ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.100.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 100

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
6 aprile 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 100/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 100/02

Tassi di cambio dell'euro

6

 

Banca europea per gli investimenti

2013/C 100/03

Decisione del Consiglio dei governatori, del 31 dicembre 2012, riguardante l’aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti

7

 

Garante europeo della protezione dei dati

2013/C 100/04

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativa alla modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (in prosieguo: la modifica)

10

2013/C 100/05

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva sulla intermediazione assicurativa, sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle sanzioni amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e sulla proposta di regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento

12

2013/C 100/06

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario

14

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 100/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2013/C 100/01

Data di adozione della decisione

19.12.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35018 (12/N)

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Base giuridica

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Esenzioni fiscali di cui alla direttiva 2003/96/CE

Forma dell'aiuto

Riduzione dell’aliquota

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 5 000 milioni di PLN

 

Dotazione annuale: 720 milioni di PLN

Intensità

Misura che non costituisce aiuto

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

14.12.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35210 (12/N)

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Podpora činností souvisejících s neškodným odstraněním kadáverů asanačními podniky

Base giuridica

1)

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

2)

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů

3)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Settore zootecnico

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 1 050 milioni di CZK

 

Dotazione annuale: 150 milioni di CZK

Intensità

75 %

Durata

1.1.2013-31.12.2019

Settore economico

Allevamento di animali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

17.12.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35230 (12/N)

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Národní ozdravovací program od infekční bovinní rinotracheitidy skotu

Base giuridica

1)

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

2)

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

3)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Malattie degli animali

Forma dell'aiuto

Servizi agevolati

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 240 milioni di CZK

 

Dotazione annuale: 40 milioni di CZK

Intensità

Misura che non costituisce aiuto

Durata

1.1.2013-31.12.2018

Settore economico

Allevamento di animali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

14.2.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35471 (12/N)

Stato membro

Austria

Regione

Niederösterreich

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Zuschuss des Landes Niederösterreich zu Überbrückungskrediten zur Abfederung der Auswirkungen der Dürre 2012 in Niederösterreich

Base giuridica

NÖ Landwirtschaftsgesetz

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Condizioni atmosferiche avverse

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 0,60 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 0,60 milioni di EUR

Intensità

5 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Landwirtschaftsförderung

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

ÖSTERREICH

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

28.1.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35594 (12/N)

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Olomoucký

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2014–2020 a způsobu kontroly jejich využití

Base giuridica

1)

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2014–2020 a způsobu kontroly jejich využití

2)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

3)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 161 milioni di CZK

 

Dotazione annuale: 23 milioni di CZK

Intensità

100 %

Durata

1.1.2014-31.12.2020

Settore economico

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 aprile 2013

2013/C 100/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2944

JPY

yen giapponesi

124,49

DKK

corone danesi

7,4547

GBP

sterline inglesi

0,84910

SEK

corone svedesi

8,3984

CHF

franchi svizzeri

1,2158

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4475

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,763

HUF

fiorini ungheresi

301,13

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7012

PLN

zloty polacchi

4,1738

RON

leu rumeni

4,4215

TRY

lire turche

2,3294

AUD

dollari australiani

1,2425

CAD

dollari canadesi

1,3134

HKD

dollari di Hong Kong

10,0517

NZD

dollari neozelandesi

1,5408

SGD

dollari di Singapore

1,6045

KRW

won sudcoreani

1 466,25

ZAR

rand sudafricani

11,8430

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0272

HRK

kuna croata

7,6100

IDR

rupia indonesiana

12 615,11

MYR

ringgit malese

3,9616

PHP

peso filippino

53,319

RUB

rublo russo

40,8580

THB

baht thailandese

37,939

BRL

real brasiliano

2,6060

MXN

peso messicano

15,9620

INR

rupia indiana

70,9780


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Banca europea per gli investimenti

6.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

del 31 dicembre 2012

riguardante l’aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti

2013/C 100/03

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI,

VISTI gli articoli 4, paragrafo 3 e 5, paragrafo 2 dello Statuto,

CONSIDERANDO che:

(1)

La missione della Banca è riportata nell’articolo 309 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(2)

Le recenti evoluzioni economiche nell’UE impongono un’azione più energica da parte della BEI allo scopo, in particolare, di rispondere all’invito del Consiglio europeo di contribuire alla crescita sostenibile e all’occupazione nell’UE.

(3)

Un aumento di capitale con un effettivo versamento in numerario da parte degli attuali azionisti è considerata la soluzione più efficace per rafforzare la capacità di prestito della BEI consolidandone la solidità patrimoniale, e per soddisfare le sue necessità correnti salvaguardando, al tempo stesso, il massimo rating di cui la BEI attualmente gode sui mercati finanziari.

(4)

È d’importanza cruciale che i finanziamenti messi a disposizione dalla BEI nell’UE contribuiscano in modo ottimale alla crescita sostenibile e all’occupazione in tutti gli Stati membri, e in particolare nelle regioni più svantaggiate.

(5)

Pur mantenendo un approccio settoriale in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, la Banca definirà, in collaborazione con gli Stati membri, strategie d’investimento orientate ai risultati e opportunamente adattate alle priorità di crescita regionali, da mettere in atto a partire dal 2013.

(6)

Occorre mantenere la qualità del portafoglio prestiti della Banca al più alto livello e la BEI deve restare un partner finanziario attraente in tutti gli Stati membri, garantendo per le sue operazioni un valore aggiunto ottimale.

(7)

Secondo le valutazioni del Consiglio di amministrazione nella sua riunione del 24 luglio 2012 in ordine al fabbisogno di capitale della Banca, il capitale sottoscritto dovrebbe essere aumentato a 242 392 989 000 EUR, la quota da versare dovrebbe essere portata dal 5 % all’8,919255272 % del capitale sottoscritto ed essere finanziata dagli Stati membri in misura proporzionale alla loro attuale quota di capitale detenuta, e il Fondo di riserva dovrebbe essere gradualmente ricostituito dalla Banca a concorrenza del minimo statutario pari al 10 % del capitale sottoscritto,

TENUTO CONTO del fatto che, in data 1o luglio 2013, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, questo Paese diventerà membro della Banca, e che in tale occasione sarà valutato un ulteriore aumento di capitale affinché la quota di partecipazione della Croazia nella Banca sia allineata al suo prodotto interno lordo relativo nell’Unione europea, quale pubblicato da Eurostat prima dell’adesione,

DECIDE ALL’UNANIMITÀ, su proposta del Consiglio di amministrazione e conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3 e l’articolo 5, paragrafo 2 dello Statuto, quanto segue:

1)

con effetto dal 31 dicembre 2012, il capitale della Banca sarà aumentato come segue:

il capitale sottoscritto dagli Stati membri sarà aumentato di 10 miliardi di EUR, proporzionalmente alla quota detenuta, passando da 232 392 989 000 EUR a 242 392 989 000 EUR. L’apporto complessivo sarà ripartito tra gli Stati membri come segue:

Germania

1 617 003 000

Francia

1 617 003 000

Italia

1 617 003 000

Regno unito

1 617 003 000

Spagna

970 202 000

Belgio

448 222 000

Paesi bassi

448 222 000

Svezia

297 351 000

Danimarca

226 947 500

Austria

222 499 500

Polonia

206 984 000

Finlandia

127 834 500

Grecia

121 579 000

Portogallo

78 351 000

Repubblica ceca

76 379 000

Ungheria

72 258 000

Irlanda

56 737 000

Romania

52 395 000

Repubblica slovacca

25 999 500

Slovenia

24 138 000

Bulgaria

17 652 000

Lituania

15 146 000

Lussemburgo

11 347 500

Cipro

11 127 000

Lettonia

9 243 000

Estonia

7 138 000

Malta

4 235 500

tale somma andrà ad aggiungersi al capitale sottoscritto e versato, cosicché il capitale versato della Banca passerà da 11 619 649 450 EUR a 21 619 649 450 EUR,

2)

la quota che gli Stati membri dovranno versare a seguito dell’attuale aumento salirà dal 5 % all’8,919255272 % in media del capitale sottoscritto;

3)

ogni Stato membro dovrà versare la propria quota dell’aumento di capitale quanto prima, dopo la data di approvazione da parte del Consiglio dei governatori, e comunque entro il 31 marzo 2013. Tuttavia, gli Stati membri che avranno avvisato la Banca in tal senso entro e non oltre il 14 settembre 2012 potranno versare la rispettiva quota dell’aumento di capitale in tre rate, e precisamente: il 50 % entro il 31 marzo 2013 e il restante 50 % in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2014 e il 31 marzo 2015;

DI CONSEGUENZA:

4)

a decorrere dal 31 dicembre 2012, lo Statuto della Banca è modificato come segue:

 

l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma dello Statuto della Banca recita:

«Il capitale della Banca è di 242 392 989 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

Germania

39 195 022 000

Francia

39 195 022 000

Italia

39 195 022 000

Regno unito

39 195 022 000

Spagna

23 517 013 500

Belgio

10 864 587 500

Paesi bassi

10 864 587 500

Svezia

7 207 577 000

Danimarca

5 501 052 500

Austria

5 393 232 000

Polonia

5 017 144 500

Finlandia

3 098 617 500

Grecia

2 946 995 500

Portogallo

1 899 171 000

Repubblica ceca

1 851 369 500

Ungheria

1 751 480 000

Irlanda

1 375 262 000

Romania

1 270 021 000

Repubblica slovacca

630 206 000

Slovenia

585 089 500

Bulgaria

427 869 500

Lituania

367 127 000

Lussemburgo

275 054 500

Cipro

269 710 500

Lettonia

224 048 000

Estonia

173 020 000

Malta

102 665 000»

 

l’articolo 5, paragrafo 1 dello Statuto della Banca è modificato come segue:

«Il capitale sottoscritto sarà versato dagli Stati membri in misura pari, in media, all’8,919255272 % dell’importo indicato all’articolo 4, paragrafo 1;»

5)

la presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per il Consiglio dei governatori

Il presidente

G. MATOLCSY

Il segretario

A. QUEREJETA


Garante europeo della protezione dei dati

6.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/10


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativa alla modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (in prosieguo: «la modifica»)

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 100/04

I.   Introduzione

I.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 25 settembre 2012 la Commissione ha adottato la modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (in prosieguo: «la modifica»). La modifica della proposta della Commissione è stata trasmessa al GEPD per consultazione.

2.

Prima dell’adozione della modifica, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali. In precedenza, il Garante aveva emesso un parere sulle proposte legislative relative al futuro della politica agricola comune (in prosieguo: «la PAC») (1).

I.2.   Contesto della modifica

3.

Nella sentenza Schecke (2), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato invalide alcune disposizioni concernenti la pubblicazione di informazioni su persone fisiche che hanno beneficiato dei fondi PAC. La modifica aggiunge un nuovo capitolo sulla trasparenza alla proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC (3). Tale capitolo contiene nuove disposizioni sulla pubblicazione di dati relativi a beneficiari di fondi PAC intese a tener conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa Schecke.

IV.   Conclusione

20.

Il GEPD accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione nel perseguire un equilibrio tra il principio della trasparenza e i diritti dei beneficiari alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali.

21.

Tuttavia, il Garante raccomanda di:

applicare solo alle persone fisiche l’esenzione dalla pubblicazione dei dati per i beneficiari al di sotto della soglia (articolo 110 ter)

fornire ulteriori spiegazioni nel considerando 70 quater in merito al motivo per cui altre misure meno invasive non soddisferebbero lo scopo della trasparenza e alla ragione per cui altre modalità di pubblicazione sono state ritenute meno idonee

includere un’ulteriore disposizione per garantire che, in caso di piccole comunità, vengano pubblicati solo dati aggregati

giustificare nel preambolo la scelta del periodo di pubblica accessibilità dei dati di cui all’articolo 110 bis, paragrafo 3

integrare le informazioni da fornire agli interessati nell’articolo 110 quater.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  Cfr. il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte giuridiche relative alla politica agricola comune dopo il 2013 (GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1).

(2)  Sentenza della Corte del 9 novembre 2010, Schecke e Eifert, cause riunite C-92/09 e C-93/09.

(3)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].


6.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/12


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva sulla intermediazione assicurativa, sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle sanzioni amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e sulla proposta di regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 100/05

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 3 luglio 2012 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulla intermediazione assicurativa (di seguito «la direttiva IM»), una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle sanzioni amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito «la direttiva OICVM») e una proposta di regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento (di seguito «il regolamento KID» — key information document). Le proposte sono state trasmesse al GEPD per consultazione il 5 luglio 2012.

2.

Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e raccomanda di inserire un riferimento al presente parere nei preamboli degli strumenti giuridici proposti.

3.

Disposizioni analoghe a quelle cui si fa riferimento nel presente parere sono presenti in numerose proposte attuali e future, come quelle discusse nei pareri del GEPD sul pacchetto legislativo relativo alla revisione della legislazione bancaria, alle agenzie di rating del credito, ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID/MIFIR) e agli abusi di mercato (1). Pertanto, il presente parere deve essere letto in stretto collegamento con i pareri del GEPD del 10 febbraio 2012 sulle iniziative summenzionate.

4.

Le due proposte di direttiva e la proposta di regolamento incideranno in modi diversi sui diritti dei singoli in materia di trattamento dei dati personali, poiché riguardano i poteri di indagine delle autorità competenti, compreso l’accesso ai tabulati e ai dati di traffico telefonico esistenti, le banche dati, la pubblicazione di sanzioni amministrative compresa l’identità dei responsabili e la segnalazione di violazioni (le cosiddette procedure di denuncia).

5.

Poiché le questioni trattate nel presente parere sono state discusse in precedenti pareri del GEPD nel settore finanziario, il GEPD intende pubblicare orientamenti su queste e altre questioni, al fine di fornire indicazioni su come affrontare le problematiche relative alla protezione dei dati nelle future proposte della Commissione in questo ambito.

1.2.   Obiettivi e ambito di applicazione delle proposte

6.

La Commissione afferma che mercati al dettaglio forti e ben regolamentati che pongano al centro gli interessi dei consumatori sono necessari per la fiducia dei consumatori e per la crescita economica nel medio e lungo termine. In particolare, secondo la Commissione, le suddette proposte legislative introducono nuovi standard favorevoli ai consumatori per le informazioni sugli investimenti, alzano il livello dei requisiti per la consulenza e rendono più rigorose alcune norme in materia di fondi di investimento al fine di garantirne la sicurezza.

3.   Conclusioni

34.

Il GEPD raccomanda quanto segue:

inserire un riferimento al presente parere nel preambolo di tutte le proposte,

inserire in tutte le proposte disposizioni che sottolineino la piena applicabilità della vigente normativa in materia di protezione dei dati. Il GEPD suggerisce anche di chiarire il riferimento alla direttiva 95/46/CE specificando che le disposizioni si applicano nel rispetto delle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE,

nel caso della proposta di direttiva IM, limitare l’accesso delle autorità competenti a documenti e informazioni a casi di violazioni gravi e specificate delle direttive proposte e a casi in cui sussista un ragionevole sospetto (che dovrebbe essere avvalorato da prove iniziali concrete) che sia stata commessa una violazione,

nel caso della proposta di direttiva IM, introdurre l’obbligo per le autorità competenti di richiedere i documenti e le informazioni mediante decisione formale di un’autorità giudiziaria, specificando la base giuridica, lo scopo della richiesta e le informazioni necessarie, il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite nonché il diritto del destinatario di impugnare la decisione dinanzi a un giudice,

nel caso della proposta di direttiva OICVM, introdurre l’obbligo per le autorità competenti di richiedere i tabulati e i dati relativi al traffico telefonico mediante decisione formale dell’autorità competente, specificando la base giuridica, lo scopo della richiesta e le informazioni necessarie, il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite nonché il diritto del destinatario di impugnare la decisione dinanzi a un giudice,

nel caso della proposta di direttiva IM, chiarire le modalità di attuazione della banca dati dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) introducendo disposizioni più dettagliate nelle proposte di regolamento. Tali disposizioni devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, la disposizione che istituisce la banca dati deve i) indicare lo scopo delle operazioni di trattamento e stabilire gli utilizzi compatibili; ii) precisare quali entità (EIOPA, autorità competenti, Commissione) avranno accesso a quali dati memorizzati nella banca dati e avranno la possibilità di modificare tali dati; iii) garantire il diritto di accesso e informazione adeguata per tutti i soggetti i cui dati personali possono essere conservati e scambiati; iv) definire e limitare il periodo di conservazione dei dati personali al minimo necessario per il raggiungimento di tale scopo,

valutare la necessità del sistema proposto per la pubblicazione obbligatoria delle sanzioni in tutte le proposte e verificare se l’obbligo di pubblicazione non vada oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo di interesse generale perseguito nonché se non esistano misure meno restrittive per raggiungere lo stesso obiettivo. Fatto salvo l’esito di tale test di proporzionalità, l’obbligo di pubblicazione dovrebbe in ogni caso essere accompagnato da garanzie adeguate per garantire il rispetto della presunzione di innocenza, il diritto degli interessati di opporsi, la sicurezza/accuratezza dei dati e la loro cancellazione dopo un adeguato periodo di tempo,

per quanto riguarda la segnalazione di violazioni in tutte le proposte, i) inserire nelle direttive proposte disposizioni che specifichino quanto segue: «l’identità di queste persone deve essere garantita in tutte le fasi della procedura, a meno che la sua divulgazione non sia imposta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o di procedimenti giudiziari successivi»; ii) aggiungere un paragrafo che imponga agli Stati membri di attuare «procedure atte a garantire il diritto dell’accusato di difendersi e di essere sentito prima dell’adozione di una decisione che lo riguardi e il diritto a un effettivo ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione o provvedimento adottato nei suoi confronti», iii) eliminare dalle disposizioni «i principi stabiliti».

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  Pareri del GEPD del 10 febbraio 2012, disponibili all’indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Opinions


6.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/14


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 100/06

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 19 settembre 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (1) (in prosieguo «la proposta»).

2.

Prima dell’adozione della proposta, il GEPD ha avuto la possibilità di esprimere osservazioni informali. Il GEPD si compiace del fatto che la Commissione lo abbia consultato anche formalmente dopo l’adozione della proposta e che si faccia riferimento al presente parere nel preambolo della proposta.

1.2.   Obiettivi e ambito di applicazione della proposta

3.

Ai sensi dell’articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la proposta stabilisce le norme e le procedure per il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (2).

4.

Sulla base della proposta, è prevista la mobilitazione di volontari con formazione in qualità di «Volontari europei per l’aiuto umanitario» in progetti umanitari in tutto il mondo. I Volontari europei per l’aiuto umanitario dovranno essere selezionati e mobilitati da organizzazioni umanitarie certificate che aderiscono a una serie di norme europee sulla gestione dei volontari nel settore degli aiuti umanitari. Tali norme e la procedura di certificazione saranno elaborate dalla Commissione. Si prevede inoltre che la Commissione fornisca finanziamenti, un programma europeo di formazione, un registro centrale comprendente tutti i volontari sottoposti a formazione e una rete informatica che consenta ai volontari di interagire on-line prima, durante e dopo la mobilitazione.

1.3.   Importanza della protezione dei dati; obiettivi e punto centrale del parere

5.

Anche se non è il suo obiettivo principale, la proposta comporta comunque il trattamento di dati personali, tra i quali i dati personali dei volontari iscritti nel registro dei volontari europei per l’aiuto umanitario (articolo 13) e i dati personali di volontari o di terzi che possono essere inseriti nella rete informatica prevista per le loro interazioni on-line (articolo 16). Anche il processo di selezione dei candidati da parte delle organizzazioni umanitarie certificate e la loro successiva gestione, che devono rispettare le norme di cui all’articolo 9, richiedono il trattamento di dati personali.

6.

Queste attività di trattamento richiedono adeguate garanzie di protezione dei dati. L’attuazione pratica di tali garanzie potrebbe e dovrebbe essere ulteriormente sviluppata nelle norme da definire ai sensi dell’articolo 9 e nelle politiche di protezione dei dati che saranno elaborate dalla Commissione e dalle organizzazioni umanitarie certificate.

7.

Gli articoli 9 e 25 prevedono che la Commissione adotti atti delegati onde stabilire norme per l’individuazione, la selezione e la preparazione dei candidati volontari, nonché per la loro successiva gestione e mobilitazione. Il GEPD raccomanda che tali norme siano utilizzate in particolare per garantire che le disposizioni sulla protezione dei dati siano adeguatamente prese in considerazione durante la procedura di selezione e la registrazione nonché durante la mobilitazione dei volontari e che, a tale riguardo, le organizzazioni umanitarie certificate in Europa adottino un approccio coerente.

8.

Detto questo, alcuni elementi essenziali per quanto riguarda l’applicazione delle adeguate garanzie di protezione dei dati dovrebbero già essere inseriti nella proposta stessa di regolamento. Per tenere in considerazione tali elementi essenziali, nella sezione 2 del parere sono formulate raccomandazioni sugli articoli 13 e 16 della proposta.

9.

A sua volta, la sezione 3 del parere prevede la consultazione del GEPD al momento dell’elaborazione delle norme di cui agli articoli 9 e 25 della proposta. La sezione 3 richiama brevemente l’attenzione anche su alcune delle questioni relative alla protezione dei dati che dovrebbero essere prese in considerazione al momento dell’elaborazione delle norme, nonché a livello pratico, in sede di attuazione del regolamento proposto.

4.   Conclusioni

34.

Il GEPD raccomanda che un riferimento alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati sia incluso come disposizione sostanziale della proposta.

35.

Il GEPD raccomanda le seguenti ulteriori precisazioni nel testo:

l’articolo 13 dovrebbe specificare le finalità del Registro, le categorie dei dati in esso inseriti nonché la gamma di soggetti che possono avervi accesso, al fine di garantire la certezza del diritto,

l’articolo 13 dovrebbe inoltre indicare chiaramente la Commissione e le organizzazioni di utenti quali responsabili del controllo separati,

gli articoli 13 e 16 dovrebbero richiedere l’adozione di una politica di protezione dei dati, rispettivamente per il Registro e per la Rete.

36.

Inoltre, il GEPD raccomanda che la Commissione consulti il GEPD prima dell’adozione di atti delegati a norma dell’articolo 25 aventi un impatto sul trattamento dei dati personali e, in particolare, sulle norme da adottare ai sensi dell’articolo 9. Tali norme dovrebbero richiedere l’adozione di adeguate politiche di protezione dei dati da parte delle organizzazioni incaricate del processo di selezione, gestione e mobilitazione dei volontari. Ciò potrebbe comprendere l’armonizzazione delle categorie di dati raccolti nonché, eventualmente, l’elaborazione di un modulo di domanda standard da utilizzare in tutta Europa.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario — EU Aid Volunteers, COM(2012) 514 definitivo.

(2)  V. anche http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

6.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/16


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2013/C 100/07

Aiuto n.: SA.35916 (12/XA)

Stato membro: Belgio

Regione: Oost-Vlaanderen

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subsidie voor Agro Bedrijfshulp

Base giuridica: Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies aan erkende diensten voor bedrijfsverzorging of aan erkende federaties van diensten voor bedrijfsverzorging in de sector land- en tuinbouw

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 0,05 milioni di EUR

 

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,05 milioni di EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o gennaio 2013-31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:

Provincie Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

BELGIQUE/BELGIË

Sito web: http://www.oost-vlaanderen.be/docs/nl/8i/166reglementenlandbouwbedrijfsverzorgingcoor.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.35917 (12/XA)

Stato membro: Belgio

Regione: Oost-Vlaanderen

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Werkingssubsidie aan het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

Base giuridica: Besluit van de Deputatie betreffende werkingssubsidie aan het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,01 milioni di EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o gennaio 2013-31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:

Provincie Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

BELGIQUE/BELGIË

Sito web: http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm#subtitleN10064

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.35918 (12/XA)

Stato membro: Belgio

Regione: Oost-Vlaanderen

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subsidie aan Economische Raad Oost-Vlaanderen voor een marktstrategisch plan voor de Oost-Vlaamse sierteelt

Base giuridica: Besluit van de Deputatie voor een subsidie aan Economische Raad Oost-Vlaanderen voor een marktstrategisch plan voor de Oost-Vlaamse sierteelt

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,06 milioni di EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o gennaio 2013-31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:

Provincie Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

BELGIQUE/BELGIË

Sito web: http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/subsidies/steunmelding/index.cfm#subtitleN10064

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.36339 (13/XA)

Stato membro: Bulgaria

Regione: Bulgaria

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Помощ за участие в киноложки изложби“

Base giuridica: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,01 milioni di BGN

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 26 marzo 2013-31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 138

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Sito web: http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.36340 (13/XA)

Stato membro: Bulgaria

Regione: Bulgaria

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Помощ за участие на международни изложения — Ситеви в гр. Монпелие, Франция и Осми международен конгрес гр. Доха, Катар“

Base giuridica: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,04 milioni di BGN

Intensità massima di aiuti: 80 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 26 marzo 2013-31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 138

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Sito web: http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.36341 (13/XA)

Stato membro: Bulgaria

Regione: Bulgaria

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Помощ за участие в Специализирана изложба по млечно говедовъдство — гр. Сливен“

Base giuridica: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,03 milioni di BGN

Intensità massima di aiuti: 80 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 26 marzo 2013-31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 138

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Sito web: http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.36342 (13/XA)

Stato membro: Bulgaria

Regione: Bulgaria

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: „Помощ за участие в Национално говедовъдно изложение — гр. Сливен“

Base giuridica: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,03 milioni di BGN

Intensità massima di aiuti: 80 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 26 marzo 2013-31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 138

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Sito web: http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/

Altre informazioni: —