ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 257

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
4 agosto 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1412/2004 del Consiglio, del 3 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1413/2004 della Commissione, del 3 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

2

 

*

Regolamento (CE) n. 1414/2004 della Commissione, del 28 luglio 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

4

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/586/CE:Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2004, che definisce l'impostazione generale della ripartizione delle risorse a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

6

 

*

2004/587/CE:Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

7

 

 

Commissione

 

*

2004/588/CE:Decisione della Commissione, del 3 giugno 2004, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati maltese per i bovini [notificata con il numero C(2004) 1964] (Il testo in lingua inglese è l’unico facente fede) ( 1 )

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

4.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1412/2004 DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/553/PESC, del 19 luglio 2004, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In linea con la risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il regolamento (CE) n. 1210/2003 (2) prevede talune immunità da procedimenti legali e da misure esecutive per determinati fondi e prodotti iracheni con effetto fino al 31 dicembre 2007.

(2)

La risoluzione 1546(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che le immunità applicabili alle esportazioni irachene di petrolio e al Fondo di sviluppo per l'Iraq non si applichino alle sentenze definitive derivanti da obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq dopo il 30 giugno 2004.

(3)

Il 28 giugno 2004 l'autorità provvisoria della coalizione ha cessato di esistere e l'Iraq ha riaffermato la sua piena sovranità.

(4)

La posizione comune 2004/553/PESC modifica la corrispondente disposizione della posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq al fine di adeguarla alla risoluzione 1546(2004).

(5)

Occorrerebbe modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Il paragrafo 1, lettere a), b) e d), non si applica ai procedimenti legali relativi a obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq, in particolare dal governo provvisorio dell'Iraq, dalla Banca centrale irachena e dal Fondo di sviluppo per l'Iraq, dopo il 30 giugno 2004, né alle sentenze giudiziarie definitive derivanti da tale obbligazione contrattuale.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT


(1)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 32.

(2)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2004 della Commissione (GU L 207 del 10.6.2004, pag. 10).


4.8.2004   

IT

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L 257/2


REGOLAMENTO (CE) N. 1413/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

70,5

999

70,5

0805 50 10

382

52,7

388

53,1

508

46,6

512

41,3

520

45,9

524

59,4

528

55,6

999

50,7

0806 10 10

052

121,7

204

108,5

220

102,0

624

109,4

628

136,6

999

115,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

87,1

400

99,9

404

128,6

508

71,6

512

73,4

528

70,5

720

61,9

800

124,8

804

79,0

999

88,5

0808 20 50

052

107,4

388

91,7

528

46,7

804

125,4

999

92,8

0809 20 95

052

287,2

400

291,4

404

274,1

999

284,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

151,9

999

151,9

0809 40 05

093

41,6

094

37,5

512

91,6

624

174,8

999

86,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


4.8.2004   

IT

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L 257/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1414/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2004

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall' atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto per la cura degli occhi (soluzione oftalmica) composto dai seguenti ingredienti:

 

Principio attivo: alcool polivinilico (lubrificante) 1,4 %

 

Altri ingredienti:

sodio cloruro (agente osmotico),

fosfato di sodio dibasico (agente tampone),

fosfato di sodio monobasico (agente tampone),

benzalconio cloruro (conservante),

edetato disodico (agente chelante),

acido cloridrico (correttore del pH ),

idrossido di sodio (correttore del pH),

acqua depurata, q.b. a 100 % (veicolante).

Il prodotto è condizionato per la vendita al dettaglio (flacone da 15 ml con contagocce) con indicazioni relative a posologia e modo di somministrazione.

3004 90 19

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3004, 3004 90 e 3004 90 19.

Il prodotto viene preparato e presentato per uso terapeutico come lubrificante e, in caso di secchezza oculare ed altre sindromi da irritazione oculare, come lacrime artificiali.

Il preparato non è indicato come soluzione per lenti a contatto od occhi artificiali di cui alla voce 3307.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

4.8.2004   

IT

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L 257/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

che definisce l'impostazione generale della ripartizione delle risorse a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

(2004/586/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (1), in particolare l'articolo 15, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2002 ha approvato le conclusioni dei negoziati che hanno dato luogo all’adesione alla Comunità, nel 2004, di otto paesi che beneficiavano delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1268/1999. A seguito della loro adesione all'Unione europea, il 1o maggio 2004, questi paesi hanno perso il beneficio del sostegno previsto da detto regolamento. Di conseguenza, soltanto la Bulgaria e la Romania continueranno a beneficiare degli impegni previsti dal suddetto regolamento durante il periodo 2004-2006.

(2)

Nell’adottare i tracciati per la Bulgaria e la Romania proposti dalla Commissione, il Consiglio europeo di Copenaghen ha approvato la ripartizione tra questi due paesi, rispettivamente 30 % e 70 % delle risorse stanziate per il programma PHARE, istituito dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (2), per il programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD), istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999, e per lo Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999 (3).

(3)

La suddetta ripartizione si basa sulle necessità e sulle capacità di assorbimento dei contributi, come previsto all’articolo 15, primo comma, del regolamento (CE) n. 1268/1999, nonché sui criteri per il sostegno finanziario a favore di ognuno dei paesi candidati, di cui all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(4)

A norma dell’articolo 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1268/1999, il Consiglio adotta l'impostazione generale della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per lo strumento SAPARD tra i due rimanenti paesi beneficiari, ossia la Romania e la Bulgaria,

DECIDE:

Articolo unico

Per il periodo dal 2004 al 2006, le risorse disponibili in virtù degli impegni presi a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 sono ripartite tra la Romania e la Bulgaria in ragione del 70 % per la Romania e del 30 % per la Bulgaria.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.

(3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.


4.8.2004   

IT

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L 257/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(2004/587/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/48/CE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE stabilisce le condizioni per l'applicazione delle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(2)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2003/48/CE, il Consiglio, anteriormente al 1o luglio 2004, ha deciso, sulla base di una relazione della Commissione, che le condizioni stabilite nell'articolo 17, paragrafo 2, non saranno soddisfatte, tenuto conto delle date di entrata in vigore delle pertinenti misure nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati.

(3)

L'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2003/48/CE prevede che il Consiglio, qualora decida che la condizione stabilita nel paragrafo 2 dello stesso articolo non è soddisfatta, adotti, all'unanimità su proposta della Commissione, una nuova data ai fini del paragrafo 2.

(4)

Dalle relazioni della Commissione e degli Stati membri interessati risulta che ciascuno dei paesi terzi e dei territori dipendenti o associati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE sarà in grado di soddisfare le condizioni stabilite in detto paragrafo per il 1o luglio 2005.

(5)

È pertanto opportuno adottare come nuova data ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE la data del 1o luglio 2005, soggetta anch'essa alle condizioni stabilite in detto paragrafo.

(6)

Per motivi di certezza del diritto per gli operatori ed i contribuenti, la presente decisione dovrebbe essere adottata invocando motivi d'urgenza che permettono una deroga al periodo di sei settimane previsto al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE, i termini «1o gennaio 2005» sono sostituiti da «1o luglio 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. H. DONNER


(1)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.


Commissione

4.8.2004   

IT

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L 257/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2004

che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati maltese per i bovini

[notificata con il numero C(2004) 1964]

(Il testo in lingua inglese è l’unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/588/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

(1)

Malta ha chiesto che sia riconosciuto il carattere pienamente operativo della base di dati che è parte del sistema maltese per l'identificazione e la registrazione dei bovini, conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1).

(2)

L’Unione europea ha preso nota della richiesta di Malta ed ha stabilito che occorreva procedere alla valutazione di tale richiesta in base alle pertinenti procedure prima dell’adesione.

(3)

Le autorità maltesi hanno presentato le informazioni necessarie, aggiornate al 25 marzo 2004.

(4)

Dette autorità si sono impegnate a rendere maggiormente attendibile la base di dati assicurando segnatamente quanto segue: (i) verranno adottate ulteriori disposizioni, comprese le ispezioni, al fine di garantire il rispetto del termine massimo di sette giorni per la notifica da parte del detentore di nascite e decessi; (ii) saranno attuate ulteriori misure intese a correggere rapidamente eventuali errori od omissioni individuati automaticamente o a seguito di ispezioni sul posto; (iii) la base di dati sarà potenziata sviluppando un sistema d’allarme automatico inteso a rilevare carenze o violazioni delle misure restrittive; (iv) la notifica dei premi sarà indicata nella base di dati e sui passaporti; (v) saranno prese misure intese a garantire l’attuazione dei controlli sull’identificazione e sulla registrazione dei bovini conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione (2).

(5)

Le autorità maltesi si sono impegnate a mettere in atto entro il 30 aprile 2004 le misure di miglioramento concordate.

(6)

Tenuto conto di quanto precede, è opportuno riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati maltese per i bovini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La base di dati maltese per i bovini è riconosciuta come pienamente operativa a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 2

Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’Atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 499/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 24).