ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 120

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
5 maggio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica ed integra l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

1

 

 

Regolamento (CE) n. 684/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 685/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 5 maggio 2006

5

 

 

Regolamento (CE) n. 686/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

7

 

 

Regolamento (CE) n. 687/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 25a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

9

 

*

Regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia ( 1 )

10

 

 

Regolamento (CE) n. 689/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

11

 

 

Regolamento (CE) n. 690/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

12

 

 

Regolamento (CE) n. 691/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

14

 

 

Regolamento (CE) n. 692/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

15

 

 

Regolamento (CE) n. 693/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005

16

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

17

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

19

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

22

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

23

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissone, del 28 aprile 2006, che modifica la decisione 2003/526/CE per quanto concerne la proroga dell'applicazione delle misure protettive contro la peste suina classica in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2006) 1719]  ( 1 )

24

 

*

Decisione della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modifica della decisione 2006/274/CE che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania [notificata con il numero C(2006) 1897]  ( 1 )

25

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 171/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che modifica e sospende l’applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 28 dell'1.2.2005)

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

5.5.2006   

IT

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L 120/1


REGOLAMENTO (CE) N. 683/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica ed integra l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con decisione 2006/324/CE del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (2), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe pertanto essere modificato ed integrato conseguentemente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2658/87, l'allegato 7 («contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitari»), dell'allegato I, Sezione III, Parte 3, è modificato e integrato come segue:

1)

codici NC 1006 10, 1006 20, 1006 40, 1604 20 50 e 1604 20 70, di cui alla lettera a) dell'allegato al presente regolamento sono inseriti nel suddetto allegato 7;

2)

i codici NC 1006 30 sono integrati con i volumi stabiliti alla lettera b) dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore quattro settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).

(2)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

a)

Codice NC

Designazione delle merci

Altri termini e condizioni

Numero voce tariffaria 1006 10

Risone

Nuovo contingente annuo (erga omnes) di 7 tonnellate, con un dazio contingentale del 15 %

Numero voce tariffaria 1006 20

Riso semigreggio

Nuovo contingente annuo (erga omnes) di 1 634 tonnellate, con un dazio contingentale del 15 %

Numero voce tariffaria 1006 40

Rotture di riso

Aumento di 31 788 tonnellate (erga omnes) nel contingente CE15 attuale, dazio contingentale 0 %

Numero voce tariffaria 1604 20 50

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi):

di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

Nuovo contingente tariffario annuo di 2 275 tonnellate, di cui 1 410 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto erga omnes, con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente del 25 %

Numero voce tariffaria 1604 20 70

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi):

di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

Nuovo contingente tariffario annuo di 2 558 tonnellate, di cui 1 816 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto erga omnes, con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente del 24 %

b)

Codice NC

Designazione delle merci

Altri termini e condizioni

Numero voce tariffaria 1006 30

Riso semilavorato o lavorato

Aumento del contingente annuo di 25 516 tonnellate (erga omnes) nel contingente CE15 attuale, dazio contingentale 0 %

Assegnazione nazionale di 1 200 tonnellate alla Thailandia, da integrare al contingente CE15 attuale di riso semilavorato/lavorato, dazio contingentale 0 %


5.5.2006   

IT

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L 120/3


REGOLAMENTO (CE) N. 684/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

101,1

204

86,0

212

127,8

999

105,0

0707 00 05

052

115,7

628

155,5

999

135,6

0709 90 70

052

102,3

204

83,4

999

92,9

0805 10 20

052

46,6

204

36,4

212

60,2

220

42,9

400

50,1

448

49,4

624

59,4

999

49,3

0805 50 10

052

42,3

388

50,1

508

39,2

528

37,6

624

61,7

999

46,2

0808 10 80

388

82,8

400

131,1

404

108,9

508

77,7

512

82,3

524

101,8

528

91,7

720

87,8

804

100,3

999

96,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


5.5.2006   

IT

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L 120/5


REGOLAMENTO (CE) N. 685/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 5 maggio 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 5 maggio 2006

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

11,09

0

1703 90 00 (2)

11,09

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


5.5.2006   

IT

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L 120/7


REGOLAMENTO (CE) N. 686/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 5 MAGGIO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,52 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,97 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,52 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,97 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2340

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

22,80

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

22,80

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2340

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


5.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/9


REGOLAMENTO (CE) N. 687/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 25a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 25a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 27,802 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.


5.5.2006   

IT

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L 120/10


REGOLAMENTO (CE) N. 688/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(2)

Nel parere del 6 luglio 2000 il comitato scientifico direttivo della Commissione europea (CSD) ha concluso che l’insorgere dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel bestiame locale in Svezia è improbabile, ma non può essere escluso. In base a tale parere il regolamento (CE) n. 999/2001 concede alla Svezia una deroga per esaminare soltanto un campione casuale di bovini sani nati, allevati e macellati nel suo territorio. Nel parere aggiornato sul rischio geografico di BSE in Svezia, adottato nel luglio 2004, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare ha sostenuto tale posizione classificando la Svezia nella categoria II di RGB, il che significa che è improbabile, ma non escluso, che gli animali domestici della specie bovina vengano infettati dall’agente patogeno della BSE. La Svezia potrebbe inoltre beneficiare di una deroga per autorizzare l’impiego della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini a determinate condizioni. La Svezia tuttavia non si è mai avvalsa di tale deroga.

(3)

Il 3 marzo 2006 il laboratorio comunitario di riferimento per le TSE ha confermato il primo caso di BSE in Svezia. Pertanto, poiché l’insorgere della BSE nel bestiame locale non può più essere considerato improbabile, non è più opportuno concedere alla Svezia deroghe riguardo alla sorveglianza del bestiame sano da macello e al limite di età per la rimozione della colonna vertebrale dai bovini.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 999/2001.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:

a)

nella parte I del capitolo A dell’allegato III è soppresso il punto 2.3;

b)

nella parte A dell’allegato XI, il secondo comma del punto 2 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui alle lettere a) o b).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 657/2006 della Commissione (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 9).


5.5.2006   

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L 120/11


REGOLAMENTO (CE) N. 689/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3)

In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 3 maggio 2006, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 giugno 2006, per le zone di destinazione 1) Africa, 2) Asia, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 1o al 2 maggio 2006 e sospendere per questa zona fino al 1o luglio 2006 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 1o al 2 maggio 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 16,20 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 16,81 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia, rilasciati nella misura del 18,36 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura del 14,54 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.

2.   Fino al 3 maggio 2006, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 2) Asia, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 5 maggio 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 1o luglio 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).


5.5.2006   

IT

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L 120/12


REGOLAMENTO (CE) N. 690/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,49

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

7,94

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

7,32

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

6,76

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,32

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


5.5.2006   

IT

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L 120/14


REGOLAMENTO (CE) N. 691/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 28 aprile al 4 maggio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


5.5.2006   

IT

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L 120/15


REGOLAMENTO (CE) N. 692/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 28 aprile al 4 maggio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 6,20 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


5.5.2006   

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L 120/16


REGOLAMENTO (CE) N. 693/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2094/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 28 aprile al 4 maggio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 51,39 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 1 700 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 4.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

5.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

(2006/324/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2)

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del (GATT) 1994. È pertanto opportuno approvare tale accordo.

(4)

Le misure necessarie all’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotta le modalità di applicazione dell’accordo in forma di scambio di lettere conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o in caso di contingente tariffario 1604 20, all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2) o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (4).

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

Bangkok, 16 marzo 2006

Egregio signore,

A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il Regno di Thailandia (Thailandia) ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e la Thailandia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente della CE 15.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

La Thailandia accetta gli elementi di base dell’approccio seguito dalla CE per adeguare gli obblighi GATT della CE 15 e quelli della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca a seguito del recente allargamento della CE: calcolo sulla base netta degli impegni all’esportazione; calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari; aggregazione degli impegni per gli aiuti nazionali.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la CE e la Thailandia avranno scambiato lettere di approvazione, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto entro il 1o gennaio 2006 e in ogni caso non oltre il 1o luglio 2006.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Comunità europea

ALLEGATO

1604 20 70: nuovo contingente tariffario annuo di 2 558 tonnellate, di cui 1 816 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto erga omnes, con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente del 24 %.

1604 20 50: nuovo contingente tariffario annuo di 2 275 tonnellate, di cui 1 410 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto erga omnes, con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente del 25 %.

1006 10 (risone): nuovo contingente tariffario annuo (erga omnes) di 7 tonnellate, con un dazio contingentale del 15 %.

1006 20 (riso semigreggio): nuovo contingente tariffario annuo (erga omnes) di 1 634 tonnellate, con un dazio contingentale del 15 %.

1006 30 (riso semilavorato/lavorato): aumento del contingente tariffario annuo di 25 516 tonnellate (erga omnes) nel contingente CE 15 attuale, dazio contingentale 0 %.

Assegnazione nazionale di 1 200 tonnellate alla Thailandia, da integrare al contingente CE 15 attuale di riso semilavorato/lavorato, dazio contingentale 0 %.

1006 40 (rotture di riso): un nuovo contingente tariffario di 31 788 tonnellate (erga omnes) nel contingente CE 15 attuale, dazio contingentale 0 %.

Bangkok, 16 marzo 2006

Egregio signore,

in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

«A seguito dell’apertura dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il Regno di Thailandia (Thailandia) ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e la Thailandia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente della CE 15.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

La Thailandia accetta gli elementi di base dell’approccio seguito dalla CE per adeguare l’obbligo della CE 15 e quelli della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca a seguito del recente allargamento della CE: calcolo sulla base netta degli impegni all’esportazione; calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari; aggregazione degli impegni per gli aiuti nazionali.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la CE e la Thailandia avranno scambiato lettere di approvazione, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto entro il 1o gennaio 2006 e in ogni caso non oltre il 1o luglio 2006.»

Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Regno di Thailandia


5.5.2006   

IT

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L 120/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2006

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2006/325/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), né è soggetta alla relativa applicazione.

(2)

La Commissione ha negoziato un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001.

(3)

Tale accordo è stato firmato per conto della Comunità europea il 19 ottobre 2005, fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2005/790/CE del Consiglio del 20 settembre 2005 (3).

(4)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo relativo alla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è approvato in nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. PROKOP


(1)  Parere espresso il 23 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).

(3)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 61.


5.5.2006   

IT

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L 120/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2006

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

(2006/326/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (2), né è soggetta alla relativa applicazione.

(2)

La Commissione ha negoziato un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000.

(3)

Su riserva dell'eventuale conclusione in data successiva, l'accordo è stato firmato in nome della Comunità europea il 19 ottobre 2005, conformemente alla decisione 2005/794/CE del Consiglio del 20 settembre 2005 (3).

(4)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale è approvato in nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona incaricata di effettuare la notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. PROKOP


(1)  Parere espresso il 23 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

(3)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 53.


Commissione

5.5.2006   

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L 120/24


DECISIONE DELLA COMMISSONE

del 28 aprile 2006

che modifica la decisione 2003/526/CE per quanto concerne la proroga dell'applicazione delle misure protettive contro la peste suina classica in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2006) 1719]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/327/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della comparsa di focolai di peste suina classica in alcuni Stati membri, è stata adottata la decisione 2003/526/CE della Commissione, del 18 luglio 2003, recante misure protettive contro la peste suina classica in taluni Stati membri (2). Detta decisione istituisce alcune ulteriori misure di lotta contro la peste suina classica e ne stabilisce il periodo di applicazione.

(2)

Alla luce delle informazioni epidemiologiche disponibili è opportuno prorogare l'applicazione di tali misure fino al 30 aprile 2007.

(3)

Occorre pertanto modificare la decisione 2003/526/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 11 della decisione 2003/526/CE, la data del «30 aprile 2006» è sostituita da quella del «30 aprile 2007».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/284/CE (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 48).


5.5.2006   

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L 120/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

recante modifica della decisione 2006/274/CE che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania

[notificata con il numero C(2006) 1897]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/328/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica.

(2)

La decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/254/CE (2) è stata adottata al fine di mantenere ed estendere i provvedimenti presi dalla Germania in conformità della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3).

(3)

Alla luce delle nuove informazioni epidemiologiche fornite dalla Germania è opportuno ridurre il periodo minimo di permanenza dei suini nell’azienda d’origine da 45 a 30 giorni.

(4)

Occorre pertanto modificare la decisione 2006/274/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/274/CE è così modificata:

1)

All'articolo 1, il paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

il trasporto di suini destinati alla riproduzione o alla produzione verso un'azienda ubicata al di fuori della Germania, purché i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e purché i suini siano rimasti per almeno 30 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda:

i)

ubicata al di fuori delle aree di cui all'allegato I;

ii)

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;

iii)

nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.»

2)

All'articolo 2, il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

non vengano spediti suini dalle aree elencate nell'allegato I, lettera B, verso altre aree all'interno della Germania, salvo si tratti del trasporto diretto di:

i)

suini destinati alla macellazione diretti a un macello ai fini di una macellazione immediata, purché i suini provengano da un'unica azienda;

ii)

suini destinati alla riproduzione e alla produzione diretti a un'azienda, purché i suini siano rimasti per almeno 30 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda:

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;

nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.»

3)

All'articolo 2, il paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

a un'azienda ubicata all'interno delle aree di cui all’allegato I, purché tali suini siano rimasti per almeno 30 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda:

i)

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;

ii)

nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.

Le autorità tedesche registrano i suddetti trasporti e in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali informano immediatamente la Commissione sui trasporti avvenuti da un'azienda ubicata all'interno delle aree di cui all’allegato I (lettera A) verso un'azienda ubicata all'interno delle aree di cui all’allegato I (lettera B).»

4)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Gli Stati membri assicurano che i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini in Germania o entrati in un'azienda in Germania in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati due volte dopo l'ultima operazione prima di poter essere utilizzati per il trasporto di suini al di fuori della Germania.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 99 del 7.4.2006, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/306/CE (GU L 113 del 27.4.2006).

(3)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.


Rettifiche

5.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/27


Rettifica del regolamento (CE) n. 171/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che modifica e sospende l’applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 28 dell'1.2.2005 )

A pagina 31, articolo 2, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Il regolamento (CE) n. 2193/2003, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, è nuovamente applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2006 o 60 giorni dopo la conferma …»,

leggi:

«1.   Il regolamento (CE) n. 2193/2003 è nuovamente applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2006 o 60 giorni dopo la conferma …».