ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 287

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
28 ottobre 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Consiglio

 

*

Decisione n. 5/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 25 giugno 2005, relativa alle misure transitorie applicabili dalla data della firma alla data dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

28.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/1


DECISIONE n. 5/2005 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

del 25 giugno 2005,

relativa alle misure transitorie applicabili dalla data della firma alla data dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto

(2005/750/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in appresso «accordo»), in particolare l’articolo 95, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è stato concluso per un periodo di vent’anni a decorrere dal 1o marzo 2000, con la possibilità di modificarne le disposizioni mediante revisione ogni cinque anni.

(2)

In applicazione di tale facoltà, i negoziati per la revisione dell’accordo di partenariato ACP-CE (in appresso «accordo riveduto») si sono conclusi a Bruxelles, il 23 febbraio 2005. L’accordo riveduto è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed entrerà in vigore a seguito del processo di ratifica di cui all’articolo 93.

(3)

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo, il Consiglio dei ministri ACP-CE adotta misure transitorie per il periodo compreso tra la data della firma e la data dell’entrata in vigore dell’accordo riveduto.

(4)

Fatta eccezione per le disposizioni relative all’autorizzazione e all’attuazione del quadro finanziario pluriennale di cooperazione, alla lotta al terrorismo e alla cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché per le disposizioni dell’allegato IV da negoziare nell’ambito dell’articolo 100 dell’accordo, le parti ritengono opportuno prevedere l’applicazione anticipata dell’accordo riveduto a partire dalla data della sua firma.

(5)

Le disposizioni riguardanti l’autorizzazione e l’esecuzione delle risorse previste dal quadro finanziario pluriennale di cui all’allegato I bis dell’accordo riveduto non possono essere applicate prima dell’entrata in vigore di tale quadro finanziario. Nel periodo transitorio e fino al 31 dicembre 2007 al più tardi la cooperazione sarà pertanto finanziata con le risorse del 9o FES e i saldi trasferiti dai precedenti FES.

(6)

La programmazione delle risorse disponibili nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale può iniziare prima della sua entrata in vigore. Non appena saranno state determinate le risorse globali, tale programmazione potrà comportare dotazioni indicative. Fino all’entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale non sarà invece possibile procedere ad alcun impegno di fondi.

(7)

Il Consiglio dell’Unione europea deciderà sull’assistenza finanziaria e tecnica nel settore della lotta al terrorismo e della cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tale assistenza sarà finanziata tramite strumenti specifici diversi da quelli destinati alla cooperazione ACP-CE,

DECIDE (1):

Articolo 1

Applicazione provvisoria dell’accordo riveduto

1.   A partire dalla firma sono messe in applicazione anticipata tutte le disposizioni che comportano una revisione dell’accordo, con riserva delle modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale e ai relativi elementi dell’accordo di Cotonou, che saranno decise, ai sensi dell’allegato I bis, paragrafo 3, dell’accordo riveduto, prima della data di entrata in vigore dell’accordo riveduto, dal Consiglio dei ministri ACP-CE, in deroga all’articolo 95 dell’accordo.

2.   Tuttavia, l’applicazione provvisoria delle disposizioni dei seguenti articoli è subordinata alla preventiva decisione del Consiglio dell’Unione europea che fissa la disponibilità delle risorse finanziarie in cifre menzionate:

a)

all’articolo 11 bis: la lotta al terrorismo;

b)

all’articolo 11 ter: la cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

3.   Le disposizioni rivedute dell’accordo figurano nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Attuazione della presente decisione

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità sono invitati ad adottare, ciascuno per la parte ad esso relativa, le misure ritenute appropriate per attuare la presente decisione.

Articolo 3

Entrata in vigore e validità della presente decisione

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma dell’accordo riveduto. Essa si applica fino alla data di entrata in vigore dell’accordo riveduto.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2005.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il presidente

V. BORGES


(1)  Mediante la dichiarazione congiunta che figura nell’allegato I della presente decisione.


ALLEGATO I

DICHIARAZIONE ACP-CE

Ognuna delle parti fa il possibile per attuare la procedura di ratifica dell«accordo di Cotonou riveduto entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla firma di tale accordo riveduto, nell»osservanza delle competenze e delle procedure nazionali e comunitarie.


ALLEGATO II

«

ACCORDO

che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», i cui Stati sono denominati in appresso «Stati membri»,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLE ISOLE MARSHALL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MICRONESIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTÀ IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

IL GOVERNO DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

i cui Stati sono qui di seguito denominati «Stati ACP»,

dall'altra,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown, che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro,

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in prosieguo «accordo di Cotonou»),

CONSIDERANDO che l'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo di Cotonou stabilisce che la durata dell'accordo è di vent'anni a decorrere dal 1 marzo 2000,

CONSIDERANDO che l'articolo 95, paragrafo 3, secondo comma, dell'accordo di Cotonou prevede che dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale le parti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni dell'accordo di Cotonou,

HANNO deciso di firmare l'accordo che modifica l'accordo di Cotonou e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVENRO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTÀ IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

I QUALI dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo unico

Conformemente alla procedura istituita al suo articolo 95, l'accordo di Cotonou è modificato dalle seguenti disposizioni:

A.   PREAMBOLO

1.

Dopo l'ottavo considerando che inizia con le parole «RITENENDO che la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo…» sono inseriti i seguenti considerando:

«RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che la creazione e il buon funzionamento della Corte penale internazionale rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia nel mondo;».

2.

Il decimo considerando che inizia con le parole: «CONSIDERANDO che gli obiettivi e i principi…» è sostituito dal seguente:

«CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio enunciati nella dichiarazione del millennio adottata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare l'eradicazione della povertà estrema e della fame, e gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo;».

B.   TESTO DEGLI ARTICOLI DELL'ACCORDO DI COTONOU

1.

All'articolo 4 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali e degli enti locali decentrati al processo di sviluppo. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:»

2.

L'articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni tra le parti nell'ambito di organismi internazionali. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione di cui agli articoli 96 e 97.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il dialogo è condotto in modo flessibile. Esso può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, compresi il gruppo ACP e l'Assemblea parlamentare paritetica, nella veste appropriata e al livello adeguato (regionale, subregionale o nazionale).»;

c)

è inserito il seguente paragrafo:

«6 bis.   Se del caso, per prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla procedura di consultazione di cui all'articolo 96, il dialogo sugli elementi essenziali deve essere sistematico e istituzionalizzato secondo le modalità di cui all'allegato VII.»

3.

All'articolo 9 il titolo è sostituito dal seguente:

«Elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto ed elemento fondamentale relativo al buon governo».

4.

L'articolo 11 è modificato come segue:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis.   Le parti si impegnano inoltre a collaborare per prevenire le attività mercenarie conformemente agli obblighi assunti a norma delle convenzioni e degli strumenti internazionali e alle rispettive legislazioni e normative.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   Al fine di promuovere la pace e la giustizia nel mondo, le parti ribadiscono la loro ferma intenzione di:

condividere l'esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari per la ratifica e l'applicazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, e

combattere la criminalità internazionale in conformità del diritto internazionale, tenendo nella debita considerazione lo Statuto di Roma.

Le parti prendono le misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello Statuto di Roma e degli strumenti connessi.»

5.

Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 11 bis

Lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono la loro ferma condanna di tutti gli atti di terrorismo e si impegnano a combattere il terrorismo attraverso la cooperazione internazionale, in conformità della carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e delle convenzioni e degli strumenti pertinenti, in particolare mediante la piena attuazione delle risoluzioni 1373 (2001) e 1456 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite. A tal fine, le parti decidono di scambiare:

informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, nonché

opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e le esperienze acquisite in materia di prevenzione.

Articolo 11 ter

Cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia.

Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

2.   Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione mediante:

l'adozione delle misure necessarie per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione,

la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa sarà finanziata mediante strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE.

3.   Le parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti.

4.   Qualora, dopo aver condotto un dialogo politico intensificato, una parte reputi, basandosi in particolare sulle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e delle altre istituzioni multilaterali competenti, che l'altra parte non abbia soddisfatto un obbligo derivante dal paragrafo 1 del presente articolo relativamente alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, essa fornisce all'altra parte, al Consiglio dei ministri ACP e al Consiglio dei ministri dell'UE, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione.

5.   Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati per il raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.

6.   Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o se vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.»

6.

All'articolo 23 è aggiunta la seguente lettera:

«l)

la promozione delle conoscenze tradizionali.»

7.

All'articolo 25, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Promuovere la lotta contro:

l'HIV/AIDS, tutelando l'igiene riproduttiva e sessuale delle donne e i diritti connessi;

altre malattie legate alla povertà, in particolare la malaria e la tubercolosi;».

8.

L'articolo 26 è modificato come segue:

a)

le lettere c) e d) sono sostituite come segue:

«c)

aiutare le istituzioni ancorate nelle comunità locali a dare ai bambini la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;

d)

reintegrare i bambini nella società in situazioni postbelliche, mediante programmi di recupero; e»;

b)

la seguente lettera è aggiunta:

«e)

promuovere la partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica, gli scambi fra studenti e l'interazione fra le organizzazioni giovanili degli ACP e dell'UE.»

9.

All'articolo 28 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La cooperazione contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, compresa la cooperazione interregionale e tra gli Stati ACP. La cooperazione regionale può coinvolgere anche i paesi in via di sviluppo non ACP, i paesi e territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche. In questo contesto, il sostegno alla cooperazione mira a:».

10.

All'articolo 29, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

delle istituzioni e organizzazioni d'integrazione regionale create dagli Stati ACP e di quelle a cui partecipano Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionali, e».

11.

All'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La cooperazione sostiene anche programmi e iniziative di cooperazione tra Stati ACP e al loro interno, compresi quelli a cui partecipano paesi in via di sviluppo non ACP.»

12.

All'articolo 43, paragrafo 4, è aggiunto il seguente trattino:

«—

sviluppo e incoraggiamento all'uso di contenuti locali per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.»

13.

L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Idoneità al finanziamento

1.   Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù dell'accordo gli enti o organismi seguenti:

a)

gli Stati ACP;

b)

gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP, compresi quelli di cui fanno parte anche Stati non ACP, e che sono autorizzati da questi Stati ACP;

c)

gli organismi misti istituiti dagli Stati ACP e dalla Comunità per conseguire taluni obiettivi specifici.

2.   Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato(i):

a)

gli organismi e i servizi pubblici o semipubblici nazionali o regionali degli Stati ACP, compresi i parlamenti, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo;

b)

le società, imprese e altre organizzazioni e gli operatori economici privati degli Stati ACP;

c)

le imprese di uno Stato membro della Comunità per permettere loro, al di là del loro contributo specifico, d'intraprendere progetti produttivi sul territorio di uno Stato ACP;

d)

gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP;

e)

gli enti locali decentrati degli Stati ACP e della Comunità;

f)

i paesi in via di sviluppo che non fanno parte del gruppo ACP ma che partecipano a un'iniziativa comune o a un'organizzazione regionale con gli Stati ACP.

3.   Gli attori non statali a carattere locale degli Stati ACP e della Comunità possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dal presente accordo secondo le modalità stabilite nei programmi indicativi nazionali e regionali.»

14.

All'articolo 68 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Scopo del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione è di salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e di riassorbire gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione, in particolare di quelli dei prodotti agricoli e minerari.

3.   Nell'allocazione delle risorse dell'anno di applicazione si tiene conto dell'estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, nonché quelli che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, ricevono un trattamento più favorevole.»

15.

All'articolo 89 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Si attueranno interventi specifici per aiutare gli Stati ACP insulari, sempre più vulnerabili a causa delle nuove e gravi sfide economiche, sociali ed ecologiche. Si cercherà in tal modo di favorire la realizzazione delle priorità legate allo sviluppo sostenibile nei piccoli Stati in via di sviluppo insulari promuovendo al tempo stesso un'impostazione armonizzata per quanto riguarda la crescita economica e lo sviluppo umano.»

16.

L'articolo 96 è modificato come segue:

a)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.   Le parti decidono di esaurire tutte le possibilità di dialogo ai sensi dell'articolo 8, tranne nei casi particolarmente urgenti, prima di avviare le consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.»;

b)

al paragrafo 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Se, nonostante il dialogo politico sugli elementi essenziali di cui all'articolo 8 e al paragrafo 1, del presente articolo, una parte reputa che l'altra non soddisfi un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce all'altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione in conformità dell'allegato VII.

Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati al raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.

Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o se vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.»

17.

All'articolo 97, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In queste circostanze ciascuna delle parti può invitare l'altra a procedere a consultazioni. Queste iniziano entro 30 giorni dall'invito e il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.»

18.

L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

«Articolo 100

Status dei testi

I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Gli allegati I bis, II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.»

C.   ALLEGATI

1.

All'allegato I è aggiunto il seguente punto:

«9.

In deroga all'articolo 58 del presente accordo, un importo pari a 90 milioni di EUR è trasferito all'assegnazione intra-ACP del 9o FES. Questo importo, che può finanziare la deconcentrazione nel periodo 2006-2007, viene gestito direttamente dalla Commissione.»

2.

È aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO I BIS

Quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito del presente accordo

1.

Ai fini precisati nel presente accordo, e per un periodo avente inizio il 1o marzo 2005, il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione copre gli impegni decorrenti dal 1o gennaio 2008 per un periodo di cinque o sei anni.

2.

Durante questo nuovo periodo, l'Unione europea mantiene il suo aiuto agli Stati ACP a un livello perlomeno equivalente a quello del 9o FES, escluse le rimanenze; a ciò vanno aggiunti, in base alle stime della Comunità, l'incidenza dell'inflazione, la crescita nell'Unione europea e l'ingresso di 10 nuovi Stati membri nel 2004.

3.

Le eventuali modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale o alle parti corrispondenti dell'accordo sono decise dal Consiglio dei ministri in deroga all'articolo 95 del presente accordo.»

3.

L'allegato II è modificato come segue:

a)

l'articolo 2 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   I prestiti ordinari possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

a)

per progetti infrastrutturali nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali — diversi da quelli di cui alla lettera aa) — come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d'interesse del prestito viene ridotto del 3 %;

aa)

per progetti infrastrutturali di enti pubblici a gestione commerciale, come presupposto per lo sviluppo del settore privato nei paesi soggetti a condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale. In questi casi, la Banca cerca di ridurre il costo medio dei fondi attraverso opportuni cofinanziamenti con altri donatori. Qualora ciò non sia possibile, si può abbassare il tasso d'interesse del prestito nella misura necessaria per renderlo conforme al livello risultante dall'iniziativa HIPC o da altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale;

b)

per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono di interessi, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3 %.

In ogni caso il tasso d'interesse finale per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.»;

ii)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Gli abbuoni di interessi possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. Si può utilizzare fino al 10 % degli stanziamenti destinati agli abbuoni di interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP.»;

b)

l'articolo 3 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Fondo investimenti interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, nonché infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo:

a)

è gestito come un fondo rotativo finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato, evitando di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati;

b)

sostiene i settori finanziari degli ACP e produce un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l'interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti negli Stati ACP;

c)

si assume in parte i rischi dei progetti finanziati. La sua sostenibilità finanziaria è garantita dall'intero portafoglio e non dai singoli interventi;

d)

cerca di convogliare i fondi attraverso gli organismi e i programmi nazionali e regionali degli ACP che promuovono lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.   La Banca viene risarcita dei costi sostenuti per la gestione del Fondo investimenti. Nei primi due anni successivi all'entrata in vigore del secondo protocollo finanziario, il risarcimento ammonta al 2 % all'anno della dotazione iniziale totale del Fondo investimenti. Dopo questo periodo, il risarcimento della Banca comprende una componente fissa pari allo 0,5 % all'anno della dotazione iniziale e una componente variabile pari all'1,5 % all'anno del portafoglio del Fondo investimenti investito in progetti nei paesi ACP. I risarcimenti sono finanziati dal Fondo investimenti.»;

c)

all'articolo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

in caso di prestiti ordinari e di finanziamento su capitale di rischio per piccole e medie imprese, i rischi di cambio sono di norma condivisi tra la Comunità, da un lato, e le altre parti implicate, dall'altro. In media, i rischi di cambio devono essere condivisi equamente; e»;

d)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 6 bis

Relazioni annuali sul Fondo investimenti

I rappresentanti degli Stati membri dell'UE responsabili del Fondo investimenti, i rappresentanti degli Stati ACP, la Banca europea per gli investimenti, la Commissione europea, il segretariato del Consiglio dell'UE e il segretariato ACP si riuniscono una volta all'anno per discutere degli interventi e dell'efficienza del Fondo investimenti nonché delle questioni politiche connesse.

Articolo 6 ter

Valutazione dell'efficienza del Fondo investimenti

A metà e al termine del periodo di applicazione del protocollo finanziario si procederà a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del Fondo investimenti, da cui potranno scaturire raccomandazioni su come migliorarne il funzionamento.»

4.

L'allegato IV è modificato come segue:

a)

l'articolo 3 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le necessità sono valutate in base a criteri, quali il reddito pro capite, la popolazione, gli indicatori sociali e il livello del debito, la perdita di proventi da esportazioni e la dipendenza da tali proventi, soprattutto nei settori agricolo e minerario. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno industrializzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilità degli Stati insulari e interclusi. Inoltre, si dovrà tener conto delle specifiche difficoltà dei paesi che escono da conflitti e di quelli vittime di calamità naturali; e»;

ii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni dell'articolo 5, paragrafo 7, la Comunità può aumentare l'assegnazione a favore del paese in questione in considerazione di esigenze particolari o di risultati eccezionali.»;

b)

l'articolo 4 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo coerente con i propri obiettivi e con le priorità di sviluppo indicati nella SSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere:

a)

il settore o i settori chiave sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno;

b)

le misure ed operazioni più adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore o nei settori chiave;

c)

le risorse destinate a programmi e progetti che non rientrano nel settore o nei settori chiave e/o un quadro generale di tali attività, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi;

d)

l'identificazione dei tipi di organismi non statali idonei a beneficiare di un finanziamento secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri, e delle risorse loro assegnate e del tipo di attività da sostenere, che deve essere di natura non lucrativa;

e)

le proposte di programmi e progetti regionali;

f)

una riserva per assicurazione in caso di eventuali reclami, destinata anche a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti.»;

ii)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunità. Il programma indicativo viene adottato di comune accordo dalla Commissione, a nome della Comunità, e dallo Stato ACP interessato e, una volta adottato, è vincolante per la Comunità e per lo Stato medesimo. Tale programma indicativo viene allegato alla SSN e deve inoltre comprendere:

a)

operazioni specifiche ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva;

b)

un calendario di esecuzione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi;

c)

i parametri e i criteri delle revisioni.»;

iii)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Qualora, a seguito di una guerra, di un altro conflitto o di circostanze eccezionali con effetti analoghi, uno Stato ACP si trovi in una situazione di crisi che impedisce all'ordinatore nazionale di svolgere le sue funzioni, la Commissione può utilizzare e gestire direttamente le risorse assegnate a questo Stato in conformità dell'articolo 3 per fornire un sostegno specifico. Tale sostegno può finanziare le politiche a favore della pace, la gestione e la soluzione dei conflitti, l'assistenza postbellica, compreso il potenziamento istituzionale, e le attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili. La Commissione e lo Stato ACP in questione devono ripristinare le normali procedure di attuazione e di gestione non appena le autorità competenti siano nuovamente in grado di gestire la cooperazione.»;

c)

l'articolo 5 è modificato come segue:

i)

in tutto l'articolo i termini «capo delegazione» sono sostituiti da «Commissione»;

ii)

al paragrafo 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i programmi e progetti non compresi nel settore o nei settori chiave;»

iii)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Commissione può modificare, a nome della Comunità, l'assegnazione delle risorse sulla base delle esigenze e della situazione dello Stato ACP interessato.»;

d)

all'articolo 6 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La cooperazione regionale comprende operazioni a vantaggio e con la partecipazione:

a)

di due o più o tutti gli Stati ACP, nonché dei paesi in via di sviluppo non ACP che partecipano a queste operazioni; e/o

b)

di un organismo regionale di cui siano membri almeno due Stati ACP, anche quando ne fanno parte degli Stati non ACP.»;

e)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Assegnazione delle risorse

1.   All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, ciascuna regione riceve dalla Comunità l'indicazione della dotazione finanziaria di cui può beneficiare per un periodo di cinque anni. La dotazione finanziaria indicativa si basa su una stima delle esigenze, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione e integrazione regionale. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l'efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita.

2.   Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni dell'articolo 11, la Comunità può aumentare l'assegnazione a favore della regione in questione in considerazione di nuove esigenze o di risultati eccezionali.»;

f)

all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i programmi e progetti che consentono la realizzazione di tali obiettivi, a condizione che siano stati chiaramente individuati, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di questi elementi e un calendario della loro attuazione.»;

g)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Cooperazione tra paesi ACP

1.   All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, la Comunità fa sapere al Consiglio dei ministri ACP quale parte dei fondi destinati alle operazioni regionali debba essere accantonata per operazioni a vantaggio di molti o di tutti gli Stati ACP. Tali operazioni possono prescindere dal concetto di ubicazione geografica.

2.   In considerazione delle nuove esigenze connesse al miglioramento dell'impatto delle attività intra-ACP, la Comunità può aumentare l'assegnazione per la cooperazione intra-ACP.»;

h)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Richieste di finanziamento

1.   Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da:

a)

un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati; oppure

b)

un ente o un'organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato membro della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l'azione figuri nel programma indicativo regionale.

2.   Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate da:

a)

almeno tre enti o organizzazioni regionali autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o almeno due Stati ACP delle stesse regioni; oppure

b)

dal Consiglio dei ministri ACP o dal Comitato degli ambasciatori ACP; oppure

c)

da organizzazioni internazionali, come l'Unione africana, i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del Comitato degli ambasciatori ACP.»;

i)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Procedure di attuazione

1.   (soppresso)

2.   (soppresso)

3.   Tenuto conto degli obiettivi e delle caratteristiche tipiche della cooperazione regionale, compresa la cooperazione intra-ACP, le operazioni intraprese nel settore sono disciplinate, se del caso, dalle procedure fissate per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

4.   In particolare, fatti salvi i paragrafi 5 e 6, per tutti i programmi e i progetti regionali finanziati con le risorse del Fondo viene concluso tra la Commissione e uno degli enti di cui all'articolo 13:

a)

un accordo di finanziamento ai sensi dell'articolo 17; in tal caso, l'ente designa un ordinatore regionale i cui compiti corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell'ordinatore nazionale;

b)

un contratto di sovvenzione ai sensi dell'articolo 19 bis, a seconda della natura dell'operazione e quando l'ente in questione, diverso da uno Stato ACP, è responsabile dell'attuazione del programma o del progetto.

5.   I programmi e i progetti finanziati con le risorse del Fondo e le cui domande di finanziamento sono state presentate dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), danno luogo a un contratto di sovvenzione.

6.   I programmi e i progetti finanziati con le risorse del Fondo e per i quali le richieste di finanziamento sono state presentate dal Consiglio dei ministri ACP o dal Comitato degli ambasciatori ACP sono attuati dal segretariato degli Stati ACP, nel qual caso viene concluso un accordo di finanziamento tra la Commissione e quest'ultimo in conformità dell'articolo 17, o dalla Commissione, a seconda della natura dell'azione.»;

j)

al capitolo III il titolo è sostituito dal seguente:

«ISTRUZIONE E FINANZIAMENTO»;

k)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Individuazione, preparazione e istruzione dei programmi e progetti

1.   I programmi e i progetti presentati dallo Stato ACP devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei programmi e progetti. I programmi e i progetti in questione, che di norma sono pluriennali, possono comportare serie di interventi di entità limitata in un settore particolare.

2.   I fascicoli dei programmi e progetti preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei programmi e progetti o, qualora questi programmi e progetti non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sarà necessaria per la fase di istruzione.

3.   L'istruzione dei programmi e progetti tiene conto della scarsa disponibilità di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresì delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato ACP.

4.   I programmi e i progetti destinati ad essere realizzati da organismi non statali ammissibili conformemente al presente accordo possono essere istruiti dalla sola Commissione e dar luogo direttamente a contratti di sovvenzione tra la Commissione e gli organismi non statali ai sensi dell'articolo 19 bis. L'istruzione deve conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda i tipi di organismi, la loro ammissibilità e il tipo di attività da sostenere. La Commissione, tramite il capo delegazione, informa l'ordinatore nazionale delle sovvenzioni concesse.»;

l)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Proposta e decisione di finanziamento

1.   Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento la cui versione definitiva è redatta dalla Commissione, in stretta collaborazione con lo Stato ACP interessato.

2.   (soppresso)

3.   (soppresso)

4.   La Commissione, a nome della Comunità, comunica la propria decisione di finanziamento allo Stato ACP interessato entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di stesura della versione definitiva della proposta di finanziamento.

5.   Qualora la proposta di finanziamento non sia adottata dalla Commissione a nome della Comunità, lo Stato ACP interessato è informato immediatamente dei motivi di questa decisione. In tal caso, i rappresentanti dello Stato ACP interessato possono richiedere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica:

a)

o che il problema venga sollevato in sede di Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo istituito nell'ambito del presente accordo; oppure

b)

di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunità.

6.   Successivamente a tale audizione, la Commissione, a nome della Comunità, prende una decisione definitiva in merito all'adozione o al rifiuto della proposta di finanziamento. Prima che la decisione venga presa, lo Stato interessato può comunicare alla Commissione qualsiasi elemento a suo parere necessario per completare l'informazione.»;

m)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Accordo di finanziamento

1.   Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, qualsiasi programma o progetto finanziato con le risorse del Fondo dà luogo a un accordo di finanziamento tra la Commissione e lo Stato ACP interessato.

2.   L'accordo di finanziamento è definito tra la Commissione e lo Stato ACP interessato entro i 60 giorni successivi alla decisione della Commissione a nome dell'organo della Comunità. L'accordo di finanziamento:

a)

precisa in particolare il contributo finanziario della Comunità, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al programma o progetto in questione;

b)

prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste.

3.   Qualsiasi rimanenza riscontrata alla chiusura dei programmi e progetti è attribuita allo Stato o agli Stati ACP interessati e viene iscritta come tale nei conti del Fondo.»;

n)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Superamenti

1.   Non appena si manifestino rischi di superamenti del finanziamento disponibile a titolo dell'accordo di finanziamento, l'ordinatore nazionale ne informa la Commissione e le chiede di approvare preventivamente le misure che intende adottare per coprire questi superamenti; ciò può avvenire riducendo la portata del programma o progetto oppure ricorrendo alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.

2.   Se non è possibile ridurre la portata del programma o progetto o coprire i superamenti con altre risorse, la Commissione, a nome della Comunità, può adottare, su richiesta motivata dell'ordinatore nazionale, una decisione di finanziamento supplementare utilizzando le risorse del programma indicativo.»;

o)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Finanziamento retroattivo

1.   Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti e di evitare vuoti ed eventuali ritardi fra progetti sequenziali, gli Stati ACP possono, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento, prefinanziare attività connesse alla fase iniziale dei programmi, lavori preliminari e stagionali, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna, nonché talune azioni già avviate. Siffatte spese sono conformi alle procedure previste dal presente accordo.

2.   Queste disposizioni devono essere menzionate nella proposta di finanziamento e lasciano impregiudicata la decisione di finanziamento della Commissione a nome della Comunità.

3.   Le spese effettuate dallo Stato ACP in virtù del presente articolo sono finanziate retroattivamente nell'ambito del programma o progetto, dopo la firma dell'accordo di finanziamento.»;

p)

al capitolo 4, il titolo è sostituito dal seguente:

«ATTUAZIONE»;

q)

i seguenti articoli sono inseriti:

«Articolo 19 bis

Modalità di attuazione

1.   I programmi e i progetti finanziati con le risorse del Fondo la cui esecuzione finanziaria compete alla Commissione vengono attuati mediante:

a)

l'aggiudicazione di appalti;

b)

la concessione di sovvenzioni;

c)

l'esecuzione in economia;

d)

esborsi diretti nell'ambito degli aiuti al bilancio, dei contributi ai programmi settoriali, del sostegno all'alleggerimento del debito e del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione.

2.   Gli appalti ai sensi del presente allegato sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di beni mobili, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

3.   Le sovvenzioni ai sensi del presente allegato sono contributi finanziari diretti concessi a titolo di liberalità per finanziare:

a)

un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si inserisce nel quadro del presente accordo o di un programma o progetto adottato secondo le disposizioni di quest'ultimo;

b)

il funzionamento di un organismo che persegue un obiettivo siffatto.

Le sovvenzioni sono oggetto di un contratto scritto.

Articolo 19 ter

Gara con clausola sospensiva

Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti, gli Stati ACP possono, in tutti i casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento, indire gare d'appalto con clausola sospensiva per tutti i tipi di contratti. Questa disposizione deve essere menzionata nella proposta di finanziamento.»;

r)

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Ammissibilità

A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell'articolo 22 e fatto salvo l'articolo 26:

1.

la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del Fondo è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP e degli Stati membri della Comunità;

2.

tutte le forniture e tutti i materiali acquistati a titolo di un contratto finanziato con le risorse del Fondo devono essere originari di uno Stato ammissibile ai sensi del punto 1. Al riguardo, la definizione della nozione di “prodotti originari” deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; i prodotti originari della Comunità devono comprendere quelli originari dei paesi, territori e dipartimenti d'oltremare;

3.

la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del Fondo è aperta alle organizzazioni internazionali;

4.

quando il finanziamento copre un'operazione attuata tramite un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del Fondo è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del punto 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali;

5.

quando il finanziamento copre un'operazione attuata nell'ambito di un'iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del punto 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di uno Stato coinvolto nell'iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali;

6.

quando il finanziamento copre un'operazione cofinanziata con uno Stato terzo, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del punto 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa dello Stato terzo in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

s)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Deroghe

1.   In casi eccezionali debitamente giustificati, le persone fisiche e giuridiche dei paesi terzi non ammissibili a norma dell'articolo 20 possono essere ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità su richiesta giustificata degli Stati ACP interessati. Gli Stati ACP interessati forniscono alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe tenendo conto in particolare:

a)

della situazione geografica dello Stato ACP interessato;

b)

della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;

c)

della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti;

d)

delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;

e)

della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali;

f)

dei casi di estrema urgenza;

g)

della disponibilità dei prodotti e dei servizi sui mercati in questione.

2.   e norme della Banca in materia di aggiudicazione degli appalti si applicano ai progetti finanziati dal Fondo investimenti.»;

t)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Esecuzione in economia

1.   Nel caso di operazioni in economia i programmi e i progetti sono attuati da organismi o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati, oppure dalla persona giuridica responsabile dell'esecuzione dell'operazione.

2.   La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse necessarie per assumere personale supplementare, ad esempio esperti degli Stati ACP interessati o di altri Stati ACP. La partecipazione della Comunità si limita a prendere a carico eventuali mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee, circoscritte alle sole necessità dei programmi e dei progetti considerati.

3.   I programmi a preventivo che eseguono le operazioni in economia devono rispettare le norme comunitarie, le procedure e i documenti standard definiti dalla Commissione in vigore al momento dell'approvazione dei programmi stessi.»;

u)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Preferenze

1.   Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal Fondo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:

a)

nel caso degli appalti di opere di valore inferiore a 5 000 000 EUR agli offerenti degli Stati ACP viene concessa, a condizione che almeno un quarto del capitale e dei quadri sia originario di uno o più Stati ACP, una preferenza pari al 10 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;

b)

nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal loro importo, agli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture per le quali almeno il 50 % del contratto è di origine ACP viene concessa una preferenza del 15 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;

c)

nel caso degli appalti di servizi, la preferenza viene concessa nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche:

i)

a esperti, istituzioni, uffici o società di consulenza degli Stati ACP che abbiano le competenze richieste;

ii)

a offerte presentate da un'impresa ACP singolarmente o in consorzio con partner europei;

iii)

a offerte presentate da offerenti europei che operano con subappaltatori o esperti ACP;

d)

qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza a persone fisiche, società e imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni;

e)

lo Stato ACP può, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società, imprese, esperti o consulenti di altri Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di joint venture, subappalto o anche di formazione pratica del personale già assunto.

2.   Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sopra esposti, si accorda la preferenza:

a)

all'offerta presentata da un cittadino di uno Stato ACP; oppure

b)

in mancanza di una siffatta offerta:

i)

all'offerta che permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;

ii)

all'offerta che propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP; oppure

iii)

ad un consorzio di persone fisiche, imprese e società degli Stati ACP e della Comunità.»;

v)

al capitolo 6, il titolo è sostituito dal seguente:

«AGENTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DELL'ESECUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO»;

w)

l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Commissione

1.   La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo, esclusi il Fondo investimenti e gli abbuoni di interessi, secondo le seguenti modalità di gestione principali:

a)

gestione centralizzata;

b)

gestione decentrata.

2.   Di norma, la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle risorse del Fondo secondo una gestione decentrata.

In tal caso, gli Stati ACP si assumono determinate mansioni esecutive in conformità dell'articolo 35.

3.   Per l'esecuzione finanziaria delle risorse del Fondo, la Commissione delega determinati poteri esecutivi all'interno dei suoi servizi. La Commissione informa di tale delega gli Stati ACP e il Comitato di cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo.»;

x)

l'articolo 35 è sostituito come segue:

«Articolo 35

Ordinatore nazionale

1.   Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione e dalla Banca. L'ordinatore nazionale designa uno o più ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell'impossibilità di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione. L'ordinatore nazionale può delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l'attuazione dei programmi e progetti in questione all'entità responsabile presso la sua amministrazione nazionale e informa la Commissione delle deleghe conferite.

Qualora sia a conoscenza di problemi di applicazione delle procedure relative alla gestione delle risorse del Fondo, la Commissione prende, assieme all'ordinatore nazionale, i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all'occorrenza, adotta le misure appropriate.

L'ordinatore nazionale assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

Nell'ambito della gestione decentrata delle risorse del Fondo, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l'ordinatore nazionale:

a)

è responsabile del coordinamento, della programmazione, del controllo periodico e delle revisioni annuali, intermedie e finali dell'attuazione della cooperazione nonché del coordinamento con i donatori;

b)

in stretta collaborazione con la Commissione, è responsabile della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei programmi e progetti;

c)

prepara i fascicoli di gara e, all'occorrenza, i documenti degli inviti a presentare proposte;

d)

prima che siano pubblicati i bandi di gara e, all'occorrenza, gli inviti a presentare proposte, sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara e, se del caso, i documenti degli inviti a presentare proposte;

e)

in stretta collaborazione con la Commissione, indice le gare locali nonché, se del caso, gli inviti a presentare proposte;

f)

riceve le offerte nonché, se del caso, le proposte, e trasmette una copia delle offerte alla Commissione; presiede al loro spoglio e approva i risultati dello spoglio entro il termine di validità delle offerte tenendo conto del termine fissato per l'approvazione dell'appalto;

g)

invita la Commissione a procedere allo spoglio delle offerte e, se del caso, delle proposte e comunica il risultato dello spoglio delle offerte e delle proposte alla Commissione perché approvi le proposte di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni;

h)

sottopone all'approvazione della Commissione i contratti e i programmi a preventivo nonché le eventuali clausole aggiuntive;

i)

firma i contratti e le clausole aggiuntive approvati dalla Commissione;

j)

liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate;

k)

nel corso dell'esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei programmi e progetti approvati.

2.   Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informare la Commissione, l'ordinatore nazionale decide:

a)

adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo dei programmi e progetti, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti fissati nell'accordo di finanziamento;

b)

cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda programmi o progetti che comportano più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;

c)

applicazione o condono delle penalità di mora;

d)

atti per lo svincolo delle cauzioni;

e)

acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine delle merci;

f)

impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, a condizione che gli Stati membri o gli Stati ACP non producano attrezzature e macchinari comparabili;

g)

subappalti;

h)

collaudi definitivi; la Commissione deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, approvare i relativi verbali e, eventualmente, assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo;

i)

assunzione di consulenti e altri esperti in materia di assistenza tecnica.»;

y)

l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Capo delegazione

1.   La Commissione è rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta da una delegazione sotto l'autorità di un capo delegazione e con l'approvazione dello Stato o degli Stati ACP interessati. Qualora un capo delegazione sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi i provvedimenti del caso. Il capo delegazione rappresenta la Commissione in tutti i settori di sua competenza e in tutte le sue attività.

2.   Il capo delegazione è l'interlocutore privilegiato degli Stati ACP e degli organismi che possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo dell'accordo. Il capo delegazione opera in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale.

3.   Il capo delegazione riceve le istruzioni e i poteri necessari per facilitare e accelerare tutte le operazioni finanziate nel quadro dell'accordo.

4.   Il capo delegazione informa regolarmente le autorità nazionali sulle attività comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.»;

z)

l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Pagamenti

1.   Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, negli Stati ACP possono essere aperti, da parte e a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, presso un istituto finanziario nazionale pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Tale istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti.

2.   I servizi resi dal delegato nazionale ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi. I conti locali di cui sopra sono alimentati dalla Commissione nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, in base a una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare la necessità di un prefinanziamento da parte degli Stati ACP e ritardi negli esborsi.

3.   (soppresso)

4.   I pagamenti sono eseguiti dalla Commissione secondo le regole stabilite dalla Comunità e dalla Commissione, eventualmente previa liquidazione e autorizzazione delle spese da parte dell'ordinatore nazionale.

5.   (soppresso)

6.   Le procedure per la liquidazione, l'autorizzazione e il pagamento delle spese devono essere espletate entro 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. L'ordinatore nazionale emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al capo delegazione entro 45 giorni dalla scadenza.

7.   I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui è responsabile, in conformità delle procedure di cui sopra.»;

5.

Il seguente allegato è aggiunto:

«ALLEGATO VII

Dialogo politico sui diritti umani, sui principi democratici e sullo Stato di diritto

Articolo 1

Obiettivi

1.   Le consultazioni di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), si svolgono, tranne nei casi particolarmente urgenti, dopo il dialogo politico approfondito di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.

2.   Le parti conducono il dialogo politico nello spirito dell'accordo, tenendo presenti gli orientamenti per il dialogo politico ACP-UE elaborati dal Consiglio dei ministri.

3.   Il dialogo politico mira a rafforzare le relazioni ACP-UE e ad agevolare il conseguimento degli obiettivi del partenariato.

Articolo 2

Dialogo politico intensificato che precede le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo

1.   Il dialogo politico sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto viene condotto a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato secondo gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale. Nell'ambito del dialogo, le parti possono concordare programmi e priorità comuni.

2.   Le parti definiscono di comune accordo parametri di riferimento o traguardi specifici in materia di diritti umani, principi democratici e Stato di diritto in conformità degli standard e delle norme stabiliti a livello internazionale, tenendo conto della situazione particolare dello Stato ACP interessato. I parametri di riferimento permettono di raggiungere i traguardi stabiliti mediante la definizione di obiettivi intermedi e di calendari per il raggiungimento della conformità.

3.   Il dialogo politico di cui ai paragrafi 1 e 2 è sistematico e formale. Prima di avviare le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo si devono esaurire tutte le possibilità di dialogo.

4.   Tranne nei casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, le consultazioni di cui all'articolo 96 possono svolgersi senza essere precedute da un dialogo politico intensificato in caso di inosservanza persistente degli impegni assunti da una delle parti in occasione di un dialogo precedente o di mancato avvio di un dialogo in buona fede.

5.   Le parti si servono inoltre del dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo per aiutare i paesi oggetto di misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo a normalizzare le loro relazioni.

Articolo 3

Norme supplementari relative alle consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo

1.   Le parti si adoperano affinché il livello di rappresentanza sia uniforme durante le consultazioni di cui all'articolo 96.

2.   Le parti si adoperano per promuovere un'interazione trasparente prima, nel corso e a seguito delle consultazioni formali, in considerazione dei parametri di riferimento e dei traguardi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.

3.   Le parti utilizzano il periodo di 30 giorni di cui all'articolo 96, paragrafo 2, dell'accordo per prepararsi adeguatamente nonché per approfondire le consultazioni, sia nel gruppo ACP che tra la Comunità e i suoi Stati membri. Durante le consultazioni le parti dovrebbero concordare calendari flessibili pur riconoscendo che i casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b,) e all'articolo 2, paragrafo 4, del presente allegato, possono richiedere una reazione immediata.

4.   Le parti riconoscono il ruolo del gruppo ACP nel dialogo politico secondo modalità stabilite dal gruppo ACP e comunicate alla Comunità e ai suoi Stati membri.

5.   Le parti riconoscono la necessità di consultazioni strutturate e permanenti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo. Il Consiglio dei ministri può definire ulteriori modalità a tale scopo.»

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

ATTO FINALE

I plenipotenziari di:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», i cui Stati sono denominati in appresso «Stati membri»,

e la COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

i plenipotenziari di:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLE ISOLE MARSHALL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MICRONESIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTÀ IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

IL GOVERNO DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

i cui Stati sono qui di seguito denominati «Stati ACP»,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il venticinque giugno duemilacinque hanno, al momento di firmare l'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

adottato le seguenti dichiarazioni accluse al presente atto finale:

Dichiarazione I

Dichiarazione congiunta sull'articolo 8 dell'accordo di Cotonou

Dichiarazione II

Dichiarazione congiunta sull'articolo 68 dell'accordo di Cotonou

Dichiarazione III

Dichiarazione congiunta sull'allegato I bis

Dichiarazione IV

Dichiarazione congiunta sull'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato IV

Dichiarazione V

Dichiarazione congiunta sull'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV

Dichiarazione VI

Dichiarazione congiunta sull'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato IV

Dichiarazione VII

Dichiarazione congiunta sull'articolo 13 dell'allegato IV

Dichiarazione VIII

Dichiarazione congiunta sull'articolo 19 bis dell'allegato IV

Dichiarazione IX

Dichiarazione congiunta sull'articolo 24, paragrafo 3, dell'allegato IV

Dichiarazione X

Dichiarazione congiunta sull'articolo 2 dell'allegato VII

Dichiarazione XI

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 4 e sull'articolo 58, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou

Dichiarazione XII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 11 bis dell'accordo di Cotonou

Dichiarazione XIII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 11 ter, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou

Dichiarazione XIV

Dichiarazione della Comunità sugli articoli 28, 29, 30 e 58 dell'accordo di Cotonou e sull'articolo 6 dell'allegato IV

Dichiarazione XV

Dichiarazione dell'Unione europea sull'allegato I bis

Dichiarazione XVI

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 4, paragrafo 3, sull'articolo 5, paragrafo 7, sull'articolo 16, paragrafi 5 e 6, sull'articolo 17, paragrafo 2, dell'allegato IV

Dichiarazione XVII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 4, paragrafo 5,dell'allegato IV

Dichiarazione XVIII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 20 dell'allegato IV

Dichiarazione XIX

Dichiarazione della Comunità sugli articoli 34, 35 e 36 dell'allegato IV

Dichiarazione XX

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 3 dell'allegato VII.

DICHIARAZIONE I

Dichiarazione congiunta sull'articolo 8 dell'accordo di cotonou

In relazione al dialogo a livello nazionale e regionale, ai fini dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, il termine «gruppo ACP» comprende la troika del Comitato degli ambasciatori ACP e il presidente del sottocomitato ACP per le questioni politiche, sociali, umanitarie e culturali; per «Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE» s'intendono i copresidenti dell'Assemblea o i loro rappresentanti designati.

DICHIARAZIONE II

Dichiarazione congiunta sull'articolo 68 dell'accordo di cotonou

Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, le proposte fatte dalla parte degli ACP sull'allegato II relativamente ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (FLEX).

DICHIARAZIONE III

Dichiarazione congiunta sull'allegato I BIS

Qualora l'accordo che modifica l'accordo di Cotonou non sia entrato in vigore entro il 1o gennaio 2008, la cooperazione verrà finanziata dalle rimanenze del 9o FES e dai precedenti FES.

DICHIARAZIONE IV

Dichiarazione congiunta sull'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato IV

Per «esigenze particolari» si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. Per «risultati eccezionali» s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione per paese è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare del programma indicativo nazionale può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana.

DICHIARAZIONE V

Dichiarazione congiunta sull'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV, per «nuove esigenze» si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. Per «risultati eccezionali» s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione per paese è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare del programma indicativo nazionale può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana.

DICHIARAZIONE VI

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, DELL'ALLEGATO IV

Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato IV, per «nuove esigenze» si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come dei nuovi impegni assunti nell'ambito delle iniziative internazionali o la necessità di far fronte a sfide comuni ai paesi ACP.

DICHIARAZIONE VII

Dichiarazione congiunta sull'articolo 13 dell'allegato IV

Considerata la situazione geografica particolare delle regioni dei Caraibi e del Pacifico, il Consiglio dei ministri ACP o il Comitato degli ambasciatori ACP può presentare, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), una specifica richiesta di finanziamento per una delle due regioni suddette.

DICHIARAZIONE VIII

Dichiarazione congiunta sull'articolo 19 bis dell'allegato IV

Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, a norma dell'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, i testi dell'allegato IV dell'accordo sull'aggiudicazione e sull'esecuzione degli appalti affinché siano adottati prima dell'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou.

DICHIARAZIONE IX

Dichiarazione congiunta sull'articolo 24, paragrafo 3, dell'allegato IV

Gli Stati ACP saranno consultati, a priori, su tutte le eventuali modifiche delle norme comunitarie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, dell'allegato IV.

DICHIARAZIONE X

Dichiarazione congiunta sull'articolo 2 dell'allegato VII

Gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale sono quelli degli strumenti citati nel preambolo dell'accordo di Cotonou.

DICHIARAZIONE XI

Dichiarazione della comunità sull'articolo 4 e sull'articolo 58, paragrafo 2, dell'accordo di cotonou

Ai fini dell'articolo 4 e dell'articolo 58, paragrafo 2, l'espressione «enti locali decentrati» copre tutti i livelli di decentramento, compreso il governo locale («collectivités locales»).

DICHIARAZIONE XII

Dichiarazione della comunità sull'articolo 11 bis dell'accordo di cotonou

L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione nella lotta al terrorismo sarà finanziata con risorse diverse da quelle destinate a finanziare la cooperazione ACP-CE in materia di sviluppo.

DICHIARAZIONE XIII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'ARTICOLO 11 TER, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO DI COTONOU

Rimane inteso che le misure di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou, saranno attuate secondo un calendario adeguato in funzione dei condizionamenti propri di ciascun paese.

DICHIARAZIONE XIV

Dichiarazione della comunità sugli articoli 28, 29, 30 e 58 dell'accordo di cotonou e sull'articolo 6 dell'allegato IV

L'applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione regionale che coinvolge paesi non ACP è subordinata all'applicazione di disposizioni equivalenti nel quadro degli strumenti finanziari comunitari per la cooperazione con altri paesi e altre regioni del mondo. L'Unione europea informerà il gruppo ACP dell'applicazione di tali disposizioni.

DICHIARAZIONE XV

Dichiarazione dell'unione europea sull'allegato I bis

1.

L'Unione europea s'impegna a proporre quanto prima, possibilmente entro settembre 2005, un importo preciso destinato al quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou indicando inoltre il suo periodo di applicazione.

2.

Il livello minimo degli aiuti di cui al paragrafo 2 dell'allegato I bis è garantito ferma restando la possibilità per i paesi ACP di usufruire di risorse supplementari nel quadro di altri strumenti finanziari già esistenti, o che potrebbero essere creati, per sostenere interventi in settori quali gli aiuti umanitari di emergenza, la sicurezza alimentare, le malattie legate alla povertà, l'applicazione degli accordi di partenariato economico, le misure da attuare dopo la riforma del mercato dello zucchero e quelle volte a promuovere pace e stabilità.

3.

In caso di necessità, il termine per l'impegno dei fondi del 9o FES, fissato al 31 dicembre 2007, potrà essere riveduto.

DICHIARAZIONE XVI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, SULL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 7, SULL'ARTICOLO 16, PARAGRAFI 5 E 6, SULL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2, DELL'ALLEGATO IV

Tali disposizioni non pregiudicano il ruolo degli Stati membri nel processo decisionale.

DICHIARAZIONE XVII

Dichiarazione della comunità sull'articolo 4, paragrafo 5, dell'allegato IV

L'articolo 4, paragrafo 5, dell'allegato IV ed il ripristino degli accordi di gestione standard verranno attuati tramite una decisione del Consiglio basata su una proposta della Commissione. Tale decisione verrà debitamente notificata al gruppo di Stati ACP.

DICHIARAZIONE XVIII

Dichiarazione della comunità sull'articolo 20 dell'allegato IV

Le disposizioni dell'articolo 20 dell'allegato IV saranno attuate secondo il principio di reciprocità con altri donatori.

DICHIARAZIONE XIX

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SUGLI ARTICOLI 34, 35 E 36 DELL'ALLEGATO IV

Le competenze specifiche degli agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione delle risorse del Fondo sono indicate in un manuale delle procedure che sarà oggetto di una consultazione con gli Stati ACP a norma dell'articolo 12 dell'accordo di Cotonou e verrà messo a disposizione sin dall'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou. Si applicherà la stessa procedura per qualsiasi modifica del manuale.

DICHIARAZIONE XX

Dichiarazione della comunità sull'articolo 3 dell'allegato VII

Per quanto riguarda le modalità di cui all'articolo 3 dell'allegato VII, la posizione assunta dal Consiglio dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri si basa su una proposta della Commissione.

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