ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 62

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
25 febbraio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2017/C 62/01

Conclusioni del Consiglio sul tema Investire nei giovani d’Europa con particolare riguardo al corpo europeo di solidarietà

1

2017/C 62/02

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’inclusione nella diversità al fine di conseguire un’istruzione di qualità per tutti

3

 

Commissione europea

2017/C 62/03

Tassi di cambio dell'euro

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 62/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8335 — AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2017/C 62/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8359 — Amundi/Crédit Agricole/Pioneer Investments) ( 1 )

10

2017/C 62/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8330 — Maersk Line/HSDG) ( 1 )

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 62/07

Avviso destinato a Bassam Ahmad Al-Hasri, Iyad Nazmi Salih Khalil, Ghalib Adbullah Al-Zaidi e Nayif Salih Salim Al-Qaysi, i cui nomi sono stati aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/326 della Commissione

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

25.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 62/1


Conclusioni del Consiglio sul tema «Investire nei giovani d’Europa» con particolare riguardo al corpo europeo di solidarietà

(2017/C 62/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO:

le conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 15 dicembre 2016, che chiedevano la prosecuzione dei lavori sulle recenti iniziative della Commissione dedicate alla gioventù, relative fra l’altro alla mobilità, all’istruzione, allo sviluppo di competenze e al corpo europeo di solidarietà (1),

la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell’UE per il 2017, che considera prioritario dedicarsi alla dimensione sociale dell’Unione europea, in particolare attraverso il potenziamento dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile e la creazione di un corpo europeo di solidarietà (2),

SOTTOLINEA:

l’importanza di agire per modernizzare e migliorare la qualità dei sistemi educativi dell’UE, dalla prima infanzia all’istruzione superiore, in modo da fornire un’istruzione di qualità per tutti, specie alla luce degli ultimi risultati dell’indagine PISA 2015 dell’OCSE, che mostrano chiaramente la necessità di migliorare l’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione, in particolare i risultati dell’apprendimento di alunni provenienti da un ambiente socioeconomico svantaggiato e/o da un contesto migratorio,

la necessità di rinnovare l’impegno per promuovere e salvaguardare i valori dell’Unione sanciti all’articolo 2 del TUE, in particolare i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, in modo da continuare a favorire il senso di identità europea dei giovani e potenziare l’immagine positiva e la fiducia (3) che hanno nel progetto europeo, soprattutto alla luce della preoccupante diffusione delle idee populiste e di un senso di distacco di una parte dei giovani dal progetto europeo comune,

che la lotta alla disoccupazione giovanile resta una priorità assoluta per molti Stati membri e prende atto delle proposte della Commissione per ulteriori finanziamenti dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, della prosecuzione dell’introduzione della garanzia per i giovani e delle misure contro la disoccupazione giovanile, tra cui il sostegno per gli apprendistati di qualità, l’apprendimento basato sul lavoro e la mobilità degli apprendisti,

l’importanza di ampliare ulteriormente le opportunità per i giovani di impegnarsi attivamente in iniziative sociali e di volontariato sia nel proprio paese che all’estero, come un modo per sviluppare capacità e competenze trasversali che consentano loro di passare più agevolmente alla vita adulta e al mondo del lavoro. Inoltre, maggiori opportunità di svolgere un ruolo attivo a livello comunitario contribuiranno in modo significativo allo sviluppo di quelle capacità e competenze civiche e sociali necessarie per una partecipazione attiva dei giovani al rafforzamento e alla costruzione di società più inclusive e democratiche,

PRENDE ATTO:

delle comunicazioni della Commissione europea del 7 dicembre 2016 intitolate «Migliorare e modernizzare l’istruzione», «Investire nei giovani d’Europa» e «Un corpo europeo di solidarietà» (4),

dell’iniziativa «Investire nei giovani d’Europa», che copre tre settori chiave di dimensione intersettoriale e d’importanza critica per i giovani ossia: migliori opportunità grazie all’istruzione e alla formazione, per la solidarietà, la partecipazione e la mobilità per l’apprendimento nonché di accesso all’occupazione e

in particolare, della comunicazione della Commissione europea sul corpo europeo di solidarietà e della sua intenzione di utilizzare nella prima fase i programmi di finanziamento esistenti (5), le relative risorse e gli standard qualitativi esistenti, stabiliti tra l’altro per il servizio volontario europeo (SVE), e il programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale, per consentire ai giovani di partecipare al corpo europeo di solidarietà,

ESORTA LA COMMISSIONE A:

presentare durante il primo semestre del 2017

un’adeguata proposta legislativa basata su dati concreti, nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, per il funzionamento dell’eventuale seconda fase del corpo europeo di solidarietà, che riguardi sia la sezione di volontariato che quella occupazionale, assicuri il rapporto costo/efficacia e faccia seguito alla consultazione degli Stati membri, delle parti interessate e dei giovani,

un quadro di riferimento chiaro, che preveda anche le modalità di finanziamento, attuazione e valutazione del corpo europeo di solidarietà,

assicurare che il corpo europeo di solidarietà non sarà solo capace di raggiungere il suo obiettivo in termini di attivo coinvolgimento e partecipazione dei giovani ma riesca anche ad assicurare collocamenti e progetti di qualità con una forte dimensione formativa che consentano risultati positivi per il futuro sviluppo personale, sociale e professionale dei giovani, evitando al contempo effetti indesiderati sul mercato del lavoro.


(1)  Doc. EUCO 34/16.

(2)  Doc. 15375/16.

(3)  EUROBAROMETRO 85/16.

(4)  Docc. 15418/16, 15420/16 e 15421/16.

(5)  La procedura relativa all’approvazione dei fondi per il programma Erasmus+ per il 2017 è in corso.


25.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 62/3


Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’inclusione nella diversità al fine di conseguire un’istruzione di qualità per tutti

(2017/C 62/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

RICORDANDO il contesto politico nel quale s’iscrive la materia, riepilogato nell’allegato, e in particolare l’obiettivo ONU di sviluppo sostenibile (SDG) n. 4 (1), la relazione congiunta ET 2020 sull’istruzione e la formazione (2), e la dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione (3);

PRENDENDO ATTO della comunicazione della Commissione dal titolo «Migliorare e modernizzare l’istruzione» (4);

RICONOSCENDO CHE:

l’Unione europea si fonda su valori comuni e sui principi generali del diritto, sanciti dagli articoli da 1 a 3 del trattato sull’Unione europea (TUE), che segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa,

la politica dell’istruzione è chiamata a svolgere un ruolo primario nel promuovere l’inclusione e il rispetto della diversità nell’Unione europea (UE),

l’istruzione inclusiva fa fronte e risponde alle diverse esigenze di tutti i discenti in contesti formali, non formali e informali, con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione di tutti a un’istruzione di qualità,

la diversità delle società europee presenta opportunità e sfide ai sistemi di istruzione e formazione, rendendo necessario attribuire maggiore rilievo alla promozione dell’inclusione e dei valori comuni al fine di agevolare la coesistenza delle diverse identità culturali in un’Europa pacifica e democratica,

la diversità in Europa continuerà a crescere in futuro e vi è un’esigenza effettiva di lottare contro tutte le forme di intolleranza ed esclusione sociale che colpiscono i cittadini europei e i migranti, in particolare quelli arrivati di recente,

l’importanza di promuovere l’unità nella diversità nelle politiche in materia di istruzione e formazione, anche nella prospettiva del 60o anniversario dei trattati di Roma del 1957, è fondamentale per la costruzione di una società inclusiva,

SOTTOLINEANO:

la necessità dell’istruzione e della formazione per favorire l’inclusione nella diversità al fine di conseguire un’istruzione di qualità per tutti, dotando tutti i discenti delle competenze sociali, civiche e interculturali per consolidare, riaffermare e promuovere i valori democratici dell’UE, i diritti fondamentali, l’inclusione sociale e la non discriminazione nonché la cittadinanza attiva,

che la garanzia di un’istruzione di qualità inclusiva dovrebbe essere vista in una prospettiva permanente che abbracci tutti gli aspetti dell’istruzione. Dovrebbe essere disponibile e accessibile a tutti i discenti di tutte le età, anche a quelli che affrontano difficoltà come le persone con esigenze particolari o con disabilità, quelle che provengono da contesti socioeconomici svantaggiati, migratori o da zone geograficamente depresse o ancora da zone dilaniate dalla guerra, indipendentemente da sesso, razza od origine etnica, religione o credo, disabilità, età od orientamento sessuale,

RICONOSCONO CHE:

come indicato nell’obiettivo ONU di sviluppo sostenibile n. 4, ovvero la garanzia di un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e la promozione di opportunità di apprendimento permanente per tutti, un’istruzione e una formazione di qualità dovrebbero garantire che tutti i discenti acquisiscano le competenze (conoscenze, capacità e attitudini) necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile, anche mediante l’istruzione per uno sviluppo e stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la promozione di una cultura di pace e non violenza, la cittadinanza globale nonché l’apprezzamento della diversità culturale e del contributo dato dalla cultura allo sviluppo sostenibile,

un’istruzione e una formazione di qualità per tutti basate su inclusività, uguaglianza, equità, competenze appropriate e valori contribuiscono inoltre alla promozione dell’occupabilità, dell’imprenditorialità, del pensiero innovativo, di abilità e competenze digitali e di uno sviluppo olistico del discente a favore della cittadinanza attiva,

l’uguaglianza e l’equità non sono identiche e i sistemi di istruzione devono distanziarsi dalla mentalità tradizionale basata su un modello unico. L’uguaglianza di opportunità per tutti è fondamentale, ma non sufficiente: è necessario perseguire l’«equità» negli obiettivi, nei contenuti, nei metodi di insegnamento e nei modelli di apprendimento previsti dai sistemi di istruzione e formazione per conseguire un’istruzione di qualità per tutti,

EVIDENZIANO CHE:

i sistemi di istruzione e formazione dovrebbero soddisfare le diverse esigenze, abilità e capacità di tutti i discenti e offrire opportunità di apprendimento per tutti in contesti di istruzione formali, non formali e informali,

è necessario offrire maggiore sostegno agli insegnanti, agli educatori e al resto del personale docente per operare con successo in sistemi di formazione che consentano percorsi di apprendimento flessibili e rispondano alle diverse esigenze, abilità e capacità dei discenti. Se opportuno, questi percorsi di apprendimento devono essere su misura, orientati dal basso verso l’alto e basati sulla collaborazione,

l’istruzione e la formazione non possono essere considerate separatamente dagli aspetti sociali, politici, storici, ambientali ed economici. Il ruolo primario delle politiche d’istruzione e di formazione dovrebbe essere integrato in maniera cooperativa e sostenuto da altri ambiti di intervento al fine di conseguire un’istruzione di qualità per tutti,

INVITANO GLI STATI MEMBRI, IN FUNZIONE DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI, A:

1)

considerare un approccio globale e integrato che promuova il dialogo con l’intera comunità scolastica (5) e con una gamma più ampia di soggetti interessati (6) insieme alla società in generale, per affrontare questioni in merito alle quali le scuole non possiedono e non possono possedere le competenze pertinenti. Ciò contribuirà al conseguimento di un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa, per tutti;

2)

promuovere una cultura scolastica democratica e inclusiva e un’etica che valorizzi la diversità, incoraggi l’alfabetizzazione mediatica e la competenza informativa per una valutazione critica e riflessiva delle informazioni, e che sensibilizzi alle questioni legate alla manipolazione e alla propaganda, dia spazio al dialogo e al dibattito in merito a questioni controverse e offra un ambiente stimolante e favorevole che permetta ai discenti di realizzare appieno il loro potenziale;

3)

favorire lo sviluppo e l’adozione di misure che consentano la tempestiva individuazione e la prevenzione dell’esclusione sociale, del bullismo, dell’abbandono scolastico e dei primi segni di radicalizzazione che potrebbero portare all’estremismo violento;

4)

incoraggiare l’offerta di opportunità per tutti i discenti affinché intraprendano percorsi flessibili, compreso lo sviluppo di competenze e qualifiche professionali, associando programmi formali, formazioni all’interno delle imprese, apprendimento digitale e a distanza, convalida dell’apprendimento non formale e informale, sulla base di partenariati solidi tra gli istituti professionali, le imprese, le parti sociali e altri soggetti interessati;

5)

promuovere un’educazione e una cura di qualità della prima infanzia come importante misura iniziale, comprese misure di sostegno destinate a bambini con esigenze particolari, tenendo conto, ove opportuno, dei principi fondamentali di un quadro di qualità per l’educazione e la cura della prima infanzia (7). È comprovato che l’educazione e la cura di qualità della prima infanzia si distinguono come misura strategica capace di ridurre le disuguaglianze lungo tutto il percorso di apprendimento permanente;

6)

incoraggiare gli approcci a sostegno dei discenti nell’ambito dell’istruzione e della formazione, anche mediante la raccolta di osservazioni formulate dagli studenti sulle loro esperienze di apprendimento, unitamente a disposizioni in materia di inclusività ed equità che cerchino di compensare le diverse posizioni di partenza, ovvero disposizioni che vadano oltre l’uguaglianza di opportunità per garantire l’inclusione nella diversità e i progressi verso l’equità;

7)

promuovere la sensibilizzazione all’istruzione digitale nei programmi di istruzione e formazione per accrescere la qualità, l’equità e l’inclusione, nella consapevolezza che un’attuazione efficace richiede un approccio combinato che includa contenuti, infrastrutture (8), sostegno (9) e cultura (10) adeguati;

8)

ove necessario, elaborare diversi percorsi didattici finalizzati alla certificazione e promuovere percorsi di apprendimento flessibili. Si sosterranno in tal modo tutte le tipologie di discenti con la possibilità di ottenere qualifiche riconosciute per conseguire un’occupabilità significativa e realizzare lo sviluppo personale;

9)

sostenere gli insegnanti, gli educatori e il resto del personale docente e promuoverne la motivazione e le competenze, fra cui ad esempio l’intelligenza emotiva e le abilità sociali, per gestire la diversità attraverso programmi di formazione iniziale dei docenti e lo sviluppo professionale continuo, compresi istruzione digitale, strumenti pratici, sostegno e orientamento costanti, incoraggiando anche, nel contempo, una forza docente più diversificata;

10)

incoraggiare la cooperazione e approcci innovativi tra istituti di istruzione e formazione, comunità locali, amministrazioni locali e regionali, genitori, famiglia in senso più ampio, attori nel settore della gioventù, volontari, parti sociali, datori di lavoro e società civile al fine di favorire l’inclusione e rafforzare il senso di appartenenza e di identità positiva, contribuendo in tal modo alla prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento (11) e di garantire che i contenuti didattici, le pedagogie e gli strumenti siano aggiornati e pertinenti al contesto locale;

11)

incoraggiare una cooperazione più stretta e approcci innovativi tra l’istruzione e altri settori pertinenti, quali la cultura, la gioventù, lo sport, l’occupazione, la protezione sociale, la sicurezza e altri canali di lavoro in materia di inclusione sociale e, se necessario, sviluppare il sostegno reciproco tra le politiche sociali, culturali, in materia di gioventù, di economia e di istruzione per assicurare l’inclusione nella diversità (12);

12)

incoraggiare varie forme di valutazione e di analisi per garantire che siano prese in considerazione diverse forme di apprendimento;

13)

prendere in esame il ricorso a piani di studi e approcci pedagogici che rispecchino le diversità sociali, culturali e di altro tipo dei discenti;

14)

assistere gli istituti di istruzione superiore negli sforzi profusi per accrescere partecipazione e completamento tra i gruppi sottorappresentati, e promuovere il coinvolgimento del personale e degli studenti nelle attività di impegno civico;

15)

promuovere l’integrazione nel sistema dell’istruzione dei cittadini di paesi terzi, compresi i beneficiari di protezione internazionale arrivati di recente, anche attraverso l’apprendimento delle lingue;

INVITANO LA COMMISSIONE A:

1)

continuare a promuovere lo scambio di buone prassi e di approcci innovativi sulle modalità per conseguire un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa, per tutti, ad esempio attraverso i gruppi di lavoro ET 2020, in particolare il gruppo di lavoro sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione, e lo sviluppo di un compendio online di buone prassi;

2)

promuovere investimenti efficaci e adeguati al fine di conseguire un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa, per tutti, ad esempio attraverso i fondi strutturali e d’investimento europei;

3)

sostenere la consulenza inter pares in materia di «inclusione nella diversità» nel quadro dell’istruzione, riunendo omologhi delle amministrazioni nazionali, al fine di fornire consulenza esterna a un paese che chiede assistenza e consentire lo scambio di esperienze e conoscenze tra pari. Si potrebbe prendere in esame l’eventualità di intensificare ulteriormente la consulenza inter pares, anche attraverso visite di studio di breve periodo tra amministrazioni nel settore dell’istruzione;

4)

intensificare l’apprendimento reciproco in materia di inclusione nella diversità, in particolare attraverso i programmi di sviluppo professionale per insegnanti nell’ambito della mobilità Erasmus+, nonché sviluppare ulteriormente eTwinning, la School Education Gateway e il toolkit europeo per le scuole;

5)

fare tesoro del lavoro svolto dall’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali nella promozione del rispetto reciproco, della non discriminazione, delle libertà fondamentali e della solidarietà in tutta l’UE;

6)

sviluppare il lavoro svolto dall’Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l’istruzione inclusiva per fornire informazioni e orientamenti concreti sull’attuazione dell’istruzione inclusiva;

7)

organizzare attività di sensibilizzazione quali una conferenza sul tema dell’inclusione nella diversità al fine di conseguire un’istruzione di qualità per tutti, prendendo in considerazione altre iniziative analoghe previste da altre organizzazioni internazionali;

8)

tener conto delle presenti conclusioni al momento di elaborare e attuare le azioni nel settore dell’istruzione inclusiva e di qualità.


(1)  Unesco (2015), «Education 2030: Framework for Action - Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all» («Istruzione 2030: Quadro d’azione - Verso un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e un apprendimento permanente per tutti»), pag. 2.

(2)  Relazione congiunta ET 2020 sull’istruzione e la formazione, del novembre 2015 (doc. 14440/1/15 REV 1).

(3)  Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione, Parigi, 17 marzo 2015.

(4)  Doc. 15418/16

(5)  Dirigenti scolastici, personale docente e non docente, discenti, genitori e famiglie.

(6)  Ad esempio i servizi sociali, i servizi per i giovani, gli assistenti sociali, gli psicologi, gli infermieri, i logopedisti, i consulenti per l’orientamento professionale, le autorità locali, le ONG, le imprese, i sindacati, i volontari.

(7)  Proposta di principi fondamentali di un quadro di qualità per l’educazione e la cura della prima infanzia, relazione del gruppo di lavoro sull’educazione e la cura della prima infanzia, sotto l’egida della Commissione europea, ottobre 2014.

(8)  Attrezzature [banda larga, 4G, supporto della tecnologia sovvenzionata e della pratica del «Bring your own device» (BYOD)], infrastrutture software, in particolare i portali e gli archivi di risorse, e le reti.

(9)  Formazione e incentivi sistematici per consentire agli insegnanti di sperimentare pedagogie digitali, comprese quelle incentrate sull’apprendimento di gruppo, sulla raccolta e sulla diffusione delle migliori prassi a livello di docenti e di politiche nazionali.

(10)  La visione, le politiche e le strategie in materia di istruzione devono passare dalla promozione della tecnologia alla promozione di una cultura aperta e connessa sostenuta dalla tecnologia.

(11)  Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento, doc. 14276/16, pag. 6.

(12)  Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione, Parigi, 17 marzo 2015, pag. 5.


ALLEGATO

Conclusioni del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione («ET 2020») (12 maggio 2009).

Conclusioni del Consiglio sull’istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio (26 novembre 2009).

Conclusioni del Consiglio sull’educazione allo sviluppo sostenibile (18 e 19 novembre 2010).

Conclusioni del Consiglio sulla dimensione sociale dell’istruzione e della formazione (11 maggio 2010).

Conclusioni del Consiglio sull’occupabilità dei diplomati e laureati al termine dei percorsi di istruzione e formazione (10 e 11 maggio 2012).

Conclusioni del Consiglio sulla dimensione sociale dell’istruzione superiore (16 maggio 2013).

Conclusioni del Consiglio relative ad una leadership efficace nel campo dell’istruzione (25 e 26 novembre 2013).

Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione, Parigi, 17 marzo 2015.

Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell’educazione della prima infanzia e dell’istruzione primaria nella promozione della creatività, dell’innovazione e della competenza digitale (18 e 19 maggio 2015).

Unesco (2015), «Education 2030: Framework for Action - Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all». («Istruzione 2030: Quadro d’azione – Verso un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e un apprendimento permanente per tutti»).

Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) - Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (23 e 24 novembre 2015).

Conclusioni del Consiglio sulla riduzione dell’abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico (23 e 24 novembre 2015).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione dello sviluppo socioeconomico e dell’inclusività nell’UE attraverso l’istruzione: il contributo dell’istruzione e della formazione al semestre europeo 2016 (24 febbraio 2016).

Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell’istruzione e della formazione (30 e 31 maggio 2016).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi (7 giugno 2016).

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento (21 e 22 novembre 2016).

Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione 2016 (novembre 2016).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Migliorare e modernizzare l’istruzione (dicembre 2016).


Commissione europea

25.2.2017   

IT

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C 62/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 febbraio 2017

(2017/C 62/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0609

JPY

yen giapponesi

119,04

DKK

corone danesi

7,4344

GBP

sterline inglesi

0,84503

SEK

corone svedesi

9,5188

CHF

franchi svizzeri

1,0649

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,8365

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

308,59

PLN

zloty polacchi

4,3107

RON

leu rumeni

4,5170

TRY

lire turche

3,7991

AUD

dollari australiani

1,3816

CAD

dollari canadesi

1,3907

HKD

dollari di Hong Kong

8,2341

NZD

dollari neozelandesi

1,4711

SGD

dollari di Singapore

1,4892

KRW

won sudcoreani

1 198,21

ZAR

rand sudafricani

13,7016

CNY

renminbi Yuan cinese

7,2873

HRK

kuna croata

7,4275

IDR

rupia indonesiana

14 128,33

MYR

ringgit malese

4,7109

PHP

peso filippino

53,255

RUB

rublo russo

61,6435

THB

baht thailandese

37,006

BRL

real brasiliano

3,2770

MXN

peso messicano

20,8929

INR

rupia indiana

70,6645


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

25.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 62/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8335 — AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 62/04)

1.

In data 17 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione AXA SA («AXA», Francia) e Caisse des dépôts et consignations («CDC», Francia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune indiretto di un edificio adibito a uffici ubicato in Francia («oggetto dell’operazione») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   AXA: gruppo assicurativo che opera su scala mondiale nei settore dell’assicurazione vita, dell’assicurazione sanitaria e di altre forme di assicurazione e nella gestione degli investimenti;

—   CDC: ente pubblico che svolge attività di interesse generale consistenti, in particolare, nella gestione di fondi privati a cui i pubblici poteri intendono garantire una protezione specifica, e attività aperte alla concorrenza nei settori dell’ambiente, dell’immobiliare, degli investimenti, del private equity e dei servizi;

—   oggetto dell’operazione: edificio adibito a uffici ubicato nel quartiere d’affari della Défense, in Francia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8335 — AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 62/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8359 — Amundi/Crédit Agricole/Pioneer Investments)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 62/05)

1.

In data 20 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Amundi SA (Amundi), controllata di Crédit Agricole SA (Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Pioneer Global Asset Management SpA («Pioneer»), il ramo «gestione patrimoniale» di UniCredit SpA (Italia), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Amundi: gestione patrimoniale su scala mondiale,

—   Pioneer: gestione patrimoniale, in particolare in Europa.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8359 — Amundi/Crédit Agricole/Pioneer Investments, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


25.2.2017   

IT

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C 62/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8330 — Maersk Line/HSDG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 62/06)

1.

In data 20 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Maersk Line A/S («Maersk», Danimarca), controllata al 100 % di A.P. Møller - Mærsk A/S («gruppo Maersk»), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG («HSDG», Germania), controllata al 100 % di Dr. August Oetker KG, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Maersk: opera su scala mondiale nella prestazione di servizi di trasporto marittimo regolare di container mediante 611 navi portacontainer, di cui 324 noleggiate. Maersk Line commercializza i suoi servizi attraverso i marchi Maersk Line, Safmarine, SeaLand (Americhe), MCC Transport (Asia) e SeaGo Line (Europa). Il gruppo Maersk opera inoltre: i) nei servizi terminalistici per container attraverso la controllata APM Terminals («APMT»); ii) nei servizi marittimi di spedizione merci attraverso la controllata Damco Distribution Services; iii) nel trasporto interno attraverso APMT; iv) nella fabbricazione di container attraverso la controllata Maersk Container Industry; e v) nei servizi di rimorchio portuale attraverso la controllata Svitzer;

—   HSDG: opera su scala mondiale nella prestazione di servizi di trasporto marittimo regolare di container. HSDG gestisce 130 navi portacontainer, di cui 82 noleggiate. HSDG commercializza i suoi servizi attraverso il marchio mondiale Hamburg Süd e i marchi CCNI (Cile) e Aliança (Brasile).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8330 — Maersk Line/HSDG, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

25.2.2017   

IT

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C 62/12


Avviso destinato a Bassam Ahmad Al-Hasri, Iyad Nazmi Salih Khalil, Ghalib Adbullah Al-Zaidi e Nayif Salih Salim Al-Qaysi, i cui nomi sono stati aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/326 della Commissione

(2017/C 62/07)

1.

La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1) invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda,

le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda,

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o» all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda consistono, tra l’altro, nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi; o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.

Il 22 febbraio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta delle voci relative a Bassam Ahmad Al-Hasri, Iyad Nazmi Salih Khalil, Ghalib Adbullah Al-Zaidi e Nayif Salih Salim Al-Qaysi all’elenco del comitato per le sanzioni contro l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.

Bassam Ahmad Al-Hasri, Iyad Nazmi Salih Khalil, Ghalib Adbullah Al-Zaidi e Nayif Salih Salim Al-Qaysi possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

STATI UNITI D’AMERICA

Tel: +1 2129632671

Fax: +1 2129631300/3778

Email: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/326 (2) recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge i nomi di Bassam Ahmad Al-Hasri, Iyad Nazmi Salih Khalil, Ghalib Adbullah Al-Zaidi e Nayif Salih Salim Al-Qaysi all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:

1)

congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis);

2)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.

L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/326 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/326 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6.

Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(2)  GU L 49 del 25.2.2017, pag. 30.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.