ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 287 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
28.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 287/1 |
DECISIONE n. 5/2005 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,
del 25 giugno 2005,
relativa alle misure transitorie applicabili dalla data della firma alla data dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto
(2005/750/CE)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,
visto l’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in appresso «accordo»), in particolare l’articolo 95, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo è stato concluso per un periodo di vent’anni a decorrere dal 1o marzo 2000, con la possibilità di modificarne le disposizioni mediante revisione ogni cinque anni. |
(2) |
In applicazione di tale facoltà, i negoziati per la revisione dell’accordo di partenariato ACP-CE (in appresso «accordo riveduto») si sono conclusi a Bruxelles, il 23 febbraio 2005. L’accordo riveduto è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed entrerà in vigore a seguito del processo di ratifica di cui all’articolo 93. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo, il Consiglio dei ministri ACP-CE adotta misure transitorie per il periodo compreso tra la data della firma e la data dell’entrata in vigore dell’accordo riveduto. |
(4) |
Fatta eccezione per le disposizioni relative all’autorizzazione e all’attuazione del quadro finanziario pluriennale di cooperazione, alla lotta al terrorismo e alla cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché per le disposizioni dell’allegato IV da negoziare nell’ambito dell’articolo 100 dell’accordo, le parti ritengono opportuno prevedere l’applicazione anticipata dell’accordo riveduto a partire dalla data della sua firma. |
(5) |
Le disposizioni riguardanti l’autorizzazione e l’esecuzione delle risorse previste dal quadro finanziario pluriennale di cui all’allegato I bis dell’accordo riveduto non possono essere applicate prima dell’entrata in vigore di tale quadro finanziario. Nel periodo transitorio e fino al 31 dicembre 2007 al più tardi la cooperazione sarà pertanto finanziata con le risorse del 9o FES e i saldi trasferiti dai precedenti FES. |
(6) |
La programmazione delle risorse disponibili nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale può iniziare prima della sua entrata in vigore. Non appena saranno state determinate le risorse globali, tale programmazione potrà comportare dotazioni indicative. Fino all’entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale non sarà invece possibile procedere ad alcun impegno di fondi. |
(7) |
Il Consiglio dell’Unione europea deciderà sull’assistenza finanziaria e tecnica nel settore della lotta al terrorismo e della cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tale assistenza sarà finanziata tramite strumenti specifici diversi da quelli destinati alla cooperazione ACP-CE, |
DECIDE (1):
Articolo 1
Applicazione provvisoria dell’accordo riveduto
1. A partire dalla firma sono messe in applicazione anticipata tutte le disposizioni che comportano una revisione dell’accordo, con riserva delle modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale e ai relativi elementi dell’accordo di Cotonou, che saranno decise, ai sensi dell’allegato I bis, paragrafo 3, dell’accordo riveduto, prima della data di entrata in vigore dell’accordo riveduto, dal Consiglio dei ministri ACP-CE, in deroga all’articolo 95 dell’accordo.
2. Tuttavia, l’applicazione provvisoria delle disposizioni dei seguenti articoli è subordinata alla preventiva decisione del Consiglio dell’Unione europea che fissa la disponibilità delle risorse finanziarie in cifre menzionate:
a) |
all’articolo 11 bis: la lotta al terrorismo; |
b) |
all’articolo 11 ter: la cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. |
3. Le disposizioni rivedute dell’accordo figurano nell’allegato II della presente decisione.
Articolo 2
Attuazione della presente decisione
Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità sono invitati ad adottare, ciascuno per la parte ad esso relativa, le misure ritenute appropriate per attuare la presente decisione.
Articolo 3
Entrata in vigore e validità della presente decisione
La presente decisione entra in vigore il giorno della firma dell’accordo riveduto. Essa si applica fino alla data di entrata in vigore dell’accordo riveduto.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2005.
Per il Consiglio dei ministri ACP-CE
Il presidente
V. BORGES
(1) Mediante la dichiarazione congiunta che figura nell’allegato I della presente decisione.
ALLEGATO I
DICHIARAZIONE ACP-CE
Ognuna delle parti fa il possibile per attuare la procedura di ratifica dell«accordo di Cotonou riveduto entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla firma di tale accordo riveduto, nell»osservanza delle competenze e delle procedure nazionali e comunitarie.
ALLEGATO II
ACCORDO
che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DI MALTA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», i cui Stati sono denominati in appresso «Stati membri»,
e
LA COMUNITÀ EUROPEA
da una parte, e
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,
IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,
IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,
IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,
IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,
IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,
IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,
IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,
IL GOVERNO DELLE ISOLE MARSHALL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MICRONESIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,
IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,
IL GOVERNO DI NIUE,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,
IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,
SUA MAESTÀ IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,
IL GOVERNO DI VANUATU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,
i cui Stati sono qui di seguito denominati «Stati ACP»,
dall'altra,
VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown, che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro,
VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in prosieguo «accordo di Cotonou»),
CONSIDERANDO che l'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo di Cotonou stabilisce che la durata dell'accordo è di vent'anni a decorrere dal 1 marzo 2000,
CONSIDERANDO che l'articolo 95, paragrafo 3, secondo comma, dell'accordo di Cotonou prevede che dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale le parti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni dell'accordo di Cotonou,
HANNO deciso di firmare l'accordo che modifica l'accordo di Cotonou e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DI MALTA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
LA COMUNITÀ EUROPEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,
IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS
IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,
IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,
IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,
IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,
IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,
IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,
IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,
IL GOVENRO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NIUE,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,
IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,
SUA MAESTÀ IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,
I QUALI dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo unico
Conformemente alla procedura istituita al suo articolo 95, l'accordo di Cotonou è modificato dalle seguenti disposizioni:
A. PREAMBOLO
1. |
Dopo l'ottavo considerando che inizia con le parole «RITENENDO che la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo…» sono inseriti i seguenti considerando: «RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale; CONSIDERANDO che la creazione e il buon funzionamento della Corte penale internazionale rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia nel mondo;». |
2. |
Il decimo considerando che inizia con le parole: «CONSIDERANDO che gli obiettivi e i principi…» è sostituito dal seguente: «CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio enunciati nella dichiarazione del millennio adottata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare l'eradicazione della povertà estrema e della fame, e gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo;». |
B. TESTO DEGLI ARTICOLI DELL'ACCORDO DI COTONOU
1. |
All'articolo 4 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali e degli enti locali decentrati al processo di sviluppo. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:» |
2. |
L'articolo 8 è modificato come segue:
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3. |
All'articolo 9 il titolo è sostituito dal seguente: « ». |
4. |
L'articolo 11 è modificato come segue:
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5. |
Sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 11 bis Lotta al terrorismo Le parti ribadiscono la loro ferma condanna di tutti gli atti di terrorismo e si impegnano a combattere il terrorismo attraverso la cooperazione internazionale, in conformità della carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e delle convenzioni e degli strumenti pertinenti, in particolare mediante la piena attuazione delle risoluzioni 1373 (2001) e 1456 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite. A tal fine, le parti decidono di scambiare:
Articolo 11 ter Cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione mediante:
L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa sarà finanziata mediante strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE. 3. Le parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. 4. Qualora, dopo aver condotto un dialogo politico intensificato, una parte reputi, basandosi in particolare sulle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e delle altre istituzioni multilaterali competenti, che l'altra parte non abbia soddisfatto un obbligo derivante dal paragrafo 1 del presente articolo relativamente alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, essa fornisce all'altra parte, al Consiglio dei ministri ACP e al Consiglio dei ministri dell'UE, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione. 5. Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati per il raggiungimento di una soluzione. Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni. 6. Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o se vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.» |
6. |
All'articolo 23 è aggiunta la seguente lettera:
|
7. |
All'articolo 25, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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8. |
L'articolo 26 è modificato come segue:
|
9. |
All'articolo 28 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «La cooperazione contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, compresa la cooperazione interregionale e tra gli Stati ACP. La cooperazione regionale può coinvolgere anche i paesi in via di sviluppo non ACP, i paesi e territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche. In questo contesto, il sostegno alla cooperazione mira a:». |
10. |
All'articolo 29, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
|
11. |
All'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La cooperazione sostiene anche programmi e iniziative di cooperazione tra Stati ACP e al loro interno, compresi quelli a cui partecipano paesi in via di sviluppo non ACP.» |
12. |
All'articolo 43, paragrafo 4, è aggiunto il seguente trattino:
|
13. |
L'articolo 58 è sostituito dal seguente: «Articolo 58 Idoneità al finanziamento 1. Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù dell'accordo gli enti o organismi seguenti:
2. Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato(i):
3. Gli attori non statali a carattere locale degli Stati ACP e della Comunità possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dal presente accordo secondo le modalità stabilite nei programmi indicativi nazionali e regionali.» |
14. |
All'articolo 68 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Scopo del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione è di salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e di riassorbire gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione, in particolare di quelli dei prodotti agricoli e minerari. 3. Nell'allocazione delle risorse dell'anno di applicazione si tiene conto dell'estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, nonché quelli che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, ricevono un trattamento più favorevole.» |
15. |
All'articolo 89 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Si attueranno interventi specifici per aiutare gli Stati ACP insulari, sempre più vulnerabili a causa delle nuove e gravi sfide economiche, sociali ed ecologiche. Si cercherà in tal modo di favorire la realizzazione delle priorità legate allo sviluppo sostenibile nei piccoli Stati in via di sviluppo insulari promuovendo al tempo stesso un'impostazione armonizzata per quanto riguarda la crescita economica e lo sviluppo umano.» |
16. |
L'articolo 96 è modificato come segue:
|
17. |
All'articolo 97, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In queste circostanze ciascuna delle parti può invitare l'altra a procedere a consultazioni. Queste iniziano entro 30 giorni dall'invito e il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.» |
18. |
L'articolo 100 è sostituito dal seguente: «Articolo 100 Status dei testi I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Gli allegati I bis, II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.» |
C. ALLEGATI
1. |
All'allegato I è aggiunto il seguente punto:
|
2. |
È aggiunto il seguente allegato: «ALLEGATO I BIS Quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito del presente accordo
|
3. |
L'allegato II è modificato come segue:
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4. |
L'allegato IV è modificato come segue:
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5. |
Il seguente allegato è aggiunto: «ALLEGATO VII Dialogo politico sui diritti umani, sui principi democratici e sullo Stato di diritto Articolo 1 Obiettivi 1. Le consultazioni di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), si svolgono, tranne nei casi particolarmente urgenti, dopo il dialogo politico approfondito di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo. 2. Le parti conducono il dialogo politico nello spirito dell'accordo, tenendo presenti gli orientamenti per il dialogo politico ACP-UE elaborati dal Consiglio dei ministri. 3. Il dialogo politico mira a rafforzare le relazioni ACP-UE e ad agevolare il conseguimento degli obiettivi del partenariato. Articolo 2 Dialogo politico intensificato che precede le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo 1. Il dialogo politico sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto viene condotto a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato secondo gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale. Nell'ambito del dialogo, le parti possono concordare programmi e priorità comuni. 2. Le parti definiscono di comune accordo parametri di riferimento o traguardi specifici in materia di diritti umani, principi democratici e Stato di diritto in conformità degli standard e delle norme stabiliti a livello internazionale, tenendo conto della situazione particolare dello Stato ACP interessato. I parametri di riferimento permettono di raggiungere i traguardi stabiliti mediante la definizione di obiettivi intermedi e di calendari per il raggiungimento della conformità. 3. Il dialogo politico di cui ai paragrafi 1 e 2 è sistematico e formale. Prima di avviare le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo si devono esaurire tutte le possibilità di dialogo. 4. Tranne nei casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, le consultazioni di cui all'articolo 96 possono svolgersi senza essere precedute da un dialogo politico intensificato in caso di inosservanza persistente degli impegni assunti da una delle parti in occasione di un dialogo precedente o di mancato avvio di un dialogo in buona fede. 5. Le parti si servono inoltre del dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo per aiutare i paesi oggetto di misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo a normalizzare le loro relazioni. Articolo 3 Norme supplementari relative alle consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo 1. Le parti si adoperano affinché il livello di rappresentanza sia uniforme durante le consultazioni di cui all'articolo 96. 2. Le parti si adoperano per promuovere un'interazione trasparente prima, nel corso e a seguito delle consultazioni formali, in considerazione dei parametri di riferimento e dei traguardi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato. 3. Le parti utilizzano il periodo di 30 giorni di cui all'articolo 96, paragrafo 2, dell'accordo per prepararsi adeguatamente nonché per approfondire le consultazioni, sia nel gruppo ACP che tra la Comunità e i suoi Stati membri. Durante le consultazioni le parti dovrebbero concordare calendari flessibili pur riconoscendo che i casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b,) e all'articolo 2, paragrafo 4, del presente allegato, possono richiedere una reazione immediata. 4. Le parti riconoscono il ruolo del gruppo ACP nel dialogo politico secondo modalità stabilite dal gruppo ACP e comunicate alla Comunità e ai suoi Stati membri. 5. Le parti riconoscono la necessità di consultazioni strutturate e permanenti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo. Il Consiglio dei ministri può definire ulteriori modalità a tale scopo.» |
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
ATTO FINALE
I plenipotenziari di:SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DI MALTA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», i cui Stati sono denominati in appresso «Stati membri»,e la COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
i plenipotenziari di:IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,
IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,
IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,
IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,
IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,
IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,
IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,
IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,
IL GOVERNO DELLE ISOLE MARSHALL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MICRONESIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,
IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,
IL GOVERNO DI NIUE,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,
IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,
SUA MAESTÀ IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA
IL GOVERNO DI VANUATU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,
i cui Stati sono qui di seguito denominati «Stati ACP»,dall'altra,
riuniti a Lussemburgo il venticinque giugno duemilacinque hanno, al momento di firmare l'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,
adottato le seguenti dichiarazioni accluse al presente atto finale:
Dichiarazione I |
Dichiarazione congiunta sull'articolo 8 dell'accordo di Cotonou |
Dichiarazione II |
Dichiarazione congiunta sull'articolo 68 dell'accordo di Cotonou |
Dichiarazione III |
Dichiarazione congiunta sull'allegato I bis |
Dichiarazione IV |
Dichiarazione congiunta sull'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato IV |
Dichiarazione V |
Dichiarazione congiunta sull'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV |
Dichiarazione VI |
Dichiarazione congiunta sull'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato IV |
Dichiarazione VII |
Dichiarazione congiunta sull'articolo 13 dell'allegato IV |
Dichiarazione VIII |
Dichiarazione congiunta sull'articolo 19 bis dell'allegato IV |
Dichiarazione IX |
Dichiarazione congiunta sull'articolo 24, paragrafo 3, dell'allegato IV |
Dichiarazione X |
Dichiarazione congiunta sull'articolo 2 dell'allegato VII |
Dichiarazione XI |
Dichiarazione della Comunità sull'articolo 4 e sull'articolo 58, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou |
Dichiarazione XII |
Dichiarazione della Comunità sull'articolo 11 bis dell'accordo di Cotonou |
Dichiarazione XIII |
Dichiarazione della Comunità sull'articolo 11 ter, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou |
Dichiarazione XIV |
Dichiarazione della Comunità sugli articoli 28, 29, 30 e 58 dell'accordo di Cotonou e sull'articolo 6 dell'allegato IV |
Dichiarazione XV |
Dichiarazione dell'Unione europea sull'allegato I bis |
Dichiarazione XVI |
Dichiarazione della Comunità sull'articolo 4, paragrafo 3, sull'articolo 5, paragrafo 7, sull'articolo 16, paragrafi 5 e 6, sull'articolo 17, paragrafo 2, dell'allegato IV |
Dichiarazione XVII |
Dichiarazione della Comunità sull'articolo 4, paragrafo 5,dell'allegato IV |
Dichiarazione XVIII |
Dichiarazione della Comunità sull'articolo 20 dell'allegato IV |
Dichiarazione XIX |
Dichiarazione della Comunità sugli articoli 34, 35 e 36 dell'allegato IV |
Dichiarazione XX |
Dichiarazione della Comunità sull'articolo 3 dell'allegato VII. |
DICHIARAZIONE I
Dichiarazione congiunta sull'articolo 8 dell'accordo di cotonou
In relazione al dialogo a livello nazionale e regionale, ai fini dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, il termine «gruppo ACP» comprende la troika del Comitato degli ambasciatori ACP e il presidente del sottocomitato ACP per le questioni politiche, sociali, umanitarie e culturali; per «Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE» s'intendono i copresidenti dell'Assemblea o i loro rappresentanti designati.
DICHIARAZIONE II
Dichiarazione congiunta sull'articolo 68 dell'accordo di cotonou
Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, le proposte fatte dalla parte degli ACP sull'allegato II relativamente ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (FLEX).
DICHIARAZIONE III
Dichiarazione congiunta sull'allegato I BIS
Qualora l'accordo che modifica l'accordo di Cotonou non sia entrato in vigore entro il 1o gennaio 2008, la cooperazione verrà finanziata dalle rimanenze del 9o FES e dai precedenti FES.
DICHIARAZIONE IV
Dichiarazione congiunta sull'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato IV
Per «esigenze particolari» si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. Per «risultati eccezionali» s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione per paese è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare del programma indicativo nazionale può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana.
DICHIARAZIONE V
Dichiarazione congiunta sull'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV
Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV, per «nuove esigenze» si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. Per «risultati eccezionali» s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione per paese è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare del programma indicativo nazionale può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana.
DICHIARAZIONE VI
DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, DELL'ALLEGATO IV
Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato IV, per «nuove esigenze» si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come dei nuovi impegni assunti nell'ambito delle iniziative internazionali o la necessità di far fronte a sfide comuni ai paesi ACP.
DICHIARAZIONE VII
Dichiarazione congiunta sull'articolo 13 dell'allegato IV
Considerata la situazione geografica particolare delle regioni dei Caraibi e del Pacifico, il Consiglio dei ministri ACP o il Comitato degli ambasciatori ACP può presentare, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), una specifica richiesta di finanziamento per una delle due regioni suddette.
DICHIARAZIONE VIII
Dichiarazione congiunta sull'articolo 19 bis dell'allegato IV
Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, a norma dell'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, i testi dell'allegato IV dell'accordo sull'aggiudicazione e sull'esecuzione degli appalti affinché siano adottati prima dell'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou.
DICHIARAZIONE IX
Dichiarazione congiunta sull'articolo 24, paragrafo 3, dell'allegato IV
Gli Stati ACP saranno consultati, a priori, su tutte le eventuali modifiche delle norme comunitarie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, dell'allegato IV.
DICHIARAZIONE X
Dichiarazione congiunta sull'articolo 2 dell'allegato VII
Gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale sono quelli degli strumenti citati nel preambolo dell'accordo di Cotonou.
DICHIARAZIONE XI
Dichiarazione della comunità sull'articolo 4 e sull'articolo 58, paragrafo 2, dell'accordo di cotonou
Ai fini dell'articolo 4 e dell'articolo 58, paragrafo 2, l'espressione «enti locali decentrati» copre tutti i livelli di decentramento, compreso il governo locale («collectivités locales»).
DICHIARAZIONE XII
Dichiarazione della comunità sull'articolo 11 bis dell'accordo di cotonou
L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione nella lotta al terrorismo sarà finanziata con risorse diverse da quelle destinate a finanziare la cooperazione ACP-CE in materia di sviluppo.
DICHIARAZIONE XIII
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'ARTICOLO 11 TER, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO DI COTONOU
Rimane inteso che le misure di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou, saranno attuate secondo un calendario adeguato in funzione dei condizionamenti propri di ciascun paese.
DICHIARAZIONE XIV
Dichiarazione della comunità sugli articoli 28, 29, 30 e 58 dell'accordo di cotonou e sull'articolo 6 dell'allegato IV
L'applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione regionale che coinvolge paesi non ACP è subordinata all'applicazione di disposizioni equivalenti nel quadro degli strumenti finanziari comunitari per la cooperazione con altri paesi e altre regioni del mondo. L'Unione europea informerà il gruppo ACP dell'applicazione di tali disposizioni.
DICHIARAZIONE XV
Dichiarazione dell'unione europea sull'allegato I bis
1. |
L'Unione europea s'impegna a proporre quanto prima, possibilmente entro settembre 2005, un importo preciso destinato al quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou indicando inoltre il suo periodo di applicazione. |
2. |
Il livello minimo degli aiuti di cui al paragrafo 2 dell'allegato I bis è garantito ferma restando la possibilità per i paesi ACP di usufruire di risorse supplementari nel quadro di altri strumenti finanziari già esistenti, o che potrebbero essere creati, per sostenere interventi in settori quali gli aiuti umanitari di emergenza, la sicurezza alimentare, le malattie legate alla povertà, l'applicazione degli accordi di partenariato economico, le misure da attuare dopo la riforma del mercato dello zucchero e quelle volte a promuovere pace e stabilità. |
3. |
In caso di necessità, il termine per l'impegno dei fondi del 9o FES, fissato al 31 dicembre 2007, potrà essere riveduto. |
DICHIARAZIONE XVI
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, SULL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 7, SULL'ARTICOLO 16, PARAGRAFI 5 E 6, SULL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2, DELL'ALLEGATO IV
Tali disposizioni non pregiudicano il ruolo degli Stati membri nel processo decisionale.
DICHIARAZIONE XVII
Dichiarazione della comunità sull'articolo 4, paragrafo 5, dell'allegato IV
L'articolo 4, paragrafo 5, dell'allegato IV ed il ripristino degli accordi di gestione standard verranno attuati tramite una decisione del Consiglio basata su una proposta della Commissione. Tale decisione verrà debitamente notificata al gruppo di Stati ACP.
DICHIARAZIONE XVIII
Dichiarazione della comunità sull'articolo 20 dell'allegato IV
Le disposizioni dell'articolo 20 dell'allegato IV saranno attuate secondo il principio di reciprocità con altri donatori.
DICHIARAZIONE XIX
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SUGLI ARTICOLI 34, 35 E 36 DELL'ALLEGATO IV
Le competenze specifiche degli agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione delle risorse del Fondo sono indicate in un manuale delle procedure che sarà oggetto di una consultazione con gli Stati ACP a norma dell'articolo 12 dell'accordo di Cotonou e verrà messo a disposizione sin dall'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou. Si applicherà la stessa procedura per qualsiasi modifica del manuale.
DICHIARAZIONE XX
Dichiarazione della comunità sull'articolo 3 dell'allegato VII
Per quanto riguarda le modalità di cui all'articolo 3 dell'allegato VII, la posizione assunta dal Consiglio dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri si basa su una proposta della Commissione.