ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
23 ottobre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1837/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1838/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1839/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1840/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante trentanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

5

 

*

Regolamento (Euratom) n. 1841/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che abroga il regolamento (Euratom) n. 2014/76 concernente l’aiuto a progetti relativi a programmi di prospezione dell’uranio nei territori degli Stati membri

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1842/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che autorizza la coesistenza della denominazione Munster o Munster-Géromé registrata come denominazione d’origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e della denominazione non registrata Münster Käse che designa una località in Germania

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1843/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 751/2004 che stabilisce, per il 2004, determinati fatti generatori del tasso di cambio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, a motivo della loro adesione all'Unione europea

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1844/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana e Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras)]

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1846/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1847/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, che apre la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2005 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

19

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1837/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

59,5

204

44,6

624

74,2

999

59,4

0707 00 05

052

86,8

999

86,8

0709 90 70

052

92,6

204

41,2

628

48,8

999

60,9

0805 50 10

052

63,4

388

45,9

524

66,0

528

50,9

999

56,6

0806 10 10

052

97,1

400

178,4

999

137,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,1

400

95,6

404

80,2

512

107,5

720

100,8

800

145,3

804

76,9

999

95,8

0808 20 50

052

98,3

388

105,3

720

74,7

999

92,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


23.10.2004   

IT

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L 322/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1838/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione (2), la quantità di latte scremato in polvere messa in vendita dall'organismo d'intervento degli Stati membri è limitata a quella entrata all'ammasso anteriormente al 1o luglio 2003.

(2)

Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1o settembre 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001, i termini «1o luglio 2003» sono sostituiti dai termini «1o settembre 2004».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 12).


23.10.2004   

IT

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L 322/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1839/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una procedura di gara permanente per il latte scremato in polvere entrato in magazzino anteriormente al 1o luglio 2003.

(2)

Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1o settembre 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/1999, la data del «1o luglio 2003» è sostituita dalla data «1o settembre 2004».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1674/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 11).


23.10.2004   

IT

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L 322/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1840/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2004

recante trentanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 18 ottobre 2004 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1728/2004 (GU L 306 del 2.10.2004, pag. 13).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad [alias: a JTJ, b) al-Zarqawi network, c) al-Tawhid, d) Gruppo monoteismo e Jihad].»


23.10.2004   

IT

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L 322/7


REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1841/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

che abroga il regolamento (Euratom) n. 2014/76 concernente l’aiuto a progetti relativi a programmi di prospezione dell’uranio nei territori degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 70,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (Euratom) n. 2014/76 della Commissione (1) non è più applicato perché sono cessate tutte le attività di prospezione dell'uranio nei territori degli Stati membri.

(2)

Ai fini di una maggiore chiarezza e certezza giuridica, è opportuno abrogare espressamente il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (Euratom) n. 2014/76 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vice presidente


(1)  GU L 221 del 14.8.1976, pag. 17.


23.10.2004   

IT

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L 322/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1842/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

che autorizza la coesistenza della denominazione «Munster o Munster-Géromé» registrata come denominazione d’origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e della denominazione non registrata Münster Käse che designa una località in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2) ha registrato la denominazione «Munster o Munster-Géromé» come denominazione di origine protetta. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Germania ha dovuto sospendere l’uso della denominazione non registrata «Münster Käse» entro il 21 giugno 2001.

(2)

L’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio (3), prevede la coesistenza di una denominazione registrata e di una denominazione identica non registrata a condizioni molto rigorose e per un periodo di tempo limitato.

(3)

In data 1o ottobre 2003 la Commissione ha ricevuto una richiesta dall’amministrazione tedesca intesa a consentire la coesistenza per quindici anni della denominazione registrata «Munster o Munster-Géromé» (DOP) e della denominazione non registrata «Münster Käse».

(4)

Münster è una città tedesca e la denominazione «Münster Käse» è contemplata dalla legislazione nazionale tedesca dal 1934 e risulta che la denominazione sia stata legalmente utilizzata, sulla base di prassi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti l'entrata in vigore, il 26 luglio 1993, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(5)

Il formaggio denominato «Münster Käse» è commercializzato dal 1951 in conformità della legislazione tedesca relativa alle qualità dei formaggi. Pertanto, il formaggio venduto con la denominazione non registrata di «Münster Käse» non ha potuto sfruttare la reputazione della denominazione di origine «Munster o Munster-Géromé», registrata in Francia nel 1969 e successivamente nel 1996 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(6)

Per evitare che il pubblico sia indotto in errore sull’origine effettiva del formaggio, l’etichetta del formaggio «Münster Käse» indica come paese di origine la Germania, come convenuto nel 1973 tra la Germania e la Francia. Tale obbligo relativo all’etichettatura è ancora vigente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Non si hanno informazioni indicanti che il pubblico sia stato o possa essere stato indotto in errore riguardo alla vera origine del formaggio «Münster Käse».

(7)

Le autorità tedesche hanno sollevato il problema relativo alla denominazione identica, tra l’altro, con lettera alla Commissione del 6 marzo 1996, ossia prima della registrazione della denominazione «Munster o Munster-Géromé» (DOP) con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 21 giugno 1996.

(8)

Pertanto, la coesistenza della denominazione francese registrata «Munster o Munster-Géromé» (DOP) e della denominazione non registrata «Münster Käse», che designa una località in Germania, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La denominazione «Münster Käse» è autorizzata a coesistere con la denominazione «Munster o Munster-Géromé» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

2.   Il periodo di coesistenza scade quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, trascorso il quale la denominazione non registrata non può continuare ad essere utilizzata.

3.   Sull’etichetta del formaggio recante la denominazione «Münster Käse» deve essere indicato in modo chiaro e visibile che il paese di origine è la Germania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1345/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 14).

(3)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 1.


23.10.2004   

IT

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L 322/10


REGOLAMENTO (CE) n. 1843/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 751/2004 che stabilisce, per il 2004, determinati fatti generatori del tasso di cambio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, a motivo della loro adesione all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (1), il fatto generatore del tasso di cambio per il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica alcuni regolamenti (2), interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto.

(2)

In virtù dell’articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli (3), la campagna di commercializzazione per la frutta a guscio ha inizio il 1o gennaio.

(3)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 751/2004 della Commissione (4) prevede che, per il 2004, nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), il fatto generatore del tasso di cambio applicabile ai regimi di sostegno per i quali il fatto generatore interviene il 1o gennaio, sia fissato alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003.

(4)

Il regolamento (CE) n. 751/2004 non fa riferimento al pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, è opportuno prevedere che il fatto generatore del tasso di cambio da utilizzare nei nuovi Stati membri sia fissato per il pagamento succitato alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 751/2004.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 751/2004, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(3)  GU L 100 del 17.4.1997, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001 (GU L 154 del 9.6.2001, pag. 9).

(4)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 19.


23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1844/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2001, il 2002 e il 2003, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1721/2004 (GU L 306 del 2.10.2004, pag. 3).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.


Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomodori

dal 1o ottobre al 31 maggio

596 477

78.0020

dal 1o giugno al 30 settembre

552 167

78.0065

ex 0707 00 05

Cetrioli

dal 1o maggio al 31 ottobre

39 640

78.0075

dal 1o novembre al 30 aprile

30 932

78.0085

ex 0709 10 00

Carciofi

dal 1o novembre al 30 giugno

2 071

78.0100

0709 90 70

Zucchine

dal 1o gennaio al 31 dicembre

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

Arance

dal 1o dicembre al 31 maggio

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Clementine

dal 1o novembre a fine febbraio

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

dal 1o novembre a fine febbraio

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Limoni

dal 1o giugno al 31 dicembre

342 761

78.0160

dal 1o gennaio al 31 maggio

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Uve da tavola

dal 21 luglio al 20 novembre

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

Mele

dal 1o gennaio al 31 agosto

730 623

78.0180

 

dal 1o settembre al 31 dicembre

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Pere

dal 1o gennaio al 30 aprile

257 158

78.0235

dal 1o luglio al 31 dicembre

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Albicocche

dal 1o giugno al 31 luglio

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

dal 21 maggio al 10 agosto

32 863

78.0270

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

dall’11 giugno al 30 settembre

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Prugne

dall’11 giugno al 30 settembre

51 276»


23.10.2004   

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L 322/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1845/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana e Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l’Italia ha trasmesso alla Commissione tre domande di registrazione in quanto denominazione d'origine per le denominazioni «Tergeste», «Miele della Lunigiana» e «Lucca»; la Grecia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione in quanto indicazione geografica per la denominazione «Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας» (Agios Mathaios Kerkyras).

(2)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del detto regolamento, si è verificato che esse siano conformi al regolamento e comprendano, in particolare, tutti gli elementi di cui all’articolo 4.

(3)

Alla Commissione non sono state presentate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) delle denominazioni di cui all’allegato del presente regolamento.

(4)

Tali denominazioni possono pertanto essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto protette a livello comunitario in quanto denominazione d’origine protetta o indicazione geografica protetta.

(5)

L’allegato del presente regolamento integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è integrato con le denominazioni di cui all’allegato del presente regolamento e tali denominazioni sono iscritte in quanto denominazione d’origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

(2)  GU C 303 del 13.12.2003 (Tergeste).

GU C 321 del 31.12.2003, pag. 39 (Miele della Lunigiana).

GU C 321 del 31.12.2003, pag. 45 (Lucca).

GU C 321 del 31.12.2003, pag. 43 (Agios Mathaios Kerkyras).

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/2004 (GU L 273 del 21.8.2004, pag. 9).


ALLEGATO

PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)

ITALIA

Tergeste (DOP)

Lucca (DOP)

GRECIA

Agios Mathaios Kerkyras (IGP)

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, derivati del latte escluso il burro, ecc.)

ITALIA

Miele della Lunigiana (DOP)


23.10.2004   

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L 322/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1846/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (2), i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America (USA) nel quadro dei contingenti previsti dagli accordi conclusi nel corso dei negoziati commerciali multilaterali possono essere rilasciati secondo una procedura particolare, che permette di designare gli importatori preferenziali negli Stati Uniti.

(2)

In seguito all’adesione, il 1o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») all’Unione europea, i contingenti tariffari per alcuni formaggi, derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round, saranno incorporati in un contingente UE-25 e gestiti, a partire dal 2005, nello stesso modo in cui era gestito il contingente UE-15 in virtù dei summenzionati accordi.

(3)

Per consentire agli operatori dei nuovi Stati membri di adeguarsi al sistema vigente nella Comunità, è opportuno introdurre misure transitorie per l’anno contingentale 2005 con riguardo all’applicazione dei criteri di attribuzione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 alle domande di titoli di esportazione presentate nei nuovi Stati membri.

(4)

Una disposizione transitoria relativa all’applicazione del criterio delle esportazioni storiche deve essere applicata a tutte le domande presentate nei nuovi Stati membri da richiedenti ivi stabiliti, in relazione a contingenti per i quali nel 2003 non è stato fissato alcun contingente specifico nazionale.

(5)

Un’altra disposizione transitoria, relativa all’applicazione del criterio di priorità alle consociate, deve essere applicata alle domande di titoli provvisori presentate in Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia da richiedenti ivi stabiliti, per l’esportazione di formaggi destinati agli USA nell’ambito di contingenti per i quali nel 2003 è stato fissato un contingente specifico nazionale.

(6)

Al fine di consentire un certo margine di flessibilità agli operatori dell’UE per esportare prodotti nell’ambito di contingenti menzionati nella “Harmonized Tariff Schedule of the United States of America”, la domanda di titolo di esportazione deve recare il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata.

(7)

Poiché non si applicano restituzioni all’esportazione per i prodotti del codice NC 0406 destinati agli USA, la prova dell’arrivo a destinazione non deve essere richiesta come condizione per lo svincolo della cauzione.

(8)

Il regolamento (CE) n. 174/1999 deve essere pertanto modificato.

(9)

Dato il termine entro il quale occorre completare la procedura per il 2005, è necessario che il presente regolamento sia applicato quanto prima possibile.

(10)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:

1)

Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la Commissione può decidere che i titoli di esportazione siano rilasciati, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 11 del presente articolo, per i prodotti di cui al codice NC 0406 esportati negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei seguenti contingenti:

a)

il contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura;

b)

i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round;

c)

i contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.».

2)

Al paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata.».

3)

Al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per quanto riguarda le domande di titoli provvisori per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nel 2005, presentate in Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia («i nuovi Stati membri») da richiedenti stabiliti in questi stessi Stati membri, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a)

nel caso di richiedenti che presentano, a corredo della loro domanda, una prova documentale del fatto che essi sono stabiliti nei nuovi Stati membri da almeno tre anni e che hanno esportato formaggi in ciascuno di quegli anni, non vengono presi in considerazione i quantitativi esportati in passato ai sensi del primo comma, lettera a), tranne se le domande di titoli provvisori sono presentate:

i)

nella Repubblica ceca, ai fini dell’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16, 17, 18, 20 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America» (HTS), per i quali nel 2003 sono stati fissati contingenti specifici nazionali;

ii)

in Ungheria, ai fini dell’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 25 del capitolo 4 della HTS, per il quale nel 2003 è stato fissato un contingente specifico nazionale;

iii)

in Polonia, ai fini dell’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16 e 21 del capitolo 4 della HTS, per i quali nel 2003 sono stati fissati contingenti specifici nazionali;

iv)

in Slovacchia, ai fini dell’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 16 del capitolo 4 della HTS, per il quale nel 2003 è stato fissato un contingente specifico nazionale;

b)

ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera b), l’importatore preferenziale designato dal richiedente per il 2005 può essere considerato una consociata a condizione che:

i)

la domanda sia stata inoltrata:

nella Repubblica ceca, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16, 17, 18, 20 e 25 del capitolo 4 della HTS,

in Ungheria, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 25 del capitolo 4 della HTS,

in Polonia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16 e 21 del capitolo 4 della HTS,

in Slovacchia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 16 del capitolo 4 della HTS;

ii)

il richiedente fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova documentale del fatto che egli è stabilito in uno dei nuovi Stati membri da almeno tre anni e che ha esportato i formaggi in questione negli USA in ciascuno dei tre anni civili precedenti la presentazione della domanda;

iii)

il richiedente renda all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una dichiarazione scritta con cui si impegna ad avviare la procedura per costituire una consociata negli Stati Uniti d’America;

iv)

il richiedente fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova delle esportazioni effettuate agli importatori preferenziali nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.».

4)

Al paragrafo 10, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«La cauzione per il titolo definitivo è svincolata soltanto su presentazione della dichiarazione di esportazione debitamente vidimata dalle autorità doganali competenti.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).


23.10.2004   

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L 322/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1847/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

che apre la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2005 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce che i titoli d’esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti previsti dagli accordi conclusi durante i negoziati commerciali multilaterali possono essere attribuiti in base ad un’apposita procedura da esso stabilita.

(2)

Occorre aprire tale procedura per le esportazioni del 2005 e stabilire ulteriori modalità in materia.

(3)

Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nel quadro dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano attribuiti tenendo conto dell’ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America».

(4)

Per garantire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domande nell’ambito del regime speciale, è opportuno stabilire il giorno in cui le richieste si considerano presentate ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999.

(5)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell’allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2005 nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, sono rilasciati conformemente alle disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Le domande di titoli provvisori di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 (in appresso «le domande») devono essere presentate alle autorità competenti dal 26 al 29 ottobre 2004 al più tardi.

2.   Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 e se sono accompagnate dai documenti a cui si fa riferimento in tale articolo.

Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e indica di quale contingente si tratta, designando il gruppo e il contingente di cui all’allegato I, colonna 3.

Le domande sono redatte secondo il modello di cui all’allegato II.

3.   Il titolo deve vertere al massimo sul 40 % del quantitativo disponibile per il gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 4, e per il relativo contingente.

4.   La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente.

Se il richiedente presenta in uno o più Stati membri più domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono considerate inammissibili.

5.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, si presume che tutte le domande presentate entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state presentate il 26 ottobre 2004.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e se del caso per i contingenti di cui all’allegato I.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per telex o fax utilizzando il modello di cui all’allegato III.

2.   Tale notifica comprende per ciascun gruppo e se del caso per ciascun contingente:

a)

l’elenco dei richiedenti;

b)

i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi in base al codice del prodotto della nomenclatura combinata e al codice corrispondente secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2004)»;

c)

i quantitativi dei prodotti di cui trattasi esportati dal richiedente nell’ultimo triennio;

d)

il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente, specificando se si tratta di una consociata del richiedente.

Articolo 4

In applicazione dell’articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 30 novembre 2004.

Articolo 5

La verifica delle informazioni notificate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli definitivi, e al più tardi entro il 31 dicembre 2004.

Nel caso si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 (cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Formaggi da esportare nel 2005 negli Stati Uniti nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT

[Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1847/2004]

Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata USA

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativo disponibile per il 2005

Quantitativo massimo per domanda

Numero della nota

Gruppo

(t)

(t)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 — Tokyo

908,877

363,550

16 — Uruguay

3 446,000

1 378,400

17

Blue Mould

17

350,000

140,000

18

Cheddar

18

1 050,000

420,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

440,000

21

Italian type

21

2 025,000

810,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 — Tokyo

393,006

157,202

22 — Uruguay

380,000

152,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 — Tokyo

4 003,172

1 601,268

25 — Uruguay

2 420,000

968,000


ALLEGATO II

Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell' articolo 20, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CE) n. 174/1999

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ALLEGATO III

Comunicazione degli Stati membri a norma dell' articolo 3 del regolamento (CE) n. 1847/2004

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