ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 164

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
8 maggio 2023


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2023/C 164/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

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V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2023/C 164/02

Cause riunite C-439/20 P e C-441/20 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023 — Commissione europea / Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Consiglio dell’Unione europea (C-439/20 P), e Consiglio dell’Unione europea / Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Commissione europea (C-441/20 P) [Impugnazione – Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE – Ricevibilità del ricorso in primo grado – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Criterio dell’incidenza diretta – Articolo 277 TFUE – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Interesse ad agire contro gli atti che hanno costituito la base giuridica dell’atto impugnato – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 8, paragrafo 9 – Regolamento (UE) 2016/1037 – Articolo 13, paragrafo 9 – Conseguenze della revoca da parte della Commissione europea dell’accettazione di un impegno – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 – Articolo 3 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 – Articolo 2 – Perdita del beneficio dell’esenzione dai dazi – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 – Articolo 2 – Annullamento delle fatture corrispondenti all’impegno – Esigibilità dei dazi sull’insieme delle transazioni interessate – Assenza di retroattività]

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2023/C 164/03

Causa C-517/20, OL (Proroga delle concessioni italiane): Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ascoli Piceno — Italia) — Procedimento penale a carico di OL (Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 56 TFUE – Giochi d’azzardo – Concessioni per l’attività di raccolta di scommesse – Proroga delle concessioni già attribuite – Regolarizzazione dei centri di trasmissione dati esercenti questa attività in assenza di concessione e di licenza di polizia – Proroga dei diritti sorti da tale regolarizzazione – Termine ristretto)

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2023/C 164/04

Causa C-100/21, Mercedes-Benz Group (Responsabilità dei costruttori di veicoli dotati di impianti di manipolazione): Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg — Germania) — QB / Mercedes-Benz Group AG, già Daimler AG [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Omologazione dei veicoli a motore – Direttiva 2007/46/CE – Articolo 18, paragrafo 1 – Articolo 26, paragrafo 1 – Articolo 46 – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2 – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Valvola di ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un intervallo termico – Impianto di manipolazione – Tutela degli interessi del singolo acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione illecito – Diritto al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo – Modalità di calcolo del risarcimento – Principio di effettività – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Ricorso alla Corte da parte di un giudice monocratico]

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2023/C 164/05

Causa C-127/21 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 marzo 2023 — American Airlines, Inc. / Commissione europea, Delta Air Lines, Inc. [Impugnazione – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Operazioni di concentrazione tra imprese – Mercato del trasporto aereo – Operazione dichiarata compatibile con il mercato comune – Impegni assunti dalle parti della concentrazione – Decisione che riconosce diritti acquisiti – Nozione di uso adeguato]

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2023/C 164/06

Causa C-174/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria (Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Obbligo di prendere le misure che l’esecuzione di una tale sentenza comporta – Inadempimento di tale obbligo dedotto dalla Commissione europea – Mancanza di chiarezza della lettera di diffida in ordine alla questione se la sentenza dovesse ancora essere eseguita alla data di riferimento – Principio della certezza del diritto – Irricevibilità)

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2023/C 164/07

Causa C-339/21, Colt Technology Services e a.: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Colt Technology Services Sp e a. / Ministero della Giustizia e a. [Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva (UE) 2018/1972 – Articolo 13 – Condizioni apposte all’autorizzazione generale – Allegato I, parte A, punto 4 – Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali – Articolo 3 – Obiettivi generali – Normativa nazionale in materia di rimborso dei costi connessi alle attività d’intercettazione imposte agli operatori di telecomunicazione dalle autorità giudiziarie – Assenza di meccanismi di rimborso integrale – Principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza]

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2023/C 164/08

Causa C-351/21, Beobank: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla justice de paix du canton de Forest — Belgio) — ZG / Beobank SA (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 47, paragrafo 1, lettera a) – Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento – Articoli 58, 60 e 61 – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate – Obbligo di tale prestatore di rimborsare al pagatore le operazioni non autorizzate – Contratti quadro – Obbligo di detto prestatore di fornire al pagatore informazioni relative al beneficiario interessato)

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2023/C 164/09

Cause riunite da C-438/21 P a C-440/21 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023 — Commissione europea / Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Agenzia europea per i medicinali, Biogen Netherlands BV (C-438/21 P), Biogen Netherlands BV / Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Agenzia europea per i medicinali, Commissione europea (C-439/21 P), Agenzia europea per i medicinali / Pharmaceutical Works Polpharma S.A, Commissione europea, Biogen Netherlands BV (C-440/21 P) [Impugnazione – Salute – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di una versione generica del medicinale Tecfidera – Decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) recante diniego di convalida della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio – Decisione anteriore della Commissione europea in cui si dichiarava che il Tecfidera non rientrava nella stessa autorizzazione all’immissione in commercio globale del Fumaderm – Associazione di sostanze medicinali precedentemente autorizzata – Autorizzazione all’immissione in commercio successiva di un componente dell’associazione di sostanze medicinali – Valutazione dell’esistenza di un’autorizzazione all’immissione in commercio globale]

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2023/C 164/10

Causa C-449/21, Towercast: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Towercast / Autorité de la concurrence, Ministre chargé de l’économie [Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Controllo delle concentrazioni tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Articolo 21, paragrafo 1 – Applicazione esclusiva di tale regolamento alle operazioni rientranti nella nozione di concentrazione – Portata – Operazione di concentrazione priva di dimensione comunitaria, che è inferiore alle soglie di controllo ex ante obbligatorio previste dal diritto di uno Stato membro e che non è stata oggetto di un rinvio alla Commissione europea – Controllo da parte delle autorità garanti della concorrenza di tale Stato membro di una siffatta operazione alla luce dell’articolo 102 TFUE – Ammissibilità]

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2023/C 164/11

Causa C-511/21 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 marzo 2023 — Commissione europea / Ana Calhau Correia de Paiva (Impugnazione – Regime linguistico – Concorso generale EPSO/AD/293/14 – Bando di concorso – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle lingue tedesca, inglese e francese – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità del bando di concorso – Ricevibilità)

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2023/C 164/12

Causa C-522/21, Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian): Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pfälzisches Oberlandesgericht — Germania) — MS / Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH [Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Privativa per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 – Articolo 94, paragrafo 2 – Infrazione – Risarcimento – Regolamento (CE) n. 1768/95 – Articolo 18, paragrafo 2 – Risarcimento del danno – Importo forfettario minimo pari a quattro volte il canone di licenza – Competenza della Commissione europea – Invalidità]

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2023/C 164/13

Causa C-565/21, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo): Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Caixabank SA / X (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 3, 4 e 5 – Contratti conclusi con i consumatori – Mutui ipotecari – Clausole abusive – Clausola relativa alla commissione di apertura del mutuo – Domanda di annullamento di tale clausola e di restituzione dell’importo pagato a tale titolo – Carattere chiaro e comprensibile delle clausole – Esistenza di una normativa nazionale specifica)

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2023/C 164/14

Causa-C-696/21 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2023 — GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG / Commissione europea [Impugnazione – Clausola compromissoria – Sesto e settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006 e 2007-2013) – Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020) – Costi ammissibili – Compensazione di crediti – Domanda di rimborso – Ricevibilità del ricorso – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea – Requisito di chiarezza e di precisione]

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2023/C 164/15

Causa C-725/21, SOMEO: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — SOMEO S.A., già PEARL STREAM S.A. / Republika Slovenija (Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 9401 90 80 – Parti di sedili per autoveicoli – Rete per la realizzazione di tasche nella parte posteriore dei sedili – Protezione per l’interno dei sedili)

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2023/C 164/16

Causa C-752/21, Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Haskovo — Bulgaria) — JP EOOD / Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane /MRR/ v TD Mitnitsa Burgas [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Mezzi di ricorso – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/212/GAI – Contrabbando doganale – Beni appartenenti a un terzo sequestrati nel contesto di un procedimento amministrativo di carattere penale – Normativa nazionale che esclude tale terzo dalla categoria delle persone autorizzate ad impugnare la decisione che irroga la sanzione amministrativa di sequestro]

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2023/C 164/17

Causa C-6/22, M.B. e a. (Effets de l’invalidation d’un contrat): Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — M.B., U.B., M.B. / X S.A. (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 6 e 7 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Sussistenza del contratto senza clausole abusive – Volontà del consumatore di ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto – Applicazione della direttiva dopo l’invalidazione del contratto – Poteri e obblighi del giudice nazionale)

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2023/C 164/18

Causa C-9/22, An Bord Pleanála e.a. (Site de St Teresa’s Gardens): Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — NJ, OZ / An Bord Pleanála, Ireland, Attorney General (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di piani e programmi – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Valutazione ambientale – Atto non normativo predisposto da un consiglio comunale e da un promotore – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente – Articolo 3, paragrafo 1 – Obbligo di individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto in modo appropriato per ogni singolo caso – Orientamenti ministeriali vincolanti in materia di altezza degli edifici)

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2023/C 164/19

Causa C-42/22, Generali Seguros: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Generali Seguros SA, già Global, Companhia de Seguros SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall’IVA – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione delle operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Articolo 136, lettera a) – Esenzione delle cessioni di beni destinati esclusivamente ad un’attività esente – Nozione di operazioni di assicurazione – Rivendita di relitti di autoveicoli incidentati acquistati presso gli assicurati – Principio di neutralità fiscale]

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2023/C 164/20

Causa C-50/22, Sogefinancement: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Sogefinancement / RW, UV (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Ambito di applicazione – Diritto di recesso – Articolo 14, paragrafo 7 – Disposizioni nazionali che fissano un termine durante il quale l’esecuzione del contratto non può iniziare – Norme procedurali nazionali che disciplinano il rilievo d’ufficio e la sanzione, da parte del giudice nazionale, della violazione di tali disposizioni – Articolo 23 – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive)

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2023/C 164/21

Causa C-177/22, Wurth Automotive: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — JA/Wurth Automotive GmbH [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di consumatore – Comportamento della persona rivendicante la qualità di consumatore idoneo a suscitare nella controparte contrattuale l’impressione che ella agisce a fini professionali]

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2023/C 164/22

Causa C-239/22, État belge e Promo 54: Sentenza della Corte (Ottava. Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — État belge, Promo 54 / Promo 54, État belge [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 12, paragrafi 1 e 2 – Cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente – Assenza di disposizioni di diritto interno che prevedano le modalità di applicazione del criterio legato alla prima occupazione – Articolo 135, paragrafo 1, lettera j) – Esenzioni – Cessione, dopo la trasformazione, di un fabbricato che è stato occupato per la prima volta anteriormente alla trasformazione – Dottrina amministrativa nazionale che assimila i fabbricati che hanno subito modifiche importanti a fabbricati nuovi]

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2023/C 164/23

Causa C-358/22, Bolloré logistics: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Bolloré logistics SA / Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 195 – Articolo 217, paragrafo 1 – Articolo 221, paragrafo 1 – Tariffa doganale comune – Obblighi del fideiussore del debitore di un’obbligazione doganale – Modalità di comunicazione dell’obbligazione doganale – Dazi corrispondenti a tale obbligazione non regolarmente comunicati al debitore dell’obbligazione – Esigibilità dell’obbligazione doganale presso il fideiussore solidale]

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2023/C 164/24

Cause riunite da C-491/20 a C-496/20, C-506/20, C-509/20 e C-511/20, Sąd Najwyższy e a.: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy — Polonia) — W.Ż. / A. S., Sąd Najwyższy (C-491/20), W. Ż. / K. Z. (C-492/20), P. J. / A. T., R. W., Sąd Najwyższy (C-493/20), K. M. / T. P., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy (C-494/20), T. M. / T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., G. Z., A. S., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy (C-495/20), M. F. / T. P. (C-496/20), T. B. / T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., G. Z., A. S., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy (C-506/20), M. F. / J. M. (C-509/20), B. S. / T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy (C-511/20) (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Necessità di un’interpretazione del diritto dell’Unione affinché il giudice del rinvio possa emettere la propria sentenza – Insussistenza – Irricevibilità manifesta)

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2023/C 164/25

Causa C-574/20 , Finanzamt Österreich: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — XO / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Waldviertel (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sicurezza sociale – Prestazioni familiari – Indicizzazione in funzione dei prezzi – Risposta a una questione pregiudiziale che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza della Corte – Insussistenza di un nesso tra la questione pregiudiziale e il procedimento principale – Questione manifestamente irricevibile)

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2023/C 164/26

Causa C-379/21, TBI Bank: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Procedimento avviato dalla TBI Bank (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Credito al consumo – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 – Clausole abusive – Diniego di emissione di un’ingiunzione di pagamento immediata in caso di pretesa fondata su una clausola abusiva – Conseguenze relative al carattere abusivo di una clausola contrattuale – Istruzioni di un organo giurisdizionale superiore che non tengono conto di dette conseguenze)

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2023/C 164/27

Causa C-729/21, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — W. Sp. z o. o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 19 – Nozione di trasferimento di una universalità totale o parziale di beni – Contratto di vendita relativo a un centro commerciale – Trasferimento di imprese – Trasferimento parziale di elementi materiali e immateriali dell’impresa]

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2023/C 164/28

Cause riunite C-198/22 e C-199/22: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2023 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de lo Mercantil no 11 de Barcelona — Spagna) — QJ e IP / Deutsche Bank AG (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 10 – Ambito di applicazione ratione temporis – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Violazione commessa prima dell’entrata in vigore della direttiva – Tutela dei consumatori)

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2023/C 164/29

Causa C-289/22, A.T.S. 2003: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 9 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., in liquidazione / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167, 168 e 178 – Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte – Frode – Prova – Obbligo di diligenza del soggetto passivo – Presa in considerazione di una violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano le prestazioni di servizi di cui trattasi]

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2023/C 164/30

Causa C-350/22, Eurobank Bulgaria: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 23 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad — Sofia — Bulgaria) — HO / EUROBANK BULGARIA AD (Cancellazione)

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2023/C 164/31

Causa C-493/22: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Armaprocure SRL / Ministerul Apărării Naţionale, BlueSpace TECHNOLOGY SRL (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2009/81/CE – Articolo 55, paragrafo 4 – Articolo 57, paragrafo 2 – Interesse ad agire – Accesso alle procedure di ricorso – Offerente escluso dalla procedura di aggiudicazione di un appalto da una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva – Normativa nazionale che priva tale offerente di un accesso ad un mezzo di ricorso – Carenza di interesse ad agire)

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2023/C 164/32

Causa C-530/22, Dunaj-Finanse: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie — Polonia) –sp. z.o.o. / KG [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto ferroviario – Diritti e obblighi dei passeggeri – Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Articolo 3, punto 8 – Contratto di trasporto – Nozione – Passeggero senza biglietto al momento del suo accesso a bordo del treno – Protezione dei consumatori]

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2023/C 164/33

Causa C-681/22 P: Impugnazione proposta il 7 novembre 2022 dalla Olimp Laboratories sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022, causa T-9/22, Olimp Laboratories / EUIPO

26

2023/C 164/34

Causa C-788/22 P: Impugnazione proposta il 28 dicembre 2022 da Louis Vuitton Malletier avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 19 ottobre 2022, causa T-275/21, Louis Vuitton Malletier / EUIPO — Wisniewski

27

2023/C 164/35

Causa C-792/22, Energotehnica: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 23 dicembre 2022 — Procedimento penale a carico di MG

27

2023/C 164/36

Causa C-796/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) il 30 dicembre 2022 — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) / Bernardino

28

2023/C 164/37

Causa C-4/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti (Romania) il 3 gennaio 2023 — M.-A.A. / Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Cluj, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne, Municipiul Cluj-Napoca, con l’intervento di: Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Asociația Accept

29

2023/C 164/38

Causa C-10/23, Remia Com Impex: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) l’11 gennaio 2023 – Remia Com Impex SRL / Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj

29

2023/C 164/39

Causa C-20/23, Instituto da Segurança Social e a.: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 16 gennaio 2023 — SF / MV, Instituto da Segurança Social, IP, Autoridade Tributária e Aduaneira, Cofidis SA — Sucursal em Portugal

30

2023/C 164/40

Causa C-36/23, Familienkasse Sachsen: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen (Germania) il 25 gennaio 2023 — L / Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit

31

2023/C 164/41

Causa C-52/23, flightright: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 3 febbraio 2023 — flightright GmbH / TAP Portugal

32

2023/C 164/42

Causa C-73/23, Chaudfontaine Loisirs: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 10 febbraio 2023 — Chaudfontaine Loisirs / État belge

32

2023/C 164/43

Causa C-152/21, Ogres HES: Ordinanza del presidente della Corte del 7 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — SIA Ogres HES, in presenza di: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija

33

2023/C 164/44

Causa C-317/21, G-Finance: Ordinanza del presidente della Corte del 28 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement de Luxembourg — Lussemburgo) — G-Finance SARL, DV / Luxembourg Business Registers

33

2023/C 164/45

Causa C-423/21, Grand Production: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 13 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Grand Production d.o.o./ GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o, MTEL Austria GmbH

34

2023/C 164/46

Causa C-698/22, TP e OF: Ordinanza del presidente della Corte del 12 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad — Varna — Bulgaria) — procedimento penale a carico di TP, OF

34

 

Tribunale

2023/C 164/47

Causa T-597/21: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — Basaglia / Commissione [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a diversi progetti nell’ambito dei programmi eTEN nonché del quinto e sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico – Diniego parziale di accesso – Indisponibilità di documenti – Limitazione unilaterale dell’ambito di applicazione della domanda di accesso – Obbligo di procedere a un esame specifico e concreto – Carico di lavoro irragionevole – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta]

35

2023/C 164/48

Causa T-727/21: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — TO/EUAA [Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Avviso di posto vacante esterno [riservato] – Decisione di non prorogare la validità di un elenco di riserva – Termine per la presentazione del reclamo – Pubblicazione su Internet – Assenza di errore scusabile – Irricevibilità]

35

2023/C 164/49

Causa T-89/22: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — Homy Casa / EUIPO — Albatros International (Sedie) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una sedia – Disegno o modello anteriore – Causa di nullità – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Divulgazione su Internet – Identificazione del disegno o modello anteriore – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002]

36

2023/C 164/50

Causa T-91/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Ruhorimbere/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive)

37

2023/C 164/51

Causa T-94/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Mutondo/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Cambiamento delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive)

37

2023/C 164/52

Causa T-133/22: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — Katjes Fassin / EUIPO (THE FUTURE IS PLANT-BASED) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo THE FUTURE IS PLANT-BASED – Marchio costituito da uno slogan pubblicitario – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

38

2023/C 164/53

Causa T-174/22: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTREV) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BREZTREV – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori ONBREZ, DAYBREZ, BREZILIZER e BREEZHALER – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001]

39

2023/C 164/54

Causa T-175/22: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTRI) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo BREZTRI – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori ONBREZ, BREZILIZER e BREEZHALER – Assenza di rischio di confusione – Assenza di carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori – Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/625]

39

2023/C 164/55

Causa T-178/22: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — FA World Entertainment / EUIPO (FUCKING AWESOME) [Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo FUCKING AWESOME – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione]

40

2023/C 164/56

Causa T-194/22: Sentenza del Tribunale 15 marzo 2023 — Zelmotor / EUIPO — B&B Trends (zelmotor) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo zelmotor – Assenza di uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]

40

2023/C 164/57

Causa T-429/22: Ordinanza del Tribunale del 6 marzo 2023 — Oatly/EUIPO — D’s Naturals (Wow no cow!) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire)

41

2023/C 164/58

Causa T-615/22: Ordinanza del Tribunale del 16 febbraio 2023 — Cipro / EUIPO– Cemet (Halime) (Marcio dell’Unione europea – Opposizione – Rigetto definitivo della domanda di registrazione del marchio nell’ambito di un procedimento di opposizione parallelo – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

42

2023/C 164/59

Causa T-43/23: Ricorso proposto il 27 gennaio 2023 — SCC Legal/Commissione

42

2023/C 164/60

Causa T-67/23: Ricorso proposto il 13 febbraio 2023 — UH / BCE

43

2023/C 164/61

Causa T-95/23: Ricorso, proposto il 17 febbraio 2023 — RWE Supply & Trading/ACER

45

2023/C 164/62

Causa T-96/23: Ricorso, proposto il 17 febbraio 2023 — Uniper Global Commodities/ACER

46

2023/C 164/63

Causa T-141/23: Ricorso proposto il 14 marzo 2023 — Merlin e a./Commissione

48

2023/C 164/64

Causa T-143/23: Ricorso proposto il 15 marzo 2023 — VF/Consiglio

48

2023/C 164/65

Causa T-145/23: Ricorso proposto il 17 marzo 2023 — Eurosemillas / UCVV — Nador Cott Protection e Carpa Dorada (Nadorcott)

49

2023/C 164/66

Causa T-153/23: Ricorso proposto il 21 marzo 2023 — WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati

50

2023/C 164/67

Causa T-485/20: Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2023 — Junqueras i Vies / Parlamento

51


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2023/C 164/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 155 del 2.5.2023

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 134 del 17.4.2023

GU C 127 dell'11.4.2023

GU C 121 del 3.4.2023

GU C 112 del 27.3.2023

GU C 104 del 20.3.2023

GU C 94 del 13.3.2023

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023 — Commissione europea / Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Consiglio dell’Unione europea (C-439/20 P), e Consiglio dell’Unione europea / Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Commissione europea (C-441/20 P)

(Cause riunite C-439/20 P e C-441/20 P) (1)

(Impugnazione - Dumping - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE - Ricevibilità del ricorso in primo grado - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Criterio dell’incidenza diretta - Articolo 277 TFUE - Eccezione di illegittimità - Ricevibilità - Interesse ad agire contro gli atti che hanno costituito la base giuridica dell’atto impugnato - Regolamento (UE) 2016/1036 - Articolo 8, paragrafo 9 - Regolamento (UE) 2016/1037 - Articolo 13, paragrafo 9 - Conseguenze della revoca da parte della Commissione europea dell’accettazione di un impegno - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 - Articolo 3 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 - Articolo 2 - Perdita del beneficio dell’esenzione dai dazi - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 - Articolo 2 - Annullamento delle fatture corrispondenti all’impegno - Esigibilità dei dazi sull’insieme delle transazioni interessate - Assenza di retroattività)

(2023/C 164/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

(Causa C-439/20 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e T. Maxian Rusche, agenti)

Altre parti nel procedimento: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (rappresentanti: inizialmente P. Heeren, advocaat, Y. Melin e B. Vigneron, avocats, successivamente P. Heeren, advocaat, e Y. Melin, avocat), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, assistito da N. Tuominen, avocată)

(Causa C-441/20 P)

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, assistito da N. Tuominen, avocată)

Altre parti nel procedimento: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (rappresentanti: inizialmente P. Heeren, advocaat, Y. Melin e B. Vigneron, avocats, successivamente P. Heeren, advocaat, e Y. Melin, avocat), Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e T. Maxian Rusche, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 luglio 2020, Jiangsu Seraphim Solar System/Commissione (T-110/17, EU:T:2020:315), è annullata.

2)

Il ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea dalla Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd è respinto.

3)

La Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd è condannata alle spese sostenute in primo grado e nell’ambito dei procedimenti di impugnazione dalla Commissione europea e dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 378 del 9.11.2020.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/3


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ascoli Piceno — Italia) — Procedimento penale a carico di OL

(Causa C-517/20 (1), OL (Proroga delle concessioni italiane))

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 e 56 TFUE - Giochi d’azzardo - Concessioni per l’attività di raccolta di scommesse - Proroga delle concessioni già attribuite - Regolarizzazione dei centri di trasmissione dati esercenti questa attività in assenza di concessione e di licenza di polizia - Proroga dei diritti sorti da tale regolarizzazione - Termine ristretto)

(2023/C 164/03)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Ascoli Piceno

Parte nel procedimento penale principale

OL

in presenza di: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno

Dispositivo

Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una proroga delle concessioni nel settore dei giochi d’azzardo e dei diritti derivanti dalla regolarizzazione della situazione dei centri di trasmissione dati che già esercitavano, ad una certa data, attività di raccolta di scommesse a favore di allibratori esteri non titolari di una concessione e di una licenza di polizia, se e in quanto tale proroga, che può essere giustificata segnatamente da motivi imperativi di interesse generale come l’obiettivo di assicurare la continuità di un controllo sugli operatori di tale settore al fine di garantire la protezione dei consumatori, non sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo o vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo.


(1)  GU C 257 del 4.7.2022.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg — Germania) — QB / Mercedes-Benz Group AG, già Daimler AG

[Causa C-100/21 (1), Mercedes-Benz Group (Responsabilità dei costruttori di veicoli dotati di impianti di manipolazione)]

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Omologazione dei veicoli a motore - Direttiva 2007/46/CE - Articolo 18, paragrafo 1 - Articolo 26, paragrafo 1 - Articolo 46 - Regolamento (CE) n. 715/2007 - Articolo 5, paragrafo 2 - Veicoli a motore - Motore diesel - Emissioni di agenti inquinanti - Valvola di ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) - Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un «intervallo termico» - Impianto di manipolazione - Tutela degli interessi del singolo acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione illecito - Diritto al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo - Modalità di calcolo del risarcimento - Principio di effettività - Articolo 267 TFUE - Ricevibilità - Ricorso alla Corte da parte di un giudice monocratico)

(2023/C 164/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: QB

Convenuta: Mercedes-Benz Group AG, già Daimler AG

Dispositivo

1)

L’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, e l’articolo 46 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), come modificata dal regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, del 7 maggio 2009, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo,

devono essere interpretati nel senso che:

essi tutelano, oltre agli interessi generali, gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore di quest’ultimo qualora tale veicolo sia munito di un impianto di manipolazione vietato, ai sensi di quest’ultima disposizione.

2)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di disposizioni di tale diritto in materia, spetta al diritto dello Stato membro interessato determinare le norme relative al risarcimento del danno effettivamente causato all’acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione vietato, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007, purché tale risarcimento sia adeguato al danno subito.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 marzo 2023 — American Airlines, Inc. / Commissione europea, Delta Air Lines, Inc.

(Causa C-127/21 P) (1)

(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 139/2004 - Operazioni di concentrazione tra imprese - Mercato del trasporto aereo - Operazione dichiarata compatibile con il mercato comune - Impegni assunti dalle parti della concentrazione - Decisione che riconosce diritti acquisiti - Nozione di «uso adeguato»)

(2023/C 164/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: American Airlines, Inc. (rappresentanti: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, J. Wileur, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Franchoo, H. Leupold e L. Wildpanner, agenti), Delta Air Lines, Inc. (rappresentanti: C. Angeli, avocate, M. Demetriou, BL, e I. Giles, advocaat)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’American Airlines Inc. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Delta Air Lines Inc. nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 163 del 3.5.2021.


8.5.2023   

IT

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C 164/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-174/21) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Obbligo di prendere le misure che l’esecuzione di una tale sentenza comporta - Inadempimento di tale obbligo dedotto dalla Commissione europea - Mancanza di chiarezza della lettera di diffida in ordine alla questione se la sentenza dovesse ancora essere eseguita alla data di riferimento - Principio della certezza del diritto - Irricevibilità)

(2023/C 164/06)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e I. Zaloguin, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: inizialmente L. Zaharieva, T. Mitova e M. Georgieva, successivamente L. Zaharieva e T. Mitova, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica di Bulgaria.

3)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


8.5.2023   

IT

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C 164/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Colt Technology Services Sp e a. / Ministero della Giustizia e a.

(Causa C-339/21 (1), Colt Technology Services e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva (UE) 2018/1972 - Articolo 13 - Condizioni apposte all’autorizzazione generale - Allegato I, parte A, punto 4 - Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali - Articolo 3 - Obiettivi generali - Normativa nazionale in materia di rimborso dei costi connessi alle attività d’intercettazione imposte agli operatori di telecomunicazione dalle autorità giudiziarie - Assenza di meccanismi di rimborso integrale - Principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza)

(2023/C 164/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Convenuti: Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locr, Wind Tre SpA

Dispositivo

L’articolo 13, letto alla luce dell’articolo 3, e l’allegato I, parte A, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non impone che si proceda al rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica quando tali fornitori assicurano la possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche, purché tale normativa sia non discriminatoria, proporzionata e trasparente.


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


8.5.2023   

IT

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C 164/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla justice de paix du canton de Forest — Belgio) — ZG / Beobank SA

(Causa C-351/21 (1), Beobank)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Servizi di pagamento nel mercato interno - Direttiva 2007/64/CE - Articolo 47, paragrafo 1, lettera a) - Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento - Articoli 58, 60 e 61 - Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate - Obbligo di tale prestatore di rimborsare al pagatore le operazioni non autorizzate - Contratti quadro - Obbligo di detto prestatore di fornire al pagatore informazioni relative al beneficiario interessato)

(2023/C 164/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Justice de paix du canton de Forest

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ZG

Convenuta: Beobank SA

Dispositivo

L’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE,

deve essere interpretato nel senso che:

il prestatore di servizi di pagamento di un pagatore è tenuto a fornire a quest’ultimo le informazioni che consentono di identificare la persona fisica o giuridica beneficiaria di un’operazione di pagamento addebitata sul conto di tale pagatore e non soltanto le informazioni di cui detto prestatore, dopo aver compiuto i migliori sforzi, dispone in relazione a tale operazione di pagamento.


(1)  GU C 338 del 23.8.2021.


8.5.2023   

IT

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C 164/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023 — Commissione europea / Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Agenzia europea per i medicinali, Biogen Netherlands BV (C-438/21 P), Biogen Netherlands BV / Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Agenzia europea per i medicinali, Commissione europea (C-439/21 P), Agenzia europea per i medicinali / Pharmaceutical Works Polpharma S.A, Commissione europea, Biogen Netherlands BV (C-440/21 P)

(Cause riunite da C-438/21 P a C-440/21 P) (1)

(Impugnazione - Salute - Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Regolamento (CE) n. 726/2004 - Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di una versione generica del medicinale Tecfidera - Decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) recante diniego di convalida della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio - Decisione anteriore della Commissione europea in cui si dichiarava che il Tecfidera non rientrava nella stessa autorizzazione all’immissione in commercio globale del Fumaderm - Associazione di sostanze medicinali precedentemente autorizzata - Autorizzazione all’immissione in commercio successiva di un componente dell’associazione di sostanze medicinali - Valutazione dell’esistenza di un’autorizzazione all’immissione in commercio globale)

(2023/C 164/09)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

(Causa C-438/21 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bourgois, L. Haasbeek e A. Sipos, successivamente L. Haasbeek e A. Sipos, agenti)

Altre parti nel procedimento: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (rappresentanti: N. Carbonnelle, avocat, S. Faircliffe, solicitor, e M. Martens, advocaat), Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: S. Drosos, H. Kerr e S. Marino, agenti), Biogen Netherlands BV (rappresentante: C. Schoonderbeek, advocaat)

(Causa C-439/21 P)

Ricorrente: Biogen Netherlands BV (rappresentante: C. Schoonderbeek, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (rappresentanti: N. Carbonnelle, avocat, S. Faircliffe, solicitor, e M. Martens, advocaat), Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: S. Drosos, H. Kerr e S. Marino, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bourgois, L. Haasbeek e A. Sipos, successivamente L. Haasbeek e A. Sipos, agenti)

(Causa C-440/21 P)

Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: S. Drosos, H. Kerr e S. Marino, agenti)

Altre parti nel procedimento: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (rappresentanti: N. Carbonnelle, avocat, S. Faircliffe, solicitor, e M. Martens, advocaat), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bourgois, L. Haasbeek e A. Sipos, successivamente L. Haasbeek e A. Sipos, agenti), Biogen Netherlands BV (rappresentante: C. Schoonderbeek, advocaat)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 maggio 2021, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA (T-611/18, EU:T:2021:241), è annullata.

2)

Il ricorso della Pharmaceutical Works Polpharma S.A. nella causa T-611/18 è respinto.

3)

La Pharmaceutical Works Polpharma S.A. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Biogen Netherlands BV e dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA).


(1)  GU C 391 del 27.9.2021.


8.5.2023   

IT

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C 164/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Towercast / Autorité de la concurrence, Ministre chargé de l’économie

(Causa C-449/21 (1), Towercast)

(«Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Controllo delle concentrazioni tra imprese - Regolamento (CE) n. 139/2004 - Articolo 21, paragrafo 1 - Applicazione esclusiva di tale regolamento alle operazioni rientranti nella nozione di “concentrazione” - Portata - Operazione di concentrazione priva di dimensione comunitaria, che è inferiore alle soglie di controllo ex ante obbligatorio previste dal diritto di uno Stato membro e che non è stata oggetto di un rinvio alla Commissione europea - Controllo da parte delle autorità garanti della concorrenza di tale Stato membro di una siffatta operazione alla luce dell’articolo 102 TFUE - Ammissibilità»)

(2023/C 164/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Towercast

Convenutit: Autorité de la concurrence, Ministre chargé de l’économie

Con l’intervento di: Tivana Topco SA, Tivana Midco SARL, TDF Infrastructure Holding SAS, TDF Infrastructure SAS, Tivana France Holdings SAS

Dispositivo

L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che un’operazione di concentrazione tra imprese, priva di dimensione comunitaria, ai sensi dell’articolo 1 del citato regolamento, che sia inferiore alle soglie di controllo ex ante obbligatorio previste dal diritto nazionale e che non abbia dato luogo a un rinvio alla Commissione europea a norma dell’articolo 22 di detto regolamento, sia considerata da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro come costitutiva di un abuso di posizione dominante, vietato dall’articolo 102 TFUE, tenuto conto della struttura della concorrenza su un mercato di dimensione nazionale.


(1)  GU C 452 dell’8.11.2021.


8.5.2023   

IT

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C 164/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 marzo 2023 — Commissione europea / Ana Calhau Correia de Paiva

(Causa C-511/21 P) (1)

(Impugnazione - Regime linguistico - Concorso generale EPSO/AD/293/14 - Bando di concorso - Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle lingue tedesca, inglese e francese - Non iscrizione nell’elenco di riserva - Eccezione di illegittimità del bando di concorso - Ricevibilità)

(2023/C 164/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio, B. Schima e L. Vernier, agenti)

Altra parte nel procedimento: Ana Calhau Correia de Paiva (rappresentanti: D. Rovetta e V. Villante, avvocati)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla sig.ra Ana Calhau Correia de Paiva in occasione della presente impugnazione.


(1)  GU C 2 del 3. 1.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pfälzisches Oberlandesgericht — Germania) — MS / Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(Causa C-522/21 (1), Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian))

(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Privativa per ritrovati vegetali - Regolamento (CE) n. 2100/94 - Deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 - Articolo 94, paragrafo 2 - Infrazione - Risarcimento - Regolamento (CE) n. 1768/95 - Articolo 18, paragrafo 2 - Risarcimento del danno - Importo forfettario minimo pari a quattro volte il canone di licenza - Competenza della Commissione europea - Invalidità)

(2023/C 164/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MS

Convenuta: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Dispositivo

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, è invalido.


(1)  GU C 513 del 20.12.2021.


8.5.2023   

IT

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C 164/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Caixabank SA / X

(Causa C-565/21 (1), Caixabank (Commissione di apertura del mutuo))

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articoli 3, 4 e 5 - Contratti conclusi con i consumatori - Mutui ipotecari - Clausole abusive - Clausola relativa alla commissione di apertura del mutuo - Domanda di annullamento di tale clausola e di restituzione dell’importo pagato a tale titolo - Carattere chiaro e comprensibile delle clausole - Esistenza di una normativa nazionale specifica)

(2023/C 164/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Caixabank SA

Convenuto: X

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

deve essere interpretato nel senso che:

osta a una giurisprudenza nazionale la quale, alla luce di una normativa nazionale che prevede che la commissione di apertura remuneri i servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o altri servizi analoghi, considera che la clausola che stabilisce una siffatta commissione rientra nell’«oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, per il motivo che essa rappresenta una delle componenti principali del prezzo.

2)

L’articolo 5 della direttiva 93/13

deve essere interpretato nel senso che:

ai fini della valutazione del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale che prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una commissione di apertura, il giudice competente è tenuto a verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto pertinenti, che il mutuatario sia stato effettivamente posto in grado di valutare le conseguenze economiche che gliene derivano, di comprendere la natura dei servizi forniti in cambio delle spese previste da detta clausola e di verificare che non vi sia sovrapposizione tra le varie spese previste dal contratto o tra i servizi remunerati da queste ultime.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13

deve essere interpretato nel senso che:

non osta a una giurisprudenza nazionale che considera che una clausola contrattuale la quale preveda, conformemente alla normativa nazionale pertinente, il pagamento da parte del mutuatario di una commissione di apertura destinata a remunerare i servizi connessi all’esame, alla configurazione e al trattamento personalizzato di una richiesta di mutuo o di credito ipotecario può, se del caso, non determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, a condizione che l’eventuale esistenza di un siffatto squilibrio sia soggetta a un controllo effettivo da parte del giudice competente, conformemente ai criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte.


(1)  GU C 51 del 31.1.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2023 — GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG / Commissione europea

(Causa-C-696/21 P) (1)

(Impugnazione - Clausola compromissoria - Sesto e settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006 e 2007-2013) - Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) - Costi ammissibili - Compensazione di crediti - Domanda di rimborso - Ricevibilità del ricorso - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea - Requisito di chiarezza e di precisione)

(2023/C 164/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (rappresentante: Ch. Mayer, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. André, M. Ilkova e L. Mantl, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è repinta.

2)

La GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 73 del 14.2.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — SOMEO S.A., già PEARL STREAM S.A. / Republika Slovenija

(Causa C-725/21 (1), SOMEO)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sottovoce 9401 90 80 - Parti di sedili per autoveicoli - Rete per la realizzazione di tasche nella parte posteriore dei sedili - Protezione per l’interno dei sedili)

(2023/C 164/15)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SOMEO S.A., già PEARL STREAM S.A.

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

La voce 9401 della Nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016,

deve essere interpretata nel senso che:

la nozione di «parti» di un sedile per autoveicoli non comprende le merci che non sono indispensabili affinché tale sedile possa svolgere la propria funzione.


(1)  GU C 109 del 7.3.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Haskovo — Bulgaria) — JP EOOD / Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» /MRR/ v TD «Mitnitsa Burgas»

(Causa C-752/21 (1), Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane»)

(«Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale dell’Unione - Mezzi di ricorso - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2005/212/GAI - Contrabbando doganale - Beni appartenenti a un terzo sequestrati nel contesto di un procedimento amministrativo di carattere penale - Normativa nazionale che esclude tale terzo dalla categoria delle persone autorizzate ad impugnare la decisione che irroga la sanzione amministrativa di sequestro»)

(2023/C 164/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Haskovo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: JP EOOD

Convenuto:«Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane» /MRR/ v TD «Mitnitsa Burgas»

con l’intervento di: Okrazhna prokuratura — Haskovo

Dispositivo

1)

L’articolo 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che non prevede alcun diritto di ricorso contro una decisione che irroga una sanzione amministrativa a favore di una persona i cui beni siano stati sequestrati sulla base di una siffatta decisione, ma che non è considerata, in tale decisione, l’autore dell’illecito amministrativo connesso alla sanzione inflitta.

2)

L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non si applica a una decisione relativa a un atto che non costituisce reato.


(1)  GU C 109 del 7.3.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/13


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — M.B., U.B., M.B. / X S.A.

[Causa C-6/22 (1), M.B. e a. (Effets de l’invalidation d’un contrat)]

(«Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articoli 6 e 7 - Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola - Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera - Sussistenza del contratto senza clausole abusive - Volontà del consumatore di ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto - Applicazione della direttiva dopo l’invalidazione del contratto - Poteri e obblighi del giudice nazionale»)

(2023/C 164/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: M.B., U.B., M.B

Convenuto: X S.A.

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

deve essere interpretato nel senso che:

in caso di invalidazione del contratto stipulato tra un consumatore e un professionista a causa del carattere abusivo di una delle sue clausole, spetta agli Stati membri, mediante il loro diritto nazionale, disciplinare gli effetti di tale invalidazione, nel rispetto della tutela accordata al consumatore da tale direttiva, in particolare garantendo il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in assenza di tale clausola abusiva.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a che il giudice nazionale, da un lato, esamini d’ufficio, al di là di qualsiasi prerogativa conferitagli dal diritto nazionale al riguardo, la situazione patrimoniale del consumatore che ha chiesto l’invalidazione del contratto che lo lega ad un professionista in ragione della presenza di una clausola abusiva senza la quale il contratto non può sussistere giuridicamente, anche se tale invalidazione è idonea ad esporre il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli e, dall’altro lato, rifiuti di dichiarare detta invalidazione qualora il consumatore l’abbia espressamente richiesta, dopo essere stato informato in modo oggettivo e esaustivo delle conseguenze giuridiche nonché delle conseguenze economiche particolarmente pregiudizievoli che essa può avere nei suoi confronti.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che il giudice nazionale, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, possa colmare le lacune derivanti dalla soppressione della clausola abusiva contenuta in quest’ultimo mediante l’applicazione di una disposizione del diritto nazionale che non ha natura suppletiva. Tuttavia, spetta ad esso prendere, tenendo conto dell’insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente pregiudizievoli che la dichiarazione di nullità del contratto potrebbe provocare nei suoi confronti.


(1)  GU C 158 dell’11-04.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — NJ, OZ / An Bord Pleanála, Ireland, Attorney General

[Causa C-9/22 (1), An Bord Pleanála e.a. (Site de St Teresa’s Gardens)]

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Valutazione ambientale - Atto non normativo predisposto da un consiglio comunale e da un promotore - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente - Articolo 3, paragrafo 1 - Obbligo di individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto in modo appropriato per ogni singolo caso - Orientamenti ministeriali vincolanti in materia di altezza degli edifici)

(2023/C 164/18)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: NJ, OZ

Convenuti: An Bord Pleanála, Ireland, Attorney General

con l’intervento di: DBTR-SCR1 Fund, a sub Fund of TWTC Multi-Family ICAV

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente,

devono essere interpretati nel senso che:

un piano rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva qualora, in primo luogo, sia stato elaborato da un’autorità a livello locale in collaborazione con un committente preso in considerazione da tale piano e sia stato adottato da tale autorità, in secondo luogo, sia stato adottato sulla base di una disposizione contenuta in un altro piano o programma e, in terzo luogo, preveda sviluppi diversi da quelli previsti in un altro piano o programma, a condizione, tuttavia, che abbia almeno carattere obbligatorio per le autorità competenti nel settore del rilascio di autorizzazioni per progetti.

2)

La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,

deve essere interpretata nel senso che:

essa non osta ad una normativa nazionale che impone alle autorità competenti di uno Stato membro, quando decidono di concedere o meno un’autorizzazione per un progetto, di agire conformemente agli orientamenti che richiedono di aumentare, ove possibile, l’altezza degli edifici e che sono stati oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.


(1)  GU C 158 dell’11.04.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/15


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Generali Seguros SA, già Global, Companhia de Seguros SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-42/22 (1), Generali Seguros)

(«Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione dall’IVA - Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) - Esenzione delle operazioni di assicurazione e di riassicurazione - Articolo 136, lettera a) - Esenzione delle cessioni di beni destinati esclusivamente ad un’attività esente - Nozione di “operazioni di assicurazione” - Rivendita di relitti di autoveicoli incidentati acquistati presso gli assicurati - Principio di neutralità fiscale»)

(2023/C 164/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Generali Seguros SA, già Global, Companhia de Seguros SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

1)

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretato nel senso che:

le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

2)

L’articolo 136, lettera a), della direttiva 2006/112

deve essere interpretato nel senso che:

operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

3)

Il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta all’assenza di esenzione per le operazioni consistenti nella vendita a terzi, ad opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, ove tali acquisti non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.


(1)  GU 171 del 25.4.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Sogefinancement / RW, UV

(Causa C-50/22 (1), Sogefinancement)

(«Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Contratti di credito ai consumatori - Ambito di applicazione - Diritto di recesso - Articolo 14, paragrafo 7 - Disposizioni nazionali che fissano un termine durante il quale l’esecuzione del contratto non può iniziare - Norme procedurali nazionali che disciplinano il rilievo d’ufficio e la sanzione, da parte del giudice nazionale, della violazione di tali disposizioni - Articolo 23 - Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive»)

(2023/C 164/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Sogefinancement

Convenuti: RW, UV

Dispositivo

L’articolo 14, paragrafo 7, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio,

dev’essere interpretato nel senso che:

le norme processuali nazionali che disciplinano il rilievo d’ufficio e la sanzione, da parte del giudice nazionale, della violazione, da parte del creditore, di una disposizione nazionale che prevede un termine durante il quale l’esecuzione del contratto di credito non può avere inizio non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.


(1)  GU C 191 del 10.5.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/16


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — JA/Wurth Automotive GmbH

(Causa C-177/22 (1), Wurth Automotive)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Nozione di «consumatore» - Comportamento della persona rivendicante la qualità di consumatore idoneo a suscitare nella controparte contrattuale l’impressione che ella agisce a fini professionali)

(2023/C 164/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: JA

Convenuta: Wurth Automotive GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore», ai sensi di tale disposizione, occorre tenere conto delle finalità attuali o future perseguite mediante la conclusione di tale contratto, indipendentemente dalla natura, autonoma o subordinata, dell’attività esercitata da tale persona.

2)

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012

deve essere interpretato nel senso che:

per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore» ai sensi di tale disposizione, si può tenere conto dell’impressione creata, nella sua controparte contrattuale, dal comportamento di tale persona, consistente, in particolare, nella mancata reazione, da parte della persona che invoca la qualità di consumatore, alle clausole contrattuali che la designano come imprenditrice, nella circostanza che essa ha concluso tale contratto attraverso un intermediario che esercita attività professionali nel settore cui tale contratto si riferisce, il quale, dopo la firma di questo stesso contratto, ha chiesto alla controparte se l’imposta sul valore aggiunto potesse essere indicata sulla relativa fattura, o ancora nella circostanza che tale persona ha venduto il bene oggetto del contratto poco dopo la sua conclusione, realizzando un eventuale profitto.

3)

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012

deve essere interpretato nel senso che:

qualora risulti impossibile determinare in modo giuridicamente adeguato, nell’ambito della valutazione complessiva delle informazioni a disposizione di un giudice nazionale, talune circostanze che accompagnano la conclusione di un contratto, per quanto riguarda, in particolare, talune indicazioni di tale contratto o l’intervento di un intermediario in sede di tale conclusione, il giudice nazionale deve valutare il valore probatorio di tali informazioni secondo le norme del diritto nazionale, anche riguardo alla questione se debba essere concesso il beneficio del dubbio a favore della persona che sostiene di essere un «consumatore», ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 213 del 30.5.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/17


Sentenza della Corte (Ottava. Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — État belge, Promo 54 / Promo 54, État belge

(Causa C-239/22 (1), État belge e Promo 54)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 12, paragrafi 1 e 2 - Cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente - Assenza di disposizioni di diritto interno che prevedano le modalità di applicazione del criterio legato alla prima occupazione - Articolo 135, paragrafo 1, lettera j) - Esenzioni - Cessione, dopo la trasformazione, di un fabbricato che è stato occupato per la prima volta anteriormente alla trasformazione - Dottrina amministrativa nazionale che assimila i fabbricati che hanno subito modifiche importanti a fabbricati nuovi)

(2023/C 164/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: État belge, Promo 54

Convenuti: Promo 54, État belge

Dispositivo

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della medesima,

deve essere interpretato nel senso che:

l’esenzione prevista da tale prima disposizione per la cessione di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, diversi da quelli la cui cessione è effettuata anteriormente alla loro prima occupazione, si applica anche alla cessione di un fabbricato che era stato oggetto di una prima occupazione anteriormente alla sua trasformazione, anche se lo Stato membro di cui trattasi non ha definito, nel proprio diritto interno, le modalità di applicazione del criterio della prima occupazione alle trasformazioni di edifici, come la seconda di tali disposizioni lo autorizzava a fare.


(1)  GU C 257 del 04.07.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/18


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Bolloré logistics SA / Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS

(Causa C-358/22 (1), Bolloré logistics)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Articolo 195 - Articolo 217, paragrafo 1 - Articolo 221, paragrafo 1 - Tariffa doganale comune - Obblighi del fideiussore del debitore di un’obbligazione doganale - Modalità di comunicazione dell’obbligazione doganale - Dazi corrispondenti a tale obbligazione non regolarmente comunicati al debitore dell’obbligazione - Esigibilità dell’obbligazione doganale presso il fideiussore solidale)

(2023/C 164/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bolloré logistics SA

Convenute: Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS

Dispositivo

L’articolo 195, l’articolo 217, paragrafo 1, e l’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005,

devono essere interpretati nel senso che:

l’autorità doganale non può richiedere al fideiussore di cui al suddetto articolo 195 il pagamento di un’obbligazione doganale fintantoché l’importo dei dazi non sia stato regolarmente comunicato al debitore.


(1)  GU C 340 del 5.9.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/19


Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy — Polonia) — W.Ż. / A. S., Sąd Najwyższy (C-491/20), W. Ż. / K. Z. (C-492/20), P. J. / A. T., R. W., Sąd Najwyższy (C-493/20), K. M. / T. P., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy (C-494/20), T. M. / T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., G. Z., A. S., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy (C-495/20), M. F. / T. P. (C-496/20), T. B. / T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., G. Z., A. S., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy (C-506/20), M. F. / J. M. (C-509/20), B. S. / T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy (C-511/20)

(Cause riunite da C-491/20 a C-496/20, C-506/20, C-509/20 e C-511/20 (1), Sąd Najwyższy e a.

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Articolo 267 TFUE - Necessità di un’interpretazione del diritto dell’Unione affinché il giudice del rinvio possa emettere la propria sentenza - Insussistenza - Irricevibilità manifesta)

(2023/C 164/24)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

(Causa C-491/20)

Ricorrente: W.Ż.

Convenuti: A. S., Sąd Najwyższy

con l’intervento di: Prokurator Generalny

(Causa C-492/20)

Ricorrente: W.Ż.

Convenuti: K. Z., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy

con l’intervento di: Prokurator Generalny

(Causa C-493/20)

Ricorrente: P. J.

Convenuti: A. T., R. W., Sąd Najwyższy

con l’intervento di: Prokurator Generalny

(Causa C-494/20)

Ricorrente: K. M.

Convenuti: T. P., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy,

con l’intervento di: Prokurator Generalny

(Causa C-495/20)

Ricorrente: T. M.

Convenuti: T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., G. Z., A. S., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy,

con l’intervento di: Prokurator Generalny

(Causa C-496/20)

Ricorrente: M. F.

Convenuto: T. P.,

con l’intervento di: Prokurator Generalny

(Causa C-506/20)

Ricorrente: T. B.

Convenuti: T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., G. Z., A. S., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy,

con l’intervento di: Prokurator Generalny

(Causa C-509/20)

Ricorrente: M. F.

Convenuto: J. M.

con l’intervento di: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich

(Causa C-511/20)

Ricorrente: B. S.

Convenuti: T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N., Skarb Państwa — Sąd Najwyższy,

con l’intervento di: Prokurator Generalny

Dispositivo

Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Corte suprema (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), Polonia], con decisioni del 15 luglio 2020, sono irricevibili.


(1)  GU C 44 dell’8.2.2021


8.5.2023   

IT

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C 164/20


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — XO / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Waldviertel

(Causa C-574/20 (1) , Finanzamt Österreich)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Sicurezza sociale - Prestazioni familiari - Indicizzazione in funzione dei prezzi - Risposta a una questione pregiudiziale che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza della Corte - Insussistenza di un nesso tra la questione pregiudiziale e il procedimento principale - Questione manifestamente irricevibile)

(2023/C 164/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XO

Convenuto: Finanzamt Österreich, già Finanzamt Waldviertel

Dispositivo

1)

Dall’esame della prima questione non sono emersi elementi tali da inficiare la validità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, alla luce dell'articolo 45 TFUE.

2)

La seconda questione pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria) è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 35 del 1.2.2021.


8.5.2023   

IT

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C 164/21


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Procedimento avviato dalla TBI Bank

(Causa C-379/21 (1), TBI Bank)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Credito al consumo - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 6, paragrafo 1 - Clausole abusive - Diniego di emissione di un’ingiunzione di pagamento immediata in caso di pretesa fondata su una clausola abusiva - Conseguenze relative al carattere abusivo di una clausola contrattuale - Istruzioni di un organo giurisdizionale superiore che non tengono conto di dette conseguenze)

(2023/C 164/26)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: TBI Bank

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

dev’essere interpretato nel senso che:

il giudice nazionale, investito di una domanda di emissione di un’ingiunzione di pagamento, nell’ambito di un procedimento al quale il debitore consumatore non partecipa fino all’emissione dell’ingiunzione, è tenuto a disapplicare d’ufficio la clausola abusiva del contratto di credito al consumo, concluso tra tale consumatore e il professionista interessato, sulla quale è basata una parte del credito rivendicato. In tale ipotesi, detto giudice ha la facoltà di respingere parzialmente tale domanda a condizione, da un lato, che il contratto possa sussistere senza nessun’altra modifica, revisione o integrazione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, e, dall’altro, che le pretese derivanti da tale clausola possano essere distinte dal resto della domanda.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13

dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un giudice nazionale, che deve statuire in seguito al rinvio che gli è stato fatto da un organo giurisdizionale superiore, sia vincolato, conformemente al diritto processuale nazionale, da valutazioni in diritto e da istruzioni provenienti dall’organo giurisdizionale superiore se considera, tenuto conto dell’interpretazione da esso richiesta alla Corte, che tali valutazioni e istruzioni non tengano conto delle conseguenze giuridiche del carattere abusivo di una clausola di un contratto di credito al consumo.


(1)  GU C 368 del 13.9.2021.


8.5.2023   

IT

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C 164/22


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — W. Sp. z o. o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

(Causa C-729/21 (1), Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 19 - Nozione di «trasferimento di una universalità totale o parziale di beni» - Contratto di vendita relativo a un centro commerciale - Trasferimento di imprese - Trasferimento parziale di elementi materiali e immateriali dell’impresa)

(2023/C 164/27)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: W. Sp. z o. o

Resistente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Dispositivo

1)

L’articolo 19, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretato nel senso che:

non osta a una disposizione di diritto nazionale che prevede che il «trasferimento di una universalità totale o parziale di beni» non sia assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, senza subordinare la sua applicabilità alla condizione che il beneficiario succeda al cedente.

2)

L’articolo 19, primo comma, della direttiva 2006/112

deve essere interpretato nel senso che:

rientra nella nozione di «trasferimento di una universalità totale o parziale di beni» il trasferimento di una parte di un’impresa, sebbene non tutti gli elementi materiali e immateriali che la costituiscono siano stati ceduti all’acquirente, a condizione che l’insieme degli elementi trasferiti sia sufficiente a consentire a tale impresa il proseguimento di un’attività economica autonoma.


(1)  GU C 128 del 21.3.2022.


8.5.2023   

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C 164/22


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2023 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de lo Mercantil no 11 de Barcelona — Spagna) — QJ e IP / Deutsche Bank AG

(Cause riunite C-198/22 e C-199/22) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 101 TFUE - Direttiva 2014/104/UE - Articolo 10 - Ambito di applicazione ratione temporis - Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea - Termine di prescrizione - Violazione commessa prima dell’entrata in vigore della direttiva - Tutela dei consumatori)

(2023/C 164/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil no 11 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Attore: QJ (C-198/22)

Attore: IP (C-199/22)

Convenuta: Deutsche Bank AG

Dispositivo

1)

L’articolo 101 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui il termine di prescrizione applicabile a un’azione per il risarcimento del danno per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea esercitata da un consumatore inizia a decorrere il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi della decisione definitiva della Commissione europea con cui tale violazione è stata constatata, dal momento che si può ragionevolmente ritenere che il soggetto danneggiato abbia avuto conoscenza degli elementi indispensabili per esercitare la sua azione per il risarcimento del danno alla data di tale pubblicazione.

2)

L’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (2), deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un’azione per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza che, sebbene vertente su una violazione che ha avuto termine prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, è stata esercitata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di trasposizione della direttiva medesima nel diritto nazionale, nei limiti in cui il termine di prescrizione applicabile a tale azione non è scaduto prima della data di scadenza del termine di trasposizione di detta direttiva.


(1)  Data di deposito: 14.3.2022.

(2)  GU 2014, L 349, pag. 1.


8.5.2023   

IT

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C 164/23


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 9 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., in liquidazione / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-289/22 (1), A.T.S. 2003)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 167, 168 e 178 - Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte - Frode - Prova - Obbligo di diligenza del soggetto passivo - Presa in considerazione di una violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano le prestazioni di servizi di cui trattasi)

(2023/C 164/29)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., in liquidazione

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta ad una prassi nazionale consistente nel qualificare la scelta del soggetto passivo di svolgere la sua attività economica in una forma che gli consenta di ridurre i suoi costi come «esercizio di un diritto non conforme alla sua funzione» e nel negare, per tale ragione, a detto soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, quando non sia dimostrata l’esistenza di una costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo o, quanto meno, essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria agli obiettivi della citata direttiva.

2)

La direttiva 2006/112

deve essere interpretata nel senso che:

essa non osta a che l’amministrazione finanziaria neghi a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa ad una prestazione di servizi, basandosi su conclusioni risultanti da testimonianze in considerazione delle quali detta amministrazione ha messo in dubbio l’effettività di tale prestazione di servizi o ha ritenuto che la stessa si iscrivesse in una frode dell’IVA, se, nel primo caso, il soggetto passivo non ha dimostrato che detta prestazione di servizi è effettivamente avvenuta o se, nel secondo caso, la suddetta amministrazione finanziaria ha dimostrato, conformemente alle norme previste dal diritto nazionale, che detto soggetto passivo ha commesso una frode dell’IVA oppure sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile frode.

3)

La direttiva 2006/112

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a che l’amministrazione finanziaria neghi a un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione considerando come prova sufficiente dell’esistenza di una frode dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) il fatto che tale soggetto passivo, o altri operatori intervenuti a monte nella catena delle prestazioni, hanno violato le norme nazionali che disciplinano le prestazioni di servizi in questione, senza che sia dimostrata l’esistenza di un nesso tra detta violazione e il diritto alla detrazione dell’IVA;

tuttavia, una violazione siffatta può, in funzione delle circostanze di fatto del caso di specie, costituire uno dei vari indizi dell’esistenza di una frode all’IVA nonché un elemento di prova che può essere preso in considerazione, nell’ambito della valutazione globale di tutte tali circostanze, per dimostrare che il soggetto passivo ne è l’autore o vi ha partecipato attivamente, o per dimostrare che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva nella suddetta frode;

spetta all’amministrazione finanziaria individuare gli elementi costitutivi della frode all’IVA, fornire la prova dei comportamenti fraudolenti e dimostrare che il soggetto passivo è l’autore di tale frode o vi ha partecipato attivamente, oppure sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in detta frode;

tale obbligo non implica necessariamente che debbano essere individuati tutti i partecipanti alla frode e tutti i loro rispettivi comportamenti.

4)

La direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di proporzionalità,

deve essere interpretata nel senso che:

non spetta, in linea di principio, al soggetto passivo che intenda esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) verificare che il fornitore e gli altri operatori intervenuti a monte nella catena di prestazioni abbiano rispettato le norme nazionali che disciplinano le prestazioni di servizi in questione e le altre norme nazionali applicabili alla loro attività. Tuttavia, in presenza di indizi, risultanti dalla violazione di dette norme e tali da far sorgere nel soggetto passivo, al momento dell’acquisto effettuato dal medesimo, sospetti riguardo all’esistenza di irregolarità o di una frode, si può esigere che tale soggetto passivo dia prova di una maggiore diligenza e adotti le misure che ci si possono ragionevolmente attendere dallo stesso per assicurarsi di non partecipare, mediante tale acquisto, a un’operazione che si iscrive in una frode all’IVA.


(1)  GU C 266 dell’11.7.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/25


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 23 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad — Sofia — Bulgaria) — HO / «EUROBANK BULGARIA» AD

(Causa C-350/22 (1), Eurobank Bulgaria)

(Cancellazione)

(2023/C 164/30)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Apelativen sad — Sofia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: HO

Convenuta:«EUROBANK BULGARIA» AD

Con ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 23 gennaio 2023, la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.


(1)  Data di deposito: 31.5.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/25


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Armaprocure SRL / Ministerul Apărării Naţionale, BlueSpace TECHNOLOGY SRL

(Causa C-493/22) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici - Direttiva 2009/81/CE - Articolo 55, paragrafo 4 - Articolo 57, paragrafo 2 - Interesse ad agire - Accesso alle procedure di ricorso - Offerente escluso dalla procedura di aggiudicazione di un appalto da una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva - Normativa nazionale che priva tale offerente di un accesso ad un mezzo di ricorso - Carenza di interesse ad agire)

(2023/C 164/31)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in primo grado e in appello: Armaprocure SRL

Resistenti in primo grado e in appello: Ministerul Apărării Naţionale, BlueSpace Technology SRL

Dispositivo

L’articolo 55, paragrafo 4, e l’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a che un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico da una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva possa disporre di un mezzo di ricorso contro l’appalto concluso con l’aggiudicatario.


(1)  Data di deposito: 22/07/2022.


8.5.2023   

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C 164/26


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie — Polonia) –sp. z.o.o. / KG

(Causa C-530/22 (1), Dunaj-Finanse)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporto ferroviario - Diritti e obblighi dei passeggeri - Regolamento (CE) n. 1371/2007 - Articolo 3, punto 8 - Contratto di trasporto - Nozione - Passeggero senza biglietto al momento del suo accesso a bordo del treno - Protezione dei consumatori)

(2023/C 164/32)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Dunaj-Finanse sp. z.o.o.

Convenuto: KG

Dispositivo

L’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell’appendice A dell’allegato I di tale regolamento,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale non viene concluso alcun contratto di trasporto tra un vettore e un passeggero che occupa un posto su un treno liberamente accessibile senza avere l’intenzione di acquistare un biglietto.


(1)  Data di deposito: 09/08/2022


8.5.2023   

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C 164/26


Impugnazione proposta il 7 novembre 2022 dalla Olimp Laboratories sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022, causa T-9/22, Olimp Laboratories / EUIPO

(Causa C-681/22 P)

(2023/C 164/33)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Olimp Laboratories sp. z o.o. (rappresentante: M. Kondrat, adwokat)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 27 febbraio 2023, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.


8.5.2023   

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C 164/27


Impugnazione proposta il 28 dicembre 2022 da Louis Vuitton Malletier avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 19 ottobre 2022, causa T-275/21, Louis Vuitton Malletier / EUIPO — Wisniewski

(Causa C-788/22 P)

(2023/C 164/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier SAS (rappresentanti: P. Roncaglia e N. Parrotta, avvocati, e P.-Y. Gautier, avocat)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza del 21 marzo 2023, la Corte di giustizia (sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la Louis Vuitton Malletier SAS alle spese.


8.5.2023   

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C 164/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 23 dicembre 2022 — Procedimento penale a carico di MG

(Causa C-792/22, Energotehnica)

(2023/C 164/35)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Braşov

Procedimento penale a carico di

MG

Parti civili: LV, CRA, LCM

Parte civilmente responsabile: SC Energotehnica SRL Sibiu

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio della protezione dei lavoratori e il principio della responsabilità del datore di lavoro, sanciti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE) L 183/1989, trasposta nell’ordinamento nazionale dalla legge 319/2006 sulla sicurezza e la salute sul lavoro, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino a una normativa come quella applicabile nel procedimento principale, imposta da una decisione del giudice costituzionale nazionale, in forza della quale un giudice amministrativo può, su istanza del datore di lavoro e in contraddittorio unicamente con l’autorità amministrativa statale, decidere in via definitiva che un evento non può essere qualificato come infortunio sul lavoro ai sensi della direttiva, e può in tal modo impedire al giudice penale adito sia dal pubblico ministero con un’azione penale contro il lavoratore responsabile, sia dalla parte civile con un’azione civile contro il medesimo datore di lavoro quale parte civilmente responsabile nel processo penale e contro il suo dipendente preposto di pronunciare una decisione diversa per quanto riguarda la qualificazione del medesimo evento come infortunio sul lavoro, aspetto che integra un elemento costitutivo dei reati oggetto del procedimento penale (in assenza del quale non è possibile ravvisare né una responsabilità penale né una responsabilità civile accanto a quella penale), tenuto conto dell’autorità di giudicato della sentenza amministrativa definitiva.

2)

In caso di risposta affermativa [alla prima questione], se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o a una prassi nazionale in base alla quale i giudici nazionali di diritto comune sono vincolati dalle decisioni della corte costituzionale nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, che tale giurisprudenza sia contraria agli articoli 1, paragrafi 1 e 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, trasposta nell’ordinamento nazionale dalla legge 319/2006, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989 L 183, pag. 1).


8.5.2023   

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C 164/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) il 30 dicembre 2022 — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) / Bernardino

(Causa C-796/22)

(2023/C 164/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parti

Ricorrente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Resistente: Bernardino

Altra parte: Lliza SL

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’espressione «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 (relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (1)) debba essere interpretata nel senso che comprende una prestazione di pensione di vecchiaia parziale della previdenza sociale di cui possono beneficiare solo i lavoratori a tempo pieno e non quelli a tempo parziale.

2)

Se l’espressione «lavoratori a tempo parziale» di cui alle clausole 2 e 3 della direttiva 97/81/CE debba essere interpretata nel senso che include il lavoratore intermittente a tempo indeterminato.

3)

Se la clausola 4 dell’accordo quadro della direttiva 97/81/CE debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa che esclude i lavoratori a tempo parziale dall’accesso alla pensione di vecchiaia parziale con «contrato de relevo» (contratto di sostituzione) il che consisterebbe in una discriminazione non giustificata da ragioni oggettive rispetto ai lavoratori a tempo pieno.

4)

Se la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (2), debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa come quella nazionale che esclude le lavoratrici a tempo parziale dal poter beneficiare e pertanto dal poter accedere alla pensione di vecchiaia parziale (con conclusione contestuale di un contratto di sostituzione), il che costituisce una discriminazione fondata sul sesso, non giustificata da ragioni oggettive.


(1)  GU L 14, pag. 9.

(2)  GU L 6, pag. 24.


8.5.2023   

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C 164/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti (Romania) il 3 gennaio 2023 — M.-A.A. / Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Cluj, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne, Municipiul Cluj-Napoca, con l’intervento di: Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Asociația Accept

(Causa C-4/23)

(2023/C 164/37)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti

Parti

Ricorrente: M.-A.A.

Resistenti: Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Cluj, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne, Municipiul Cluj-Napoca

Intervenienti: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Asociația Accept

Questioni pregiudiziali

1)

Se il fatto che l’articolo 43, lettera i), e l’articolo 57 della Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă (legge n. 119/1996, relativa agli atti dello stato civile) non riconoscano i cambiamenti delle annotazioni relative al sesso e al nome di battesimo nello stato civile, realizzati da un uomo transgender, avente doppia cittadinanza (rumena e di un altro Stato membro), in un altro Stato membro attraverso il procedimento di riconoscimento giuridico del genere, e richiedano al cittadino rumeno di svolgere, dall’inizio, un distinto procedimento giudiziario in Romania, avverso il Servizio pubblico locale dell’Anagrafe e dello Stato civile, procedimento che è stato ritenuto privo di chiarezza e prevedibilità dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (causa X e Y c. Romania; ricorsi nn. 2145/16 e 20607/16 del 19 gennaio 2021) e che può sfociare in una decisione contraria a quella presa dall’altro Stato membro, osti all’esercizio del diritto alla cittadinanza dell’Unione (articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e/o del diritto di circolare e soggiornare liberamente del cittadino dell’Unione (articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) in condizioni di dignità, uguaglianza davanti alla legge e non discriminazione (articolo 2 del Trattato sull’Unione europea; articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e articoli 1, 20 e 21, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), nel rispetto del diritto alla vita privata e alla vita familiare (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

2)

Se l’uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea influenzi la risposta alla questione di cui sopra, in particolare (i) laddove il procedimento per cambiare lo stato civile è iniziato prima della Brexit ed è stato completato nel periodo di transizione, e (ii) l’impatto della Brexit implica che la persona può usufruire dei diritti relativi alla cittadinanza europea, incluso il diritto alla libera circolazione e al soggiorno, solo in base ai documenti di identità o di viaggio rumeni in cui appare con sesso e nome di battesimo femminile, contrariamente all’identità di genere già riconosciuta giuridicamente.


8.5.2023   

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C 164/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) l’11 gennaio 2023 – Remia Com Impex SRL / Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj

(Causa C-10/23, Remia Com Impex)

(2023/C 164/38)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parti

Ricorrente: Remia Com Impex SRL

Resistenti: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (CE) n. 853/2004 (1), nel suo insieme, e le disposizioni dell’articolo 1, paragrafi da 3 a 5, in particolare, debbano essere interpretati nel senso che i depositi frigoriferi che effettuano attività di vendita al dettaglio ad altri stabilimenti di vendita al dettaglio, ma non al consumatore finale, debbano essere riconosciuti conformemente a tale regolamento, quando l’attività interessata non rientri nelle eccezioni previste dall’articolo 1, paragrafo 5, lettera b).

2)

Se detto regolamento e il diritto dell’Unione, in generale, debbano essere interpretati nel senso che le autorità nazionali che sono competenti a garantire l’attuazione della politica che costituisce l’obiettivo da conseguire per via normativa e a garantire il rispetto dei correlativi obblighi degli operatori economici interessati siano tenute a interpretare il requisito relativo all’attività marginale, localizzata e ristretta, contenuto all’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punto ii), alla luce del considerando 13 del medesimo regolamento o possano derogare a tale interpretazione attraverso proprie definizioni dei termini.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione n. 2, se le rispettive definizioni, contenute in un atto nazionale di trasposizione del regolamento, debbano rispettare la sostanza dei concetti, così come questa è descritta al considerando 13.

4)

Tenuto conto del fatto che le disposizioni dell’articolo 17 delle Normele atașate Ordinului n. 111/2008 (Norme allegate all’Ordinul n. 111/2008) prevedono che l’attività di vendita al dettaglio di prodotti di origine animale possa includere anche attività di fornitura e vendita dei prodotti ad altri stabilimenti al dettaglio sull’intero territorio rumeno senza l’obbligo di ottenere un’autorizzazione sanitaria-veterinaria, se il diritto dell’Unione e in particolare il regolamento (CE) n. 853/2004 osti a una tale disposizione e/o a una siffatta prassi amministrativa.

5)

Se il principio di equivalenza imponga che, qualora un provvedimento di un’autorità amministrativa possa essere annullato per non conformità a una legge nazionale, tale atto amministrativo possa essere annullato anche per non conformità a un regolamento dell’Unione [che è] rilevante, come il regolamento (CE) n. 853/2004.


(1)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU 2004 L 139, pag. 55).


8.5.2023   

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C 164/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 16 gennaio 2023 — SF / MV, Instituto da Segurança Social, IP, Autoridade Tributária e Aduaneira, Cofidis SA — Sucursal em Portugal

(Causa C-20/23, Instituto da Segurança Social e a.)

(2023/C 164/39)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrente: SF

Convenuti: MV, Instituto da Segurança Social, IP, Autoridade Tributária e Aduaneira, Cofidis SA — Sucursal em Portugal

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva [2019/1023] (1) debba essere interpretato nel senso che l’esclusione di altri debiti (diversi da quelli elencati nei commi) è consentita solo se «debitamente giustificata».

2)

Se la possibilità per gli Stati membri di escludere talune categorie di debiti dall’esdebitazione (a condizione che tale esclusione sia debitamente giustificata, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023), debba essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri di escludere i crediti fiscali (non menzionati in tale articolo) creando per essi una situazione privilegiata.

3)

In caso di risposta affermativa a tali questioni, occorre stabilire quali criteri debba integrare tale giustificazione, ai sensi del diritto dell’Unione europea, affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione e i diritti fondamentali, ai quali il legislatore europeo e nazionale sono soggetti [«non discriminazione in base alla nazionalità» (articolo 18 TFUE) e «libertà d’impresa» (articolo 16 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]), nonché le libertà economiche fondamentali del mercato interno.

4)

In caso di risposta negativa a tale questione, occorre stabilire se le definizioni (ai sensi del diritto dell’Unione europea e ai fini dell’interpretazione della direttiva in esame) di «debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi», nonché di «debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale» comprenda anche i debiti fiscali, come previsto dall’atto normativo interno che recepisce la direttiva 2019/1023 (legge n. 9/2022 dell’11 gennaio).


(1)  Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU 2019 L 172, pag. 18).


8.5.2023   

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C 164/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen (Germania) il 25 gennaio 2023 — L / Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit

(Causa C-36/23, Familienkasse Sachsen)

(2023/C 164/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Bremen

Parti

Ricorrente: L

Resistente: Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit

Questioni pregiudiziali

Questioni in merito all’interpretazione delle regole di priorità di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 (1):

1)

Se l’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 consenta il recupero parziale a posteriori degli assegni familiari tedeschi sulla base di un diritto prioritario in un altro Stato membro, anche se nell’altro Stato membro non sono state stabilite, né vengono erogate, prestazioni familiari per il figlio, con la conseguenza che l’importo che alla fine resta ai beneficiari ai sensi della normativa tedesca è inferiore agli assegni familiari tedeschi.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, per stabilire a quale titolo siano dovute prestazioni da parte di più Stati membri ai sensi dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004, ovvero quali elementi conferiscano i diritti che devono essere coordinati, occorra fare riferimento alle condizioni previste per tali diritti dalle legislazioni nazionali o a quali sono le circostanze di fatto in base alle quali gli interessati sono soggetti alla legislazione dei rispettivi Stati membri, ai sensi degli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 883/2004.

3)

Nel caso in cui sia rilevante sulla base di quali circostanze di fatto gli interessati sono soggetti alla legislazione dei rispettivi Stati membri ai sensi degli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 883/2004:

Se l’articolo 68, in combinato disposto con l’articolo 1, lettere a) e b), e con l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere esistente un’attività professionale subordinata o autonoma di una persona in un altro Stato membro ovvero una situazione ad essa assimilata ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale, qualora la cassa di previdenza sociale dell’altro Stato membro certifichi la presenza di un’assicurazione sociale «come agricoltore» e l’istituzione ivi competente in materia di prestazioni familiari attesti l’esistenza di un’attività lavorativa, anche se l’interessato sostiene che tale assicurazione sociale è legata esclusivamente alla proprietà della fattoria registrata come superficie agricola, benché essa non sia effettivamente sfruttata.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


8.5.2023   

IT

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C 164/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 3 febbraio 2023 — flightright GmbH / TAP Portugal

(Causa C-52/23, flightright)

(2023/C 164/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: flightright GmbH

Convenuta: TAP Portugal

Questioni pregiudiziali

1)

Se sussista una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) qualora sopravvengano condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione di un volo, indipendentemente dal carattere eccezionale di tali condizioni meteorologiche.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il carattere eccezionale delle condizioni meteorologiche possa essere determinato a seconda della loro frequenza regionale e stagionale nel luogo e al momento della loro sopravvenienza.


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


8.5.2023   

IT

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C 164/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 10 febbraio 2023 — Chaudfontaine Loisirs / État belge

(Causa C-73/23, Chaudfontaine Loisirs)

(2023/C 164/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: Chaudfontaine Loisirs SA

Convenuto e chiamante in causa in garanzia: État belge, rappresentato dal Ministro delle Finanze

Altra parte e chiamato in causa in garanzia: État belge, rappresentato dal Ministro della Giustizia

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) e il principio di neutralità fiscale consentano ad uno Stato membro di escludere dal beneficio dell’esenzione prevista da tale disposizione soltanto i giochi d’azzardo con poste di denaro forniti per via elettronica, mentre restano esenti dall’IVA i giochi d’azzardo con poste di denaro non forniti per via elettronica.

2)

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e il principio di neutralità fiscale consentano ad uno Stato membro di escludere dal beneficio dell’esenzione prevista da tale disposizione soltanto i giochi d’azzardo con poste di denaro forniti per via elettronica, ad eccezione delle lotterie che restano esenti dall’IVA, indipendentemente dal fatto che siano o meno fornite per via elettronica.

3)

Se l’articolo [2]67, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consenta che un organo giurisdizionale di grado superiore decida di mantenere gli effetti di una disposizione di diritto interno che esso annulla a motivo di una violazione del diritto interno senza pronunciarsi sulla violazione del diritto dell’Unione parimenti sollevata dinanzi ad esso e, quindi, senza sollevare la questione pregiudiziale della compatibilità di tale disposizione di diritto interno con il diritto dell’Unione europea, né chiedere alla Corte di pronunciarsi sulle condizioni in cui esso potrebbe decidere il mantenimento degli effetti di tale disposizione nonostante la sua incompatibilità con il diritto dell’Unione.

4)

In caso di risposta negativa a una delle questioni precedenti, se la Cour constitutionnelle potesse, al fine di evitare le difficoltà di bilancio e amministrative che il rimborso delle imposte già versate avrebbe provocato, mantenere gli effetti già prodottisi delle disposizioni da essa annullate a motivo della loro incompatibilità con norme nazionali in materia di ripartizione delle competenze, mentre tali disposizioni erano altresì incompatibili con la direttiva IVA 2006/112/CE del Consiglio.

5)

In caso di risposta negativa alla questione precedente, se al soggetto passivo possa essere restituita l’IVA che esso ha versato, con riferimento al margine lordo effettivo dei giochi e delle scommesse da esso realizzato, sulla base di disposizioni incompatibili con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA, e con il principio di neutralità fiscale.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


8.5.2023   

IT

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C 164/33


Ordinanza del presidente della Corte del 7 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — SIA «Ogres HES», in presenza di: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija

(Causa C-152/21 (1), Ogres HES)

(2023/C 164/43)

Lingua processuale: il lettone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 242 del 21.6.2021.


8.5.2023   

IT

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C 164/33


Ordinanza del presidente della Corte del 28 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement de Luxembourg — Lussemburgo) — G-Finance SARL, DV / Luxembourg Business Registers

(Causa C-317/21 (1), G-Finance)

(2023/C 164/44)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 297 del 26.7.2021.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/34


Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 13 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Grand Production d.o.o./ GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o, MTEL Austria GmbH

(Causa C-423/21 (1), Grand Production)

(2023/C 164/45)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/34


Ordinanza del presidente della Corte del 12 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad — Varna — Bulgaria) — procedimento penale a carico di TP, OF

(Causa C-698/22 (1), TP e OF)

(2023/C 164/46)

Lingua processuale: il bulgaro

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 35 del 30.1.2023.


Tribunale

8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/35


Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — Basaglia / Commissione

(Causa T-597/21) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a diversi progetti nell’ambito dei programmi eTEN nonché del quinto e sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico - Diniego parziale di accesso - Indisponibilità di documenti - Limitazione unilaterale dell’ambito di applicazione della domanda di accesso - Obbligo di procedere a un esame specifico e concreto - Carico di lavoro irragionevole - Articolo 266 TFUE - Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale - Provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta»)

(2023/C 164/47)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giorgio Basaglia (Milano, Italia) (rappresentante: G. Balossi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e A. Spina, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione C(2021) 5741 final della Commissione, del 27 luglio 2021, relativa a una domanda di conferma di accesso a documenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Giorgio Basaglia è condannato alle spese.


(1)  GU C 462 del 15.11.2021.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/35


Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — TO/EUAA

(Causa T-727/21) (1)

(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Avviso di posto vacante esterno [riservato] - Decisione di non prorogare la validità di un elenco di riserva - Termine per la presentazione del reclamo - Pubblicazione su Internet - Assenza di errore scusabile - Irricevibilità»)

(2023/C 164/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (rappresentanti: P. Eyckmans e M. Stamatopoulou, agenti, assistiti da T. Bontinck, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione EASO/HR/2020/2331 dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), del 18 dicembre 2020, di non prorogare, di un anno supplementare, la validità dell’elenco di riserva costituito a seguito del procedimento di selezione [riservato] nel quale figurava il suo nome e, dall’altro lato, il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

TO è condannata alle spese.


(1)  GU C 11 del 10.1.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/36


Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — Homy Casa / EUIPO — Albatros International (Sedie)

(Causa T-89/22) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una sedia - Disegno o modello anteriore - Causa di nullità - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Divulgazione su Internet - Identificazione del disegno o modello anteriore - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2023/C 164/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Homy Casa Ltd (Guangzhou, Cina) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Nicolás Gómez e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Albatros International GmbH (Nerdlen, Germania) (rappresentante: A. Biesterfeld-Kuhn, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisone della terza commissione di ricorso dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 novembre 2021 (procedimento R 837/2020-3).

Dispositivo

1)

La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 novembre 2021 (procedimento R 837/2020-3) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese, comprese quelle indispensabili sostenute dalla Homy Casa Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

3)

La Albatros International GmbH è condannata a sopportare le proprie spese.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/37


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Ruhorimbere/Consiglio

(Causa T-91/22) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»)

(2023/C 164/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Éric Ruhorimbere è condannato alle spese.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/37


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Mutondo/Consiglio

(Causa T-94/22) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Cambiamento delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»)

(2023/C 164/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalev Mutondo (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M.-C. Cadilhac, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Kalev Mutondo.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  C 148 del 4.4.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/38


Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — Katjes Fassin / EUIPO (THE FUTURE IS PLANT-BASED)

(Causa T-133/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo THE FUTURE IS PLANT-BASED - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 164/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Germania) (rappresentanti: T. Schmitz e S. Stolzenburg-Wiemer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Stoyanova-Valchanova ed E. Markakis, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 dicembre 2021 (procedimento R 1023/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Katjes Fassin GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 25.4.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/39


Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTREV)

(Causa T-174/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BREZTREV - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori ONBREZ, DAYBREZ, BREZILIZER e BREEZHALER - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 164/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: A. Nordemann-Schiffel, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: N. Lamsters e T. Frydendahl, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: AstraZeneca AB (Södertälje, Svezia) (rappresentanti: C. Tenkhoff e T. Herzog, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 gennaio 2022 (procedimento R 738/2021-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Novartis AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 207 del 23.5.2022.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/39


Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTRI)

(Causa T-175/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo BREZTRI - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori ONBREZ, BREZILIZER e BREEZHALER - Assenza di rischio di confusione - Assenza di carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori - Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/625»)

(2023/C 164/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: A. Nordemann-Schiffel, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: N. Lamsters e T. Frydendahl, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: AstraZeneca AB (Södertälje, Svezia) (rappresentanti: C. Tenkhoff e T. Herzog, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 gennaio 2022 (procedimento R 737/2021-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Novartis AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 207 del 23.5.2022.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/40


Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2023 — FA World Entertainment / EUIPO (FUCKING AWESOME)

(Causa T-178/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo FUCKING AWESOME - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Certezza del diritto - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione»)

(2023/C 164/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: FA World Entertainment Inc. (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Breuer, I. Dimitrov e C. Tenbrock, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Frydendahl, agente)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 febbraio 2022 (procedimento R 1131/2021-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La FA World Entertainment Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 207 del 23.5.2022.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/40


Sentenza del Tribunale 15 marzo 2023 — Zelmotor / EUIPO — B&B Trends (zelmotor)

(Causa T-194/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo zelmotor - Assenza di uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2023/C 164/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zelmotor sp. z o.o. (Rzeszów, Polonia) (rappresentante: M. Rumak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agent)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: B&B Trends, SL (Santa Perpetua de Mogoda, Spagna) (rappresentante: J. Mora Cortés, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 febbraio 2022 (procedimento R 927/2021-2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zelmotor sp. z o.o. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla B&B Trends, SL.

3)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 222 del 7.6.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/41


Ordinanza del Tribunale del 6 marzo 2023 — Oatly/EUIPO — D’s Naturals (Wow no cow!)

(Causa T-429/22) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»)

(2023/C 164/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oatly AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: M. Johansson, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: D’s Naturals LLC (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Hawkins e T. Dolde, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 maggio 2022 (procedimento R 1539/2021-2).

Dispositivo

1.

Non occorre più statuire sul ricorso.

2.

La Oatly AB e la D’s Naturals LLC sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 326 del 29.8.2022.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/42


Ordinanza del Tribunale del 16 febbraio 2023 — Cipro / EUIPO– Cemet (Halime)

(Causa T-615/22) (1)

(«Marcio dell’Unione europea - Opposizione - Rigetto definitivo della domanda di registrazione del marchio nell’ambito di un procedimento di opposizione parallelo - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2023/C 164/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz e C. Milbradt, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Cemet Oy (Helsinki, Finlandia)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica di Cipro chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 giugno 2022 (procedimento R 121/2022-5).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Repubblica di Cipro e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sono condannati a farsi carico delle proprie spese.


(1)  GU C 432 del 14.11.2022.


8.5.2023   

IT

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C 164/42


Ricorso proposto il 27 gennaio 2023 — SCC Legal/Commissione

(Causa T-43/23)

(2023/C 164/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SCC Legal Rechtsanwaltgesellschaft mbH (Bad Kreuznach, Germania) (rappresentanti: avvocati C. Stallberg e C. Binder)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia

dichiarare che la convenuta, in violazione del diritto dell’Unione, in seguito allo svolgimento della procedura di consultazione, ha omesso di avviare la successiva procedura di regolamentazione per la revoca dell’approvazione della sostanza di base idrogenocarbonato di sodio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, quarto comma, in combinato disposto con l’articolo 79, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309, pag. 1);

dichiarare, in subordine, che, successivamente all’avvio della procedura formale di consultazione per la revoca dell’approvazione della sostanza di base idrogenocarbonato di sodio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la convenuta, in violazione del diritto dell’Unione, non ha proseguito tale procedura dopo aver ricevuto e valutato le osservazioni degli Stati membri, omettendo segnatamente di informare l’Autorità e il soggetto interessato e di stabilire un termine per la presentazione delle loro osservazioni;

dichiarare, in via ulteriormente subordinata, che la convenuta, in violazione del diritto dell’Unione, ha omesso di avviare la procedura formale di consultazione per la revoca dell’approvazione della sostanza di base idrogenocarbonato di sodio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di avviare la procedura di revoca dell’approvazione della sostanza di base in caso di successiva decadenza dei criteri di approvazione

La ricorrente è titolare di un’autorizzazione per il prodotto fitosanitario NatriSan®, contenente idrogenocarbonato di sodio come sostanza attiva. L’autorizzazione di NatriSan® avrebbe determinato la decadenza dei criteri di approvazione per l’idrogenocarbonato di sodio come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1107/2009, cosicché la convenuta sarebbe tenuta a revocare l’approvazione della sostanza di base. Tuttavia, non avviando la corrispondente procedura di regolamentazione per la revoca dell’approvazione suddetta, malgrado l’esplicita richiesta di procedere in tal senso, la convenuta violerebbe detto obbligo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di sussidiarietà della procedura di approvazione per le sostanze di base

Il mancato avvio della procedura di regolamentazione per la revoca dell’approvazione della sostanza di base violerebbe il principio di sussidiarietà, previsto dalla normativa fitosanitaria, che tutela la ricorrente e secondo il quale l’approvazione della sostanza di base deve essere revocata non appena una sostanza viene immessa sul mercato come prodotto fitosanitario.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di priorità nell’ambito della procedura di approvazione delle sostanze di base

In base al principio di priorità, l’autorizzazione di NatriSan® impedirebbe l’approvazione di questa sostanza come sostanza di base e obbligherebbe la convenuta a revocare l’approvazione della sostanza di base con avvio della relativa procedura.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

La ricorrente avrebbe potuto confidare nel fatto che la convenuta revocasse l’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio come sostanza di base subito dopo il rilascio dell’autorizzazione fitosanitaria per NatriSan®. Pertanto, il mancato avvio della procedura di regolamentazione per la revoca dell’approvazione della sostanza di base implicherebbe una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento previsto dal diritto dell’Unione.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/43


Ricorso proposto il 13 febbraio 2023 — UH / BCE

(Causa T-67/23)

(2023/C 164/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: UH (rappresentanti: M. Burianski, R. Janjuah e W. Häring, Rechtsanwälte)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione della ricorrente ad operare come ente creditizio (ECB-SSM-2022-DE-22 WHD-2022-0001);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità formale della decisione

Nel suo dispositivo, la decisione della BCE indica quale fondamento del provvedimento adottato presupposti differenti da quelli indicati nella motivazione. Sussisterebbe pertanto una violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 39 del Verwaltungsverfahrensgesetz [legge sul procedimento amministrativo], dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere ascoltati

La BCE non avrebbe tenuto conto delle osservazioni della ricorrente nell’ambito del procedimento di audizione. Ciò configurerebbe una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali.

3.

Terzo motivo, vertente sull’assenza dei presupposti della fattispecie contemplata dall’articolo 35, paragrafo 2, punto 4, lettera a), del Kreditwesengesetz [legge sulle attività degli enti creditizi]

Sarebbero insussistenti i presupposti della fattispecie di cui all’articolo 35, paragrafo 2, punto 4, lettera a), del Kreditwesengesetz, richiamati nella motivazione della decisione della BCE. La presunzione prevista da tale norma autorizzativa non sussisterebbe o sarebbe stata in ogni caso superata.

4.

Quarto motivo, vertente sull’assenza dei presupposti della fattispecie contemplata dall’articolo 35, paragrafo 2, punto 6, del Kreditwesengesetz

Sarebbero insussistenti i presupposti della fattispecie di cui all’articolo 35, paragrafo 2, punto 6, del Kreditwesengesetz richiamati nella motivazione della decisione della BCE. La BCE non terrebbe conto della definizione dinamica di capitale proprio contenuta in tale norma autorizzativa. Peraltro, un rinvio a requisiti di capitale fissati ad un livello più alto dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [Ente federale per la vigilanza sui servizi finanziari] configurerebbe una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore nell’esercizio del potere discrezionale nonché su un abuso nell’esercizio di tale potere da parte della BCE

La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria sarebbe sproporzionata. Sussisterebbe anzitutto un esercizio erroneo del potere discrezionale, in quanto la BCE motiverebbe la revoca di detta autorizzazione anche con il fatto che si doveva rendere di pubblico dominio che esistevano presunte «gravi» violazioni dei requisiti fissati in sede di vigilanza. In questo modo, la BCE conferirebbe alla propria decisione un carattere sanzionatorio non previsto dalla legge, che non troverebbe fondamento nell’articolo 35 del Kreditwesengesetz. Ciò integrerebbe una violazione dell’articolo 40 del Verwaltungsverfahrengesetz, dell’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, TUE e dell’articolo 263, secondo comma, TFUE.

Sarebbero stati inoltre oltrepassati i limiti del potere discrezionale. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria sarebbe già inidonea a realizzare lo scopo perseguito con tale provvedimento. La revoca dell’autorizzazione comporterebbe pesanti svantaggi in particolar modo per i creditori della ricorrente e per la garanzia dei depositi, svantaggi che potrebbero essere evitati nell’ambito di una liquidazione volontaria preventivata dalla ricorrente.

La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria non sarebbe neppure necessaria, in quanto con il progetto di liquidazione volontaria verrebbe ad essere disponibile uno strumento ugualmente efficace ma meno invasivo per il raggiungimento della finalità perseguita con la revoca. Tale progetto di liquidazione volontaria sarebbe diventato il fondamento di una decisione della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria non sarebbe neppure adeguata. Sussisterebbe una lesione ingiustificata del diritto fondamentale sancito dall’articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 3, della Costituzione tedesca. Le misure conseguenziali che incombono a seguito della revoca dell’autorizzazione suddetta, ai sensi dell’articolo 38 del Kreditwesengesetz, sarebbero sproporzionate. Inoltre, vi sarebbero notevoli svantaggi per i creditori e gli azionisti della ricorrente, i quali potrebbero essere evitati mediante una liquidazione volontaria compiuta mantenendo l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria.

Sussisterebbe inoltre un mancato uso del potere discrezionale per il fatto che l’articolo 35, paragrafo 2, punto 4, lettera a), del Kreditwesengestz esige una doppia verifica di proporzionalità, che la convenuta non avrebbe effettuato.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/45


Ricorso, proposto il 17 febbraio 2023 — RWE Supply & Trading/ACER

(Causa T-95/23)

(2023/C 164/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: RWE Supply & Trading GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: Rechtsanwälte U. Scholz, H. Weßling e M. von Falkenhausen)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare a decisione della commissione dei ricorsi del 9 dicembre 2022 (caso A 0[0]2-2022);

in subordine, annullare la decisione iniziale della convenuta del 25 febbraio 2022 (n. 03/2022);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda principale, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo

La commissione dei ricorsi della convenuta non avrebbe riconosciuto che la decisione n. 03/2022 riguarda la ricorrente non solo direttamente ma anche individualmente e che la ricorrente, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 (1), sarebbe legittimata a proporre ricorso.

2.

Secondo motivo

La commissione dei ricorsi della convenuta non avrebbe riconosciuto che la legittimazione a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 sussisterebbe anche qualora la misura contestata costituisca un atto regolamentare che — come avverrebbe nel caso di specie — riguardi direttamente il ricorrente e non comporti misure di esecuzione.

A sostegno della domanda in subordine, presentata per il caso di infondatezza della domanda principale, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo

I limiti di prezzo provvisori decisi nella decisione n. 03/2022, pari a +/- 15 000 euro/MWh, violerebbero il divieto di limiti di prezzo non tecnici sui mercati dell’energia di bilanciamento ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio in combinato disposto con l’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/219 (3), poiché essi non soddisferebbero i requisiti di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2195, come la convenuta stessa ammetterebbe.

2.

Secondo motivo

La convenuta fonderebbe erroneamente la sua decisione sull’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942 in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), e l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2195. Le summenzionate disposizioni consentirebbero alla convenuta di rivedere ed approvare una proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione intesa ad introdurre o modificare le metodologie di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2195. I limiti di prezzo potrebbero essere parte di una siffatta proposta solo qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2195, cosa che tuttavia non farebbero i limiti di prezzo proposti dai gestori dei sistemi di trasmissione. Ciò sarebbe ammesso dalla convenuta stessa. Difetterebbe pertanto una proposta idonea ad essere approvata o rivista e dunque una competenza decisionale della convenuta risultante dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942.

3.

Terzo motivo

Anche se la convenuta fosse legittimata a rivedere proposte illegittime dei gestori dei sistemi di trasmissione intese ad introdurre limiti di prezzo sulla base dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942, essa non si sarebbe avvalsa di tale competenza. La convenuta, anche stando alla propria motivazione, avrebbe invece adottato una disciplina non solo derogatoria, bensì del tutto autonoma. Di conseguenza, la convenuta si sarebbe arrogata un diritto di iniziativa non previsto nel diritto dell’Unione.

4.

Quarto motivo

Il limite di prezzo provvisorio deciso dalla convenuta violerebbe gli obiettivi del regolamento (UE) 2017/2195 e del regolamento (UE) 2019/943.

5.

Quinto motivo

La decisione contestata difetterebbe della motivazione necessaria ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/942, dell’articolo 296 TFUE, e dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

6.

Sesto motivo

La decisione contestata si fonderebbe su una violazione del diritto della ricorrente di essere sentita ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/942; la convenuta, infatti, avrebbe sottoposto il progetto dei limiti di prezzo provvisori decisi unicamente ai gestori dei sistemi di trasmissione, l’ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) e alle autorità di regolazione, con la richiesta di un parere, e avrebbe negato tale possibilità agli altri interessati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/942, tra cui la ricorrente.


(1)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2019, L 158, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54).

(3)  Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU 2017, L 312, pag. 6).


8.5.2023   

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C 164/46


Ricorso, proposto il 17 febbraio 2023 — Uniper Global Commodities/ACER

(Causa T-96/23)

(2023/C 164/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Uniper Global Commodities SE (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Richter, M. Schellberg, C. Sieberg e M. Schleifenbaum)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione dei ricorsi della convenuta del 9 dicembre 2022 (n. A 003-2022);

in subordine, annullare la decisione della convenuta del 25 febbraio 2022 (n. 03/2022);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda principale, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo

La commissione dei ricorsi della convenuta avrebbe erroneamente dichiarato che la decisione della convenuta (n. 03/2022) sarebbe stata «presa nei confronti di un’altra persona» e riguarderebbe la ricorrente sì «direttamente», ma non «individualmente», ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 (1):

L’accertamento della commissione dei ricorsi si fonderebbe su un’interpretazione illegittima dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 e su un’insufficiente valutazione della particolare incidenza nei confronti della ricorrente.

La commissione dei ricorsi avrebbe fondato l’asserita mancanza di incidenza individuale su affermazioni della giurisprudenza concernenti l’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, le quali non sarebbero trasponibili al caso di specie o sarebbero state valutate in maniera non corretta.

2.

Secondo motivo

La commissione dei ricorsi, pur avendo effettivamente confermato che la decisione della convenuta costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, 3o alternativa, TFUE, avrebbe tuttavia interpretato illegittimamente l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 nel senso che, secondo tale disposizione — in deroga all’articolo 263, paragrafo 4, 3o alternativa, TFUE — non sussisterebbe ciononostante una legittimazione a proporre ricorso della ricorrente:

L’interpretazione della commissione dei ricorsi non terrebbe conto né della ratio e dello scopo del procedimento di ricorso né del ruolo della convenuta nell’ambito dell’autoregolamentazione del mercato di bilanciamento dell’elettricità ai sensi del regolamento (UE) 2017/2195 (2), soggetta ad autorizzazione.

L’interpretazione della commissione dei ricorsi darebbe luogo ad un deficit di tutela giuridica contrario al diritto primario.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione dei ricorsi, il tenore letterale della disposizione non osterebbe ad un’interpretazione in forza della quale la ricorrente sarebbe legittimata a proporre ricorso.

A sostegno della sua domanda in subordine, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo

La convenuta, non avendo statuito sulla domanda dell’ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), ma avendo stabilito qualcosa di completamente diverso, avrebbe ecceduto le competenze che le spettano ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2195.

2.

Secondo motivo

La convenuta non avrebbe potuto stabilire i limiti di prezzo senza una nuova consultazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/2195 neanche qualora essa fosse stata ritenuta competente in forza del regolamento (UE) 2017/2195 e del regolamento (UE) 2019/942.

3.

Terzo motivo

Per il limite di prezzo fissato dalla convenuta non sussisterebbe alcun fondamento giuridico.

4.

Quarto motivo

In violazione dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/942 e dell’articolo 296 TFUE, la convenuta non avrebbe sufficientemente motivato la fissazione del limite di prezzo.

5.

Quinto motivo

Con la sua decisione, la convenuta avrebbe violato le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), b) ed e), del regolamento (UE) 2017/2195.

6.

Sesto motivo

Con la fissazione del limite di prezzo, la convenuta violerebbe il principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, prima e seconda frase, TUE e dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2195.


(1)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2019, L 158, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU 2017, L 312, pag. 6).


8.5.2023   

IT

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C 164/48


Ricorso proposto il 14 marzo 2023 — Merlin e a./Commissione

(Causa T-141/23)

(2023/C 164/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Laurent Merlin (Equihen-Plage, Francia) e gli altri 27 ricorrenti (rappresentanti: F.-C. Laprévote e F. de Bure, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

constatare, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, che la mancata decisione da parte della Commissione sulla presunta esistenza di aiuti di Stato sulla base delle informazioni fornite dai ricorrenti costituisce una carenza;

ordinare alla Commissione di adottare, entro un termine di due mesi, una decisione sul fondamento del regolamento (UE) 2015/1589 (1) del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti invocano un motivo unico. Essi sostengono che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’agire, in quanto non ha adottato la decisione di cui all’articolo 4 del regolamento 2015/1589 a seguito dell’esame preliminare delle informazioni trasmesse nell’ambito delle denunce presentate ad essa dai ricorrenti relative ad aiuti di Stato asseritamente illegittimi concessi dalle autorità dei Paesi Bassi a favore di armatori di pescherecci.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


8.5.2023   

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C 164/48


Ricorso proposto il 15 marzo 2023 — VF/Consiglio

(Causa T-143/23)

(2023/C 164/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VF (rappresentante: C. Docclo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (1), nella misura in cui

L’articolo 17 esclude dal suo ambito il reddito proveniente da un’attività di trasporto marittimo rientrante nel regime di tassazione sul tonnellaggio degli Stati membri autorizzato dalle norme in materia di aiuti di Stato, diverso dal «reddito del trasporto marittimo internazionale» e dal «reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale»;

L’articolo 17 si applica solo se «l’entità costitutiva dimostra che la gestione strategica o commerciale di tutte le navi interessate è effettivamente esercitata all’interno della giurisdizione in cui l’entità costitutiva è localizzata»;

La direttiva non contempla misure transitorie per i contribuenti che hanno fatto investimenti ingenti basandosi su un regime nazionale di tassazione sul tonnellaggio;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della direttiva del principio generale della parità di trattamento fra imprese simili.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della direttiva del principio generale di proporzionalità perché i suoi effetti eccedono quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

3.

Terzo motivo, secondo il quale l’applicazione della direttiva a situazioni puramente nazionali viola il principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 115 e 107 TFUE.


(1)  GU 2022, L 328, pag. 1.


8.5.2023   

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C 164/49


Ricorso proposto il 17 marzo 2023 — Eurosemillas / UCVV — Nador Cott Protection e Carpa Dorada (Nadorcott)

(Causa T-145/23)

(2023/C 164/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Eurosemillas, SA (Cordova, Spagna) (rappresentanti: J. Muñoz-Delgado y Mérida e M. Esteve Sanz, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Nador Cott Protection SARL (Saint-Raphaël, Francia), Carpa Dorada, SL (Almazora, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UCVV

Titolare del ritrovato vegetale oggetto del diritto di privativa comunitaria controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso Nador Cott Protection SARL

Ritrovato vegetale oggetto del diritto di privativa comunitaria controverso: Ritrovato vegetale oggetto del diritto di privativa comunitaria n. EU 14111 — Denominazione della varietà: Nadorcott — Specie: Citrus reticulata Blanco

Procedimento dinanzi all’UCVV: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 2 gennaio 2023 nel procedimento A002/2020

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accogliere il primo motivo dell’impugnazione e annullare la decisione impugnata, con rinvio del procedimento alla commissione di ricorso dell’UCVV affinché adotti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale non accolga il primo motivo dell’impugnazione o accogliendolo si consideri nelle condizioni di decidere, sulla base di elementi di fatto e di diritto presentati nel procedimento, la decisione che la commissione di ricorso aveva l’obbligo di adottare, concedere l’accoglimento dell’impugnazione di Eurosemillas SA per uno qualunque dei suoi motivi dal secondo al sesto, revocare la decisione impugnata ed emettere al suo posto una nuova decisione per la quale si revochi la decisione n. NN20 dell’UCVV del 16 dicembre 2019 e si dichiari la nullità del titolo del ritrovato vegetale comunitario n. EU 14111 sulla varietà di mandarino Nadorcott.

Condannare le parti convenute alle spese relative alla presente impugnazione, nonché alle spese relative alle azioni intraprese dinanzi all’UCVV e alla sua commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione del diritto fondamentale a una buona amministrazione, in relazione al diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un processo equo e con tutte le garanzie, sanciti negli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, altresì violati dalla decisione impugnata.

Violazione, per mancata applicazione, dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio in relazione al suo articolo 10.

Violazione, per applicazione impropria, dell’articolo 116 del regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio.

Violazione, per mancata applicazione, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio, in relazione all’articolo 10, poiché non si è considerato che la cessione di costituenti e di materiale del raccolto di Nadorcott nell’UE prima del periodo di tolleranza (calcolato senza applicare l’articolo 116) ha compromesso la novità della varietà.

Violazione, per mancata applicazione, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio, in relazione all’articolo 11, paragrafo 1.

Violazione, per mancata applicazione, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio, in relazione all’articolo 11, paragrafo 4.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/50


Ricorso proposto il 21 marzo 2023 — WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati

(Causa T-153/23)

(2023/C 164/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: WhatsApp Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: J. Killick, G. Forwood, I. Sarmas, H. Gafsen, avvocati, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan, D. Breatnach, Solicitors, D. McGrath, SC, E. Egan McGrath, B. Kennedy, SC, C. Geoghegan, Barristers)

Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Disporre le misure di organizzazione del procedimento richieste;

Annullare la decisione vincolante 5/2022 dell’EDPB relativa alla controversia presentata dalla DPC (Irish Data Protection Commission, commissione irlandese per la protezione dei dati) concernente WhatsApp Ireland Limited (art. 65 RGPD) del 5 dicembre 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»); e

Condannare l’EDPB alle spese sostenute da WhatsApp Ireland in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, secondo il quale l’EDPB non ha agito come organo imparziale, in violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.

2.

Secondo motivo, secondo il quale, fatta salva la conferma tramite misure di organizzazione del procedimento, la decisione impugnata era inficiata da irregolarità procedurali nella sua adozione.

3.

Terzo motivo, secondo il quale l’EDPB ha ecceduto la propria competenza prendendo in considerazione questioni che esulavano dall’ambito del reclamo.

4.

Quarto motivo, secondo il quale l’EDPB ha errato dando istruzioni alla DPC affinché constatasse che la ricorrente non poteva far valere una necessità contrattuale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del RGPD.

5.

Quinto motivo, secondo il quale l’EDPB ha errato in diritto dando istruzioni alla DPC affinché constatasse una violazione del principio di correttezza, sancito all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del RGPD.

6.

Sesto motivo, secondo il quale l’EDPB ha errato in diritto ed ecceduto la propria competenza incaricando la DPC di esaminare ulteriormente tutti gli aspetti del trattamento di dati di WhatsApp Ireland per determinare se esso comprenda categorie particolari di dati a norma dell’articolo 9 del RGPD.

7.

Settimo motivo, secondo il quale l’EDPB ha ecceduto la propria competenza ed errato in diritto dando istruzioni alla DPC affinché imponesse una sanzione amministrativa.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/51


Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2023 — Junqueras i Vies / Parlamento

(Causa T-485/20) (1)

(2023/C 164/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 304 del 14.9.2020.