ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.100.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 100/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 100/02 |
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Banca europea per gli investimenti |
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2013/C 100/03 |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2013/C 100/04 |
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2013/C 100/05 |
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2013/C 100/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2013/C 100/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)
2013/C 100/01
Data di adozione della decisione |
19.12.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35018 (12/N) |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej |
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Base giuridica |
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Esenzioni fiscali di cui alla direttiva 2003/96/CE |
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Forma dell'aiuto |
Riduzione dell’aliquota |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
Misura che non costituisce aiuto |
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Durata |
Fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Agricoltura, silvicoltura e pesca |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
14.12.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35210 (12/N) |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Podpora činností souvisejících s neškodným odstraněním kadáverů asanačními podniky |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Settore zootecnico |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
75 % |
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Durata |
1.1.2013-31.12.2019 |
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Settore economico |
Allevamento di animali |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
17.12.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35230 (12/N) |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Národní ozdravovací program od infekční bovinní rinotracheitidy skotu |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Malattie degli animali |
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Forma dell'aiuto |
Servizi agevolati |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
Misura che non costituisce aiuto |
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Durata |
1.1.2013-31.12.2018 |
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Settore economico |
Allevamento di animali |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
14.2.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35471 (12/N) |
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Stato membro |
Austria |
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Regione |
Niederösterreich |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Zuschuss des Landes Niederösterreich zu Überbrückungskrediten zur Abfederung der Auswirkungen der Dürre 2012 in Niederösterreich |
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Base giuridica |
NÖ Landwirtschaftsgesetz |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Condizioni atmosferiche avverse |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
5 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
28.1.2013 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35594 (12/N) |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Regione |
Olomoucký |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2014–2020 a způsobu kontroly jejich využití |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Silvicoltura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
1.1.2014-31.12.2020 |
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Settore economico |
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 aprile 2013
2013/C 100/02
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2944 |
JPY |
yen giapponesi |
124,49 |
DKK |
corone danesi |
7,4547 |
GBP |
sterline inglesi |
0,84910 |
SEK |
corone svedesi |
8,3984 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2158 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,4475 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,763 |
HUF |
fiorini ungheresi |
301,13 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7012 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1738 |
RON |
leu rumeni |
4,4215 |
TRY |
lire turche |
2,3294 |
AUD |
dollari australiani |
1,2425 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3134 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,0517 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5408 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6045 |
KRW |
won sudcoreani |
1 466,25 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,8430 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,0272 |
HRK |
kuna croata |
7,6100 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 615,11 |
MYR |
ringgit malese |
3,9616 |
PHP |
peso filippino |
53,319 |
RUB |
rublo russo |
40,8580 |
THB |
baht thailandese |
37,939 |
BRL |
real brasiliano |
2,6060 |
MXN |
peso messicano |
15,9620 |
INR |
rupia indiana |
70,9780 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Banca europea per gli investimenti
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/7 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI
del 31 dicembre 2012
riguardante l’aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti
2013/C 100/03
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI,
VISTI gli articoli 4, paragrafo 3 e 5, paragrafo 2 dello Statuto,
CONSIDERANDO che:
(1) |
La missione della Banca è riportata nell’articolo 309 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
(2) |
Le recenti evoluzioni economiche nell’UE impongono un’azione più energica da parte della BEI allo scopo, in particolare, di rispondere all’invito del Consiglio europeo di contribuire alla crescita sostenibile e all’occupazione nell’UE. |
(3) |
Un aumento di capitale con un effettivo versamento in numerario da parte degli attuali azionisti è considerata la soluzione più efficace per rafforzare la capacità di prestito della BEI consolidandone la solidità patrimoniale, e per soddisfare le sue necessità correnti salvaguardando, al tempo stesso, il massimo rating di cui la BEI attualmente gode sui mercati finanziari. |
(4) |
È d’importanza cruciale che i finanziamenti messi a disposizione dalla BEI nell’UE contribuiscano in modo ottimale alla crescita sostenibile e all’occupazione in tutti gli Stati membri, e in particolare nelle regioni più svantaggiate. |
(5) |
Pur mantenendo un approccio settoriale in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, la Banca definirà, in collaborazione con gli Stati membri, strategie d’investimento orientate ai risultati e opportunamente adattate alle priorità di crescita regionali, da mettere in atto a partire dal 2013. |
(6) |
Occorre mantenere la qualità del portafoglio prestiti della Banca al più alto livello e la BEI deve restare un partner finanziario attraente in tutti gli Stati membri, garantendo per le sue operazioni un valore aggiunto ottimale. |
(7) |
Secondo le valutazioni del Consiglio di amministrazione nella sua riunione del 24 luglio 2012 in ordine al fabbisogno di capitale della Banca, il capitale sottoscritto dovrebbe essere aumentato a 242 392 989 000 EUR, la quota da versare dovrebbe essere portata dal 5 % all’8,919255272 % del capitale sottoscritto ed essere finanziata dagli Stati membri in misura proporzionale alla loro attuale quota di capitale detenuta, e il Fondo di riserva dovrebbe essere gradualmente ricostituito dalla Banca a concorrenza del minimo statutario pari al 10 % del capitale sottoscritto, |
TENUTO CONTO del fatto che, in data 1o luglio 2013, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, questo Paese diventerà membro della Banca, e che in tale occasione sarà valutato un ulteriore aumento di capitale affinché la quota di partecipazione della Croazia nella Banca sia allineata al suo prodotto interno lordo relativo nell’Unione europea, quale pubblicato da Eurostat prima dell’adesione,
DECIDE ALL’UNANIMITÀ, su proposta del Consiglio di amministrazione e conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3 e l’articolo 5, paragrafo 2 dello Statuto, quanto segue:
1) |
con effetto dal 31 dicembre 2012, il capitale della Banca sarà aumentato come segue: il capitale sottoscritto dagli Stati membri sarà aumentato di 10 miliardi di EUR, proporzionalmente alla quota detenuta, passando da 232 392 989 000 EUR a 242 392 989 000 EUR. L’apporto complessivo sarà ripartito tra gli Stati membri come segue:
tale somma andrà ad aggiungersi al capitale sottoscritto e versato, cosicché il capitale versato della Banca passerà da 11 619 649 450 EUR a 21 619 649 450 EUR, |
2) |
la quota che gli Stati membri dovranno versare a seguito dell’attuale aumento salirà dal 5 % all’8,919255272 % in media del capitale sottoscritto; |
3) |
ogni Stato membro dovrà versare la propria quota dell’aumento di capitale quanto prima, dopo la data di approvazione da parte del Consiglio dei governatori, e comunque entro il 31 marzo 2013. Tuttavia, gli Stati membri che avranno avvisato la Banca in tal senso entro e non oltre il 14 settembre 2012 potranno versare la rispettiva quota dell’aumento di capitale in tre rate, e precisamente: il 50 % entro il 31 marzo 2013 e il restante 50 % in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2014 e il 31 marzo 2015; |
DI CONSEGUENZA:
4) |
a decorrere dal 31 dicembre 2012, lo Statuto della Banca è modificato come segue:
|
5) |
la presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
Per il Consiglio dei governatori
Il presidente
G. MATOLCSY
Il segretario
A. QUEREJETA
Garante europeo della protezione dei dati
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/10 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativa alla modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (in prosieguo: «la modifica»)
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 100/04
I. Introduzione
I.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 25 settembre 2012 la Commissione ha adottato la modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (in prosieguo: «la modifica»). La modifica della proposta della Commissione è stata trasmessa al GEPD per consultazione. |
2. |
Prima dell’adozione della modifica, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali. In precedenza, il Garante aveva emesso un parere sulle proposte legislative relative al futuro della politica agricola comune (in prosieguo: «la PAC») (1). |
I.2. Contesto della modifica
3. |
Nella sentenza Schecke (2), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato invalide alcune disposizioni concernenti la pubblicazione di informazioni su persone fisiche che hanno beneficiato dei fondi PAC. La modifica aggiunge un nuovo capitolo sulla trasparenza alla proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC (3). Tale capitolo contiene nuove disposizioni sulla pubblicazione di dati relativi a beneficiari di fondi PAC intese a tener conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa Schecke. |
IV. Conclusione
20. |
Il GEPD accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione nel perseguire un equilibrio tra il principio della trasparenza e i diritti dei beneficiari alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali. |
21. |
Tuttavia, il Garante raccomanda di:
|
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2012
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) Cfr. il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte giuridiche relative alla politica agricola comune dopo il 2013 (GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1).
(2) Sentenza della Corte del 9 novembre 2010, Schecke e Eifert, cause riunite C-92/09 e C-93/09.
(3) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/12 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva sulla intermediazione assicurativa, sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle sanzioni amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e sulla proposta di regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 100/05
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 3 luglio 2012 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulla intermediazione assicurativa (di seguito «la direttiva IM»), una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle sanzioni amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito «la direttiva OICVM») e una proposta di regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento (di seguito «il regolamento KID» — key information document). Le proposte sono state trasmesse al GEPD per consultazione il 5 luglio 2012. |
2. |
Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e raccomanda di inserire un riferimento al presente parere nei preamboli degli strumenti giuridici proposti. |
3. |
Disposizioni analoghe a quelle cui si fa riferimento nel presente parere sono presenti in numerose proposte attuali e future, come quelle discusse nei pareri del GEPD sul pacchetto legislativo relativo alla revisione della legislazione bancaria, alle agenzie di rating del credito, ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID/MIFIR) e agli abusi di mercato (1). Pertanto, il presente parere deve essere letto in stretto collegamento con i pareri del GEPD del 10 febbraio 2012 sulle iniziative summenzionate. |
4. |
Le due proposte di direttiva e la proposta di regolamento incideranno in modi diversi sui diritti dei singoli in materia di trattamento dei dati personali, poiché riguardano i poteri di indagine delle autorità competenti, compreso l’accesso ai tabulati e ai dati di traffico telefonico esistenti, le banche dati, la pubblicazione di sanzioni amministrative compresa l’identità dei responsabili e la segnalazione di violazioni (le cosiddette procedure di denuncia). |
5. |
Poiché le questioni trattate nel presente parere sono state discusse in precedenti pareri del GEPD nel settore finanziario, il GEPD intende pubblicare orientamenti su queste e altre questioni, al fine di fornire indicazioni su come affrontare le problematiche relative alla protezione dei dati nelle future proposte della Commissione in questo ambito. |
1.2. Obiettivi e ambito di applicazione delle proposte
6. |
La Commissione afferma che mercati al dettaglio forti e ben regolamentati che pongano al centro gli interessi dei consumatori sono necessari per la fiducia dei consumatori e per la crescita economica nel medio e lungo termine. In particolare, secondo la Commissione, le suddette proposte legislative introducono nuovi standard favorevoli ai consumatori per le informazioni sugli investimenti, alzano il livello dei requisiti per la consulenza e rendono più rigorose alcune norme in materia di fondi di investimento al fine di garantirne la sicurezza. |
3. Conclusioni
34. |
Il GEPD raccomanda quanto segue:
|
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) Pareri del GEPD del 10 febbraio 2012, disponibili all’indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Opinions
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/14 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 100/06
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 19 settembre 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (1) (in prosieguo «la proposta»). |
2. |
Prima dell’adozione della proposta, il GEPD ha avuto la possibilità di esprimere osservazioni informali. Il GEPD si compiace del fatto che la Commissione lo abbia consultato anche formalmente dopo l’adozione della proposta e che si faccia riferimento al presente parere nel preambolo della proposta. |
1.2. Obiettivi e ambito di applicazione della proposta
3. |
Ai sensi dell’articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la proposta stabilisce le norme e le procedure per il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (2). |
4. |
Sulla base della proposta, è prevista la mobilitazione di volontari con formazione in qualità di «Volontari europei per l’aiuto umanitario» in progetti umanitari in tutto il mondo. I Volontari europei per l’aiuto umanitario dovranno essere selezionati e mobilitati da organizzazioni umanitarie certificate che aderiscono a una serie di norme europee sulla gestione dei volontari nel settore degli aiuti umanitari. Tali norme e la procedura di certificazione saranno elaborate dalla Commissione. Si prevede inoltre che la Commissione fornisca finanziamenti, un programma europeo di formazione, un registro centrale comprendente tutti i volontari sottoposti a formazione e una rete informatica che consenta ai volontari di interagire on-line prima, durante e dopo la mobilitazione. |
1.3. Importanza della protezione dei dati; obiettivi e punto centrale del parere
5. |
Anche se non è il suo obiettivo principale, la proposta comporta comunque il trattamento di dati personali, tra i quali i dati personali dei volontari iscritti nel registro dei volontari europei per l’aiuto umanitario (articolo 13) e i dati personali di volontari o di terzi che possono essere inseriti nella rete informatica prevista per le loro interazioni on-line (articolo 16). Anche il processo di selezione dei candidati da parte delle organizzazioni umanitarie certificate e la loro successiva gestione, che devono rispettare le norme di cui all’articolo 9, richiedono il trattamento di dati personali. |
6. |
Queste attività di trattamento richiedono adeguate garanzie di protezione dei dati. L’attuazione pratica di tali garanzie potrebbe e dovrebbe essere ulteriormente sviluppata nelle norme da definire ai sensi dell’articolo 9 e nelle politiche di protezione dei dati che saranno elaborate dalla Commissione e dalle organizzazioni umanitarie certificate. |
7. |
Gli articoli 9 e 25 prevedono che la Commissione adotti atti delegati onde stabilire norme per l’individuazione, la selezione e la preparazione dei candidati volontari, nonché per la loro successiva gestione e mobilitazione. Il GEPD raccomanda che tali norme siano utilizzate in particolare per garantire che le disposizioni sulla protezione dei dati siano adeguatamente prese in considerazione durante la procedura di selezione e la registrazione nonché durante la mobilitazione dei volontari e che, a tale riguardo, le organizzazioni umanitarie certificate in Europa adottino un approccio coerente. |
8. |
Detto questo, alcuni elementi essenziali per quanto riguarda l’applicazione delle adeguate garanzie di protezione dei dati dovrebbero già essere inseriti nella proposta stessa di regolamento. Per tenere in considerazione tali elementi essenziali, nella sezione 2 del parere sono formulate raccomandazioni sugli articoli 13 e 16 della proposta. |
9. |
A sua volta, la sezione 3 del parere prevede la consultazione del GEPD al momento dell’elaborazione delle norme di cui agli articoli 9 e 25 della proposta. La sezione 3 richiama brevemente l’attenzione anche su alcune delle questioni relative alla protezione dei dati che dovrebbero essere prese in considerazione al momento dell’elaborazione delle norme, nonché a livello pratico, in sede di attuazione del regolamento proposto. |
4. Conclusioni
34. |
Il GEPD raccomanda che un riferimento alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati sia incluso come disposizione sostanziale della proposta. |
35. |
Il GEPD raccomanda le seguenti ulteriori precisazioni nel testo:
|
36. |
Inoltre, il GEPD raccomanda che la Commissione consulti il GEPD prima dell’adozione di atti delegati a norma dell’articolo 25 aventi un impatto sul trattamento dei dati personali e, in particolare, sulle norme da adottare ai sensi dell’articolo 9. Tali norme dovrebbero richiedere l’adozione di adeguate politiche di protezione dei dati da parte delle organizzazioni incaricate del processo di selezione, gestione e mobilitazione dei volontari. Ciò potrebbe comprendere l’armonizzazione delle categorie di dati raccolti nonché, eventualmente, l’elaborazione di un modulo di domanda standard da utilizzare in tutta Europa. |
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario — EU Aid Volunteers, COM(2012) 514 definitivo.
(2) V. anche http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/16 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2013/C 100/07
Aiuto n.: SA.35916 (12/XA)
Stato membro: Belgio
Regione: Oost-Vlaanderen
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subsidie voor Agro Bedrijfshulp
Base giuridica: Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies aan erkende diensten voor bedrijfsverzorging of aan erkende federaties van diensten voor bedrijfsverzorging in de sector land- en tuinbouw
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 0,05 milioni di EUR |
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Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,05 milioni di EUR |
Intensità massima di aiuti: 100 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o gennaio 2013-31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:
Provincie Oost-Vlaanderen |
Gouvernementstraat 1 |
9000 Gent |
BELGIQUE/BELGIË |
Sito web: http://www.oost-vlaanderen.be/docs/nl/8i/166reglementenlandbouwbedrijfsverzorgingcoor.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: SA.35917 (12/XA)
Stato membro: Belgio
Regione: Oost-Vlaanderen
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Werkingssubsidie aan het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking
Base giuridica: Besluit van de Deputatie betreffende werkingssubsidie aan het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,01 milioni di EUR
Intensità massima di aiuti: 100 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o gennaio 2013-31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:
Provincie Oost-Vlaanderen |
Gouvernementstraat 1 |
9000 Gent |
BELGIQUE/BELGIË |
Sito web: http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm#subtitleN10064
Altre informazioni: —
Aiuto n.: SA.35918 (12/XA)
Stato membro: Belgio
Regione: Oost-Vlaanderen
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subsidie aan Economische Raad Oost-Vlaanderen voor een marktstrategisch plan voor de Oost-Vlaamse sierteelt
Base giuridica: Besluit van de Deputatie voor een subsidie aan Economische Raad Oost-Vlaanderen voor een marktstrategisch plan voor de Oost-Vlaamse sierteelt
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,06 milioni di EUR
Intensità massima di aiuti: 100 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o gennaio 2013-31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:
Provincie Oost-Vlaanderen |
Gouvernementstraat 1 |
9000 Gent |
BELGIQUE/BELGIË |
Sito web: http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm#subtitleN10064
Altre informazioni: —
Aiuto n.: SA.36339 (13/XA)
Stato membro: Bulgaria
Regione: Bulgaria
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Помощ за участие в киноложки изложби“
Base giuridica: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,01 milioni di BGN
Intensità massima di aiuti: 100 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 26 marzo 2013-31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:
Държавен фонд „Земеделие“ |
бул. „Цар Борис III“ № 138 |
1618 София/Sofia |
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA |
Sito web: http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/
Altre informazioni: —
Aiuto n.: SA.36340 (13/XA)
Stato membro: Bulgaria
Regione: Bulgaria
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Помощ за участие на международни изложения — Ситеви в гр. Монпелие, Франция и Осми международен конгрес гр. Доха, Катар“
Base giuridica: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,04 milioni di BGN
Intensità massima di aiuti: 80 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 26 marzo 2013-31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:
Държавен фонд „Земеделие“ |
бул. „Цар Борис III“ № 138 |
1618 София/Sofia |
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA |
Sito web: http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/
Altre informazioni: —
Aiuto n.: SA.36341 (13/XA)
Stato membro: Bulgaria
Regione: Bulgaria
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Помощ за участие в Специализирана изложба по млечно говедовъдство — гр. Сливен“
Base giuridica: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,03 milioni di BGN
Intensità massima di aiuti: 80 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 26 marzo 2013-31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:
Държавен фонд „Земеделие“ |
бул. „Цар Борис III“ № 138 |
1618 София/Sofia |
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA |
Sito web: http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/
Altre informazioni: —
Aiuto n.: SA.36342 (13/XA)
Stato membro: Bulgaria
Regione: Bulgaria
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Помощ за участие в Национално говедовъдно изложение — гр. Сливен“
Base giuridica: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,03 milioni di BGN
Intensità massima di aiuti: 80 %
Data di applicazione: —
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 26 marzo 2013-31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:
Държавен фонд „Земеделие“ |
бул. „Цар Борис III“ № 138 |
1618 София/Sofia |
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA |
Sito web: http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/
Altre informazioni: —