ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 12 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
66° anno |
Sommario |
pagina |
|
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
|
|
PARERI |
|
|
Commissione europea |
|
2023/C 12/01 |
|
II Comunicazioni |
|
|
ACCORDI INTERISTITUZIONALI |
|
|
Banca centrale europea |
|
2023/C 12/02 |
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Commissione europea |
|
2023/C 12/03 |
||
2023/C 12/04 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006) ( 1 ) |
|
2023/C 12/05 |
|
V Avvisi |
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
|
|
Commissione europea |
|
2023/C 12/06 |
||
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
Commissione europea |
|
2023/C 12/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10964 – WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
2023/C 12/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV) ( 1 ) |
|
2023/C 12/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS)) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Commissione europea
13.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 12/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2023
relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare di Brokdorf (KBR) situata nel Land dello Schleswig-Holstein (Germania)
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2023/C 12/01)
La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari da effettuare ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).
Il 31 gennaio 2022 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare di Brokdorf.
Sulla base di tali dati e delle ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 13 maggio 2022 e fornite dalle autorità tedesche il 17 agosto 2022, dopo aver consultato il gruppo di esperti la Commissione ha formulato il seguente parere:
1. |
La distanza del sito dal più vicino confine con un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di 110 km. |
2. |
Durante le normali operazioni di disattivazione e smantellamento della centrale nucleare di Brokdorf (KBR), gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3). |
3. |
I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto (nel nuovo deposito di preparazione al trasporto) in attesa di essere trasferiti negli impianti di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania. I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di allontanamento (clearance) saranno liberati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali, al riutilizzo o al riciclaggio, nel rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza. |
4. |
In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi a seguito di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza. In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dalle operazioni di disattivazione e smantellamento della centrale nucleare Brokdorf (KBR), situata nel Land dello Schleswig-Holstein (Germania), non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva, rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza. |
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023
Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo la Commissione richiama l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell'11 ottobre 2010, sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).
II Comunicazioni
ACCORDI INTERISTITUZIONALI
Banca centrale europea
13.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 12/3 |
ACCORDO
del 12 dicembre 2022
tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria
(2023/C 12/02)
1. |
e |
2. |
Banca centrale europea (BCE) (di seguito, le «Parti») |
considerando quanto segue:
1. |
Nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito, la «risoluzione»), il Consiglio europeo ha convenuto di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») in concomitanza con l’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999. |
2. |
Ai sensi della risoluzione, l’AEC II contribuisce a garantire che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, ma partecipanti all’AEC II, orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l’adozione dell’euro. |
3. |
La Croazia, quale Stato membro con deroga, è parte dell’AEC II dal 2020. La Hrvatska narodna banka è parte dell’Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (1), modificato dall’Accordo del 21 dicembre 2006 (2), dall’Accordo del 14 dicembre 2007 (3), dall’Accordo dell’8 dicembre 2008 (4), dall’Accordo del 13 dicembre 2010 (5), dall’Accordo del 21 giugno 2013 (6), dall’Accordo del 6 dicembre 2013 (7), dall’Accordo del 13 novembre 2014 (8) e dall’Accordo del 22 gennaio 2020 (9) (di seguito l’«Accordo tra le banche centrali sull’AEC II»). |
4. |
Ai sensi dell’articolo 1 della decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa all’adozione dell’euro da parte della Croazia il 1o gennaio 2023 (10), la deroga ad essa concessa ai sensi dell’articolo 5 dell’Atto di adesione del 2012 (11) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2023. Dal 1o gennaio 2023 l’euro sarà la moneta della Croazia e, a decorrere dalla medesima data, la Hrvatska narodna banka non sarà più parte dell’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II. |
5. |
Si rende quindi necessario modificare l’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II, prendendo atto dell’abrogazione della deroga in favore della Croazia, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Modifica all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II in considerazione dell’abrogazione della deroga per la Croazia
La Hrvatska narodna banka cessa di essere parte all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Articolo 2
Sostituzione dell’allegato II all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II
L’allegato II all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato al presente accordo.
Articolo 3
Disposizioni finali
1. Il presente accordo modifica l’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2023.
2. Il presente accordo è redatto in inglese e debitamente sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle Parti. La BCE, che conserva l’accordo originale, invia una copia dell’accordo conforme all’originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all’area dell’euro. L’accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 dicembre 2022
Per
la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)
…
Per
la Česká národní banka
…
Per
la Danmarks Nationalbank
…
Per
la Hrvatska narodna banka
…
Per
la Magyar Nemzeti Bank
…
Per
la Narodowy Bank Polski
…
Per
la Banca Naţională a României
…
Per
la Sveriges riksbank
…
Per
la Banca centrale europea
…
(1) GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.
(2) GU C 14 del 20.1.2007, pag. 6.
(3) GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7.
(4) GU C 16 del 22.1.2009, pag. 10.
(5) GU C 5 dell’8.1.2011, pag. 3.
(6) GU C 187 del 29.6.2013, pag. 1.
(7) GU C 17 del 21.1.2014, pag. 1.
(8) GU C 64 del 21.2.2015, pag. 1.
(9) GU C 32 I del 1.2.2020, pag. 1.
ALLEGATO
LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL’AEC II
con effetto dal 1o gennaio 2023
(milioni di euro) |
|
Banche centrali aderenti al presente accordo |
Limiti massimi (1) |
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) |
810 |
Česká národní banka |
1 320 |
Danmarks Nationalbank |
1 250 |
Magyar Nemzeti Bank |
1 130 |
Narodowy Bank Polski |
3 680 |
Banca Naţională a României |
1 860 |
Sveriges riksbank |
1 950 |
Banca centrale europea |
nessuno |
Banche centrali appartenenti all’area dell’euro |
Limiti massimi |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
nessuno |
Deutsche Bundesbank |
nessuno |
Eesti Pank |
nessuno |
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland |
nessuno |
Bank of Greece |
nessuno |
Banco de España |
nessuno |
Banque de France |
nessuno |
Banca d’Italia |
nessuno |
Central Bank of Cyprus |
nessuno |
Hrvatska narodna banka |
nessuno |
Latvijas Banka |
nessuno |
Lietuvos bankas |
nessuno |
Banque centrale du Luxembourg |
nessuno |
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta |
nessuno |
De Nederlandsche Bank |
nessuno |
Oesterreichische Nationalbank |
nessuno |
Banco de Portugal |
nessuno |
Banka Slovenije |
nessuno |
Národná banka Slovenska |
nessuno |
Suomen Pankki |
nessuno |
(1) Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all’AEC II.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
13.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 12/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 gennaio 2023
(2023/C 12/03)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0772 |
JPY |
yen giapponesi |
140,61 |
DKK |
corone danesi |
7,4385 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88690 |
SEK |
corone svedesi |
11,2730 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0056 |
ISK |
corone islandesi |
154,30 |
NOK |
corone norvegesi |
10,7228 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,036 |
HUF |
fiorini ungheresi |
399,60 |
PLN |
zloty polacchi |
4,6920 |
RON |
leu rumeni |
4,9440 |
TRY |
lire turche |
20,2312 |
AUD |
dollari australiani |
1,5570 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4439 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4121 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6937 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4309 |
KRW |
won sudcoreani |
1 340,17 |
ZAR |
rand sudafricani |
18,1417 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,2700 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 456,12 |
MYR |
ringgit malese |
4,6955 |
PHP |
peso filippino |
59,292 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
35,849 |
BRL |
real brasiliano |
5,5556 |
MXN |
peso messicano |
20,3745 |
INR |
rupia indiana |
87,7830 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
13.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 12/8 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 12/04)
Decisione di rilascio di un'autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero dell’autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2023) 31 |
6 gennaio 2023 |
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) N. CE: -, N. CAS:- |
AGC Biologics A/S, Vandtårnsvej 83 B, 2860, Søborg, Danimarca AGC Biologics GmbH, Czernyring 22, 69115, Heidelberg, Germania |
REACH/22/45/0 REACH/22/45/1 REACH/22/45/2 REACH/22/45/3 |
Come detergente per l'inattivazione dei virus nella produzione di proteine terapeutiche con l'utilizzo di cellule di mammifero come ospiti Come detergente durante il processo di purificazione dei biofarmaci ricombinanti derivati da espressioni microbiche ospitanti nell'ambito di progetti i cui processi siano stati approvati dalle autorità (processi conformi alle buone prassi di fabbricazione) |
4 gennaio 2033 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) 1 La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).
13.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 12/9 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 febbraio 2023
[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1)]
(2023/C 12/05)
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 487 del 22.12.2022, pag. 8.
Dal |
Al |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.2.2023 |
… |
2,56 |
2,56 |
0,79 |
2,56 |
7,43 |
2,56 |
2,92 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
15,10 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
7,62 |
2,56 |
8,31 |
2,44 |
2,56 |
2,56 |
2,77 |
1.1.2023 |
31.1.2023 |
2,56 |
2,56 |
0,36 |
2,56 |
7,43 |
2,56 |
2,92 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
15,10 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
7,62 |
2,56 |
8,31 |
2,44 |
2,56 |
2,56 |
2,77 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
13.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 12/10 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2023/C 12/06)
1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
Alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio |
Russia Ucraina |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1o ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio |
3.10.2023 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.
(3) 1 La misura scade alla mezzanotte (00.00) del giorno indicato in questa colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
13.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 12/11 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10964 – WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 12/07)
1.
In data 5 gennaio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Clariant International Ltd. («Clariant», Svizzera), appartenente a Clariant Group e controllata in ultima istanza da Clariant AG (Svizzera), |
— |
KOG Investments Pte. Ltd («Wilmar», Singapore), controllata da Wilmar International Limited (Singapore), |
— |
Global Amines Company Pte. Ltd. («GAC», Singapore), controllata congiuntamente da Clariant e Wilmar, |
— |
la divisione composti di ammonio quaternario di Clariant («Quats Business», Svizzera), controllata da Clariant, comprendente, tra l'altro, siti di produzione in Germania, Brasile e Indonesia, un ufficio responsabile della proprietà intellettuale in Svizzera e altri attivi in tutto il mondo. |
Clariant e Wilmar acquisiranno, tramite GAC, il controllo comune della divisione composti di ammonio quaternario, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Clariant opera, tra l'altro, nella produzione e nella vendita di tensioattivi cationici, |
— |
Wilmar opera, tra l'altro, nella produzione e nella vendita di acidi grassi e alcoli grassi, |
— |
GAC opera nella produzione e nella vendita di ammine, compresa la produzione e la vendita di tensioattivi non ionici, cationici e anfoteri. |
3.
Le attività della divisione composti di ammonio quaternario consistono principalmente nello sviluppo e nella produzione di composti di ammonio quaternario («quats»), attraverso impianti di produzione integrata, e nella fornitura dei relativi servizi di assistenza. In misura minore, la divisione produce prodotti intermedi per la fabbricazione di tali composti.
4.
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
5.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.10964 – WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
13.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 12/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 12/08)
1.
In data 6 gennaio 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom», Germania), |
— |
Orange S.A. («Orange», Francia), |
— |
Telefónica S.A. («Telefónica», Spagna), |
— |
Vodafone Group plc («Vodafone», Regno Unito). |
Deutsche Telekom, Orange, Telefónica e Vodafone acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una nuova impresa comune (JV).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Deutsche Telekom è un operatore multinazionale di telecomunicazioni con attività in oltre 50 paesi in tutto il mondo che fornisce servizi di telecomunicazione mobile e/o fissa, nonché prodotti relativi all'accesso a internet, televisivi e tecnologici, |
— |
Orange è un operatore multinazionale di telecomunicazioni che opera in 27 paesi in tutto il mondo e fornisce un'ampia gamma di servizi di comunicazione elettronica, principalmente nel settore delle telecomunicazioni fisse e mobili e dell'accesso a internet, nonché di servizi di telecomunicazione a società multinazionali, |
— |
Telefónica è un operatore multinazionale di telecomunicazioni e un fornitore di reti mobili che opera principalmente in Europa, nel Regno Unito e nell'America del Sud, fornendo servizi mobili, fissi, internet e televisivi, |
— |
Vodafone è un operatore multinazionale di telecomunicazioni con attività in 21 paesi, prevalentemente in Europa e in Africa, che fornisce servizi di telecomunicazione mobile, servizi di telefonia fissa e servizi televisivi e tecnologici al dettaglio. |
3.
L’impresa comune opererà nella fornitura di una soluzione di identificazione digitale a sostegno delle attività pubblicitarie e di marketing digitali di marchi ed editori.
4.
A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
5.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:
M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).
13.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 12/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS))
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2023/C 12/09)
1.
In data 6 gennaio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Blackstone Inc. (Stati Uniti), |
— |
Emerald JV Holdings L.P. (la divisione tecnologie di climatizzazione di Emerson Electric Co.) (Stati Uniti), controllata da Emerson Electric Co. (Stati Uniti). |
Blackstone Inc. acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Emerald JV Holdings L.P. (la divisione tecnologie di climatizzazione di Emerson Electric Co.).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Blackstone Inc. - che ha sede negli Stati Uniti e possiede uffici in Europa e in Asia - è un gestore di attivi a livello mondiale; |
— |
Emerald JV Holdings L.P. (Stati Uniti) detiene la divisione indipendente di Emerson Electric Co. riguardante le tecnologie di climatizzazione per infrastrutture commerciali e residenziali, che comprende un portafoglio di prodotti e servizi dei settori tecnologici del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e della refrigerazione. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10989 – BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS)
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).