ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 12

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
13 gennaio 2023


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2023/C 12/01

Parere della Commissione del 12 gennaio 2023 relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare di Brokdorf (KBR) situata nel Land dello Schleswig-Holstein (Germania)

1


 

II   Comunicazioni

 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

Banca centrale europea

2023/C 12/02

Accordo del 12 dicembre 2022 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2023/C 12/03

Tassi di cambio dell'euro — 12 gennaio 2023

7

2023/C 12/04

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

8

2023/C 12/05

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 febbraio 2023 [Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]

9


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2023/C 12/06

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2023/C 12/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10964 – WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2023/C 12/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV) ( 1 )

13

2023/C 12/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS)) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

13.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 12/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2023

relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare di Brokdorf (KBR) situata nel Land dello Schleswig-Holstein (Germania)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2023/C 12/01)

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari da effettuare ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).

Il 31 gennaio 2022 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare di Brokdorf.

Sulla base di tali dati e delle ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 13 maggio 2022 e fornite dalle autorità tedesche il 17 agosto 2022, dopo aver consultato il gruppo di esperti la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza del sito dal più vicino confine con un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di 110 km.

2.

Durante le normali operazioni di disattivazione e smantellamento della centrale nucleare di Brokdorf (KBR), gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3).

3.

I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto (nel nuovo deposito di preparazione al trasporto) in attesa di essere trasferiti negli impianti di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania.

I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di allontanamento (clearance) saranno liberati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali, al riutilizzo o al riciclaggio, nel rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

4.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi a seguito di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dalle operazioni di disattivazione e smantellamento della centrale nucleare Brokdorf (KBR), situata nel Land dello Schleswig-Holstein (Germania), non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva, rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo la Commissione richiama l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

(2)  Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell'11 ottobre 2010, sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

(3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).


II Comunicazioni

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

Banca centrale europea

13.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 12/3


ACCORDO

del 12 dicembre 2022

tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria

(2023/C 12/02)

1.

Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)

1, Knyaz Alexander I Sq.

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Hrvatska narodna banka

Trg hrvatskih velikana 3

HR-10002 Zagreb

HRVATSKA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Krisztina körút 55.

1013

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

POLSKA/POLAND

Banca Naţională a României

Strada Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

SE-103 37 Stockholm

SVERIGE

e

2.

Banca centrale europea (BCE)

(di seguito, le «Parti»)

considerando quanto segue:

1.

Nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito, la «risoluzione»), il Consiglio europeo ha convenuto di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») in concomitanza con l’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999.

2.

Ai sensi della risoluzione, l’AEC II contribuisce a garantire che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, ma partecipanti all’AEC II, orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l’adozione dell’euro.

3.

La Croazia, quale Stato membro con deroga, è parte dell’AEC II dal 2020. La Hrvatska narodna banka è parte dell’Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (1), modificato dall’Accordo del 21 dicembre 2006 (2), dall’Accordo del 14 dicembre 2007 (3), dall’Accordo dell’8 dicembre 2008 (4), dall’Accordo del 13 dicembre 2010 (5), dall’Accordo del 21 giugno 2013 (6), dall’Accordo del 6 dicembre 2013 (7), dall’Accordo del 13 novembre 2014 (8) e dall’Accordo del 22 gennaio 2020 (9) (di seguito l’«Accordo tra le banche centrali sull’AEC II»).

4.

Ai sensi dell’articolo 1 della decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa all’adozione dell’euro da parte della Croazia il 1o gennaio 2023 (10), la deroga ad essa concessa ai sensi dell’articolo 5 dell’Atto di adesione del 2012 (11) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2023. Dal 1o gennaio 2023 l’euro sarà la moneta della Croazia e, a decorrere dalla medesima data, la Hrvatska narodna banka non sarà più parte dell’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II.

5.

Si rende quindi necessario modificare l’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II, prendendo atto dell’abrogazione della deroga in favore della Croazia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Modifica all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II in considerazione dell’abrogazione della deroga per la Croazia

La Hrvatska narodna banka cessa di essere parte all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Articolo 2

Sostituzione dell’allegato II all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II

L’allegato II all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato al presente accordo.

Articolo 3

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo modifica l’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2023.

2.   Il presente accordo è redatto in inglese e debitamente sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle Parti. La BCE, che conserva l’accordo originale, invia una copia dell’accordo conforme all’originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all’area dell’euro. L’accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 dicembre 2022

Per

la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)

Per

la Česká národní banka

Per

la Danmarks Nationalbank

Per

la Hrvatska narodna banka

Per

la Magyar Nemzeti Bank

Per

la Narodowy Bank Polski

Per

la Banca Naţională a României

Per

la Sveriges riksbank

Per

la Banca centrale europea


(1)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

(2)  GU C 14 del 20.1.2007, pag. 6.

(3)  GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7.

(4)  GU C 16 del 22.1.2009, pag. 10.

(5)  GU C 5 dell’8.1.2011, pag. 3.

(6)  GU C 187 del 29.6.2013, pag. 1.

(7)  GU C 17 del 21.1.2014, pag. 1.

(8)  GU C 64 del 21.2.2015, pag. 1.

(9)  GU C 32 I del 1.2.2020, pag. 1.

(10)  GU L 187 del 14.7.2022, pag. 31.

(11)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.


ALLEGATO

LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL’AEC II

con effetto dal 1o gennaio 2023

(milioni di euro)

Banche centrali aderenti al presente accordo

Limiti massimi (1)

Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)

810

Česká národní banka

1 320

Danmarks Nationalbank

1 250

Magyar Nemzeti Bank

1 130

Narodowy Bank Polski

3 680

Banca Naţională a României

1 860

Sveriges riksbank

1 950

Banca centrale europea

nessuno


Banche centrali appartenenti all’area dell’euro

Limiti massimi

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

nessuno

Deutsche Bundesbank

nessuno

Eesti Pank

nessuno

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

nessuno

Bank of Greece

nessuno

Banco de España

nessuno

Banque de France

nessuno

Banca d’Italia

nessuno

Central Bank of Cyprus

nessuno

Hrvatska narodna banka

nessuno

Latvijas Banka

nessuno

Lietuvos bankas

nessuno

Banque centrale du Luxembourg

nessuno

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

nessuno

De Nederlandsche Bank

nessuno

Oesterreichische Nationalbank

nessuno

Banco de Portugal

nessuno

Banka Slovenije

nessuno

Národná banka Slovenska

nessuno

Suomen Pankki

nessuno


(1)  Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all’AEC II.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 12/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 gennaio 2023

(2023/C 12/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0772

JPY

yen giapponesi

140,61

DKK

corone danesi

7,4385

GBP

sterline inglesi

0,88690

SEK

corone svedesi

11,2730

CHF

franchi svizzeri

1,0056

ISK

corone islandesi

154,30

NOK

corone norvegesi

10,7228

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,036

HUF

fiorini ungheresi

399,60

PLN

zloty polacchi

4,6920

RON

leu rumeni

4,9440

TRY

lire turche

20,2312

AUD

dollari australiani

1,5570

CAD

dollari canadesi

1,4439

HKD

dollari di Hong Kong

8,4121

NZD

dollari neozelandesi

1,6937

SGD

dollari di Singapore

1,4309

KRW

won sudcoreani

1 340,17

ZAR

rand sudafricani

18,1417

CNY

renminbi Yuan cinese

7,2700

IDR

rupia indonesiana

16 456,12

MYR

ringgit malese

4,6955

PHP

peso filippino

59,292

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

35,849

BRL

real brasiliano

5,5556

MXN

peso messicano

20,3745

INR

rupia indiana

87,7830


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 12/8


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 12/04)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Denominazione della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2023) 31

6 gennaio 2023

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

AGC Biologics A/S, Vandtårnsvej 83 B, 2860, Søborg, Danimarca

AGC Biologics GmbH, Czernyring 22, 69115, Heidelberg, Germania

REACH/22/45/0

REACH/22/45/1

REACH/22/45/2

REACH/22/45/3

Come detergente per l'inattivazione dei virus nella produzione di proteine terapeutiche con l'utilizzo di cellule di mammifero come ospiti

Come detergente durante il processo di purificazione dei biofarmaci ricombinanti derivati da espressioni microbiche ospitanti nell'ambito di progetti i cui processi siano stati approvati dalle autorità (processi conformi alle buone prassi di fabbricazione)

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  1 La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


13.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 12/9


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 febbraio 2023

[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1)]

(2023/C 12/05)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 487 del 22.12.2022, pag. 8.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.2.2023

2,56

2,56

0,79

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77

1.1.2023

31.1.2023

2,56

2,56

0,36

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77


(1)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

13.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 12/10


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2023/C 12/06)

1.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio

Russia

Ucraina

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1o ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20)

3.10.2023


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(3)  1 La misura scade alla mezzanotte (00.00) del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 12/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10964 – WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 12/07)

1.   

In data 5 gennaio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Clariant International Ltd. («Clariant», Svizzera), appartenente a Clariant Group e controllata in ultima istanza da Clariant AG (Svizzera),

KOG Investments Pte. Ltd («Wilmar», Singapore), controllata da Wilmar International Limited (Singapore),

Global Amines Company Pte. Ltd. («GAC», Singapore), controllata congiuntamente da Clariant e Wilmar,

la divisione composti di ammonio quaternario di Clariant («Quats Business», Svizzera), controllata da Clariant, comprendente, tra l'altro, siti di produzione in Germania, Brasile e Indonesia, un ufficio responsabile della proprietà intellettuale in Svizzera e altri attivi in tutto il mondo.

Clariant e Wilmar acquisiranno, tramite GAC, il controllo comune della divisione composti di ammonio quaternario, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Clariant opera, tra l'altro, nella produzione e nella vendita di tensioattivi cationici,

Wilmar opera, tra l'altro, nella produzione e nella vendita di acidi grassi e alcoli grassi,

GAC opera nella produzione e nella vendita di ammine, compresa la produzione e la vendita di tensioattivi non ionici, cationici e anfoteri.

3.   

Le attività della divisione composti di ammonio quaternario consistono principalmente nello sviluppo e nella produzione di composti di ammonio quaternario («quats»), attraverso impianti di produzione integrata, e nella fornitura dei relativi servizi di assistenza. In misura minore, la divisione produce prodotti intermedi per la fabbricazione di tali composti.

4.   

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10964 – WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


13.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 12/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 12/08)

1.   

In data 6 gennaio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom», Germania),

Orange S.A. («Orange», Francia),

Telefónica S.A. («Telefónica», Spagna),

Vodafone Group plc («Vodafone», Regno Unito).

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica e Vodafone acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una nuova impresa comune (JV).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Deutsche Telekom è un operatore multinazionale di telecomunicazioni con attività in oltre 50 paesi in tutto il mondo che fornisce servizi di telecomunicazione mobile e/o fissa, nonché prodotti relativi all'accesso a internet, televisivi e tecnologici,

Orange è un operatore multinazionale di telecomunicazioni che opera in 27 paesi in tutto il mondo e fornisce un'ampia gamma di servizi di comunicazione elettronica, principalmente nel settore delle telecomunicazioni fisse e mobili e dell'accesso a internet, nonché di servizi di telecomunicazione a società multinazionali,

Telefónica è un operatore multinazionale di telecomunicazioni e un fornitore di reti mobili che opera principalmente in Europa, nel Regno Unito e nell'America del Sud, fornendo servizi mobili, fissi, internet e televisivi,

Vodafone è un operatore multinazionale di telecomunicazioni con attività in 21 paesi, prevalentemente in Europa e in Africa, che fornisce servizi di telecomunicazione mobile, servizi di telefonia fissa e servizi televisivi e tecnologici al dettaglio.

3.   

L’impresa comune opererà nella fornitura di una soluzione di identificazione digitale a sostegno delle attività pubblicitarie e di marketing digitali di marchi ed editori.

4.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

5.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).


13.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 12/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS))

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 12/09)

1.   

In data 6 gennaio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Blackstone Inc. (Stati Uniti),

Emerald JV Holdings L.P. (la divisione tecnologie di climatizzazione di Emerson Electric Co.) (Stati Uniti), controllata da Emerson Electric Co. (Stati Uniti).

Blackstone Inc. acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Emerald JV Holdings L.P. (la divisione tecnologie di climatizzazione di Emerson Electric Co.).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Blackstone Inc. - che ha sede negli Stati Uniti e possiede uffici in Europa e in Asia - è un gestore di attivi a livello mondiale;

Emerald JV Holdings L.P. (Stati Uniti) detiene la divisione indipendente di Emerson Electric Co. riguardante le tecnologie di climatizzazione per infrastrutture commerciali e residenziali, che comprende un portafoglio di prodotti e servizi dei settori tecnologici del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e della refrigerazione.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10989 – BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.