sulla partita di semi prima dell’inizio del processo di germinazione o campionamento da eseguire nella fase in cui è considerata più elevata la probabilità di rilevare la presenza di Salmonella.

(13)  Riferimento: Laboratorio comunitario di riferimento per lo Stafilococco coagulase positivo. Metodo europeo di screening per rilevare le enterotossine stafilococciche nel latte e nei prodotti lattieri.

(14)  Vanno effettuati esami in parallelo per enterobatteriacee e Enterobacter sakazakii, a meno che non sia stata stabilita a livello del singolo impianto una correlazione tra questi microrganismi. Se in una delle unità campionarie sono rilevate enterobatteriacee, la partita deve essere sottoposta a test per ricercare l'E. sakazakii. Spetta al fabbricante dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, se esiste una correlazione tra enterobatteriacee e Enterobacter sakazakii.

(15)  E. coli è qui utilizzato come indicatore di contaminazione fecale.

(16)  Campione aggregato costituito da almeno 10 animali.

(17)  In particolare le specie delle famiglie: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae.

(18)  I singoli campioni possono essere prelevati presso dettaglianti. In tal caso non vale il principio di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui si presume che l’intera partita sia a rischio.

(19)  Riferimenti: 1) Malle P., Valle M., Bouquelet S. Assay of biogenic amines involved in fish decomposition. J. AOAC Internat. 1996, 79, 43-49. 2) Duflos G., Dervin C., Malle P., Bouquelet S., Relevance of matrix effect in determination of biogenic amines in plaice (Pleuronectes platessa) and whiting (Merlangus merlangus. J. AOAC Internat. 1999, 82, 1097-1101.

(20)  I risultati delle prove possono essere utilizzati anche per dimostrare l’efficacia della procedura basata sui principi di analisi dei rischi e di punti critici di controllo o di corretta igiene del processo.

(21)  n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M.

(22)  Per i punti 2.1.3-2.1.5 m = M.

(23)  Si applica l'ultima edizione della norma.

(24)  I limiti (m e M) si applicano unicamente ai campioni prelevati con metodo distruttivo. Il log medio giornaliero è determinato prendendo un valore log di ciascun risultato delle singole prove e calcolandone la media.

(25)  I 50 campioni sono prelevati durante 10 sessioni di campionamento consecutive, in base alle norme e alla frequenza di campionamento indicati nel presente regolamento.

(26)  Numero di campioni in cui si rileva la presenza di salmonella. Il valore c va adeguato in base ai progressi compiuti nel ridurre la prevalenza della salmonella. Gli Stati membri o le regioni a bassa prevalenza di salmonella possono utilizzare valori c inferiori anche prima dell’adeguamento.

(27)  Questo criterio non si applica alla carne macinata prodotta al dettaglio quando la conservabilità del prodotto è inferiore a 24 ore.

(28)  E. coli è qui utilizzato come indicatore di contaminazione fecale.

(29)  Questi criteri si applicano alle carni separate meccanicamente (CSM) prodotte con le tecniche di cui all’allegato III, sezione V, capitolo III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(30)  n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M.

(31)  Per i punti .2.2.7, 2.2.9 e 2.2.10 m = M.

(32)  Si applica l'ultima edizione della norma.

(33)  Il criterio non si applica ai prodotti destinati ad essere ulteriormente trasformati nell'industria alimentare.

(34)  E. coli è qui utilizzato come indicatore del livello d'igiene.

(35)  Per i formaggi che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di E. coli, il conteggio di E. coli è abitualmente massimo all'inizio del periodo di maturazione, mentre per i formaggi che costituiscono terreno favorevole alla crescita di E. coli, ciò si verifica abitualmente alla fine del periodo di maturazione.

(36)  Esclusi i formaggi per i quali il fabbricante può dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti, che il prodotto non presenta un rischio per quanto concerne l'enterotossina stafilococcica.

(37)  Solo gelati contenenti ingredienti a base di latte.

(38)  Vanno effettuati esami in parallelo per enterobatteriacee e Enterobacter sakazakii, a meno che non sia stata stabilita a livello del singolo impianto una correlazione tra questi microrganismi. Se in una delle unità campionarie sono rilevate enterobatteriacee, la partita deve essere sottoposta a test per ricercare l'E. sakazakii. Spetta al fabbricante dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, se esiste una correlazione tra enterobatteriacee e Enterobacter sakazakii.

(39)  1 ml di inoculo viene posto su una piastra di Petri di 140 mm di diametro o su tre piastre di Petri di 90 mm di diametro.

(40)  n = numero di unità che costituiscono il campione; c= numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M.

(41)  Si applica l'ultima edizione della norma.

(42)  n = numero di unità che costituiscono il campione; c= numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M.

(43)  Si applica l'ultima edizione della norma.

(44)  n = numero di unità che costituiscono il campione; c= numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M.

(45)  Si applica l'ultima edizione della norma.


7.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1442/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 7 dicembre 2007

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,49 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,49 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3140

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

32,06

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

32,06

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,3140

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

a)

paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

c)

Territori europei di cui uno stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra


(1)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


7.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 6 dicembre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 6 dicembre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 37,062 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2007 della Commissione (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 3).


7.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1444/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 5 dicembre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 5 dicembre 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 433,98 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

7.12.2007   

IT

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L 322/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

relativa al contributo finanziario della Comunità, per il 2007, per studi, esami d’impatto e valutazioni riguardanti i settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica

(2007/795/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità può intraprendere o assistere gli Stati membri o organizzazioni internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.

(2)

Gli studi, gli esami d’impatto e le valutazioni sistematiche e tempestive riguardanti i programmi di spesa nei settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica sono fondamentali per potere applicare tali misure e contribuiscono inoltre alle azioni stabilite nel programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010.

(3)

I singoli compiti sono oggetto di contratti specifici nell’ambito di un contratto quadro di valutazione per il quale è stato pubblicato un bando di gara nel 2004. Tali contratti specifici saranno conclusi tra la Commissione e il contraente selezionato nei modi previsti dal contratto quadro.

(4)

Gli studi, gli esami d’impatto e le valutazioni riguardanti i programmi di spesa nei settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica sono una componente dell’ulteriore sviluppo della legislazione veterinaria della Comunità nonché dello sviluppo dell’istruzione e formazione veterinaria; inoltre contribuiscono alle azioni stabilite nel programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010.

(5)

È dunque opportuno che la Comunità finanzi, per il 2007, studi, esami d’impatto e valutazioni riguardanti i settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica. È opportuno specificare l’importo massimo da stanziare per tali azioni.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo unico

Le azioni di cui all’allegato sono approvate e verranno finanziate tramite la linea di bilancio 17 04 02 01 del bilancio delle Comunità europee per il 2007 fino a un importo massimo di 700 000 EUR.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Settore: Sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e zootecnica.

Base giuridica: Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario.

Obiettivi politici: Il programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 (1) stabilisce diverse aree di azione, in particolare l’aggiornamento degli attuali standard minimi per la protezione ed il benessere degli animali e l’introduzione di indicatori standardizzati del benessere degli animali. Per quanto riguarda il trasporto degli animali, gli esperti scientifici consultati hanno sottolineato la necessità di introdurre nuove ed adeguate norme sui tempi di viaggio e sulla densità di carico. Il commissario Kyprianou ha quindi ripetutamente annunciato, ad esempio durante il Consiglio «Agricoltura» dell’ottobre 2007, che la Commissione sta studiando la questione con l’obiettivo di proporre una revisione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (2) nel 2009.

Per quanto riguarda l’istituzione di un marchio per il benessere animale, il piano d’azione invita la Commissione a presentare una relazione sulla possibilità di istituire un sistema di etichettatura obbligatoria per le carni di pollo e i prodotti a base di carne di pollo basato sul rispetto degli standard di benessere degli animali, e a presentare una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’ulteriore applicazione di indicatori misurabili nella legislazione comunitaria sul benessere degli animali. Inoltre nel maggio 2007 (3) il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli una relazione sull’etichettatura relativa al benessere degli animali, in modo da rendere possibile un ampio dibattito in materia. Per tali motivi è necessario presentare un approfondito studio sull’impatto del benessere degli animali e su un eventuale centro di riferimento per il benessere degli animali, che potrebbe fungere da organo europeo di coordinamento per le diverse iniziative correlate al benessere degli animali (normazione/certificazione degli indicatori sul benessere, regimi di verifica, basi dati correlate a marchi di certificazione esistenti).

Compiti: Vari tipi di studi e altri servizi di sostegno all’elaborazione e alla preparazione delle proposte della Commissione.

Studi e altri servizi a sostegno dell’attuazione del programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 sono stati previsti per il 2007, segnatamente per la preparazione di valutazioni d’impatto riguardo al trasporto degli animali, all’abbattimento e alla redazione di una relazione sull’etichettatura relativa al benessere degli animali, come richiesto dal Consiglio.

Stanziamenti 2007: 17 04 02 01 — Altre azioni in campo veterinario, del benessere degli animali e della sanità pubblica: 700 000 EUR.

Numero di azioni specifiche previste: Indicativamente 4.

Per tutte le azioni si applicano le norme comuni sugli appalti pubblici; esse verranno realizzate attraverso contratti specifici nell’ambito di un contratto quadro. I contratti specifici verranno firmati nel corso dell’ultimo trimestre del 2007.


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010, COM(2006) 13 def.

(2)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(3)  Conferenza «Benessere degli animali — Etichettare per migliorare?» — Conclusioni del Consiglio, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/agricult/94269.pdf


7.12.2007   

IT

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L 322/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5890]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/796/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), in particolare l’articolo 60, paragrafo 2, e l’articolo 62, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica in Gran Bretagna, è stata adottata la decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito e abroga la decisione 2007/552/CE (4), allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE.

(2)

La decisione 2007/554/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione, dalle aree ad alto e basso rischio della Gran Bretagna elencate rispettivamente negli allegati I e II della medesima decisione («aree soggette a restrizioni»), di prodotti ritenuti sicuri che siano stati fabbricati, prima che il Regno Unito varasse le restrizioni, da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni oppure che siano stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l’inattivazione dell’eventuale virus dell’afta epizootica.

(3)

Mediante la decisione 2007/554/CE modificata dalla decisione 2007/664/CE la Commissione ha dettato norme per la spedizione di determinate categorie di carni da alcune aree elencate nell’allegato III della decisione 2007/554/CE così modificata, nelle quali non sia stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per almeno 90 giorni prima della macellazione e che rispettino determinate condizioni specifiche.

(4)

In base all’evoluzione della situazione zoosanitaria nel Regno Unito e in particolare dei risultati della sorveglianza in corso, è ora possibile ampliare ulteriormente le aree di cui all’allegato II e ridurre l’area composta dalle unità amministrative di cui all’allegato I della decisione 2007/554/CE.

(5)

La decisione 2007/554/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della decisione 2007/554/CE sono sostituiti dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Attuazione

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(4)  GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/746/CE (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 24).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Le seguenti aree del Regno Unito:

1

2

3

GRUPPO

ADNS

Unità amministrativa

Inghilterra

41

Bracknell Forest Borough

66

Slough

76

Windsor and Maidenhead

77

Wokingham

138

Buckinghamshire County, distretto di:

South Buckinghamshire

148

Hampshire County, distretti di:

 

Hart

 

Rushmoor

163

Surrey

168

Greater London Authority, comuni di:

 

Hillingdon

 

Hounslow

 

Richmond upon Thames

 

Kingston upon Thames

 

Ealing

 

Harrow

 

Brent

 

Hammersmith and Fulham

 

Wandsworth

 

Merton

 

Sutton

ALLEGATO II

Le seguenti aree del Regno Unito:

Gran Bretagna, ad eccezione delle aree di cui all’allegato I.

ALLEGATO III

Le seguenti aree dell’allegato I hanno lo status delle aree elencate nell’allegato III:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPPO

ADNS

Unità amministrativa

B

S/G

P

FG

WG

Inghilterra

41

Bracknell Forest

+

+

+

+

 

66

Slough

+

+

+

+

 

76

Windsor and Maidenhead

+

+

+

+

 

77

Wokingham

+

+

+

+

 

138

Buckinghamshire County, distretto di:

 

 

 

 

 

South Buckinghamshire

+

+

+

+

 

148

Hampshire County, distretti di:

 

 

 

 

 

Hart

+

+

+

+

 

Rushmoor

+

+

+

+

 

163

Surrey County

+

+

+

+

 

168

Greater London Authority, comuni di:

 

 

 

 

 

Hillingdon

+

+

+

+

 

Hounslow

+

+

+

+

 

Richmond upon Thames

+

+

+

+

 

Kingston upon Thames

+

+

+

+

 

Ealing

+

+

+

+

 

Harrow

+

+

+

+

 

Brent

+

+

+

+

 

Hammersmith and Fulham

+

+

+

+

 

Wandsworth

+

+

+

+

 

Merton

+

+

+

+

 

Sutton

+

+

+

+

 

ADNS

=

codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B

=

carni bovine

S/G

=

carni ovine e caprine [carni di animali delle specie ovina e caprina]

P

=

carni suine [carni di animali della specie suina]

FG

=

selvaggina d’allevamento di specie sensibili all’afta epizootica

WG

=

selvaggina selvatica di specie sensibili all’afta epizootica.

»