ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 171

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
6 giugno 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 171/01

Conclusioni del Consiglio sulla riforma della governance dell’unione doganale dell’UE

1

 

Commissione europea

2014/C 171/02

Tassi di cambio dell'euro

9

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2014/C 171/03

Invito a presentare candidature 2014 — Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) ( 1 )

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2014/C 171/04

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 171/05

Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale dopo il ritiro della misura da parte dello Stato membro — Aiuti di Stato — Portogallo (Articoli da 107 a 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) — Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — Ritiro di notifica — Aiuto di Stato SA.34764 (2012/C) — Aiuti a finalità regionale a favore di Europac Kraft Viana, SA ( 1 )

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/1


CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SULLA RIFORMA DELLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DOGANALE DELL’UE

2014/C 171/01

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO:

l’impegno e il contributo delle dogane dell’UE ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea enunciati all’articolo 2 del TUE,

che l’unione doganale dell’UE costituisce uno degli esempi più riusciti di integrazione e di politica a livello europeo,

che sebbene l’unione doganale dell’UE sia sostenuta da un solido quadro giuridico rientrante nella competenza esclusiva dell’Unione, la responsabilità per l’attuazione della normativa doganale e la cooperazione a tal fine spetta primariamente agli Stati membri,

la comunicazione della Commissione europea sullo stato dell’unione doganale dell’UE, del 21 dicembre 2012 (1), contenente l’invito al Parlamento europeo e al Consiglio ad avviare un dialogo con le parti interessate al fine di definire priorità e a riformare la governance dell’unione doganale dell’UE,

le conclusioni del Consiglio sui progressi realizzati nell’ambito della strategia per l’evoluzione dell’unione doganale dell’UE, del 10 dicembre 2012 (2), in cui è stata attirata l’attenzione, tra l’altro, sulla necessità di migliorare la governance interna dell’unione doganale dell’UE e sulla cooperazione con altre agenzie e il settore privato ed è stato posto l’accento sulle condizioni e risorse necessarie per fornire il miglior servizio agli operatori,

la relazione del gruppo di lavoro ad alto livello dei direttori generali dedicata alle sfide e proposte enunciate nella comunicazione della Commissione sullo stato dell’unione doganale dell’UE,

l’impegno della Commissione europea a presentare un progetto per la governance dell’unione doganale dell’UE entro il 2014,

che l’obiettivo generale della governance è migliorare l’efficacia del funzionamento dell’unione doganale dell’UE nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi con un uso economico delle risorse a livello dell’UE e degli Stati membri.

PRENDENDO ATTO:

che l’evoluzione dell’unione doganale dell’UE in termini di volumi di attività, di applicazione delle tecnologie informatiche, di politiche e di legislazione è stata considerevole,

che le conclusioni dell’«autovalutazione» delle amministrazioni doganali effettuata nel 2010 esortavano ad aggiornare e migliorare la governance dell’attuazione dell’unione doganale dell’UE,

delle conclusioni dello studio della Commissione sulla valutazione dell’unione doganale dell’UE,

che il bisogno di risposte rapide alle mutevoli esigenze politiche, alle richieste delle parti interessate e al contesto imprenditoriale globale in cambiamento rende necessari servizi di alto livello in tutti i settori della missione dell’unione doganale dell’UE nonché la misurazione dei risultati,

dell’importanza di una stretta interazione con gli operatori economici e commerciali per sostenere e agevolare il commercio legittimo e sviluppare strategie efficaci tenendo debito conto dei loro modelli aziendali,

della dichiarazione di Atene, approvata dai capi delle amministrazioni doganali degli Stati membri dell’UE e dalla DG Fiscalità e unione doganale della Commissione il 21 marzo 2014, in cui si rileva un forte sostegno alle conclusioni del gruppo di lavoro ad alto livello dei direttori generali sulla riforma della governance e, in particolare, del fatto che i 28 Stati membri hanno approvato all’unanimità il mandato del gruppo per la politica doganale riportato in allegato.

RICONOSCENDO:

che, poiché, in linea generale, l’unione doganale dell’UE funziona bene, le misure adottate per migliorarne il funzionamento dovrebbero avere carattere progressivo e basarsi in prima battuta sulle strutture e procedure esistenti nonché tenere debito conto delle future sfide per la governance doganale,

il ruolo delle dogane quali principali autorità responsabili della vigilanza sul commercio internazionale nonché il loro ruolo nell’agevolazione del commercio e nella protezione degli interessi finanziari e della società,

che il ruolo delle dogane si è evoluto notevolmente negli ultimi anni per includere una gamma sempre crescente di compiti in settori diversi dall’esazione e dal contrabbando e che è importante che tale contributo sia adeguatamente compreso e sostenuto a livello politico, incluso il consiglio dei ministri, e dal grande pubblico,

l’importanza di un approccio più integrato alla definizione delle politiche in tutti i settori connessi alle dogane quale priorità chiave per un migliore funzionamento dell’unione doganale,

le limitazioni in termini finanziari e di risorse per l’attuazione di nuove politiche e lo sviluppo di sistemi IT cui sono soggetti gli Stati membri.

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI

a garantire l’equivalenza dei risultati nell’attuazione della normativa doganale e a migliorare la misurazione delle prestazioni definendo i settori pertinenti ed elaborando adeguati indicatori chiave di prestazione,

a sviluppare una stretta cooperazione efficace ed efficiente in termini di costi e, se possibile, azioni comuni tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. In tale contesto, gli scambi di buone prassi dovrebbero essere integrati esaminando i settori concreti in cui una più stretta cooperazione e azioni comuni produrranno vantaggi tangibili per gli Stati membri e per l’UE nel suo insieme, compresa la messa in comune delle risorse nell’attuazione delle procedure doganali. Le azioni comuni possono essere avviate dagli Stati membri disposti ad impegnarsi in una più profonda cooperazione con opportuno coinvolgimento della Commissione e dovrebbero avere una portata chiaramente definita, essere basate su solide motivazioni economiche e adeguati strumenti giuridici e competenze, nonché rafforzare la competitività dell’UE,

ad elaborare una strategia a lungo termine e coerente per i sistemi IT oggetto di gestione ed esercizio comuni in tutti i settori connessi alle dogane, tenendo conto delle risorse limitate e delle implicazioni finanziarie,

ad adottare misure adeguate per rafforzare l’interazione e il coordinamento delle autorità doganali con altre agenzie attive nei settori dell’agevolazione del commercio e della sicurezza e protezione della catena di approvvigionamento internazionale,

a compiere gli sforzi necessari per pervenire, a livello dell’UE e degli Stati membri, ad un approccio più integrato alla definizione delle politiche in tutti i settori connessi alle dogane,

ad assicurare un’interazione forte e sistematica delle autorità doganali con gli operatori commerciali a livello dell’UE e degli Stati membri per predisporre soluzioni compatibili con i modelli aziendali e le norme internazionali connessi al commercio e alle dogane.

INVITA LA COMMISSIONE

a procedere, in stretta cooperazione con gli Stati membri, al riesame e alla razionalizzazione degli organismi e dei gruppi di esperti coinvolti nell’attuazione dell’unione doganale dell’UE a livello dell’UE,

ad approvare il mandato del gruppo per la politica doganale riportato in allegato.

INVITA IL GRUPPO PER LA POLITICA DOGANALE

a dare immediata esecuzione al mandato del gruppo per la politica doganale riportato in allegato.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LE FUTURE PRESIDENZE

a studiare e valutare opzioni per un uso più strategico dei gruppi di lavoro nel settore doganale e la loro migliore collocazione all’interno della struttura del Consiglio, compreso il meccanismo di informazione e, se necessario, a presentare al Consiglio una conseguente proposta,

a intraprendere, nell’ambito del Consiglio, adeguate iniziative per rafforzare il ruolo delle dogane a livello politico.


(1)  COM(2012) 791

(2)  GU C 80 del 19.3.2013, pag. 11.


ALLEGATO I

Gruppo per la politica doganale (GPD)

Mandato

Composizione

Il GPD è composto dei direttori generali delle dogane di ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea e della Commissione europea. Il GPD è presieduto dalla Commissione europea.

Funzioni

Il GPD esercita le seguenti funzioni:

fornire alla Commissione europea consulenza politica strategica su questioni di politica doganale e sulle modalità per migliorare il funzionamento dell’unione doganale dell’UE,

assicurare una guida collegiale per il funzionamento efficace ed efficiente dell’unione doganale dell’UE, compreso un ruolo guida riguardo all’attuazione operativa delle politiche,

condividere migliori prassi e informazioni sui rischi emergenti e sulle problematiche di conformità,

assicurare la supervisione, la direzione e l’orientamento strategici dei lavori dei vari comitati e gruppi nel quadro di Dogana 2020, comprese la composizione di eventuali divergenze di opinioni derivanti dai lavori di altri comitati o gruppi, la guida dei lavori di detti comitati e gruppi e la fornitura di consulenza alla Commissione riguardo alla necessità di istituire o abolire comitati o gruppi sulla base di una valutazione del valore dei loro lavori;

costituire una sede per la discussione strategica preliminare, tra l’altro, di quanto segue:

proposte di nuove iniziative, emergenti o pianificate, in materia di politica doganale o progetti normativi che modificano o influenzano la politica doganale esistente o incidono sulle procedure operative,

questioni legate all’attuazione operativa delle politiche poste da nuovi atti normativi,

questioni che si ripercuotono sull’organizzazione, sulla gestione delle risorse umane, compresi i programmi di formazione e di istruzione, sul bilancio o sulle capacità degli Stati membri,

la scelta, l’avvio e la valutazione di azioni di controllo e i relativi risultati,

qualsiasi altra questione convenuta dai membri del GPD che abbia carattere strategico e rientri nell’ambito delle funzioni del GPD.

Nel contesto delle funzioni attribuite al GPD, la Commissione europea chiede, in tempo utile, il parere degli Stati membri su questioni pertinenti.

Riunioni

Il GPD si riunisce almeno tre volte l’anno o più frequentemente se necessario. La Commissione europea prepara l’ordine del giorno delle riunioni in consultazione con gli Stati membri e tenuto conto delle funzioni del GPD.

Ordini del giorno e regolamento interno

L’ordine del giorno delle riunioni del GPD è costituito da punti «A» e punti «B». I punti «A» dell’ordine del giorno hanno unicamente scopo informativo e sono trattati solo in un documento distribuito ai membri del GPD prima della riunione. I punti «A» dell’ordine del giorno non sono oggetto di presentazione o discussione in sede di riunione, a meno che uno Stato membro o la Commissione europea non comunichi, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla riunione, che una determinata questione sarà oggetto di discussione indicando chiaramente il carattere e la portata della questione da discutere. I punti «B» dell’ordine del giorno sono oggetto di discussione e decisione.

Le richieste degli Stati membri di inserire un punto «B» nell’ordine del giorno sono accolte nell’ordine del giorno della riunione successiva del GPD, salvo se il punto in questione esuli chiaramente dalle competenze del GPD.

Salvo in circostanze eccezionali concordate dal GPD, la richiesta di almeno il 25 % dei membri del GPD affinché la Commissione europea presenti una relazione su questioni o argomenti specifici pertinenti alle funzioni del GPD è accolta dalla Commissione europea entro un termine da discutere con il GPD.


ALLEGATO II

Dichiarazione di Atene sulla riforma della governance dell’unione doganale dell’UE

Seminario ad alto livello sulla riforma della governance dell’unione doganale dell’UE

I CAPI DELLE AMMINISTRAZIONI DOGANALI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UE E LA DG FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, RIUNITI IL 20 E 21 MARZO 2014 AD ATENE,

RICORDANDO

l’impegno e il contributo delle dogane dell’UE ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea enunciati all’articolo 2 del TUE;

la comunicazione della Commissione europea sullo stato dell’unione doganale dell’UE, del 21 dicembre 2012 [COM(2012)791], contenente l’invito al Parlamento europeo e al Consiglio ad avviare un dialogo con le parti interessate al fine di definire priorità e a riformare la governance dell’unione doganale dell’UE;

le conclusioni del Consiglio sull’evoluzione dell’unione doganale dell’UE, del 19 marzo 2013, in cui è stata attirata l’attenzione sulla necessità di migliorare la governance interna dell’unione doganale dell’UE e sulla cooperazione con altre agenzie e il settore privato ed è stato posto l’accento sulle condizioni e risorse necessarie per fornire il miglior servizio agli operatori;

che l’unione doganale dell’UE costituisce uno degli esempi più riusciti di integrazione e di politica a livello europeo;

che sebbene l’unione doganale dell’UE sia sostenuta da un solido quadro giuridico rientrante nella competenza esclusiva dell’Unione, la responsabilità per l’attuazione della normativa doganale e la cooperazione a tal fine spetta primariamente agli Stati membri;

le precedenti dichiarazioni dei capi delle amministrazioni doganali nazionali miranti ad un dibattito su possibili nuove modalità di collaborazione tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione ai fini della riforma della governance dell’unione doganale dell’UE (p.e. di Praga e Ruka);

la relazione del gruppo di lavoro ad alto livello dei direttori generali dedicata alle sfide e proposte enunciate nella comunicazione della Commissione sullo stato dell’unione doganale dell’UE;

l’impegno della Commissione europea a presentare un progetto per la governance dell’unione doganale dell’UE entro il 2014;

che l’obiettivo generale della governance è migliorare l’efficacia del funzionamento dell’unione doganale dell’UE nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi con un uso economico delle risorse a livello dell’UE e degli Stati membri;

l’importanza di una stretta interazione con gli operatori economici e commerciali per sostenere e agevolare il commercio legittimo e sviluppare strategie efficaci tenendo debito conto dei loro modelli aziendali.

PRENDENDO ATTO

che l’evoluzione dell’unione doganale dell’UE in termini di volumi di attività, di applicazione delle tecnologie informatiche, di politiche e di legislazione è stata considerevole;

che le conclusioni dell’«autovalutazione» delle amministrazioni doganali effettuata nel 2010 esortavano ad aggiornare e migliorare la governance dell’attuazione dell’unione doganale dell’UE;

delle conclusioni dello studio sulla valutazione dell’unione doganale dell’UE;

che il bisogno di rapidità dettato dalle mutevoli esigenze politiche, dalle richieste delle parti interessate e dal contesto imprenditoriale globale in cambiamento rende necessaria la continuazione della fornitura di servizi di alto livello in tutti i settori della missione dell’unione doganale dell’UE nonché la misurazione dei risultati;

del forte sostegno espresso alle conclusioni del gruppo di lavoro ad alto livello dei direttori generali e, in particolare, che i 28 Stati membri hanno approvato all’unanimità il mandato del gruppo per la politica doganale riportato in allegato.

CONVENGONO QUANTO SEGUE, NELL’AMBITO DELLA REVISIONE DELLA GOVERNANCE DELL’UNIONE DOGANALE DELL’UE:

che, poiché, in linea generale, l’unione doganale dell’UE funziona bene, le misure adottate per migliorarne il funzionamento dovrebbero avere carattere progressivo e basarsi in prima battuta sulle strutture e procedure esistenti;

Su tale base, dovrebbe essere prestata particolare attenzione a quanto segue:

Garanzia dell’equivalenza dei risultati nell’attuazione della normativa doganale

Una normativa uniforme e un’attuazione armonizzata sono essenziali per il funzionamento efficace dell’unione doganale dell’UE ed è importante raggiungere risultati equivalenti nonché, a tal fine, migliorare la misurazione delle prestazioni definendo i settori pertinenti ed elaborando adeguati indicatori chiave di prestazione.

Sviluppo di una più stretta cooperazione e azioni comuni

È senza dubbio possibile instaurare una più stretta cooperazione tra gli Stati membri. Per migliorare l’efficacia in modo efficiente sotto il profilo dei costi è necessario che gli Stati membri e la Commissione esaminino i settori concreti in cui la cooperazione e azioni comuni produrranno vantaggi per gli Stati membri e per l’UE nel suo insieme. Gli scambi di buone prassi dovrebbero essere integrati esaminando e organizzando azioni comuni, in particolare nei seguenti settori: formazione dei funzionari doganali, procedure semplificate e operatori economici autorizzati, gestione dei rischi e delle crisi, decisioni anticipate coerenti (p.e. informazioni vincolanti in materia di tariffe e di origine), pratiche di valutazione coerenti e interoperabilità dei sistemi IT con ricorso all’approccio ibrido.

Può essere necessario che, partendo da motivazioni economiche, siano intraprese azioni comuni, con opportuno coinvolgimento della Commissione, da parte degli Stati membri disposti ad impegnarsi in una più profonda cooperazione, compresa la messa in comune delle risorse nell’attuazione delle procedure doganali, per realizzare notevoli risparmi a livello degli Stati membri e dell’UE.

Definizione di una visione e di una strategia a lungo termine in materia di IT

È necessario elaborare una strategia a lungo termine e coerente per i supporti IT oggetto di gestione ed esercizio comuni in tutti i settori connessi alle dogane, tenendo conto delle limitazioni in termini di risorse e delle implicazioni finanziarie.

Coinvolgimento di altre autorità

Le dogane sono le principali autorità responsabili della vigilanza sul commercio internazionale. Un approccio più integrato alla definizione delle politiche attraverso uno sforzo congiunto della Commissione e degli Stati membri costituisce una priorità chiave per un migliore funzionamento dell’unione doganale. L’interazione e il coordinamento delle dogane con altre agenzie sono essenziali per garantire efficacia e possono inoltre portare vantaggi nell’uso di risorse limitate.

Stretta interazione con gli operatori commerciali

In un mondo in cui sono in crescita l’interdipendenza commerciale e le catene di approvvigionamento, l’efficacia delle dogane non è giudicata solo sulla base della protezione da esse fornite alla società e alle finanze pubbliche, ma anche della rapidità con cui gestiscono le pratiche relative al commercio legittimo. Il buon governo dell’unione doganale dell’UE esige un’interazione forte e sistematica delle autorità doganali con gli operatori commerciali a livello dell’UE e degli Stati membri per predisporre soluzioni compatibili con i modelli aziendali e le norme internazionali.

Elevazione del profilo politico delle dogane

Il ruolo delle dogane si è evoluto notevolmente negli ultimi anni per includere una gamma sempre crescente di compiti in settori diversi dall’esazione e dal contrabbando. È importante che tale contributo sia adeguatamente compreso e sostenuto a livello politico, incluso il consiglio dei ministri, e dal grande pubblico. In tale contesto dovrebbe essere avviato uno studio su un uso strategico più efficiente dei gruppi di lavoro del Consiglio nel settore doganale e sulla migliore collocazione di tali gruppi di lavoro all’interno della struttura del Consiglio.

La realizzazione di dette priorità richiede un rafforzamento del coordinamento della politica doganale nell’UE. A tal fine occorre un «nuovo inizio», con il riesame e la razionalizzazione degli organismi e dei gruppi di esperti coinvolti nell’attuazione dell’unione doganale dell’UE a livello dell’UE. Nell’eseguire il mandato in allegato, il gruppo per la politica doganale, che fornisce consulenza alla Commissione su questioni di politica doganale, dovrebbe essere proattivo e concentrarsi sulla strategia per il futuro e su un’esecuzione operativa per fasi.

Accoglierebbe con favore l’adozione di conclusioni del Consiglio sulla comunicazione relativa allo stato dell’unione doganale dell’UE.


Commissione europea

6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 giugno 2014

2014/C 171/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3567

JPY

yen giapponesi

139,24

DKK

corone danesi

7,4626

GBP

sterline inglesi

0,81030

SEK

corone svedesi

9,0285

CHF

franchi svizzeri

1,2200

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1360

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,450

HUF

fiorini ungheresi

303,80

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1181

RON

leu rumeni

4,3920

TRY

lire turche

2,8606

AUD

dollari australiani

1,4608

CAD

dollari canadesi

1,4842

HKD

dollari di Hong Kong

10,5181

NZD

dollari neozelandesi

1,6068

SGD

dollari di Singapore

1,7055

KRW

won sudcoreani

1 385,96

ZAR

rand sudafricani

14,4935

CNY

renminbi Yuan cinese

8,4839

HRK

kuna croata

7,5758

IDR

rupia indonesiana

16 046,28

MYR

ringgit malese

4,3758

PHP

peso filippino

59,290

RUB

rublo russo

47,2404

THB

baht thailandese

44,319

BRL

real brasiliano

3,0873

MXN

peso messicano

17,4946

INR

rupia indiana

80,3058


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/10


Invito a presentare candidature 2014

Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 171/03

Oggi è stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2014» nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) (1).

Quest’invito consta delle seguenti parti:

un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti,

un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario al funzionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di funzionamento).

I termini per la presentazione online delle proposte sono i seguenti: per le sovvenzioni di progetti il 25 settembre 2014, per l’accordo quadro di partenariato per le sovvenzioni di funzionamento il 25 settembre 2014 e per la richiesta della convenzione di sovvenzione specifica il 25 settembre 2014.

Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 26 maggio 2014, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2014 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/chafea/


(1)  Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 2350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/11


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India

2014/C 171/04

La Commissione europea (nel seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dalla Dhunseri Petrochem & Tea Limited («il richiedente»), un produttore esportatore indiano.

Il riesame si limita all’analisi delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è il polietilentereftalato (PET) originario dell’India, avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5 («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con il codice NC 3907 60 20.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo imposto dal regolamento (UE) n. 461/2013 del Consiglio (2).

4.   Motivazione del riesame

Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie da cui risulta che, per quanto gli riguarda, le circostanze relative alle sovvenzioni in funzione delle quali si erano adottate le misure in vigore sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

Il richiedente afferma che per eliminare le sovvenzioni compensabili non è più necessario mantenere al livello attuale le misure sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame. Il richiedente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che l’importo della propria sovvenzione è diminuito, scendendo ben al di sotto dell’aliquota del dazio a essa attualmente applicabile. Tale riduzione del livello complessivo di sovvenzione del richiedente è dovuta al fatto che in epoca successiva all’indagine che ha portato all’attuale livello delle misure è venuto meno il suo status di unità orientata all’esportazione e sono diminuiti i dazi all’importazione applicabili alle materie prime utilizzate per fabbricare il prodotto oggetto del riesame.

Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che, per quanto concerne la società Dhunseri Petrochem & Tea Limited, sussistano elementi sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni sono cambiate in maniera significativa e che tale mutamento ha carattere duraturo; le misure andrebbero dunque riesaminate.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato alle sovvenzioni riguardanti il richiedente, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 19, del regolamento di base. L’obiettivo del riesame è stabilire la quota di sovvenzione applicabile al richiedente in funzione delle pratiche o dei regimi di sovvenzionamento di cui esso beneficia.

Alla luce di tale riesame potrà rivelarsi necessario modificare l’aliquota del dazio applicato alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India provenienti da «tutte le altre società» in India.

5.1.   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato.

Il richiedente e le autorità di tale paese devono presentare i questionari compilati entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

5.2.   Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.3.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni riguardanti questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.4.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (3) («Diffusione limitata»).

A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato in modo da consentire una comprensione adeguata delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, comprese le scansioni di procure e certificazioni, eccetto le risposte voluminose, le quali dovranno pervenire su CD-ROM o DVD a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale) pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido, e devono altresì garantire che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, controllato quotidianamente. Una volta forniti i recapiti la Commissione comunica con le parti interessate solo per posta elettronica, a meno che le parti non abbiano esplicitamente richiesto di ricevere tutti i documenti della Commissione tramite un altro mezzo di comunicazione oppure che la natura del documento da inviare non richieda il ricorso all’invio raccomandato. Per ulteriori regole e informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi applicabili alle comunicazioni per posta elettronica si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni di comunicazione con le parti interessate di cui sopra.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-PET-R598-SUBSIDY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Le informazioni fornite da una parte interessata che risultino false o fuorvianti possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

La mancata risposta su supporto informatico non è considerata come una forma di omessa collaborazione purché la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata deve contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Il consigliere-auditore può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse e le controargomentazioni su questioni rilevanti ai fini dell’inchiesta di riesame.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base l’inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1).

(3)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/14


DECISIONE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE DOPO IL RITIRO DELLA MISURA DA PARTE DELLO STATO MEMBRO

Aiuti di Stato — Portogallo

(Articoli da 107 a 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — Ritiro di notifica

Aiuto di Stato SA.34764 (2012/C) — Aiuti a finalità regionale a favore di Europac Kraft Viana, SA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 171/05

La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avviato il 9 maggio 2012 (1) relativamente alla misura succitata, prendendo nota del fatto che il Portogallo ha ritirato la propria notifica il 15 aprile 2014.


(1)  GU C 395, del 20.12.2012, pag. 72.