ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 236

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
31 agosto 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1288/2006 del Consiglio, del 25 agosto 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 e che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra gli altri, dell’India

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1289/2006 del Consiglio, del 25 agosto 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originari della Repubblica di Corea

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1290/2006 della Commissione, del 30 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1291/2006 della Commissione, del 30 agosto 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1292/2006 della Commissione, del 30 agosto 2006, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I, II (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera spagnola

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1293/2006 della Commissione, del 30 agosto 2006, relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM IV (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera tedesca

24

 

*

Regolamento (CE) n. 1294/2006 della Commissione, del 30 agosto 2006, relativo al divieto di pesca del brosmio nelle zone CIEM IV (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera tedesca

26

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale

28

 

*

Decisione della Commissione, del 25 agosto 2006, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile iscrizione del cromafenozide, dell’halosulfuron, del tembotrione, del valiphenal e del virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 3820]  ( 1 )

31

 

 

Documenti allegati al bilancio generale per l’Unione europea

 

*

Primo bilancio rettificativo dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) per il 2006

34

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1285/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2007 nell’ambito di alcuni contingenti GATT (GU L 235 del 30.8.2006)

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

31.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 agosto 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 e che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra gli altri, dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

I.   Inchiesta precedente e misure attualmente in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 (3) il Consiglio ha imposto un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) («il prodotto interessato») di cui ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, originari dell’India. L’inchiesta che ha portato all’adozione di tale regolamento è di seguito denominata «l’inchiesta originale». Le misure adottate hanno la forma di dazi ad valorem compresi tra il 3,8 % e il 19,1 % sulle importazioni da parte di esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 19,1 % sulle importazioni da parte di tutte le altre imprese. Il dazio compensativo imposto ai fogli di PET prodotti ed esportati da Garware Polyester Limited («Garware» o «l’impresa») era del 3,8 %. L’inchiesta originale si è svolta tra il 1o ottobre 1997 e il 30 settembre 1998.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 367/2006 (4), il Consiglio ha mantenuto il dazio compensativo definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 366/2006 (5), il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1676/2001 (6) in seguito a un esame provvisorio parziale del dazio antidumping in vigore contro cinque produttori indiani e ha imposto un dazio antidumping compreso tra lo 0 % e il 18 %. Il dazio antidumping imposto alle importazioni di fogli di PET Garware era del 17,4 %. Si noti che il tasso di dazio antidumping per Garware è stato aggiustato per tener conto del livello di sovvenzione compensato dal regolamento (CE) n. 367/2006 (cfr. anche il successivo considerando 71).

II.   Domanda di riesame intermedio parziale

(4)

I seguenti produttori comunitari hanno presentato una domanda di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 2597/1999, limitato al livello del dazio compensativo imposto a Garware: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA e Toray Plastics Europe (di seguito «i richiedenti»). I richiedenti rappresentano una quota consistente della produzione comunitaria di fogli di PET.

(5)

I richiedenti hanno argomentato che il livello delle misure compensative in vigore per le importazioni di fogli di PET Garware non fosse più sufficiente per neutralizzare la sovvenzione pregiudizievole, dato che le circostanze della sovvenzione a Garware erano notevolmente mutate.

III.   Inchiesta

(6)

Assodata, previa consultazione del Comitato consultivo, l’esistenza di elementi di prova tali da giustificare l’avvio di un riesame intermedio parziale, il 12 luglio 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7), l’avvio di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base.

(7)

Esso si limita a esaminare l’ampiezza della sovvenzione del produttore esportatore, Garware, per valutare la necessità di continuare, abolire o emendare il livello delle misure in vigore. L’inchiesta si è svolta tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005.

(8)

La Commissione ha informato ufficialmente il produttore esportatore interessato, il governo dell’India («GOI») e i richiedenti dell’avvio dell'esame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(9)

Per ottenere le informazioni necessarie per la sua inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario a Garware, che rispondendo al questionario ha manifestato una volontà di cooperazione. Presso lo stabilimento di Garware in India è stata effettuata una visita di verifica.

(10)

Garware, GOI e richiedenti sono stati informati dei risultati essenziali della ricerca e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni (cfr. successivo considerando 73).

B.   PRODOTTO INTERESSATO E PRODOTTO SIMILE

I.   Prodotto interessato

(11)

Il prodotto interessato sono (cfr. definizione dell’inchiesta originale), fogli di tereftalato di polietilene (PET), originari dell’India, normalmente dichiarati con i codici NC ex 3920 62 19.

II.   Prodotto simile

(12)

Come nell’inchiesta originale, si è accertato che i fogli di PET prodotti e venduti da Garware sul mercato interno indiano e quelli esportati dall’India verso la Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi. Sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

C.   SOVVENZIONI

I.   Introduzione

(13)

In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e alle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni.

a)   Regimi nazionali

i)

Regime di licenze preventive (Advance Licence Scheme)/Advance Release Order;

ii)

Credito sui dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme);

iii)

Regime delle zone economiche speciali e delle unità orientate all’esportazione (Special Economic Zones/Export Oriented Units Scheme);

iv)

Regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme);

v)

Regimi di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Schemes):

Regime di esenzione dall’imposta sul reddito da esportazione (Export Income Tax Exemption Scheme),

Incentivi per la ricerca e lo sviluppo a livello di imposta sul reddito (Income Tax Incentive for Research and Development);

vi)

Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme);

vii)

Certificato di parziale esenzione dai dazi sull’importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate (Duty-Free Replenishment Certificate).

(14)

I regimi da i) a iv) e vii) si basano sul Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (No 22 of 1992 — Legge n. 22/1992 per lo Sviluppo e il Regolamento del Commercio estero) entrata in vigore il 7 agosto 1992 («Legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero del 1992 autorizza il GOI a rilasciare notifiche sulle politiche di esportazione e importazione. Il GOI ha approvato un piano quinquennale sulle politiche di esportazione e importazione per il periodo 1o aprile 2002/31 marzo 2007 («EXIM policy 2002-07»). Il GOI ha inoltre pubblicato un manuale di procedure che disciplinano l’EXIM policy 2002-07 («HOP I 2002-07»), aggiornato a scadenze regolari (8).

(15)

I regimi di esenzione dall’imposta sul reddito [cfr. sopra punto v)] si fondano sull’Income Tax Act 1961 (Legge sull’imposta sul reddito del 1961), modificata ogni anno dalla legge finanziaria.

(16)

Il Regime di crediti all’esportazione [cfr. sopra, punto vi)] si fonda sulle sezioni 21 e 35A del Banking Regulation Act 1949 (Legge bancaria del 1949), che permette alla Reserve Bank of India di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti per l’esportazione.

b)   Regimi regionali

(17)

In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e delle risposte al questionario della Commissione, quest’ultima ha inoltre studiato il Package scheme of incentives (Regime di incentivi — di seguito «PSI») del Governo del Maharashtra («GOM») del 1992. Tale regime si basa su decisioni del dipartimento Industria, energia e lavoro del governo del Maharashtra.

II.   Regimi nazionali

1.   Regime di licenze preventive (Advance Licence Scheme/Advance Release Order)

a)   Base giuridica

(18)

La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 di EXIM policy 2002-07 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del manuale HOP I 2002-07.

b)   Ammissibilità

(19)

Non risulta che Garware usasse di un regime di licenze preventive durante il periodo dell’inchiesta; non sono perciò necessarie ulteriori analisi della compensabilità di tale regime.

2.   Credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme «DEPBS»)

a)   Base giuridica

(20)

Una descrizione dettagliata del DEPBS si trova al paragrafo 4.3 di EXIM policy 2002-07 e al capitolo 4 del manuale HOP I 2002-07. All’atto dell’inchiesta originale, esistevano due tipi di DEPB: quello pre-esportazione e quello post-esportazione. Nell’aprile 2000, il DEPB pre-esportazione è decaduto: nell’esame attuale è stato studiato dunque solo il DEPB post-esportazione.

b)   Ammissibilità

(21)

Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. Risulta che Garware abbia beneficiato di questo regime durante il periodo di inchiesta.

c)   Attuazione pratica

(22)

Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPB, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti finiti esportati nel quadro di tale regime. Le autorità indiane hanno fissato aliquote DEPB per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto interessato. Esse sono calcolate in base a «standard input-output norms» («SIONs»), che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali relativi a tali importazioni, indipendentemente dal fatto che siano stati pagati o meno dazi all’importazione.

(23)

Per poter beneficiare del regime, un’impresa deve esportare. All’atto dell’operazione di esportazione, l’esportatore presenta alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Per consentire l’esportazione delle merci, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l’esportazione indicante, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS da concedere per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura, l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il GOI non ha alcun potere decisionale sulla concessione di un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS per calcolare il beneficio è quella vigente al momento in cui è stata stilata la dichiarazione di esportazione. Non esiste quindi possibilità alcuna di modificare retroattivamente il livello del vantaggio.

(24)

Risulta inoltre che, adempiuto l’obbligo di esportazione e in base ai principi contabili dell’India, i crediti DEPBS possono essere registrati, secondo i principi della contabilità per competenza, come entrate sui conti commerciali.

(25)

I crediti possono essere usati per pagare dazi doganali su successive importazioni di qualsiasi tipo di beni la cui importazione non sia soggetta a restrizioni, esclusi i beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell’imposta sulle vendite) o usati altrimenti.

(26)

I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data del rilascio.

(27)

Una domanda di crediti DEPBS può riguardare fino a 25 operazioni di esportazione o, se registrata elettronicamente, un numero di operazioni di esportazione illimitato. In pratica, non esistono scadenze rigide per chiedere i DEPBS: i periodi di tempo di cui al capitolo 4.47 di HOP I 2002-07 sono infatti sempre conteggiati a partire dall’operazione di esportazione più recente di una determinata domanda di DEPBS.

(28)

L’impresa ha fatto sapere alla Commissione che tale regime verrà presto sospeso e sostituito, dal 1o aprile 2006, da un altro «OMC compatibile». In origine, il DEPB sarebbe dovuto scadere il 1o aprile 2005. Ma, non potendo ancora essere attivato il regime sostitutivo a tale data, il DEPBS è stato prorogato fino al 1o aprile 2006. L’impresa non ha confermato se il nuovo regime sia infine entrato in vigore dopo l’ultima data. Il presunto cambiamento avverrebbe comunque al di fuori del periodo d’inchiesta necessaria al riesame.

d)   Conclusioni sul DEPBS

(29)

I crediti DEPBS forniscono una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS sono contributi finanziari del GOI, usati per compensare i dazi all’importazione: essi riducono così entrate del GOI dovute a dazi altrimenti dovuti. I crediti DEPBS avvantaggiano inoltre l’esportatore, che vede migliorare la liquidità dell’impresa.

(30)

Inoltre, i DEPBS sono condizionati di diritto dall’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenuti specifici e passibili di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(31)

Tale regime non può essere ritenuto di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, che, secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. Esso non è conforme alle norme severe di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Non esiste inoltre sistema o procedura, ai sensi dell’allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base, che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione. Infine, gli esportatori possono fruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importino fattori di produzione. Per beneficiare del regime è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Possono quindi beneficiare del DEPBS anche esportatori che acquistino in loco tutti i loro fattori di produzione senza importare beni utilizzabili come fattori di produzione.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(32)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio per il beneficiario, effettivamente accertato durante il periodo dell’inchiesta del riesame. In proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse conferito al beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale sistema. In quel momento, il GOI rinuncia ai dazi doganali, il che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario.

(33)

Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto equo stabilire che il vantaggio conferito a titolo del regime DEPBS corrisponde alla somma dei crediti acquisiti su tutte le operazioni di esportazione effettuate durante il periodo dell’inchiesta. L’impresa ha fatto valere che dal 26 maggio 2005 il tasso applicabile al DEPBS è stato ridotto dall’11 % all’8 %: ma tale presunto cambiamento cade al di fuori del periodo di inchiesta del riesame; non potendo perciò essere verificati effetti e pertinenza del cambiamento, tale ricorso va rifiutato conformemente all’articolo 5 del regolamento di base.

(34)

Gli onorari sostenuti per ottenere la sovvenzione sono stati dedotti dai crediti ricevuti per ottenere l’importo della sovvenzione da usare come numeratore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base.

(35)

Secondo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni durante il periodo d’inchiesta del riesame (denominatore), poiché la sovvenzione è concessa in base all’andamento delle esportazioni e non dei quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Garware ha tratto beneficio da questo regime durante il periodo di inchiesta e ha ottenuto una sovvenzione del 10,3 %.

3.   Regime delle unità orientate all’esportazione (Export Oriented Unit Scheme «EOUS») e regime delle zone economiche speciali (Special Economic Zones Scheme «SEZS»)

a)   Base giuridica

(36)

I particolari di questi regimi si trovano ai capitoli 6 (EOUS) e 7 (SEZS) rispettivamente di EXIM policy 2002-07 e di HOP I 2002-07.

b)   Ammissibilità

(37)

Poiché non risulta che Garware si sia servita di uno o di entrambi questi regimi nel periodo d’inchiesta, non occorre un’ulteriore analisi della loro compensabilità.

4.   Regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme «EPCGS»)

a)   Base giuridica

(38)

Una descrizione dettagliata dell’EPCGS si trova al capitolo 5, EXIM Policy 2002-07 e al capitolo 5, HOP I 2002-07.

b)   Ammissibilità

(39)

Possono beneficiare del regime tutti i produttori-esportatori e operatori commerciali-esportatori «legati» a un produttore o a un fornitore di servizi. Risulta che Garware abbia beneficiato di questo regime durante il periodo di inchiesta.

c)   Attuazione pratica

(40)

Se rispetta l’obbligo di esportare i prodotti, un’impresa può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, usati fino a dieci anni d’età) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tal fine, su domanda e dietro versamento di un’imposta, il GOI rilascia una licenza EPCG. Dall’aprile 2000, il regime prevede una riduzione del 5 % del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime stesso. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere immessi, per un certo periodo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione.

d)   Conclusioni sull’EPCGS

(41)

L’EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, in quanto con tale concessione esse rinunciano a entrate che sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi avvantaggia inoltre l’esportatore che vede la propria liquidità migliorata dai dazi all’importazione risparmiati.

(42)

Il regime EPCG è poi condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni, dato che tali licenze non vengono concesse senza un impegno a esportare. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso viene perciò ritenuto specifico e compensabile.

(43)

Il regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I sistemi consentiti, di cui all’allegato I, lettera i) del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non vengono consumati nella produzione dei beni esportati.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(44)

Il numeratore si ottiene nel modo che segue: conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartito su un periodo pari a un periodo di ammortamento di tali beni considerato normale nell’industria dei fogli di PET. Per far corrispondere tale importo al valore effettivo del vantaggio nel tempo sono stati aggiunti gli interessi. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base sono state dedotte le spese sostenute per ottenere la sovvenzione.

(45)

Secondo l’articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni durante il periodo d’inchiesta del riesame (denominatore), poiché la sovvenzione è concessa in base all’andamento delle esportazioni. La sovvenzione ottenuta da Garware è pari all’1,8 %.

5.   Regimi di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption scheme «ITES»)

a)   Base giuridica

(46)

La base giuridica di questo regime è l’Income Tax Act 1961, modificato annualmente dalla legge finanziaria. Quest’ultima stabilisce ogni anno la base per la riscossione delle imposte nonché le esenzioni e deduzioni che è possibile far valere. Le imprese esportatrici possono far valere le esenzioni dall’imposta sul reddito di cui alle sezioni 10A, 10B e 80HHC dell’Income Tax Act 1961.

b)   Attuazione pratica

(47)

Poiché non risulta che Garware abbia goduto di benefici ai sensi dell’ITES, non occorre un’ulteriore analisi della compensabilità di questo regime.

6.   Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme «ECS»)

a)   Base giuridica

(48)

I dettagli relativi a tale regime si trovano nella Master Circular IECD n. 5/04.02.01/2002-03 (crediti all’esportazione in valuta straniera) e nella Master Circular IECD n. 10/04.02.01/2003-04 (crediti all’esportazione in rupie), pubblicate dalla Banca centrale indiana (RBI) e destinate a tutte le banche commerciali indiane.

b)   Ammissibilità

(49)

Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. Risulta che Garware abbia beneficiato di questo regime durante il periodo di inchiesta.

c)   Attuazione pratica

(50)

Nel quadro di questo regime, la RBI fissa ufficialmente i tassi massimi di interesse applicabili ai crediti all’esportazione in valuta estera e in rupie che le banche commerciali possono praticare nei confronti degli esportatori «per rendere loro accessibile il credito a tassi competitivi a livello internazionale». L’ECS si compone di due sottoregimi: il Pre-Shipment Export Credit Scheme, o «packing credit» (regime di crediti all’esportazione pre-spedizione), che fornisce crediti a un esportatore per acquistare, trasformare, fabbricare, imballare e/o spedire dei beni prima dell’esportazione, e il Post-Shipment Export Credit Scheme (regime di crediti all’esportazione post-spedizione), relativo a prestiti per consolidare il capitale circolante per finanziare i crediti a breve termine per l’esportazione. La RBI obbliga inoltre le banche a destinare una certa percentuale del loro credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni.

(51)

Grazie a queste Master Circulars della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi di interesse migliori di quelli dei crediti commerciali normali (crediti per cassa), che sono a livello di mercato.

d)   Conclusioni sull’ECS

(52)

Innanzitutto, diminuendo i costi di finanziamento rispetto a quelli a tassi d’interesse di mercato, i tassi d’interesse agevolati di cui sopra danno all’esportatore un vantaggio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Nonostante il fatto che i crediti agevolati dell’ECS siano concessi da banche commerciali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base, il vantaggio è un contributo finanziario concesso da una pubblica amministrazione. La RBI è un ente pubblico, che rientra perciò nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, e istruisce le banche commerciali sulla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici. Questi finanziamenti agevolati equivalgono ad una sovvenzione, ritenuta specifica e compensabile poiché ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base i tassi d’interesse preferenziali sono condizionati dall’andamento delle esportazioni.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(53)

L’importo della sovvenzione si calcola in base alla differenza tra l’interesse pagato per i crediti all’esportazione usati durante il periodo d’inchiesta del riesame e l’importo che sarebbe stato pagato applicando gli stessi interessi dei normali crediti commerciali usati dall’impresa. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), poiché la sovvenzione è condizionata dall’andamento delle esportazioni e non viene concessa rispetto a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Garware ha goduto di benefici dell’ECS e ha ottenuto una sovvenzione pari all’1,2 %.

7.   Certificato di parziale esenzione dai dazi sull’importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate (Duty Free Replenishment Certificate «DFRC»)

a)   Base giuridica

(54)

La base giuridica di questo regime si trova ai paragrafi da 4.2.1 a 4.2.7 di EXIM Policy 2002-07 e ai paragrafi da 4.31 a 4.36 di HOP I 2002-07.

b)   Attuazione pratica

(55)

Poiché non risulta che Garware abbia goduto di benefici ai sensi dell’DFRC, non occorre un’ulteriore analisi della compensabilità di questo regime.

III.   Regimi regionali

a)   Base giuridica

(56)

Per incoraggiare l’industrializzazione delle aree meno sviluppate dello Stato, fin dal 1964 il GOM concede vari incentivi a unità di nuova costituzione o in fase di espansione nelle regioni in via di sviluppo del suo territorio, nel quadro di un regime comunemente noto come «Package Scheme of Incentives» (regime di incentivi). Il regime è stato modificato più volte dalla sua introduzione: il «regime 1993» è stato operativo dal 1o ottobre 1993 al 31 marzo 2001, mentre l’emendamento più recente, il «regime 2001», introdotto il 31 marzo 2001, resterà operativo fino al 31 marzo 2006. IL PSI del GOM si compone di vari sottoregimi, il principale dei quali è l’esenzione dall’imposta locale sulle entrate e il rimborso dell’imposta sul consumo.

b)   Ammissibilità

(57)

Per poter beneficiare del regime, le imprese devono investire nelle aree meno sviluppate installandovi un nuovo stabilimento industriale o apportando nuovi capitali per espandere o diversificare uno stabilimento già esistente. A seconda del loro diverso grado di sviluppo economico, le aree in questione sono classificate in varie categorie. I criteri principali per stabilire l’importo degli incentivi sono: l’area in cui l’impresa è o sarà situata e l’entità degli investimenti che intende realizzarvi.

c)   Attuazione pratica

(58)

Esenzione dall’imposta locale sulle entrate: i beni sono di solito soggetti all’imposta centrale sulle vendite (per le vendite tra Stati) o all’imposta locale sulle vendite (per le vendite all’interno di uno Stato) a diversi livelli, a seconda dello, o degli, Stati in cui sono effettuate le transazioni. Le importazioni o esportazioni non sono soggette a imposte sulle vendite, mentre le vendite all’interno sono soggette a un’imposta alle aliquote in vigore. In seno a questo regime di esenzione, le unità designate non devono versare l’imposta sulle vendite relativa alle loro transazioni. Analogamente, le unità designate sono esenti dal versamento dell’imposta locale sulle vendite quando acquistano beni da un fornitore ammissibile a beneficiare del regime. L’operazione di vendita non dà alcun vantaggio all’unità designata che vende, ma l’operazione di acquisto dà un vantaggio all’unità designata che acquista. È risultato che Garware ha tratto beneficio da questa esenzione durante il periodo di inchiesta.

(59)

Rimborso dell’imposta sul consumo: Octroi è un’imposta riscossa dagli enti locali indiani, GOM compreso, sui beni che oltrepassano il confine territoriale di una città o di una zona. Le imprese industriali possono chiedere al GOM il rimborso dell’imposta sul consumo se i loro impianti si trovano in città e distretti determinati del territorio dello stato. L’importo globale rimborsabile è limitato a 100 % dell’investimento in capitale fisso. È risultato che Garware ha beneficiato di tale rimborso durante il periodo di inchiesta.

d)   Conclusioni sul PSI (regime di incentivi) del GOM

(60)

Il PSI del GOM fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I due sottoregimi suesposti costituiscono un contributo finanziario del GOM, poiché questa concessione riduce le entrate del GOM che sarebbero altrimenti dovute. L’esenzione/rimborso avvantaggia inoltre l’impresa, poiché ne migliora la liquidità.

(61)

L’impresa sostiene che il GOM ha abolito l’imposta sulle vendite il 1o aprile 2005, sostituendola con un regime tipo IVA, nel cui ambito essa paga l’aliquota completa. Il presunto cambiamento è avvenuto tuttavia dopo la fine del periodo di inchiesta: i suoi effetti e la sua pertinenza non possono dunque essere verificati. Non è stata comunque fornita alcuna informazione relativa al regime e agli obblighi dell’impresa nell’ambito del medesimo. In base all’articolo 5 del regolamento di base, l’argomentazione va respinta.

(62)

Possono beneficiare del regime solo imprese che abbiano effettuato investimenti in alcune precise aree geografiche nel territorio dello Stato del Maharashtra. Non ne possono beneficiare quelle aventi sede al di fuori di tali aree. L’entità del vantaggio varia a seconda dell’area interessata. Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base e dunque passibile di compensazione.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(63)

Riguardo all’esenzione dall’imposta sulle vendite, l’importo della sovvenzione è stato calcolato in base all’importo dell’imposta sulle vendite normalmente dovuta durante il periodo d’inchiesta del riesame e non pagata grazie al regime di esenzione. Anche riguardo all’imposta sul consumo, il vantaggio per l’esportatore è rappresentato dall’importo dell’imposta rimborsata durante il periodo d’inchiesta. In base all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito sul totale delle vendite effettuate durante il periodo d’inchiesta del riesame (denominatore), poiché la sovvenzione non è condizionata dall’andamento delle esportazioni né viene concessa rispetto a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. In questo periodo, Garware ha beneficiato dei regimi suesposti e ottenuto sovvenzioni pari all’1,6 %.

IV.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(64)

Secondo quanto disposto dal regolamento di base, per il produttore esportatore oggetto dell’inchiesta, l’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili è del 14,9 %. L’importo della sovvenzione supera la soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(in %)

Regime

DEPB

EPCG

ECS

PSI del GOM

Totale

Garware

10,3

1,8

1,2

1,6

14,9

(65)

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base, le misure attualmente in vigore non siano più in grado di neutralizzare le sovvenzioni compensabili che danneggiano l’industria comunitaria.

V.   Carattere permanente dei mutamenti cui è andata soggetta la sovvenzione

(66)

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, si è cercato di valutare se basti continuare ad applicare le attuali misure per neutralizzare la sovvenzione compensabile che causa il danno.

(67)

È risultato, durante il periodo di inchiesta, che Garware ha continuato a beneficiare della sovvenzione compensabile delle autorità indiane. Inoltre, il tasso di sovvenzione calcolato durante l’esame è molto più alto di quello emerso dalla ricerca originale. I regimi di sovvenzioni analizzati sopra danno benefici ricorrenti. A parte il DEPBS e il rimborso dell’imposta sulle vendite, nulla fa pensare che tali regimi si estinguano in un prossimo futuro. Secondo Garware, un regime sostitutivo del DEPBS avrebbe dovuto entrare in vigore il 1o aprile 2006. Dall’impresa non è pervenuta alcuna conferma che ciò sia effettivamente avvenuto. La situazione creatasi sostituendo al DEBPS un sedicente regime «OMC compatibile», sul quale la Commissione non ha alcuna informazione, andrà valutata a tempo debito. Mancando prove sostanziali della sostituzione del DEBPS, si presuppone che, ai fini dell’esame in corso, il DEPBS sia ancora in vigore. L’impresa non ha poi fornito alcun dettaglio sul regime di «tipo IVA» che avrebbe sostituito l’imposta sulle vendite nel GOM dopo la fine del periodo d’inchiesta e si presuppone perciò che, ai fini dell’esame in corso, tale regime sia ancora in vigore.

(68)

Poiché è dimostrato che l’impresa beneficia di sovvenzioni ben più elevate di quelle precedenti e che è probabile che continui a riceverne in misura superiore a quanto emerso dall’inchiesta originale, si conclude che continuare ad applicare l’attuale misura non basti a neutralizzare la sovvenzione compensabile che causa il danno e che il livello delle misure vada dunque modificato per riflettere le nuove risultanze.

VI.   Conclusioni

(69)

Viste le conclusioni riguardo al livello di sovvenzione di Garware e l’incapacità delle attuali misure di neutralizzare le sovvenzioni compensabili accertate, il dazio compensativo sulle importazioni di Garware del prodotto interessato va modificato per riflettere i nuovi livelli di sovvenzione emersi.

(70)

Il dazio compensativo modificato, di cui al considerando 72, è stato portato al nuovo tasso di sovvenzione emerso durante il presente esame, in quanto il margine di danno calcolato nell’inchiesta originale resta più elevato.

(71)

Poiché ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96, un prodotto non può essere soggetto sia al dazio antidumping che a quello compensativo in una stessa situazione dovuta a dumping o a sovvenzione all’esportazione, dal dazio antidumping imposto a Garware dal regolamento (CE) n. 1676/2001 verrà dedotto il dazio compensativo che questa inchiesta ha accertato corrispondere alla sovvenzione per l’esportazione (13,3 %). A seguito della modifica di quest’ultimo, introdotta dal regolamento (CE) n. 366/2006, per Garware è stato accertato un margine di dumping del 20,1 %. Da ciò è stato dedotto il 2,7 % per riflettere il dazio di compensazione allora in vigore e pari alla sovvenzione per l’esportazione: all’impresa è stato così imposto un dazio antidumping del 17,4 %. In seguito a questa inchiesta, dal suo individuale dazio antidumping andrà dedotto un ulteriore 10,6 % per tener conto del diritto compensativo corrispondente alla sovvenzione per l’esportazione accertata; il dazio antidumping imposto a Garware dovrebbe perciò ridursi nella stessa misura, al 6,8 %.

(72)

Per quanto precede, riguardo a Garware, si propongono i seguenti dazi espressi in prezzi CIF alla frontiera comunitaria, al netto del dazio doganale:

(in %)

 

Margine di sovvenzione all’esportazione

Margine di sovvenzione totale

Margine di dumping

Dazio compensativo

Dazio antidumping

Aliquota totale del dazio

Garware

13,3

14,9

20,1

14,9

6,8

21,7

(73)

Garware, il GOI e i ricorrenti sono stati informati degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si raccomanda la modifica delle misure in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Né Garware né il GOI hanno presentato alcuna osservazione; nelle loro osservazioni, i ricorrenti concordano con le conclusioni raggiunte dalla Commissione.

(74)

Le aliquote individuali di dazio compensativo e antidumping dell’impresa precisate in questo regolamento sono state fissate in base ai risultati delle inchieste che hanno portato ad adottare il regolamento (CE) n. 367/2006 e il regolamento (CE) n. 366/2006, nonché ai risultati dell’inchiesta attuale. Essi riflettono la situazione accertata dalla presente inchiesta riguardo a Garware. Tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre imprese») si applicano perciò solo alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati da imprese e, quindi, da precise persone giuridiche esplicitamente indicate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra impresa non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, con ragione sociale e indirizzo, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

(75)

Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali di dazio compensativo e antidumping (per esempio, in caso di cambiamento della ragione sociale dell’impresa o di creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno immediatamente inoltrate alla Commissione (9) complete di ogni pertinente informazione, come l’indicazione di eventuali mutamenti nell’attività dell’impresa riguardanti la produzione, le vendite interne e estere e collegate, ad esempio, al suddetto cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello delle entità di produzione o di vendita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’aliquota di dazio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto per beni importati prodotti in India dalle sottoelencate imprese, è la seguente:

Paese

Impresa

Dazio definitivo (%)

Codice supplementare TARIC

India

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

12,0

A026

India

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

12,5

A027

India

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

14,9

A028

India

India Polyfilms Limited, 112 Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi 110 001, India

7,0

A029

India

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

7,0

A030

India

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

8,7

A031

India

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

19,1

A032

India

Tutte le altre imprese

19,1

A999»

Articolo 2

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi di seguito elencati è la seguente:

Paese

Impresa

Dazio definitivo (%)

Codice supplementare TARIC

India

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

17,3

A026

India

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

0,0

A027

India

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

6,8

A028

India

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

0,0

A030

India

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

18,0

A031

India

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

0,0

A032

India

Tutte le altre imprese

17,3

A999

Corea del Sud

Kolon Industries Inc., Kolon Tower, 1-23, Byulyang-dong, Kwacheon-city, Kyunggi-do, South Korea

0,0

A244

Corea del Sud

SKC Co. Ltd, Kyobo Gangnam Tower, 1303-22, Seocho 4 Dong, Seocho Gu, Seoul 137-074, South Korea

7,5

A224

Corea del Sud

Toray Saehan Inc. 17F, LG Mapo B/D, 275 Kongdug-Dong, Mapo-Gu, Seoul 121-721, South Korea

0,0

A222

Corea del Sud

HS Industries Co. Ltd, Kangnam Building 5th Floor, 1321, Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, South Korea

7,5

A226

Corea del Sud

Hyosung Corporation, 450, Kongduk-Dong, Mapo-Ku, Seoul, South Korea

7,5

A225

Corea del Sud

KP Chemical Corporation, No. 89-4, Kyungun-Dong, Chongro-Ku, Seoul, South Korea

7,5

A223

Corea del Sud

Tutte le altre imprese

13,4

A999»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 agosto 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(3)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

(4)  GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15.

(5)  GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.

(6)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

(7)  GU C 172 del 12.7.2005, pag. 5.

(8)  Notifica n. 1/2002-07 del 31.3.2002 del Ministero per il Commercio e l’Industria del GOI.

(9)  Commissione Europea, Direzione Generale del Commercio, Direzione B, J-79 5/17, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.


31.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 agosto 2006

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originari della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Il 2 giugno 2005 la Commissione ha pubblicato un avviso (2) di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originari della Repubblica di Corea. Il 1o marzo 2006, la Commissione, tramite il regolamento (CE) n. 355/2006 (3) (di seguito «il regolamento provvisorio») ha imposto un dazio antidumping provvisorio sul medesimo prodotto.

B.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2)

In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite.

(3)

La Commissione ha ancora chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(4)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originari della Repubblica di Corea e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo dei dazi provvisori. Inoltre è stato loro concesso un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni riguardo alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping.

(5)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate, apportando le debite modifiche alle conclusioni.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6)

Il produttore-esportatore di cui ai considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio ha ribadito e approfondito i proprie argomenti riguardo alla definizione del prodotto.

(7)

In particolare, l’esportatore in questione sostiene che la definizione del prodotto avrebbe dovuto comprendere tutte le combinazioni di grandi frigoriferi e di congelatori-conservatori («CRF») di capacità superiori a 400 litri, giacché una segmentazione di tali frigoriferi sarebbe incoerente con la prassi finora adottata dalle istituzioni comunitarie, non terrebbe conto degli elementi forniti da altre parti interessate ed ignorerebbe la situazione del mercato [reclamo i)].

(8)

Tale esportatore ha inoltre sostenuto che se il reclamo i) dovesse essere respinto, qualsiasi tentativo mirante a segmentare il mercato dei CRF dovrebbe escludere i modelli «side-by-side» a tre porte (descritti al considerando 12 del regolamento provvisorio) dalla definizione del prodotto in questione. In realtà, detto esportatore sostiene che non sono rilevanti le caratteristiche esterne (come le porte) dei modelli, bensì la loro configurazione interna. L’esportatore ritiene in particolare che l’allineamento dei compartimenti per prodotti alimentari freschi e del congelatore rappresenti la caratteristica distintiva fondamentale di un frigorifero «side-by-side» [reclamo ii)].

1.   Reclamo i)

(9)

È pratica corrente per le istituzioni comunitarie, nel definire il prodotto in esame, analizzare anzitutto le sue caratteristiche fisiche e tecniche essenziali. Inoltre, i modelli classificati in segmenti di prodotti diversi sono di norma considerati come un solo prodotto, a meno non esistano chiare linee di demarcazione tra i vari segmenti.

(10)

Esaminati con la massima attenzione gli argomenti sottoposti da tutte le parti interessate alla presente procedura, l’inchiesta ha evidenziato che il mercato dei frigoriferi CRF è tradizionalmente diviso in tre segmenti: quello dei frigoriferi con il refrigeratore in basso (il compartimento per alimenti freschi si trova cioè sopra il congelatore), quello dei frigoriferi con il refrigeratore in alto (il congelatore si trova cioè sopra il compartimento per alimenti freschi) e quello dei frigoriferi a porte adiacenti (muniti cioè di due porte affiancate che si aprono su due compartimenti affiancati). Questa categorizzazione del mercato in tre diversi segmenti è indiscussa, nota a tutti gli operatori in questo particolare prodotto e ammessa dall’esportatore in questione in varie prese di posizione scritte. Anche il reclamo basato sulla «prova di altre parti interessate» riflette in effetti una lettura selettiva, da parte dell’esportatore in questione, del frammento di una memoria presentata da un produttore di elettrodomestici bianchi che appoggia le misure ma non fabbrica il prodotto simile (cfr. considerando 10 e 104 del regolamento provvisorio). Nella sua memoria, il produttore di elettrodomestici bianchi sosteneva che le sue vendite di prodotti non simili nella Comunità avevano subìto ripercussioni negative a causa di importazioni oggetto di dumping. Il fatto che tale produttore abbia effettivamente sofferto tali ripercussioni negative non è in sé una prova conclusiva del fatto che tutti i grandi frigoriferi CRF di capacità superiore ai 400 litri vadano considerati come il prodotto in esame, indipendentemente dai segmenti di cui sopra in cui essi rientrano. Di fatto, è stato accertato che le caratteristiche tecnologiche e fisiche che sottendono i due prodotti sono del tutto diverse.

(11)

Si ritiene perciò che esista una chiara linea di demarcazione tra i tre segmenti che costituiscono l’universo del mercato dei frigoriferi CRF. E si conclude che non esiste alcuna giustificazione per ampliare la definizione del prodotto in esame per includervi tutti i frigoriferi CRF come richiesto dall’esportatore interessato. Il reclamo i) va pertanto respinto.

2.   Reclamo ii)

(12)

Nel reclamo ii), lo stesso esportatore cerca di escludere dalla definizione del prodotto in esame un modello particolare di CRF (di seguito «il modello a tre porte») già descritto nel considerando 12 del regolamento provvisorio.

(13)

Fin dall’inizio della procedura, la Commissione aveva definito il prodotto in base ad attributi esteriori, come la presenza di almeno due porte separate e affiancate: metodo ritenuto appropriato sia sotto il profilo delle caratteristiche fisiche che della percezione dei consumatori. Riguardo alle caratteristiche fisiche, la caratteristica delle due porte affiancate è stata considerata la più immediatamente visibile. Quanto alla percezione dei consumatori, un elemento di rilievo è stato il fatto che il ricorrente stesso avesse ripetutamente commercializzato e pubblicizzato il modello a tre porte come frigorifero «side-by-side». Secondo informazioni della Commissione, i comparti interni di un tipico frigorifero «side-by-side» e di uno a tre porte hanno una disposizione diversa; distinzione però non decisiva per escludere di frigoriferi «side-by-side» a tre porte dalla definizione del prodotto, dato che in proposito non è stato presentato nessun elemento conclusivo. In base alle informazioni allora disponibili, la Commissione aveva indicato nel considerando 14 del regolamento provvisorio che «non esiste una definizione usata comunemente di frigoriferi side-by-side».

(14)

La questione ha continuato a essere dibattuta dopo le misure provvisorie. L’esportatore suddetto ha presentato vari elementi a sostegno di una definizione del segmento dei frigoriferi «side-by-side» in base alla configurazione interna dei comparti piuttosto che alla posizione delle porte. Comunicate le conclusioni definitive, le posizioni espresse da taluni istituti di ricerca e organismi di classificazione, che per lo più classificano i frigoriferi «side-by-side» secondo la configurazione interna e non in base alla posizione delle porte, sono state ulteriormente valutate alla luce di altri elementi forniti dallo stesso esportatore. Ciò fa concludere che, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, il modello a tre porte non va considerato parte del segmento «side-by-side», come indicato nel precedente considerando 10. Riguardo alla percezione dei consumatori, il ricorrente e l’industria comunitaria hanno presentato inchieste effettuate presso i consumatori a sostegno delle rispettive posizioni e che si contraddicono reciprocamente. In proposito, dunque, non può essere tratta alcuna chiara conclusione in un senso o nell’altro.

(15)

Da quanto precede si desume che il modello a tre porte dovrebbe appartenere al segmento dei frigoriferi con il refrigeratore in basso e non a quello dei frigoriferi «side by side». Il reclamo ii) è stato perciò accettato.

(16)

Di conseguenza, si è ritenuto opportuno rivedere la definizione del prodotto data nel regolamento provvisorio. Il prodotto in esame è stato definito come combinazione di frigo-congelatore, di capacità superiore a 400 litri, i cui rispettivi comparti sono affiancati, originario della Repubblica di Corea e attualmente classificabile con il codice della NC ex 8418 10 20.

D.   DUMPING

1.   Valore normale

(17)

In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al valore normale di cui ai considerando da 18 a 22 del regolamento provvisorio.

2.   Prezzo all’esportazione

(18)

Come indicato al considerando 23 del regolamento provvisorio, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, i prezzi di esportazione delle vendite all’interno della Comunità effettuate dagli esportatori collegati sono stati determinati in base ai prezzi di rivendita applicati al primo acquirente indipendente. In questo calcolo dei prezzi all’esportazione, si è usato il margine di profitto di un’azienda considerata importatore indipendente del prodotto in esame. Dopo le comunicazioni definitive alle parti interessate, un produttore-esportatore ha sostenuto che l’impresa, usata per fissare il margine di profitto, non fosse un importatore non collegato ma un acquirente indipendente di uno dei suoi importatori collegati. Fatte le debite indagini, è risultato che non si poteva in effetti qualificare l’impresa interessata come importatore non collegato e che non si poteva usare il suo margine di profitto nel calcolo dei prezzi d’esportazione. Per stabilire un ragionevole margine di profitto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, andava perciò trovata una fonte alternativa. Nel quadro della presente inchiesta non si è potuta trovare un’informazione alternativa indipendente sul profitto dell’importatore. Dato che i due prodotti rientrano nello stesso settore degli elettrodomestici bianchi e che il produttore-esportatore coreano interessato è lo stesso, si è ritenuto perciò ragionevole ricorrere in proposito al margine di profitto del 5 % usato nella procedura antidumping per il forno a microonde (4).

(19)

In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative alla determinazione del prezzo d’esportazione di cui ai considerando da 23 a 24 del regolamento provvisorio.

3.   Confronto

(20)

Come indicato al considerando 26 del regolamento provvisorio, nei casi in cui non sia stato possibile alcun raffronto diretto tra i modelli venduti sul mercato interno e i modelli esportati, e al fine di stabilire, nella misura del possibile, il valore normale sulla base delle vendite interne dei produttori-esportatori, sono stati operati degli adeguamenti riguardo ai valori normali stabiliti per alcuni modelli, al fine di tenere conto in misura adeguata del valore di mercato delle caratteristiche fisiche che differenziano il modello venduto sul mercato interno da quello esportato conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. Due dei produttori-esportatori hanno contestato l’adeguamento operato durante la fase provvisoria.

(21)

Un produttore-esportatore ha sostenuto che non avrebbe dovuto essere operato alcun adeguamento, poiché, anche in presenza di differenze di caratteristiche fisiche tra i modelli esportati ed i modelli venduti sul mercato interno e proposti per il raffronto, tali differenze non avrebbero alcun impatto sul prezzo di mercato. Questo reclamo ha dovuto essere respinto, poiché il numero di differenze accertate tra i modelli esportati e quelli venduti sul mercato interno e proposti per il raffronto ammonta a un massimo di sette caratteristiche, e dette differenze spesso comprendevano caratteristiche importanti quali il distributore del ghiaccio e dell’acqua, le rifiniture della porta ed il sistema di controllo della temperatura. Si ritiene infatti che in base a una normale logica economica tali differenze dovrebbero avere un impatto sul valore di mercato dei modelli in questione.

(22)

L’altro produttore-esportatore — al quale la Commissione, per rispecchiare in modo appropriato il valore di mercato delle differenze nelle caratteristiche fisiche, aveva adeguato, in fase provvisoria, i valori comunicati per tali differenze — ha contestato il calcolo che ne risultava. In seguito alle comunicazioni definitive, l’impresa ha indicato alcuni elementi nel metodo della Commissione che avrebbero potuto distorcere il valore normale così calcolato e ha chiesto che il valore normale dei modelli esportati fosse costruito senza le corrispondenti vendite interne. Dalla successiva inchiesta è risultato che alcuni aggiustamenti della Commissione al reclamo dell’impresa sulle caratteristiche fisiche potevano aver distorto il valore normale. Si è deciso dunque di costruire i valori normali per questa impresa, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, nei casi in cui non fosse possibile un confronto diretto tra i modelli esportati e quelli venduti all’interno.

(23)

Tutti e tre i produttori-esportatori hanno contestato la decisione provvisoria di non accordare l’adeguamento relativo al costo del credito assertivamente sostenuto relativamente alle vendite interne, richiesto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, punto g) del regolamento di base. I tre esportatori hanno sostenuto che le condizioni di credito utilizzate erano concordate contrattualmente ed applicate dalle società. Inoltre è stato dimostrato che le fatture potevano essere messe in relazione con i pagamenti. In considerazione di tali elementi si è dunque ritenuto che il costo del credito interno avesse un impatto sulla comparabilità dei prezzi, come imposto dall’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, e si è quindi deciso di accordare adeguamenti per tali costi.

(24)

Un produttore-esportatore ha chiesto l’esclusione dal calcolo del dumping delle vendite di prodotti danneggiati e/o difettosi effettuate dai propri importatori collegati. Tali vendite, che rappresentano una quota infima delle vendite della società sul mercato della Comunità, sono state dichiarate separatamente e controllate nel corso dei controlli in loco. Si è provato che dette vendite riguardavano effettivamente prodotti difettosi o danneggiati, e che i clienti ed i prezzi di tali prodotti erano interamente distinti rispetto ai clienti ed ai prezzi delle vendite ordinarie. Vista l’assenza di vendite analoghe sul mercato interno della società, riguardo a queste vendite non era possibile alcun raffronto significativo. La richiesta è stata perciò accolta.

(25)

Lo stesso produttore-esportatore ha contestato la decisione provvisoria della Commissione di respingere il costo del trasporto marittimo dichiarato al fine di adeguare il prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base. Il costo del trasporto marittimo dichiarato è stato respinto perché è stato fatturato all’esportatore da una società collegata. Il produttore-esportatore ha ora dimostrato che la società collegata era un’entità logistica che ha subappaltato i servizi di trasporto a compagnie di trasporto indipendenti. Inoltre è stato dimostrato che la società collegata ha fatturato all’esportatore il costo reale del trasporto fatturatole dalle compagnie di trasporto indipendenti, con l’aggiunta di un supplemento ragionevole per i servizi da essa forniti. Si è quindi deciso che il costo del trasporto marittimo dichiarato poteva essere considerato affidabile, e i calcoli sono stati modificati di conseguenza.

(26)

Ad eccezione degli adeguamenti effettuati, di cui ai considerando da 22 a 25 del presente regolamento, si confermano le conclusioni relative al confronto tra valore normale e prezzo d’esportazione di cui ai considerando da 25 a 30 del regolamento provvisorio.

4.   Margine di dumping

(27)

Le tre imprese hanno contestato il metodo usato dalla Commissione per calcolare il margine di dumping. Come spiegato ai considerando da 31 a 34 del regolamento provvisorio, al fine di riflettere nel calcolo del dumping le significative differenze dei prezzi d’esportazione — dalle quali emerge uno schema per le diverse regioni — e giacché un raffronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione (o tra le transazioni individuali relative alle esportazioni e quelle delle vendite sul mercato interno) non avrebbe rispecchiato il livello complessivo del dumping praticato, è stata comparata la media ponderata del valore normale con i prezzi di tutte le transazioni individuali in esportazione verso la Comunità. Per tutti e tre i produttori-esportatori è stata confermata l’esistenza di significative differenze nei prezzi di vendita tra le varie regioni; per le ragioni già enunciate nei considerando da 31 a 34 del regolamento provvisorio appare quindi effettivamente motivata la scelta di comparare la media ponderata del valore normale con i prezzi di tutte le transazioni individuali in esportazione verso la Comunità. I reclami dei produttori-esportatori sono dunque respinti.

(28)

Alla luce degli aggiustamenti di cui sopra, e corretti alcuni errori di calcolo, l’importo del dumping alla fine stabilito, espresso in percentuale del prezzo netto CIF frontiera comunitaria, prima dei dazi doganali, è il seguente:

Daewoo Electronics Corporation

3,4 %

LG Electronics Corporation

12,2 %

Samsung Electronics Corporation

de minimis

E.   PRODUZIONE COMUNITARIA E INDUSTRIA COMUNITARIA

(29)

In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi in proposito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 37 a 40 del regolamento provvisorio.

F.   PREGIUDIZIO

(30)

Dopo le misure provvisorie, la definizione del prodotto è stata rivista come indicato al precedente considerando 16. Di conseguenza, dall’analisi del pregiudizio sono stati esclusi i dati riguardanti i modelli a tre porte. Si noti comunque che, durante il PI, l’industria comunitaria non produceva tali modelli e il volume delle loro importazioni dalla Repubblica di Corea verso la Comunità era trascurabile.

(31)

Poiché Samsung Electronics Corporation («Samsung») ha avuto un margine di dumping de minimis durante il periodo di inchiesta (PI — cfr. considerando 28), è necessario separare tali importazioni dal resto delle importazioni originarie della Repubblica di Corea. Queste ultime sono d’ora in poi definite «importazioni oggetto di dumping». I considerando da 44 a 47 del regolamento provvisorio sono dunque sostituiti dalle considerazioni che seguono. Per riservatezza, i dati sulle importazioni dei due restanti produttori coreani sono presentati in un formato indicizzato.

 

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea (pezzi)

Non può essere rivelato

Indice (2002 = 100)

100

183

336

366

Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea

Non può essere rivelato

Indice (2002 = 100)

100

121

164

170

Prezzi delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea (euro/pezzo)

Non può essere rivelato

Indice (2002 = 100)

100

92

95

95

(32)

Il volume delle importazioni oggetto di dumping è così balzato del 266 % tra il 2002 e il PI: e in particolare dell’83 % tra il 2002 e il 2003, di un ulteriore 153 % nel 2004 e di un altro 30 % nel PI, periodo durante il quale il volume delle importazioni oggetto di dumping è oscillato tra i 180 000 e i 250 000 pezzi.

(33)

La corrispondente quota di mercato detenuta dalle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 20 % circa tra il 2002 e il PI, attestandosi tra il 42 % e il 50 % durante il PI. In termini di indici, la quota di mercato è cresciuta del 21 % nel 2003, di un altro 43 % nel 2004 e del 6 % nel PI. In genere, l’aumento delle quote di mercato è stato del 70 % tra il 2002 e il PI.

(34)

Infine, i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti di circa il 5 % tra il 2002 e il PI, e in base a un confronto modello per modello, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono tra il 34,4 % e il 42 % inferiori a quelli dell’industria comunitaria a seconda dell’esportatore interessato.

(35)

Analogamente, il considerando 68 del regolamento provvisorio è sostituito da quanto segue. Il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame proveniente dalla Repubblica di Corea è aumentato del 266 % tra il 2002 e il PI e la corrispondente quota di mercato detenuta dalle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 20 % circa tra il 2002 e il PI. Nel periodo considerato, i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping sono stati, coerentemente, inferiori a quelli dell’industria comunitaria. In base a un confronto ponderato modello per modello, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping erano tra il 34,4 % e il 42 % inferiori a quelli dell’industria comunitaria a seconda dell’esportatore interessato, e, per alcuni modelli, la differenza era ancora maggiore.

(36)

In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi in proposito, i considerando da 41 a 71 del regolamento provvisorio sono confermati, a eccezione di quelli da 44 a 47 e del considerando 68, sopra affrontati.

G.   RAPPORTO DI CAUSALITÀ

1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(37)

Come già detto, è emerso che Samsung ha avuto un margine di dumping de minimis durante il PI. Ma il forte aumento del volume del 266 % delle importazioni oggetto di dumping tra il 2002 e il PI, l’aumento della corrispondente quota di mercato del 20 % circa nonché il notevole taglio dei prezzi, hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell’industria comunitaria.

2.   Effetti di altri fattori

(38)

Poiché Samsung ha avuto un margine di dumping de minimis durante il PI, era tuttavia necessario esaminare se le importazioni provenienti da Samsung avrebbero potuto causare pregiudizio all’industria comunitaria. Per riservatezza, i dati sulla Samsung sono presentati sotto in un formato indicizzato.

 

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni della Samsung (pezzi)

Non può essere rivelato

Indice (2002 = 100)

100

156

183

188

Quota di mercato delle importazioni della Samsung

Non può essere rivelato

Indice (2002 = 100)

100

103

90

88

Prezzi delle importazioni della Samsung (euro/pezzo)

Non può essere rivelato

Indice (2002 = 100)

100

87

86

86

(39)

Il volume di importazioni originarie della Samsung è aumentato dell’88 % tra il 2002 e il PI. Specificamente, è aumentato del 56 % tra il 2002 e il 2003, di un ulteriore 27 % nel 2004 e di un altro 5 % nel PI, periodo durante il quale il volume delle importazioni originarie della Samsung è oscillato tra 100 000 e 170 000 pezzi.

(40)

La corrispondente quota di mercato detenuta dalle importazioni originarie della Samsung è diminuita del 5 % circa tra il 2002 e il PI, per oscillare tra il 28 % e il 36 % durante il PI. In termini di indici, la quota di mercato è cresciuta del 3 % nel 2003 per poi diminuire del 13 % nel 2004 e di un altro 2 % nel PI. In genere, il declino della quota di mercato è stato del 12 % tra il 2002 e il PI.

(41)

Infine, i prezzi medi delle importazioni originarie della Samsung sono diminuiti del 14 % circa tra il 2002 e il PI e, in base a un confronto modello per modello, i prezzi delle importazioni originarie della Samsung erano inferiori del 34,1 % a quelli dell’industria comunitaria.

(42)

Dato l’aumento di volume delle importazioni originarie della Samsung e il taglio dei prezzi, non si può escludere che tali importazioni abbiano contribuito al danno subito dall’industria comunitaria. Si osservi anche che: i) tra il 2002 e il PI, le importazioni originarie della Samsung sono aumentate a un ritmo ben più lento di altre importazioni originarie della Repubblica di Corea; ii) al contrario di altre importazioni coreane, quelle originarie della Samsung hanno perso il 5 % circa di quota di mercato tra il 2002 e il PI; per cui iii) la presenza, durante il PI, di importazioni originarie della Samsung sul mercato della Comunità è stata sostanzialmente inferiore sia in termini di volume che di quote di mercato a quella di altre importazioni coreane; e iv) dal confronto modello per modello dei prezzi emerge che i prezzi della Samsung, pur inferiori a quelli dell’industria comunitaria, sono coerentemente maggiori di quelli delle altre importazioni coreane.

(43)

Si conclude perciò che le importazioni originarie della Samsung hanno contribuito al danno subito dall’industria comunitaria, ma certo in misura inferiore a quella delle importazioni oggetto di dumping dei due restanti produttori coreani. L’impatto legato alle importazioni originarie della Samsung non è perciò considerato sufficiente per rompere il legame causale tra le importazioni oggetto di dumping e il danno risultante per l’industria comunitaria.

(44)

In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 72 a 96 del regolamento provvisorio, a eccezione della prima frase del considerando 73 come visto sopra.

H.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(45)

In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi in proposito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 97 a 114 del regolamento provvisorio.

I.   MISURE DEFINITIVE

(46)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all’interesse della Comunità, e conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno imporre un dazio antidumping definitivo al livello del margine di dumping constatato; tale dazio non dovrebbe tuttavia essere superiore al margine di pregiudizio di cui al considerando 119 del regolamento provvisorio, confermato dal presente regolamento. Dato che i margini di pregiudizio sono sempre stati superiori ai margini di dumping, le misure devono basarsi su quest’ultimo valore.

(47)

Di conseguenza i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

Società

Margine di pregiudizio

Margine di dumping

Dazio antidumping proposto

Daewoo Electronics Corporation

98,5 %

3,4 %

3,4 %

LG Electronics Corporation

74,8 %

12,2 %

12,2 %

Samsung Electronics Corporation

66,3 %

de minimis

0 %

Tutte le altre società

98,5 %

12,2 %

12,2 %

J.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(48)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati per i produttori esportatori della Repubblica di Corea e tenuto conto del livello del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping istituiti dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Poiché il modello a tre porte è ora escluso dalla definizione del prodotto (cfr. considerando da 12 a 16) e i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sulle importazioni del modello a tre porte, sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo.

(49)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l’intero paese applicabile alle «altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile alle «altre società».

(50)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sui frigoriferi «side by side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, di capacità superiore a 400 litri, i cui comparti di congelamento e di conservazione sono adiacenti, classificati al codice NC ex 8418 10 20 (codice TARIC 8418102091) e originari della Repubblica di Corea.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice supplementare TARIC

Daewoo Electronics Corporation, 686 Ahyeon-dong, Mapo-gu, Seul

3,4 %

A733

LG Electronics Corporation, LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seul

12,2 %

A734

Samsung Electronics Corporation, Samsung Main Bldg, 250, 2-ga, Taepyeong-ro, Jung-gu, Seul

0 %

A735

Tutte le altre società

12,2 %

A999

3.   Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.

Articolo 2

1.   Gli importi, depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 355/2006 sulle importazioni di frigoriferi «side by side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, di capacità superiore a 400 litri, muniti di almeno due porte esterne separate e adiacenti, prodotti da Samsung Electronics Corporation e classificati con il codice NC ex 8418 10 20, vanno svincolati.

2.   Gli importi, depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 355/2006 sulle importazioni di frigoriferi congelatori e conservatori combinati, di capacità superiore a 400 litri, muniti di due porte per il comparto di conservazione superiore e di una porta per quello di congelamento inferiore, classificati con il codice NC ex 8418 10 20 e originari della Repubblica di Corea, vanno svincolati.

3.   Gli importi, depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 355/2006 sulle importazioni di frigoriferi «side by side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, di capacità superiore a 400 litri, i cui comparti di congelamento e di conservazione sono adiacenti, classificati al codice NC ex 8418 10 20 e originari della Repubblica di Corea, vanno riscossi in via definitiva. Gli importi depositati che eccedono l’aliquota del dazio definitivo (cfr. precedente articolo 1), vanno svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 agosto 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 135 del 2.6.2005, pag. 4.

(3)  GU L 59 dell’1.3.2006, pag. 12.

(4)  Cfr. regolamento (CE) n. 2041/2000 del Consiglio (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 33, considerando 26).


31.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1290/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

87,3

068

147,1

999

117,2

0707 00 05

052

68,9

999

68,9

0709 90 70

052

72,3

999

72,3

0805 50 10

388

69,0

524

44,8

528

53,6

999

55,8

0806 10 10

052

82,4

220

123,4

624

139,0

999

114,9

0808 10 80

388

86,9

400

90,8

508

79,8

512

93,3

528

77,4

720

82,6

800

140,1

804

100,8

999

94,0

0808 20 50

052

124,0

388

86,5

999

105,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

117,3

096

12,8

999

65,1

0809 40 05

052

96,4

066

47,1

098

45,7

624

150,3

999

84,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


31.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005.

(2)

Dall’esperienza maturata nell’attuazione di tale regime sotto il profilo amministrativo e operativo a livello nazionale è emerso che è necessario adottare ulteriori modalità di applicazione per taluni aspetti e che per altri aspetti occorre chiarire e adattare le norme in vigore.

(3)

Per agevolare il trasferimento dei diritti all’aiuto tra gli agricoltori è opportuno prevedere di suddividere in frazioni i diritti all’aiuto senza terra per poterli trasferire.

(4)

Qualora i diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % mediante importi di riferimento provenienti dalla riserva nazionale non siano stati utilizzati in conformità dell’articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003, solo l’aumento di valore di tali diritti deve essere riversato immediatamente nella riserva nazionale.

(5)

I diritti assegnati a partire dalla riserva nazionale in seguito a decisioni amministrative o giudiziarie a titolo di compensazione degli agricoltori non devono essere soggetti alle restrizioni previste dall’articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(6)

Per agevolare la circolazione dei diritti all’aiuto, è opportuno che gli agricoltori possano cedere volontariamente diritti all’aiuto alla riserva nazionale.

(7)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.

(8)

Tenendo conto del fatto che i casi previsti dall’articolo 1, punti 2 e 4, possono essersi verificati a partire rispettivamente dal 1o gennaio 2005 e dal 1o gennaio 2006, è opportuno disporre la retroattività delle suddette disposizioni a partire dalle stesse date.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue.

1)

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se una particella trasferita con un diritto all’aiuto conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha dimensioni pari ad una frazione di ettaro, l’agricoltore può trasferire la parte del relativo diritto con la terra corrispondente ad un valore calcolato in proporzione alle dimensioni della particella. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell’agricoltore ad un valore calcolato in proporzione.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 46, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se l’agricoltore trasferisce una frazione di diritto senza terra, il valore di entrambe le frazioni è calcolato in proporzione.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso.

2)

All’articolo 6, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il disposto dell’articolo 42, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ai diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % in virtù del secondo comma del presente paragrafo. Il disposto del secondo comma dell’articolo 42, paragrafo 8, del citato regolamento si applica solo limitatamente all’aumento di valore dei diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % in virtù del secondo comma del presente paragrafo.»

3)

All’articolo 23 bis è aggiunta la frase seguente:

«Il disposto dell’articolo 42, paragrafo 8, del citato regolamento non si applica ai diritti all’aiuto assegnati in virtù del presente articolo.»

4)

All’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Gli agricoltori possono cedere volontariamente diritti all’aiuto alla riserva nazionale, ad eccezione dei diritti di ritiro.»

5)

L’articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

1.   Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione per via elettronica:

a)

entro il 15 settembre del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e, negli anni successivi, entro il 1o settembre, il numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico nell’anno in corso, insieme all’importo complessivo dei diritti all’aiuto per i quali è stato chiesto il pagamento e al numero complessivo di ettari ammissibili corrispondenti;

b)

entro il 1o settembre i dati definitivi sul numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico accettate per l’anno precedente e il corrispondente importo totale dei pagamenti erogati, previa applicazione, se del caso, delle misure previste agli articoli 6, 10, 11, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il totale degli importi rimanenti nella riserva nazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.

2.   In caso di attuazione regionale del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano la parte corrispondente del massimale fissato a norma del paragrafo 3 di detto articolo entro il 15 settembre del primo anno di applicazione.

Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si basano sui diritti all’aiuto provvisori. Le stesse informazioni sono comunicate in base ai diritti all’aiuto definitivi entro il 1o marzo dell’anno successivo.

3.   In caso di applicazione delle misure previste dall’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 gli Stati membri comunicano, entro il 1o settembre, il numero totale di domande dell’anno in corso, insieme al corrispondente importo complessivo per ciascuno dei settori interessati dalla trattenuta prevista dal medesimo articolo.

Entro il 1o settembre sono trasmessi i dati definitivi sul numero totale di domande presentate a norma dell’articolo 69 del suddetto regolamento che sono state accettate per l’anno precedente e l’importo complessivo corrispondente dei pagamenti erogati per ciascuno dei settori interessati dalla trattenuta prevista dal medesimo articolo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, tranne il disposto dell’articolo 1, punto 2, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005 e il disposto dell’articolo 1, punto 4, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1134/2006 (GU L 203 del 26.7.2006, pag. 4).


31.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2006

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I, II (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 , relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

18

Stato membro

Spagna

Stock

COD/1N2AB.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

I, II (acque norvegesi)

Data

17 luglio 2006


31.8.2006   

IT

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L 236/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2006

relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM IV (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

19

Stato membro

Germania

Stock

ANF/04-N.

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

IV (acque norvegesi)

Data

12 luglio 2006


31.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1294/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2006

relativo al divieto di pesca del brosmio nelle zone CIEM IV (acque norvegesi) per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

20

Stato membro

Germania

Stock

USK/04-N.

Specie

Brosmio (Brosme brosme)

Zona

IV (acque norvegesi)

Data

8 luglio 2006


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

31.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/28


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2006

sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale

(2006/585/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o giugno 2005 la Commissione ha presentato l'iniziativa i2010 volta ad ottimizzare i benefici derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e la qualità della vita dei cittadini europei. La Commissione ha definito le biblioteche digitali come un aspetto fondamentale dell'iniziativa i2010. Nella comunicazione «i2010: le biblioteche digitali» del 30 settembre 2005 (1), illustra la sua strategia per la digitalizzazione, l'accessibilità on line e la conservazione digitale della memoria collettiva dell'Europa, che comprende materiale stampato (libri, riviste, giornali), fotografie, oggetti museali, documenti d'archivio, materiale audiovisivo (di seguito «materiale culturale»).

(2)

È opportuno raccomandare agli Stati membri i provvedimenti che applicano tale strategia al fine di ottimizzare, per mezzo di internet, il potenziale economico e culturale del patrimonio culturale europeo.

(3)

In tale contesto, è opportuno incoraggiare la digitalizzazione del materiale contenuto nelle biblioteche, negli archivi e nei musei. L'accessibilità on line del materiale metterà i cittadini di tutta Europa in condizione di accedervi e di utilizzarlo a fini di studio, lavoro o svago. Essa garantirà inoltre al patrimonio europeo diversificato e plurilingue una presenza chiaramente visibile in internet. Il materiale digitalizzato può inoltre essere riutilizzato in settori quali il turismo e l'istruzione, nonché nell'ambito di nuove attività creative.

(4)

Nelle conclusioni del Consiglio del 15 e 16 novembre 2004 sul piano di lavoro per la cultura 2005-2006 si sottolinea il contributo apportato dalla creatività e dalle industrie creative alla crescita economica in Europa, nonché la necessità di coordinare gli sforzi di digitalizzazione.

(5)

Nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (2) si consigliava già agli Stati membri di adottare provvedimenti appropriati per promuovere l'utilizzo della tecnologia digitale e delle nuove tecnologie nella raccolta, catalogazione, conservazione e nel restauro delle opere cinematografiche. Per quanto riguarda le opere cinematografiche, la presente raccomandazione integra la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al patrimonio cinematografico sotto molteplici aspetti.

(6)

La digitalizzazione rappresenta un mezzo importante per garantire un accesso più ampio al materiale culturale. In alcuni casi costituisce l'unico mezzo per assicurare la messa a disposizione di tale materiale alle future generazioni. È per tale motivo che negli Stati membri si stanno avviando numerose iniziative di digitalizzazione; le attività, tuttavia, sono frammentate. Un'azione concertata da parte degli Stati membri per la digitalizzazione del patrimonio culturale garantirebbe una maggiore coerenza nella scelta del materiale ed eviterebbe un'inutile duplicazione delle attività di digitalizzazione. Un'azione concertata assicurerebbe inoltre prospettive più sicure alle imprese che investono nelle tecnologie di digitalizzazione. Panoramiche delle attività di digitalizzazione in corso e future e obiettivi quantitativi per la digitalizzazione potrebbero contribuire al conseguimento di tali obiettivi.

(7)

La sponsorizzazione della digitalizzazione da parte del settore privato o i partenariati tra i settori pubblico e privato possono coinvolgere soggetti privati nelle attività di digitalizzazione e dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati.

(8)

Gli investimenti in nuove tecnologie e in strutture di digitalizzazione su vasta scala possono contribuire a ridurre i costi di digitalizzazione e, al tempo stesso, preservano o migliorano la qualità e devono pertanto essere raccomandati.

(9)

Un punto di accesso comune plurilingue renderebbe possibile lo svolgimento di ricerche nel patrimonio culturale europeo on line in formato digitale distribuito (vale a dire, conservato in luoghi differenti da organismi differenti). Tale punto d'accesso accrescerebbe la visibilità e metterebbe in risalto le caratteristiche comuni. È opportuno creare tale punto d'accesso a partire da iniziative esistenti, come la TEL (The European Library, la biblioteca europea), nel cui ambito collaborano già le biblioteche europee; ove possibile, è opportuno coinvolgere titolari privati di diritti su materiali culturali e tutti i soggetti interessati. È opportuno promuovere l'impegno da parte degli Stati membri e delle istituzioni culturali per arrivare all'istituzione di un punto d'accesso di questo tipo.

(10)

Solo parte del materiale detenuto da biblioteche, archivi e musei è di dominio pubblico, vale a dire non è (o non è più) coperto da diritti di proprietà intellettuale, mentre il resto è tutelato da diritti di proprietà intellettuale. Dato che i diritti di proprietà intellettuale costituiscono uno strumento fondamentale per incentivare la creatività, è opportuno digitalizzare, rendere disponibile e conservare il materiale culturale europee nel pieno rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Particolarmente pertinente in questo contesto è l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), paragrafo 3, lettera n) e paragrafo 5, nonché il considerando 40 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (3). I meccanismi di concessione delle licenze in casi quali quello delle «opere orfane» — vale a dire opere soggette a diritto d'autore per le quali è impossibile o particolarmente arduo determinare chi siano i titolari dei diritti — e quello delle opere fuori stampa o non più distribuite (audiovisivi) possono facilitare la gestione dei diritti e di conseguenza le attività di digitalizzazione e la loro successiva accessibilità on line. È pertanto opportuno incoraggiare tali meccanismi in stretta collaborazione con i titolari dei diritti.

(11)

Le disposizioni contenute nella legislazione nazionale possono costituire ostacoli all'utilizzo di opere che sono di pubblico dominio, ad esempio rendendo necessario un atto amministrativo per ogni riproduzione dell'opera. È opportuno individuare tutti gli ostacoli di questo tipo e adottare misure per rimuoverli.

(12)

La risoluzione del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulla conservazione della memoria del domani — conservazione dei contenuti digitali per le generazioni future (C162/02) (4) propone obiettivi e indica i provvedimenti da adottare per conservare i contenuti digitali per le generazioni future. Al momento, tuttavia, negli Stati membri non esistono politiche chiare e globali sulla conservazione dei contenuti digitali. L'assenza di tali politiche costituisce una minaccia per la sopravvivenza del materiale digitalizzato e potrebbe provocare la perdita del materiale prodotto in formato digitale. L'elaborazione di mezzi efficaci per la conservazione digitale ha implicazioni di vasta portata, non solo per la conservazione del materiale presso le istituzioni pubbliche, ma anche per qualsiasi organizzazione che debba o desideri conservare materiali digitali.

(13)

Numerosi Stati membri hanno introdotto — o stanno prendendo in considerazione — obblighi giuridici che impongono ai produttori di materiale digitale di mettere una o più copie del loro materiale a disposizione di un organismo cui è demandata la conservazione di tale materiale. Per evitare eccessive discrepanze fra le norme che disciplinano il deposito del materiale digitale è necessaria, e deve essere incoraggiata, un'efficace collaborazione tra gli Stati membri.

(14)

Il web-harvesting è una nuova tecnica per la raccolta di materiale da internet a fini di conservazione, che prevede che le istituzioni cui è demandato tale compito raccolgano attivamente il materiale, anziché attendere che sia depositato, riducendo così gli oneri amministrativi a carico dei produttori di materiale digitale; è opportuno, pertanto, che gli ordinamenti nazionali prevedano esplicitamente tale tecnica,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

Digitalizzazione e accessibilità on line

1)

di raccogliere informazioni sulle attività di digitalizzazione in corso o previste di libri, riviste, quotidiani, fotografie, oggetti museali, documenti d'archivio, materiale audiovisivo (di seguito «materiale culturale») e di creare elenchi di tali attività di digitalizzazione per evitare la duplicazione degli sforzi e promuovere la collaborazione e le sinergie a livello europeo;

2)

di fissare obiettivi quantitativi per la digitalizzazione di materiale analogico contenuto in archivi, biblioteche e musei, indicando l'aumento previsto di materiale digitalizzato che potrebbe entrare a far parte della biblioteca europea digitale e le risorse stanziate dalle autorità pubbliche;

3)

di incoraggiare partenariati tra le istituzioni culturali e il settore privato per stabilire nuove modalità di finanziamento delle attività di digitalizzazione del materiale culturale;

4)

di creare e sostenere strutture di digitalizzazione su vasta scala nell'ambito dei centri di competenza per la digitalizzazione in Europa, o in stretta collaborazione con gli stessi;

5)

di promuovere una biblioteca europea digitale, sotto forma di un punto di accesso comune plurilingue al materiale culturale digitale distribuito — vale a dire, conservato in luoghi differenti da organizzazioni differenti:

a)

incoraggiando le istituzioni culturali, nonché gli editori e gli altri titolari di diritti, a permettere lo svolgimento di ricerche all'interno del materiale digitalizzato attraverso la biblioteca europea digitale,

b)

assicurando che le istituzioni culturali, e ove pertinente, le imprese private applichino norme di digitalizzazione comuni per garantire l'interoperabilità del materiale digitalizzato a livello europeo e agevolare le ricerche interlinguistiche;

6)

di migliorare le condizioni per la digitalizzazione del materiale culturale e la sua accessibilità on line:

a)

creando meccanismi per facilitare l'utilizzo di «opere orfane», previa consultazione delle parti interessate,

b)

istituendo o promuovendo meccanismi, su base volontaria, per facilitare l'utilizzo di opere fuori stampa o non più distribuite, previa consultazione delle parti interessate,

c)

promuovendo la disponibilità di elenchi di «opere orfane» e di opere di pubblico dominio note,

d)

individuando gli ostacoli all'accessibilità on line e all'utilizzo successivo di materiale culturale di pubblico dominio presenti nei loro ordinamenti e adottando le misure adatte per rimuoverli;

Conservazione digitale

7)

di definire strategie nazionali per la conservazione a lungo termine del materiale digitale e l'accesso a tale materiale, nel pieno rispetto della legge in materia di diritto d'autore, che:

a)

descrivano la strategia organizzativa, indicando i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte e le risorse stanziate,

b)

contengano piani d'azione specifici che illustrino gli obiettivi e prevedano scadenze precise per il conseguimento degli obiettivi specifici;

8)

di scambiare reciprocamente informazioni sulle strategie e sui piani d'azione;

9)

di prevedere nei loro ordinamenti nazionali disposizioni che consentano alle istituzioni pubbliche la riproduzione di più copie e la migrazione del materiale culturale a fini di conservazione, nel pieno rispetto della legislazione comunitaria e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale;

10)

quando elaborano politiche e procedure per il deposito di materiale creato originariamente in formato digitale, di tenere conto degli sviluppi verificatisi negli altri Stati membri al fine di evitare eccessive discrepanze nelle modalità di deposito;

11)

di prevedere nei loro ordinamenti la conservazione di contenuti internet da parte di istituzioni appositamente demandate, utilizzando tecniche per la raccolta di materiale da internet (quale il web harvesting), nel pieno rispetto della legislazione comunitaria e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale;

Seguito da dare alla presente raccomandazione

12)

di informare la Commissione dopo 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  COM(2005) 465 def.

(2)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 57.

(3)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(4)  GU C 162 del 6.7.2002, pag. 4.


31.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2006

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile iscrizione del cromafenozide, dell’halosulfuron, del tembotrione, del valiphenal e del virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 3820]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/586/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 12 dicembre 2004, la società Calliope SAS ha presentato alle autorità dell’Ungheria un fascicolo relativo alla sostanza attiva cromafenozide, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 19 maggio 2005 la società Nissan Chemical Europe SARL ha presentato alle autorità italiane un fascicolo relativo all’halosulfuron chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 25 novembre 2005, la società Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità austriache un fascicolo relativo al tembotrione, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 2 settembre 2005, la società ISAGRO Spa ha presentato alle autorità ungheresi un fascicolo relativo al valiphenal, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 16 marzo 2005, la società Central Science Laboratory ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo al virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità del Regno Unito, dell’Austria, dell’Italia e dell’Ungheria hanno comunicato alla Commissione che, a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in causa sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si deve confermare ufficialmente, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli riguardanti le sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l’esame particolareggiato dei fascicoli in questione e riferiscono alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del loro esame, insieme a eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno della sostanza attiva in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/41/CE della Commissione (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 24).


ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della domanda

Stato membro relatore

1

Cromafenozide

N. CIPAC non ancora assegnato

Calliope SAS

12 dicembre 2004

HU

2

Halosulfuron

N. CIPAC non ancora assegnato

Nissan Chemical Europe SARL

19 maggio 2005

IT

3

Tembotrione

N. CIPAC non ancora assegnato

Bayer CropScience AG

25 novembre 2005

AT

4

Valiphenal

N. CIPAC non ancora assegnato

ISAGRO SpA

2 settembre 2005

HU

5

Virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole

N. CIPAC non pertinente

Central Science Laboratory

16 marzo 2005

UK


Documenti allegati al bilancio generale per l’Unione europea

31.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/34


Primo bilancio rettificativo dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) per il 2006

(2006/587/CE, Euratom)

Ai sensi dell’articolo 26, par. 2, del regolamento finanziario dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA), adottato dal consiglio di amministrazione il 10 giugno 2004, «il bilancio e i bilanci rettificativi, una volta adottati definitivamente, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

Il primo bilancio rettificativo dell’EMEA per l’esercizio finanziario 2006 è stato adottato dal consiglio di amministrazione il 26 luglio 2006 (MB/275072/2006).

(in euro)

Voce

Demarcazione

Bilancio 2004

Bilancio 2005

Bilancio 2006

Rettifiche

Bilancio modificato 2006

Entrate

201

Contributo speciale per i farmaci orfani

3 985 264

5 000 000

4 000 000

2 400 000

6 400 000

521

Proventi di certificati di esportazione, distribuzioni parallele e altri oneri amministrativi analoghi

1 900 995

2 106 000

3 175 000

2 200 000

5 375 000

600

Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi

91 105

250 000

550 000

210 000

760 000

601

Contributo di altre agenzie di regolamentazione e parti interessate dell’industria a programmi comuni

p.m.

p.m.

315 000

315 000

 

 

 

 

5 125 000

 

 

Bilancio totale

99 385 425

111 835 000

123 551 000

5 125 000

128 676 000

Spese

1114

Agenti contrattuali

6

560 000

1 147 000

250 000

1 397 000

1120

Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

543 790

702 000

617 000

150 000

767 000

1175

Personale interinale

1 165 156

1 785 000

1 226 000

533 000

1 759 000

1630

Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia

p.m.

p.m.

150 000

150 000

2111

Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia

541 995

130 000

294 000

88 000

382 000

2115

Analisi, programmazione e assistenza tecnica per il funzionamento dell'Agenzia

499 200

758 000

1 357 000

402 000

1 759 000

2125

Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici

6 798 324

3 095 000

4 355 000

942 000

5 297 000

3011

Valutazione dei farmaci orfani designati

2 789 360

5 485 000

3 876 000

2 400 000

6 276 000

3050

Programmi comunitari

250 000

550 000

210 000

760 000

 

 

 

 

5 125 000

 

 

Bilancio totale

96 714 409

111 835 000

123 551 000

5 125 000

128 676 000


Rettifiche

31.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/35


Rettifica del regolamento (CE) n. 1285/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2007 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 235 del 30 agosto 2006 )

A pagina 11, nell’allegato II:

anziché:

leggi:

anziché:

«Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006:»,

leggi:

«Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1285/2006:»;

anziché:

«Nome del gruppo indicato nella colonna 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006:»,

leggi:

«Nome del gruppo indicato nella colonna 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1285/2006:».

A pagina 12, nell’allegato III:

anziché:

«Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006»,

leggi:

«Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1285/2006:»;

anziché:

«Nome del gruppo indicato nella colonna 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006:»,

leggi:

«Nome del gruppo indicato nella colonna 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1285/2006:».

A pagina 13, nell’allegato IV, titolo della prima colonna:

anziché:

«Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006»,

leggi:

«Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1285/2006».