ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 209

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
11 giugno 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1087/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1088/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 11 giugno 2004

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1089/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1090/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1091/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 549/2000 che fissa i centri d’intervento del riso

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1092/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda la definizione di categorie di riso ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1093/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1094/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1095/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1096/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1097/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

24

 

 

Regolamento (CE) n. 1098/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

26

 

 

Regolamento (CE) n. 1099/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2004

27

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione Comune 2004/510/PESC del Consiglio, del 10 giugno 2004, che modifica la posizione comune 2004/31/PESC concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan

28

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

11.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1087/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

60,4

999

60,4

0707 00 05

052

109,2

999

109,2

0709 90 70

052

94,2

999

94,2

0805 50 10

052

48,0

382

55,2

388

75,6

508

50,5

528

50,4

999

55,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

92,4

400

117,5

404

106,3

508

66,4

512

78,7

524

56,0

528

70,6

720

70,4

804

96,1

809

92,8

999

84,7

0809 10 00

052

172,5

624

287,4

999

230,0

0809 20 95

052

421,4

068

171,2

400

375,2

999

322,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


11.6.2004   

IT

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L 209/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1088/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 11 giugno 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dall'11 giugno 2004

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

8,39

0

1703 90 00 (2)

9,71

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


11.6.2004   

IT

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L 209/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1089/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 11 GIUGNO 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 91 00

S00

EUR/100 kg

43,06 (1)

1701 11 90 99 10

S00

EUR/100 kg

42,35 (1)

1701 12 90 91 00

S00

EUR/100 kg

43,06 (1)

1701 12 90 99 10

S00

EUR/100 kg

42,35 (1)

1701 91 00 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4681

1701 99 10 91 00

S00

EUR/100 kg

46,81

1701 99 10 99 10

S00

EUR/100 kg

46,04

1701 99 10 99 50

S00

EUR/100 kg

46,04

1701 99 90 91 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4681

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


11.6.2004   

IT

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L 209/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1090/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 49,179 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2126/2003 (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 4).


11.6.2004   

IT

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L 209/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1091/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 549/2000 che fissa i centri d’intervento del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

viste le regole generali dell'organizzazione comune del mercato del riso stabilite dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 549/2000 della Commissione (2), che fissa i centri d’intervento del riso, deve includere l’indicazione relativa ai centri d’intervento del riso dell’Ungheria, unica produttrice di riso fra i nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004. L’indicazione in questione deve includere i centri d’intervento del riso ungherese per l’attuazione dell’intervento a decorrere dal 10 maggio 2004, conformemente al regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione (3).

(2)

L’Ungheria ha designato due centri d’intervento del riso per l’intervento sul mercato del riso.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 549/2000 della Commissione, in cui figurano le regioni produttrici di riso ed i centri d’intervento, è così modificato:

Viene aggiunta l’Ungheria come punto 6 nel seguente modo:

«6. UNGHERIA

Regione

Centro d’intervento

Grande pianura settentrionale

Karcag

Grande pianura meridionale

Szarvas»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(2)  GU L 67 del 15.03.2000, pag. 14.

(3)  GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/2004 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 54).


11.6.2004   

IT

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L 209/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda la definizione di categorie di riso ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), prevede la possibilità di definire categorie di prodotti per le domande di titoli e per i titoli recanti fissazione anticipata della restituzione.

(2)

Per permettere una gestione più flessibile del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore del riso, è opportuno definire categorie di riso.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (3).

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1342/2003 è aggiunto il testo seguente:

«Categoria 7

:

1006 20 11 9000, 1006 20 13 9000, 1006 20 15 9000, 1006 20 92 9000, 1006 20 94 9000, 1006 20 96 9000

Categoria 8

:

1006 30 21 9000, 1006 30 23 9000, 1006 30 25 9000, 1006 30 42 9000, 1006 30 44 9000, 1006 30 46 9000

Categoria 9

:

1006 30 61 9100, 1006 30 63 9100, 1006 30 65 9100, 1006 30 92 9100, 1006 30 94 9100, 1006 30 96 9100

Categoria 10

:

1006 30 61 9900, 1006 30 63 9900, 1006 30 65 9900, 1006 30 92 9900, 1006 30 94 9900, 1006 30 96 9900.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica ai titoli rilasciati a decorrere dal 1o aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27). È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96) con effetto a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il presente regolamento.

(2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).

(3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


11.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1093/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(2)

Per tener conto dei possibili effetti sul mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari dell’adesione alla Comunità, il 1o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e della necessità di monitorare l’evoluzione della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale, il regolamento (CE) n. 606/2004 della Commissione (3) ha stabilito che, in deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione relativi ai prodotti lattiero-caseari per i quali è stata presentata domanda a partire dal 15 aprile 2004 sia limitato al 30 giugno 2004.

(3)

L’attento monitoraggio del mercato interno e del mercato mondiale, effettuato a partire dal 1o maggio 2004, ha mostrato che è possibile ristabilire un periodo più lungo di validità dei titoli di esportazione senza compromettere il corretto funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati. E’ pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 606/2004.

(4)

Ai fini di una corretta gestione degli impegni assunti in materia di esportazione nell’ambito del GATT e nella prospettiva di un utilizzo ottimale dei quantitativi disponibili, occorre adeguare il periodo di validità dei titoli di esportazione per i gruppi di prodotti di cui trattasi tenendo conto dei quantitativi rimanenti nei rispettivi contingenti d’esportazione alla fine dell’anno GATT.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti fino al 23 giugno 2004 per i prodotti di cui alle lettere a) e c) di detto articolo, scade il 30 giugno 2004.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 606/2004 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a partire da tale data.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).

(3)  GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 40.


11.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1094/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 28 maggio 2004, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1030/2004 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1030/2004 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1030/2004 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

(2)  GU L 190 del 28.5.2004, pag. 9.


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 11 giugno 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

24,50

35,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

30,56

43,66

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

52,50

75,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

39,20

56,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

103,78

148,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

98,70

141,00


11.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1095/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 giugno 2004 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di luglio 2004 possono essere presentate domande di titoli per 958,333 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13).


11.6.2004   

IT

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L 209/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1096/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a)

dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b)

dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c)

dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d)

dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5)

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6)

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.

(8)

Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.

(9)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

(10)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)  GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/88 (GU L 28 del 1.2.1988, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,804

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,804

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,788

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,788

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,528

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

8,141

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

12,22

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,79

A01

EUR/100 kg

29,70

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

32,47

A01

EUR/100 kg

46,39

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,82

A01

EUR/100 kg

51,16

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,79

A01

EUR/100 kg

29,70

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

32,47

A01

EUR/100 kg

46,39

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,82

A01

EUR/100 kg

51,16

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,82

A01

EUR/100 kg

58,31

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,82

A01

EUR/100 kg

58,31

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,99

A01

EUR/100 kg

85,70

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

29,00

A01

EUR/100 kg

35,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

29,00

A01

EUR/100 kg

35,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2900

A01

EUR/kg

0,3500

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2900

A01

EUR/kg

0,3500

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

29,00

A01

EUR/100 kg

35,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,54

A01

EUR/100 kg

67,43

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,82

A01

EUR/100 kg

70,38

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,43

A01

EUR/100 kg

75,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

29,00

A01

EUR/100 kg

35,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,54

A01

EUR/100 kg

67,43

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,82

A01

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970

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

L04

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,48

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,23

075

EUR/100 kg

20,37

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

23,96

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

,

L04

EUR/100 kg

10,23

075

EUR/100 kg

20,37

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

23,96

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

11,57

075

EUR/100 kg

23,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,10

0406 30 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,13

075

EUR/100 kg

24,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

28,43

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

,

L04

EUR/100 kg

55,74

075

EUR/100 kg

59,23

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,68

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

,

L04

EUR/100 kg

57,24

075

EUR/100 kg

60,81

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,54

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

,

L04

EUR/100 kg

62,94

075

EUR/100 kg

76,57

400

EUR/100 kg

25,31

A01

EUR/100 kg

90,09

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

65,04

075

EUR/100 kg

79,13

400

EUR/100 kg

26,09

A01

EUR/100 kg

93,09

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

65,04

075

EUR/100 kg

79,13

400

EUR/100 kg

26,09

A01

EUR/100 kg

93,09

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

63,74

075

EUR/100 kg

77,35

400

EUR/100 kg

18,72

A01

EUR/100 kg

91,00

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,97

075

EUR/100 kg

68,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

80,45

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

,

L04

EUR/100 kg

55,59

075

EUR/100 kg

67,64

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

79,58

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,35

075

EUR/100 kg

61,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,08

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,28

075

EUR/100 kg

56,39

400

EUR/100 kg

10,74

A01

EUR/100 kg

66,35

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,28

075

EUR/100 kg

56,39

400

EUR/100 kg

10,74

A01

EUR/100 kg

66,35

0406 90 33 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,28

075

EUR/100 kg

51,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

60,85

0406 90 33 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,72

075

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

60,89

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

65,46

075

EUR/100 kg

80,01

400

EUR/100 kg

25,81

A01

EUR/100 kg

94,11

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

65,46

075

EUR/100 kg

80,01

400

EUR/100 kg

16,88

A01

EUR/100 kg

94,11

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

62,94

075

EUR/100 kg

76,57

400

EUR/100 kg

25,31

A01

EUR/100 kg

90,09

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

69,35

075

EUR/100 kg

85,30

400

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

100,35

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

69,00

075

EUR/100 kg

84,60

400

EUR/100 kg

26,87

A01

EUR/100 kg

99,53

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

66,33

075

EUR/100 kg

81,72

400

EUR/100 kg

20,56

A01

EUR/100 kg

96,13

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

66,33

075

EUR/100 kg

81,72

400

EUR/100 kg

20,56

A01

EUR/100 kg

96,13

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,77

075

EUR/100 kg

70,35

400

EUR/100 kg

22,12

A01

EUR/100 kg

82,77

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

58,17

075

EUR/100 kg

71,12

400

EUR/100 kg

9,34

A01

EUR/100 kg

83,66

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

52,45

075

EUR/100 kg

63,82

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,08

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

58,74

075

EUR/100 kg

71,47

400

EUR/100 kg

9,72

A01

EUR/100 kg

84,09

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,88

075

EUR/100 kg

67,41

400

EUR/100 kg

9,72

A01

EUR/100 kg

79,31

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,19

075

EUR/100 kg

67,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

79,17

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,46

075

EUR/100 kg

69,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

82,05

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

56,92

075

EUR/100 kg

68,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

80,79

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,47

075

EUR/100 kg

56,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

66,79

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

58,74

075

EUR/100 kg

71,47

400

EUR/100 kg

19,99

A01

EUR/100 kg

84,09

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

63,44

075

EUR/100 kg

77,58

400

EUR/100 kg

24,92

A01

EUR/100 kg

91,28

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

58,17

075

EUR/100 kg

71,12

400

EUR/100 kg

21,80

A01

EUR/100 kg

83,66

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

53,37

075

EUR/100 kg

67,28

400

EUR/100 kg

13,08

A01

EUR/100 kg

79,16

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,14

075

EUR/100 kg

67,99

400

EUR/100 kg

14,35

A01

EUR/100 kg

79,99

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,51

075

EUR/100 kg

71,47

400

EUR/100 kg

16,23

A01

EUR/100 kg

84,09

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

,

L04

EUR/100 kg

63,44

075

EUR/100 kg

77,58

400

EUR/100 kg

19,00

A01

EUR/100 kg

91,28

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,48

075

EUR/100 kg

56,05

400

EUR/100 kg

11,71

A01

EUR/100 kg

65,94

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,70

075

EUR/100 kg

62,44

400

EUR/100 kg

13,21

A01

EUR/100 kg

73,46

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,01

075

EUR/100 kg

63,39

400

EUR/100 kg

14,48

A01

EUR/100 kg

74,57

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,69

075

EUR/100 kg

70,19

400

EUR/100 kg

20,00

A01

EUR/100 kg

82,58

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

57,69

075

EUR/100 kg

70,19

400

EUR/100 kg

16,23

A01

EUR/100 kg

82,58

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,58

075

EUR/100 kg

30,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

35,34

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

56,65

075

EUR/100 kg

68,92

400

EUR/100 kg

11,39

A01

EUR/100 kg

81,09

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

61,48

075

EUR/100 kg

74,48

400

EUR/100 kg

11,39

A01

EUR/100 kg

87,62

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

62,70

075

EUR/100 kg

75,30

400

EUR/100 kg

15,10

A01

EUR/100 kg

88,60

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

55,97

075

EUR/100 kg

68,38

400

EUR/100 kg

11,39

A01

EUR/100 kg

80,45

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,91

075

EUR/100 kg

54,95

400

EUR/100 kg

14,35

A01

EUR/100 kg

64,65

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie „A“, sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01

Santa Sede, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Cipro e gli Stati Uniti d'America.

L02

Andorra e Gibilterra.

L03

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croazia, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

„970“ comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.


11.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1097/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 9 giugno 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 9 giugno 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

140,00

154,90

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

194,00


11.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 9 giugno 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 9 giugno 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 36,50 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


11.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2004 della Commissione, del 19 maggio 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria e della Romania è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2004.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 4 giugno al 10 giugno 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2004 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 23,60 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 28.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

11.6.2004   

IT

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L 209/28


POSIZIONE COMUNE 2004/510/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2004

che modifica la posizione comune 2004/31/PESC concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/31/PESC (1) concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan.

(2)

Data l'evoluzione della situazione nel Sudan e nella regione, tra cui la firma l'8 aprile 2004 di un accordo di cessate il fuoco umanitario sul conflitto nel Darfur e i successivi piani per l'invio di una commissione per il cessate il fuoco guidata dall'Unione africana, l'Unione europea intende appoggiare gli sforzi intrapresi per promuovere una pace duratura e la riconciliazione nel Sudan.

(3)

È pertanto necessario modificare la posizione comune 2004/31/PESC in modo da permettere deroghe all'embargo per la commissione per il cessate il fuoco guidata dall'Unione africana.

(4)

È necessaria un'azione della Comunità per attuare taluni aspetti della presente modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, della posizione comune 2004/31/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione africana, dell'Unione europea e della Comunità, o di materiale destinato a operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite e dell'Unione africana;

b)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento;

c)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale equipaggiamento o a operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione africana;

d)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale equipaggiamento o ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione africana;

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro in causa.»

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

D. AHERN


(1)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55.