ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.220.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 220

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
1 agosto 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 220/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2013/C 220/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )

4

2013/C 220/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6975 — Dubal Holding/MDCI/EGA JV) ( 1 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 220/04

Tassi di cambio dell'euro

6

2013/C 220/05

Avviso agli importatori — Importazioni di prodotti a base di tonno dalla Thailandia nell'Unione europea

7

2013/C 220/06

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 7 settembre 2012 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP M.6458 — Universal/EMI — Relatore: Regno Unito

8

2013/C 220/07

Relazione finale del consigliere-auditore — Universal Music Group/EMI Music (COMP/M.6458)

10

2013/C 220/08

Sintesi della decisione della Commissione, del 21 settembre 2012, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music) [notificata con il numero C(2012) 6459]  ( 1 )

15

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 220/09

Comunicazione sull’applicazione dell’articolo 9 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (Pubblicazione delle decisioni degli Stati membri che istituiscono blocchi funzionali di spazio aereo)

23

2013/C 220/10

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

23

2013/C 220/11

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

24

2013/C 220/12

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

24

2013/C 220/13

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifiche di oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

25

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2013/C 220/14

Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sulla richiesta della Norvegia di derogare a talune disposizioni dell’atto di cui al punto 18wb dell’allegato XXI dell’accordo SEE, ossia il regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione

26

2013/C 220/15

Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA relativa alle deroghe della Norvegia riguardanti talune caratteristiche indicate nell’atto di cui al punto 18z2 dell’allegato XXI dell’accordo SEE [Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro]

28

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 220/16

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6903 — RWA/GENOL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

29

2013/C 220/17

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6999 — SPIE/HSS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

31

2013/C 220/18

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6971 — Warburg Pincus/General Atlantic/Santander/Santander Asset Management) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 220/01

Data di adozione della decisione

2.7.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34160 (11/N)

Stato membro

Portogallo

Regione

Madeira

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Amendment of Zona Franca da Madeira scheme N 421/06

Base giuridica

Decreto-Lei n.o 500/80, de 20 de outubro de 1980 (Anexo I), Estatuto dos Benefícios Fiscais aprovado pelo Decreto-Lei n.o 215/89, de 1 de julho de 1989, consoante republicado em anexo I ao Decreto-lei n.o 108/2008, de 26 de junho de 2008 (art 33.o a 36.o), Lei n.o 64-B/2011, de 30 de dezembro (art 144.o e 146.o), que alteram o regime de auxílios fiscais da Zona Franca da Madeira (ZFM).

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Riduzione dell’aliquota

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 328,33 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 23,45 milioni di EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministério das Finanças

Av. Infante D. Henrique 1.o

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

6.2.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.36020 (13/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prolongation of the Spanish guarantee scheme — first semester 2013

Base giuridica

Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 100 000 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 100 000 milioni di EUR

Intensità

Durata

30.1.2013-30.6.2013

Settore economico

Attività finanziarie e assicurative

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

27.6.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.36180 (13/N)

Stato membro

Portogallo

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Portuguese guarantee scheme on EIB lending

Base giuridica

The scheme is based on the following provisions: Portuguese Law 112/97 of 16 September and Article 103-A of Law No 64-B/2011 of 30 December as amended by Law No 20/2012 of 14 May 2012

Tipo di misura

Regime

Portuguese banks either borrowing or issuing bank guarantees on EIB loans

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 2 800 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 2 800 milioni di EUR

Intensità

Durata

27.6.2013-31.12.2013

Settore economico

Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministério das Finanças

Av. Infante D. Henrique 1.o

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/4


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2013/C 220/02

Data di adozione della decisione

19.6.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35984 (13/NN)

Stato membro

Ungheria

Regione

Hungary

Titolo (e/o nome del beneficiario)

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös termőföldtulajdon megszüntetéséhez nyújtandó támogatás

Base giuridica

a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-a,

405/2012 (XII.28.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricomposizione fondiaria

Forma dell'aiuto

Altro

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 25 000 milioni di HUF

Intensità

100 %

Durata

fino al 31.12.2018

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6975 — Dubal Holding/MDCI/EGA JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 220/03

In data 23 luglio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6975. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

31 luglio 2013

2013/C 220/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3275

JPY

yen giapponesi

130,00

DKK

corone danesi

7,4545

GBP

sterline inglesi

0,87350

SEK

corone svedesi

8,7128

CHF

franchi svizzeri

1,2317

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8655

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,857

HUF

fiorini ungheresi

299,67

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7028

PLN

zloty polacchi

4,2370

RON

leu rumeni

4,4065

TRY

lire turche

2,5623

AUD

dollari australiani

1,4725

CAD

dollari canadesi

1,3669

HKD

dollari di Hong Kong

10,2946

NZD

dollari neozelandesi

1,6648

SGD

dollari di Singapore

1,6899

KRW

won sudcoreani

1 489,98

ZAR

rand sudafricani

13,0740

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1361

HRK

kuna croata

7,5065

IDR

rupia indonesiana

13 621,57

MYR

ringgit malese

4,3153

PHP

peso filippino

57,697

RUB

rublo russo

43,7591

THB

baht thailandese

41,537

BRL

real brasiliano

3,0330

MXN

peso messicano

17,0086

INR

rupia indiana

80,1880


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/7


Avviso agli importatori

Importazioni di prodotti a base di tonno dalla Thailandia nell'Unione europea

2013/C 220/05

La Commissione europea informa gli operatori dell'Unione europea che sussistono ragionevoli dubbi per quanto riguarda la corretta applicazione del trattamento tariffario preferenziale e l'applicabilità delle prove d'origine presentate nell'Unione europea per le conserve di tonno e i filetti di tonno congelati di cui alla sottovoce 160414 del SA importati dalla Thailandia.

In seguito a una serie di indagini sembra che quantitativi notevoli di conserve di tonno e filetti di tonno surgelati di cui alla sottovoce 160414 del SA vengano dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea come merci di origine tailandese, pur non essendo ammissibili a tale trattamento preferenziale.

Gli operatori dell'Unione europea che dichiarano o presentano prove dell'origine dei prodotti summenzionati sono pertanto invitati a prendere tutte le debite precauzioni, poiché l'immissione in libera pratica di tali prodotti può determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale, dar luogo a una frode e, di conseguenza, ledere gli interessi finanziari dell'Unione europea. L'eventuale contabilizzazione a posteriori di un'obbligazione doganale risultante dalle circostanze di cui sopra sarà disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), quinto capoverso, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1).


(1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/8


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 7 settembre 2012 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP M.6458 — Universal/EMI

Relatore: Regno Unito

2013/C 220/06

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata rivesta una dimensione a livello di Unione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni.

3.

Il Comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

In particolare, per quanto riguarda la definizione del mercato del prodotto, il Comitato consultivo concorda sul fatto che l’impatto della concentrazione notificata deve essere valutato sui seguenti mercati:

a)

il mercato all’ingrosso della musica su supporto materiale;

b)

il mercato all’ingrosso della musica in formato digitale; nonché

c)

altri mercati verticalmente collegati e/o contigui (che includono la ricerca di nuovi talenti (A&R), le edizioni musicali, le attività ausiliarie e la distribuzione al dettaglio della musica registrata).

4.

Il Comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati geografici rilevanti indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

In particolare, per quanto riguarda la definizione del mercato geografico del prodotto, il Comitato consultivo concorda sul fatto che l’impatto della concentrazione notificata deve essere valutato sui seguenti mercati:

a)

il mercato all’ingrosso della musica su supporto materiale a livello nazionale; nonché

b)

il mercato all’ingrosso della musica in formato digitale nello Spazio economico europeo e a livello nazionale;

5.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata non dovrebbe dar luogo a effetti coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato all’ingrosso della musica su supporto materiale a livello nazionale e sul mercato all’ingrosso della musica in formato digitale sia a livello del SEE che a livello nazionale.

6.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata non dovrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti anticoncorrenziali verticali e/o di effetti di conglomerato che potrebbero comportare una preclusione dei clienti e/o dei concorrenti del soggetto risultante dalla fusione dai mercati rilevanti individuati nel progetto di decisione.

7.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata non potrebbe ostacolare in modo significativo un’effettiva concorrenza nei mercati che seguono:

il mercato all’ingrosso della musica registrata in formato digitale

i)

all’interno del SEE; nonché

ii)

all’interno di 24 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Spagna e Svezia) e in Islanda e in Norvegia.

8.

Il Comitato consultivo concorda con l’analisi effettuata dalla Commissione in relazione i) alla pirateria; ii) al potere degli acquirenti; iii) all’ingresso dei concorrenti nel mercato, e con la conclusione che questi aspetti non sono tali da controbilanciare gli ostacoli significativi a una concorrenza effettiva derivanti dall’operazione notificata.

9.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni finali proposti dalla parte notificante il 25 agosto 2012 («impegni finali») dissipino completamente i timori della Commissione relativi alla concorrenza nel mercato SEE e nel mercato nazionale all’ingrosso della musica registrata in formato digitale.

Una minoranza si astiene.

10.

Il Comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni finali siano rispettati integralmente, la concentrazione notificata non dovrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

Una minoranza si astiene.

11.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

Una minoranza si astiene.


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/10


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Universal Music Group/EMI Music

(COMP/M.6458)

2013/C 220/07

(1)

In data 17 febbraio 2012 la Commissione europea ha ricevuto la notifica di una concentrazione proposta a norma dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2) attraverso la quale Universal Music Holdings Limited (di seguito «Universal») acquisirebbe il controllo, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, degli attivi connessi alla musica registrata di EMI Group Global Limited (di seguito «EMI») tramite acquisto di azioni (Universal e EMI di seguito definite «le parti»).

1.   Comunicazione delle obiezioni

(2)

Il 23 marzo 2012 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni. In seguito, il 19 giugno 2012 è stata trasmessa alla Universal una comunicazione delle obiezioni, con la quale è stato impartito un termine per la risposta di due settimane, prorogato dalla Commissione di due giorni, su richiesta di Universal.

(3)

Nella comunicazione delle obiezioni, i risultati preliminari della Commissione indicavano che la concentrazione notificata avrebbe ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato all’ingrosso di musica in formato digitale a livello del SEE e dei 25 Stati membri (3) e nel mercato all’ingrosso della musica registrata su supporto materiale in 22 Stati membri (4).

(4)

Universal ha presentato la sua risposta alla comunicazione delle obiezioni nei termini previsti senza richiedere un’audizione orale.

(5)

L’elemento procedurale principale di questo caso è costituito dai numerosi accessi al fascicolo nell’ambito di una «sala dati».

1.1.    Accesso al fascicolo

1.1.1.   Accesso «precoce» al fascicolo

(6)

Prima della trasmissione della comunicazione delle obiezioni Universal ha richiesto l’accesso ai dati di terzi raccolti dalla direzione generale della Concorrenza e utilizzati nelle analisi del team dell’economista capo (di seguito «CET»). Universal ha ritenuto che l’accesso fosse necessario al fine di non ledere i propri diritti di difesa e di individuare i possibili impegni.

(7)

La DG Concorrenza ha respinto questa domanda poiché l’informazione richiesta era parte di un fascicolo al quale sarebbe stato concesso l’accesso soltanto dopo l’invio della comunicazione delle obiezioni, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (5). Per quanto riguarda l’osservazione sugli impegni di Universal, la DG Concorrenza ha risposto che qualsiasi attività sui dati intrapresa dalla Commissione non interferiva con la possibilità, per Universal, di presentare idonee misure prima dell’invio di qualsiasi comunicazione delle obiezioni.

Revisione delle norme relative alla sala dati prima dell’invio della comunicazione delle obiezioni

(8)

Universal ha conseguentemente chiesto al consigliere-auditore, prima dell’invio della comunicazione delle obiezioni, di rivedere le norme relative alla sala dati che la DG Concorrenza aveva redatto per questo procedimento (di seguito «le norme»). Universal ha sostenuto che sarebbero stati violati i propri diritti di difesa principalmente per le tre motivazioni seguenti. In primo luogo, la portata della divulgazione delle informazioni prevista era troppo limitata, poiché non avrebbe permesso a Universal di accedere ai dati grezzi e ai relativi codici utilizzati per comporre l’insieme di dati definitivo su cui è stata condotta l’analisi del CET. Tali informazioni erano tuttavia necessarie per permettere ai propri consulenti economici esterni di verificare la solidità dell’analisi del CET e l’affidabilità dei dati. In secondo luogo Universal sosteneva che le specifiche disposizioni previste dalle norme e intese a limitare l’utilizzo dei dati avrebbero impedito ai suoi consulenti economici esterni di verificare e di controllare in modo adeguato la correttezza dell’analisi del CET e l’attendibilità dei dati. In terzo luogo, Universal ha ritenuto che rendere anonimi i dati del CET fosse un’azione non necessaria, sproporzionata e irragionevole, asserendo che rendere i dati anonimi avrebbe impedito ai consulenti economici esterni di Universal di comprendere il contesto materiale specifico in cui sono stati generati i dati.

(9)

La DG Concorrenza ha giustificato tali limitazioni richiamando la natura particolarmente sensibile, a livello commerciale, dei dati di clienti e concorrenti, conformemente alla giurisprudenza della causa Tetra Laval (6).

(10)

Tenendo conto dell’esigenza di celerità nei casi di concentrazione, il consigliere-auditore ha esaminato le norme sulla base dei seguenti principi. Un destinatario della comunicazione delle obiezioni deve poter accedere senza limitazioni agli elementi probatori a suo carico. Se tali elementi sono riservati, sarà concesso l’accesso necessario a garantire i diritti di difesa del destinatario. Dal punto di vista quantitativo, che costituisce l’oggetto delle richieste di Universal, significa che normalmente un destinatario deve poter svolgere tre operazioni. In primo luogo, il destinatario deve poter replicare l’analisi del CET (ossia accedere alla metodologia e ai dati utilizzati). In secondo luogo, egli deve poter verificare la validità dell’analisi della Commissione (ovvero accedere ai dati scartati, alle variabili alternative, alle informazioni sui valori erratici, ecc.). Il destinatario, infine, deve poter verificare l’affidabilità dei dati, almeno in base a controlli a campione. In merito all’ultimo punto, se i consulenti esterni del destinatario evidenziano errori concreti e specifici emersi dai controlli a campione, sarà garantito un accesso più ampio, a seconda della portata degli errori e della natura dei dati presenti nel fascicolo. In questo contesto e alla luce della natura spesso riservata dei dati, appare giustificata l’imposizione di limitazioni, in particolare nel richiedere al destinatario a) di spiegare alla Commissione le attività dei propri consulenti esterni e b) di effettuare questi calcoli sotto la supervisione dei funzionari della Commissione.

(11)

Con lettera del 18 giugno 2012 il consigliere-auditore ha comunicato a Universal, dopo averne discusso con la DG Concorrenza, che le norme erano state modificate per inserire i principi di cui sopra. Per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni, le norme sono state rese più chiare al fine di confermare l’inserimento nella sala dati di tutti i dati e i codici grezzi. In merito alle limitazioni relative all’utilizzo dei dati, nelle norme esse sono state alleggerite per permettere ai consulenti economici esterni di Universal di svolgere controlli e verifiche sull’analisi del CET citata nella lettera. Circa la scelta di rendere anonimi i dati, il consigliere-auditore ha sottolineato che la Commissione ha ritenuto che i dati contenessero segreti aziendali particolarmente sensibili, la cui divulgazione avrebbe indebolito la competitività di taluni fornitori di dati. Alla luce dell’ulteriore accesso previsto dalle norme modificate e delle spiegazioni tecniche che la DG Concorrenza ha fornito al consigliere-auditore, quest’ultimo ha ritenuto che i consulenti economici esterni di Universal fossero in grado di svolgere i calcoli, dettagliati a sufficienza nella loro richiesta, senza privare i dati del carattere anonimo. Il consigliere-auditore ha infine ricordato a Universal la possibilità di sottoporre allo stesso ulteriori richieste motivate, nel caso in cui i consulenti economici esterni di Universal avessero incontrato specifici esempi concreti di strutture di dati inspiegabili e ritenuto che un ulteriore accesso fosse comunque necessario per il corretto esercizio del diritto a essere sentiti.

(12)

Con lettera del 19 giugno 2012 Universal ha chiesto al consigliere-auditore di apportare ulteriori modifiche alle norme, poiché esse prevedevano ancora limitazioni all’utilizzo dei dati del CET tali da impedire i diritti di difesa di Universal. In particolare, in riferimento a specifici calcoli, Universal sostiene che i propri consulenti economici esterni non abbiano potuto verificare l’affidabilità e l’accuratezza di taluni dati e di taluni calcoli. In risposta alle ulteriori richieste di Universal dettagliate a sufficienza, le norme sono state ulteriormente modificate per consentire ai consulenti economici esterni di Universal di svolgere maggiori verifiche sull’attendibilità e calcoli aggiuntivi.

1.1.2.   Accesso al fascicolo dopo l’invio della comunicazione delle obiezioni

(13)

Universal ha avuto accesso al fascicolo il 20 giugno 2012.

Accesso ai dati a sostegno delle affermazioni contenute nella comunicazione delle obiezioni

(14)

Con richiesta motivata del 22 giugno 2012 Universal ha formalmente ripresentato, innanzi tutto, la prima richiesta di accesso integrale all’analisi quantitativa probatoria a suo carico e ha rinnovato le tre denunce relative alla limitazione della portata dell’accesso, alle limitazioni dell’utilizzo dei dati CET e al loro carattere anonimo. In secondo luogo, Universal ha chiesto che i suoi consulenti legali esterni avessero accesso alla sala dati. Universal ha affermato che tale accesso era necessario per garantire il corretto esercizio dei propri diritti di difesa, poiché i consulenti legali esterni dovevano i) poter rivedere le informazioni contenute nella sala dati e in tutte le analisi riservate condotte dai consulenti economici esterni, ii) visionare il contenuto riservato della relazione della sala dati della quale sarebbe stata inviata a Universal soltanto una versione non riservata e iii) fornire consulenza sulla conformità delle procedure di consultazione della sala dati con le norme.

(15)

Il consigliere-auditore ha respinto entrambe le parti della richiesta di Universal con decisione adottata il 29 giugno 2012, a norma dell’articolo 7 del mandato. Sulla base delle informazioni tecniche ricevute dalla DG Concorrenza, relativamente ai calcoli che erano stati sufficientemente specificati, le norme permettevano ai consulenti economici esterni di Universal di svolgere, in taluni casi, tutti i calcoli auspicati. In altri casi, i consulenti economici esterni potevano proporre lo svolgimento di alcuni calcoli e discutere tali proposte con la Commissione. Infine alcuni altri calcoli non potevano essere effettuati poiché il fascicolo non conteneva i dati necessari. Per quanto riguarda la divulgazione dei dati anonimi richiesta, Universal non ha fornito prove concrete e specifiche del fatto che fosse indispensabile per l’esercizio dei diritti di difesa.

(16)

Il consigliere-auditore ha altresì respinto la seconda parte della richiesta di Universal, ossia l’ammissione dei propri consulenti legali esterni alla sala dati. L’accesso di questi ultimi non rientra nelle finalità della sala dati, ovvero permettere ai consulenti economici esterni delle parti di accedere ai dati quantitativi raccolti dalla Commissione. Dal momento che la sala dati raccoglie i segreti aziendali di terzi, tale procedura è un’eccezione all’obbligo generale della Commissione di non divulgare informazioni riservate. Trattandosi di un’eccezione, sono necessarie rigorose salvaguardie per evitare la divulgazione, anche involontaria, di dati. Il consigliere-auditore ha ritenuto che, per l’esercizio dei diritti di difesa di Universal, non fosse indispensabile ammettere alla sala dati i consulenti legali esterni della società, poiché sarebbe bastato che questi ultimi, nelle tre situazioni evidenziate da Universal, potessero interloquire con i consulenti economici esterni fuori dalla sala dati.

Richiesta di revisione della decisione a norma dell’articolo 7

(17)

Il giorno dell’adozione della decisione di diniego, avendone ricevuto una copia preliminare, Universal ha chiesto al consigliere-auditore di rivedere la decisione, ribadendo sostanzialmente le precedenti argomentazioni relative alle limitazioni imposte ai consulenti economici esterni e all’impossibilità, per questi ultimi, di svolgere talune analisi. Universal ha chiesto nuovamente che i propri consulenti legali esterni avessero accesso ai dati del CET in versione integrale, in quanto tale accesso era necessario per far sì che il diritto di Universal alla rappresentanza e alla consulenza legale non fosse limitato.

(18)

Dopo aver esaminato attentamente gli argomenti di Universal, il 12 luglio 2012 il consigliere-auditore ha confermato la sua decisione iniziale. In primo luogo, contrariamente alle affermazioni di Universal, le norme permettevano ai consulenti economici esterni di condurre le analisi richieste nella sala dati. Il fatto che i consulenti economici esterni non abbiamo esercitato questo diritto non giustifica, secondo il consigliere-auditore, una revisione della precedente decisione o delle norme su questo punto. In secondo luogo, pur essendo corretto che una parte del procedimento goda di rappresentanza e consulenza legali ed effettive in quanto elementi dei diritti di difesa, resta invariata la necessità di dimostrare che fosse indispensabile l’accesso a informazioni riservate per l’esercizio di tali diritti.

(19)

Nell’eventualità che le parti andassero incontro a eventuali incomprensioni o a interpretazioni improprie delle norme, il consigliere-auditore ha tuttavia invitato Universal a contattare la DG Concorrenza per discutere proposte delle ulteriori analisi di regressione auspicate dai consulenti economici esterni di Universal. La sala dati doveva essere disponibile per questo specifico scopo. La DG Concorrenza, inoltre, ha contattato i fornitori di dati a nome del consigliere-auditore per ottenere il consenso ad autorizzare l’accesso dei consulenti legali esterni di Universal alla sala dati, in modo da poter assistere sul posto i consulenti economici esterni nell’interpretazione del regolamento. Universal ha deciso, tuttavia, di non avvalersi di questo accesso offerto in via eccezionale.

Richiesta di divulgazione di dati riservati

(20)

Il 26 e il 27 giugno 2012 Universal ha sostenuto che la DG Concorrenza ha infondatamente respinto la sua richiesta di autorizzare i propri consulenti economici esterni a divulgare la versione riservata di una delle relazioni della sala dati ai consulenti legali esterni di Universal e, nella versione espunta, a Universal. Le informazioni richieste riguardavano le quote delle royalties delle parti per ogni piattaforma di offerta di musica registrata in formato digitale ai consumatori finali, calcolate dai consulenti economici esterni in base ai dati contenuti nella sala dati. Universal ha sostenuto che, con il diniego di divulgare le informazioni in questione, la DG Concorrenza avrebbe negato l’accesso sia a elementi probanti a suo carico che a suo favore poiché, secondo Universal, le informazioni avrebbero potuto confutare il parere preliminare della Commissione relativo al fatto che le quote di mercato indicate dall’IFPI (7) fossero più affidabili delle quote di mercato calcolate dalle parti. Dopo discussioni e incontri tra i consulenti legali ed economici di Universal, la DG Concorrenza e componenti dell’ufficio del consigliere-auditore, è stato stabilito che poteva essere comunicato a Universal quanto segue: i) alcune quote esatte di royalties che si ritenevano non rivelare informazioni riservate; ii) intervalli di valori per altre informazioni più riservate e conferma per le quote delle royalties inferiori al 40 %; iii) descrizioni testuali di tutte le quote delle royalties.

(21)

Con decisione del 4 luglio 2012, adottata a norma dell’articolo 7 del mandato, il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di Universal di accedere alle informazioni riservate contenute nella relazione della sala dati redatta dai consulenti economici esterni. Poiché c’era una concreta possibilità che Universal e, in certa misura, anche i suoi consulenti legali esterni potessero ricavare alcune informazioni sensibili se avessero avuto accesso alle informazioni sulle quote delle royalties riservate rimanenti [ossia le quote che non rientrano nella categoria i) di cui sopra] e in considerazione dell’ulteriore accesso già concesso agli elementi di cui ai punti ii) e iii), il consigliere-auditore ha concluso che non fosse necessario un ulteriore accesso per garantire i diritti di difesa di Universal. I consulenti di Universal, inoltre, hanno scelto di non avvalersi dell’accesso ulteriore concesso in virtù del punto iii) di cui sopra. I diritti di Universal non sono stati violati poiché i suoi consulenti legali esterni potevano utilizzare le informazioni fornite come elementi probatori a favore o per confutare elementi probatori a carico.

1.2.    Terzi interessati

(22)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, il consigliere-auditore ha accettato le richieste di Impala, Merlin BV, Warner Music Group, Sony Music, Beggars Group Ltd., le società britanniche di gestione collettiva MCPS e PRS e le case discografiche Naïve e Because Music di essere sentite come terzi interessati.

2.   Lettera di esposizione dei fatti

(23)

Il 25 luglio 2012 la Commissione ha inviato alle parti una lettera di esposizione dei fatti che presenta elementi aggiuntivi, in particolare ulteriori dati sulle rispettive posizioni di mercato delle major, a sostegno delle obiezioni della Commissione presentate nella decisione definitiva. Alle parti è stato assegnato il termine del 1o agosto 2012 per la presentazione delle loro osservazioni scritte. Nella risposta del 1o agosto 2012 le parti hanno sostenuto che la lettera di esposizione dei fatti modificava la teoria del pregiudizio formulata nella comunicazione delle obiezioni, rielaborando la natura stessa delle obiezioni preliminari sollevate contro di esse.

(24)

La DG Concorrenza ha risposto con lettera del 3 agosto 2012, sottolineando che questo nuovo dato fattuale andava a sostegno della conclusione preliminare della Commissione formulata nella comunicazione delle obiezioni, secondo la quale Universal è più forte di qualsiasi altra major in diversi paesi. La DG Concorrenza ha altresì sottolineato che la lettera di esposizione dei fatti presentava soltanto informazioni fattuali a sostegno delle teorie del pregiudizio esistenti e descritte nella comunicazione delle obiezioni, senza per questo voler formulare una nuova teoria del pregiudizio basata esclusivamente sulle rispettive dimensioni delle major. Le parti hanno avuto l’opportunità di presentare ulteriori osservazioni, ma hanno deciso di non avvalersene e, pertanto, il consigliere-auditore considera chiuso il caso.

3.   Impegni

(25)

Per risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione nella comunicazione delle obiezioni, le parti hanno presentato i propri impegni il 27 luglio 2012, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Il giorno stesso è stata avviata un’indagine di mercato su questa serie di impegni, al fine di raccogliere l’opinione degli operatori di mercato coinvolti sull’efficacia degli impegni e sulla capacità degli stessi di ripristinare un’effettiva concorrenza nei mercati in cui sono stati individuati problemi di concorrenza.

(26)

Alla luce dei risultati dell’indagine di mercato, il 13 agosto 2012 le parti hanno presentato una serie riveduta di impegni, successivamente modificata il 17 agosto 2012. Gli impegni finali sono stati presentati il 25 agosto 2012. La Commissione ha concluso che gli impegni proposti dalle parti il 25 agosto 2012 erano sufficienti a dissipare tutte le restanti preoccupazioni relative alla compatibilità con il mercato interno dell’operazione proposta.

4.   Progetto di decisione

(27)

Conformemente all’articolo 16 del mandato, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni per le quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione ed è giunto a una conclusione positiva.

5.   Osservazioni conclusive

(28)

Nel complesso, il consigliere-auditore ritiene che tutti i partecipanti al procedimento abbiano potuto esercitare effettivamente i propri diritti procedurali nel presente caso.

Bruxelles, 11 settembre 2012

Michael ALBERS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione sul mandato»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(3)  Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Ungheria, nonché Islanda e Norvegia.

(4)  Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, nonché Islanda e Norvegia.

(5)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Causa T-5/02, Tetra Laval/Commissione (Raccolta 2002, pag. II-4381).

(7)  Federazione internazionale dell’industria fonografica.


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/15


Sintesi della decisione della Commissione

del 21 settembre 2012

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music)

[notificata con il numero C(2012) 6459]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 220/08

Il 21 settembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) (in appresso «il regolamento sulle concentrazioni»), in particolare dell'articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale si trova, nella lingua facente fede per il caso in oggetto, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LE PARTI

(1)

Universal Music Holdings Limited («UMHL») è una controllata al 100 % di Universal International Music B.V., che è la società controllante di Universal Music Group («Universal» o la «parte notificante», Regno Unito). Universal è la società leader a livello mondiale nel settore della musica registrata. È attiva nella scoperta, nella valorizzazione e nella promozione di artisti canori (con la cosiddetta divisione «Artists & Repertoire» o «A&R») e nella vendita all'ingrosso di musica registrata. Svolge attività anche in atri campi, come la vendita al dettaglio online di musica, edizioni musicali, gestione di artisti, attività promozionali, gestione di eventi e servizi di gestione di luoghi per eventi. Universal è di proprietà di Vivendi SA.

(2)

Vivendi SA («Vivendi», Francia) è la società madre di Universal. Vivendi è una società internazionale del settore dei media le cui attività comprendono le telecomunicazioni, la creazione e la distribuzione di contenuti e canali televisivi, la vendita al dettaglio di musica in formato digitale e i videogiochi.

(3)

EMI Group Global Limited («EMI Group», Regno Unito) è attiva nella scoperta, nella valorizzazione e nella promozione di artisti canori e nella vendita all'ingrosso di musica registrata. EMI Group svolge attività anche in atri campi, come la vendita al dettaglio di musica, edizioni musicali, gestione di artisti e attività promozionali.

II.   L'OPERAZIONE

(4)

Il 17 febbraio 2012 la Commissione ha ricevuto la notifica di una proposta di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, con la quale la società UMHL acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo degli attivi connessi alla musica registrata di EMI Group, mediante acquisto di quote.

(5)

L'11 novembre 2011 Vivendi e Universal, da un lato, e EMI Group, dall'altro lato, hanno concluso una «Share Purchase Agreement» (convenzione d'acquisto di partecipazioni) in base alla quale Universal avrebbe acquistato le attività di EMI Group nel settore A&R e nella vendita all'ingrosso di musica registrata e le attività di vendita al dettaglio di musica registrata di EMI Group, taluni diritti di edizione limitati (principalmente quelli detenuti da EMI Christian Music Group) e le attività di gestione di artisti e promozionali. Ai fini della decisione della Commissione, i beni oggetto dell'operazione proposta sono denominati congiuntamente «EMI».

(6)

In seguito all'operazione proposta, EMI sarebbe stata soggetta al controllo esclusivo di Universal. L'operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. L'operazione ha una dimensione europea ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

III.   SINTESI

(7)

Dopo aver esaminato la notifica, il 23 marzo 2012 la Commissione ha adottato una decisione concludendo che l'operazione rientra nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni e suscita seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE. La Commissione ha pertanto deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(8)

Il 19 giugno 2012 è stata indirizzata una comunicazione delle obiezioni alla parte notificante ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni. Il 6 luglio 2012 Universal ha risposto alla comunicazione delle obiezioni.

(9)

Allo scopo di risolvere i problemi di concorrenza individuati nella dichiarazione delle obiezioni, il 27 luglio 2012 la parte notificante ha presentato alcuni impegni. Il termine per l'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni è stato pertanto prorogato di 15 giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento. Il 13 agosto 2012 la parte notificante ha proposto una nuova serie di impegni, in seguito modificata il 25 agosto 2012.

IV.   RELAZIONE

1.   Introduzione

(10)

Il centro di gravità dell'operazione proposta è il settore della musica registrata, in quanto comprende le attività di base di Universal ed EMI. Attualmente il settore della musica registrata nel SEE è caratterizzato dalla presenza di quattro case discografiche di livello mondiale (Universal, Sony, EMI e Warner; congiuntamente note come «major») e un gran numero di case discografiche molto più piccole (le cosiddette «case discografiche indipendenti»).

(11)

Nell'ultimo decennio l'industria della musica registrata nel complesso ha subito una considerevole riduzione delle vendite a livello mondiale e nel SEE in seguito alla disponibilità di musica tramite servizi digitali legali e alla pirateria digitale. Nonostante tale declino, che ha colpito maggiormente le vendite fisiche, le vendite di musica su supporto materiale fisico rappresentano ancora circa l'80 % delle vendite totali di musica nel SEE. Le vendite di musica in formato digitale dovrebbero aumentare in misura considerevole nei prossimi anni raggiungendo un punto critico in cui supereranno le vendite di musica su supporto materiale.

(12)

La catena del valore nel settore della musica registrata inizia con la scoperta e la valorizzazione di artisti e la successiva registrazione della loro musica, allo scopo di sfruttare il diritto d'autore nelle risultanti registrazioni sonore, che è un'attività nota come A&R. Il successo o il fallimento nel settore dell'A&R è determinante per il successo nei mercati della musica registrata.

(13)

Il livello successivo della catena del valore della musica registrata comprende la vendita o la concessione in licenza da parte delle case discografiche del loro repertorio ai grossisti e ai rivenditori al dettaglio, nonché ad alcune categorie di utilizzatori finali (ossia emittenti radiotelevisive).

(14)

La musica registrata comprende un'ampia varietà di prodotti fisici, quali CD singoli, album/compilation e DVD audio e video, e prodotti digitali, venduti dalle case discografiche ai rivenditori che, a loro volta, li vendono agli utilizzatori finali. Inoltre, le case discografiche possono anche concedere in licenza il loro repertorio a fornitori di servizi di streaming digitale audio o video.

(15)

Esistono varie categorie di rivenditori fisici (oltre ai grossisti, che agiscono come intermediari tra le case discografiche e i rivenditori), di cui i tipi principali sono gli ipermercati/supermercati (che costituiscono la cosiddetta «grande distribuzione»), i rivenditori online e i rivenditori specializzati.

(16)

Riguardo ai canali distributivi digitali, i mezzi principali di divulgazione di musica online sono il download e lo streaming. Il download rappresenta attualmente la maggior parte delle entrate online. I servizi di streaming sono tuttavia in aumento e molti partecipanti al mercato prevedono una considerevole crescita delle relative entrate in futuro.

(17)

Negli ultimi anni la tecnologia di diffusione via Internet ha anche consentito la creazione di nuove piattaforme e di nuovi modelli aziendali. I fornitori di servizi Internet e gli operatori delle reti mobili offrono sempre più servizi di streaming musicali, creando servizi con il proprio marchio (spesso abbinati al pagamento di un abbonamento di telecomunicazione) o tramite partenariati con le piattaforme di streaming esistenti. Alcuni servizi di streaming hanno anche partenariati con i siti di socializzazione in rete. Infine, sono emersi i servizi musicali basati sul «cloud» che offrono agli utenti la possibilità di archiviare la musica acquistata su server remoti.

2.   I mercati rilevanti

A.   A&R

(18)

Nella sua decisione precedente relativa al settore della musica registrata (2), la Commissione non ha mai definito un mercato a monte per l'A&R. Si precisa tuttavia che i servizi A&R sono forniti a vari operatori del mercato (artisti) e comportano una diversa organizzazione all'interno delle case discografiche rispetto alle attività di vendita all'ingrosso a valle. Esistono anche alcune dinamiche concorrenziali, che sono specifiche dei servizi A&R.

(19)

La Commissione ha concluso che non è necessario adottare un parere riguardo al fatto se le attività di A&R debbano essere considerate e analizzate come un mercato dei prodotti a sé stante o se il mercato della musica registrata debba essere considerato un mercato a due versanti, in cui la forza di una casa discografica su un versante del mercato (A&R) ha un'influenza positiva sulla sua posizione sull'altro versante del mercato (vendita all'ingrosso di musica registrata) e viceversa. Nella valutazione dell'operazione proposta, la Commissione ha tenuto conto della forza delle case discografiche nel settore A&R sotto il profilo della concorrenza come uno dei fattori fondamentali che contribuiscono alla posizione delle case discografiche sul mercato della vendita all'ingrosso di musica registrata e viceversa.

B.   Vendita all'ingrosso di musica registrata

(20)

In passato la Commissione ha individuato l'esistenza di mercati del prodotto distinti per la vendita all'ingrosso di musica su supporto materiale e di musica in formato digitale (3). Nel mercato della musica in formato digitale, la Commissione ha lasciato aperta la questione dell'esistenza di mercati del prodotto distinti per la musica in formato digitale fornita per applicazioni online e per applicazioni mobili, o per il download e lo streaming. La Commissione non ha individuato neppure mercati del prodotto distinti basati sul genere (ad esempio, musica pop, musica classica, jazz e così via) o per gli album e le compilation di singoli artisti. L'indagine di mercato in questo caso non ha posto in evidenza nuovi elementi sostanziali che possano giustificare una deviazione da tale prassi.

(21)

La Commissione ha concluso che la musica audio e la musica video appartengono allo stesso mercato del prodotto per la vendita all'ingrosso di musica registrata (su supporto materiale o in formato digitale).

(22)

La Commissione ha concluso che deve essere individuato un mercato del prodotto distinto per la vendita all'ingrosso di musica registrata agli utilizzatori finali che ottengono licenze per la musica registrata dalle case discografiche dei produttori. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio di musica registrata, la Commissione non ha ritenuto necessario esprimere un parere sulla definizione di mercato rilevante del prodotto.

C.   Attività legate alla musica al di fuori del settore della musica registrata

(23)

In linea con la sua prassi, la Commissione ha concluso che le attività manifatturiere e logistiche non rientrano nell'ambito della sua valutazione. Inoltre, la Commissione non ha espresso un parere sulla definizione di mercato del prodotto rilevante per altri servizi «ausiliari» (come i servizi di gestione degli artisti e i servizi promozionali, di eventi e di spettacoli dal vivo). Infine, la Commissione ha concluso che i diritti di edizione online devono essere considerati un mercato del prodotto distinto.

D.   Ambito geografico del mercato

(24)

La Commissione ha concluso che il mercato della vendita all'ingrosso di musica registrata su supporto materiale ha un ambito nazionale.

(25)

Per quanto riguarda la vendita all'ingrosso di musica registrata in formato digitale, la Commissione non ha ritenuto necessario esprimere un parere sulla definizione esatta del mercato geografico tenuto conto che l'operazione suscita preoccupazioni a livello nazionale e di SEE.

(26)

La Commissione non ha ritenuto necessario esprimere un parere sulla definizione esatta del mercato geografico rilevante riguardo alle attività di A&R, alla vendita al dettaglio di musica registrata, ai servizi ausiliari e all'edizione musicale.

E.   Pirateria

(27)

La parte notificante sostiene che dovrebbe esistere un mercato unico che comprenda la vendita all'ingrosso di musica registrata nei formati fisico e digitale, incluse la fornitura legittima e quella non autorizzata di musica (vale a dire la pirateria). A sostegno di tale rivendicazione, la parte notificante afferma che esistono chiare prove della sostituzione da parte dei consumatori tra tali formati e fonti musicali e tra musica autorizzata e musica riprodotta abusivamente.

(28)

Nelle sue decisioni precedenti, la Commissione non ha mai ritenuto che la musica legale e la musica illegale appartengano allo stesso mercato del prodotto. Tuttavia, dall'indagine di mercato nel caso Sony/BMG  (4) è emerso che in alcuni territori la pirateria esercita un vincolo concorrenziale sulle case discografiche.

(29)

La Commissione ha concluso che valutare il grado di sostituzione tra musica legale e musica illegale e la misura in cui i consumatori combinano musica legale e musica illegale non è rilevante per determinare se la musica illegale dovrebbe essere considerata come parte del mercato della vendita all'ingrosso di musica registrata, in quanto, a prescindere dal fatto che debbano essere considerate sostitutive l'una dell'altra dal punto di vista degli utilizzatori finali, la musica legale e la musica illegale non sembrano essere sostitutive dal punto di vista dei clienti diretti delle case discografiche, ossia i rivenditori di musica su supporto materiale e in formato digitale. Allo stesso modo, i servizi pirata non competono con le case discografiche. Non sono attivi nel settore A&R né nella vendita all'ingrosso di musica registrata a clienti fisici e digitali.

(30)

La Commissione ha pertanto concluso che non è opportuno, dal lato della domanda o dal lato dell'offerta, considerare la musica legale e la musica illegale come parte dello stesso mercato rilevante del prodotto per la vendita all'ingrosso di musica registrata. Tuttavia, tale conclusione lascia impregiudicata l'analisi effettuata dalla Commissione nel contesto della valutazione concorrenziale dell'operazione proposta riguardo alla pirateria come possibile vincolo esterno al mercato per le case discografiche nelle loro decisioni in materia di produzione e di prezzi.

3.   Valutazione concorrenziale

A.   Effetti orizzontali non coordinati

Quote di mercato

(31)

La teoria del pregiudizio della Commissione in questo caso non è basata sul superamento di una particolare soglia delle quote di mercato. In effetti, la Commissione chiarisce che le quote di mercato sono solo una prima indicazione del potere di mercato e devono essere inserite nel contesto generale dei mercati rilevanti. In linea con gli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (5) («orientamenti relativi alle concentrazioni orizzontali»), è probabile che si presenti un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva nei casi in cui l'impresa risultante dalla concentrazione detenga una quota di mercato sensibilmente più grande del suo più vicino concorrente. In questo caso, l'aspetto centrale della valutazione concorrenziale della Commissione è pertanto l'indicazione che le quote di mercato danno della forza complessiva dell'impresa risultante dalla concentrazione e della sua posizione relativa rispetto a quella dei concorrenti.

(32)

Il quadro analitico è ancor più rilevante in questo caso, tenuto conto che nessuna fonte industriale fornisce un quadro completamente attendibile della posizione dell'impresa in seguito alla concentrazione. Sebbene in decisioni precedenti relative all'industria della musica registrata la Commissione abbia utilizzato dati dell'IFPI, in questo caso la parte notificante ne ha contestato l'uso sostenendo che tali dati non sono attendibili, fornendo dati alternativi sulle «quote di mercato» basati sulle vendite di iTunes e Spotify e sui dati delle vendite al dettaglio raccolti da GfK e dall'OCC.

(33)

In definitiva, la Commissione ha considerato tutte le fonti di dati, compresi i dati delle vendite all'ingrosso raccolti da vari fornitori di servizi digitali. Inoltre, la Commissione ha effettuato un'analisi comparativa tra le quattro major su un mercato ipotetico costituito soltanto dalle quattro major per valutare la posizione di mercato di Universal ed EMI rispetto ad altre major (le case discografiche indipendenti, pur detenendo nel complesso una posizione di mercato tutt'altro che irrilevante, non possono essere considerate un'unica entità). Infine, la Commissione ha preso in considerazione anche i dati delle classifiche e i dati di radiodiffusione presentati, sebbene tali dati non possano essere equiparati alle quote di mercato.

(34)

In seguito all'analisi di tutte le fonti di dati, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta avrebbe comportato la creazione di una «super-major» dominante di dimensioni due volte (o anche tre volte o più in alcuni Stati membri) superiori rispetto a quelle del suo più vicino concorrente più grande a livello di SEE e in vari Stati membri nonché in Islanda e in Norvegia. Più specificamente, riguardo alla musica registrata su supporto materiale, l'impresa risultante dalla concentrazione avrebbe avuto dimensioni più di due volte superiori a quelle del suo più vicino concorrente più grande in almeno otto Stati membri, ossia Cipro, Repubblica ceca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania, Svezia e Regno Unito, nonché in Islanda, e tre o più volte superiori rispetto a quelle del suo più vicino concorrente più grande in almeno altri cinque Stati membri, ossia Belgio, Francia, Grecia, Polonia e Slovacchia, nonché in Norvegia, e più di quattro volte superiori a quelle del suo più vicino concorrente più grande in Bulgaria, Estonia e Lituania. In Slovenia, l'impresa risultante dalla concentrazione sarebbe diventata la più importante tra le major. Riguardo alla musica registrata in formato digitale, l'impresa risultante dalla concentrazione avrebbe avuto dimensioni due o più volte superiori a quelle del suo più vicino concorrente a livello di SEE e in almeno sedici Stati membri, ossia Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia e Regno Unito nonché in Islanda e Norvegia.

(35)

In conclusione, l'impresa risultante dalla concentrazione sarebbe stata di gran lunga l'azienda leader indiscussa sul mercato dopo la concentrazione. Da un punto di vista strutturale, e considerati le quote di mercato e i dati delle classifiche e della radiodiffusione, le dinamiche concorrenziali esistenti, basate su un certo equilibrio di poteri tra, almeno, le major (nonostante il primato sul mercato già esistente di Universal), sarebbero state completamente alterate dall'operazione proposta a favore dell'impresa risultante dalla concentrazione.

EMI come concorrente

(36)

La Commissione ha concluso che EMI è una delle quattro major attualmente attive nel settore della musica registrata a livello mondiale, con un considerevole numero di artisti e un repertorio musicale che comprende vecchie opere e nuove uscite molto valide. EMI potrebbe anche essere il più vicino concorrente di Universal in relazione almeno alla musica classica. L'operazione proposta avrebbe quindi come conseguenza l'eliminazione di un'importante forza concorrenziale dai mercati rilevanti.

Limitate possibilità per i clienti di cambiare fornitore

(37)

La Commissione ha concluso che dopo l'operazione il repertorio dell'impresa risultante dalla concentrazione sarà (continuerà a essere) «assolutamente indispensabile» e pertanto i clienti avranno possibilità (ammesso che ve ne siano) limitate di passare a un altro fornitore e la capacità dell'impresa risultante dalla concentrazione di sfruttare i clienti potrebbe aumentare in misura considerevole.

Effetti anticoncorrenziali sulla distribuzione digitale di musica

(38)

Dall'indagine della Commissione è emerso che già prima dell'operazione proposta Universal aveva la possibilità di ottenere dai clienti digitali termini e condizioni di licenza più favorevoli rispetto a quelli ottenuti dai suoi concorrenti ed era incentivata a farlo. Tali conclusioni sono basate su tre fonti di prove: i) il confronto dei rispettivi accordi di Universal ed EMI con piattaforme online; ii) le prove derivanti dall'indagine di mercato della Commissione; iii) le prove provenienti dalle parti della concentrazione. Le prove ottenute da ciascuna delle fonti menzionate sono ulteriormente confermate dall'analisi quantitativa avviata dalla Commissione.

(39)

In primo luogo, la Commissione ha riesaminato gli accordi commerciali di Universal ed EMI con una selezione dei principali clienti digitali, concentrandosi sui termini commerciali fondamentali (ivi compresi la remunerazione, il livello dei pagamenti anticipati che i clienti digitali devono effettuare, gli impegni in relazione alla promozione e alla pubblicità e alle clausole della nazione più favorita). L'analisi ha rilevato che Universal nel complesso ottiene termini migliori riguardo a vari parametri fondamentali delle negoziazioni con le piattaforme digitali rispetto ad EMI e che tale differenza è particolarmente evidente per le piattaforme più piccole (download e streaming).

(40)

La Commissione ha concluso che le differenze dei termini contrattuali che Universal, che è già la casa discografica più grande nel SEE, ed EMI attualmente ottengono costituiscono un'indicazione dei probabili effetti negativi sulla concorrenza dell'operazione proposta. In effetti, l'aumento considerevole delle dimensioni di Universal dopo la concentrazione potrebbe ulteriormente rafforzare la posizione negoziale di Universal, avendo come possibile conseguenza non solo l'estensione delle condizioni attuali di Universal al repertorio di EMI, ma anche a un rafforzamento complessivo delle condizioni per il repertorio combinato.

(41)

La Commissione ha anche effettuato un'analisi quantitativa allo scopo di valutare se, in seguito all'aumento delle dimensioni dell'impresa risultante dalla concentrazione, l'operazione proposta potrebbe aumentare il potere di negoziazione dell'impresa risultante dalla concentrazione nei confronti dei clienti digitali e, quindi, comportare prezzi più alti per detti clienti.

(42)

A tale scopo, la Commissione ha raccolto dati relativi alle vendite di musica in formato digitale da sei dei maggiori clienti digitali e da sei case discografiche, in vari Stati membri. La Commissione ha quindi effettuato un'analisi quantitativa di tali dati, consistente essenzialmente nella verifica con strumenti statistici ed econometrici dell'esistenza di una correlazione tra le dimensioni di una casa discografica e la sua possibilità di ottenere termini migliori dai clienti digitali.

(43)

L'analisi ha dimostrato che: i) il canone che le case discografiche possono ottenere aumenta con le loro dimensioni (misurate in termini di quota di entrate che il repertorio di una casa discografica fornisce a una piattaforma online); ii) tale effetto è particolarmente evidente per le piattaforme online relativamente piccole, tuttavia è presente anche nelle piattaforme con un considerevole potere di negoziazione; iii) esiste una relazione positiva tra le dimensioni del repertorio di una casa discografica e il prezzo di vendita all'ingrosso negoziato con le piattaforme online.

(44)

Le conclusioni della Commissione basate sull'analisi dei termini e delle condizioni commerciali che le parti della concentrazione hanno con vari clienti digitali e sull'analisi quantitativa sono state confermate dalle osservazioni che i clienti digitali e altri terzi hanno espresso nel corso dell'indagine della Commissione, nonché da alcuni documenti interni di Universal.

(45)

La Commissione ha pertanto concluso che, in seguito all'aumento delle sue dimensioni nel settore delle vendite all'ingrosso di musica registrata ai clienti digitali, l'impresa risultante dalla concentrazione avrebbe applicato condizioni commerciali peggiori, fra cui prezzi più elevati, ai clienti digitali se l'operazione proposta fosse stata portata avanti nella forma originariamente notificata.

Analisi delle partecipazioni di controllo

(46)

La Commissione ritiene che, per valutare il grado di potere di mercato detenuto dall'impresa risultante dalla concentrazione nei confronti dei rivenditori di musica in formato digitale in seguito all'operazione proposta, sia anche necessario considerare la posizione combinata di mercato dell'impresa risultante dalla concentrazione nei settori della musica registrata e dell'edizione musicale. La Commissione considera le partecipazioni di controllo un «fattore aggravante», che accentua gli effetti anticoncorrenziali dell'operazione proposta derivanti dalla combinazione delle attività delle parti della concentrazione nel settore della musica registrata (che, di per sé, sono sufficienti a suscitare preoccupazioni riguardo alla concorrenza). L'analisi delle partecipazioni di controllo effettuata dalla Commissione ha rafforzato le conclusioni della Commissione secondo cui l'operazione proposta potrebbe comportare un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva.

Effetto sulla scelta dei consumatori e sull'innovazione

(47)

La Commissione ha concluso che l'operazione proposta avrebbe potuto ridurre l'innovazione e la scelta dei consumatori in due modi: i) avrebbe aumentato il potere di negoziazione di Universal e la sua capacità di imporre termini di licenza onerosi alle piattaforme digitali, in particolare alle piattaforme musicali piccole e emergenti. I termini di licenza onerosi avrebbero un effetto negativo sullo sviluppo di tali clienti e sulla loro capacità di espansione geografica sui vari mercati digitali; ii) l'impresa risultante dalla concentrazione avrebbe una maggiore possibilità di influire sul modello aziendale e sulle caratteristiche di nuovi servizi musicali digitali e di imporre aumenti dei prezzi sui mercati al dettaglio e sarebbe incentivata a farlo. Ne consegue che l'operazione proposta avrebbe anche un effetto negativo sulla diversità culturale. Pertanto, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta ridurrebbe l'innovazione e la scelta dei consumatori.

(48)

La Commissione ha ritenuto che tali conclusioni valgano anche per il mercato complessivo della vendita all'ingrosso di musica registrata a livello di SEE nonché per i singoli mercati di Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito e di Islanda e Norvegia.

Esclusione dei concorrenti dai mercati della vendita all'ingrosso di musica su supporto materiale e in formato digitale

(49)

La Commissione ha anche esaminato se l'operazione proposta potrebbe conferire all'impresa risultante dalla concentrazione la possibilità di escludere in parte i concorrenti dell'impresa risultante dalla concentrazione dai mercati della vendita all'ingrosso di musica su supporto materiale e in formato digitale, nonché dalle attività di A&R, e un incentivo a farlo, a scapito della concorrenza e, in definitiva, dei consumatori e della diversità culturale.

(50)

Tale esclusione potrebbe verificarsi attraverso la possibilità per Universal, grazie all'aumento delle sue dimensioni dopo la concentrazione, di garantire ai propri artisti un accesso molto migliore alle opportunità promozionali (ad esempio, esposizione nelle grandi catene di distribuzione, e presso i clienti digitali, accesso a compilation e a programmi radiofonici) rispetto ai suoi concorrenti, anche in una misura superiore alla sua effettiva quota di mercato, e attraverso l'incentivo a farlo.

(51)

Un maggiore accesso a tutte le opportunità promozionali menzionate potrebbe avere come conseguenza la possibilità per l'impresa risultante dalla concentrazione di concludere contratti con gli artisti migliori, a condizioni migliori rispetto ad altre case discografiche, offrendo loro un maggiore accesso alla promozione. I concorrenti potrebbero avere sempre più difficoltà a competere con l'impresa risultante dalla concentrazione nella conclusione di contratti con nuovi artisti, con un conseguente indebolimento della posizione dei concorrenti nei confronti dei clienti in quanto il loro repertorio diventerebbe meno allettante e, per contro, il rafforzamento della posizione dell'impresa risultante dalla concentrazione, determinando un circolo vizioso che tende a perpetuarsi.

(52)

In definitiva, la Commissione ha concluso tuttavia che non esistono elementi per dimostrare in misura giuridicamente sufficiente che l'operazione potrebbe determinare l'esclusione dei concorrenti. In ogni caso, gli impegni proposti dalla parte notificante non solo ovvierebbero agli effetti anticoncorrenziali descritti in precedenza in relazione ai termini commerciali con i clienti digitali, ma risolverebbero anche i problemi di esclusione.

Pirateria

(53)

La Commissione ha concluso che l'esistenza della pirateria non priverebbe l'impresa risultante dalla concentrazione della sua capacità di esercitare il suo potere di negoziazione nei confronti dei rivenditori e dell'incentivo a farlo dopo l'operazione proposta. Anche se la pirateria potrebbe ridurre le dimensioni del mercato nel complesso, la Commissione ha concluso che non esiste alcuna prova del fatto che limiterebbe le case discografiche nel loro comportamento commerciale attualmente o dopo la concentrazione.

Potere degli acquirenti

(54)

La Commissione ha concluso che i clienti non sarebbero in grado di esercitare il potere degli acquirenti come contrappeso a un aumento del potere di mercato dell'impresa risultante dalla concentrazione.

Ingresso

(55)

La Commissione ha concluso che non è probabile che un ingresso tempestivo e sufficiente dei concorrenti nei mercati della musica registrata rilevanti compenserebbe gli effetti anticoncorrenziali derivanti dall'operazione proposta.

B.   Effetti coordinati

(56)

La Commissione ha concluso che i mercati della vendita all'ingrosso di musica registrata non sono inclini a giungere facilmente a un'intesa comune sui termini del coordinamento, date le loro complessità. Tale valutazione resta invariata considerando i cambiamenti determinati dall'operazione proposta.

C.   Aspetti verticali e conglomerati

(57)

La Commissione ha concluso che l'operazione non suscita problemi di carattere non orizzontali riguardo alle attività di Universal ed EMI nella distribuzione digitale al dettaglio, nella distribuzione fisica al dettaglio, nei servizi di musica video, nelle comunicazioni elettroniche, nella produzione e nella distribuzione televisive e cinematografiche, nei giochi e nell'intrattenimento interattivo e nei servizi di vendita di biglietti per eventi.

D.   Conclusione

(58)

La Commissione ha concluso che l'operazione proposta, nella forma notificata, comporterebbe un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva, in particolare in seguito alla creazione di una posizione dominante, nei mercati della vendita all'ingrosso di musica in formato digitale a livello di SEE, nonché in 24 Stati membri, ossia Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito, nonché in Islanda e Norvegia.

4.   Impegni

(59)

Il 27 luglio 2012 la parte notificante ha presentato impegni formali che lo stesso giorno sono stati sottoposti a un'indagine di mercato. Nel complesso, l'indagine di mercato ha posto in evidenza che gli impegni del 27 luglio 2012 presentavano alcune carenze significative che avrebbero dovuto essere affrontate.

(60)

Il 9 agosto 2012 la Commissione ha informato la parte notificante dei risultati dell'indagine di mercato nel corso di una riunione sulla situazione. Per affrontare le carenze individuate dalla Commissione, tenendo conto dei risultati dell'indagine di mercato e di ulteriori informazioni fornite dalla parte notificante sugli impegni proposti, il 13 agosto 2012 la parte notificante ha presentato una nuova serie di impegni successivamente modificata il 25 agosto 2012.

(61)

I principali miglioramenti del pacchetto del 27 luglio 2012 consistevano in i) ulteriori contenuti proprietari (repertorio inglese e repertorio danese e spagnolo); ii) l'aggiunta della quota di EMI nell'impresa francese precedentemente scorporata Play.on; iii) la cessione di diritti a livello mondiale (anziché a livello di SEE come previsto negli impegni del 27 luglio 2012); iv) un impegno a vendere almeno due terzi del pacchetto (EMIRL, Pink Floyd e le imprese locali) a un unico acquirente; v) la richiesta che l'acquirente sia un'impresa di un gruppo attualmente o precedentemente attivo nel settore della musica registrata o dell'edizione musicale; vi) un impegno a non ingaggiare nuovamente artisti il cui repertorio sia incluso nel pacchetto per un periodo di 10 anni; vii) gli impegni comportamentali inclusi negli impegni del 27 luglio 2012 e considerati troppo complessi e vaghi sono stati sostituiti con un semplice impegno a non includere clausole relative alla nazione più favorita a vantaggio di Universal in qualsiasi accordo con un fornitore di servizi digitali legittimi nella misura in cui l'accordo si applichi al SEE. Tale impegno è stato assunto per un periodo di 10 anni. Su richiesta della Commissione, la parte notificante ha anche eliminato l'impegno a rescindere due accordi di licenza/distribuzione con terzi.

(62)

Gli impegni del 25 agosto 2012 consistono pertanto in quanto segue: i) la cessione dei diritti a livello mondiale per una parte delle attività di EMI e Universal costituita da repertorio inglese e locale; ii) la rescissione di un accordo di licenza/distribuzione; iii) l'impegno comportamentale a non includere clausole relative alla nazione più favorita nei futuri contratti dell'impresa risultante dalla concentrazione con i servizi digitali.

(63)

Il pacchetto di impegni proposto comprende la cessione delle seguenti entità giuridiche/attività:

a)

EMI Records Limited («EMIRL»): comprende i) tutti gli artisti ingaggiati da EMIRL (compresa in particolare l'etichetta Parlophone), ad eccezione degli artisti della Virgin e i Beatles che sono oggetto di uno scorporo inverso; ii) gli artisti della EMI Classics e della Virgin Classics ingaggiati per l'entità giuridica in questione; iii) il catalogo dei Pink Floyd;

b)

etichette EMI: Chrysalis Records Limited (tranne il catalogo di Robbie Williams), Ensign Records Limited e Mute Records Limited;

c)

le seguenti entità locali di EMI e Universal: EMI Belgio, EMI Repubblica ceca, EMI Danimarca, EMI Francia, EMI Norvegia, EMI Polonia, EMI Portogallo, EMI Spagna, EMI Svezia e Universal Grecia;

d)

la quota del 50 % di EMI nella società di creazione di compilation «NOW»;

e)

imprese dell'etichetta Universal: Sanctuary Records Group Limited, Co-op Music Limited, King Island Roxystar Recordings AB e MPS Records, nonché la quota del 40 % di Universal in Jazzland Recordings (una joint venture).

(64)

Le dimensioni totali degli impegni finali (che comprendono in gran parte attività di Emi e alcune attività di Universal) rappresentano circa due terzi dell'attività di EMI nel SEE.

(65)

In termini di impatto degli impegni finali sulla quota di mercato, la Commissione ha ribadito che le quote di mercato sono solo un'indicazione preliminare del potere di mercato e non possono essere di per sé determinanti per stabilire se un'operazione possa avere come conseguenza un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva. A tale scopo, non è necessario individuare un livello di quote di mercato specifico al quale l'impresa risultante dalla concentrazione debba restare per eliminare l'ostacolo significativo a una concorrenza effettiva.

(66)

Detto questo, la Commissione sottolinea che dopo la cessione, l'incremento della quota di mercato complessiva dell'impresa risultante dalla concentrazione (comprendente la musica su supporto materiale e in formato digitale) a livello di SEE subirebbe una considerevole riduzione: il pacchetto di cessione rappresenta una quota di circa il (5-10) % del mercato della vendita all'ingrosso di musica in formato digitale, con la conseguenza che Universal acquisirebbe un'ulteriore quota di mercato di circa (0-5) % e pertanto aumenterebbe la sua quota di mercato a livello di SEE dal (30-40) % al (30-40) %.

(67)

In termini di quota di mercato a livello nazionale, la cessione riduce effettivamente l'incremento determinato dall'aggiunta di EMI a Universal in ciascun Stato membro nonché in Islanda e in Norvegia. Il pacchetto contiene un considerevole repertorio inglese diffuso in tutti gli Stati membri nonché in Islanda e in Norvegia. Inoltre, il repertorio locale ceduto in Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Francia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia riduce ulteriormente le quote di mercato dell'impresa risultante dalla concentrazione dopo l'operazione a livelli che non indicano più chiaramente un aumento considerevole del potere di mercato di cui Universal attualmente già dispone.

(68)

Oltre a cedere attività relative alla musica registrata, la parte notificante si è impegnata a rescindere il suo accordo di distribuzione con la casa discografica terza Ministry of Sound e a non concludere accordi di licenza/distribuzione con Ministry of Sound nel SEE per un periodo di dieci anni dall'adozione della decisione.

(69)

Infine, la parte notificante si è impegnata per dieci anni a non includere nei contratti applicabili al SEE di Universal con clienti digitali clausole che impongano ai clienti di garantire a Universal termini commerciali migliori, equivalenti o almeno buone come quelle concordate con un'altra casa discografica (l'impegno relativo alla nazione più favorita).

Valutazione degli impegni del 25 agosto 2012

(70)

La valutazione degli impegni da parte della Commissione è basata su tutte le prove disponibili, compresi i risultati dell'indagine di mercato e le informazioni dettagliate fornite dalla parte notificante riguardo ai contenuti del pacchetto di misure correttive, in particolare le informazioni relative ai contratti con gli artisti (obblighi di fornitura futuri, durata dei contratti, periodo restante di conservazione dei cataloghi e cambiamento delle clausole di controllo/assegnazione). La Commissione ha effettuato la sua analisi in base ai criteri per le misure correttive considerate adeguate nei casi di concentrazione contenuti nella comunicazione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (6).

(71)

La Commissione ha concluso che gli impegni finali presentati dalla parte notificante sono di portata e di natura tali da ridurre il potere di mercato di Universal su base sostenibile e che pertanto non si crea alcun ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in seguito all'operazione proposta, in quanto le attività incluse nel pacchetto rappresentano una parte sostanziale della sovrapposizione, sono composte da una combinazione adeguata di beni proprietari, accordi di distribuzione/licenza e compilation e sono di buona qualità (ossia potrebbero continuare a generare entrate future). Inoltre, il fatto che due terzi del pacchetto saranno venduti a un unico acquirente che ha già esperienza del settore rafforzerà gli effetti di controbilanciamento della cessione. Gli artisti avranno a disposizione un concorrente rafforzato a cui rivolgersi e la capacità di Universal di ottenere condizioni commerciali più onerose dai fornitori di servizi digitali non aumenterà.

(72)

La Commissione ha concluso pertanto che gli impegni finali del 25 agosto 2012 eliminano l'ostacolo significativo a una concorrenza effettiva.

(73)

Gli impegni affronterebbero anche eventuali problemi derivanti dalla possibile emarginazione dei concorrenti (nello spazio digitale e fisico) in seguito a una considerevole riduzione della loro capacità di «monetizzare» il loro repertorio e di ingaggiare e trattenere gli artisti, che in definitiva penalizzerebbe i consumatori in termini di prezzi e di scelta.

V.   CONCLUSIONE

(74)

Per le ragioni sopra esposte, la decisione conclude che la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(75)

La concentrazione può pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e all'articolo 57 dell'accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2007, nel caso COMP/M.3333 — Sony/BMG; decisione della Commissione, del 15 settembre 2008, nel caso COMP/M.5272 — Sony/SonyBMG.

(3)  Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2007, nel caso COMP/M.3333 — Sony/BMG, considerando 27.

(4)  Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2007, nel caso COMP/M.3333 — Sony/BMG.

(5)  GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5.

(6)  GU C 267 del 22.10.2008, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/23


Comunicazione sull’applicazione dell’articolo 9 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo

(Pubblicazione delle decisioni degli Stati membri che istituiscono blocchi funzionali di spazio aereo)

2013/C 220/09

Stati membri

Riferimento

Denominazione del blocco funzionale di spazio aereo

Entrata in vigore

Regno del Belgio,

Repubblica francese

Repubblica federale di Germania

Granducato di Lussemburgo

Regno dei Paesi Bassi,

Confederazione svizzera

Accordo tra Stati firmato il 2 dicembre 2010

FABEC

1o giugno 2013


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/23


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 220/10

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Brive–Parigi (Orly)

Periodo di validità del contratto

dal 5 gennaio 2014 al 4 gennaio 2018

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

10 ottobre 2013 entro le ore 17:00, ora di Parigi (Francia)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico

Syndicat mixte pour la création, l’aménagement et la gestion de l’aérodrome Brive-Souillac

À l’attention de M. Joël POUYADE

Mairie de Brive

B.P. 80433

19312 Brive Cedex

FRANCE

Tel. +33 555181644

Fax +33 555181699

E-mail: joel.pouyade@brive.fr


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/24


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 220/11

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Annecy–Parigi (Orly)

Periodo di validità del contratto

Dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

10 ottobre 2013 entro le ore 17:00, ora di Parigi (Francia)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico

Conseil général de la Haute-Savoie

Direction de la commande publique

23 rue de la Paix

74041 Annecy Cedex

FRANCE

Tel. +33 450332134

Fax +33 450332145

E-mail: dcpfour-serv@cg74.fr


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/24


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 220/12

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Lorient–Lione

Periodo di validità del contratto

Dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

10 ottobre 2013 entro le ore 12:00, ora di Parigi (Francia)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico

Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan

21 quai des Indes

CS30362

56323 Lorient

FRANCE

Tel. +33 297024000

Fax +33 297024093

E-mail: dir.juridique@morbihan.cci.fr


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/25


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifiche di oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 220/13

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Lorient–Lione

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

28 giugno 1996

Data di entrata in vigore delle modifiche

1o gennaio 2014

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico

Arrêté du 12 juillet 2013 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Lorient et Lyon

NOR: DEVA1317980A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Per ulteriori informazioni:

Direction Générale de l’Aviation Civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75720 Paris Cedex 15

FRANCE

Tel. +33 0158094321

E-mail: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/26


Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sulla richiesta della Norvegia di derogare a talune disposizioni dell’atto di cui al punto 18wb dell’allegato XXI dell’accordo SEE, ossia il regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione

2013/C 220/14

Il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, adattato all’accordo SEE dal protocollo 1 e di cui al punto 18w dell’allegato XXI dell’accordo SEE («regolamento (CE) n. 452/2008») (1), si applica alla produzione di statistiche in tre settori specifici. L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 452/2008 accorda, in caso di necessità, deroghe e periodi di transizione limitati.

Il regolamento (UE) n. 88/2011, del 2 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione, adattato all’accordo SEE dal protocollo 1 e di cui al punto 18w dell’allegato XXI dell’accordo SEE («regolamento (UE) n. 88/2011») (2), stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 452/2008 per quanto concerne la raccolta, la trasmissione e il trattamento dei dati statistici riguardanti il settore 1 relativo ai sistemi di istruzione e di formazione.

L’Autorità di vigilanza EFTA ha la facoltà di concedere deroghe a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 452/2008 per quanto riguarda le domande di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 452/2008, la Norvegia ha presentato domanda di deroga a talune disposizioni di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 88/2011.

L’Autorità di vigilanza EFTA ha concesso le seguenti deroghe alle disposizioni di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 88/2011 fino al 31 dicembre 2013, conformemente al parere del Comitato EFTA «Statistiche»:

 

Tabelle e ripartizione

NORVEGIA

Numero di lauree per il livello ISCED 6 in base al settore di istruzione specifico (due cifre) in scienze (ISC4) (righe A14-A17, A47-A50 e A80-A83 nelle colonne 12-13) nella tabella GRAD5

Numero di studenti per il livello ISCED 0 con copertura adeguata alle statistiche sul personale addetto all’istruzione (colonna 2 e righe C1-C3) nella tabella PERS_ENRL2

Numero di studenti per tutti i livelli ISCED con copertura adeguata alle statistiche sul personale addetto all’istruzione per tipo di istituzione (righe C1-C3) nella tabella PERS_ENRL2

Numero di insegnanti per il livello ISCED 0 (colonna 2) nella tabella PERS1

Numero di insegnanti per il livello ISCED 0 a tempo pieno, a tempo parziale ed equivalenti a tempo pieno nelle istituzioni private (colonna 2) nella tabella PERS1

Numero di insegnanti per il livello ISCED 3 e in base all’orientamento del programma (colonna 7-8) a tempo pieno, a tempo parziale ed equivalenti a tempo pieno nella tabella PERS1

Numero di insegnanti per il livello ISCED 4 (colonna 11) e in base all’orientamento del programma (colonna 12-13) a tempo pieno, a tempo parziale ed equivalenti a tempo pieno nella tabella PERS1

Numero di docenti universitari per il livello ISCED 5B (colonna 17) a tempo pieno, a tempo parziale ed equivalenti a tempo pieno nella tabella PERS1

Numero di insegnanti per tutti i livelli ISCED nelle istituzioni private (righe A50-A53) nella tabella PERS1

Spesa delle famiglie per gli istituti d’istruzione nella tabella FINANCE1 (righe H1, H4, H5, H18 e H20)

Spesa di altri enti privati per gli istituti d’istruzione nella tabella FINANCE1 (righe E1, E4, E5, E10, E11, E12 ed E20)

Spesa per i servizi accessori nelle istituzioni pubbliche nella tabella FINANCE2 (riga X30)


(1)  Decisione del comitato misto n. 125/2008 (GU L 339, del 18.12.2008, pag. 118 e supplemento SEE n. 79, del 18.12.2008, pag. 27), entrata in vigore l’8 novembre 2008.

(2)  Decisione del comitato misto n. 159/2011 (GU L 76, del 15.3.2012, pag. 46 e supplemento SEE n. 15, del 15.3.2012, pag. 52), entrata in vigore il 3 dicembre 2011.


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/28


Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA relativa alle deroghe della Norvegia riguardanti talune caratteristiche indicate nell’atto di cui al punto 18z2 dell’allegato XXI dell’accordo SEE [Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro]

2013/C 220/15

Il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, quale adattato all’accordo SEE dal protocollo 1 dell’accordo stesso e di cui al punto 18z dell’allegato XXI all’accordo SEE [«regolamento (CE) n. 1338/2008»] (1), si applica alla produzione di statistiche in cinque settori specifici. L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008 fa riferimento a misure di attuazione per determinare i dati e i metadati sugli infortuni sul lavoro da trasmettere di cui all’allegato IV di tale regolamento, nonché per determinare i periodi di riferimento, la periodicità e i termini per la trasmissione dei dati. L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008 accorda, qualora necessario, deroghe e periodi di transizione.

Il regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell’11 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro, quale adattato all’accordo SEE dal protocollo 1 dell’accordo stesso e di cui al punto 18z2 dell’allegato XXI all’accordo SEE [«regolamento (UE) n. 349/2011»] (2), reca disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro.

L’Autorità di sorveglianza EFTA è competente ad accordare deroghe a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008 per quanto riguarda le domande di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, la Norvegia ha chiesto deroghe per talune caratteristiche indicate nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 349/2011.

L’Autorità di sorveglianza EFTA ha accordato le seguenti deroghe riguardanti le caratteristiche indicate nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 349/2011 fino al 30 giugno 2016, conformemente al parere del comitato EFTA “Statistiche”:

 

«Giornate perdute»;

 

«Status professionale della vittima»;

 

«Variabili della fase 3 ESAW relative a cause e circostanze».

Prima trasmissione dei dati sulle variabili sopra elencate: 2016 (dati relativi al 2014).


(1)  Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2009 (GU L 277 del 22.10.2009, pag. 41 e supplemento SEE n. 56, del 22.10.2009, pag. 19) entrata in vigore il 4 luglio 2009.

(2)  Decisione del Comitato misto SEE n. 189/2012 (GU L 341 del 13.12.2012, pag. 43 e supplemento SEE n. 70, del 13.12.2012, pag. 51) entrata in vigore il 29 settembre 2012.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6903 — RWA/GENOL)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 220/16

1.

In data 25 luglio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa RWA Raiffeisen Ware Austria AG («RWA», Austria), controllata congiuntamente da BayWa Aktiengesellschaft («BayWa», Germania) e RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen, Vienna («RWA Genossenschaft», Austria), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di GENOL Gesellschaft m.b.H & Co KG («GENOL», Austria) mediante contratto di gestione.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

RWA: distribuzione di prodotti agricoli (prodotti vegetali, semi oleosi, legname, ecc.), fattori di produzione agricoli (sementi, fitofarmaci, concimi, mangimi) e prodotti di consumo (in particolare materiali per l’edilizia e articoli per la casa e per il giardinaggio),

BayWa: vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli, beni di consumo e energia (combustibili solidi e liquidi, gasolio da riscaldamento, energie rinnovabili, ecc.),

RWA Genossenschaft: cooperativa agricola non controllata da terzi che funge da semplice holding senza attività operative sul mercato,

GENOL: distribuzione di gasolio da riscaldamento, carburanti e prodotti connessi (come i lubrificanti) e altri combustibili (in particolare carbone, pellet e legna da ardere).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6903 — RWA/GENOL, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/31


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6999 — SPIE/HSS)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 220/17

1.

In data 25 luglio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa SPIE SA («SPIE», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Hochtief Service Solutions («HSS», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SPIE: prestazione di servizi di ingegneria elettrica e meccanica, riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria; fornitura di sistemi di energia e di comunicazione,

HSS: servizi di gestione di impianti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6999 — SPIE/HSS, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/32


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6971 — Warburg Pincus/General Atlantic/Santander/Santander Asset Management)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 220/18

1.

In data 25 luglio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Warburg Pincus & Co («Warburg Pincus», Stati Uniti), General Atlantic Company LLC («General Atlantic», Stati Uniti) e Banco Santander («Santander», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Santander Asset Management («SAM», Jersey) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Warburg Pincus: private equity,

General Atlantic: private equity,

Santander: prestazione di servizi bancari al dettaglio, gestione di attivi, servizi bancari per le imprese e di investimento, servizi connessi a buoni del Tesoro e assicurazioni,

SAM: gestione di attivi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6971 — Warburg Pincus/General Atlantic/Santander/Santander Asset Management, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).