ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2007/50/CE della Commissione, del 2 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua ( 1 ) |
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DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/546/CE |
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2007/547/CE |
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2007/548/CE |
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2007/549/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 925/2007 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),
visto l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (2),
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 397/2004, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan, classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302229019), ex 6302 31 00 (codice Taric 6302310090) ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302329019). A tutte le società che esportano il prodotto in esame nella Comunità è stato imposto, a livello nazionale, un dazio antidumping del 13,1 %. |
(2) |
Nel maggio 2006, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 397/2004 con il regolamento (CE) n. 695/2006 e ha istituito nuove aliquote di dazio comprese tra lo 0 % e l'8,5 %. Dato l'ampio numero dei produttori esportatori che hanno collaborato, è stato selezionato un campione. |
(3) |
Alle società comprese nel campione nel corso dell'inchiesta di riesame sono state attribuite aliquote di dazio individuali, mentre alle altre società non incluse nel campione ma che avevano collaborato è stato attribuito il dazio medio ponderato del 5,8 %. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata applicata un'aliquota del dazio dell'8,5 %. |
(4) |
A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, i produttori esportatori pachistani che soddisfano le tre condizioni stabilite in tale articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento delle società non inserite nel campione che hanno collaborato (trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori). |
B. RICHIESTE DEI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(5) |
Diciotto società pachistane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. |
(6) |
È stato effettuato un esame volto a determinare se le società richiedenti ottemperano alle condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004. Per ogni richiedente si è verificato che:
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(7) |
A tutti i richiedenti è stato inviato un questionario ed è stato chiesto di presentare elementi di prova che dimostrino il rispetto delle tre condizioni di cui sopra. |
(8) |
Ai produttori esportatori che soddisfano le tre condizioni può essere concessa, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, l'aliquota di dazio del 5,8 % accordata alle società non incluse nel campione che hanno collaborato. |
C. RISULTATI
(9) |
Otto società pachistane che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi esportatori non hanno risposto al questionario iniziale. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, la loro richiesta non è stata accolta. Tali società sono state informate del fatto che la loro richiesta non sarebbe stata ulteriormente esaminata e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. |
(10) |
Tre società pachistane che non hanno risposto interamente al questionario non hanno risposto alle richieste di ulteriori chiarimenti. Non è stato pertanto possibile analizzare le risposte di tali società, né verificare se queste ultime soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004. Di conseguenza, le loro richieste non sono state accolte. Tali società sono state informate del fatto che la loro richiesta non sarebbe stata ulteriormente esaminata e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. |
(11) |
Per quattro produttori esportatori pachistani, l'esame delle informazioni presentate ha mostrato che gli elementi di prova forniti erano sufficienti a dimostrare il rispetto delle tre condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004. A questi quattro produttori esportatori può quindi essere concessa, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento citato, l'aliquota di dazio accordata alle società non incluse nel campione che hanno collaborato (ovvero 5,8 %) e il loro nome può essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori che figura nell'allegato di tale regolamento. |
(12) |
Una società pachistana non ha potuto dimostrare di aver esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta (PI), né di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità. Dopo il PI, tale società aveva esportato prodotti che essa sostiene essere corrispondenti al prodotto in esame, ma senza averli dichiarati come prodotto in esame classificato ai codici NC elencati al considerando 1. Tale società è stata invitata a presentare ulteriori elementi di prova a sostegno della sua affermazione che la partita corrispondeva realmente al prodotto in esame. Non sono stati forniti elementi di prova supplementari. La società è stata informata del fatto che in assenza di ulteriori elementi di prova la sua richiesta non sarebbe stata ulteriormente esaminata e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. Non è stato quindi possibile stabilire con certezza se la società abbia esportato il prodotto in esame dopo il PI, come previsto dalla terza condizione dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, pertanto la sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi esportatori non è stata accolta. |
(13) |
Una società pachistana non è stata in grado di presentare elementi di prova sufficienti a sostegno della sua affermazione di non aver esportato il prodotto in esame durante il PI iniziale. La società non ha fornito prove dettagliate della propria attività di vendita prima e durante il PI, nonostante le ripetute richieste al riguardo formulate ai fini della presente inchiesta. È stato quindi impossibile stabilire se tale società sia un nuovo esportatore a norma della prima condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, pertanto la sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi esportatori non è stata accolta. Tale società è stata informata del fatto che la sua richiesta non sarebbe stata ulteriormente esaminata e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. |
(14) |
Una società pachistana non ha potuto dimostrare che fabbrica il prodotto in esame. Tale richiedente non rispetta pertanto la condizione essenziale per essere riconosciuto produttore esportatore, perciò la sua richiesta non ha potuto essere considerata ulteriormente. La società è stata informata della decisione di respingere la richiesta e non ha formulato alcuna osservazione. |
(15) |
Tutti i richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati definitivi dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. In seguito a tale comunicazione, diversi richiedenti hanno sostenuto di non aver risposto alle lettere e alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione in quanto non avevano ricevuto tale corrispondenza, oppure a causa di problemi organizzativi interni nel trattare tali richieste. Dopo aver nuovamente verificato la corrispondenza, si è giunti alla conclusione che tali argomentazioni erano infondate. Inoltre, la mancata collaborazione di una società non può essere giustificata con problemi di organizzazione interna. Una società ha domandato che le proprie richieste fossero riesaminate. Tale società non ha presentato alcuna motivazione né informazioni supplementari tali da comportare una modifica delle conclusioni. Nessuna delle società interessate ha dimostrato di essersi conformata ai criteri pertinenti. Pertanto, le loro richieste non sono state accolte. |
D. CONCLUSIONE
(16) |
Alla luce dei risultati di cui al precedente considerando 11, quattro produttori esportatori pachistani rispettano le condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004 per ottenere il trattamento riservato ai nuovi esportatori. È quindi opportuno aggiungere tali società all'elenco dei produttori figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 397/2004 e applicare nei loro riguardi un'aliquota di dazio del 5,8 %. Le richieste presentate dai rimanenti 14 produttori esportatori vanno respinte per le ragioni sopra illustrate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'elenco dei produttori figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 397/2004 è sostituito dal seguente:
Ragione sociale |
Indirizzo |
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«A.B. Exports (PVT) Ltd |
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A.S.T. (PVT) Limited |
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Abdur Rahman Corporation (Pvt) Ltd |
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Adil Waheed Garments |
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Afroze Textile Industries (Pvt) Ltd |
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Al Musawar Textile (PVT) Ltd |
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M/S Al-Ghani International |
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Al-Karam Textile Mills (PVT) Ltd |
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Al-Latif |
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Al-Noor Processing & Textile Mills |
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Al-Raheem Textile |
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Ameer Enterprises |
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Amsons Textile Mills (PVT) Ltd |
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Amtex (Private) Limited |
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Anjum Textile Mills (PVT) Ltd |
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Apex Corporation |
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M/S Arif Textiles Private Limited |
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Arshad Corporation |
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Arzoo Textile Mills Ltd |
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Asia Textile Mills |
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Aziz Sons |
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B.I.L. Exporters |
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Baak Industries |
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Be Be Jan Pakistan Limited |
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Bela Textiles Ltd |
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Bismillah Fabrics (PVT) Ltd |
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Bismillah Textiles (PVT) Ltd |
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Classic Enterprises |
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M/S Club Textile |
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Cotton Arts (PVT) Ltd |
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D.L. Nash (Private) Ltd |
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Dawood Exports PVT Ltd |
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Decent Textiles |
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En Em Fabrics (Pvt) Ltd |
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En Em Industries Ltd |
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Enn Eff Exports |
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Faisal Industries |
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Fashion Knit Industries |
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Fateh Textile Mills Limited |
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Gerpak Textile (PVT) Ltd |
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Gohar Textile mills |
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H.A. Industries (PVT) Ltd |
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Haroon Fabrics (Private) Limited |
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Hay's (PVT) Limited |
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M/S Home Furnishings Limited |
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Homecare Textiles |
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Husein Industries Ltd |
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Ideal International |
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J.K. Sons Private Limited |
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Jaquard Weavers |
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Kam International |
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Kamal Spinning Mills |
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Kausar Processing Industries (PVT) Ltd |
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Kausar Textile Industries (PVT) Ltd |
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Khizra Textiles International |
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Kohinoor Textile Mills Limited |
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Latif International (PVT) Ltd |
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Liberty Mills Limited |
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M/s M.K. SONS Pvt Limited |
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MSC Textiles (PVT) Ltd |
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Mughanum (PVT) Ltd |
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Mustaqim Dyeing & Printing Industries (Pvt) Ltd |
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Naseem Fabrics |
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Nawaz Associates |
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Nazir Industries |
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Niagara Mills (PVT) Ltd |
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Nina Industries Limited |
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Nishitex Enterprises |
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Parsons Industries (PVT) Ltd |
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Popular Fabrics (PVT) Limited |
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Rainbow Industries |
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Rehman International |
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Sadaqat Textile Mills Pvt Ltd |
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Sadiq Siddique Co. |
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Sakina Exports International |
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Samira Fabrics (PVT) Ltd |
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Sapphire Textile Mills Limited |
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Shahzad Siddique (PVT) Ltd |
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Shalimar Cotton Export (PVT) Ltd |
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Sharif Textiles Industries (PVT) Ltd |
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Shercotex |
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Sitara Textile Industries Limited |
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South Asian Textile Inds. |
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Sweety Textiles Pvt Ltd |
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Tex-Arts |
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The Crescent Textile Mills Ltd |
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Towellers Limited |
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Union Exports (PVT) Limited |
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United Finishing Mills Ltd |
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United Textile Printing Industries (Pvt) Ltd |
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Wintex Exports PVT Ltd |
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Zafar Fabrics (PVT) Limited |
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Zamzam Weaving and Processing Mills |
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ZIS Textiles Private Limited |
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 695/2006 (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 14).
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 926/2007 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
33,2 |
TR |
46,8 |
|
XK |
36,3 |
|
XS |
24,7 |
|
ZZ |
35,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
130,9 |
ZZ |
130,9 |
|
0709 90 70 |
TR |
92,4 |
ZZ |
92,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
55,9 |
UY |
44,5 |
|
ZA |
63,2 |
|
ZZ |
54,5 |
|
0806 10 10 |
EG |
156,2 |
MA |
129,2 |
|
ΜΚ |
44,5 |
|
TR |
147,0 |
|
ZZ |
119,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
76,0 |
AU |
160,4 |
|
BR |
79,8 |
|
CL |
76,5 |
|
CN |
66,7 |
|
NZ |
92,3 |
|
US |
97,0 |
|
UY |
67,3 |
|
ZA |
96,1 |
|
ZZ |
90,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
75,5 |
CL |
76,2 |
|
NZ |
154,7 |
|
TR |
152,1 |
|
ZA |
102,9 |
|
ZZ |
112,3 |
|
0809 20 95 |
CA |
324,1 |
TR |
261,0 |
|
US |
380,0 |
|
ZZ |
321,7 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
TR |
153,7 |
ZZ |
153,7 |
|
0809 40 05 |
IL |
109,6 |
ZZ |
109,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 927/2007 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2007
recante una misura transitoria relativa al trattamento dei sottoprodotti della vinificazione previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna viticola 2007/2008 in Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che hanno proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa. Dopo l'adesione della Romania alla Comunità, il 1o gennaio 2007, l'obbligo suddetto si applica anche ai produttori di vino di questo Stato membro, benché non si tratti di una pratica tradizionale in Romania. |
(2) |
Il rispetto di tale obbligo presuppone l'esistenza di distillerie pronte ad effettuare la distillazione, con il sostegno finanziario della Comunità. Questo tipo di distillerie si è sviluppato negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006, dove l'obbligo in questione esiste da diversi anni, ma in Romania non c'è ancora una struttura industriale del genere per la distillazione. |
(3) |
Un modo alternativo per trattare questi sottoprodotti è quello di destinarli al ritiro sotto controllo, come avviene in diversi Stati membri. |
(4) |
Poiché attualmente per motivi pratici non può essere effettuata la distillazione, è dunque opportuno esentare i produttori rumeni per un certo tempo dall'obbligo di distillazione e sostituire tale obbligo con l'obbligo di ritiro sotto controllo, alle condizioni indicate agli articoli 50 e 51 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per la campagna 2007/2008 le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che trasformano l'uva raccolta in Romania destinano i sottoprodotti di detta trasformazione al ritiro sotto controllo, alle condizioni indicate agli articoli 50 e 51 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 928/2007 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2007
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2007 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
(3) GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.
(4) GU L 190 del 21.7.2007, pag. 10.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 3 agosto 2007
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
22,10 |
5,25 |
1701 11 90 (1) |
22,10 |
10,48 |
1701 12 10 (1) |
22,10 |
5,06 |
1701 12 90 (1) |
22,10 |
10,05 |
1701 91 00 (2) |
22,18 |
14,88 |
1701 99 10 (2) |
22,18 |
9,62 |
1701 99 90 (2) |
22,18 |
9,62 |
1702 90 99 (3) |
0,22 |
0,42 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 929/2007 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2007
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera tedesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 745/2007 della Commissione (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26).
ALLEGATO
N. |
24 |
Stato membro |
Germania |
Stock |
COD/03AN. |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
Skagerrak |
Data |
19.7.2007 |
DIRETTIVE
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/15 |
DIRETTIVA 2007/50/CE DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2007
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 giugno 2000, la Germania ha ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la domanda con la quale una task force, costituita dalla Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG e dalla UBE Europe GmbH (quest’ultima ha nel frattempo lasciato la task force), chiedeva l’inclusione del beflubutamid tra le sostanze attive di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2000/784/CE (2), la Commissione ha confermato che il fascicolo era «completo», nel senso che in linea di principio poteva essere ritenuto conforme alle prescrizioni in materia di dati e di informazioni previste dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(2) |
Il 12 luglio 1996, i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la domanda con la quale la Biosys (adesso Certis USA) chiedeva l’inclusione del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua (di seguito «VPN spodoptera exigua») tra le sostanze attive di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 97/865/CE (3), la Commissione ha confermato che il fascicolo era «completo», nel senso che in linea di principio poteva essere ritenuto conforme alle prescrizioni in materia di dati e di informazioni previste dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per gli utilizzi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i progetti di rapporto di valutazione riguardanti queste sostanze, rispettivamente il 13 agosto 2002 (beflubutamid) e il 1o novembre 1999 (VPN spodoptera exigua). |
(4) |
I progetti di rapporto di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tale esame è stato portato a termine il 15 maggio 2007 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione riguardanti il beflubutamid e il VPN spodoptera exigua. |
(5) |
I diversi esami effettuati hanno mostrato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive interessate possono, in generale, essere ritenuti conformi alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. Occorre dunque includere il beflubutamid e il VPN spodoptera exigua nell’allegato I, in modo che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano essere concesse in tutti gli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva. |
(6) |
Fermi restando gli obblighi che la direttiva 91/414/CEE fa derivare dall’inclusione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri dovrebbe essere concesso un termine di sei mesi dall’inclusione delle sostanze attive interessate per riesaminare le autorizzazioni provvisorie esistenti dei prodotti fitosanitari che contengono il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni pertinenti di cui all’allegato I. Gli Stati membri dovrebbero trasformare le autorizzazioni provvisorie esistenti in autorizzazioni complete, modificarle o revocarle conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo previsto dall’allegato III relativamente a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
Occorre dunque modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra quest’ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2008.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 31 maggio 2008 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua. Entro tale data, essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riesaminano ciascun prodotto fitosanitario autorizzato che contenga il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua come sostanza attiva unica o combinata ad altre sostanze attive incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 novembre 2007; tale riesame viene effettuato secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione del beflubutamid o del VPN spodoptera exigua nell’allegato I di tale direttiva. In base a tale valutazione, gli Stati membri decidono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
A seguito di tale decisione, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua come sostanza attiva unica, modificano o revocano l’autorizzazione, qualora necessario, entro il 31 maggio 2009; |
b) |
nel caso di un prodotto contenente il beflubutamid o il VPN spodoptera exigua come sostanza attiva combinata ad altre, modificano o revocano l’autorizzazione, qualora necessario, entro il 31 maggio 2009 oppure entro la data successiva stabilita per tale modifica o revoca dalle direttive che hanno aggiunto le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o dicembre 2007.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).
(2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 47.
(3) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.
ALLEGATO
Alla fine della tabella figurante nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte le seguenti righe:
N. |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell’iscrizione |
Disposizioni specifiche |
||
«164 |
Beflubutamid n. CAS 113614-08-7 n. CIPAC 662 |
(RS)-N-benzil-2-(4-fluoro-3-trifluorometilfenossi) butanamide |
≥ 970 g/kg |
1o dicembre 2007 |
30 novembre 2017 |
Parte A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Parte B Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del beflubutamid, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri
Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |
||
165 |
Virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua n. CIPAC Non attribuito |
Non pertinente |
|
1o dicembre 2007 |
30 novembre 2017 |
Parte A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Parte B Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del VPN spodoptera exigua, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007.» |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.
DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/18 |
DECISIONE N. 930/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 giugno 2007
sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),
vista la proposta della Commissione,
considerando che:
(1) |
L'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per dimostrare la propria solidarietà con le popolazioni delle regioni colpite da calamità. |
(2) |
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo entro il limite annuo di 1 miliardo di euro. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni in base alle quali il Fondo può essere mobilizzato. |
(4) |
L'Ungheria e la Grecia hanno presentato richieste di mobilizzazione del Fondo per due casi di disastri causati da inondazioni, |
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Per il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea viene mobilizzato in modo da fornire l'importo di 24 370 114 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 giugno 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
G. GLOSER
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 2007
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC
(2007/546/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 ottobre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica moldova un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica moldova (1) per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. |
(2) |
È opportuno firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo siglato il 22 febbraio 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. |
(3) |
È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
W. TIEFENSEE
(1) GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.
PROTOCOLLO
dell’accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’APC
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
di seguito «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte, e
LA REPUBBLICA MOLDOVA,
dall’altra,
di seguito «le parti», ai fini del presente protocollo,
VISTE le disposizioni del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, che è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed entrerà in vigore il 1o gennaio 2007,
CONSIDERATO che l’adesione di due nuovi Stati membri all’UE modificherà le relazioni tra la Repubblica moldova e l’Unione europea introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti,
TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l’attuazione degli obiettivi e dei principi dell’APC,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1o luglio 1998 (di seguito «l’accordo») e adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, del testo dell’accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all’atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell’accordo del 10 aprile 1997, entrato in vigore il 12 ottobre 2000, e del protocollo dell’accordo del 29 aprile 2004.
Articolo 2
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.
Articolo 3
1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Repubblica moldova, secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo precedente. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 4
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.
2. In attesa della data di entrata in vigore, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o gennaio 2007.
Articolo 5
1. Il testo dell’accordo, l’atto finale, tutti i documenti allegati e i protocolli degli accordi del 10 aprile 1997 e del 29 aprile 2004 sono redatti nelle lingue bulgara e rumena.
2. I testi summenzionati sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l’accordo, l’atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché i protocolli degli accordi del 10 aprile 1997 e del 29 aprile 2004.
Articolo 6
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e moldava, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на седемнадесети април две хиляди и седма година.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de abril de dos mil siete.
V Bruselu dne sedmnáctého dubna dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende april to tusind og syv.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten April zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta aprillikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Απριλίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Brussels on the seventeenth day of April in the year two thousand and seven.
Fait à Bruxelles, le dix-sept avril deux mille sept.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette aprile duemilasette.
Briselē, divi tūkstoši septītā gada septiņpadsmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų balandžio septynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer-hetedik év április havának tizenhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sbatax jum ta' April tas-sena elfejn sebgħa.
Gedaan te Brussel, de zeventiende april tweeduizend zeven.
Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego kwietnia dwa tysiące siódmego.
Feito em Bruxelas, em dezassete de Abril de dois mil e sete.
Încheiat la Bruxelles la șaptesprezece aprilie, anul două mii șapte.
V Bruseli dňa sedemnásteho apríla dvetisícsedem.
V Bruslju, sedemnajstega aprila leta dva tisoč sedem.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde april tjugohundrasju.
За Държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok rėszéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За Европейските общности
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvá
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
За Република Мοлдοва
Por la República de Moldavia
Za Moldavskou republiku
For Republikken Moldova
Für die Republik Moldau
Moldova Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
For the Republic of Moldova
Pour la République de Moldova
Per la Repubblica moldova
Moldovas Republikas vārdā
Moldovas Respublikos vardu
A Moldovai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Moldova
Voor de Republiek Moldavië
W imieniu Republiki Mołdowy
Pela República da Moldávia
Pentru Republica Moldova
Za Moldavskú republiku
Za Republiko Moldavijo
Moldovan tasavallan puolesta
På Republiken Moldaviens vägnar
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/25 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2007
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
(2007/547/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, terza frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica d’Armenia un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dell’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. |
(2) |
È opportuno firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. |
(3) |
È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).
Articolo 2
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
P. STEINBRÜCK
(1) Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.
PROTOCOLLO
dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte, e
LA REPUBBLICA D’ARMENIA,
dall’altra,
in appresso denominate «le parti», ai fini del presente protocollo,
VISTE le disposizioni del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, che è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è applicato a decorrere dal 1o gennaio 2007,
CONSIDERATO che l’adesione dei due nuovi Stati membri all’UE ha modificato le relazioni tra la Repubblica d’Armenia e l’Unione europea introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti,
TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l’attuazione degli obiettivi e dei principi dell’APC,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999 (in appresso «l’accordo»), e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri, dei testi dell’accordo e delle dichiarazioni comuni, degli scambi di lettere e della dichiarazione della Repubblica d’Armenia allegati all’atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell’accordo del 19 maggio 2004, entrato in vigore il 1o marzo 2005.
Articolo 2
Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo.
Articolo 3
1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Repubblica d’Armenia, secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo precedente. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 4
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.
2. In attesa della sua entrata in vigore il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o gennaio 2007.
Articolo 5
1. Il testo dell’accordo, l’atto finale e tutti i documenti ad esso allegati nonché il protocollo dell’accordo del 19 maggio 2004 sono redatti nelle lingue bulgara e rumena.
2. I testi summenzionati sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l’accordo, l’atto finale e i documenti ad esso allegati nonché il protocollo dell’accordo del 19 maggio 2004.
Articolo 6
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и седма година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil siete.
V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Bruxelles, den syvogtyvende juni to tusind og syv.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Iουνίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille sept.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemilasette.
Briselē, divi tūkstoši septītā gada divdesmit septītajā jūnijā
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer-hetedik év június havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, is-sebgħa u għoxrin ta' Lulju, elfejn u sebgħa
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend zeven.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Junho de dois mil e sete.
Încheiat la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie, anul două mii șapte.
V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícsedem
V Bruslju, sedemindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundrasju.
За Държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok rėszéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За Европейските общности
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa Ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvá
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
За Република Армения
Por la República de Armenia
Za Arménskou republiku
For Republikken Armenien
Für die Republik Armenien
Armeenia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας
For the Republic of Armenia
Pour la République d'Arménie
Per la Repubblica d'Armenia
Armēnijas Republikas vārdā
Armenijos Respublikos vardu
Az Örmény Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' l-Armenja
Voor de Republiek Armenië
W imieniu Republiki Armenii
Pela República da Arménia
Pentru Republica Armenia
Za Arménsku republiku
Za Republiko Armenijo
Armenian tasavallan puolesta
På Republiken Armeniens vägnar
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/30 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2007
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, la Georgia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria
(2007/548/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, terza frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Georgia un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. |
(2) |
È opportuno firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. |
(3) |
È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).
Articolo 2
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
P. STEINBRÜCK
(1) Cfr. pag 31 della presente Gazzetta ufficiale.
PROTOCOLLO
dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte, e
LA GEORGIA,
dall’altra,
in appresso denominate «le parti», ai fini del presente protocollo,
VISTE le disposizioni del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, che è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è applicato a decorrere dal 1o gennaio 2007,
CONSIDERATO che l’adesione dei due nuovi Stati membri all’UE ha modificato le relazioni tra la Georgia e l’Unione europea introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti,
TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l’attuazione degli obiettivi e dei principi dell’APC,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999 (in appresso «l’accordo»), e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri, dei testi dell’accordo e delle dichiarazioni comuni, degli scambi di lettere e della dichiarazione della Georgia allegati all’atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell’accordo del 30 aprile 2004, entrato in vigore il 1o marzo 2005.
Articolo 2
Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo.
Articolo 3
1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Georgia, secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo precedente. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 4
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.
2. In attesa della sua entrata in vigore il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o gennaio 2007.
Articolo 5
1. Il testo dell’accordo, l’atto finale, tutti i documenti allegati e il protocollo dell’accordo del 30 aprile 2004 sono redatti nelle lingue bulgara e rumena.
2. I testi summenzionati sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l’accordo, l’atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo dell’accordo del 30 aprile 2004.
Articolo 6
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и седма година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil siete.
V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Bruxelles, den syvogtyvende juni to tusind og syv.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Iουνίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille sept.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemilasette.
Briselē, divi tūkstoši septītā gada divdesmit septītajā jūnijā
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer-hetedik év június havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, is-sebgħa u għoxrin ta' Lulju, elfejn u sebgħa
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend zeven.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Junho de dois mil e sete.
Încheiat la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie, anul două mii șapte.
V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícsedem
V Bruslju, sedemindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundrasju.
За Държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
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Per gli Stati membri
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A tagállamok rėszéről
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Pelos Estados-Membros
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Za države članice
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За Европейските общности
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa Ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
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Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvá
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
За Грузия
Por Georgia
Za Gruzii
for Georgien
Für Georgien
Gruusia nimel
Για τη Γεωργία
For Georgia
Pour la Géorgie
Per la Georgia
Gruzijas vārdā
Gruzijos vardu
Grúzia részéről
Għall-Ġeorġa
Voor Georgië
W imieniu Gruzji
Pela Geórgia
Pentru Georgia
Za Gruzínsko
Za Gruzijo
Georgian puolesta
På Georgiens vägnar
3.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/35 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2007
che modifica l’accordo interno del 17 luglio 2006 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE
(2007/549/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2),
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (in seguito denominato l’«accordo interno») (3), in particolare l’articolo 1, paragrafo 7, e l’articolo 8, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione del 2005 (4), in particolare l’articolo 6, paragrafo 11,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 11 dell’atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania hanno aderito automaticamente all’accordo interno a decorrere dalla data di adesione. |
(2) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 7 dell’accordo interno, in caso di adesione di un nuovo Stato all’UE, l’assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera a) di detto articolo, che attualmente sono soltanto contributi stimati nel caso di Bulgaria e Romania, dev’essere modificata con decisione del Consiglio. |
(3) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 4 dell’accordo interno, in caso di adesione di un nuovo Stato all’UE, la ponderazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo, che attualmente si basa soltanto su voti stimati nel caso di Bulgaria e Romania, dev’essere modificata con decisione del Consiglio. |
(4) |
I contributi e le ponderazioni dovrebbero essere confermati, |
DECIDE:
Articolo 1
Il criterio di ripartizione e il contributo della Bulgaria e della Romania al decimo Fondo europeo di sviluppo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) dell’accordo interno e i rispettivi voti all’interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo secondo quanto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo interno sono confermati.
Articolo 2
L’accordo interno è modificato come segue:
1) |
nella tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), le parentesi tonde e l’asterisco dopo i termini «Bulgaria» e «Romania» e la nota «(*) Importo stimato» sono soppressi;. |
2) |
nella tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, è soppresso quanto segue:
|
3) |
l’articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «Il comitato FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 724 voti su 1 004, che esprimano il voto favorevole di almeno 14 Stati membri. La minoranza di bloccaggio consiste in 281 voti.». |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).
(2) Decisione del Consiglio del 21 giugno 2005 relativa alla firma, a nome della Comunità europea dell’accordo che modifica l’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 26).
(3) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
(4) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.