ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 49

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
17 febbraio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 153/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 154/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 25a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

3

 

 

Regolamento (CE) n. 155/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007, recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 25a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

5

 

 

Regolamento (CE) n. 156/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 25a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

7

 

 

Regolamento (CE) n. 157/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 57a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

8

 

*

Regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003 per quanto riguarda l’elenco degli aeroporti comunitari ( 1 )

9

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/114/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 febbraio 2007, che modifica la decisione 2005/56/CE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ( 1 )

21

 

 

2007/115/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2007, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 403]  ( 1 )

25

 

 

2007/116/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale [notificata con il numero C(2007) 249]  ( 1 )

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 138/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94 (GU L 43 del 15.2.2007)

34

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1997/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 379 del 28.12.2006)

34

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003)

35

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia (GU L 270 del 29.9.2006)

36

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 603/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che modifica gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza (GU L 100 del 20.4.2005)

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

17.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/1


REGOLAMENTO (CE) N. 153/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

138,6

MA

47,3

SN

37,2

TN

129,8

TR

155,6

ZZ

101,7

0707 00 05

JO

190,5

SN

141,3

TR

104,2

ZZ

145,3

0709 90 70

MA

45,7

TR

116,4

ZZ

81,1

0805 10 20

CU

34,2

EG

47,6

IL

57,5

MA

47,0

TN

55,5

TR

60,0

ZZ

50,3

0805 20 10

IL

104,0

MA

90,5

ZZ

97,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

98,9

EG

64,3

IL

68,0

MA

114,8

PK

57,2

TR

59,1

ZZ

77,1

0805 50 10

EG

53,6

TR

48,3

ZZ

51,0

0808 10 80

CA

125,9

CN

88,4

US

110,3

ZZ

108,2

0808 20 50

AR

92,3

CN

47,5

US

105,7

ZA

95,8

ZZ

85,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


17.2.2007   

IT

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L 49/3


REGOLAMENTO (CE) N. 154/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 25a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 25a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 25a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

Concentrato

206,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

Concentrato

45


17.2.2007   

IT

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L 49/5


REGOLAMENTO (CE) N. 155/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 25a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 25a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 25a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell’aiuto

Burro ≥ 82 %

17,5

14

14

Burro < 82 %

13,65

13,65

Burro concentrato

20

16,5

20

16,5

Crema

9

6

Cauzione di trasformazione

Burro

19

Burro concentrato

22

22

Crema

10


17.2.2007   

IT

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L 49/7


REGOLAMENTO (CE) N. 156/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 25a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

(2)

Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3)

Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 25a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 19,27 EUR/100 kg.

L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 21 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


17.2.2007   

IT

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L 49/8


REGOLAMENTO (CE) N. 157/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 57a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 57a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 13 febbraio 2007, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 237,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).


17.2.2007   

IT

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L 49/9


REGOLAMENTO (CE) N. 158/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003 per quanto riguarda l’elenco degli aeroporti comunitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione deve fissare le modalità di adeguamento delle specifiche contenute negli allegati dello stesso.

(2)

In conseguenza dell'evoluzione dei trasporti aerei è necessario aggiornare l'elenco degli aeroporti comunitari di cui all'allegato I del regolamento n. 1358/2003 della Commissione (2), e la relativa categoria conformemente alle disposizioni precisate in tale allegato.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1358/2003 va pertanto modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento sostituisce, ai fini dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 437/2003, l'elenco degli aeroporti comunitari, ad eccezione di quelli che registrano unicamente un traffico commerciale occasionale, e della relativa categoria conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1358/2003, come modificato dall'allegato II del regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5.


ALLEGATO

Elenco degli aeroporti comunitari dal 1o gennaio 2007

Belgio — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

EBAW

Antwerpen/Deurne

2

EBBR

Bruxelles/National

Brussel/Nationaal

3

EBCI

Charleroi/Brussels South

3

EBLG

Liège/Bierset

3

EBOS

Oostende

2


Bulgaria — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

LBBG

Burgas

3

LBPD

Plovdiv

1

LBSF

Sofia

3

LBWN

Varna

3


Repubblica ceca — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

LKKV

Karlovy Vary

1

LKMT

Ostrava/Mošnov

2

LKPR

Praha/Ruzyně

3

LKTB

Brno-Tuřany

2


Danimarca — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

EKAH

Århus

2

EKBI

Billund

3

EKCH

Copenhagen Kastrup

3

EKEB

Esbjerg

2

EKKA

Karup

2

EKRK

Copenhagen Roskilde

1

EKRN

Bornholm

2

EKSB

Sønderborg

1

EKYT

Aalborg

2


Germania — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

EDAC

Altenburg-Nobitz

1

EDDB

Berlin-Schönefeld

3

EDDC

Dresden

3

EDDE

Erfurt

2

EDDF

Frankfurt/Main

3

EDDG

Münster/Osnabrück

2

EDDH

Hamburg

3

EDDI

Berlin-Tempelhof

2

EDDK

Köln/Bonn

3

EDDL

Düsseldorf

3

EDDM

München

3

EDDN

Nürnberg

3

EDDP

Leipzig/Halle

3

EDDR

Saarbrücken

2

EDDS

Stuttgart

3

EDDT

Berlin-Tegel

3

EDDV

Hannover

3

EDDW

Bremen

3

EDFH

Hahn

3

EDFM

Mannheim-Neuostheim

1

EDHK

Kiel-Holtenau

1

EDHL

Lübeck

2

EDLN

Mönchengladbach

1

EDLP

Paderborn/Lippstadt

2

EDLV

Niederrhein

2

EDLW

Dortmund

3

EDMA

Augsburg-Mühlhausen

1

EDNY

Friedrichshafen

2

EDOG

Gransee

1

EDOR

Rostock-Laage

2

EDQM

Hof

1

EDTK

Karlsruhe

2

EDVE

Braunschweig

1

EDWG

Wangerooge

1

EDWJ

Juist

1

EDWS

Norden-Norddeich

1

EDXP

Harle

1

EDXW

Westerland/Sylt

1

ETNU

Neubrandenburg

1


Estonia — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

EECL

Tallinn/City Hall

1

EETN

Tallinn/Ülemiste

2


Grecia — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

LGAL

Alexandroupolis

2

LGAV

Athens

3

LGBL

Nea Anchialos

1

LGHI

Chios

2

LGIK

Ikaria

1

LGIO

Ioannina

1

LGIR

Irakleion

3

LGKC

Kithira

1

LGKF

Kefallinia

2

LGKL

Kalamata

1

LGKO

Kos

3

LGKP

Karpathos

2

LGKR

Kerkyra

3

LGKV

Kavala

2

LGLE

Leros

1

LGLM

Limnos

1

LGMK

Mykonos

2

LGML

Milos

1

LGMT

Mytilini

2

LGNX

Naxos

1

LGPA

Paros

1

LGPZ

Aktio

2

LGRP

Rodos

3

LGRX

Araxos

1

LGSA

Chania

3

LGSK

Skiathos

2

LGSM

Samos

2

LGSR

Santorini

2

LGST

Siteia

1

LGTS

Thessaloniki

3

LGZA

Zakynthos

2


Spagna — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

GCFV

Puerto del Rosario/Fuerteventura

3

GCGM

Gomera

1

GCHI

Hierro

2

GCLA

Santa Cruz de la Palma

2

GCLP

Las Palmas/Gran Canaria

3

GCRR

Arrecife/Lanzarote

3

GCTS

Tenerife Sur-Reina Sofía

3

GCXO

Tenerife Norte

3

GECT

Ceuta

1

GEML

Melilla

2

LEAL

Alicante

3

LEAM

Almería

2

LEAS

Avilés/Asturias

2

LEBB

Bilbao

3

LEBL

Barcelona

3

LEBZ

Badajoz/Talavera la Real

1

LECO

La Coruña

2

LEGE

Girona/Costa Brava

3

LEGR

Granada

2

LEIB

Ibiza

3

LEJR

Jerez

2

LELC

Murcia-San Javier

2

LELN

León

1

LEMD

Madrid/Barajas

3

LEMG

Málaga

3

LEMH

Menorca/Mahón

3

LEPA

Palma de Mallorca

3

LERJ

Logroño

1

LEPP

Pamplona

2

LERS

Reus

2

LESA

Salamanca

1

LESO

San Sebastián

2

LEST

Santiago

3

LEVC

Valencia

3

LEVD

Valladolid

2

LEVT

Vitoria

2

LEVX

Vigo

2

LEXJ

Santander

2

LEZG

Zaragoza

2

LEZL

Sevilla

3


Francia — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

FMEE

St-Denis-Roland-Garros (Réunion)

3

FMEP

Saint-Pierre-Pierrefonds (Réunion)

1

LFBA

Agen — La Garenne

1

LFBD

Bordeaux — Mérignac

3

LFBE

Bergerac — Roumanière

2

LFBH

La Rochelle — Île de Ré

1

LFBI

Poitiers — Biard

1

LFBL

Limoges

2

LFBO

Toulouse — Blagnac

3

LFBP

Pau — Pyrénées

2

LFBT

Tarbes — Lourdes — Pyrénées

2

LFBV

Brive — Laroche

1

LFBZ

Biarritz — Bayonne — Anglet

2

LFCK

Castres — Mazamet

1

LFCR

Rodez — Marcillac

2

LFDN

Rochefort — Saint-Agnant

1

LFJL

Metz — Nancy — Lorraine

2

LFKB

Bastia — Poretta

2

LFKC

Calvi — Sainte-Catherine

2

LFKF

Figari — Sud Corse

2

LFKJ

Ajaccio — Campo Dell'Oro

2

LFLB

Chambéry — Aix-les-Bains

2

LFLC

Clermont-Ferrand — Auvergne

2

LFLL

Lyon — St-Exupéry

3

LFLP

Annecy — Meythet

1

LFLS

Grenoble — St-Geoirs

2

LFLW

Aurillac — Tronquières

1

LFLX

Châteauroux/ — Déols

1

LFMD

Cannes — Mandelieu

1

LFMH

St-Étienne — Bouthéon

1

LFMK

Carcassonne

2

LFML

Marseille — Provence

3

LFMN

Nice — Côte d'azur

3

LFMP

Perpignan — Rivesaltes

2

LFMT

Montpellier — Méditerranée

2

LFMU

Béziers — Vias

1

LFMV

Avignon — Caumont

1

LFOB

Beauvais — Tillé

3

LFOH

La Havre — Octeville

1

LFOK

Châlons — Vatry

2

LFOP

Rouen — Vallée de Seine

1

LFOT

Tours — St-Symphorien

1

LFPG

Paris — Charles-de-Gaulle

3

LFPO

Paris — Orly

3

LFQQ

Lille — Lesquin

2

LFRB

Brest — Guipavas

2

LFRD

Dinard — Pleurtuit

2

LFRG

Deauville — St-Gatien

1

LFRH

Lorient

2

LFRK

Caen — Carpiquet

1

LFRN

Rennes — St-Jacques

2

LFRO

Lannion — Servel

1

LFRQ

Quimper — Cornouaille

1

LFRS

Nantes — Atlantique

3

LFSB

Bâle — Mulhouse

3

LFSR

Reims — Champagne

1

LFST

Strasbourg

3

LFTH

Toulon — Hyères

2

LFTW

Nîmes — Arles — Camargue

2

SOCA

Cayenne — Rochambeau (Guyane)

2

TFFF

Fort-de-France (Martinique)

3

TFFG

St-Martin — Grand-Case (Guadeloupe)

2

TFFJ

St-Barthélemy (Guadeloupe)

2

TFFR

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

3


Irlanda — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

EICA

Connemara Regional Airport

1

EICK

Cork

3

EICM

Galway

2

EIDL

Donegal

1

EIDW

Dublin

3

EIKN

Connaught Regional Airport

2

EIKY

Kerry

2

EINN

Shannon

3

EISG

Sligo Regional Airport

1

EIWF

Waterford

1


Italia — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

LIBC

Crotone

1

LIBD

Bari-Palese Macchie

3

LIBP

Pescara

2

LIBR

Brindisi-Casale

2

LICA

Lamezia Terme

2

LICC

Catania-Fontanarossa

3

LICD

Lampedusa

2

LICG

Pantelleria

1

LICJ

Palermo-Punta Raisi

3

LICR

Reggio di Calabria

1

LICT

Trapani-Birgi

2

LIEA

Alghero-Fertilia

2

LIEE

Cagliari-Elmas

3

LIEO

Olbia-Costa Smeralda

3

LIMC

Milano-Malpensa

3

LIME

Bergamo-Orio al Serio

3

LIMF

Torino-Caselle

3

LIMJ

Genova-Sestri

2

LIML

Milano-Linate

3

LIMP

Parma

1

LIMZ

Cuneo/Levaldigi

1

LIPB

Bolzano

1

LIPE

Bologna-Borgo Panigale

3

LIPH

Treviso-Sant'Angelo

2

LIPK

Forlì

2

LIPO

Brescia-Montichiari

2

LIPQ

Trieste-Ronchi dei Legionari

2

LIPR

Rimini

2

LIPX

Verona-Villafranca

3

LIPY

Ancona-Falconara

2

LIPZ

Venezia-Tessera

3

LIRA

Roma-Ciampino

3

LIRF

Roma-Fiumicino

3

LIRN

Napoli-Capodichino

3

LIRP

Pisa-San Giusto

3

LIRQ

Firenze-Peretola

3

LIRZ

Perugia

1


Cipro — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

LCLK

Larnaka

3

LCPH

Pafos

3


Lettonia — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

EVRA

Rīga

3


Lituania — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

EYKA

Kaunas

1

EYPA

Palanga

1

EYVI

Vilnius

2


Lussemburgo — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

ELLX

Luxembourg

3


Ungheria: Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

LHBP

Budapest-Ferihegy

3

LHDC

Debrecen

1

LHSM

Sármellék-Balaton

1


Malta — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

LMML

Malta/Luqa

3


Paesi Bassi — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

EHAM

Amsterdam/Schiphol

3

EHBK

Maastricht-Aachen

2

EHEH

Eindhoven/Welschap

2

EHGG

Eelde/Groningen

1

EHRD

Rotterdam/Zestienhoven

2


Austria — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

LOWG

Graz

2

LOWI

Innsbruck

2

LOWK

Klagenfurt

2

LOWL

Linz

2

LOWS

Salzburg

3

LOWW

Wien/Schwechat

3


Polonia — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

EPBG

Bydgoszcz – Szwederowo

1

EPGD

Gdańsk – Rębiechowo

2

EPKK

Kraków – Balice

3

EPKT

Katowice – Pyrzowice

2

EPPO

Poznań – Ławica

2

EPRZ

Rzeszów – Jasionka

1

EPSC

Szczecin – Goleniów

1

EPWA

Warszawa – Okęcie

3

EPWR

Wrocław – Strachowice

2

EPLL

Lódź – Lublinek

1


Portogallo — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

LPFL

Flores

1

LPFR

Faro

3

LPFU

Madeira/Madeira

3

LPHR

Horta

2

LPLA

Lajes

2

LPPD

Ponta Delgada

2

LPPO

Santa Maria

1

LPPR

Porto

3

LPPS

Porto Santo

2

LPPT

Lisboa

3


Romania — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

LRBC

Bacău

1

LRBS

București/Băneasa

2

LRCK

Constanța/M. Kogălniceanu

1

LRCL

Cluj-Napoca/Someșeni

2

LRIA

Iași

1

LROD

Oradea

1

LROP

București/Otopeni

3

LRSB

Sibiu/Turnișor

1

LRTR

Timișoara/Giarmata

2


Slovenia — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

LJLJ

Ljubljana

2


Slovacchia — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

LZIB

Bratislava

2

LZKZ

Košice

2

LZSL

Sliač

1

LZTT

Poprad-Tatry

1


Finlandia — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

EFHK

Helsinki-Vantaa

3

EFIV

Ivalo

2

EFJO

Joensuu

2

EFJY

Jyväskylä

2

EFKE

Kemi-Tornio

1

EFKI

Kajaani

1

EFKK

Kruunupyy

1

EFKS

Kuusamo

1

EFKT

Kittilä

2

EFKU

Kuopio

2

EFLP

Lappeenranta

1

EFMA

Mariehamn

1

EFOU

Oulu

2

EFPO

Pori

1

EFRO

Rovaniemi

2

EFSA

Savonlinna

1

EFSI

Seinäjoki

1

EFTP

Tampere-Pirkkala

2

EFTU

Turku

2

EFVA

Vaasa

2

EFVR

Varkaus

1


Svezia — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

ESDF

Ronneby

2

ESGG

Göteborg-Landvetter

3

ESGJ

Jönköping

1

ESGP

Göteborg City

2

ESGT

Trollhättan/Vänersborg

1

ESKN

Stockholm/Skavsta

3

ESMK

Kristianstad/Everöd

1

ESMQ

Kalmar

2

ESMS

Malmö-Sturup

3

ESMT

Halmstad

1

ESMX

Växjö/Kronoberg

2

ESNG

Gällivare

1

ESNK

Kramfors

1

ESNL

Lycksele

1

ESNN

Sundsvall-Härnösand

2

ESNO

Örnsköldsvik

1

ESNQ

Kiruna

2

ESNS

Skellefteå

2

ESNU

Umeå

2

ESNX

Arvidsjaur

1

ESOE

Örebro

1

ESOK

Karlstad

2

ESOW

Stockholm/Västerås

2

ESPA

Luleå

2

ESPC

Östersund

2

ESSA

Stockholm-Arlanda

3

ESSB

Stockholm-Bromma

2

ESSD

Borlänge

1

ESSL

Linköping/Saab

1

ESSP

Norrköping

1

ESSV

Visby

2

ESTA

Ängelholm

2


Regno Unito — Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Categoria dell'aeroporto nel 2007

EGAA

Belfast International

3

EGAC

Belfast City

3

EGAE

City of Derry (Eglinton)

2

EGBB

Birmingham

3

EGBE

Coventry

2

EGCC

Manchester

3

EGCN

Doncaster Sheffield

2

EGDG

Newquay

2

EGFF

Cardiff Wales

3

EGGD

Bristol

3

EGGP

Liverpool

3

EGGW

Luton

3

EGHC

Lands End

1

EGHD

Plymouth

1

EGHE

Isles of Scilly (St.Marys)

1

EGHH

Bournemouth

2

EGHI

Southampton

3

EGHK

Penzance Heliport

1

EGHT

Isles of Scilly (Tresco)

1

EGKK

Gatwick

3

EGLC

London City

3

EGLL

Heathrow

3

EGMH

Kent International

2

EGNH

Blackpool

2

EGNJ

Humberside

2

EGNM

Leeds Bradford

3

EGNR

Hawarden

1

EGNT

Newcastle

3

EGNV

Durham Tees Valley

2

EGNX

Nottingham East Midlands

3

EGPA

Kirkwall

1

EGPB

Sumburgh

1

EGPC

Wick

1

EGPD

Aberdeen

3

EGPE

Inverness

2

EGPF

Glasgow

3

EGPH

Edinburgh

3

EGPI

Islay

1

EGPK

Prestwick

3

EGPL

Benbecula

1

EGPM

Scatsta

2

EGPN

Dundee

1

EGPO

Stornoway

1

EGSH

Norwich

2

EGSS

Stansted

3

EGTE

Exeter

2


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

17.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2007

che modifica la decisione 2005/56/CE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/114/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 4 della decisione 2005/56/CE della Commissione (2), l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito «Agenzia») è incaricata di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura.

(2)

Il 31 dicembre 2006, la maggior parte dei programmi affidati all'Agenzia sono giunti a scadenza. Essi saranno sostituiti da nuovi programmi che copriranno il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

(3)

La valutazione esterna effettuata dalla Commissione nel novembre 2006, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2005/56/CE, ha dimostrato che il ricorso all'Agenzia costituisce la migliore soluzione per la gestione di alcuni aspetti centralizzati dei programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura. La valutazione ha pertanto raccomandato di estendere i compiti dell'Agenzia alla gestione degli aspetti centralizzati dei nuovi programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura.

(4)

A seguito della citata valutazione si ritiene opportuno affidare all'Agenzia non solo la gestione dei nuovi programmi, ma anche la gestione di progetti che, pur rientrando nelle attuali competenze dell'Agenzia, potrebbero essere finanziati a carico di altre risorse o in base ad altre disposizioni. Si tratta di progetti che possono essere finanziati attraverso gli aiuti comunitari per i paesi dei Balcani occidentali, le risorse del Fondo europeo di sviluppo, alcuni strumenti della politica europea di vicinato e di partenariato, lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo e alcuni accordi conclusi dalla Comunità con i paesi terzi nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù.

(5)

Peraltro, la Commissione desidera affidare all'Agenzia la realizzazione, a livello comunitario, della rete d'informazioni sull'istruzione in Europa («Eurydice») di cui all'azione 6.1 della seconda fase del programma d’azione comunitario in materia d’istruzione «Socrates» e al programma trasversale del programma d'azione nel settore dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita «Life Long Learning».

(6)

Per garantire una gestione equilibrata ed efficace dei nuovi programmi affidati all'Agenzia, è opportuno infine modificarne la durata e allinearla alla durata dei nuovi programmi in questione. La durata dell'Agenzia deve, inoltre, comprendere un periodo di cessazione graduale dell'attività (phasing out) della durata di due anni rispetto al periodo di attuazione dei nuovi programmi (2014-2015), in modo da consentire all'Agenzia di concludere i progetti selezionati nel corso dell'ultimo anno del periodo di attuazione.

(7)

La decisione 2005/56/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2005/56/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'Agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1o gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2015.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'Agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei seguenti programmi comunitari:

1)

la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione “Socrates” (2000-2006), approvata con la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

2)

la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale “Leonardo da Vinci” (2000-2006), approvata con la decisione 1999/382/CE del Consiglio (4);

3)

il programma d'azione comunitaria “Gioventù” (2000-2006), approvato con la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

4)

il programma “Cultura 2000” (2000-2006), approvato con la decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

5)

i progetti nel settori dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative alla fornitura di assistenza ai paesi partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (2000-2006), conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio (7);

6)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative agli aiuti all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2000-2006), approvati nell'ambito del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio (8);

7)

i progetti che possono essere finanziati a seguito delle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova un programma di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e dell'insegnamento e della formazione professionali (2001-2005), approvato con la decisione 2001/196/CE del Consiglio (9);

8)

i progetti che possono essere finanziati dalle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e il governo del Canada, che rinnova un programma di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della formazione (2001-2005), approvato con la decisione 2001/197/CE del Consiglio (10);

9)

il programma di incentivazione dello sviluppo delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2006), approvato con la decisione 2000/821/CE del Consiglio (11);

10)

il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2006), approvato con decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

11)

il programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (“apprendimento on line”/“e-learning”) (2004-2006), approvato con la decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

12)

il programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006), approvato con la decisione 2004/100/CE del Consiglio (14);

13)

il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006), approvato con la decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

14)

il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (2004-2006), approvato con la decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

15)

il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006), approvato con la decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

16)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati a partire dalle risorse del 9o Fondo europeo di sviluppo (2000-2007) (18);

17)

il programma per il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008), approvato con la decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

18)

progetti che potrebbero essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che rinnova il programma di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione professionali (2006-2013), approvato con la decisione 2006/910/CE del Consiglio (20);

19)

progetti che potrebbero essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e il governo del Canada, che definisce un quadro di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù (2006-2013), approvato con la decisione 2006/964/CE del Consiglio (21);

20)

programma d'azione nel settore dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita “Life Long Learning” (2007-2013), approvato con la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

21)

programma “Cultura” (2007-2013), approvato con la decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

22)

programma “L'Europa per i cittadini” per la promozione della cittadinanza europea attiva (2007-2013), approvato con la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

23)

programma “Gioventù in azione” (2007-2013), approvato con la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

24)

programma per il sostegno del settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), approvato con la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

25)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati mediante le disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (SAP) (2007-2013), istituito con il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (27);

26)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (28);

27)

i progetti che possono essere finanziati con le disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato, istituito con il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

28)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo, istituito con il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (30);

3)

all'articolo 4, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:

«d)

la realizzazione, a livello comunitario, della rete d'informazioni sull'istruzione in Europa (“Eurydice”) per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni nonché l'elaborazione di studi e pubblicazioni.»;

4)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Sovvenzione

Fatte salve altre entrate, l'Agenzia, per il suo funzionamento, riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché risorse del Fondo europeo di sviluppo. La sovvenzione e le risorse sono prelevate sulla dotazione finanziaria dei programmi interessati citati all'articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, su quella di altri programmi comunitari la cui attuazione è affidata all'Agenzia in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2007.

Per la Commissione

Ján FIGEĽ

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.

(3)  

(1)*

GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

(4)  

(2)*

GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(5)  

(3)*

GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(6)  

(4)*

GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(7)  

(5)*

GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(8)  

(6)*

GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.

(9)  

(7)*

GU L 71 del 13.3.2001, pag. 7.

(10)  

(8)*

GU L 71 del 13.3.2001, pag. 15.

(11)  

(9)*

GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(12)  

(10)*

GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(13)  

(11)*

GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

(14)  

(12)*

GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

(15)  

(13)*

GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

(16)  

(14)*

GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(17)  

(15)*

GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

(18)  

(16)*

Fondo istituito mediante l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e ai territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355).

(19)  

(17)*

GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

(20)  

(18)*

GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33.

(21)  

(19)*

GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14.

(22)  

(20)*

GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(23)  

(21)*

GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.

(24)  

(22)*

GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

(25)  

(23)*

GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30

(26)  

(24)*

GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(27)  

(25)*

GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(28)  

(26)*

GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.

(29)  

(27)*

GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(30)  

(28)*

GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.»;


17.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2007

che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 403]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/115/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I. In conformità della direttiva 96/23/CE, un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi stabiliti dalla legislazione comunitaria e dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di base d'origine animale contemplati dalla suddetta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in tema di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale direttiva.

(2)

La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (2), presenta un elenco dei paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui, precisando le garanzie offerte conformemente alle prescrizioni di tale direttiva.

(3)

Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui relativi ad animali e prodotti di origine animale che non figurano attualmente negli elenchi della decisione 2004/432/CE. La valutazione di tali piani e le informazioni complementari richieste dalla Commissione forniscono sufficienti garanzie in merito al monitoraggio dei residui degli animali e dei prodotti in questione effettuato in tali paesi terzi. Di conseguenza occorre, per i paesi terzi in questione, includere tali animali e prodotti di origine animale sull'elenco di tale decisione.

(4)

Alcuni paesi terzi hanno chiesto volontariamente di non essere inclusi nell'elenco della decisione 2004/432/CE per talune categorie di animali e di prodotti di origine animale. Occorre pertanto, per i paesi terzi in questione, sopprimere dall'elenco le voci riguardanti tali animali e prodotti di origine animale.

(5)

Alcuni paesi terzi figuranti attualmente nell'elenco per taluni animali o prodotti di origine animale a titolo della decisione 2004/432/CE non hanno fornito alla Commissione le garanzie necessarie per alcuni di tali animali o prodotti di origine animale. In mancanza di tali garanzie, occorre quindi, per i paesi terzi in questione, sopprimere dall'elenco le voci riguardanti tali animali e prodotti di origine animale. I paesi terzi interessati sono stati debitamente informati.

(6)

Inoltre alcuni paesi terzi figurano nell'allegato della decisione 2004/432/CE per i bovini, gli ovini/caprini, i suini e gli equini con la restrizione «unicamente budella». Tale menzione è stata inclusa nell'allegato a titolo informativo riguardante i paesi terzi dai quali dovrebbe essere autorizzata l'importazione di budella. Tali paesi terzi peraltro non hanno presentato per approvazione un piano di sorveglianza dei residui relativamente alla budella in modo specifico, in quanto un piano del genere non era ritenuto necessario per tali prodotti. Di conseguenza, per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria, occorre sopprimere le voci accompagnate dalla menzione «unicamente budella» dall'elenco in allegato alla decisione 2004/432/CE, indipendentemente dalle importazioni di tali prodotti.

(7)

All'autorità di vigilanza EFTA compete la responsabilità di valutare i piani di sorveglianza dei residui per tutte le categorie di animali e dei prodotti di origine animale provenienti dalla Norvegia. Occorre quindi sopprimere le voci riguardanti tale paese dall'elenco figurante all'allegato della decisione 2004/432/CE.

(8)

Dal momento che l'Unione degli Stati di Serbia e Montenegro è stata disciolta, occorre sopprimere dall'elenco in allegato la nota a piè di pagina che fa riferimento a tale denominazione.

(9)

Occorre pertanto modificare la decisione 2004/432/CE.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2004/432/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 43; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acquacoltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina in libertà

Selvaggina d'allevamento

Miele

AD

Andorra (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

Antille olandesi

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

CL

Cile

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ER

Eritrea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FK

Isole Falkland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Færøer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croazia

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IS

Islanda

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5)

X

X

 

X (3)

 

 

X

 

 

 

 

 

MU

Maurizio

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malesia

 

 

 

 

X (6)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

NC

Nuova Caledonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

OM

Oman

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

RU

Russia

X

X

X

X (3)

X

 

X

X

 

 

X (7)

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SC

Seicelle

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

San Marino (8)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

 

 

 

X (3)

 

 

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

XM

Montenegro (9)

X

X

X

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

XS

Serbia (10)

X

X

X

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

X

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Piano iniziale di sorveglianza dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE/Andorra (conformemente alla decisione n. 2/1999 del Comitato misto CE/Andorra del 22 dicembre 1999 — GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84).

(2)  Paesi terzi che per la produzione alimentare utilizzano solo materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti.

(3)  Esportazioni di equidi vivi a fini di macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(4)  Solo ovini.

(5)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM); codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese attualmente all’esame delle Nazioni Unite.

(6)  Solo la Malaysia peninsulare (occidentale).

(7)  Unicamente per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(8)  Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-San Marino del 28 giugno 1994 (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).

(9)  Situazione provvisoria in attesa di ulteriori informazioni sui residui.

(10)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


17.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2007

che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale

[notificata con il numero C(2007) 249]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/116/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È auspicabile che i cittadini degli Stati membri, in particolare i viaggiatori e gli utenti disabili, possano accedere a determinati servizi a valenza sociale componendo numeri identici riconoscibili in tutti gli Stati membri. Attualmente negli Stati membri sono utilizzati vari sistemi di numerazione differenti e non esiste un sistema di numerazione unico che riservi a tali servizi numeri di telefono identici nell'intera Comunità. È pertanto necessaria un'azione comunitaria in materia.

(2)

È necessario armonizzare le risorse di numerazione per far sì gli utenti finali possano accedere a questi servizi forniti in differenti Stati membri componendo lo stesso numero. L'abbinamento «stesso numero-stesso servizio» garantirà che un determinato servizio sia sempre associato a un dato numero nell'intera Comunità, indipendentemente dallo Stato membro nel quale è fornito. Ciò assicurerà al servizio un'identità paneuropea a vantaggio del cittadino europeo che saprà che lo stesso numero dà accesso allo stesso tipo di servizio nei vari Stati membri. Questo provvedimento promuoverà lo sviluppo di servizi paneuropei.

(3)

Per riflettere la funzione sociale dei servizi in questione, è opportuno che i numeri armonizzati siano gratuiti (numeri verdi), senza per questo obbligare gli operatori a sostenere i costi delle chiamate ai numeri che iniziano con «116». La gratuità dei numeri è, pertanto, un aspetto essenziale dell'armonizzazione che si intende attuare.

(4)

È necessario prevedere condizioni connesse al controllo del tipo di servizio fornito, per garantire che i numeri armonizzati siano utilizzati esclusivamente per la fornitura del tipo di servizio specifico oggetto della presente decisione.

(5)

Può essere necessario subordinare il diritto di utilizzare un determinato numero armonizzato a condizioni specifiche, ad esempio che il servizio collegato al numero sia fornito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

(6)

Conformemente alla direttiva quadro, spetta alle autorità nazionali di regolamentazione gestire i piani nazionali di numerazione e controllare l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione a determinate imprese. Conformemente agli articoli 6 e 10 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (2), si possono imporre condizioni per l'utilizzo dei numeri e, in caso di inosservanza, si possono applicare sanzioni.

(7)

È opportuno che l'elenco dei numeri specifici dell'arco di numerazione che inizia con «116» sia aggiornato periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva quadro. È opportuno che gli Stati membri rendano nota l'esistenza di tali numeri in un modo accessibile a tutti gli interessati, ad esempio, attraverso i loro siti Internet.

(8)

La Commissione prenderà in considerazione l'opportunità di riesaminare o di adattare ulteriormente la presente decisione alla luce dell'esperienza acquisita, sulla base delle relazioni che le saranno trasmesse dagli Stati membri ed esaminerà, in particolare, se un determinato servizio al quale è stato riservato un numero si è sviluppato a livello europeo.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

L'arco di numerazione che inizia con «116» nei piani nazionali di numerazione è riservato ai numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale.

Sono elencati nell'allegato i numeri specifici appartenenti a questo arco di numerazione e i servizi ai quali è riservato ogni numero.

Articolo 2

Servizio armonizzato a valenza sociale

Un «servizio armonizzato a valenza sociale» è un servizio che risponde a una descrizione comune, al quale i singoli cittadini possono accedere attraverso un numero telefonico gratuito, che può essere utile ai visitatori di altri paesi e che risponde a esigenze sociali specifiche, che contribuisce in particolare al benessere o alla sicurezza dei cittadini o di gruppi specifici di cittadini o che aiuta i cittadini in difficoltà.

Articolo 3

Assegnazione di numeri specifici dell'arco di numerazione «116»

Gli Stati membri garantiscono che:

a)

i numeri elencati nell'allegato siano utilizzati esclusivamente per i servizi per i quali sono stati riservati;

b)

non siano utilizzati numeri che appartengono all'arco di numerazione che inizia con «116» che non sono elencati nell'allegato;

c)

il numero 116112 non sia assegnato né utilizzato per alcun servizio.

Articolo 4

Condizioni relative al diritto d'uso dei numeri armonizzati

Gli Stati membri subordinano il diritto d'uso dei numeri armonizzati per la fornitura di servizi armonizzati a valenza sociale alle seguenti condizioni:

a)

il servizio offre ai cittadini informazioni, assistenza o uno strumento di comunicazione oppure una combinazione di questi elementi;

b)

il servizio è aperto a tutti i cittadini europei senza che sia necessario registrarsi;

c)

il servizio non ha una durata limitata nel tempo;

d)

per utilizzare il servizio non è richiesto alcun pagamento né alcuna promessa di pagamento;

e)

le attività che seguono sono escluse durante una chiamata: la pubblicità, l'intrattenimento, il marketing e la vendita, l'utilizzo della chiamata per la vendita futura di servizi commerciali.

Inoltre gli Stati membri subordinano a condizioni specifiche il diritto di utilizzare i numeri armonizzati riportati in allegato.

Articolo 5

Attribuzione dei numeri armonizzati

1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che a partire dal 31 agosto 2007 l'autorità nazionale di regolamentazione possa assegnare i numeri elencati in allegato.

2.   La presenza nell'elenco di un numero specifico e dei servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti non comporta per gli Stati membri l'obbligo di fornire tale servizio sul loro territorio.

3.   Una volta che un numero è stato inserito nell'allegato, gli Stati membri informano a livello nazionale che quel numero specifico è disponibile per la fornitura del servizio armonizzato a valenza sociale corrispondente e che è possibile presentare richiesta per il diritto d'uso.

4.   Ogni Stato membro provvede a che sia tenuto un registro, disponibile sul suo territorio, di tutti i numeri armonizzati associati ai servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti. I cittadini possono accedere agevolmente a tale elenco.

Articolo 6

Controllo

Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione una relazione sull'effettivo utilizzo dei numeri elencati nell'allegato per la fornitura di servizi corrispondenti sul loro territorio.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.


ALLEGATO

Elenco dei numeri riservati ai servizi armonizzati a valenza sociale

Numero

Servizi ai quali il numero è riservato

Condizioni specifiche cui è subordinato il diritto d'uso di questo numero

116000

Hotline dedicate per i minori scomparsi

 


Rettifiche

17.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/34


Rettifica del regolamento (CE) n. 138/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 43 del 15 febbraio 2007 )

A pagina 4, allegato, tabella, colonna «N. d'ordine», ultima riga:

anziché:

«09.4421»,

leggi:

«09.4422».


17.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/34


Rettifica del regolamento (CE) n. 1997/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 )

La pubblicazione del regolamento (CE) n. 1997/2006 è annullata.

La pubblicazione del testo stesso come regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, nella GU L 411 del 30.12.2006, pag. 18, rimane valida.

(Per motivi tecnici quest'ultimo regolamento è stato ripubblicato nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 11.)


17.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/35


Rettifica del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 207 del 18 agosto 2003 )

A pagina 6, articolo 7, paragrafo 5, ultima frase:

anziché:

«Tale recesso dà diritto al rimborso delle quote alle condizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 16.»,

leggi:

«Tale recesso dà diritto al rimborso delle quote alle condizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 4, e dall’articolo 16.»

A pagina 6, articolo 7, paragrafo 6, ultima frase:

anziché:

«Essa è presa alle condizioni previste dall’articolo 62, paragrafo 4.»,

leggi:

«Essa è presa alle condizioni previste dall’articolo 61, paragrafo 4.»

A pagina 10, articolo 22, paragrafo 1, lettera f):

anziché:

«f)

le modalità o i vantaggi particolari attinenti alle obbligazioni o ai titoli diversi dalle quote che, a norma dell’articolo 66, non conferiscono la qualità di socio;»,

leggi:

«f)

le modalità o i vantaggi particolari attinenti alle obbligazioni o ai titoli diversi dalle quote che, a norma dell’articolo 64, non conferiscono la qualità di socio;»

A pagina 13, articolo 34, paragrafo 2:

anziché:

«2.   La mancanza di un controllo di legittimità della fusione ai sensi degli articoli 29 e 30 costituisce uno dei motivi di scioglimento della SCE, a norma dell’articolo 74.»,

leggi:

«2.   La mancanza di un controllo di legittimità della fusione ai sensi degli articoli 29 e 30 costituisce uno dei motivi di scioglimento della SCE, a norma dell’articolo 73.»


17.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/36


Rettifica del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270 del 29 settembre 2006 )

A pagina 38, elenco dell'allegato I, colonna di sinistra:

anziché:

«CHUN YIP (SHENZHEN) PLASTICS LIMITED»,

leggi:

«CHUN YIP PLASTICS (SHENZHEN) LIMITED»;

A pagina 39, elenco dell'allegato I, colonna di sinistra:

anziché:

«WEIFANG YUJIE PLASTICS PRODUCTS CO., LTD.»,

leggi:

«WEIFANG YUJIE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.»

A pagina 40, elenco dell'allegato I, colonna di sinistra:

anziché:

«XIAMEN XINYATAI PLASTIC INDUSTRY CO. LTD.»,

leggi:

«XIAMEN XINGYATAI PLASTIC INDUSTRY CO. LTD.»


17.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/36


Rettifica del regolamento (CE) n. 603/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che modifica gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 20 aprile 2005 )

A pagina 7, allegato III [nuovo allegato C del regolamento (CE) n. 1346/2000: Curatori di cui all’articolo 2, lettera b)], denominazioni per l'Ungheria (Magyarország):

anziché:

«MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás»,

leggi:

«MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló».