ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2012.380.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 380E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
11 dicembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2011-2012
Sedute dal 7 al 9 giugno 2011
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 240 E del 18.8.2011.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 7 giugno 2011

2012/C 380E/01

Applicazioni per i trasporti del sistema globale di navigazione satellitare
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sui sistemi globali di navigazione via satellite applicati ai trasporti – politica dell'UE a breve e medio termine (2010/2208(INI))

1

2012/C 380E/02

Accordi aerei internazionali a norma del trattato di Lisbona
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sugli accordi aerei internazionali nel quadro del trattato di Lisbona (2010/2207(INI))

5

 

Mercoledì 8 giugno 2011

2012/C 380E/03

Settimo programma dell'UE per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulla revisione intermedia del 7o programma quadro dell'Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2011/2043(INI))

9

2012/C 380E/04

Relazioni commerciali UE-Canada
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulle relazioni commerciali UE-Canada

20

2012/C 380E/05

Agenzie di rating del credito
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulle agenzie di rating del credito: prospettive future (2010/2302(INI))

24

2012/C 380E/06

Garantire valutazioni d'impatto indipendenti
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti (2010/2016(INI))

31

2012/C 380E/07

Dimensione esterna della politica sociale, promozione delle norme sociali e del lavoro e responsabilità sociale delle imprese
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese europee (2010/2205(INI))

39

2012/C 380E/08

Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sul regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo: esperienza acquisita e prospettive future (2009/2149(INI))

51

2012/C 380E/09

Opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (2011/2013(INI))

59

2012/C 380E/10

Cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulla cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020 (2010/2234(INI))

67

2012/C 380E/11

PIL e oltre - Misurare il progresso in un mondo che cambia
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su Non solo PIL – Misurare il progresso in un mondo in cambiamento (2010/2088(INI))

81

2012/C 380E/12

Programmi europei di navigazione satellitare
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulla revisione intermedia dei programmi europei di navigazione satellitare: valutazione dell'attuazione, sfide future e prospettive finanziarie (2009/2226(INI))

84

2012/C 380E/13

Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva (2010/2211(INI))

89

 

Giovedì 9 giugno 2011

2012/C 380E/14

Sudan e il Sudan meridionale
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sul Sudan e il Sudan meridionale – Situazione dopo il referendum del 2011

120

2012/C 380E/15

Vertice UE-Russia
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sul Vertice UE-Russia

123

2012/C 380E/16

Pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sugli annuari commerciali ingannevoli (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre)

128

2012/C 380E/17

Madagascar
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sulla situazione in Madagascar

129

2012/C 380E/18

Guantanamo: imminente sentenza alla pena capitale
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 Guantanamo: decisione imminente di pena capitale

132

2012/C 380E/19

Ucraina: i casi di Julija Tymošenko e di altri membri del precedente governo
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sull'Ucraina: i casi di Julija Tymošenko e di altri membri del precedente governo

135

2012/C 380E/20

Lotta alla corruzione nello sport europeo
Dichiarazione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sulla lotta alla corruzione nello sport europeo

138

2012/C 380E/21

Attività del Comitato per le persone scomparse a Cipro
Dichiarazione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sull'attività del Comitato per le persone scomparse a Cipro

138

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 8 giugno 2011

2012/C 380E/22

66a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
Raccomandazione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 destinata al Consiglio sulla 66a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2011/2030(INI))

140

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 7 giugno 2011

2012/C 380E/23

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ágnes Hankiss
Decisione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))

152

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 7 giugno 2011

2012/C 380E/24

Nomina di un membro della Corte dei conti (H.G. Wessberg-SV)
Decisione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sulla nomina di H.G. Wessberg a membro della Corte dei conti (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))

154

2012/C 380E/25

Attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d’origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l’accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))

155

P7_TC1-COD(2010)0272Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d’origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l’accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

155

2012/C 380E/26

Partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))

156

2012/C 380E/27

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))

156

P7_TC2-COD(2008)0147Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 giugno 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture

157

ALLEGATO

157

2012/C 380E/28

Conti economici ambientali europei ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

158

P7_TC1-COD(2010)0073Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei

159

 

Mercoledì 8 giugno 2011

2012/C 380E/29

Applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e in Romania *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (14142/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE))

160

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2011-2012 Sedute dal 7 al 9 giugno 2011 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 240 E del 18.8.2011. TESTI APPROVATI

Martedì 7 giugno 2011

11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/1


Martedì 7 giugno 2011
Applicazioni per i trasporti del sistema globale di navigazione satellitare

P7_TA(2011)0250

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sui sistemi globali di navigazione via satellite applicati ai trasporti – politica dell'UE a breve e medio termine (2010/2208(INI))

2012/C 380 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 14 giugno 2010, intitolata “Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS)” (COM(2010)0308),

viste le conclusioni del Consiglio del 1o ottobre 2010 su tale piano d'azione (14146/2010),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 6 ottobre 2010, intitolata "Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione" (COM(2010)0546),

vista la relazione della Commissione Europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 18 gennaio 2011 sulla valutazione intermedia dei programmi europei di radionavigazione via satellite (COM(2011)0005), che esprime la necessità dell'impiego di risorse finanziarie significative per completare la realizzazione delle infrastrutture di radionavigazione satellitare,

visto il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (2),

visto il Libro verde della Commissione dell’8 dicembre 2006 sulle applicazioni di navigazione satellitare (COM(2006)0769),

visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

vista la sua risoluzione del 29 gennaio 2004 sullo stato di avanzamento del programma GALILEO (4),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0084/2011),

A.

considerando che le applicazioni GNSS sono diventate un elemento centrale e indispensabile dell'attività in ogni settore dei trasporti e che il loro funzionamento efficiente ed efficace rende il trasporto più sicuro, più ecologico e più economico,

B.

considerando che le applicazioni nei trasporti rappresentano il 20 % del volume di tutte le applicazioni GNSS e il 44 % del loro valore e che le operazioni di sicurezza – soprattutto in relazione ai trasporti – costituiscono un ulteriore 5 %,

C.

considerando che l'Unione europea per l'infrastruttura di base necessaria al funzionamento del GNSS non può continuare a dipendere a tempo indeterminato dai sistemi sviluppati inizialmente per scopi diversi da altri paesi,

D.

considerando che EGNOS è un sistema autonomo che integra il GPS che dipende dalla disponibilità di segnali GPS per effettuare le operazioni di calcolo e correzione; che non si disporrà di un GNSS pienamente indipendente fino a quando Galileo non sarà operativo,

E.

considerando che il sistema europeo EGNOS, progettato per soddisfare una domanda, attuale e futura, ampia e varia dei settori industriali europeo e mondiale, ad esempio in materia di trasporto, sicurezza e tracciabilità, che risponde agli obiettivi della nuova politica industriale europea più proattiva, e che è inoltre compatibile con il GPS e il sistema molto più accurato Galileo e che li integra,

F.

considerando che le applicazioni di trasporto commerciali del GNSS rappresentano un mercato mondiale in crescita che dovrebbe essere garantito per quanto possibile a vantaggio economico dell'industria europea e per la creazione di posti di lavoro qualificati,

G.

considerando che il GNSS avrà un ruolo fondamentale per il sostegno e la promozione dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (STI),

H.

considerando che lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi GNSS è essenziale al fine di garantire che gli investimenti infrastrutturali di Galileo siano sfruttati appieno e che il sistema Galileo sia sviluppato al massimo della sua capacità,

I.

considerando che gli investimenti in questo settore hanno implicazioni per tutte le politiche dell'Unione europea e che il suo sviluppo e la sua applicazione avranno conseguenze dirette sull'attuazione della strategia UE 2020 e sullo sviluppo delle potenzialità del mercato europeo delle applicazioni e dei servizi GNSS, con la creazione di occupazione e l'aumento della competitività europea,

J.

considerando il notevole valore aggiunto che i progetti GNSS e Galileo rappresentano nella politica industriale europea e che è necessario garantire il loro successo,

1.

plaude alla comunicazione della Commissione sul piano d’azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione satellitare e alla serie di specifiche azioni settoriali, normative e orizzontali in esso proposte;

2.

concorda con la Commissione sul fatto che un piano d'azione mirato è, in questa fase la migliore opzione per dare un ulteriore impulso allo sviluppo e all'applicazione di EGNOS, in particolare nel settore dei trasporti; sottolinea che i sistemi di navigazione via satellite dovrebbero garantire l'interoperabilità tra sistemi diversi (anche sistemi convenzionali), e dovrebbero anche permettere un utilizzo intermodale tanto per i servizi di trasporto di passeggeri quanto per i servizi di trasporto merci;

3.

rileva che delle 15 proposte di sezione specifica contenute nel piano d’azione nove sono direttamente connesse con il trasporto e la maggior parte delle altre sono necessarie al fine di sostenere le pertinenti applicazioni di trasporto;

4.

invita la Commissione ad assicurare una rapida certificazione di EGNOS per l'aviazione civile attraverso le autorità competenti;

5.

concorda sul fatto che azioni per promuovere l'uso di EGNOS nel settore dell'aviazione civile sono un requisito strategico per la realizzazione di SESAR (Ricerca sulla gestione del traffico aereo nel Cielo unico europeo), in particolare per quanto riguarda il suo uso nelle procedure di atterraggio e in piccoli aeroporti;

6.

si rammarica del fatto che non tutta l'Unione europea sia in questo momento coperta da EGNOS e chiede che la copertura del sistema EGNOS sia prioritariamente estesa all'Europa meridionale, orientale e sudorientale, al fine di garantire l'utilizzo del sistema in ogni settore dei trasporti in tutta Europa, e sottolinea l'importanza di assicurare che la sua copertura si estenda tanto ai paesi MEDA quanto a quelli del Medio Oriente e ai paesi africani;

7.

sottolinea l'importanza del GNSS per lo sviluppo di STI; segnala che tali sistemi possono fornire soluzioni di trasporto più efficienti, pulite e sicure e che per l'adeguata attuazione di alcuni servizi STI sono necessari sistemi GNSS pienamente operativi;

8.

sostiene l'opinione che EGNOS e Galileo possano dare un importante contributo alla gestione del traffico stradale e che è necessaria una campagna di sensibilizzazione in questo settore al fine di incrementare l'uso delle opportunità che offre in relazione alla riscossione di pedaggi, al sistema elettronico di chiamata di emergenza "eCall", alla prenotazione on line di siti di parcheggio sicuri per camion e alla tracciabilità in tempo reale per contribuire ad un trasporto su strada più sicuro e più ecologico;

9.

invita pertanto la Commissione a presentare le necessarie proposte di regolamentazione per fornire il valore aggiunto GNSS alla sicurezza in tutti i tipi di trasporto, in particolare stradale, e contribuire a migliorare l'efficienza del trasporto merci;

10.

esorta la Commissione a intensificare la cooperazione industriale con i paesi terzi, in modo da promuovere lo sviluppo e l'interoperabilità delle applicazioni e dei servizi EGNOS e Galileo;

11.

riconosce che la Commissione deve procedere a un’attenta valutazione della necessità di modificare la legislazione vigente sui tachigrafi digitali, al fine di garantire che le possibilità di avere informazioni sul posizionamento e sulla velocità offerte dai sistemi GNSS siano utilizzate in modo appropriato;

12.

riconosce che il GNSS può offrire un importante contributo all'aumento della sicurezza e dell'efficienza della navigazione e che la Commissione deve adottare misure per aumentare la consapevolezza e migliorare la conoscenza delle possibili applicazioni GNSS nel settore marittimo e delle vie navigabili interne e per avere applicazioni basate su EGNOS accettate a livello IMO e ICAO;

13.

sostiene l'intenzione della Commissione di avviare campagne di sensibilizzazione per i diversi soggetti interessati, in modo da trasmettere all'industria europea la fiducia necessaria per investire nelle potenzialità commerciali dei progetti di navigazione satellitare dell'Unione europea;

14.

invita la Commissione ad attuare efficacemente le importanti misure di sensibilizzazione esposte nel piano d'azione, al fine di conseguire un ampio utilizzo di EGNOS in Europa in tutti gli ambiti di applicazione e assicurare in tal modo approcci più complessi;

15.

insiste sul fatto che la Commissione debba proporre, nel quadro della procedura di bilancio e nel futuro quadro finanziario pluriennale (QFP), misure atte ad assicurare livelli adeguati di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo GNSS nonché per l'attuazione; sottolinea che i finanziamenti dell'Unione europea nei settori dei trasporti sono già limitati e che l'aumento delle risorse destinate al GNSS non dovrebbe pertanto comportare una riduzione dei finanziamenti per altre priorità in materia di politica comune dei trasporti; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare, tanto per questo progetto specifico quanto per progetti simili come le RTE-T, una proposta di finanziamento pluriennale che vada oltre il periodo del QFP, al fine di garantire la stabilità e l'affidabilità del quadro finanziario di progetti europei con un orizzonte più ambizioso di quello attuale;

16.

invita la Commissione a riflettere sulla possibilità di assegnare le entrate provenienti dalle attività commerciali di Galileo al bilancio dell'Unione europea;

17.

invita la Commissione a informare il Parlamento su come sarà assicurato il finanziamento del costo annuale di manutenzione di Galileo, stimato a 800 milioni di EUR, una volta che questo sia operativo;

18.

invita la Commissione a presentare una strategia di finanziamento globale che, oltre a contributi sufficienti dell'UE e degli Stati membri, potrebbe includere, tra l'altro, incentivi fiscali coordinati, procedure semplificate per le domande di sovvenzione e misure che permettano di destinare capitali di rischio alle PMI e di promuovere lo sviluppo e la commercializzazione delle applicazioni EGNOS e Galileo, in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti;

19.

invita la Commissione ad assicurare che l'importo di 100 milioni di EUR di stanziamenti di pagamento destinati alla ricerca nell'ambito del settimo programma quadro, che potrebbe non essere utilizzato integralmente, sia messo a disposizione per lo sviluppo delle applicazioni GNSS;

20.

esorta la Commissione ad esaminare come procedure semplificate potrebbero garantire l'erogazione più efficiente e trasparente delle risorse a sostegno della ricerca nel settore dei trasporti assistiti dal GNSS accessibili a tutti, prestando particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili e privilegiando, in particolare, le PMI;

21.

invita la Commissione a facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti europei, al fine di incoraggiare l'innovazione legata alle applicazioni GNSS, in particolare nel quadro del settimo e dell’ottavo programma quadro;

22.

esorta la Commissione a esaminare i possibili rischi in materia di protezione dei dati legati all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi GNSS e ad adottare le misure necessarie per eliminarli;

23.

prende atto della necessità di investimenti nella ricerca su specifici servizi e applicazioni GNSS, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei disabili, dato che tali investimenti sono di importanza decisiva per l’adeguato sviluppo e uso dei servizi GNSS;

24.

invita la Commissione a favorire le iniziative per sviluppare specifici centri servizi di settore, con particolare riferimento al trasporto marittimo;

25.

si rammarica del fatto che la carenza di fondi destinati alla ricerca e all'innovazione per le applicazioni basate su EGNOS o Galileo stia notevolmente ritardando il progresso tecnologico e la crescita della capacità industriale nonché l'attuazione di misure efficaci dal punto di vista ambientale nell'Unione europea ed esorta pertanto la Commissione a introdurre meccanismi che consentano alle piccole e medie imprese di accedere più facilmente ai finanziamenti;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

(3)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

(4)  GU C 96 E del 21.4.2004, pag. 128.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/5


Martedì 7 giugno 2011
Accordi aerei internazionali a norma del trattato di Lisbona

P7_TA(2011)0251

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sugli accordi aerei internazionali nel quadro del trattato di Lisbona (2010/2207(INI))

2012/C 380 E/02

Il Parlamento europeo,

vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1) ("l'accordo quadro"),

vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'accordo in materia di trasporti aerei tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (2),

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sull'avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada (3),

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (4),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2007 sulla conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (5),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sullo sviluppo dell'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione (6),

vista la comunicazione della Commissione "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione" (COM(2005)0079),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0079/2011),

A.

considerando che, fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento veniva solo consultato in merito alla conclusione di accordi aerei internazionali,

B.

considerando che è ora necessaria l'approvazione del Parlamento per gli accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria,

C.

considerando che, quando la Commissione negozia accordi tra l'Unione e paesi terzi od organizzazioni internazionali, il Parlamento è "immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura" (7),

D.

considerando che l'accordo quadro dovrebbe garantire che i poteri e le prerogative delle istituzioni siano esercitati nel modo più efficace e trasparente possibile,

E.

considerando che in detto accordo quadro la Commissione si è impegnata a rispettare il principio della parità di trattamento del Parlamento e del Consiglio nelle questioni legislative e di bilancio, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle riunioni e la trasmissione di contributi o altre informazioni,

Introduzione

1.

ritiene che accordi aerei generali con i paesi vicini o con importanti partner globali possano offrire benefici sostanziali ai passeggeri, agli operatori del trasporto e alle compagnie aeree, sia tramite l'accesso al mercato sia tramite la convergenza normativa per la promozione di una concorrenza leale, anche per quanto concerne le sovvenzioni statali e le norme sociali e ambientali;

2.

riconosce che accordi orizzontali che allineino gli accordi bilaterali esistenti con il diritto dell'Unione sono necessari per garantire la certezza del diritto, per fornire ulteriori benefici in termini di semplificazione e per assicurare che tutte le compagnie aeree dell'Unione godano degli stessi diritti;

3.

ricorda che le norme di sicurezza aerea rivestono un'importanza fondamentale per i passeggeri, l'equipaggio e il settore dell'aviazione in generale, e sostiene pertanto la conclusione di accordi in materia di sicurezza aerea con paesi che dispongono di un'importante industria aeronautica, in considerazione dei risparmi di costi e degli elevati standard uniformi ottenibili riducendo al minimo la duplicazione di valutazioni, test e controlli;

4.

si rammarica che il Consiglio non abbia ancora conferito mandato alla Commissione per negoziare un accordo aereo generale con importanti partner commerciali come la Repubblica popolare cinese e l'India; ritiene che tale mancanza diventi sempre più dannosa per gli interessi dell'Unione, vista in particolare la rapida crescita di tali economie;

5.

sottolinea l'assenza di paesi importanti, come il Giappone e la Federazione russa, nell'ultimo elenco della Commissione relativo agli accordi aerei internazionali in corso;

6.

esprime la sua preoccupazione in relazione all'attuale problema del sorvolo della Siberia; invita la Commissione a mettere in atto tutti gli sforzi necessari – anche sollevando la questione nel contesto dei negoziati di adesione della Russia all'OMC – per evitare distorsioni della concorrenza tra le compagnie aeree dell'UE;

Criteri per la valutazione di un accordo

7.

sottolinea che, in ogni negoziato, occorre confrontare i vantaggi che comporta la conclusione rapida di un accordo con quelli di una procedura più lunga volta al raggiungimento di un risultato più ambizioso;

8.

rileva che, all'atto della valutazione degli accordi generali presentati per l'approvazione, il Parlamento si adopererà per applicare una serie di norme coerenti; osserva, in particolare, che nel corso di detta valutazione il Parlamento presterà estrema attenzione nel verificare in che misura: le restrizioni all'accesso al mercato e alle opportunità di investimento sono ridotte in modo equilibrato; sono forniti incentivi per conservare e migliorare le norme sociali e ambientali; sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati e la vita privata; è compreso il riconoscimento reciproco delle norme in materia di sicurezza; è garantito uno standard elevato in materia di diritti dei passeggeri;

9.

ritiene che sia necessario adottare urgentemente norme a livello mondiale per la protezione dei dati e della vita privata e che i criteri stabiliti dal Parlamento nella sua risoluzione del 5 maggio 2010 forniscano un modello adeguato per un accordo di questo tipo; osserva che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo guida nell'elaborazione di dette norme mondiali;

10.

richiama l'attenzione sulla crescente importanza del contributo del settore dell'aviazione al riscaldamento globale e ritiene che gli accordi dovrebbero comportare l'impegno a collaborare, nel quadro dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile, per ridurre le emissioni degli aeromobili, come anche l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tecnica nei settori della climatologia (CO2 e altre emissioni rilevanti per il clima nell'atmosfera), della ricerca e dello sviluppo tecnologico e del consumo di carburante;

11.

sottolinea che i vari elementi della regolamentazione in materia di aviazione, fra cui le restrizioni in fatto di rumorosità e i limiti imposti ai voli notturni, dovrebbero essere determinati a livello locale nel pieno rispetto dei principi di concorrenza leale e sussidiarietà; chiede alla Commissione di coordinare tali temi a livello europeo, tenendo conto delle legislazioni nazionali degli Stati membri e del principio dell'"approccio equilibrato", quale definito dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile;

12.

invita la Commissione a utilizzare gli accordi aerei per promuovere il rispetto della pertinente legislazione internazionale in materia di diritti sociali, in particolare delle norme sancite dalle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL 1930-1999), dalle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (1976, riviste nel 2000) e dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

13.

rileva che, nel caso di accordi in materia di sicurezza, i criteri comprendono: il pieno e reciproco riconoscimento delle pratiche e delle procedure di certificazione; lo scambio di dati sulla sicurezza; ispezioni comuni; una maggiore cooperazione normativa; consultazioni a livello tecnico al fine di risolvere i problemi prima che essi attivino il meccanismo di composizione delle controversie;

Procedura

14.

sottolinea che, al fine di poter prendere una decisione in merito alla concessione o meno della sua approvazione al termine dei negoziati, il Parlamento deve seguire il processo dall'inizio; ritiene che sia inoltre nell'interesse delle altre istituzioni che qualsiasi preoccupazione di sufficiente importanza da mettere in discussione la disponibilità del Parlamento a concedere l'approvazione sia identificata e affrontata in una fase iniziale;

15.

ricorda che già l'accordo quadro del 2005 impegnava la Commissione a fornire al Parlamento informazioni tempestive e chiare durante la preparazione, la conduzione e la conclusione di negoziati internazionali; osserva che l'accordo quadro rivisto dell'ottobre 2010 fa riferimento, in particolare, al fatto che il Parlamento dovrebbe ricevere fin dall'inizio e regolarmente e, se necessario, in via riservata, ogni dettaglio del processo in corso in tutte le fasi dei negoziati;

16.

si aspetta che la Commissione fornisca alla commissione competente informazioni sull'intenzione di proporre negoziati con l'obiettivo di concludere e modificare accordi aerei internazionali, i progetti di direttive negoziali, i progetti di testi negoziali e i documenti da siglare, nonché altri documenti e informazioni pertinenti; si aspetta che il ruolo del Parlamento in relazione a eventuali altre modifiche di un accordo aereo internazionale sia stabilito esplicitamente nell'accordo;

17.

ricorda che, conformemente all'articolo 24 dell'accordo quadro, le suddette informazioni devono essere fornite al Parlamento in modo tale da consentirgli di esprimere eventualmente il suo parere; esorta la Commissione a informare il Parlamento della misura in cui ha tenuto conto del suo parere;

18.

riconosce che, quando riceve informazioni sensibili in merito a negoziati in corso, il Parlamento ha l'obbligo di garantirne la riservatezza;

19.

rileva che all'articolo 90, paragrafo 4, il regolamento del Parlamento consente all'Aula, sulla base della relazione della commissione competente, di adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione dell'accordo internazionale in questione;

20.

riconosce che gli accordi aerei spesso assegnano un ruolo sostanziale a una commissione mista, in particolare per quanto concerne la convergenza normativa; conferma che, in molti casi, si tratta di uno strumento decisionale più flessibile ed efficace rispetto al tentativo di includere tali punti nell'accordo stesso; sottolinea tuttavia come sia importante che il Parlamento riceva informazioni complete e tempestive sul lavoro delle varie commissioni miste;

21.

invita la Commissione, al fine di mantenere il flusso delle informazioni, a presentare al Parlamento periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, una relazione che analizzi le debolezze e i punti forti degli accordi in vigore; sottolinea che ciò consentirebbe al Parlamento di valutare più efficacemente gli accordi futuri;

*

* *

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0366.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0239.

(3)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 70.

(4)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 506.

(5)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 143.

(6)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 84.

(7)  Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 218, paragrafo 10.


Mercoledì 8 giugno 2011

11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/9


Mercoledì 8 giugno 2011
Settimo programma dell'UE per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

P7_TA(2011)0256

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulla revisione intermedia del 7o programma quadro dell'Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2011/2043(INI))

2012/C 380 E/03

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli relativi alla ricerca,

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il 7o programma quadro della Comunità europea (divenuta, dopo il trattato di Lisbona, Unione europea) per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1),

visto in particolare l'articolo 7 della predetta decisione relativo al monitoraggio, alla valutazione e alla revisione del 7o programma quadro (7o PQ),

visto l'articolo 182, paragrafo 2, TFUE relativo all'adattamento del programma quadro in funzione dell'evoluzione della situazione,

vista la comunicazione della Commissione del 9 febbraio 2011 dal titolo "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la risposta alla relazione del gruppo di esperti sulla valutazione intermedia del Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e alla relazione del gruppo di esperti sulla valutazione intermedia del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi" (COM(2011)0052),

viste le conclusioni sulla valutazione intermedia del settimo programma quadro per le attività di ricerca (7o PQ), compreso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi, del 3074o Consiglio "Competitività" (Mercato interno, Industria, Ricerca e Spazio) del Consiglio dell'Unione europea del 9 marzo 2011,

vista la relazione finale del gruppo di esperti "Interim Evaluation of the Seventh Framework Programme" del 12 novembre 2010,

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca (2),

vista la relazione del gruppo di esperti "Evaluation of the Sixth Framework Programmes for Research and Technological Development 2002-2006" del febbraio 2009,

vista la relazione del comitato di esperti "Towards a world class Frontier research Organisation - Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms" del 23 luglio 2009,

vista la relazione del gruppo di esperti indipendenti "Mid-Term Evaluation of the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)" del 31 luglio 2010,

vista la relazione del comitato di esperti "First Interim Evaluation of the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking" del 20 dicembre 2010,

vista la relazione del comitato di esperti "First Interim Evaluation of the ARTEMIS and ENIAC Joint Technology Initiatives" del 30 luglio 2010,

vista la relazione del comitato di esperti indipendenti "Interim Evaluation of the Ambient Assisted Living Joint Programme" del dicembre 2010,

visto il parere del Comitato delle regioni adottato in sessione plenaria il 27 e 28 gennaio 2011 e relativo alla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca,

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull'attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo nelle città, nelle regioni, negli Stati membri e nell'Unione (3),

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 9/2007 del 22 novembre 2007 sulla "valutazione dei programmi quadro comunitari in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) – L'approccio della Commissione potrebbe essere migliorato?",

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 8/2009 relativa alle reti di eccellenza e ai progetti integrati nel quadro della politica comunitaria in materia di ricerca,

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 2/2010 dal titolo "L'efficacia delle azioni di sostegno «Studi di progettazione» e «Costruzione di nuove infrastrutture» nell'ambito del sesto programma quadro in materia di ricerca",

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca", del 15 settembre 2010,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A7-0160/2011),

A.

considerando che il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (7o PQ) è il più vasto strumento di sostegno alla ricerca a livello mondiale e costituisce il principale strumento della politica di ricerca dell'Unione europea,

B.

considerando la necessità di tenere conto delle evoluzioni risultanti dalla revisione intermedia del 7o PQ per via dei numerosi cambiamenti intervenuti dalla sua negoziazione e adozione nel 2006 (nuove istituzioni, nuove istanze politiche, crisi economica), come pure dell'entità degli importi finanziari disponibili fino al suo termine,

C.

considerando che il trattato di Lisbona introduce la realizzazione dello spazio europeo della ricerca come un mezzo specifico della politica europea,

D.

considerando che la strategia Europa 2020 fa della ricerca e dell'innovazione un elemento centrale della crescita intelligente, sostenibile e solidale,

E.

considerando che la ricerca è il processo attraverso cui il potere economico si trasforma in conoscenza mentre l'innovazione è il processo inverso che trasforma la conoscenza in potere economico,

F.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri devono darsi i mezzi necessari per fornire una risposta comune alle grandi sfide sociali, economiche, ambientali, demografiche ed etiche a cui sono confrontati i popoli europei, quali l'invecchiamento demografico, la sanità, l'approvvigionamento alimentare, lo sviluppo sostenibile, le grandi sfide ecologiche ecc., e che le risultanti soluzioni devono motivare gli individui ad assumersi una maggiore responsabilità per le loro azioni,

G.

considerando che l'investimento nella RSI rappresenta la migliore risposta possibile di lungo termine all'attuale crisi economica e finanziaria, che consente all'UE di trasformarsi in una società della conoscenza competitiva su scala mondiale,

H.

considerando che l'Europa compete con potenze economiche come Cina, India, Brasile, Australia, Stati Uniti d'America e Russia, e che la nostra capacità di unire e coordinare i nostri sforzi, in particolare in tema di ricerca, tra Unione europea e Stati membri condiziona in modo assai ampio la nostra competitività economica e quindi la possibilità di finanziare le nostre ambizioni sociali e il rispetto dei nostri impegni in materia di benessere dei cittadini europei e protezione ambientale,

I.

considerando che le spese destinate alla R&S in Europa sono modeste rispetto alle altre potenze mondiali, tra l'altro a causa dell'assenza di condizioni generali favorevoli agli investimenti privati e all'innovazione; che l'attrattiva del 7o PQ per il settore industriale e l'utilizzo della ricerca a vantaggio dell'economia non sono pertanto pienamente dimostrati; considerando altresì che, al di là degli importi, emerge chiaramente la necessità di un miglior coordinamento e cofinanziamento tra l'Unione, gli Stati membri e le regioni, nel pieno rispetto delle specificità e delle scelte etiche degli Stati membri,

J.

considerando che soltanto un livello piuttosto esiguo degli investimenti pubblici nella RSI è oggetto di una collaborazione europea,

K.

considerando che migliori rapporti tra i settori accademico, della ricerca e industriale sono indispensabili per consentire una migliore trasformazione dei risultati della ricerca in prodotti e servizi generatori di crescita economica e benefici per la società nel suo insieme,

L.

considerando che il 7o PQ dovrebbe essere ispirato agli stessi principi generali dello Spazio europeo della ricerca (SER),

M.

considerando che, dei 54,6 miliardi EUR del programma, 25,8 miliardi EUR sono stati impegnati nei primi quattro anni (dal 2007 al 2010), ossia 6,5 miliardi EUR l'anno in media, e che restano da impegnare 28,8 miliardi EUR per gli ultimi tre anni (dal 2011 al 2013), vale a dire 9,6 miliardi EUR l'anno in media,

N.

considerando che gli anni dal 2011 al 2013 sono anni delicati che richiedono un'attenzione particolare e immediata in termini di fattori di competitività e di coesione sociale, di cui la ricerca e l'innovazione sono elementi essenziali,

O.

considerando che la complessità della gestione amministrativa, le numerose formalità, la burocrazia, la mancanza di trasparenza, l'inefficienza e i ritardi ingiustificati restano forti handicap del 7o PQ e scoraggiano fortemente i ricercatori, l'industria e le PMI a partecipare al programma, e che pertanto progredire nella semplificazione dovrebbe restare una delle maggiori priorità,

P.

considerando che l'obiettivo di una partecipazione di ricercatrici al 7o PQ pari al 40 % è un obiettivo ambizioso e giusto; che, attualmente, la partecipazione di ricercatrici ai progetti di ricerca del 7o PQ è di un deludente 25,5 %,

1.

si compiace della qualità delle relazioni di esperti sulla valutazione intermedia del 7o PQ e del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi, incentrato sulla qualità delle attività, dell'attuazione e dei risultati registrati, malgrado il carattere generico del mandato conferito ai gruppi di esperti; sottolinea tuttavia che la valutazione non ha interessato la globalità delle azioni degli Stati membri e dell'Unione;

2.

non si spiega il ritardo accumulato dalla Commissione, la quale ha pubblicato la sua comunicazione il 9 febbraio 2011, mentre aveva l'obbligo di farlo entro e non oltre il 2010 e deplora la debolezza della comunicazione della Commissione alla luce delle attuali poste in gioco, segnatamente l'attuale situazione di crisi economica, le somme ancora da impegnare nel quadro del 7o PQ, ecc.;

3.

chiede alla Commissione di dare seguito, in particolare, alle dieci raccomandazioni specifiche formulate dal gruppo di esperti;

4.

sottolinea la relatività delle conclusioni tratte dalla valutazione intermedia, visto che la maggior parte dei fondi del 7o PQ non sono ancora stati stanziati, che alcuni progetti avviati sono ancora in corso e che altri progetti finanziati nel quadro del 7o PQ saranno realizzati oltre il suo termine;

Risultati del 7o PQ

5.

ritiene che, nonostante l'Europa continui a essere i ritardo rispetto agli Stati Uniti e stia perdendo il vantaggio che aveva sulle economie emergenti, i risultati raggiunti dal 7o PQ tendono a dimostrare un valore aggiunto europeo in materia di R&S; invita, tuttavia, la Commissione a intensificare gli sforzi per comunicare i risultati conseguiti agli Stati membri, alla comunità scientifica e ai cittadini europei;

6.

deplora l'assenza di un metodo di valutazione dei progressi in materia di conoscenze scientifiche realizzati dai progetti finanziati dal 7o PQ;

7.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di intensificare gli sforzi di comunicazione riguardo al 7o PQ (anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, come i servizi intelligenti d'informazione sulla ricerca), facilitando l'accesso alle informazioni sulla partecipazione, annunciando le prossime sfide in materia di ricerca e diffondendo i risultati della ricerca; sostiene le iniziative della Commissione che promuovono un accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici, ove pertinenti e realizzabili rispetto ai diritti di proprietà intellettuale;

8.

si compiace del livello di partecipazione e di eccellenza nella selezione dei progetti; deplora tuttavia che il tasso di successo del programma resta in generale assai debole e dissuasivo soprattutto per le PMI, che svolgono un ruolo particolarmente importante nel trasformare i risultati della ricerca in prodotti e servizi; ritiene che la semplificazione delle regole amministrative e finanziarie, nonché dei progetti e delle procedure che meglio corrispondono alle esigenze delle PMI, potrebbe migliorare questa situazione;

9.

constata che il moltiplicarsi degli obiettivi e dei temi coperti e la diversificazione degli strumenti ha ampliato la portata del 7o PQ e ridotto la sua capacità di servire a un progetto europeo preciso;

10.

approva il rafforzamento del programma specifico "Cooperazione", che resta pertinente di fronte alle attuali sfide scientifiche e tecnologiche; sottolinea il suo ruolo nello sviluppo di una massa critica di RSI che non potrà essere pienamente conseguita a livello nazionale/regionale, dimostrando in tal modo il valore aggiunto europeo; ritiene che la ricerca collaborativa transnazionale debba rimanere una priorità; raccomanda l'applicazione dell'azione "tecnologie future ed emergenti" e la generalizzazione delle cosiddette "tabelle di marcia" all'insieme delle tematiche; chiede maggiore flessibilità nella fissazione dei temi di richiamo e delle soglie e dei massimali di finanziamento, distinguendo i grandi progetti da quelli piccoli; sottolinea che l'attuale programma di Cooperazione è troppo limitato e i temi spesso troppo specifici per far fronte alle grandi sfide della società; raccomanda che il prossimo programma quadro preveda inviti a presentare proposte di portata tematica più ampia;

11.

sottolinea che saranno altrettanto necessarie prospettive interdisciplinari più ampie per affrontare efficacemente le crescenti sfide della società; rileva che le scienze sociali e umane svolgono un ruolo di primo piano nel rispondere alle grandi sfide che l'Unione europea si trova ad affrontare; deplora il fatto che il carattere estremamente specifico e limitato degli inviti a presentare proposte nel capitolo "Cooperazione" sulle scienze economiche, sociali e umane, renda molto difficile una ricerca nuova e innovativa in tale settore;

12.

propone, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, di incentrare la ricerca sostenuta dal 7o PQ sulle sfide più urgenti dell'Unione europea nell'ambito dei settori individuati nel capitolo "Cooperazione" del 7o PQ: salute (comprese ricerca clinica e preventiva e tecnologie mediche), prodotti alimentari e biotecnologie (compresa la sicurezza alimentare), tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nanoscienze e nanotecnologie, energia (compresi efficienza energetica, reti intelligenti, energia rinnovabile, cattura e immagazzinamento di CO2, piano SET e utilizzo di biogas), ambiente (compresi cambiamenti climatici, acqua, suolo, boschi e foreste), trasporti sostenibili, scienze socioeconomiche e scienze umanistiche, spazio e sicurezza;

13.

propone il rafforzamento della ricerca collaborativa, come le attività finanziate nel programma specifico "Cooperazione"; chiede che sia prevista la possibilità di costituire progetti di dimensioni inferiori e medie, nonché consorzi di partner che, oltre a consolidare l'eccellenza scientifica, consentono un coordinamento efficiente; sottolinea che l'approccio basato sulla ricerca collaborativa deve restare il fulcro del programma quadro;

14.

si compiace, per quanto riguarda il capitolo "Idee", dei risultati promettenti ottenuti dal Consiglio europeo della ricerca (CER) e del suo ruolo volto a rafforzare la visibilità e l'attrattiva della ricerca europea; deplora l'assenza di partecipazione e associazione del settore privato al CER; invita la Commissione a incrementare i finanziamenti per il CER (il che aumenterà anche la percentuale di successo) nonché a valutare le opzioni per migliorare ulteriormente le sue strutture e i suoi meccanismi, anche facendo del CER un'entità giuridica indipendente dotata di potere decisionale direttamente responsabile della sua strategia scientifica e della sua gestione amministrativa, che potrebbe altresì essere utilizzata come iniziativa pilota per una maggiore indipendenza delle altre agenzie di finanziamento nel settore RSI; sostiene una maggiore trasparenza nel processo di designazione del Consiglio scientifico e nella composizione dei gruppi di valutazione; raccomanda che il CER continui a sostenere fortemente i singoli scienziati eccellenti; invita tuttavia il CER a prevedere inoltre la possibilità di sostenere progetti di squadra, purché essi siano sempre il risultato di un processo dal basso;

15.

sostiene, nell'ambito del capitolo "Persone", le azioni "Marie Curie", che sono preziose per la carriera dei ricercatori, garantiscono una ricerca dal basso individualizzata in una gamma molto ampia di argomenti, pongono fine alla "fuga di cervelli" e rendono le carriere nella ricerca più attraenti per i giovani ricercatori molto promettenti provenienti dall'Europa e dai paesi terzi; raccomanda, dato il numero relativamente elevato di domande, che il programma Marie Curie per la mobilità benefici di maggiori risorse nell'ambito del 7o PQ, al fine di aumentare ulteriormente le possibilità di mobilità per i ricercatori e i dottorandi (anche tra le università e il settore privato o tra gli Stati membri, ad esempio introducendo un sistema di assegni di ricerca grazie al quale i fondi destinati alla ricerca possano seguire i ricercatori); ritiene tuttavia che, nelle azioni "Marie Curie" vi sia anche margine di semplificazione nel numero di azioni; deplora che la maggior parte del lavoro scientifico nell'UE sia ancora svolto in condizioni di lavoro precarie;

16.

ritiene che, per incrementare le risorse umane dedicate alla ricerca in Europa, sia necessario migliorare l'attrattiva delle carriere professionali in tale settore, eliminando le barriere amministrative nonché riconoscendo il merito, il tempo dedicato alla formazione e il lavoro svolto presso un eventuale centro di ricerca; incoraggia, a tal fine, la Commissione e gli Stati membri a istituire un sistema comune che valuti l'eccellenza e la carriera dei ricercatori e le prestazioni delle università; ribadisce l'importanza di investire nell'istruzione, nella formazione e nell'acquisizione di competenze, nonché di completare i collegamenti esistenti tra istruzione, ricerca e innovazione;

17.

è scettico quanto all'eterogeneità degli obiettivi del capitolo "Capacità" e delle difficoltà che ne derivano, in particolare in materia di cooperazione internazionale e di progressi sulle principali infrastrutture di ricerca (ESFRI); ritiene che vi sia un'evidente necessità di azioni a favore delle PMI e delle PMI innovatrici e invita la Commissione a mantenere almeno tali azioni e il livello di finanziamenti ad esse associato, adottando al contempo delle misure per migliorarne l'attuazione; ritiene che i progetti "infrastrutture" ERA-NET, ERA-NET+ e le iniziative basate sull'articolo 185 adempiano al loro ruolo che è quello di strutturare lo Spazio europeo della ricerca (SER);

18.

riconosce che le "iniziative tecnologiche congiunte" (ITC) sono utili alla competitività dell'industria europea; deplora gli ostacoli giuridici e amministrativi (personalità giuridica, norme finanziarie e in taluni casi anche proprietà intellettuale), che potrebbero scoraggiare la partecipazione di un numero consistente di attori chiave della ricerca e di PMI; lamenta altresì l'eterogeneità delle strutture di governance e giuridiche e gli elevati costi di funzionamento derivanti dall'avvio delle ITC; invita gli Stati membri a onorare i loro obblighi una volta accettato di cofinanziare le ITC; invita la Commissione a semplificare le norme e i tassi di finanziamento per simili categorie di partecipanti a tutte le ITC sulla base del modello del 7o PQ, anche per quanto riguarda i cofinanziamenti nazionali; chiede di essere maggiormente associato al controllo politico di tali strumenti, in particolare per garantire un equilibrio adeguato di partecipazione e attività; sottolinea che tali iniziative non dovrebbero portare all'esternalizzazione dei finanziamenti pubblici e dovrebbero restare nei limiti legali concernenti gli aiuti di Stato e la preconcorrenza;

19.

chiede alla Commissione di informare il Parlamento in modo chiaro e dettagliato circa il funzionamento delle ITC, indicando per ciascun caso lo status giuridico, i componenti del Consiglio e le azione intraprese;

20.

riconosce il ricorso più sistematico a inviti a presentare proposte troppo aperti (approccio ascendente) per assicurare una capacità a lungo termine per la ricerca; sottolinea tuttavia la necessità di mantenere un equilibrio tra i due approcci (ascendente e discendente) che rispondono a esigenze specifiche; sottolinea la necessità di consultare e di operare di concerto con i ricercatori, l'industria e gli attori della società civile al fine di stabilire i programmi di ricerca;

21.

osserva che, tenendo conto in particolare della strategia Europa 2020 e dell'obiettivo della "crescita intelligente", occorre individuare aree comuni di ricerca tra quelle più promettenti a livello di applicazioni concrete che consentano la più ampia condivisione sotto il profilo etico; osserva che tali aree potrebbero essere oggetto di una piattaforma comune di ricerca finanziata dall'UE, supportata da una rete comune di scambio di dati, e da considerare rilevante e di interesse preminente;

22.

deplora il fatto che il finanziamento della ricerca sia ancora molto frammentato in Europa, con molteplici fonti di finanziamento degli Stati membri e dell'UE che applicano differenti priorità, criteri di valutazione, definizioni e procedure, il che è causa di inutili sovrapposizioni, confusioni, errori e assenza di massa critica; chiede alla Commissione e al Consiglio di porre in primo piano le questioni della cooperazione e del coordinamento tra i vari programmi dell'UE e nazionali; invita la Commissione a effettuare un'analisi per migliorare l'articolazione tra le azioni europee e quelle nazionali, anche mediante un possibile coordinamento nelle fasi di formulazione degli inviti a presentare proposte e di valutazione dei progetti, nonché attraverso l'identificazione delle regole o leggi nazionali che ostacolano o complicano la gestione finanziaria dei progetti internazionali di cooperazione nell'ambito della ricerca; chiede che gli inviti a presentare proposte, compresi quelli di luglio 2011, vengano formulati in concertazione con gli Stati membri senza diventare un doppione o entrare in concorrenza con le iniziative nazionali ma intervenendo a complemento di queste ultime; ritiene a tale riguardo che lo schema ERA-NET dovrebbe essere rafforzato quale strumento per promuovere l'eccellenza e lo sviluppo di criteri per indicatori di qualità che fungano da base per il coordinamento tra programmi o joint-venture; suggerisce che il 7o PQ integri gli sforzi degli attori che gestiscono i programmi nazionali coinvolti nella programmazione congiunta per fare evolvere i PQRS da una logica di gestione del progetto a quella di una gestione del programma, senza tuttavia trascurare la gestione dei progetti minori; ritiene che, affinché la programmazione congiunta abbia successo, i progetti dovrebbero essere selezionati sulla base dell'eccellenza e adattati alle caratteristiche di ciascun settore, il ruolo di coordinamento della Commissione dovrebbe essere rafforzato e gli Stati membri partecipanti dovrebbero onorare i loro impegni finanziari; chiede che gli ultimi tre anni del 7o PQ siano riservati a dare un contributo alla strutturazione dello Spazio europeo della ricerca;

23.

esprime riserve circa il fatto che spesso sia possibile finanziare una sola proposta per ogni invito, il che comporta uno spreco delle risorse investite nella preparazione e valutazione di proposte eccellenti e il non finanziamento di alcune eccellenti idee; esorta la Commissione a valutare la possibilità di finanziare proposte eccellenti non selezionate attraverso risorse di bilancio supplementari per la ricerca (cofinanziamento della ricerca) alle quali contribuiranno gli Stati membri, i fondi regionali e strutturali e il settore privato;

24.

sottolinea l'importanza delle attività dirette dal Centro comune di ricerca e il loro contributo allo sviluppo sostenibile, alla competitività e alla sicurezza dell'energia nucleare;

25.

riconosce l'importanza del progetto di interconnessione del Mar Nero (BSI, Black Sea Interconnection) per la creazione di una rete regionale per la ricerca e l'istruzione in tutta l'area del Mar Nero e per il suo collegamento alla rete GEANT, ed esorta la Commissione a continuare a sostenere progetti di ricerca nella regione del Mar Nero come, per esempio, HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN e BSRN;

26.

invita la Commissione a garantire, nel contesto del 7o PQ e del futuro quadro finanziario, un livello adeguato di finanziamenti del settore R&S per le applicazioni e i servizi del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS);

27.

sottolinea che tutte le ricerche svolte nell'ambito del 7o PQ devono essere condotte nel rispetto dei diritti fondamentali così come enunciati nella Carta europea; esorta pertanto vivamente la Commissione a rendere immediatamente disponibili tutti i documenti relativi a INDECT (un progetto di ricerca finanziato nell'ambito del 7o PQ finalizzato allo sviluppo di un sistema automatico di osservazione in grado di monitorare costantemente siti web, telecamere di sorveglianza e sistemi di computer individuali) e a definire un mandato chiaro e rigoroso per quanto riguarda l'obiettivo di ricerca, l'applicazione e gli utilizzatori finali di INDECT; sottolinea che finché non sarà realizzata un'accurata indagine sui possibili impatti sui diritti fondamentali, INDECT non dovrebbe ricevere finanziamenti dal 7o PQ;

Partecipazione al 7o PQ

28.

sottolinea che non sembra che l'industria presenti tassi di partecipazione superiori rispetto ai PQ precedenti, soprattutto nel capitolo "Cooperazione"; chiede pertanto alla Commissione un'analisi dettagliata della capacità del programma di incrementare gli investimenti del settore privato;

29.

ritiene che le procedure dei bandi di gara per la ricerca di nuovi partner debbano basarsi sulla premessa fondamentale secondo cui le aziende e i ricercatori coinvolti devono avere una perfetta conoscenza del progetto e di quale sia il partner migliore, e che, piuttosto che costringerli a seguire le graduatorie degli esperti di valutazione, la Commissione dovrebbe valutare una giustificazione scritta della scelta del consorzio;

30.

si compiace dei risultati del 7o PQ a beneficio delle PMI per quanto riguarda le misure a sostegno delle PMI nel capitolo "Capacità", il programma "Eurostars" e l'obiettivo del 15 % fissato al capitolo "Cooperazione"; per facilitare ulteriormente la partecipazione delle PMI, chiede di pubblicare maggiori inviti a presentare proposte non tematici, ad aprire più spesso inviti a presentare proposte per le attività specifiche delle PMI (o ad avere un invito aperto permanentemente), di semplificare le regole (incluse le regole del programma "Eurostars") e di accorciare i tempi di erogazione delle sovvenzioni; raccomanda che le PMI siano più attivamente coinvolte nel processo di sfruttamento dei risultati ottenuti;

31.

è del parere che la partecipazione di giovani scienziati ai gruppi di progetto, nel contesto delle attività di ricerca collaborativa portate avanti dall'industria e dalle organizzazioni scientifiche, dovrebbe essere incentivata; chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure specifiche finalizzate a rafforzare la partecipazione dei giovani ricercatori ai programmi quadro; invita la Commissione a servirsi della revisione intermedia del 7o PQ per promuovere l'occupazione di giovani scienziati, elaborando norme e modalità di partecipazione in modo da destinare una quota consistente dei finanziamenti all'assunzione di giovani ricercatori;

32.

osserva con preoccupazione la partecipazione relativamente modesta di alcuni Stati membri al 7o PQ, il che non contribuisce alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato in Europa; è del parere che un migliore coordinamento e una migliore coerenza e sinergia del 7o PQ con i Fondi strutturali e di coesione, nonché un migliore utilizzo del programma "Persone", potrebbero facilitare la partecipazione degli Stati membri sottorappresentati; ritiene che, utilizzando i Fondi strutturali per rafforzare le infrastrutture di ricerca e promuovere la creazione di capacità di ricerca e innovazione, tutti gli Stati membri possano raggiungere un più alto livello di eccellenza (scala di eccellenza); si compiace pertanto della costituzione del gruppo di esperti sulle sinergie (SEG) al fine di individuare sinergie tra il 7o PQ, i Fondi strutturali e il CIP; sottolinea tuttavia l'assoluta necessità di distinguere tra i criteri del 7o PQ e dei Fondi strutturali, dal momento che il principio di eccellenza (sotto la gestione e il coordinamento unici della Commissione) dovrebbe prevalere nell'assegnazione dei finanziamenti a titolo del 7o PQ per assicurare il massimo valore aggiunto alla RSI in Europa; constata con soddisfazione che per il periodo 2007-2013, all'interno dei fondi di coesione (FESR) 86 miliardi EUR sono allocati a sostegno dell'innovazione (25 % del totale), dei quali 50 miliardi EUR sono destinati alla ricerca di base e allo sviluppo tecnologico (R&S), equivalenti al bilancio totale del 7o PQ; sottolinea l'importanza della dimensione territoriale della R&S, tenendo conto, nell'elaborazione delle politiche, delle esigenze e delle capacità territoriali specifiche ("specializzazione intelligente"); considera pertanto essenziale la partecipazione delle autorità regionali e locali per promuovere la capacità di ricerca e innovazione della loro regione; raccomanda che i fondi attualmente inutilizzati restino nel bilancio dell'UE fino alla fine del 2013 e che quelli previsti per il periodo 2014-2020 siano più fortemente orientati all'innovazione, alle scienze e alla ricerca in termini di risorse umane, sviluppo e infrastrutture;

33.

plaude ai progressi continui benché timidi verso una partecipazione più equilibrata di uomini e donne al 7o PQ, dal momento che la diversità è importante per la creatività e l'innovazione; osserva che le donne ricercatrici tendono a lavorare su progetti e compiti di ricerca minori e di profilo più basso e che un "soffitto di vetro" estremamente problematico sembra gravare sulle donne ricercatrici, comportando la diminuzione della quota di donne ricercatrici ad alti livelli di responsabilità, come indicato anche dal numero esiguo di ricercatrici selezionate per le sovvenzioni del CER per ricercatori esperti; concorda sul fatto che le misure volte a incentivare la partecipazione delle donne dovrebbero essere rafforzate nel corso dei cicli di vita dei progetti (con un'attenzione particolare per gli orari flessibili, migliori servizi di custodia per i bambini, prestazioni di sicurezza sociale e congedo parentale) e che la Commissione dovrebbe rafforzare il suo approccio alla promozione delle carriere scientifiche femminili ed esortare gli Stati membri a risolvere i divari di genere; sottolinea che l'obiettivo del 40 % della partecipazione femminile nei comitati di programmazione e consulenza dovrebbe essere perseguito con accortezza; invita la Commissione a creare un comitato trasversale per monitorare e fornire suggerimenti sulla rappresentazione delle ricercatrici e a sviluppare un piano d'azione di genere come raccomandato dalla valutazione ex post del 6o PQ; invita università e istituzioni dell'UE a promuovere la scienza come un settore interessante per entrambi i sessi a partire dai primi livelli d'istruzione, promuovendo le ricercatrici come modelli di riferimento;

34.

chiede che sia riconosciuto un ruolo di particolare rilievo nel raccordo tra le PMI innovative del territorio e la Commissione europea su scala regionale alle organizzazioni intermedie (quali le Camere di Commercio, la rete Enterprise Europe Network e le agenzie regionali per l'innovazione);

35.

ritiene che i programmi debbano essere aperti a partner internazionali; evidenzia che il principio fondamentale dovrebbe essere che tutti i programmi devono essere aperti al finanziamento anche di raggruppamenti stranieri (in presenza di competenze specifiche); rifiuta il concetto secondo cui la Commissione sarebbe in una posizione migliore rispetto ai ricercatori per determinare la scelta dei partner con cui cooperare;

36.

ritiene che il 7o PQ dovrebbe affermare le sue priorità in materia di cooperazione internazionale; è del parere che la scelta dei paesi e dei soggetti individuati per le azioni di cooperazione internazionale debba essere esercitata in concertazione con gli Stati membri onde assicurare la complementarità di queste azioni con tutte le parti coinvolte; ribadisce, tuttavia, che occorre prestare attenzione alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

Finanziamento

37.

ritiene che il livello di finanziamento del 7o PQ, che è adeguato e necessario, debba come minimo essere mantenuto per far fronte alle grandi sfide sociali; ricorda che l'investimento in RSI è un investimento a lungo termine e costituisce un elemento determinante per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

38.

ritiene che le spese per il 7o PQ e l'orientamento globale in materia di ricerca dovrebbero essere allineati il più possibile agli obiettivi politici generali della strategia Europa 2020; ritiene che il progresso scientifico rispetto alle grandi sfide richieda l'impegno di strumenti di finanziamento a medio e lungo termine che sostengano sia la ricerca fondamentale che la collaborazione con l'industria e altri partner esterni;

39.

evidenzia il ruolo cruciale delle infrastrutture di ricerca e sottolinea che il loro sviluppo e finanziamento (sulla base della lista ESFRI e compresa la fornitura di strumenti e attrezzature di laboratorio e la loro manutenzione) dovrebbero fruire di un miglior coordinamento e cofinanziamento tra il 7o PQ, gli strumenti della BEI, i Fondi strutturali e le politiche nazionali e regionali; ritiene che la duplicazione delle infrastrutture di ricerca nei diversi Stati membri debba essere evitata e che occorra promuovere un accesso aperto e basato sull'eccellenza alle infrastrutture di ricerca; chiede sforzi per promuovere il finanziamento delle infrastrutture di ricerca nell'ambito del 7o PQ, specialmente laddove maggiori sono le opportunità per un valore aggiunto a livello di Unione europea;

40.

ritiene che i beneficiari dei finanziamenti delle infrastrutture di ricerca debbano giustificare con chiarezza il loro ruolo e il loro utilizzo di attrezzature, laboratori e personale tecnico e di ricerca; ritiene a tal fine che debba essere creato un sistema di monitoraggio e ispezione che verifichi il rispetto degli accordi;

41.

invita gli Stati membri e l'UE a rispettare i propri impegni finanziari, inclusi gli impegni relativi alle azioni derivanti dagli articoli 185 e 187, nell'ambito di accordi internazionali in materia di ricerca;

42.

invita la Commissione – in vista dell'obiettivo di stanziare il 3 % del PIL a favore della ricerca e dello sviluppo tecnologico entro il 2020 e di riconoscere che la ricerca e l'innovazione costituiscono l'unico percorso sicuro verso la ripresa economica dell'UE – a considerare la possibilità di stabilire un livello temporaneo vincolante di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo tecnologico pari a circa l'1 % del PIL entro il 2015;

Ruolo dell'innovazione

43.

constata un rafforzamento della dimensione di "innovazione" nei futuri programmi di lavoro; è del parere che, se si intende fare in modo che la ricerca e l'innovazione abbiano un chiaro impatto sul mercato e sulla società, sia necessario concepire azioni che permettano lo sfruttamento e la commercializzazione ottimali dei risultati della ricerca, ad esempio affrontando il potenziale di commercializzazione dei risultati della ricerca in inviti specifici o in criteri di valutazione in particolari ambiti; invita la Commissione a cominciare a finanziare progetti dimostrativi, pilota e di dimostrazione della fattibilità prima del termine del 7o PQ e a valutare la possibilità di un sistema di finanziamento che premi i progetti realizzati con successo e sostenga la loro introduzione sul mercato così da integrare il finanziamento iniziale attuale; ritiene inoltre, a tale riguardo, che sia necessario uno stretto coordinamento tra il 7o PQ, il CIP e i Fondi strutturali;

44.

osserva che se il 7o PQ è suddiviso in "scienza per la scienza", "scienza per la concorrenza" e "scienza per la società", sussiste il rischio di ignorare il graduale passaggio fra ricerca di base, ricerca applicata e innovazione; sottolinea la necessità di garantire che l'efficace attuazione dei progetti integrati non sia bloccata da strutture prive di flessibilità;

45.

ritiene che sia il 7o PQ sia il prossimo 8o PQ dovrebbero contribuire maggiormente allo sviluppo dell'industria in Europa, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a stimolare la ricerca applicata;

46.

sottolinea l'importanza di elaborare le politiche e i programmi dell'UE in modo tale da sfruttare al massimo le sinergie nell'intera catena del valore della R&S (dalla ricerca e l'istruzione alla creazione di posti di lavoro, passando attraverso l'innovazione), pur riconoscendo che il 7o PQ è principalmente finalizzato alla ricerca e allo sviluppo tecnologico; ritiene che questo sia l'unico modo per raggiungere gli obiettivi fissati nell'"Unione dell'innovazione" e per accelerare la trasformazione dell'Europa in una società basata sulla conoscenza; chiede a tale riguardo, compiacendosi dell'attuale sviluppo di un quadro di valutazione dell'innovazione, una definizione ampia dell'innovazione (inclusa l'innovazione non tecnologica e l'innovazione promossa dai lavoratori) e lo sviluppo di modelli, metodologie e strumenti più efficaci per misurare e promuovere l'innovazione, anche attraverso appalti pubblici, la definizione di norme e l'ingegneria finanziaria;

47.

riconosce che le piattaforme tecnologiche europee, le ITC e i PPP contribuiscono a una maggiore partecipazione del settore industriale e che chiede il loro consolidamento nei futuri programmi; sottolinea la necessità di garantire regole adeguate per la partecipazione (incluse le regole in materia di proprietà intellettuale) e i tassi di finanziamento (compresi i tassi di finanziamento per costi indiretti), nonché di adoperarsi per un'ulteriore semplificazione, al fine di attrarre un maggior numero di PMI, istituti pubblici di ricerca e organizzazioni di ricerca minori e assicurare in tal modo un maggiore equilibrio nell'accesso e nella partecipazione dei soggetti interessati alle ITC e ai PPP;

Monitoraggio delle misure di semplificazione

48.

è preoccupato per gli eccessivi oneri amministrativi del 7o PQ; sottolinea la necessità di attuare quanto prima le misure di semplificazione che non richiedono una modifica della regolamentazione, nel rispetto dei principi di semplicità, stabilità, coerenza, certezza giuridica, trasparenza, eccellenza e fiducia, e incoraggia la Commissione a studiare nuove misure di semplificazione, compresi i contributi in natura da parte dei candidati, nonché un ulteriore allineamento ai metodi di calcolo e contabili utilizzati nei sistemi di finanziamento nazionali; invita la Commissione ad adottare misure urgenti per accorciare sensibilmente i tempi fra la richiesta e l'erogazione del finanziamento, ridurre le procedure burocratiche per preparare, sottoporre e valutare il progetto (anche attraverso l'utilizzo di un portale europeo per la presentazione delle domande basato sul modello statunitense corrispondente), ridurre il numero di relazioni periodiche sulla situazione finanziaria e i documenti di audit per esercizio e individuare un miglior equilibrio tra rischi di ricerca e controllo; sottolinea che una cultura avversa ai rischi del finanziamento per la ricerca dell'UE impedirebbe il finanziamento di idee di ricerca a elevato rischio che hanno il maggiore potenziale di successo e propone pertanto un approccio basato sulla fiducia con una maggiore tolleranza al rischio e all'insuccesso, contrariamente ad un'impostazione improntata semplicemente ai risultati che potrebbe ostacolare la ricerca innovativa; raccomanda un'interpretazione semplificata e ulteriori chiarimenti sulla definizione di costi ammissibili; sostiene la proposta di revisione del regolamento finanziario per semplificare le procedure e chiede la revisione e/o un'interpretazione allargata dello statuto del personale dell'UE per quanto riguarda la responsabilità personale; chiede regole procedurali più precise, coerenti e trasparenti per gli audit, compreso un minore utilizzo dei campionamenti casuali e criteri più realistici, come l'esperienza dei partecipanti, gli errori pregressi e la conformità;

49.

ribadisce l'importanza di introdurre senza indugio misure di semplificazione procedurali, amministrative e finanziarie nella gestione attuale del 7o PQ, ad esempio quelle individuate nella risoluzione del Parlamento dell'11 novembre 2010; si compiace della decisione della Commissione del 24 gennaio 2011 che introduce tre misure di semplificazione, nonché della creazione del sistema unico di iscrizione; chiede alla Commissione di attuare rapidamente tali misure in modo uniforme e di verificare se siano tuttora possibili misure di semplificazione aggiuntive; lamenta i seri problemi di interpretazione e l'incertezza giuridica per i partecipanti al 7o PQ e ribadisce l'auspicio che siano risolte rapidamente le vertenze attualmente in corso tra la Commissione e i beneficiari su tutti i programmi quadro, rispettando il principio di una gestione responsabile del denaro pubblico; chiede alla Commissione di consentire ai beneficiari di consultare il comitato di clearing per la ricerca durante o al termine di un progetto per chiarire questioni relative al calcolo dei costi, alle regole di partecipazione e di revisione contabile, comprese le revisioni ex post; sottolinea la necessità di salvaguardare ciò che funziona bene e di cambiare soltanto le norme che necessitano di essere adeguate;

50.

chiede l'adozione di misure per la riduzione dei tempi di erogazione delle sovvenzioni al fine di migliorare di alcuni punti la percentuale delle sovvenzioni firmate in meno di otto mesi per il 2011 e in meno di sei mesi per il rimanente periodo;

51.

accoglie positivamente le raccomandazioni di abbreviare i tempi di aggiudicazione e chiede una valutazione degli strumenti esistenti prima della creazione di qualunque nuovo strumento nell'ambito del 7o PQ;

52.

propone che la Commissione aiuti gli organismi pubblici a migliorare i loro sistemi di gestione attraverso valutazioni senza conseguenze economiche che incoraggino tali organismi ad adottare una serie di misure per migliorare la gestione dei progetti e attuare questi ultimi in un periodo di tempo determinato inferiore all'anno;

Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF)

53.

ritiene che l'RSFF abbia avuto un effetto leva considerevole, sia in termini qualitativi sia quantitativi, per accrescere gli investimenti nella RSI in un momento di crisi in cui il settore bancario non era più in grado di esercitare tale ruolo, generando nei primi anni 8 miliardi di euro di prestiti che hanno prodotto più di 20 miliardi di euro di investimenti;

54.

manifesta tuttavia la sua preoccupazione per gli importi derisori assegnati alle infrastrutture di ricerca, alle università e agli organismi di ricerca nonché alle PMI, in particolare a quelle innovatrici, come pure per l'esistenza di uno squilibrio geografico e settoriale notorio nei prestiti concessi; sostiene di conseguenza le raccomandazioni concrete del gruppo di esperti destinate a migliorare la partecipazione di taluni gruppi target sottorappresentati e supporta le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, in particolare laddove si richiede di verificare tutte le possibili azioni per una valorizzazione del diritto di proprietà intellettuale a livello europeo, in particolare per favorire l'accesso delle PMI al mercato della conoscenza;

55.

esprime rammarico per il fatto che i progetti RSFF siano in corso solo in 18 Stati membri e 2 paesi associati e che le PMI, le università/gli istituti di ricerca e le infrastrutture di ricerca siano attualmente sottorappresentati nell'RSFF; invita la Commissione a valutare le motivazioni per cui i nove altri Stati membri non hanno fatto ricorso a questo strumento, che ha dimostrato di contribuire in maniera decisiva all'aumento dei finanziamenti all'RSI, e a garantire la partecipazione di tutti i paesi interessati;

56.

invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sulla pubblicità relativa alla disponibilità di prestiti RSFF a livello degli Stati membri e ad assicurare che i potenziali partecipanti ricevano informazioni e assistenza adeguate per accedere a tali prestiti, specialmente negli Stati membri la cui valuta non è l'euro;

57.

raccomanda che l'applicazione di questo strumento finanziario innovativo sia portata avanti e intensificata nel 7o PQ, come anche in futuro nell'8o PQ, giacché contribuisce a migliorare l'acceso al finanziamento e a incrementare gli investimenti privati; sottolinea la necessità di garantire che tali strumenti finanziari siano adeguati alle PMI;

Conclusione generale e orientamenti futuri

58.

chiede che l'utilizzo del 7o PQ tenga conto delle diverse conseguenze in ogni Stato membro della crisi economica per gli anni finali del programma (dal 2011 al 2013), stanti le somme considerevoli (28,8 miliardi EUR in tre anni) che restano da programmare, gli obiettivi da raggiungere per Europa 2020 e la preparazione di uno Spazio europeo della ricerca e dell'Unione dell'innovazione; chiede in particolare l'allineamento degli obiettivi del 7o PQ con le strategie dell'UE in materia di efficienza delle risorse, materie prime e agenda digitale;

59.

ritiene che le somme rimanenti non debbano essere distratte dalla ricerca e utilizzate per coprire altri programmi o strumenti che non rientrino nel settore della ricerca e innovazione e negli obiettivi e negli scopi del 7o PQ;

60.

sottolinea la necessità di aumentare, stimolare e garantire il finanziamento di ricerca e sviluppo nell'Unione attraverso un significativo incremento della relativa spesa dal 2013 in avanti; è del parere che tale incremento dei finanziamenti – idealmente un raddoppiamento del bilancio – debba promuovere la crescita sostenibile e la concorrenza attraverso l'eccellenza; sottolinea pertanto che tale incremento dei finanziamenti deve essere accompagnato da un approccio più orientato al risultato e al rendimento e da una radicale semplificazione delle procedure di finanziamento; sostiene la prosecuzione della collaborazione e della cooperazione tra diversi programmi di RSI dell'Unione europea, ad esempio sotto il titolo di "quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione"; ritiene che la continuità del futuro programma, una volta attuato, sia importante per tutti gli attori coinvolti;

61.

sottolinea che è importante prendere in considerazione la valutazione dei risultati ottenuti in ognuno degli ambiti definiti come priorità politiche per i finanziamenti, oltre alla loro efficacia, al fine di migliorare la valutazione dei programmi futuri;

*

* *

62.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0401.

(3)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 104.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/20


Mercoledì 8 giugno 2011
Relazioni commerciali UE-Canada

P7_TA(2011)0257

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulle relazioni commerciali UE-Canada

2012/C 380 E/04

Il Parlamento europeo,

viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 9 novembre 2010, dal titolo "Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612) e la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, del 7 luglio 2010, dal titolo "Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali" (COM(2010)0343),

visti lo studio congiunto della Commissione e del governo del Canada dal titolo "Valutazione dei costi e dei benefici di un partenariato economico più stretto fra l'Unione europea e il Canada", pubblicato nell'ottobre 2008 (1), e la relazione comune sull'esame esplorativo UE-Canada, del 5 marzo 2009 (2),

vista la dichiarazione comune del Vertice UE-Canada su un accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e il Canada, firmato a Praga il 6 maggio 2009 (documento del Consiglio 09547/2009),

vista la raccomandazione della Commissione destinata al Consiglio, del 20 dicembre 2010, sulla modifica delle direttive negoziali per la conclusione di un accordo di integrazione economica con il Canada al fine di autorizzare la Commissione a negoziare, per conto dell'Unione, in materia di investimenti (SEC(2010)1577),

vista la relazione della Commissione destinata al Consiglio europeo, del 10 marzo 2011, dal titolo "Relazione 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti – Impegnare i nostri partner economici strategici a migliorare l'accesso al mercato: interventi prioritari per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi" (COM(2011)0114),

viste le sue precedenti risoluzioni, segnatamente quelle del 22 maggio 2007 sull'Europa globale – aspetti esterni della competitività (3), del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati (4), del 20 maggio 2008 sul commercio di materie prime e prodotti di base (5), del 4 settembre 2008 sul commercio dei servizi (6), del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale (7), del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale (8), del 5 maggio 2010 sul vertice UE-Canada (9), del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (10), del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (11), del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (12), del 17 febbraio 2011 sulla strategia Europa 2020 (13) e del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (14),

visti l'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada (15) e altri successivi accordi bilaterali con il Canada, in particolare l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale (16), l'accordo su misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (17), l'accordo sul commercio di vini e bevande spiritose (18), l'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile (19) e l'accordo sui trasporti aerei (20),

visto l'accordo quadro riveduto sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (21),

visti l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il sistema commerciale multilaterale regolamentato istituito attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) continua a rappresentare il quadro più appropriato per regolamentare e promuovere scambi commerciali giusti ed equi, elaborando norme adeguate e assicurandone il rispetto,

B.

considerando che una conclusione positiva dell'Agenda di Doha per lo sviluppo è di importanza cruciale per l'ulteriore sviluppo dell'OMC; che un siffatto accordo non preclude accordi bilaterali che si spingano oltre gli impegni assunti nel quadro dell'OMC e siano complementari alle norme multilaterali,

C.

considerando che il Canada è uno dei partner con il quale l'Unione europea ha rapporti più stretti e di lunga data, essendo il primo paese industriale con cui l'UE ha firmato, nel 1976, un accordo quadro di cooperazione economica e commerciale; che nel corso degli anni sono stati firmati vari accordi bilaterali destinati a rafforzare le relazioni commerciali,

D.

considerando che l'Unione europea è il secondo maggiore partner commerciale del Canada e che il Canada è attualmente, in ordine di importanza, l'undicesimo partner commerciale dell'Unione (2009); che il Canada è la quarta fonte più importante di investimenti diretti esteri nell'UE, mentre l'Unione è la seconda maggiore fonte di tali investimenti in Canada (2008),

E.

considerando che lo studio congiunto realizzato nel 2008 ha dimostrato che sia il Canada che l'UE potrebbero trarre considerevoli vantaggi dalla liberalizzazione degli scambi bilaterali,

F.

considerando che i settori privati dell'UE e del Canada hanno manifestato un forte sostegno a favore di un accordo economico ambizioso ed esaustivo e ritengono che promuovere un partenariato economico più stretto tra UE e Canada invierebbe un potente segnale a favore della crescita a investitori e imprese nell'UE e in Canada, oltre che a livello internazionale,

G.

considerando che esiste un consenso generale riguardo al fatto che le relazioni economiche UE-Canada non abbiano ancora raggiunto il loro pieno potenziale e che un accordo di libero scambio tra questi due paesi possa contribuire in forte misura a sviluppare questa opportunità e a coglierla, tramite il miglioramento degli scambi e dei flussi di investimenti, rimuovendo al contempo le tariffe, i picchi tariffari e gli ostacoli non tariffari ingiustificati e sostenendo una più stretta cooperazione, in particolare nei settori della regolamentazione, della mobilità lavorativa e del riconoscimento delle qualifiche,

H.

considerando che le trattative in corso per un accordo economico e commerciale globale (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) ambiscono a un accordo molto avanzato, superiore per ambizioni a qualsiasi altro accordo commerciale ed economico finora negoziato dall'UE o dal Canada, che possa rafforzare ancora di più le già forti relazioni bilaterali in materia di commercio e di investimenti,

I.

considerando che la Commissione cerca di integrare la protezione degli investimenti nei negoziati in corso con il Canada e ha proposto al Consiglio una modifica delle attuali direttive negoziali,

J.

considerando che sia l'UE che il Canada hanno dichiarato che nei negoziati CETA sono stati realizzati progressi significativi con l'obiettivo di pervenire ad un accordo entro la fine del 2011,

1.

ritiene che il sistema commerciale multilaterale rappresentato dall'OMC continui a costituire il quadro di gran lunga più efficace per il conseguimento di un libero scambio giusto ed equo a livello mondiale; ribadisce il proprio forte sostegno a favore di una conclusione positiva dei negoziati dell'Agenda di Doha per lo sviluppo, che rimane la priorità dell'Unione in materia commerciale; reputa che l'Unione e il Canada, insieme, possano contribuire a una conclusione positiva dei negoziati sull'Agenda di Doha per lo sviluppo;

2.

è favorevole a un accordo con il Canada che vada oltre gli impegni assunti nel quadro dell'OMC e che sia complementare alle norme multilaterali, purché i negoziati sfocino in un accordo equilibrato, ambizioso e di elevata qualità che si spinga ben oltre le riduzioni tariffarie; chiede l'applicazione del principio di reciprocità nel quadro dei mezzi di ricorso giuridico disponibili in caso di controversie commerciali e sottolinea in particolare la necessità di migliorare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i marchi commerciali, i brevetti e le indicazioni geografiche, e la necessità di ottenere un vero accesso reciproco ai mercati, segnatamente ai mercati dei servizi e degli appalti pubblici (anche a livello subfederale);

3.

invita la Commissione a far prova di buona volontà e ad abbandonare la propria opposizione rispetto al requisito di contenuto locale della legge sull'energia verde dell'Ontario;

4.

ritiene che il capitolo sulla proprietà intellettuale non debba incidere negativamente sulla produzione dei medicinali generici e debba rispettare le deroghe agli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) in materia di salute pubblica;

5.

rileva che la Commissione ha scelto, per quanto concerne la liberalizzazione dei servizi, un approccio basato su un elenco negativo, ma ritiene che ciò debba essere considerato una mera eccezione e non debba diventare un precedente per i futuri negoziati; ritiene che l'esenzione dal GATS per i servizi pubblici rimanga lo strumento più adeguato per assicurare a tutti i cittadini l'accesso a tali servizi;

6.

esprime preoccupazione per il proseguimento delle attività di estrazione dell'amianto in Canada e per le gravi conseguenze che ne derivano per la salute dei lavoratori; ricorda che l'Unione europea ha vietato qualsiasi utilizzo nonché l'estrazione e la lavorazione dell'amianto e la fabbricazione di prodotti dell'amianto; esorta il Canada a prendere provvedimenti analoghi per migliorare la salute pubblica;

7.

segnala, data la complementarietà fra le due economie, le future potenzialità di crescita in termini di scambi commerciali e di investimenti tra l'Unione europea e il Canada, nonché le opportunità commerciali derivanti dall'accordo CETA;

8.

ritiene che il livello di ambizione della Commissione nelle discussioni con il Canada debba essere controbilanciato da un approccio altrettanto ambizioso nei confronti dello sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il livello degli obblighi in materia di lavoro, l'ambito di applicazione del capitolo sull'ambiente, le modalità per affrontare le questioni relative agli accordi multilaterali sull'ambiente come pure il meccanismo di applicazione, e debba appoggiare e sostenere iniziative per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e alla promozione di diritti umani legalmente vincolanti, di norme ambientali e sociali e della responsabilità sociale delle imprese;

9.

si compiace dei progressi realizzati nell'ambito dei negoziati CETA e incoraggia la Commissione a continuare le consultazioni con i principali soggetti interessati; invita la Commissione, nonostante lo studio congiunto abbia dimostrato significativi vantaggi potenziali sia per il Canada che per l'UE, a effettuare quanto prima un'esaustiva valutazione di impatto sulla sostenibilità che analizzi le prevedibili implicazioni settoriali e le ripercussioni socio-economiche dell'accordo finale per l'Unione;

10.

rileva che la competenza in materia di relazioni UE-Canada attiene unicamente al livello federale; ritiene tuttavia fondamentale e saluta con favore la partecipazione ai negoziati CETA delle province e dei territori canadesi, in quanto sono responsabili dell'attuazione degli obblighi derivanti dal trattato che rientrano nella loro giurisdizione, e incoraggia tali province e territori a sincronizzare le politiche e le procedure in modo da ottimizzare i potenziali vantaggi; reputa che un negoziato proficuo dovrebbe includere impegni espliciti da parte dei governi provinciali e territoriali;

11.

rileva, non senza preoccupazione, che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di modifica delle direttive negoziali in base alla quale la Commissione è autorizzata a negoziare con il Canada sugli investimenti senza aspettare che il Parlamento adotti la propria posizione sulla futura politica generale dell'Unione in materia di investimenti; invita la Commissione, in sede di negoziati sugli investimenti con il Canada, a tenere pienamente conto delle conclusioni del Parlamento europeo su tale argomento; ritiene, dato l'alto livello di sviluppo dei sistemi giuridici del Canada e dell'UE, che un meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati e l'utilizzo di mezzi di ricorso locali siano gli strumenti più adeguati per risolvere le controversie relative agli investimenti; invita la Commissione a garantire che un eventuale meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato non inibisca la futura legislazione in settori sensibili quali la legislazione ambientale e sia integrato nel quadro di obblighi più ampi, come delineato nella risoluzione del Parlamento europeo sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali;

12.

sottolinea che il capitolo relativo agli investimenti dovrebbe favorire investimenti di alta qualità, che rispettino l'ambiente e promuovano buone condizioni di lavoro; chiede inoltre che tale capitolo rispetti il diritto alla regolamentazione di entrambe le parti, in particolare in materia di sicurezza nazionale, ambiente, sanità pubblica, diritti dei lavoratori e dei consumatori, politica industriale e diversità culturale; invita la Commissione a escludere dal campo di applicazione degli accordi in materia di investimenti i settori sensibili, quali la cultura, l'istruzione, la difesa nazionale e la sanità pubblica;

13.

ribadisce la propria preoccupazione per l'impatto ambientale dell'estrazione di sabbia bituminosa, a causa del livello elevato di emissioni di CO2 che vengono rilasciate durante il processo di produzione e della relativa minaccia per la biodiversità locale; esprime la convinzione che i negoziati CETA non dovrebbero pregiudicare il diritto dell'UE di legiferare nel quadro della direttiva relativa alla qualità dei combustibili, né dovrebbero limitare la facoltà delle autorità canadesi di introdurre future norme ambientali inerenti all'estrazione di sabbia bituminosa; incoraggia ambo le parti a risolvere eventuali divergenze in modo amichevole e senza nuocere ai negoziati CETA;

14.

prende atto dei recenti sviluppi in campo giuridico concernenti la messa al bando da parte dell'UE dei prodotti derivati dalla foca, e in particolare della richiesta del Canada all'OMC riguardante la creazione di un apposito gruppo per la risoluzione delle controversie, confida vivamente che il Canada ritiri il ricorso presentato all'OMC, che osta alle buone relazioni commerciali, prima che l'accordo CETA debba essere ratificato dal Parlamento europeo, e si attende che la Commissione si mantenga ferma per quanto riguarda la posizione dell'Unione in merito alla messa al bando dei prodotti derivati dalla foca;

15.

richiama l'attenzione sulle varie politiche attuate dall'UE e dal Canada in merito alla regolamentazione degli organismi geneticamente modificati (OGM); fa presente che la regolamentazione più rigorosa applicata nell'Unione europea potrebbe essere contestata da imprese private nel quadro del meccanismo per la risoluzione delle controversie proposto nell'accordo CET;

16.

reputa che, nell'ambito dei negoziati, i capitoli sull'agricoltura costituiranno una questione importante per entrambe le parti; è preoccupato riguardo a eventuali concessioni sostanziali in materia di OGM, latte ed etichettatura di origine; sottolinea pertanto che gli interessi e le priorità dell'agricoltura dovrebbero essere tenuti pienamente in considerazione e invita la Commissione a negoziare un accordo che sia vantaggioso per i consumatori dell'Unione europea e del Canada nonché per il settore agricolo di entrambe le parti, e ad assicurare, nel quadro di un risultato complessivamente equilibrato, una maggiore – seppur equa – concorrenza fra i fornitori di merci agricole dell'UE e del Canada; si compiace, in tale contesto, dell'impegno iniziale di entrambe le parti a non mantenere, introdurre o reintrodurre sovvenzioni alle esportazioni agricole per i prodotti agricoli scambiati, un passo positivo a favore di negoziati ambiziosi ed equi, nonché dell'accordo a cooperare in seno ai negoziati agricoli dell'OMC;

17.

chiede alla Commissione di assicurare, in uno spirito di coerenza delle politiche dell'Unione, e in particolare nei riguardi dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), che nel futuro accordo fra l'UE e il Canada siano protetti i loro interessi riguardo ai loro prodotti strategici;

18.

sottolinea che i negoziati sulle misure sanitarie e fitosanitarie rappresentano una questione importante per i capitoli relativi all'agricoltura; invita, in tale contesto, la Commissione a impegnarsi a negoziare norme rigorose in quest'ambito;

19.

ricorda al Consiglio e alla Commissione che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio deve ottenere il consenso del Parlamento per tutti gli accordi commerciali internazionali e il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato da Consiglio e Commissione in tutte le fasi della procedura; invita il Consiglio a fornire immediatamente al Parlamento tutte le informazioni nelle fasi della procedura per le quali è responsabile, con particolare riferimento alle direttive negoziali adottate e ad ogni loro eventuale modifica; invita il Consiglio e la Commissione a coinvolgere il Parlamento in tutte le tappe dei negoziati e a tenere pienamente conto delle sue posizioni;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento federale e ai governi e parlamenti provinciali e territoriali del Canada.


(1)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141034.pdf

(2)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/march/tradoc_142470.pdf

(3)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

(4)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 16.

(5)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 5.

(6)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 67.

(7)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 47.

(8)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 101.

(9)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 64.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2010)0434.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2010)0445.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2010)0446.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2011)0068.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2011)0141.

(15)  GU L 260 del 24.9.1976, pag. 2.

(16)  GU L 7 del 13.1.1998, pag. 38.

(17)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

(18)  GU L 35 del 6.2.2004, pag. 3.

(19)  GU L 153 del 17.6.2009, pag. 11.

(20)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 32.

(21)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/24


Mercoledì 8 giugno 2011
Agenzie di rating del credito

P7_TA(2011)0258

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulle agenzie di rating del credito: prospettive future (2010/2302(INI))

2012/C 380 E/05

Il Parlamento europeo,

vista la nota di IOSCO (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari) del marzo 2009 sulla"Cooperazione internazione sul controllo delle agenzie di rating del credito" (International cooperation in oversight of credit rating agencies),

visto il Joint forum sulla "Valutazione dell'uso dei rating del credito" (Stocktaking on the use of credit ratings) del giugno 2009,

vista la relazione del Comitato di stabilità finanziaria ai leader del G20 dal titolo "Migliorare la regolamentazione finanziaria" (Improving financial regulation) del 25 settembre 2009,

vista la relazione del Fondo monetario internazionale del 29 ottobre 2010 dal titolo "Relazione sulla stabilità finanziaria mondiale: Fondi sovrani, finanziamenti e liquidità sistemica" (Global Financial Stability Report: Sovereigns, Funding and Systemic Liquidity),

vista la dichiarazione del Vertice del G20 di Toronto del 26 e 27 giugno 2010,

vista la relazione del Comitato di stabilità finanziaria sui "Principi per ridurre la dipendenza dai rating delle agenzie di rating del credito" (Principles for reducing reliance on CRA ratings) del 27 ottobre 2010,

vista la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione il 5 novembre 2010,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0081/2011),

A.

considerando che si compiace delle attuali attività svolte a livello mondiale, internazionale ed europeo per regolamentare le agenzie di rating del credito (CRA),

B.

considerando che le CRA dovrebbero essere intermediarie dell'informazione, che riducono le asimmetrie dell'informazione nei mercati di capitali e facilitano l'accesso al mercato mondiale, riducono i costi dell'informazione e ampliano il parco potenziale di prenditori di credito e investitori, fornendo così liquidità e trasparenza ai mercati e contribuendo alla reperibilità dei prezzi,

C.

considerando che la legislazione recente ha affidato alle CRA un altro ruolo che può essere classificato di "certificazione", riflettendo la crescente importanza dei rating rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori,

D.

considerando che gli operatori finanziari hanno fatto eccessivo affidamento sul giudizio delle CRA,

E.

considerando che le CRA valutano tre settori differenti, il settore pubblico, le società e gli strumenti finanziari strutturati e considerando che le CRA hanno svolto un ruolo significativo nello sviluppo della crisi finanziaria, con l'assegnazione di rating incorretti a strumenti finanziari strutturati, che nel corso della crisi hanno dovuto essere ridotti in media di tre o quattro gradi,

F.

considerando che con il regolamento (CE) n. 1060/2009, prima reazione alla crisi finanziaria, si sono già affrontati i temi più pressanti, assoggettando le CRA a controlli e a regolamentazione; considerando che tuttavia esso non affronta tutti i problemi fondamentali e di fatto crea alcune nuove barriere all'accesso,

G.

considerando che la mancanza di certezza normativa in questo settore sta mettendo a rischio il corretto funzionamento dei mercati finanziari dell'UE e richiede pertanto che la Commissione, prima di proporre ulteriori modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009, identifichi correttamente le lacune del nuovo quadro e fornisca una valutazione d'impatto sulle varie alternative disponibili per colmarle, ivi compresa la possibilità di ulteriori proposte legislative,

H.

considerando che fra i vari problemi del settore quello fondamentale è la mancanza di concorrenza, di strutture oligopolistiche, di accountability e trasparenza; che il problema delle agenzie di rating dominanti è il modello di pagamento e che il problema fondamentale del sistema di regolamentazione è l'eccessiva dipendenza dai rating creditizi esterni,

I.

considerando che il modo migliore per aumentare la concorrenza sarebbe creare un ambiente normativo capace di promuovere l'accesso, e procedere a un'analisi più approfondita delle attuali barriere all'accesso e di altri fattori che incidono sulla concorrenza,

J.

considerando che in momenti di congiuntura favorevole gli attori del mercato tendono a interpretare incorrettamente o a non tenere conto della metodologia usata e del significato dei rating creditizi, che cercano di identificare la "probabilità di default",

K.

considerando che i recenti sviluppi della crisi dell'euro hanno sottolineato il ruolo importante del rating del debito sovrano, nonché l'incongruenza e la prociclicità dell'uso normativo dei rating,

L.

considerando che l'indipendenza dei rating da interferenze del mercato e politiche dev'essere garantita a prescindere dalle nuove strutture e dai nuovi modelli d'impresa che potranno emergere nel contesto della governance economica e delle prove di stress,

M.

considerando che, mentre i rating possono cambiare, e di fatto cambiano, in seguito ad adeguamenti fondamentali al profilo di rischio o a nuove informazioni, essi dovrebbero essere concepiti in modo da essere stabili e non fluttuare in base al clima del mercato,

N.

considerando che il sistema Basilea II ha determinato un eccessivo affidamento sui rating esterni, comportando in alcuni casi la rinuncia, da parte delle banche, a compiere valutazioni autonome sulle esposizioni da loro assunte,

O.

considerando che la recente regolamentazione negli Stati Uniti in materia di rating, con il Dodd Frank Act, ha optato per un minor affidamento normativo sui giudizi delle agenzie,

Livello macro: regolamentazione dei mercati finanziari

Dipendenza eccessiva

1.

ritiene che, visto il cambiamento dell'uso che viene fatto dei rating creditizi, nei quali l'emittente viene notato per ottenere un trattamento preferenziale in un quadro regolamentare e non per ottenere accesso ai mercati dei capitali mondiali, l'eccessiva dipendenza del sistema regolamentare finanziario mondiale dai rating creditizi esterni debba essere ridotta il più possibile e in tempi realistici;

2.

ritiene che debbano essere ridotte le distorsioni della concorrenza causate dalla prassi comune di agenzie di rating del credito che valutano i partecipanti al mercato e contemporaneamente ottengono ordini da loro;

3.

concorda con i principi fissati dal Comitato di stabilità finanziaria nell'ottobre 2010 che formulavano orientamenti generali sul come ridurre la dipendenza dai rating creditizi esterni e si compiace della consultazione pubblica avviata dalla Commissione nel novembre 2010; chiede alla Commissione di riesaminare se e come gli Stati membri usino i rating a fini regolamentari, allo scopo di ridurre il generale eccesso di dipendenza da essi del sistema di regolamentazione finanziaria;

4.

sottolinea le carenze dell'approccio standardizzato del quadro regolamentare di Basilea II che consente che i requisiti patrimoniali obbligatori delle istituzioni finanziarie siano fissati sulla base di rating creditizi esterni; ritiene importante stabilire un quadro di regolamentazione patrimoniale che assicuri un'efficace valutazione interna dei rischi, un miglior controllo di tale valutazione e un migliore accesso alle informazioni rilevanti ai fini del credito; a tale riguardo, sostiene un maggiore uso dell'impostazione basata sui rating interni (IRB), purché sia affidabile e sicura e le dimensioni, la capacità e la sofisticazione dell'istituto finanziario consentano un'adeguata valutazione del rischio; rileva che, al fine di garantire la parità di condizioni, è importante che i modelli interni rispettino i parametri stabiliti dalla regolamentazione dell'UE e siano sottoposti a una rigorosa procedura di approvazione da parte dalle autorità di vigilanza; ritiene anche che gli attori più piccoli, meno sofisticati e con capacità minori debbano essere in grado di usare rating esterni qualora non siano disponibili valutazioni del rischio interne, purché adempiano adeguati e debiti criteri di diligenza;

5.

pone l'accento sull'importanza di seguire gli sviluppi nell'ambito di Basilea III e della procedura di definizione della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali attualmente in corso;

6.

ritiene necessario ripristinare la capacità degli investitori di adoperare la dovuta diligenza quale prerequisito per consentire un maggiore uso di modelli propri interni per la valutazione dei rischi creditizi; suggerisce che le banche e gli altri attori finanziari facciano ricorso molto più spesso ad adeguate valutazioni del rischio interne;

7.

sottolinea che i partecipanti al mercato non devono investire in prodotti strutturati o di altro tipo qualora non possano valutare da soli il rischio del credito soggiacente o che in alternativa devono applicare la massima ponderazione del rischio;

8.

chiede alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali di rivedere il proprio uso dei rating esterni e le sollecita a creare strumenti per la concezione di modelli propri di valutazione dello standard creditizio dei cosiddetti "eligible assets"utilizzati come garanzia per operazioni di immissione di liquidità e a ridurre la loro dipendenza dai rating esterni;

9.

suggerisce di valutare attentamente l'eventuale ricorso a strumenti alternativi per misurare il rischio di credito;

Maggiori competenze delle autorità di vigilanza

10.

è consapevole del conflitto di interessi insito nel fatto che gli operatori del mercato redigano valutazioni interne dei rischi creditizi rispetto ai propri requisiti patrimoniali e pertanto ritiene necessario aumentare le responsabilità, le capacità, i poteri e le risorse delle autorità di vigilanza per quanto riguarda il controllo, la valutazione e la vigilanza dell'adeguatezza dei modelli interni e per imporre misure prudenziali; ritiene altresì che se un modello interno non può essere adeguatamente valutato dalle autorità di vigilanza perché eccessivamente complesso, esso non debba essere approvato per l'uso normativo; suggerisce che anche la trasparenza delle valutazioni accademiche indipendenti ha un suo ruolo;

11.

ritiene che, al fine di esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, l'autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) debba avere il diritto di svolgere indagini senza preavviso e ispezioni in loco e che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe dare alle persone soggette a un procedimento l'opportunità di essere ascoltate in modo da rispettare i loro diritti di difesa;

Parità di condizioni

12.

sottolinea la natura globale del settore del rating creditizio e sollecita la Commissione e gli Stati membri a elaborare, di concerto con altri paesi del G20, un'impostazione globale, basata sugli standard più elevati, sia per la regolamentazione delle CRA che per quella prudenziale e dei mercati in materia di rating, al fine di ridurre la dipendenza eccessiva dal rating di credito esterno e impedire l'arbitraggio regolamentare pur mantenendo i mercati aperti;

13.

ritiene che gli incentivi alla concorrenza, la promozione della trasparenza e la questione di un modello di pagamento futuro rappresentino i compiti più importanti, e che il problema dell'origine di una CRA sia invece secondario;

14.

rammenta che il regolamento (CE) n. 1060/2009 prevede due sistemi per trattare i rating del credito esterno emessi nei paesi terzi e che l’idea soggiacente ai sistemi di garanzia consiste nell’autorizzare l’utilizzo, nell’Unione europea, dei rating di credito esterni di paesi terzi ritenuti non equivalenti nel momento in cui una CRA assume chiaramente la responsabilità di avallare i rating;

Livello intermedio: struttura del settore

Concorrenza

15.

sottolinea che un aumento della concorrenza nel settore non implica automaticamente una migliore qualità del rating e ribadisce che tutte le agenzie di rating devono rispettare i più elevati standard in materia di integrità, comunicazione, trasparenza e gestione dei conflitti d'interessi, a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, al fine di assicurare la qualità del rating e di evitare il cosiddetto fenomeno del '"rating shopping";

Fondazione europea di rating creditizio

16.

chiede alla Commissione di realizzare un'attenta valutazione d'impatto e un'attenta analisi dei costi, dei benefici e della potenziale struttura di governance di una Fondazione europea di rating del credito (ECRaF) totalmente indipendente che intervenga in tutti e tre i settori del rating; ritiene che la Commissione debba prendere in considerazione i costi di finanziamento iniziali per coprire i primi tre/al massimo cinque anni d'attività dell'ECRaF e che essi debbano essere valutati con attenzione; sottolinea che le eventuali proposte legislative a tal fine devono essere formulate con considerevole attenzione onde evitare di compromettere le iniziative politiche parallele preposte a ridurre la dipendenza eccessiva dalle valutazioni del credito e ad incoraggiare l'entrata nel mercato di nuove agenzie di rating del credito;

17.

chiede alla Commissione di redigere, oltre a quanto figura al paragrafo 9, una valutazione d'impatto, uno studio di fattibilità e una stima dei costi in merito al finanziamento necessario a tale proposito; è fermamente convinto che il finanziamento dei costi non debba ricadere sui contribuenti fiscali e ritiene che non debbano essere forniti finanziamenti ulteriori e che la nuova ECRaF dovrebbe essere pienamente autosufficiente e in grado di finanziare il proprio bilancio dopo il triennio iniziale;

18.

ritiene che per garantirne la credibilità i dirigenti, il personale e la struttura di governance della nuova Agenzia debbano essere del tutto autonomi, ovvero non vincolati da istruzioni, nei confronti degli Stati membri, della Commissione e di tutti gli altri enti pubblici nonché dell'industria finanziaria e altre CRA e che debbano operare in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009;

19.

chiede alla Commissione di svolgere un'indagine approfondita sui costi, i vantaggi e la struttura di governance di una tale rete di agenzie di rating europee che esamini anche le possibili modalità per incoraggiare le agenzie di rating attive a livello nazionale a formare partenariati o strutture di reti congiunte per sfruttare le risorse e il personale esistenti, provvedimento che potrebbe eventualmente consentire loro di fornire una maggiore copertura e di competere con le CRA attive a livello transfrontaliero; suggerisce che la Commissione potrebbe studiare metodi per sostenere reti di agenzie di rating, ma ritiene che ogni rete del genere debba nascere per iniziativa del settore;

20.

ritiene vi sia l'esigenza potenziale di sostenere la creazione iniziale di questa rete ma ritiene che essa dovrebbe essere autosufficiente e redditizia e basarsi sulle proprie entrate; chiede alla Commissione di valutare quali fabbisogni e quali mezzi possano essere necessari per finanziare l'avvio e le eventuali strutture giuridiche di questo progetto;

21.

ritiene che la Commissione debba altresì esaminare e valutare la possibilità di creare un'Agenzia europea di rating del credito realmente indipendente; invita la Commissione ad esaminare in particolare le questioni del personale dell'Agenzia, che dovrebbe essere del tutto indipendente, e delle sue risorse, che dovrebbero provenire da tasse versate dal settore finanziario privato;

Divulgazione e accesso all'informazione

22.

è del parere che i rating del credito abbiano il compito di aumentare l'informazione al mercato, in modo che gli investitori possano disporre di una valutazione coerente del rischio di credito relativo ai diversi settori e paesi; ritiene che sia importante permettere agli utenti di esaminare in modo migliore le agenzie di rating del credito e, a tal proposito, sottolinea il ruolo centrale di una trasparenza maggiore nelle loro attività;

23.

sottolinea che per consentire agli investitori di valutare adeguatamente i rischi e di adempiere ai loro obblighi fiduciari e di dovuta diligenza, è necessario divulgare maggiori informazioni sui prodotti per consentire agli investitori di formulare decisioni oculate; ritiene che gli investitori sofisticati debbano essere in grado di valutare la base creditizia su cui possono calcolare il rischio di un prodotto cartolarizzato; sostiene le iniziative esistenti organizzate dalla BCE e da altri istituti miranti a mettere a disposizione maggiori informazioni sugli strumenti finanziari strutturati a tale riguardo; invita la Commissione a valutare la necessità di divulgare informazioni su tutti i prodotti nel settore degli strumenti finanziari;

24.

osserva che, oltre ad eseguire attività di rating, la maggior parte delle agenzie di rating del credito pubblicano un certo numero di prospettive, revisioni, avvertenze e osservazioni che esercitano un notevole impatto sui mercati; è del parere detti documenti dovrebbero essere divulgati secondo criteri e protocolli predeterminati che garantiscano la trasparenza e la confidenzialità;

25.

chiede alla Commissione di proporre la revisione della direttiva 2003/71/CE e della direttiva 2004/109/CE per garantire la disponibilità di sufficienti informazioni accurate e complete sugli strumenti finanziari strutturati e una loro maggiore diffusione;

26.

ritiene fondamentale, a tale riguardo, che gli aspetti relativi alla protezione dei dati siano pienamente considerati in ogni futura misura;

27.

considera se sarebbe vantaggioso obbligare i creditori a discutere contenuti e metodi che sottendono uno strumento finanziario strutturato con un operatore terzo che svolga un'attività di rating dei crediti non richiesta o che formuli una valutazione interna del rischio;

28.

rammenta l’obbligo fatto alla Commissione, ai sensi del considerando 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009 modificato, per quanto riguarda la trasparenza dell’informazione; invita la Commissione a effettuare i necessari esami e a presentare le conclusioni, corredate di eventuali emendamenti alla normativa, al Parlamento e al Consiglio nel quadro della revisione che ha intrapreso del regolamento (CE) n. 1060/2009;

29.

rileva i progressi conseguiti dai regolamenti CRA1 e CRA2 in materia di trasparenza e informazione; esorta la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto dei regolamenti dopo il completamento della procedura di registrazione delle agenzie di rating, al fine di evidenziare i futuri settori in cui una maggiore trasparenza può essere utile agli utenti;

30.

insieme alla maggiore trasparenza della procedura di rating e alla sua revisione interna, invita a una maggiore vigilanza sulle agenzie di rating da parte delle autorità di vigilanza dell'UE e a una vigilanza più "intrusiva" da parte delle competenti autorità nazionali sull'uso o la dipendenza dai rating da parte delle istituzioni finanziarie;

Due rating obbligatori

31.

ritiene che la Commissione debba valutare se in determinate circostanze il ricorso a due rating obbligatori sia adeguato ad esempio per gli strumenti finanziari strutturati, qualora a fini regolamentari si utilizzi un rating creditizio esterno, e se il rating creditizio esterno più conservativo, ovvero il meno favorevole, debba essere considerato il riferimento a fini regolamentari; chiede alla Commissione di fornire una valutazione d'impatto sull'uso potenziale di due rating obbligatori;

32.

ritiene che i costi di entrambi i rating debbano essere sostenuti dall'emittente e che il primo rating creditizio esterno debba essere effettuato da una CRA a scelta dell'emittente, mentre per il secondo dovrebbero essere prese in esame diverse opzioni di rating creditizio esterno per l'assegnazione, compresa l'assegnazione da parte dell'ESMA, a una CRA diversa, sulla base di criteri specifici, definiti e obiettivi, tenendo conto dei risultati conseguiti in passato, e comunque favorendo la creazione di nuove agenzie di rating, evitando al contempo qualsiasi distorsione della concorrenza;

33.

sottolinea che la reputazione non può essere imposta da un'autorità di regolamentazione: ogni nuova agenzia di rating sarà accettata solo se acquisisce credibilità;

Rating del debito sovrano

34.

è consapevole del fatto che gli attori del mercato sono contrari a rating creditizi volatili visti gli alti costi (delle decisioni connesse di vendere o acquistare) derivanti da un aggiustamento del rating; ritiene tuttavia che in tale situazione i rating tendano a essere prociclici e in ritardo rispetto alle evoluzioni del mercato finanziario;

35.

ritiene che le CRA debbano utilizzare criteri chiari per valutare la performance di un paese; è consapevole del fatto che il rating effettivo non consiste nella ponderazione meccanica di questi elementi; chiede al settore di chiarire quale metodologia e quali valutazioni sono utilizzate per calibrare i rating del debito sovrano e di spiegare lo scostamento da questi rating basati su modelli e dalle previsioni delle principali istituzioni finanziarie internazionali;

36.

rileva che, in base al FMI, i rating potrebbero spiegare fino quasi il 70 % degli spread dei CDS; esprime preoccupazione in merito alle possibili conseguenze procicliche dei rating e chiede che si rivolga una particolare attenzione a tali sensibili questioni;

37.

ritiene che, al fine di ridurre gli abbattimenti improvvisi (i cosiddetti "cliff effects") dei prezzi e degli spread implicati dalle variazioni di rating, le disposizioni che collegano strettamente le decisioni di acquisto e vendita ai rating debbano essere eliminate;

38.

ritiene che, poiché quasi tutte le informazioni sui debiti sovrani sono di pubblico dominio, tali informazioni debbano essere messe a disposizione in modo più semplice, coerente e comparabile, affinché gli attori di mercato più grandi e sofisticati siano indotti ad affidarsi al proprio giudizio per valutare il rischio creditizio sovrano;

39.

ritiene che, date le conseguenze che i rating del debito sovrano possono avere sul mercato, la trasparenza sui metodi e i motivi delle decisioni nonché la responsabilità delle agenzie di rating in questo settore debbano essere potenziate; invita a realizzare uno studio volto ad associare in detti rating la Fondazione europea di rating del credito e l'Agenzia europea indipendente di rating del credito di futura istituzione;

40.

sostiene una maggiore divulgazione e illustrazione delle metodologie, dei modelli e delle ipotesi chiave di rating, anche alla luce dell'impatto sistemico che un declassamento sul debito sovrano può produrre;

Indice europeo di rating (EURIX)

41.

ritiene che informazioni pubbliche sulla media dei rating creditizi esterni emessi da agenzie di rating accreditate siano preziose; suggerisce quindi di definire un indice europeo di rating (EURIX) che incorpori tutti i rating delle agenzie registrate disponibili sul mercato;

Livello micro: modello commerciale

Modelli di pagamento

42.

è favorevole all'esistenza di vari modelli di pagamento nel settore, ma sottolinea l'esistenza di conflitti di interesse che devono essere risolti mediante un'adeguata trasparenza e la regolamentazione, non imponendo un modello che non sia di comprovata efficacia; chiede alla Commissione di presentare, sulla base delle consultazioni recenti, proposte di modelli alternativi realistici di pagamento che coinvolgano emittenti e utilizzatori; invita a tal riguardo la Commissione a valutare in particolare la possibilità di passare a un modello "investor pays" (pagamento da parte dell'investitore), in particolare per i rating regolamentari, analizzando nel dettaglio e ponderando pro e contro, affinché il rating sia meno esposto ai conflitti di interesse;

43.

ritiene che la buona governance delle agenzie di rating sia fondamentale per garantire la qualità dei rating stessi e invita le agenzie ad assicurare la massima trasparenza sugli assetti di governance esistenti;

Responsabilità finanziaria e civile

44.

sottolinea che, ai sensi del regolamento (CE) 1060/2009, l'ESMA è responsabile dell'applicazione e del rispetto del CRA; invita la Commissione ad assicurarsi che l'ESMA disponga delle risorse necessarie per svolgere il proprio compito di vigilanza sulle agenzie di rating; ritiene che se i rating creditizi esterni adempiono un fine regolamentare, essi non debbano essere classificati come semplici opinioni e che le CRA debbano essere ritenute responsabili dell'applicazione coerente della metodologia soggiacente dei loro rating creditizi; raccomanda pertanto di aumentare la loro responsabilità civile in caso di gravi negligenze o scorrettezze professionali, definite su base consistente nell'UE, e che la Commissione individui vie di responsabilità civile che siano inserite in tal senso nel codice civile degli Stati membri;

45.

sottolinea che la responsabilità definitiva delle decisioni di investimento incombe all'operatore del mercato finanziario, cioè il gestore dei beni, l'istituto finanziario o l'investitore sofisticato; rileva che la responsabilità/rendicontabilità sarà ulteriormente supportata dal repertorio centrale (CEREP) istituito dal regolamento CRA1, che pubblica i dati in formato standardizzato sui risultati dei rating effettuati dalle agenzie registrate nell'UE, ciò consentirà agli investitori di effettuare le proprie valutazioni su determinate agenzie di rating, esercitando in tal modo una maggiore pressione in termini di reputazione; fa notare che gli investitori dovrebbero disporre di efficaci capacità di gestione del rischio soggette a un adeguato controllo da parte dell'amministrazione;

46.

propone che ogni CRA registrata svolga un riesame annuo per valutare i propri risultati in termini di rating dei crediti e inserisca queste informazioni in una relazione di responsabilità destinata all'autorità di vigilanza; propone che l'ESMA svolga controlli randomizzati e regolari sulle relazioni di responsabilità per garantire un elevato livello di qualità dei rating creditizi;

*

* *

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


11.12.2012   

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CE 380/31


Mercoledì 8 giugno 2011
Garantire valutazioni d'impatto indipendenti

P7_TA(2011)0259

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti (2010/2016(INI))

2012/C 380 E/06

Il Parlamento europeo,

visti il trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, entrati in vigore il 1o dicembre 2009,

vista la comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2010 intitolata "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" (COM(2010)0543),

vista la sua risoluzione del 9 settembre 2010 su "Legiferare meglio" – 15a relazione annuale della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 su "Legiferare meglio 2006" ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (2),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 su "Legiferare meglio 2005": applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità – 13a relazione annuale (3),

vista la sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulla riduzione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione (4),

vista la sua risoluzione del 16 maggio 2006 su "Legiferare meglio 2004" – applicazione del principio di sussidiarietà (dodicesima relazione annuale) (5),

vista la sua risoluzione del 20 aprile 2004 sulla valutazione dell'impatto della normativa comunitaria e delle procedure di consultazione (6),

visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione il 16 dicembre 2003,

visto l'approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto, concluso tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione nel novembre 2005,

vista la relazione speciale n. 3/2010 della Corte dei conti europea,

visti i risultati dello studio commissionato dal Parlamento europeo sulle valutazioni d'impatto negli Stati membri dell'Unione europea,

visti gli orientamenti della Commissione per le valutazioni d'impatto del 15 gennaio 2009 e i relativi allegati (SEC(2009)0092),

vista la comunicazione della Commissione del 5 giugno 2002 in materia di valutazione d'impatto (COM(2002)0276),

visto l'accordo quadro fra il Parlamento e la Commissione del 20 ottobre 2010,

vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2010"Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione – Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità" (COM(2010)0614),

vista la relazione del comitato per la valutazione d'impatto per il 2010 del 24 gennaio 2011 (SEC(2011)0126),

vista la lettera del 16 novembre 2010 indirizzata al relatore dal presidente della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, concernente le esperienze tratte da una valutazione d'impatto relativa agli effetti dell'estensione a 20 settimane del congedo di maternità,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0159/2011),

A.

considerando che le valutazioni d'impatto presentano un'analisi sistematica delle probabili conseguenze dell'azione legislativa,

B.

considerando che l'instaurazione di un contesto normativo trasparente, chiaro, efficace e di elevata qualità dovrebbe essere un obiettivo prioritario della politica dell'Unione europea,

C.

considerando che le valutazioni d'impatto contribuiscono in maniera positiva al miglioramento generale della qualità della legislazione dell'UE, nel senso di legiferare meglio,

D.

considerando che i problemi che si pongono all'atto del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione in vigore sono imputabili, fra l'altro, a testi legislativi mal redatti, e che al riguardo a tutti gli organi legislativi europei incombe una responsabilità comune,

E.

considerando che il trattato di Lisbona contiene clausole sociali e ambientali orizzontali (articoli 9 e 11 TFUE) di cui occorre tener conto nella definizione e attuazione delle politiche e attività dell'Unione e che richiedono un'analisi approfondita dell'impatto sociale e ambientale della legislazione proposta,

F.

considerando che, al momento dell'adozione di nuove leggi e della semplificazione e rifusione di leggi esistenti, le valutazioni d'impatto possono servire a migliorare la valutazione dei loro effetti sociali, economici, ambientali e sanitari come pure la loro compatibilità con i diritti fondamentali, contribuendo così a ridurre la burocrazia e a garantire la coerenza delle politiche dell'UE in relazione al raggiungimento degli obiettivi fondamentali stabiliti dal Consiglio europeo,

G.

considerando che, secondo la Commissione, il comitato per la valutazione d'impatto ("Impact Assessment Board" - IAB) è indipendente, nonostante sia soggetto all'autorità del Presidente della Commissione, sia composto da funzionari di alto livello appartenenti a diverse DG e sia presieduto dal Segretario generale aggiunto; che ciò comporta distorsioni nell'informazione e quindi una violazione della necessaria neutralità,

H.

considerando che il Parlamento si è pronunciato a varie riprese a favore del ricorso a valutazioni d'impatto indipendenti nell'Unione europea,

I.

considerando che le valutazioni d'impatto compiute dalla Commissione non presentano un livello di qualità costante e servono spesso più a giustificare una proposta legislativa che a consentire un esame obiettivo dei fatti,

J.

considerando che le valutazioni d'impatto possono essere utilizzate per generare inutili ostacoli burocratici all'ulteriore sviluppo o all'entrata in vigore della legislazione e delle politiche europee,

K.

considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003, nell'approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto del novembre 2005 e nell'accordo quadro fra il Parlamento e la Commissione del 20 ottobre 2010, a formulare un programma per legiferare meglio, e che la presente risoluzione contiene proposte concrete per il miglioramento delle valutazioni d'impatto,

L.

considerando che la Commissione persegue un nuovo approccio in materia di politica industriale, in base al quale tutte le proposte politiche aventi un considerevole effetto sull'economia devono essere sottoposte a un'analisi dettagliata delle loro ripercussioni sulla competitività,

Requisiti generali per le valutazioni d'impatto a livello europeo

1.

sottolinea che le valutazioni d'impatto sono un aiuto importante per legiferare meglio e in modo intelligente durante l'intero ciclo politico, che i legislatori dell'UE dovrebbero utilizzare più spesso per poter valutare in modo più efficace le conseguenze economiche, sociali, ambientali e sanitarie delle loro scelte politiche, nonché l'impatto che esse hanno sui diritti fondamentali dei cittadini, ricordando che l'analisi costi/benefici costituisce un criterio tra gli altri;

2.

accoglie con favore la comunicazione "Legiferare con intelligenza" e sottolinea che le valutazioni d'impatto dovrebbero svolgere un ruolo chiave nell'intero ciclo politico, dalla progettazione alla realizzazione, applicazione, valutazione e revisione della legislazione; sottolinea l'importanza di un processo decisionale ben ponderato e pienamente informato in fase di progettazione delle proposte legislative, perché questo può portare ad una migliore qualità dei risultati e ad un processo legislativo più breve;

3.

sottolinea la necessità di valutazioni d'impatto approfondite come condizione preliminare per una legislazione di elevata qualità e per un recepimento, un'applicazione e un'esecuzione corretti;

4.

sottolinea che una valutazione d'impatto non può in alcun caso sostituirsi al dibattito politico e al processo decisionale del legislatore, ma contribuisce semplicemente alla preparazione tecnica di una decisione politica;

5.

insiste sul fatto che le valutazioni d'impatto devono aver luogo nelle prime fasi dell'elaborazione della politica; sottolinea che esse dovrebbero essere totalmente indipendenti e basarsi sempre su un'analisi fondata ed obiettiva delle conseguenze potenziali;

6.

sottolinea che, in conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", i colegislatori si sono impegnati a effettuare valutazioni d'impatto qualora lo ritengano opportuno e necessario per il processo legislativo, prima dell'adozione di eventuali modifiche sostanziali;

7.

ritiene necessario associare esperti esterni di tutti i settori d'azione nonché tutti i soggetti interessati al processo di valutazione dell'impatto, al fine di garantire l'indipendenza e l'obiettività; sottolinea al riguardo la fondamentale differenza esistente fra una consultazione pubblica e una valutazione d'impatto indipendente; osserva che il risultato finale e il controllo della metodologia e della qualità delle valutazioni d'impatto dovrebbe continuare ad essere di pertinenza delle Istituzioni dell'Unione europea, in modo da garantire che siano effettuate con lo stesso standard elevato;

8.

chiede il massimo della trasparenza nell'elaborazione delle valutazioni d'impatto, inclusa la tempestiva pubblicazione di esaustive tabelle di marcia della legislazione proposta, in modo da garantire a tutte le parti interessate pari accesso alla procedura legislativa; ritiene pertanto che l'attuale periodo di consultazione della Commissione dovrebbe essere portato a 12 settimane;

9.

è dell'avviso che le valutazioni d'impatto concernenti progetti o atti legislativi promossi da amministrazioni pubbliche o da imprese da loro dipendenti non debbano poter essere approvate dall'amministrazione in causa;

10.

ritiene essenziale che le valutazioni d'impatto siano esaminate dagli Stati membri ex ante, per valutare gli effetti della legislazione proposta sulle leggi e le politiche pubbliche nazionali; chiede che si proceda ad una maggiore valutazione ex post e ad un ulteriore esame dell'inclusione di tavole di concordanza obbligatorie, per garantire che la legislazione dell'UE sia stata correttamente applicata dagli Stati membri e abbia raggiunto i suoi obiettivi;

11.

è convinto che la valutazione d'impatto costituisca uno strumento adeguato per verificare la pertinenza delle proposte della Commissione, e in particolare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché per spiegare più chiaramente ai colegislatori e al pubblico in generale le ragioni alla base della scelta di una determinata misura;

12.

sottolinea che gli elementi fondamentali di una buona valutazione d'impatto consistono nell'identificazione dei problemi, nella consultazione delle parti interessate, nella definizione degli obiettivi da raggiungere e nell'elaborazione di opzioni d'intervento strategiche;

13.

reputa importante che le nuove proposte legislative siano corredate di una valutazione d'impatto; ritiene che ciò si possa applicare anche alle semplificazioni e alle rifusioni del diritto dell'UE nonché agli atti delegati e agli atti di esecuzione a norma degli articoli 290 e 291 TFUE, se del caso;

14.

considera la valutazione d'impatto un "documento vivo" che è parte del processo legislativo; sottolinea la necessità di garantire una sufficiente flessibilità, in modo che ulteriori valutazioni d'impatto possano essere compiute nel corso del processo legislativo;

15.

chiede che le valutazioni d'impatto non siano incentrate esclusivamente sull'analisi costi/benefici ma tengano conto di un'ampia gamma di criteri, in conformità del principio dell'approccio integrato, in modo da fornire al legislatore un quadro il più completo possibile; richiama l'attenzione, in tale contesto, sugli aspetti economici, sociali e ambientali citati nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 e nell'approccio comune del 2005, che devono essere integrati in una valutazione comune; sottolinea a tale riguardo la necessità di garantire la coerenza tra le politiche e le attività dell'UE tenendo conto di tutti i suoi obiettivi e rispettando il principio dell'attribuzione di competenze di cui all'articolo 7 TFUE;

16.

chiede di procedere sempre, nel quadro delle valutazioni d'impatto, ad un'analisi del rapporto costi-benefici, ossia ad un esame della redditività dei programmi e delle misure di spesa, nonché di studiare le eventuali ripercussioni sulle piccole e medie imprese (PMI); in tale contesto chiede che venga sistematicamente applicato il test PMI richiesto dallo "Small Business Act" del 2008; ricorda in questo contesto che in ogni legge che impone oneri a carico delle PMI ci dovrebbe essere una attenta valutazione delle normative esistenti, con l'obiettivo di ridurre l'onere normativo generale per le PMI;

17.

chiede che, nel quadro delle valutazioni d'impatto, tutte le nuove proposte politiche aventi conseguenze rilevanti per la competitività industriale siano sottoposte ad analisi approfondita; chiede inoltre che si proceda ad una valutazione ex post delle conseguenze della legislazione dell'Unione sulla competitività dell'economia europea; ricorda che la Commissione ha lasciato intravedere siffatta maniera di procedere nella sua comunicazione su una politica industriale integrata nell'era della globalizzazione;

18.

sottolinea la necessità di trarre insegnamenti dalla valutazione ex post della legislazione esistente e dall'analisi della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia, e di svolgere un'adeguata discussione sulle scelte strategiche possibili in un determinato settore d'attività prima della proposta di una nuova normativa;

19.

suggerisce che le valutazioni d'impatto condotte a livello europeo esaminino anche il valore aggiunto europeo quanto alla questione di sapere quali risparmi possano scaturire da una soluzione europea, e/o quali costi supplementari debbano sostenere gli Stati membri in assenza di una soluzione europea;

20.

ritiene che nelle valutazioni d'impatto si debba tenere conto dell'impatto sui partenariati economici dell'UE così come delle conseguenze della scelta di una norma europea specifica invece di una norma internazionale;

21.

sottolinea che le valutazioni d'impatto devono esaminare appieno le alternative a disposizione del legislatore ed anche procedere sempre ad una seria analisi dell'opzione di non intervenire;

22.

ribadisce che le valutazioni d'impatto non possono tradursi in una maggiore burocrazia e in inutili ritardi nel processo legislativo, ma devono comunque disporre di un tempo sufficiente per dare un risultato affidabile; rileva in proposito che le valutazioni d'impatto non possono essere strumentalizzate per bloccare disposizioni legislative indesiderate; suggerisce quindi che si creino le condizioni tecniche ed amministrative necessarie affinché le valutazioni d'impatto possano essere elaborate rapidamente e a breve scadenza avvalendosi, ad esempio, di strumenti come le convenzioni quadro, le gare d'appalto accelerate e l'uso ottimale delle risorse;

23.

chiede, richiamandosi al principio delle migliori pratiche, di sfruttare l'esperienza di altri paesi in cui si compiono valutazioni d'impatto già da anni, per migliorare ulteriormente le valutazioni d'impatto compiute a livello di Unione europea;

24.

chiede che le valutazioni d'impatto siano aggiornate nel corso dell'intero processo legislativo, così da tener conto dei cambiamenti emersi durante tale processo;

25.

sottolinea che le valutazioni d'impatto non dovrebbero avvenire solamente prima dell'adozione di un testo legislativo (ex ante) ma anche e soprattutto dopo la sua adozione (ex post); ricorda che ciò è necessario per poter meglio determinare se gli obiettivi di una norma siano stati effettivamente raggiunti e se si debba modificare o mantenere un atto legislativo; sottolinea tuttavia che la valutazione ex post non deve mai sostiture la Commissione nel suo compito, in qualità di "custode dei trattati", di controllare efficacemente e in maniera tempestiva l'applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri;

26.

sottolinea la responsabilità primaria della Commissione quanto all'elaborazione di valutazioni d'impatto di alta qualità in relazione alle sue proposte nell'ambito dell'esercizio del suo diritto di iniziativa in conformità del trattato;

Possibili miglioramenti a livello della Commissione

27.

riconosce che la Commissione ha perfezionato le sue valutazioni d'impatto nel corso di questi ultimi anni; sottolinea però che altri miglioramenti permangono necessari;

28.

fa riferimento, in tale contesto, al comitato per la valutazione d'impatto (Impact Assessment Board, IAB) della Commissione, creato nel 2006, al quale incombe in larga misura la responsabilità di portare avanti le valutazioni d'impatto della Commissione;

29.

rileva che i membri del comitato per la valutazione d'impatto sono indipendenti solo da un punto di vista formale, in quanto vengono attualmente nominati dal Presidente della Commissione e sono soggetti alle sue istruzioni, per cui non si può parlare di un'indipendenza totale; chiede pertanto che i membri del comitato per la valutazione d'impatto siano esaminati dal Parlamento e dal Consiglio prima della loro nomina e che non siano più soggetti alle istruzioni del Presidente della Commissione; chiede che l'attività del comitato e degli esperti si svolga nel quadro di un mandato pubblico e con la massima trasparenza, affinché sia possibile verificare nella pratica la loro indipendenza;

30.

chiede altresì che al lavoro del comitato siano associati gli esperti di tutti i settori, nonché tutti i soggetti interessati; chiede che questi esperti siano esterni alla Commissione e non siano soggetti ad istruzioni;

31.

chiede che il Parlamento europeo, e soprattutto le sue commissioni competenti, siano coinvolti presto e in modo esaustivo, ad esempio attraverso documenti informativi e relazioni intermedie, nell'intero processo di valutazione d'impatto nonché nei lavori del comitato di valutazione d'impatto; invita la Commissione a fornire al Parlamento e al Consiglio sintesi di due-quattro pagine insieme alla valutazione d'impatto integrale, includendo se del caso una spiegazione delle ragioni che hanno indotto a non effettuare una valutazione d'impatto, al momento della presentazione di una proposta legislativa, in modo da verificare che tutte le questioni pertinenti siano state trattate senza mettere a rischio l'indipendenza della valutazione influenzandone la stesura;

32.

osserva che, nell'elaborazione delle sue valutazioni d'impatto, la Commissione dovrebbe consultare anche gli Stati membri, in quanto questi ultimi devono successivamente recepire le direttive nel diritto nazionale e le amministrazioni nazionali hanno di solito una visione più chiara delle ripercussioni pratiche delle norme giuridiche;

33.

sottolinea che una legislazione intelligente basata su una valutazione d'impatto esaustiva e obiettiva resta di responsabilità comune delle Istituzioni europee e che, di conseguenza, la Commissione deve anche tenere conto delle reazioni del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale europeo e degli Stati membri;

34.

rileva che prima dell'adozione definitiva di una valutazione d'impatto, bisognerebbe sempre sottoporre i risultati preliminari a una verifica esterna; chiede pertanto che i risultati dell'esame siano accessibili al pubblico;

35.

fa riferimento alla critica espressa dalla Corte dei conti europea, secondo cui la Commissione talvolta prende iniziative legislative anche se il processo di valutazione d'impatto non è stato concluso; prende atto, inoltre, della critica secondo la quale non tutte le opzioni strategiche possono ricevere lo stesso livello di attenzione; sottolinea che tutte le opzioni strategiche devono essere pienamente considerate nella procedura di valutazione d'impatto;

36.

chiede, ai fini di una maggiore trasparenza, la pubblicazione dei nomi di tutti gli esperti e degli altri partecipanti coinvolti nel processo di valutazione d'impatto, come pure delle loro dichiarazioni di interessi;

37.

suggerisce, con riferimento alle consultazioni pubbliche, che i soggetti interessati siano rapidamente informati in merito a una consultazione prevista; suggerisce inoltre che tali soggetti abbiano anche la possibilità di commentare le valutazioni d'impatto, nell'ambito di consultazioni pubbliche, in tempo utile prima della pubblicazione della proposta della Commissione in questione;

38.

chiede che i dati utilizzati dalla Commissione siano affidabili e comparabili;

39.

invita la Commissione a verificare sistematicamente, nelle valutazioni d'impatto, gli oneri burocratici delle proposte di atti legislativi e a indicare sempre in modo chiaro quale delle opzioni esaminate elimina la maggior parte degli oneri amministrativi ovvero li genera in misura minima;

40.

fa presente che è controproducente presentare i risultati di una valutazione d'impatto allo stesso tempo di una proposta legislativa, perché dà l'impressione che la valutazione d'impatto serva soprattutto a giustificare la proposta della Commissione; raccomanda pertanto la tempestiva pubblicazione dei documenti in tutte le fasi del processo legislativo, inclusa la pubblicazione della valutazione d'impatto finale della Commissione, approvata dal comitato di valutazione d'impatto, prima dell'inizio delle consultazioni interservizi;

41.

propone che tutte le valutazioni d'impatto effettuate dalla Commissione siano pubblicate in una serie di pubblicazioni speciale, così da poter essere facilmente reperite e consultate dal pubblico su un apposito sito web;

42.

raccomanda una valutazione ex post da parte della Commissione degli atti legislativi approvati; ribadisce tuttavia che la valutazione ex post non dovrebbe mai sostituire il suddetto obbligo della Commissione di monitorare l'applicazione della legislazione dell'Unione negli Stati membri;

43.

invita la Commissione a pronunciarsi in maniera circostanziata sulle valutazioni d'impatto compiute dal Parlamento;

Possibili miglioramenti a livello del Parlamento europeo

44.

chiede alle sue commissioni di utilizzare più sistematicamente lo strumento già disponibile della valutazione d'impatto parlamentare; rammenta l'esistenza di una linea di bilancio specifica per l'elaborazione di valutazioni d'impatto; ritiene che il ricorso a una valutazione d'impatto parlamentare sia particolarmente necessario quando sono introdotte modifiche sostanziali alla proposta iniziale;

45.

ricorda inoltre che le valutazioni d'impatto non devono necessariamente avvenire nell'ambito di uno studio che richieda molto tempo, ma possono anche prendere la forma di studi limitati, seminari e audizioni di esperti;

46.

è dell'avviso che il Parlamento dovrebbe includere sistematicamente nelle sue risoluzioni legislative un visto standard che faccia riferimento all'esame di tutte le valutazioni d'impatto compiute dalle istituzioni dell'UE nei settori connessi alla legislazione in questione;

47.

sottolinea che il Parlamento e le sue commissioni dispongono sin d'ora di meccanismi per controllare le valutazioni d'impatto della Commissione; ritiene che una presentazione della valutazione d'impatto da parte della Commissione a tutte le commissioni competenti costituirebbe una valida integrazione del controllo esercitato dal Parlamento; rileva che tale controllo può anche avvenire tramite valutazioni d'impatto complementari, analisi più approfondite, l'esame delle valutazioni d'impatto della Commissione da parte di esperti esterni e l'organizzazione di riunioni straordinarie con la partecipazione di esperti indipendenti; sottolinea che le sue unità tematiche dovrebbero portare avanti le rispettive attività in maniera coerente;

48.

sottolinea che le valutazioni d'impatto del Parlamento dovrebbero essere considerate come elemento di correzione delle valutazioni d'impatto della Commissione;

49.

chiede che il Parlamento e in particolare le sue commissioni si occupino in maniera sistematica e tempestiva delle valutazioni d'impatto della Commissione;

50.

rileva che spetta alla sua commissione competente, tenendo conto del parere del relatore, decidere in merito all'opportunità di procedere ad una valutazione d'impatto parlamentare; suggerisce di modificare il proprio regolamento per far sì che una valutazione d'impatto possa essere commissionata se un quarto dei membri della commissione lo richiede;

51.

esorta tutte le proprie commissioni a tenere un dibattito approfondito con la Commissione sulla relativa valutazione d'impatto, prima di esaminare una proposta legislativa;

52.

sottolinea altresì l'importanza delle valutazioni d'impatto effettuate durante il processo legislativo parlamentare; incoraggia il Parlamento, in caso di emendamenti sostanziali, a valutare in qualsiasi stadio del processo legislativo la possibilità di procedere a una valutazione d'impatto; fa presente però che non ne possono conseguire grandi ritardi;

53.

chiede inoltre che i singoli deputati abbiano la possibilità di richiedere piccoli studi per ottenere fatti o statistiche pertinenti negli ambiti relativi alla loro attività parlamentare e propone che tali studi possano essere effettuati dalla biblioteca del Parlamento europeo a integrazione delle sue attuali funzioni;

54.

invita pertanto il Parlamento ad adottare dei piani affinché la sua biblioteca fornisca ai deputati questo servizio; sottolinea che tali piani dovrebbero basarsi sulle migliori pratiche delle biblioteche parlamentari, incluse quelle degli Stati membri, e essere attuati in base a norme rigorose e in piena cooperazione con la funzione di ricerca al servizio delle commissioni;

Creazione di una struttura autonoma per le valutazioni d'impatto al Parlamento europeo e prospettive per il futuro

55.

sottolinea l'importanza che avrebbe un meccanismo unico di valutazione d'impatto per la qualità e la coerenza delle proprie politiche;

56.

chiede pertanto che sia avviato un processo integrato di valutazione d'impatto in seno al Parlamento europeo; propone al riguardo la messa a punto di una procedura comune di valutazione d'impatto, basata su un approccio e una metodologia comuni, utilizzata da tutte le commissioni;

57.

suggerisce che questo processo si svolga sotto l'egida di una struttura autonoma che faccia uso delle risorse proprie del Parlamento, per esempio con la partecipazione della biblioteca e delle unità tematiche, e includa esperti esterni come funzionari distaccati dalle omologhe strutture nazionali, su una base ad hoc per le singole valutazioni d'impatto, che dovrebbe rispondere al Parlamento europeo mediante un comitato di supervisione composto da deputati;

58.

chiede che a tal fine sia creata la necessaria infrastruttura amministrativa, accertandosi che tale infrastruttura sia neutra sotto il profilo del bilancio e facendo uso delle risorse esistenti;

59.

ribadisce che a lungo termine bisognerebbe riflettere sulla prospettiva di un approccio comune delle istituzioni europee in materia di valutazione d'impatto; rammenta che l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 e l'approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto del novembre 2005 avevano già sollecitato un approccio metodologico comune per le valutazioni d'impatto delle Istituzioni europee;

60.

si rammarica che la Commissione respinga l'idea di un approccio comune delle istituzioni europee in materia di valutazione d'impatto;

61.

fa presente che fino ad ora il Consiglio non ha quasi mai fatto ricorso allo strumento della valutazione d'impatto; invita pertanto il Consiglio a fare un uso più intensivo delle valutazioni d'impatto, in linea con il suddetto approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto, al fine di migliorare la qualità del suo contributo alla legislazione dell'UE; sottolinea che una legislazione intelligente basata su una valutazione d'impatto esaustiva e obiettiva resta responsabilità comune delle Istituzioni europee e degli Stati membri;

*

* *

62.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0311.

(2)  GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 16.

(3)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 67.

(4)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 124.

(5)  GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 128.

(6)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 146.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/39


Mercoledì 8 giugno 2011
Dimensione esterna della politica sociale, promozione delle norme sociali e del lavoro e responsabilità sociale delle imprese

P7_TA(2011)0260

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese europee (2010/2205(INI))

2012/C 380 E/07

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 7, 9, 145-161, 206-209 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 e 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e altri strumenti delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, in particolare i patti sui diritti civili e politici (1966) e sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979), la convenzione sui diritti del fanciullo (1989), la convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglia (1990) e la convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006) (1),

visti il quadro in materia di imprese e diritti umani "Proteggere, rispettare e riparare" delle Nazioni Unite proposto dal professor John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale in materia di diritti umani, imprese transnazionali e altre imprese, approvato unanimemente dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2008 (risoluzione 8/7), i principi guida recentemente emanati per l'attuazione del quadro (2) e le conclusioni dell'8 dicembre 2009 del Consiglio Affari esteri che evidenziano l'importante ruolo delle imprese per il raggiungimento del pieno rispetto dei diritti umani e reiterano il pieno sostegno del Consiglio all'attività del rappresentante speciale delle Nazioni Unite (3),

vista l'ultima relazione predisposta da John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, imprese transnazionali e altre imprese (2),

vista la Carta sociale europea, in particolare gli articoli 5, 6 e 19 (4),

vista la convenzione europea sullo status giuridico dei lavoratori migranti (5),

viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare le otto convenzioni fondamentali sulla libertà sindacale e sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (convenzioni n. 87 e 98), sull'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio (convenzioni n. 29 e 105), sull'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e nelle professioni (convenzioni n. 100 e 111) e sull'abolizione del lavoro minorile (convenzioni n. 138 e 182) (6),

viste le convenzioni dell'OIL sulle clausole di lavoro (contratti pubblici) (convenzione n. 94) e sulla contrattazione collettiva (convenzione n. 154) (7),

visti l'agenda dell'ILO per il lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione, adottati per consenso mondiale il 19 giugno 2009 alla Conferenza internazionale del lavoro (8),

vista la dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta adottata con il consenso dei 183 Stati membri dell'OIL il 10 giugno 2008 (9),

visti l’accordo di Marrakesh che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (10) e la dichiarazione adottata alla Quarta conferenza ministeriale di Doha, nel novembre 2001, in particolare il paragrafo 31 della stessa (11),

visto l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), il cosiddetto "MODE 4" (12),

visto il rapporto della Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione dal titolo "A Fair Globalisation: Creating Opportunities For All" (Una globalizzazione equa: creare opportunità per tutti) (13),

vista la dichiarazione dei leader del G20 in occasione del vertice svoltosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009 (14),

vista la versione più aggiornata dei principi guida dell'OCSE per le imprese multinazionali (15),

visti il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (16) e il regolamento (CE) n. 546/2009 che lo modifica,

vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (17),

viste le sue risoluzioni del 20 settembre 1996 sulla comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi fra la Comunità e i paesi terzi (18) e del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea (19),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sull'apertura e la democrazia nel commercio internazionale (20), nella quale si chiede il rispetto delle norme sociali fondamentali dell'ILO da parte dell'OMC e l'accettazione, da parte dell'Unione europea, delle decisioni dell'ILO, comprese eventuali richieste di sanzioni in relazione a gravi violazioni delle norme sociali fondamentali,

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (21), nella quale si chiede la promozione del lavoro dignitoso attraverso l'inclusione di norme sociali negli accordi commerciali dell'Unione europea, in particolare gli accordi bilaterali,

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della globalizzazione (22),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo, con particolare enfasi sul lavoro infantile (23),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 su commercio equo e sviluppo (24),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale – aspetti esterni della competitività (25), in risposta alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Europa globale: competere nel mondo. Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE" (COM(2006)0567),

viste le sue risoluzioni del 30 maggio 2002 sul "Libro verde della Commissione: promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (26), e del 15 gennaio 1999 sui "Criteri europei applicabili alle imprese europee che operano nei paesi in via di sviluppo: verso un codice di condotta europeo" (27),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato (28),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (29),

viste le sue risoluzioni sugli accordi di partenariato economico con le regioni e Stati ACP e in particolare quelle del 26 settembre 2002 (30), del 23 maggio 2007 (31) e del 12 dicembre 2007 (32),

viste le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sul lavoro minorile (33),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 16 settembre 2010 su "Un mondo che cambia: una sfida per l'UE" (34),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "La dimensione sociale della globalizzazione – Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi" (COM(2004)0383),

vista la rinnovata Agenda sociale europea del 2 luglio 2008 (COM(2008)0412),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell’Unione alla realizzazione dell’agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249),

vista la consultazione pubblica sulla divulgazione di informazioni non finanziarie da parte delle aziende avviata dalla DG Mercato interno e servizi, unità di informativa finanziaria (35),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Commercio, crescita e affari mondiali: la politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612),

visto il sistema di preferenze generalizzate (SPG), in vigore dal 1o gennaio 2009, che assicura l’accesso a dazio zero o con una riduzione tariffaria per un numero crescente di prodotti e comprende inoltre un nuovo incentivo per i paesi vulnerabili con esigenze specifiche a livello commerciale, finanziario o di sviluppo (36),

visti tutti gli accordi tra l'Unione europea e i paesi terzi,

visti in particolare l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e l'Unione europea, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, e le sue revisioni del 2005 e del 2010 (37),

vista in particolare la conclusione dei negoziati tra l'UE e la Colombia e il Perù sulla firma di un accordo commerciale multilaterale (38),

vista l'audizione sull'applicazione delle norme sociali e ambientali nei negoziati commerciali, organizzata il 14 gennaio 2010 dal Parlamento europeo,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A7-0172/2011),

A.

considerando che le norme avanzate di protezione sociale dell'UE e la protezione dei diritti umani costituiscono requisiti decisivi per l'Unione europea nella negoziazione delle relazioni commerciali con i paesi terzi,

B.

considerando che la protezione dei diritti economici e sociali è un obbligo, per tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi, derivante dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, che prevede il diritto per ogni cittadino di fondare e aderire ai sindacati per la difesa dei propri interessi,

C.

considerando che le convenzioni fondamentali dell'ILO sono riconosciute a livello internazionale come fondamento per un commercio internazionale equo e che purtroppo non tutti gli Stati membri le rispettano appieno,

D.

considerando che è nell'interesse dell'Unione concludere accordi commerciali bilaterali vantaggiosi per l'Unione e per i suoi partner commerciali a condizione che entrambe le parti rispettino i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

E.

considerando che l'atteggiamento di tutti gli Stati membri deve riflettere chiaramente i principi del modello sociale europeo quando sono in gioco questioni sociali e la cooperazione tra gli Stati membri sulla base del metodo aperto di coordinamento,

F.

considerando che lo Stato di diritto e la democrazia sono caratterizzati da sindacati forti e liberi, gruppi e movimenti sociali, e che essi possono sussistere solo all'interno di una comunità democratica in cui prevale la separazione dei poteri,

G.

considerando che alcuni paesi in via di sviluppo affermano che l'Unione, nel chiedere il rispetto delle norme internazionali del lavoro, esercita una pressione su di loro affinché rinuncino al loro vantaggio competitivo,

H.

considerando che la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, del 2008, adottata con il consenso dei 183 membri dell'OIL, afferma che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro non possono essere invocati o utilizzati per legittimare un vantaggio comparativo ed evidenzia che le norme internazionali del lavoro non devono essere utilizzate a fini di protezionismo commerciale,

I.

considerando che alcuni paesi terzi tentano di far applicare il MODE 4 (39) nella negoziazione degli accordi commerciali con l'Unione europea,

J.

considerando che numerose imprese si assumono la propria responsabilità sociale (RSI) e si adoperano affinché nella propria sfera di influenza sia garantito il rispetto di standard sociali e ambientali, ad esempio aderendo al Global Compact dell'ONU oppure partecipando a iniziative industriali volontarie,

K.

considerando che i principi alla base della RSI, pienamente riconosciuti a livello internazionale, nonché all'interno dell'OCSE, dell'OIL e delle Nazioni Unite, riguardano il comportamento responsabile che ci si attende dalle imprese e presuppongono in primo luogo il rispetto della legislazione in vigore, specialmente in materia di occupazione, rapporti di lavoro, diritti umani, ambiente, interessi dei consumatori e la corrispondente trasparenza e lotta contro la corruzione,

L.

considerando che l'adozione di una raccomandazione che disciplini la responsabilità sociale delle imprese e ne imponga il rispetto dovrebbe diventare una realtà a livello di UE,

M.

considerando che la globalizzazione facilita la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri e i paesi terzi,

N.

considerando che il ruolo dell'OIL nel definire nuove norme non è rispettato, nonostante il recente coinvolgimento dell'OIL nel G20, il riconoscimento globale dell'Agenda del lavoro dignitoso e l'inclusione del tema dell'occupazione e del lavoro dignitoso nell'obiettivo di sviluppo del Millennio n. 1,

O.

considerando che occorre ricordare il rispetto incondizionato del diritto di associazione e di un'effettiva negoziazione collettiva,

P.

considerando che occorre promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso,

Q.

considerando che è estremamente importante prevenire ogni tipo di discriminazione salariale in accordo al principio del diritto alla parità di retribuzione per un lavoro equivalente, dichiarato nell'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

R.

considerando che la valutazione di medio termine del sistema di preferenze generalizzate (SPG+) dell'UE (40) mostra che l'SPG+, in base al quale tutti i paesi beneficiari devono ratificare e applicare effettivamente le convenzioni internazionali specifiche in tema di diritti umani, norme fondamentali del lavoro, sviluppo sostenibile e buona governance, ha un effetto significativamente positivo sulla parità di genere in questi paesi,

S.

considerando che occorre promuovere la protezione sociale dei lavoratori,

T.

considerando che occorre promuovere la ratifica e l'applicazione delle convenzioni dell'OIL, classificate dall'Organizzazione come aggiornate, con l'obiettivo di raggiungere una tutela sempre maggiore dei quattro pilastri del lavoro dignitoso che sono occupazione, protezione sociale, dialogo sociale e diritti al lavoro, in particolare le convenzioni sulla governance sociale n. 81 e 129 sugli ispettorati del lavoro, n. 122 sulle politiche a favore dell'occupazione e n. 144 sulle consultazioni a tre,

U.

considerando che l'Agenda sociale europea del 2 luglio 2008 (COM(2008) 0412) auspica un rinnovato sforzo degli Stati membri dell'UE affinché diano il buon esempio ai partner nel mondo ratificando e applicando le convenzioni OIL considerate aggiornate dall'OIL,

V.

considerando che l'effettiva applicazione delle norme internazionali sul lavoro è influenzata negativamente in molti Stati dall'inefficace amministrazione del lavoro e dalla scarsa capacità delle parti sociali,

W.

considerando che secondo il rapporto dell'OIL "Tendenze globali dell'occupazione 2011", nel 2009 il 50,1 % di tutti i lavoratori a livello globale, ossia 1,53 miliardi di persone, era impiegato in occupazioni vulnerabili (41) e che la crisi finanziaria ed economica ha interrotto e invertito la tendenza alla diminuzione delle occupazioni vulnerabili registrata prima del 2008,

X.

considerando che secondo il rapporto dell'OIL 2010 sulla sicurezza sociale nel mondo si afferma che oltre il 50 % di tutti i lavoratori non gode di protezione sociale e che esiste un rinnovato interesse nell'estendere la protezione sociale anche tramite la promozione di sistemi di sicurezza sociale,

Principi generali

1.

ricorda che l'Unione europea aspira a svolgere un ruolo guida a livello mondiale in materia di politica sociale attraverso la promozione di obiettivi sociali su scala globale; sottolinea l'importanza del ruolo riconosciuto al Parlamento europeo in virtù del trattato di Lisbona, che rafforza notevolmente la sua influenza;

2.

ricorda inoltre che nel perseguimento delle politiche e degli obiettivi dell'Unione occorre tenere conto della clausola orizzontale dell'articolo 9 TFUE; che ad esempio, per quanto concerne gli articoli 46 e 49 TFUE o la politica commerciale dell'UE, l'Unione non può ignorare le esigenze di interesse generale (42);

3.

ricorda inoltre che l'articolo 7 TFUE richiede che le varie politiche dell'UE siano coerenti e che il legislatore tenga conto dell'insieme degli obiettivi dell'Unione e agisca conformandosi al principio di attribuzione delle competenze, preservando cioè il corretto equilibrio tra i vari obiettivi e/o interessi quando adotta un atto avente una determinata base giuridica (43);

4.

invita gli Stati membri a rispettare le convenzioni fondamentali dell'OIL, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di associazione e alla negoziazione collettiva, creati mediante l'incoraggiamento del lavoro autonomo fittizio o costringendo le persone a rinunciare ad accordi collettivi;

5.

invita le parti degli accordi di libero scambio a impegnarsi – in conformità con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'OIL e con la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e il suo follow-up, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 86a sessione, nel 1998 – a rispettare, promuovere e realizzare, nelle loro leggi e nelle loro prassi, i principi concernenti i diritti fondamentali, ossia:

a)

la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva;

b)

l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligato;

c)

l'effettiva abolizione del lavoro minorile; e infine

d)

l'eliminazione delle discriminazioni in relazione al lavoro e all'occupazione;

Cooperazione internazionale – alleanza sociale

6.

rammenta che, a livello mondiale, l'Unione europea è considerata un polo d'attrazione e un partner interessante grazie alla sua combinazione unica di dinamismo economico e modello sociale;

7.

sottolinea che il modello sociale europeo offre pari opportunità sul piano dell'istruzione, della formazione e del mercato del lavoro e un pari accesso ai servizi sociali come principali pilastri del successo economico;

8.

ritiene che il mancato rispetto degli standard sociali internazionali di base costituisca una forma di dumping sociale e ambientale che danneggia le imprese e i lavoratori europei;

9.

chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di cooperare con le organizzazioni internazionali per migliorare la dimensione sociale della globalizzazione, tenendo come riferimento il modello sociale europeo;

10.

sottolinea l'importanza di un'azione coerente in materia di protezione sociale all'interno e all'esterno dell'Unione;

11.

suggerisce di sviluppare il dialogo con tutte le parti interessate, sottolineando l'importanza delle questioni sociali e concentrandosi sull'attuazione e l'effettiva applicazione di soluzioni pragmatiche e sostenibili; sottolinea a tale riguardo l'importanza di sensibilizzare le parti sociali in merito ai loro diritti e obblighi;

12.

giudica necessario rafforzare non solo il ruolo delle istituzioni internazionali competenti (segnatamente OIL, OMC, OCSE e Nazioni Unite) ma anche la loro cooperazione a livello di elaborazione, attuazione e promozione degli standard sociali internazionali di base e delle corrispondenti sanzioni;

13.

si dichiara favorevole a che l'Unione si astenga dal concludere accordi commerciali con paesi che non rispettino i diritti umani e le norme fondamentali del lavoro;

14.

sostiene la creazione di strumenti per un dialogo sostenibile con i paesi partner che si basi sul rispetto reciproco, miri allo sviluppo delle risorse proprie dei paesi partner, in particolare i paesi in via di sviluppo, e li metta in grado di sviluppare i settori economici con diligenza;

15.

invita altresì la Commissione ad adattare, in sede negoziale, il livello dei requisiti imposti in base al grado di sviluppo dei singoli paesi partner; propone quindi alla Commissione di stilare un elenco di standard aggiuntivi da applicare in maniera graduale e flessibile tenendo conto della situazione economica, sociale e ambientale del partner interessato;

16.

ritiene che l'applicazione dei citati standard di base, tanto negli Stati membri quanto nel territorio dei paesi partner, dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio continuo da parte di organismi indipendenti, e che l'inosservanza o la violazione degli standard stessi, appurate sulla base di criteri prestabiliti, dovrebbero essere punite con sanzioni comminate mediante procedure efficaci e trasparenti;

17.

è del parere che gli standard in questione dovrebbero essere applicati integralmente e che non si possano introdurre deroghe avvalendosi di zone franche o "accordi con i paesi ospitanti" (host country agreements);

18.

chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di cooperare con i paesi partner per combattere la discriminazione di genere e tutte le forme di violenza contro le donne e per rendere l'uguaglianza di genere una realtà all'interno e all'esterno dell'Unione, in accordo con i principi degli obiettivi di sviluppo del Millennio e la piattaforma d'azione di Pechino; invita la Commissione europea e gli Stati membri ad attuare misure che consolidino in modo significativo lo status giuridico e la posizione sociale delle donne per sfruttare il loro potenziale contributo allo sviluppo economico e sociale;

19.

plaude alla promozione dell'uguaglianza di genere nei paesi e nei territori in via di sviluppo grazie agli attuali e futuri accordi commerciali previsti dal SPG; chiede che la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali in materia di uguaglianza di genere diventino prerequisiti di tutti gli accordi di commercio internazionale e di partenariato economico;

20.

invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare reciprocamente e con i paesi partner per proteggere le categorie di lavoratori vulnerabili e combattere la discriminazione, non solo basata sul genere, ma anche sull'origine razziale o etnica, sulla religione o le convinzioni personali, sulla disabilità, l'età e l'orientamento sessuale; richiama in particolare l'attenzione sui soggetti che affrontano molteplici discriminazioni e svantaggi, al fine di affrontare le cause profonde della povertà;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a rendere prioritari, negli accordi commerciali, nel dialogo con altri paesi e nella cooperazione allo sviluppo, l'eliminazione del lavoro minorile e il rispetto dei diritti dei bambini e osserva che il settore privato svolge un ruolo fondamentale nel rispetto dei diritti dei bambini; ritiene che le misure volte a contrastare il lavoro minorile debbano prevedere la creazione di posti di lavoro dignitosi per gli adulti, consentendo così ai bambini di ricevere un'istruzione adeguata; chiede inoltre l'istituzione di un numero verde UE per il lavoro minorile, al quale i cittadini possono segnalare tutte le imprese che si avvalgono del lavoro minorile ovunque nel mondo; ritiene che questo numero verde debba disporre di una piccola ma sufficiente capacità che consenta di pubblicare una relazione annuale relativa ai suoi risultati;

22.

sottolinea che la spesa dell'Unione nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, degli accordi di associazione o di stabilità e degli accordi commerciali offre opportunità uniche per aiutare i paesi partner nella realizzazione di istituti di istruzione, formazione professionale e del mercato del lavoro e di una protezione sociale di base sostenibili nell'ottica di una maggiore sicurezza sociale ed economica e, pertanto, di un maggiore benessere;

23.

ribadisce che la Commissione europea e gli Stati membri, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'assistenza esterna, sostengano l'attuazione di programmi per il lavoro dignitoso che riflettano il fabbisogno e le priorità nazionali riguardanti l'occupazione e la politica sociale e si basino su un accordo tripartito (datori di lavoro, lavoratori, governi); chiede inoltre alla Commissione europea e agli Stati membri di integrare meglio gli obiettivi di ordine sociale e occupazionale nei settori economici e commerciali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'assistenza esterna;

24.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di cooperare con i paesi partner al fine di migliorare la qualità delle capacità dei cittadini che sono determinanti per i nuovi posti di lavoro e l'occupazione, in quanto ciò rappresenta un catalizzatore per la stabilità, la prosperità, le società inclusive e la buona governance, specie nei paesi vicini all'UE;

25.

chiede che il nuovo Servizio per l'azione esterna preveda addetti agli affari sociali, al fine di accrescere la sua efficienza nel campo della politica sociale e, in particolare, di far sì che garantire un lavoro dignitoso per tutti sia un obiettivo centrale della sua politica;

26.

riconosce che, sebbene la tendenza internazionale in materia di accordi commerciali bilaterali vada gradualmente verso una maggiore accettazione dell'inserimento di norme sociali e del lavoro collegate alle agende commerciali, gli accordi di libero scambio in generale contengono ancora pochi riferimenti alle norme sociali; si rammarica che l'UE non disponga di una formula omogenea per una "clausola sociale" da inserire in tutti gli accordi commerciali bilaterali; esorta l'UE a includere una clausola sociale in linea con altre norme concordate e riconosciute a livello internazionale (ad esempio le norme fondamentali del lavoro dell'OIL) in tutti gli accordi commerciali esterni dell'UE, compresi quelli nell'ambito dell'OMC;

27.

ricorda che le attuali pratiche dell'OMC devono essere rese ugualmente vantaggiose per i paesi in via di sviluppo e per i paesi sviluppati;

28.

rammenta che le politiche sociali e in materia di concorrenza devono essere combinate e sottolinea che il modello sociale europeo non deve in alcun caso essere indebolito a favore della competitività e di presunti vantaggi economici; ribadisce che il modello sociale europeo deve essere un esempio di tutela dei lavoratori nei paesi in via di sviluppo;

Responsabilità sociale delle imprese

29.

ricorda che l'UE si è posta non soltanto l'obiettivo di diventare un polo d'eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese, ma anche quello di promuovere la RSI nell'ambito delle politiche esterne che attua; riconosce gli sforzi della Commissione a livello di promozione delle migliori prassi in materia di responsabilità sociale tra le imprese europee che operano all'estero, ma sottolinea che la stessa Commissione dovrebbe tenere in maggiore considerazione l'importanza delle certificazioni e dei marchi che attestano il rispetto dei principi della responsabilità sociale da parte delle imprese;

30.

ritiene che la responsabilità sociale delle imprese rappresenti una forma di impegno utile e non vincolante per le aziende; raccomanda un ulteriore e mirato sviluppo della responsabilità sociale delle imprese attraverso, tra l'altro, la norma ISO 26000, il Global Compact dell'ONU e i principi guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, e collegando la responsabilità sociale delle imprese a iniziative più ampie che promuovano il lavoro dignitoso a livello settoriale, di comunità, nazionale e regionale, quali i programmi Better Work e SCORE dell'OIL che coinvolgono lavoratori, datori di lavoro, autorità e altre parti interessate;

31.

sottolinea che non occorre adottare a livello dell'UE direttive che disciplinino e impongano la responsabilità sociale delle imprese;

32.

ritiene che la Commissione, nella sua futura comunicazione sull'internazionalizzazione delle attività delle PMI, dovrebbe proporre misure volte a sostenere e promuovere le iniziative delle PMI in materia di RSI che rispettino il principio "pensare anzitutto in piccolo" (think small first) e siano calibrate sulle specificità delle citate imprese;

33.

invita la Commissione europea e gli Stati membri a cercare di assicurare il rafforzamento dei principi direttivi dell'OCSE per le imprese multinazionali, nella versione attuale, mantenendo e consolidando la loro applicazione di "specifiche istanze", e introducendo le migliori pratiche per i "punti di contatto nazionale" (NCP), insieme a un'analisi di come l'Unione europea potrebbe meglio assumersi i propri obblighi nei confronti degli NPC attraverso le delegazioni del Servizio europeo per l'azione esterna;

34.

sottolinea che la RSI dovrebbe abbracciare nuovi ambiti quali l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità e l'inclusione sociale, misure di antidiscriminazione e lo sviluppo dell’istruzione e dell’apprendimento permanenti; sottolinea che la responsabilità sociale delle imprese deve riguardare, per esempio, la qualità del lavoro, il salario equo, le prospettive di carriera e la promozione di progetti innovativi in modo da sostenere il passaggio a un'economia sostenibile;

35.

chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di incoraggiare le imprese domiciliate nell'UE a rispettare i diritti umani, economici e sociali e l'ambiente in tutte le loro attività a livello globale, in particolare quelle condotte da proprie filiali o altre aziende collegate;

36.

sottolinea che all'osservanza di norme rigide in materia ambientale da parte delle aziende dell'UE nei paesi terzi deve essere conferita la stessa importanza garantita al rispetto dei diritti dei lavoratori, poiché i danni all'ambiente quasi sempre compromettono anche la salute dei lavoratori, distruggono le aree agricole, le zone di pesca e altre risorse economiche, privando quindi molte persone di elementi basilari per la loro sussistenza;

37.

sottolinea che, visto il loro peso negli scambi commerciali internazionali, le imprese europee, le loro controllate e i loro fornitori esterni svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nella divulgazione degli standard sociali e del lavoro nel mondo, e che pertanto il loro comportamento dovrebbe essere conforme ai valori europei e alle norme riconosciute a livello internazionale; ritiene che, nel caso in cui le imprese europee delocalizzino la loro produzione in paesi caratterizzati da standard sociali inferiori, sarebbe assolutamente opportuno riconoscere, anche nelle sedi giurisdizionali in Europa, la responsabilità di dette imprese per gli eventuali danni e le esternalità negative riguardanti le popolazioni locali;

38.

esorta la Commissione a modificare la sua proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2010/0383(COD)) al fine di consentire la citazione in giudizio di una controllata con sede legale in un paese terzo, insieme alla controllante europea, nonché di aggiungere ulteriori criteri di competenza;

39.

chiede alla Commissione di promuovere la giusta rilevanza della RSI nelle politiche commerciali a livello multilaterale, all'interno dei forum internazionali che hanno sostenuto la RSI, in particolare OCSE e OIL, nonché all'interno dell'OMC in un'ottica post Doha;

40.

invita la Commissione a inserire sistematicamente negli accordi di libero scambio e di investimento che negozia con i paesi terzi un capitolo sullo sviluppo sostenibile contenente una clausola sulla responsabilità sociale delle imprese giuridicamente vincolante;

41.

propone che la clausola sulla responsabilità sociale contempli non soltanto il rispetto delle otto convezioni fondamentali e delle quattro convenzioni prioritarie dell'OIL, ma anche appositi incentivi per incoraggiare le aziende ad assumere impegni in materia di RSI e un obbligo di diligenza in capo alle imprese e ai gruppi di imprese, ossia il dovere di adottare misure proattive atte a individuare e prevenire eventuali violazioni dei diritti umani o ambientali nonché i casi di corruzione ed evasione fiscale, anche a livello di controllate e indotto (ossia di sfera di influenza);

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

42.

invita tutti gli Stati membri a rispettare e promuovere le norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro, a rispettare le convenzioni finora emanate in materia sociale e ad applicarne concretamente i principi che si riferiscono ai diritti fondamentali dei lavoratori;

43.

sottolinea che in diversi paesi che godono del regime SPG-Plus sono state segnalate ripetute violazioni delle norme fondamentali del lavoro, senza che ciò abbia portato però a una sospensione delle preferenze; ritiene che la mancata applicazione della condizionalità mini l'ambizione dell'UE di promuovere la politica sociale e le norme fondamentali del lavoro a livello globale e sia contraria al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo;

44.

accoglie con favore il sistema di vigilanza delle norme internazionali del lavoro dell’OIL, che è unico a livello internazionale e contribuisce ad assicurare che i vari paesi attuino le convenzioni che ratificano; sottolinea che, in caso di difficoltà, l’OIL dovrebbe assistere i paesi attraverso il dialogo sociale e l’assistenza tecnica;

45.

esorta la Commissione a promuovere una maggiore cooperazione tra l'OMC e l'OIL, consentendo a quest'ultima di presentare relazioni di esperti all'OMC nelle controversie commerciali, al fine di integrare nelle attività dell'OMC le norme in materia di lavoro e lavoro dignitoso, evitando di mettere a repentaglio lo sviluppo sociale;

46.

ritiene che le politiche dell'Unione debbano essere incentrate sulle persone oltre che sulle istituzioni per quanto concerne lo sviluppo del capitale umano e le riforme del mercato del lavoro;

47.

esprime preoccupazione per il fatto che alcuni paesi terzi utilizzano la procedura MODE 4 per le loro attività commerciali; chiede invece alla Commissione e agli Stati membri di cercare di strutturare la migrazione internazionale in modo da evitare lo sfruttamento e la fuga dei cervelli;

48.

sostiene le iniziative volte a rafforzare lo sviluppo del dialogo e della cooperazione tra le parti sociali all'interno dei paesi partner e a livello transnazionale e chiede alla Commissione di continuare a sviluppare i programmi esistenti, concentrandosi su quelli che mirano a rafforzare il potere istituzionale delle parti sociali per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche;

49.

sostiene l'attuazione della libertà di associazione per i sindacati e il diritto di concordare accordi collettivi, senza esclusioni, per rinforzare, migliorare e tutelare condizioni di lavoro dignitose;

50.

ricorda gli orientamenti dell'Unione europea su diverse questioni in materia di diritti umani, che costituiscono un forte segnale politico del carattere prioritario attribuito dall'Unione a tali questioni; chiede pertanto al Consiglio di adottare orientamenti analoghi sulla base delle otto convenzioni fondamentali dell'OIL, da utilizzare come strumento pragmatico dell'Unione europea che contribuisca a un migliore avanzamento della politica sociale esterna dell'Unione; ricorda che il rispetto della legislazione internazionale in materia di diritti umani è un obbligo vincolante per tutte le imprese come previsto nella Dichiarazione universale;

51.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un approccio costruttivo per affrontare le conseguenze sociali degli adeguamenti e delle ristrutturazioni collegati alla globalizzazione;

Governance economica globale

52.

plaude all'organizzazione di riunioni dei ministri degli Affari sociali del G20 ed esorta la Commissione ad assumere un ruolo attivo in tali contesti; si rammarica del fatto che, in generale, il monitoraggio a livello di UE, continui a essere insoddisfacente;

53.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di integrare le politiche occupazionali, sociali e ambientali, compresi gli aspetti relativi all'uguaglianza di genere, in tutti i negoziati concernenti le strutture della governance economica globale e i dialoghi macroeconomici;

54.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare il buon governo nel settore finanziario, fiscale e giudiziario, in maniera da rafforzare la dimensione sociale della globalizzazione;

55.

chiede alla Commissione di formulare una raccomandazione agli Stati membri dell'UE a favore dell'attuazione e della ratifica delle convenzioni dell'OIL, classificate dall'OIL come aggiornate, per migliorare i diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro nell'Unione e nei paesi partner, con l'obiettivo di realizzare una globalizzazione equa e inclusiva attraverso una maggiore coerenza della dimensione esterna delle politiche economiche e sociali degli Stati membri; chiede alla Commissione, nella stessa ottica, di incoraggiare gli Stati membri a effettuare revisioni periodiche per esaminare le implicazioni delle politiche economiche, finanziarie e commerciali;

56.

ritiene che la proliferazione di organismi internazionali di regolamentazione sollevi problemi urgenti in ordine alla coerenza e all'efficacia dell'ordinamento giuridico internazionale, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali e dei lavoratori;

57.

propone che la ridefinizione della governance globale sia orientata verso una maggiore integrazione degli organismi di regolamentazione nell'ordinamento giuridico delle Nazioni Unite e un maggior rispetto dei principi abbracciati dalle sue agenzie specializzate, in particolare l'OIL e l'OMS;

*

* *

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Sul sito: http://www2.ohchr.org/english/law/

(2)  http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework

(3)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf

(4)  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm

(5)  http://www.coe.int/t/dg3/migration/documentation/Default_conv_en.asp

(6)  http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm

(7)  Ibidem.

(8)  http://www.ilo.org/jobspact/about/lang–en/index.htm

(9)  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@cabinet/documents/publication/wcms_099766.pdf

(10)  http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf

(11)  http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm

(12)  OMC: GATS, articolo 1, paragrafo 2, lettera d) = MODE 4.

(13)  Ginevra, ILO 2004; http://www.ilo.org/fairglobalization/report/lang–en/index.htm

(14)  http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm

(15)  http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_34889_44086753_1_1_1_1,00.html

(16)  GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82.

(17)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(18)  GU C 320 del 28.10.1996, pag. 261.

(19)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

(20)  GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 326.

(21)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(22)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 65.

(23)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 84.

(24)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 865.

(25)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

(26)  GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 180.

(27)  GU C 104 del 14.4.1999, pag. 180.

(28)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.

(29)  Testi approvati, P7_TA(2010)0446.

(30)  GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 305.

(31)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 301.

(32)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.

(33)  Conclusioni del Consiglio del 14.6.2010 sul lavoro minorile, 10937/1/2010.

(34)  Conclusioni del Consiglio europeo del 16.9.2010, EUCO 00021/1/2010.

(35)  http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/non-financial_reporting_en.htm

(36)  GU L 211 del 6.8.2008.

(37)  http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf

(38)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691

(39)  OMC: GATS, articolo 1, paragrafo 2, lettera d) = MODE 4.

(40)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/may/tradoc_146196.pdf

(41)  Vulnerabilità professionale: la somma di lavoratori in proprio e dei coadiuvanti familiari non retribuiti. L'indicatore sulla vulnerabilità professionale è uno degli obiettivi di sviluppo del Millennio ufficiali riguardanti l'occupazione e ricadenti nell'obiettivo n. 1: eliminare la fame e la povertà estrema.

(42)  Parere del Servizio giuridico del PE sul campo di applicazione dell'articolo 9 TFUE (clausola sociale orizzontale), richiesto dal presidente della commissione EMPL (SJ-00004/10), paragrafo 15.

(43)  Ibidem, paragrafo 8.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/51


Mercoledì 8 giugno 2011
Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

P7_TA(2011)0261

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sul regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo: esperienza acquisita e prospettive future (2009/2149(INI))

2012/C 380 E/08

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli da 208 a 211 nonché gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (1) (Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo – DCI),

vista la dichiarazione del millennio dell’8 settembre 2000, che stabilisce gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) come criteri congiuntamente definiti dalla comunità internazionale per eliminare la povertà,

vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo", firmata il 20 dicembre 2005 (2),

viste la dichiarazione comune sul controllo democratico e sulla coerenza delle azioni esterne e la dichiarazione della Commissione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

viste le dichiarazioni della Commissione iscritte nel verbale del Consiglio che adotta ufficialmente la posizione comune del Consiglio sull’adozione di uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (4), in particolare la "Dichiarazione della Commissione relativa all’articolo 5 DCI”,

vista la lettera D(2007)303749 del 5 marzo 2007 dell'allora presidente della commissione per lo sviluppo, Josep Borrell Fontelles, agli allora Commissari Ferrero-Waldner e Michel (5),

vista la lettera A(2007)5238 del 26 marzo 2007 dell'allora Commissario Ferrero-Waldner all’allora presidente della commissione per lo sviluppo, Josep Borrell Fontelles (6),

visto il documento intitolato "Reporting Directives for the Creditor Reporting System" concernente le direttive per la notifica alla base dati del sistema di notifica dei paesi creditori del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) (7),

vista la sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2007 nella causa C-403/05 (Parlamento europeo contro Commissione delle Comunità europee) Ricorso di annullamento della decisione della Commissione recante approvazione di un progetto relativo alla sicurezza delle frontiere nelle Filippine (decisione adottata in base al regolamento (CEE) n. 443/92),

visto il regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (8),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009 (doc. 15265/2009),

vista la decisione del Consiglio del 26 luglio 2010 che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (9),

vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 sulla revisione del bilancio dell’UE (COM(2010)0700),

vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 su "Il futuro del sostegno al bilancio dell'UE a favore dei paesi terzi" (COM(2010)0586),

visto il Libro verde della Commissione europea del 10 novembre 2010 intitolato "La politica di sviluppo dell'Unione europea a sostegno della crescita inclusiva e dello sviluppo sostenibile: potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE" (COM(2010)0629),

vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti strategici per paese e i programmi indicativi per la Malaysia, il Brasile e il Pakistan (10),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti di strategia regionali e i programmi indicativi regionali per il Mercosur e l’America latina (11),

vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sul progetto di decisione della Commissione che stabilisce un documento di strategia regionale 2007-2013 e un programma indicativo pluriennale per l'Asia (12),

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sul controllo democratico dell’attuazione dello strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo (DCI) (13),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce una misura speciale per l'Iraq per il 2007 (14),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono programmi d’azione annuali per il Brasile per il 2008 e per l’Argentina per il 2008 (15),

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sui poteri locali e la cooperazione allo sviluppo (16),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Le autorità locali: attori di sviluppo" (COM(2008)0626),

visto il dialogo strutturato avviato nel 2010 dalla Commissione allo scopo di coinvolgere le organizzazioni della società civile e le autorità locali nella cooperazione allo sviluppo della Commissione,

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce il programma annuale d'azione 2009 "Attori non statali e autorità locali nello sviluppo" (Parte II: Progetti mirati) (17),

vista la sua posizione del 3 febbraio 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (18),

vista la sua posizione del 3 febbraio 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (19),

vista la sua posizione del 3 febbraio 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1934/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (20),

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0187/2011),

A.

considerando che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del DCI, l’obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo di questo strumento è “l’eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner […], incluso il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM)”,

B.

considerando che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del DCI tutte le misure a titolo dei programmi geografici e il 90 % delle spese previste a titolo dei programmi tematici devono rispondere ai criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC,

C.

considerando che, secondo i calcoli della Commissione, soltanto lo 0,2 % degli impegni finanziati a titolo di programmi tematici DCI tra il 2007 e il 2009 sono difformi dai criteri APS,

D.

considerando che, conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE (decisione comitatologia) (21), nel 2007 il Parlamento ha lanciato un processo di controllo democratico dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1905/2006, compresi i documenti strategici nazionali, regionali e tematici e i programmi indicativi pluriennali e della maggior parte dei programmi d’azione annuali,

E.

considerando che, conformemente alla dichiarazione comune sul controllo democratico e sulla coerenza delle azioni esterne e alla dichiarazione della Commissione sul controllo democratico e sulla coerenza delle azioni esterne allegate all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, la Commissione si è impegnata a "tenere debitamente conto della posizione del Parlamento europeo nell'attuazione delle strategie",

F.

considerando che i principi di appropriazione, partecipazione e buona governance implicano un approccio multiplo, in cui i diversi partner dello sviluppo, che si tratti di autorità locali o di attori non statali agiscono in maniera complementare e coerente, e che è importante, tuttavia, operare una distinzione chiara tra il ruolo specifico delle autorità locali e quello degli attori non statali relativamente alle loro sfere di competenza, legittimità e controllo democratico, esperienza nella gestione degli affari locali e coinvolgimento nell'attuazione delle politiche pubbliche,

G.

considerando che i finanziamenti dell'UE per la cooperazione internazionale con l'Africa provengono da quattro strumenti geografici: il FES per i paesi ACP situati in Africa, l'accordo di commercio, sviluppo e cooperazione (ACFC) per il Sudafrica, l'ENPI per cinque stati dell'Africa settentrionale e il DCI per i programmi tematici,

H.

considerando che la Commissione si è impegnata a garantire che il 20 % dell’assistenza che concede nel quadro dei programmi nazionali oggetto del DCI sarà destinato, nel 2009, all’istruzione primaria e secondaria e alle cure sanitarie di base, attraverso progetti, programmi o sostegni di bilancio legati a questi settori, prendendo a riferimento una media di tutte le zone geografiche,

I.

considerando che l'Unione europea si è impegnata per l'obiettivo collettivo di spesa dello 0,7 % del PIL a favore dell'APS entro il 2015,

J.

considerando che il Vertice della terra 2012 è volto ad assicurare un rinnovato impegno politico a favore dello sviluppo sostenibile, a valutare i progressi compiuti verso gli obiettivi concordati a livello internazionale in tema di sviluppo sostenibile e ad affrontare le nuove sfide emergenti,

K.

considerando che l'articolo 290 TFUE stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo,

Esperienza acquisita

1.

si compiace della volontà della Commissione di attuare il proprio impegno a intrattenere un dialogo regolare e approfondito con il Parlamento europeo sull'attuazione del DCI; riconosce gli sforzi compiuti per tenere i gruppi di lavoro DCI del Parlamento informati in merito alle modalità con cui i loro commenti sui documenti strategici sono stati tenuti in considerazione nell'elaborazione dei programmi d’azione annuali;

2.

rileva che, specialmente nel corso del riesame intermedio, il dialogo tra la Commissione e il Parlamento, in quanto elemento del controllo democratico, ha concorso a evitare l'adozione di documenti strategici contenenti disposizioni ultra vires e ha consentito di rendere i documenti strategici conformi ai requisiti del DCI e segnatamente ai principi di ammissibilità APS;

3.

considera deplorevole che diverse riserve espresse dal Parlamento nel corso del processo di controllo democratico non siano state tenute in debito conto dalla Commissione, segnatamente la mancanza di una concentrazione sulla povertà e sugli OSM;

4.

considera deplorevole che, mentre il "Consenso europeo in materia di sviluppo" (2005) e il DCI sottolineano l'importanza dell’appropriazione, il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nell'elaborazione dei documenti strategici per paese è stato scarso nella pratica; considera deplorevole che la Commissione non abbia attuato in modo adeguato le disposizioni degli articoli 19, 20 e 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006 sulla consultazione degli attori non statali e delle autorità locali;

5.

rammenta che non bisogna confondere una "strategia a favore della crescita" con una strategia di sviluppo a lungo termine, che comporta il finanziamento di obiettivi di lungo periodo quali la sanità, l'istruzione, l'accesso all'energia nelle zone rurali, il sostegno agli agricoltori più piccoli ecc.;

6.

considera deplorevole che, in risposta alle sue risoluzioni in cui si poneva in evidenza l'inosservanza dei requisiti relativi ai criteri di ammissibilità all’APS stabiliti all'articolo 2, paragrafo 4, la Commissione abbia modificato o ritirato soltanto tre degli 11 progetti di misure esecutive in causa;

7.

deplora che il comitato creato in virtù dell'articolo 35 del DCI non abbia reagito alle risoluzioni del Parlamento che indicavano che la Commissione aveva oltrepassato le sue competenze di esecuzione; osserva con preoccupazione che il sostanziale lavoro di controllo compiuto dal Parlamento non ha ricevuto alcun ascolto presso i rappresentanti degli Stati membri nel comitato DCI ed esorta gli Stati membri ad assumersi le loro responsabilità e a garantire, in stretta collaborazione con il Parlamento, che le misure proposte dalla Commissione siano pienamente conformi alle indicazioni del DCI;

8.

chiede alla Commissione di precisare, in ordine di priorità e con la rispettiva ponderazione, i criteri da essa utilizzati per l'assegnazione dei fondi tra i paesi e le regioni DCI nonché ai vari settori di attività, all'interno dei singoli programmi geografici o tematici;

9.

ritiene che molti documenti strategici nazionali e regionali non assegnino risorse sufficienti all'obiettivo più importante dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo di eliminare la povertà nel contesto dello sviluppo sostenibile e che molti documenti non indichino chiaramente la misura in cui le azioni proposte contribuiranno agli OSM;

10.

richiama in particolare l'attenzione sul requisito di ammissibilità APS per programmi geografici a titolo del DCI e sollecita la Commissione e il SEAE a provvedere alla piena conformità a questo dovere giuridico in ogni caso;

11.

pone in rilievo che la coerenza dello sviluppo, l'"appropriazione" dello sviluppo e la non frammentazione degli aiuti sono essenziali per garantire l'efficacia degli aiuti;

Prospettive future: principi

12.

sottolinea che per l'UE resta necessario uno strumento specifico di finanziamento della cooperazione allo sviluppo, mirato esclusivamente ai paesi in via di sviluppo e calibrato espressamente agli obiettivi stabiliti nell'articolo 208 TFUE; insiste che le dotazioni annuali per l'APS nel prossimo periodo del quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbero essere incrementate in termini reali fino a conseguire l'obiettivo collettivo di spesa pari allo 0,7 % del PIL per l'APS nel 2015;

13.

sottolinea che la piena conformità ai criteri APS, in particolare al requisito OCSE/DAC secondo cui ogni transazione è gestita avendo come finalità principale la promozione dello sviluppo economico e del benessere dei paesi in via di sviluppo (22) deve restare la premessa per ogni misura da finanziare quale parte integrante di programmi geografici nel contesto del nuovo strumento; sollecita per i programmi tematici quote APS più rigorose di quelle a titolo dell'attuale DCI, in particolare per i programmi tematici su "migrazione e asilo", relativamente ai quali la Commissione non ha chiaramente dimostrato in che modo le attività finanziate nel contesto dei controlli alle frontiere siano ammissibili all'APS in base ai criteri dell'OCSE/DAC;

14.

sottolinea che il conseguimento degli OSM deve restare il principale obiettivo dello strumento per il periodo fino al 2015; sollecita la Commissione ad assicurare che l'aiuto dell'UE permanga coerente con gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale adottati dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali competenti per il periodo successivo al 2015;

15.

riconosce la necessità di cooperare in ambito non APS con diversi paesi in via di sviluppo per quanto riguarda l'approvvigionamento di beni pubblici globali; ritiene che una cooperazione di questo tipo andrebbe disciplinata e che i fondi dovrebbero essere canalizzati attraverso uno o più strumenti distinti onde assicurare la trasparenza e tutelare la specificità della cooperazione allo sviluppo in quanto ambito politico autonomo nel settore delle relazioni esterne; insiste, in linea con l'impegno assunto nel Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009, che il finanziamento relativo al cambiamento climatico non deve frenare o pregiudicare la lotta contro la povertà e l'avanzamento progressivo verso gli OSM e che gli scarsi fondi APS disponibili per la riduzione della povertà non devono essere destinati a finalità estranee allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che la definizione dell'APS data dall'OCSE non dovrebbe essere modificata e invita la Commissione a garantire che nessun progetto di sviluppo finanziato dall'Unione sia contrario agli sforzi globali di attenuazione del cambiamento climatico e che tutti questi progetti siano "a prova di clima", in particolare i grandi progetti infrastrutturali o i progetti in piccole isole, le quali saranno le prime a subire le conseguenze del cambiamento climatico;

16.

esprime la sua preoccupazione, in un periodo di forti limitazioni ai bilanci pubblici, in merito all'elevata attenzione rivolta agli investimenti del settore privato quale mezzo per ottenere maggiori risorse finanziarie per lo sviluppo; sottolinea che la cooperazione allo sviluppo è l'unica politica di azione esterna (oltre agli aiuti umanitari) che non è stata elaborata per servire gli interessi dell'UE, bensì per difendere gli interessi delle popolazioni più emarginate e vulnerabili del pianeta; sollecita pertanto la Commissione ad assicurarsi che qualunque finanziamento pubblico utilizzato a sostegno degli investimenti del settore privato nel sud del mondo non venga sottratto a settori già sotto-finanziati (come i programmi per gli attori non statali e le autorità locali, per esempio) e che tale sostegno consenta efficacemente lo sviluppo del settore privato nazionale e delle piccole e medie imprese nei paesi a basso reddito;

17.

concorda che sia necessario un approccio differenziato ai diversi gruppi di paesi in via di sviluppo e che l'aiuto finanziario tradizionale può diventare meno rilevante per i paesi emergenti; ritiene che l'aiuto ai paesi emergenti, dato che promuove la crescita economica sostenibile, dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento della politica fiscale dei paesi partner e favorire la mobilitazione del gettito interno in modo mirato a ridurre la povertà e la dipendenza dall'aiuto;

18.

sollecita la Commissione a fornire maggiore sostegno per assistere i paesi in via di sviluppo ed emergenti nelle riforme fiscali, allo scopo di sostenere sistemi fiscali efficaci, efficienti, equi e sostenibili; invita la Commissione a integrare efficacemente i principi della buona governance in materia fiscale nella programmazione, attuazione e controllo dei documenti strategici nazionali e regionali, adottando al contempo le misure necessarie a far rispettare l'obbligo di segnalazione paese per paese delle società transnazionali;

19.

sottolinea che il futuro strumento di cooperazione allo sviluppo dovrebbe continuare a coprire tutti i paesi in via di sviluppo delle regioni geografiche a cui si applica, conformemente all'elenco OCSE/DAC dei paesi in via di sviluppo;

20.

chiede una cooperazione più intensa tra Commissione e Stati membri onde attuare la disposizione dell'articolo 210 TFUE e sostiene l'elaborazione di documenti strategici europei congiunti; ritiene che tutti i documenti di programmazione dell'UE per ogni paese e regione debbano includere matrici dettagliate e aggiornate dei donatori, oltre a un capitolo speciale sull'efficacia degli aiuti dell'UE che specifichi le azioni intraprese per rafforzare il coordinamento, l'armonizzazione e la complementarietà tra donatori e migliorare la divisione dei compiti tra donatori e, in particolare, tra Stati membri dell'UE;

21.

rinnova la sua richiesta che il Fondo europeo di sviluppo (FES) sia inserito nel bilancio dell'UE, il che semplificherebbe le procedure e potenzierebbe l'efficacia e l'efficienza dell'aiuto della Commissione; insiste che ciò non deve portare a riduzioni di sorta dell'importo globale del finanziamento a livello dell'UE al DCI e al FES o dell'importo totale del finanziamento messo a disposizione a livello dell'UE per l'APS;

22.

ritiene che il sostegno ai gruppi vulnerabili (donne, persone con disabilità, giovani e disoccupati, popolazioni indigene) oltre all'integrazione di genere e al trattamento di altre "questioni trasversali" vada rafforzato; insiste sul fatto che per lo strumento che succederà al DCI sono necessari indicatori di riferimento chiari nei documenti di programmazione, per garantire che l'impatto degli interventi dell'UE possa essere misurato;

23.

sottolinea che il coinvolgimento delle autorità locali nelle politiche di sviluppo è essenziale per conseguire gli OSM e garantire una buona governance; sottolinea, in particolare, che le autorità locali hanno un ruolo fondamentale da svolgere in ambiti quali l'istruzione, la lotta contro la fame, la sanità, le risorse idriche, le strutture igienico-sanitarie, la coesione sociale e lo sviluppo economico locale, ecc.; ritiene, pertanto, essenziale rafforzare il loro ruolo nel quadro del prossimo strumento finanziario, in linea con il principio dell'appropriazione dello sviluppo;

24.

sottolinea la necessità di un dialogo regolare e strutturato tra la Commissione, il SEAE, gli attori non statali e le autorità locali in merito alla programmazione, l’attuazione e la valutazione dei documenti di strategia; insiste, pertanto, sulla necessità di tenere in considerazione le conclusioni del dialogo strutturato nei futuri strumenti finanziari;

25.

sottolinea la necessità di disposizioni sulla flessibilità atte a consentire all'UE di reagire ai cambiamenti nelle esigenze e nelle priorità; propone un esame del modello FES di dotazioni limitate per singolo paese dell'aiuto non programmato in quanto eventuale schema per il futuro strumento di cooperazione allo sviluppo; sottolinea tuttavia che fondi utilizzati in modo più flessibile devono puntare a obiettivi di autentico sviluppo;

26.

ritiene che il nuovo strumento di cooperazione allo sviluppo debba prefigurare una base per un aiuto più mirato e flessibile per le situazioni di fragilità; ritiene che la nuova architettura finanziaria dovrebbe concorrere a generare un corretto collegamento tra aiuto, ripristino e sviluppo (LRRD) attraverso la flessibilità e la complementarietà dei meccanismi di finanziamento;

Prospettive future: Programmi geografici e tematici

27.

chiede un parametro del 20 % delle spese per programmi geografici da destinare ai servizi sociali di base come enunciato negli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (indicatore 8.2 dell'obiettivo 8: "Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo");

28.

insiste su rigorosi criteri di ammissibilità per il sostegno di bilancio; insiste che la Commissione deve astenersi dall'utilizzare il sostegno di bilancio in paesi in cui non è possibile garantire la trasparenza delle spese pubbliche, che il sostegno del bilancio deve sempre essere accompagnato da azioni del paese destinatario per sviluppare il controllo parlamentare e la capacità di revisione contabile nonché per aumentare la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni, e che la società civile dovrebbe partecipare a un monitoraggio del sostegno di bilancio;

29.

riconosce il ruolo importante svolto dalla società civile nell'ambito dello sviluppo, nel vigilare per quanto riguarda il governo per assicurarne la responsabilizzazione, e chiede di fornire finanziamenti adeguati alla società civile dei paesi in via di sviluppo;

30.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione di fornire un bilancio globale che quantifichi il sostegno di bilancio generale, settoriale, per singolo progetto o sotto qualunque altra forma concessa al governo locale; insiste che disporre di questa visione d'insieme renderebbe più coerente l'aiuto fornito al governo locale e migliorerebbe la buona governance nei paesi partner;

31.

osserva che tutti i programmi tematici a titolo del DCI devono comprovare la loro pertinenza e sottolinea che è imperativo mantenere sia i programmi tematici che quelli geografici, tuttavia auspica una maggiore concentrazione dettata dalle nuove sfide come le crisi mondiali in campo finanziario ed economico, la crisi alimentare mondiale, il cambiamento climatico e le esigenze specifiche degli Stati fragili e di quelli in transizione;

32.

sottolinea che l'immigrazione è un settore in cui vi è la chiara esigenza di attribuire la priorità alla coerenza politica per lo sviluppo rispetto alle considerazioni a breve termine sull'immigrazione UE, allo scopo, in particolare, di contrastare l'immigrazione illegale; sottolinea che i fondi per lo sviluppo relativi all'immigrazione non andrebbero utilizzati per rafforzare la gestione delle frontiere e combattere l'immigrazione illegale; insiste che ogni futuro programma tematico sulla migrazione deve essere pienamente conforme agli obiettivi di sviluppo dell'UE e che il finanziamento di base a titolo del programma deve essere conforme ai criteri di ammissibilità APS; sottolinea, in particolare, che i progetti che riguardano la migrazione sud-sud dovrebbero avere la priorità nel quadro del programma tematico;

33.

sottolinea che un nuovo programma tematico "Investire nelle persone" deve essere mirato, ma non limitarsi, a conseguire gli OSM che accusano maggiori ritardi e accordare particolare attenzione a paesi e regioni in cui i relativi indicatori sono critici; sottolinea che l'istruzione di base e l'alfabetizzazione costituiscono il punto di partenza per il processo di sensibilizzazione e per l'appropriazione dello sviluppo; insiste pertanto affinché il programma accordi particolare attenzione all'istruzione quale strumento di emancipazione e partecipazione;

34.

ritiene che il nuovo strumento dovrebbe prevedere un approccio differenziato per i finanziamenti alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali ed altresì evitare qualsiasi concorrenza inutile tra i due tipi di attori; sottolinea la necessità di affrontare il problema del numero eccessivo di sottoscrizioni dell'attuale programma; chiede che i risultati del dialogo strutturato si riflettano pienamente nel futuro programma tematico e nelle modalità di aiuto proposte;

35.

sottolinea che uno dei motivi per cui gli OSM non sono stati raggiunti è il mancato riconoscimento dei contributi dell'ambiente, delle risorse naturali e degli ecosistemi allo sviluppo umano e all'eliminazione della povertà; osserva con preoccupazione che, mentre l'attuale APS europeo stanzia solo il 3 % della spesa totale per i problemi ambientali, un problema aggiuntivo è dato dal fatto che una parte dei finanziamenti dell'UE e degli Stati membri per i paesi in via di sviluppo viene investita in progetti che favoriscono il cambiamento climatico, anziché mitigarlo; sottolinea che occorre migliorare la coerenza delle politiche per lo sviluppo nell'ambito del cambiamento climatico, soprattutto per quanto attiene ai finanziamenti per il clima e all'integrazione delle questioni legate al cambiamento del clima nella cooperazione dell'UE allo sviluppo;

36.

sottolinea che la Corte dei conti ha concluso nella sua "Relazione speciale 6/2006" che l'UE ha compiuto solo progressi limitati dal 2001 nell'integrazione delle considerazioni legate all'ambiente nella cooperazione allo sviluppo, in quanto i documenti strategici nazionali non hanno tenuto sufficientemente in considerazione i problemi ambientali; sollecita pertanto la Commissione ad assicurarsi che i problemi ambientali siano meglio integrati e siano sistematicamente monitorati in tutte le politiche esterne e gli strumenti finanziari, in particolare alla luce dell'attuale sfida del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità;

37.

ribadisce che l'articolo 290 TFUE può essere pienamente applicato al DCI e sottolinea pertanto che l'applicazione della procedura degli atti delegati è obbligatoria per le decisioni conformi ai criteri dell'articolo 290 TFUE, come la definizione di obiettivi generali, priorità, risultati previsti e stanziamenti finanziari;

*

* *

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(2)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  Allegate alla comunicazione del 24.10.2006 della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica (COM(2006)0628).

(5)  Registrata come documento di comitatologia n. CMT-2007-1709 – Allegato registrato come documento di comitatologia n. CMT-2007-1709-2.

(6)  Registrata come documento di comitatologia n. CMT-2007-1709-3.

(7)  DCD/DAC(2007)39/def. del 4.9.2007, 145 pagine.

(8)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62.

(9)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

(10)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 507.

(11)  GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 213.

(12)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 337.

(13)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 595.

(14)  GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 624.

(15)  GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 19.

(16)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 249.

(17)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 8.

(18)  Testi approvati, P7_TA(2011)0032.

(19)  Testi approvati, P7_TA(2011)0030.

(20)  Testi approvati, P7_TA(2011)0033.

(21)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(22)  Cfr. OCSE/DAC: "Direttive per la notifica alla base dati del sistema di notifica dei paesi creditori".


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/59


Mercoledì 8 giugno 2011
Opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese

P7_TA(2011)0262

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (2011/2013(INI))

2012/C 380 E/09

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione del 1o luglio 2010 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (COM(2010)0348),

vista la decisione della Commissione 2010/233/UE del 26 aprile 2010 che istituisce il gruppo di esperti per un quadro comune di riferimento nel settore del diritto europeo dei contratti (1),

vista la comunicazione della Commissione del 11 luglio 2001 sul diritto contrattuale europeo (COM(2001)0398),

vista la comunicazione della Commissione del 12 febbraio 2003“Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo – Un piano d'azione” (COM(2003)0068),

vista la comunicazione della Commissione del 11 ottobre 2004 intitolata "Diritto contrattuale europeo e revisione dell'acquis: prospettive per il futuro" (COM(2004)0651),

viste la relazione della Commissione del 23 settembre 2005 intitolata "Prima relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori in materia di diritto contrattuale europeo e di revisione dell’acquis" (COM(2005)0456) e la relazione della Commissione del 25 luglio 2007 intitolata "Seconda relazione sullo stato di avanzamento relativo al quadro comune di riferimento" (COM(2007)0447),

vista la comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2009 sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),

vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sul quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo (2),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sul diritto contrattuale europeo (3),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto contrattuale europeo (4),

vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis: prospettive per il futuro (5),

viste le sue risoluzioni del 26 maggio 1989 (6), del 6 maggio 1994 (7), del 15 novembre 2001 (8) e del 2 settembre 2003 (9) sulla questione,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0164/2011),

A.

considerando l'iniziativa per il diritto europeo dei contratti, che punta a risolvere i problemi inerenti al mercato unico, dovuti, fra l'altro, al divergere dei corpus di norme in materia di diritto contrattuale, è oggetto di discussioni da diversi anni,

B.

considerando che, sulla scia della crisi finanziaria globale, appare più importante che mai istituire un regime coerente in materia di diritto europeo dei contratti per realizzare le piene potenzialità del mercato interno e contribuire così al raggiungimento dei nostri obiettivi di Europa 2020,

C.

considerando che il mercato unico continua a essere frammentato, a causa di molteplici fattori, tra cui la mancata applicazione della legislazione vigente sul mercato unico,

D.

considerando che occorrono studi più approfonditi sulle cause per cui il mercato interno resta frammentato e sulle modalità migliori per affrontare simili problemi, incluse le misure per assicurare l'attuazione della legislazione esistente,

E.

considerando che nel succitato Libro verde, la Commissione ha illustrato numerose opzioni in merito ad uno strumento di diritto europeo dei contratti che potrebbero aiutare a potenziare l'attività imprenditoriale e a consolidare la fiducia dei cittadini nel mercato unico,

F.

considerando che il gruppo di esperti istituito per assistere la Commissione nella preparazione di una proposta di quadro comune di riferimento ha iniziato i suoi lavori ed è affiancato da una tavola rotonda dei soggetti interessati,

G.

considerando che le divergenze in materia di diritto nazionale dei contratti non costituiscono l'unico ostacolo per le PMI e i consumatori nelle attività transfrontaliere, poiché essi incontrano altri problemi, tra cui le barriere linguistiche, i diversi sistemi di tassazione, la questione dell'affidabilità dei commercianti on line, l'accesso limitato alla banda larga, l'alfabetizzazione digitale, i problemi di sicurezza, la composizione demografica della popolazione dei singoli Stati membri, i problemi attinenti alla privacy, il trattamento delle denuncie, i diritti di proprietà intellettuale, ecc.,

H.

considerando che, secondo un'indagine della Commissione del 2008, tre quarti dei rivenditori operano soltanto sul mercato nazionale mentre le vendite transfrontaliere avvengono solo in pochi Stati membri (10),

I.

considerando che è necessario distinguere fra le transazioni transfrontaliere convenzionali e il commercio elettronico, nel quale esistono problemi specifici e costi di transazione differenti; e che è necessario, anche ai fini delle future valutazioni d'impatto, definire in modo attento e preciso la composizione dei costi di transazione,

J.

considerando che è evidente che l'applicazione di normative straniere (sui diritti dei consumatori) alle transazioni transfrontaliere a norma del regolamento Roma-I (11) è ritenuta la causa di considerevoli costi per le imprese, in particolare le PMI, costi che nel solo regno Unito sono stimati a 15 000 EUR per impresa e per Stato membro (12),

K.

considerando la necessità di maggiori informazioni relativamente ai costi di transazione imputabili all'applicazione degli articoli 6, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Roma-I, che consente alle imprese di applicare il loro diritto nazionale, tenendo presente che tale regolamento viene applicato soltanto da dicembre 2009,

L.

considerando che tali costi di transazione sono visti come un grave ostacolo agli scambi transfrontalieri, come confermato dal 50 % dei rivenditori europei che praticano il commercio transfrontaliero intervistati nel 2011, stando ai quali l'armonizzazione delle leggi applicabili alle transazioni transfrontaliere nell'UE aumenterebbe le loro vendite transfrontaliere, mentre il 41 % ha affermato che le loro vendite non aumenterebbero; considerando che, comparativamente, fra i venditori che con vendono oltrefrontiera, il 60 % ha sostenuto che il loro livello di vendite transfrontaliere non aumenterebbe in un contesto regolamentare più armonizzato, e il 25 % ha sostenuto il contrario, norme armonizzate contribuirebbero ad accrescere le vendite transfrontaliere (13),

M.

considerando che alcuni degli ostacoli più palesi con cui si confrontano consumatori e PMI nel contesto del mercato unico europeo riguardano la complessità delle relazioni contrattuali, i termini e le condizioni squilibrate dei contratti, l'informazione carente e insufficiente e le procedure inefficienti e lunghe,

N.

considerando che è della massima importanza che qualsiasi iniziativa dell'UE risponda alle esigenze e preoccupazioni reali delle aziende e dei consumatori; che tali preoccupazioni riguardano anche i problemi giuridico-linguistici (fornitura di condizioni e modalità uniformi per le piccole e medie imprese in tutte le lingue dell'UE) e le difficoltà di esecuzione dei contratti transnazionali (fornitura di misure autonome dell'UE in materia di diritto procedurale),

O.

considerando che stando a uno studio della Commissione il mercato elettronico permane frammentato: il 61 % 10 964 di ordini transfrontalieri simulati non è andato a buon fine e che gli acquisti transfrontalieri sembrano accrescere le possibilità per i consumatori di trovare offerte più economiche (14) e prodotti non disponibili online nel proprio paese (15) e che il 61 % sembra essere una cifra molto elevata e che richiede quindi un'ulteriore analisi, verifica e valutazione,

P.

considerando che l'armonizzazione graduale non consente di superare efficacemente gli ostacoli nel mercato interno derivanti dalle divergenze del diritto nazionale dei contratti e che qualsiasi misura in questo settore deve essere basata su una chiara dimostrazione del fatto che una simile iniziativa introdurrebbe un reale cambiamento, non realizzabile mediante strumenti meno invasivi,

Q.

considerando che un diritto europeo comune dei contratti tornerebbe a vantaggio dei consumatori e, in particolare, contribuirebbe ad accrescere e a rendere più accessibile il commercio transfrontaliero in seno al mercato interno,

R.

considerando che i negoziati riguardanti la direttiva sui diritti dei consumatori (16) hanno palesato le difficoltà e i limiti dell'approccio di armonizzazione nel settore dei diritti dei consumatori applicati ai contratti, senza peraltro compromettere l'impegno comune per un elevato livello di tutela dei consumatori e i limiti che ciò comporta per il processo,

S.

considerando che le iniziative intraprese nell'ambito del diritto contrattuale europeo devono tener conto delle norme nazionali obbligatorie ed essere coerenti con l'attesa direttiva sui diritti dei consumatori, che avrà un impatto significativo sul contenuto e sul livello di armonizzazione di un possibile futuro strumento nell'ambito del diritto europeo dei contratti; che sarebbe necessario monitorarne costantemente e attentamente l'attuazione nei prossimi mesi al fine di definire il campo di applicazione dello strumento opzionale,

T.

considerando che ogni risultato finale nel settore del diritto europeo dei contratti deve essere realista, fattibile, proporzionato e accuratamente ponderato, prima di essere eventualmente modificato e adottato formalmente dai colegislatori europei,

1.

è favorevole ai provvedimenti volti ad abbattere le varie barriere che ostacolano le potenziali operazioni transfrontaliere nel mercato interno, e ritiene che il progetto relativo al diritto europeo dei contratti, unitamente ad altre misure, possa rivelarsi utile ai fini della piena realizzazione del potenziale del mercato interno stesso, anche in virtù dei notevoli benefici a livello economico e di occupazione;

2.

accoglie favorevolmente la discussione aperta sul Libro verde ed auspica un'analisi approfondita del risultato di tale consultazione da parte dei servizi competenti della Commissione;

3.

pone in risalto l'importanza economica delle PMI e delle aziende artigianali nell'economia europea; insiste, pertanto, sulla necessità di garantire che il principio della "corsia preferenziale per la piccola impresa" promosso dall'iniziativa "atto per il mercato unico" sia applicato in modo adeguato e sia considerato una priorità nella discussione sulle iniziative UE riguardanti il diritto contrattuale europeo;

Natura giuridica dello strumento del diritto contrattuale europeo

4.

valuta positivamente la recente pubblicazione dei risultati dello studio di fattibilità, condotto dal gruppo di esperti sul diritto europeo dei contratti, e l'impegno della Commissione a proseguire la consultazione sull'ambito di applicazione e il contenuto dello strumento opzionale e, in questo contesto, esorta la Commissione a proseguire un dibattito realmente aperto e trasparente con tutti i soggetti interessati, nel quadro del suo processo decisionale, su come dovrebbe essere impiegato lo studio di fattibilità;

5.

riconosce la necessità di ulteriori progressi nel campo del diritto contrattuale e, fra le altre opzioni, si dichiara favorevole alla quarta opzione di istituire uno strumento opzionale mediante regolamento, in seguito a una valutazione d'impatto e dopo aver chiarito la base giuridica; ritiene che tale strumento opzionale potrebbe essere completato da un pacchetto di strumenti che potrebbe essere approvato mediante un accordo interistituzionale; chiede la creazione di "modelli standard di contratto europei", tradotti in tutte le lingue dell'UE e connessi a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, attivato online, che offrirebbero il vantaggio di rappresentare una soluzione più semplice ed economicamente vantaggiosa sia per le parti contraenti, sia per la Commissione;

6.

è convinto che soltanto mediante la forma giuridica del regolamento si possano fornire la chiarezza e la certezza giuridica necessarie;

7.

sottolinea che un regolamento che istituisce uno strumento opzionale di diritto europeo dei contratti migliorerebbe il funzionamento del mercato interno in virtù dell'applicazione diretta, con vantaggi per le imprese (riduzione dei costi per ovviare alla necessità di norme sui conflitti di legge), i consumatori (certezza giuridica, fiducia, elevato livello di tutela dei consumatori) e i sistemi giuridici degli Stati membri (non sarebbe più necessario studiare il diritto straniero);

8.

si compiace del fatto che l'opzione scelta tiene debitamente conto del principio di sussidiarietà e fa salvi i poteri legislativi degli Stati membri in materia di diritto contrattuale e civile;

9.

ritiene che il pacchetto di strumenti potrebbe essere introdotto gradualmente, a partire da uno strumento della Commissione, per essere convertito, una volta concordato tra le istituzioni, in uno strumento per il legislatore dell'Unione; rileva che un pacchetto di strumenti offrirebbe lo sfondo giuridico e la base necessari per il funzionamento di uno strumento opzionale e di clausole e termini standard e che dovrebbe essere basato su una valutazione delle norme nazionali obbligatorie in materia di tutela dei consumatori all'interno, ma anche al di fuori, dell'acquis vigente relativo al diritto dei consumatori;

10.

è del parere che integrando lo strumento opzionale con un pacchetto di strumenti saranno disponibili informazioni più chiare su tale strumento UE, che aiuteranno le parti interessate a comprendere meglio i loro diritti e a fare scelte informate all'atto della stipulazione dei contratti basati su tale sistema, e che renderanno il quadro giuridico più comprensibile e non eccessivamente gravoso;

11.

ritiene che tutte le parti, nelle transazioni tra imprese o tra imprese e consumatori, debbano essere libere di scegliere o non scegliere lo strumento opzionale quale alternativa al diritto nazionale o internazionale (opt-in) e invita quindi la Commissione a chiarire il previsto rapporto tra uno strumento opzionale e il regolamento Roma I e le convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili; ritiene sia tuttavia necessaria maggiore attenzione per garantire che lo strumento opzionale offra protezione ai consumatori e alle piccole imprese, vista la loro posizione di partner commerciali più deboli, e che sia evitata confusione al momento di scegliere la legge; invita pertanto la Commissione a completare lo strumento opzionale con informazioni supplementari che illustrino in un linguaggio chiaro e comprensibile i diritti dei consumatori, precisando che tali diritti non saranno compromessi, cosicché i consumatori nutrano fiducia nei confronti dello strumento opzionale e, conoscendo i loro diritti, possano effettuare una scelta informata e decidere se stipulare un contratto sulla base di quest'alternativa;

12.

ritiene che lo strumento opzionale genererebbe un valore aggiunto europeo, in particolare assicurando la certezza giuridica attraverso la giurisdizione della Corte di giustizia e offrendo immediatamente le potenzialità per superare le barriere sia giuridiche che linguistiche, in quanto lo strumento opzionale sarebbe naturalmente disponibile in tutte le lingue dell'UE; sottolinea che, per comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea, i cittadini europei dovrebbero avere la possibilità di ottenere qualsiasi informazione sullo strumento opzionale tradotta mediante sistemi di traduzione automatica on line accessibili e di facile uso, affinché possano leggere le informazioni desiderate nella loro lingua;

13.

invita la Commissione a chiarire i vantaggi di un simile strumento per i consumatori e le aziende; vede nella natura flessibile e volontaria di uno strumento opt-in un possibile vantaggio pratico; invita la Commissione a chiarire i vantaggi di un simile strumento per i consumatori e le aziende e a chiarire meglio a quale parte contraente spetterà la scelta tra lo strumento opzionale e il diritto "normalmente" applicabile, e come la Commissione intende ridurre i costi di transazione; invita la Commissione a inserire in qualsiasi proposta relativa a uno strumento opzionale un meccanismo di controllo e riesame periodico con la stretta partecipazione di tutte le parti interessate, al fine di garantire che lo strumento opzionale sia al passo con l'acquis vigente in materia di diritto dei contratti, soprattutto il regolamento Roma I, le esigenze del mercato e gli sviluppi giuridici ed economici;

Campo di applicazione dello strumento

14.

ritiene che lo strumento dovrebbe disciplinare sia i contratti tra imprese che i contratti tra imprese e consumatori; sottolinea che lo strumento opzionale deve offrire un livello di tutela dei consumatori molto elevato, al fine di fornire loro quella protezione di cui godrebbero ai sensi del diritto nazionale; auspica ulteriori spiegazioni quanto alle modalità per conseguire ciò; è convinto pertanto che il livello della tutela dei consumatori dovrebbe essere più elevato della protezione minima sancita dall'acquis in materia di consumatori e contemplare norme obbligatorie nazionali, vista la necessità di trovare soluzioni soddisfacenti per problemi di diritto internazionale privato; ritiene che quest'elevato livello di tutela dei consumatori sia anche nell'interesse delle imprese, le quali potranno raccogliere i frutti dello strumento opzionale se i consumatori di tutti gli Stati membri saranno persuasi che la scelta di tale strumento non li priverà della tutela;

15.

osserva che è necessario comunicare in modo positivo ai cittadini i vantaggi di un diritto europeo dei contratti uniforme, affinché esso possa godere di legittimità e sostegno politici;

16.

rileva che si dovrebbero perseguire formulazioni differenziate del diritto dei contratti per contratti B2B e B2C, ai fini del rispetto delle tradizioni comuni dei sistemi giuridici nazionali e con un'attenzione particolare alla tutela delle parti contrattuali più deboli, ossia i consumatori;

17.

sottolinea che elementi essenziali del diritto dei consumatori applicati ai contratti sono già presenti in diverse normative europee e che parti importanti dell'acquis relativo ai consumatori saranno probabilmente consolidate nella direttiva sui diritti dei consumatori; evidenzia che la summenzionata direttiva fornirebbe una normativa unitaria facilmente identificabile per il consumatore e le imprese; sottolinea pertanto l'importanza di attendere il risultato dei negoziati riguardanti la direttiva sui diritti dei consumatori prima di formulare qualsiasi decisione definitiva;

18.

ritiene altresì che, tenuto conto della natura particolare dei diversi contratti, e in particolare i contratti B2C e B2B, dei diversi principi che ispirano il diritto contrattuale nazionale e internazionale, e del principio fondamentale di un livello elevato di tutela dei consumatori, le pratiche settoriali esistenti e il principio della libertà contrattuale debbano essere salvaguardati per quanto riguarda i contratti B2B;

19.

ha la convinzione che un diritto europeo comune e opzionale possa rendere il mercato interno più efficiente, senza interferire nei sistemi nazionali di diritto dei contratti;

20.

ritiene che lo strumento opzionale dovrebbe essere disponibile come scelta facoltativa, innanzitutto nelle situazioni transfrontaliere e nazionali, e che sono necessarie garanzie che gli Stati membri saranno in grado di evitare il ricorso a qualsiasi misura dello strumento opzionale in scenari transfrontalieri non genuini; ritiene inoltre che gli effetti dell'adesione opt-in a corpus di norme nazionali di diritto contrattuale meritino un'analisi specifica;

21.

riconosce che l'e-commerce o i contratti di vendita a distanza rappresentano una quota importante delle transazioni transfrontaliere; ritiene che, se lo strumento opzionale non dovrebbe limitarsi a queste tipologie di transazioni, potrebbe in un primo tempo essere opportuno introdurre altri limiti, fino a quando non si dispone di un'esperienza sufficiente;

22.

sottolinea la notevole importanza di facilitare il commercio elettronico all'interno dell'UE, dato che si tratta di un settore poco sviluppato, e reputa necessario valutare se le differenze tra le legislazioni contrattuali nazionali possano costituire un ostacolo allo sviluppo di questo settore che è considerato giustamente un potenziale volano di crescita per il futuro da imprese e consumatori;

23.

è convinto che il campo di applicazione del pacchetto di strumenti potrebbe essere molto ampio, dato che qualsiasi strumento opzionale dovrebbe limitarsi alle questioni essenziali del diritto dei contratti; è convinto altresì che il pacchetto di strumenti debba mantenersi coerente con lo strumento opzionale e contenere, fra i suoi strumenti, nozioni provenienti dalle varie tradizioni giuridiche in seno all'UE, comprese norme supplementari tratte, tra l'altro, dal progetto di quadro comune di riferimento accademico (DCFR) (17) dai "Principes contractuels communs" e dalla "Terminologie contractuelle commune" (18); ritiene inoltre che le sue raccomandazioni sul diritto contrattuale dei consumatori debbano essere basate su un effettivo elevato livello di protezione;

24.

invita la Commissione e il gruppo di esperti a chiarire i temi che debbono essere considerati "essenziali per il diritto dei contratti";

25.

coglie i vantaggi di uno strumento opzionale contenente disposizioni specifiche per le tipologie di contratto più frequenti, in particolare per la vendita di beni e la fornitura di servizi; reitera il suo precedente appello affinché i contratti di assicurazione siano ripresi nel campo di applicazione dello strumento opzionale, poiché ritiene che tale strumento possa essere particolarmente utile per i contratti assicurativi di piccole dimensioni; sottolinea che, in materia di diritto contrattuale assicurativo, è già stato svolto un lavoro preliminare con i principi di diritto europeo dei contratti di assicurazione (PEICL), che dovrebbero essere integrati in un corpus normativo europeo sui contratti e che dovrebbero essere rivisti e approfonditi; tuttavia, esorta alla cautela per quanto riguarda l'inclusione di servizi finanziari dall'ambito di applicazione dell'eventuale strumento di diritto dei contratti proposto nella fase attuale; esorta la Commissione a istituire un gruppo di esperti interservizi ad hoc incaricato di realizzare i lavori preparatori sui servizi finanziari che saranno forse avviati prossimamente, al fine di garantire che qualunque strumento futuro tenga conto delle potenziali caratteristiche specifiche del settore dei servizi finanziari nonché delle iniziative eventualmente già avviate da altre sezioni della stessa Commissione, e a coinvolgere il Parlamento europeo fin dalle prime fasi;

26.

sottolinea che sono stati sollevati taluni problemi specifici per i quali uno strumento opzionale potrebbe essere vantaggioso, come i diritti digitali e l'usufrutto; ritiene tuttavia che potrebbe essere necessario escludere taluni tipi di contratti complessi di diritto pubblico; invita il gruppo di esperti a valutare la possibilità di includere i contratti nel settore dei diritti d'autore allo scopo di migliorare la posizione degli autori, che spesso sono la parte più debole nel rapporto contrattuale;

27.

è convinto che lo strumento opzionale debba essere coerente con l'acquis vigente in materia di diritto dei contratti;

28.

ricorda che sono ancora numerosi gli interrogativi cui trovare risposta e i problemi da risolvere per quanto riguarda un diritto europeo dei contratti; esorta la Commissione a tenere conto della giurisprudenza, delle convenzioni internazionali sulla vendita di beni, quali la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG) nonché dell'impatto della direttiva relativa ai diritti dei consumatori; sottolinea l'importanza di armonizzare il diritto contrattuale all'interno dell'UE, tenendo conto al contempo dei pertinenti regolamenti nazionali che forniscono un elevato livello di protezione nei contratti B2C;

Applicazione concreta di uno strumento europeo di diritto contrattuale

29.

ritiene che ai consumatori e alle PMI debbano essere garantiti i vantaggi effettivi di uno strumento opzionale che deve essere formulato in modo semplice, chiaro ed equilibrato, onde renderne l'uso semplice e interessante per tutte le parti;

30.

ritiene che, se lo strumento opzionale avrà l'effetto di fornire un unico corpus normativo, rimarrà comunque la necessità di cercare di stabilire condizioni e modalità uniformi per il commercio che possano essere fornite in modo semplice e comprensibile, siano direttamente disponibili alle imprese, in particolare alle PMI, e siano dotate di qualche forma di sistema di certificazione per garantire la fiducia dei consumatori;

31.

ricorda che è tuttora prioritario continuare a lavorare a una risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere, che sia rapida ed efficace dal punto di vista dei costi, in particolare per le PMI e i consumatori, ma sottolinea che, se le parti utilizzano un unico corpus giuridico fornito da uno strumento opzionale, tale composizione ne risulterebbe ulteriormente agevolata; chiede alla Commissione di studiare le sinergie al momento di presentare una proposta; osserva che anche il gruppo di lavoro dell'UNCITRAL sulla risoluzione delle controversie on line ha manifestato interesse per uno strumento opzionale quale mezzo per facilitare la risoluzione alternativa delle controversie (19) e suggerisce quindi alla Commissione di seguire gli sviluppi all'interno degli altri organismi internazionali;

32.

propone che i miglioramenti al funzionamento e all'efficacia dei sistemi di ricorso transfrontalieri potrebbero essere facilitati collegando direttamente lo strumento opzionale al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e al procedimento europeo per le controversie di modesta entità; è del parere che si debba elaborare una lettera elettronica di diffida per aiutare le imprese a tutelare i loro diritti, soprattutto nel settore della proprietà intellettuale e del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;

33.

prende atto dei timori espressi secondo cui raramente i consumatori sono in grado di scegliere in materia di condizioni contrattuali e sono messi di fronti all'opzione "prendere o lasciare"; crede fermamente che il completamento di uno strumento opzionale e di una gamma di clausole e condizioni standard, tradotte in tutte le lingue, favorirà l'entrata di nuovi agenti nel mercato in tutta l'Unione europea, rafforzerà la concorrenza, amplierà effettivamente le scelte complessive disponibili ai consumatori;

34.

sottolinea che, sebbene la prova definitiva per ciascuno strumento adottato sia lo stesso mercato interno, occorre stabilire in anticipo che l'iniziativa rappresenta un valore aggiunto per i consumatori e non complicherà le operazioni transfrontaliere per i consumatori e le imprese; pone l'accento sulla necessità di stabilire regole per la messa a disposizione di tutti i potenziali soggetti interessati e coinvolti (inclusi gli organi giudiziari nazionali) di informazioni adeguate sull'esistenza e il funzionamento di tale strumento;

35.

osserva che, in relazione all'obiettivo di un diritto europeo dei contratti, l'importanza di una giurisdizione europea funzionante in ambito civile non deve essere trascurata;

36.

esorta la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a effettuare test e controlli di qualità per valutare se gli strumenti proposti di diritto europeo dei contratti siano di facile utilizzo, tengano pienamente conto delle preoccupazioni dei cittadini, forniscano un valore aggiunto per i consumatori e le imprese, rafforzino il mercato unico e agevolino il commercio transfrontaliero;

Partecipazione dei soggetti interessati, valutazione dell'impatto

37.

sottolinea l'importanza cruciale di associare i soggetti interessati di tutta l'Unione e provenienti da diversi settori di attività, compresi gli operatori della giustizia e rammenta alla Commissione di condurre un'ampia e trasparente consultazione con tutte le parti interessate prima di assumere una decisione basata sui risultati del gruppo di esperti;

38.

si compiace del fatto che i gruppi di esperti e dei soggetti interessati provengono da contesti geografici e settoriali diversificati; ritiene che i contributi dei soggetti interessati diventeranno ancora più importanti una volta ultimata la fase di consultazione e qualora sia lanciata la procedura legislativa vera e propria, che dovrebbe esser il più possibile inclusiva e trasparente;

39.

ricorda, conformemente ai principi di Legiferare meglio, la necessità di un'ampia ed esauriente valutazione d'impatto che analizzi le varie opzioni possibili, compresa quella di non intraprendere un'azione dell'Unione, e si concentri sulle questioni concrete, come le eventuali ripercussioni sulle PMI e i consumatori, gli eventuali effetti della concorrenza sleale sul mercato interno, precisando le conseguenze di ciascuna soluzione sull'acquis dell'Unione europea che sui sistemi giuridici nazionali;

40.

in attesa dell'esito della citata valutazione d'impatto è del parere che, se da un lato l'armonizzazione delle pratiche di diritto dei contratti a livello di UE può rappresentare uno strumento efficace ai fini della convergenza e di una maggiore parità di condizioni, dall'altro, alla luce delle sfide imposte dall'armonizzazione degli ordinamenti non solo degli Stati membri ma anche delle regioni con competenze legislative in materia, la scelta di uno strumento facoltativo appare di più facile attuazione, purché sia garantita la creazione di valore aggiunto sia per i consumatori che per le imprese;

41.

insiste sul fatto che il Parlamento deve essere pienamente consultato e coinvolto nel quadro della procedura legislativa ordinaria in merito a qualsiasi futuro strumento opzionale proposto dalla Commissione europea e che qualsiasi strumento opzionale proposto deve essere esaminato e modificato nell'ambito di detta procedura;

*

* *

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 109.

(2)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 31.

(3)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 364.

(4)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247.

(5)  GU C 292 E del 01.12.2006, pag. 109.

(6)  GU C 158 del 26.6.1989, pag. 400.

(7)  GU C 205 del 25.7.1994, pag. 518.

(8)  GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 538.

(9)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 95.

(10)  Eurobarometro 224, 2008, pag. 4.

(11)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

(12)  Posizione della Federazione britannica delle piccole imprese su Roma I (2007).

(13)  Flash Eurobarometer 300, 2011 http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/retailers_eurobarometer_2011_en.pdf

(14)  COM(2009)0557, pag. 3.

(15)  COM(2009)0557, pag. 5.

(16)  COM(2008)0614.

(17)  Von Bar, Clive, Schulte-Nölke et al. (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR), 2008.

(18)  B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud (dir.), collection 'Droit privé comparé et européen', Volumes 6 and 7, 2008.

(19)  Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, relazione del gruppo di lavoro III (Risoluzione delle controversie on line) sul lavoro della sua XXII sessione (Vienna 13-17 dicembre 2010), pagg. 8, 10.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/67


Mercoledì 8 giugno 2011
Cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020

P7_TA(2011)0263

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulla cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020 (2010/2234(INI))

2012/C 380 E/10

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008"Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo" (COM(2008)0412),

vista la comunicazione della Commissione del 9 giugno 2010"Un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020" (COM(2010)0296),

vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2009"Competenze chiave per un mondo in trasformazione" (COM(2009)0640),

viste le otto competenze chiave definite come "quadro di riferimento europeo" nella raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (1),

vista la proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 aprile 2008 sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ((COM(2008)0180),

visti il decennale programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" e le successive relazioni congiunte sui progressi compiuti verso la sua attuazione,

vista la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2009"Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità" (COM(2009)0200),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 su "Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità" (2),

vista la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2009 su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti (3),

vista la comunicazione della Commissione "Youth on the Move – Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea" (COM(2010)0477),

viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020"),

viste le conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2009 sulla valutazione dell'attuale quadro di cooperazione europea nel settore della gioventù e sulle prospettive future per il quadro rinnovato (09169/2009),

vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010"Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),

vista la risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2007 sulle nuove competenze per nuovi lavori (4),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulle competenze chiave per un mondo in trasformazione: attuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" (5),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione - attuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" (6),

visto lo studio del Cedefop "Professionalizzare la consulenza di carriera: competenze dei consulenti e percorsi di qualificazione in Europa" del marzo 2009,

visto lo studio del Cedefop "Competenze per l'Europa del futuro: anticipare le esigenze in termini di competenze lavorative" del maggio 2009,

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010"Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

viste le Conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2010 sulle competenze che favoriscono l'apprendimento permanente e sull'iniziativa "Nuove competenze per nuovi lavori",

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 31 ottobre 2006"Il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) – Un sistema europeo per il trasferimento, l'accumulazione e il riconoscimento dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale" (SEC(2006)1431),

visti i risultati delle deliberazioni del Consiglio del 5 dicembre 2008 sulle conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (16459/2008),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla costituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (7),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (8),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sull'istituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (9),

viste le conclusioni del Consiglio del 21 novembre 2008 sulla mobilità dei giovani (10),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente,

vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 2007"Un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione" (COM(2007)0061),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 settembre 2006"Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione" (COM(2006)0481),

visto il documento di ricerca "Orientamento dei giovani a rischio attraverso l'apprendimento al lavoro" (Cedefop, Lussemburgo 2010),

vista la relazione sintetica "L'occupazione in Europa deve essere più cosciente e più competente" (Cedefop, febbraio 2010),

vista la relazione sintetica "La giusta qualifica? Discrepanze nelle qualifiche in Europa" (Cedefop, giugno 2010),

visto il documento intitolato "Lavoro e invecchiamento"(Cedefop, Lussemburgo 2010),

visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù e lo sport,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0082/2011),

A.

considerando che il tasso di disoccupazione giovanile è ora del 21 %, il doppio rispetto alla media della disoccupazione a livello dell'UE, e rappresenta una delle sfide più urgenti in Europa e che, di conseguenza, uno degli obiettivi perseguiti è quello di ridurre il tasso di abbandono scolastico a una soglia inferiore al 10 %; che un'altro obiettivo consiste nell'aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro del 70 % entro il 2020; che l'istruzione e la formazione costituiscono fattori fondamentali per una piena partecipazione al mercato del lavoro e la capacità di compiere delle scelte di vita, stante una situazione in cui oltre 5,5 milioni di giovani europei senza lavoro sono a rischio di esclusione sociale e devono fronteggiare povertà e mancanza di prospettive dopo la scuola e molti giovani sono costretti ad accettare lavori precari con stipendi bassi e una ridotta copertura previdenziale, il che incide sulla loro salute e sicurezza sul luogo di lavoro,

B.

considerando che, mentre le donne conseguono il 58,9 % dei diplomi universitari dell'Unione, il dato corrispondente a livello di dottorato di ricerca si attesta soltanto al 43 %, per scendere ulteriormente nell'ambito delle cattedre di ruolo, in quanto solamente il 15 % dei professori ordinari sono donne,

C.

considerando che la comunicazione della Commissione dal titolo "Un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020"(COM(2010)0296) non ha tenuto conto della dimensione di genere,

D.

considerando che la transizione dalla scuola al lavoro e tra lavori diversi rappresenta una sfida strutturale per i lavoratori in tutta l'Unione europea; che, pertanto, la sicurezza durante la fase di transizione rappresenta un elemento fondamentale per motivare i lavoratori a seguire formazioni al di fuori del luogo di lavoro; che la qualità dell'apprendistato ha un impatto estremamente positivo sull'accesso dei giovani al mondo del lavoro,

E.

considerando che la disoccupazione precoce ha effetti negativi duraturi, tra cui un maggiore rischio di disoccupazione futura e minori redditi nel corso della vita,

F.

considerando che il cambiamento demografico e la longevità comporteranno naturalmente una carriera lavorativa più lunga e più variegata e che, tra l'altro, l'apprendimento permanente, l'istruzione, la nuova economia digitale, l'adeguamento alle nuove tecnologie e l'attuazione degli obiettivi della strategia UE 2020 assicureranno l'occupazione e un migliore tenore di vita,

G.

considerando che un'istruzione e formazione professionale adeguate alle necessità individuali del singolo rivestono un'importanza significativa, in quanto accrescono le possibilità per i singoli di affrontare le pressioni competitive, aumentano il tenore di vita e realizzano la coesione socio-economica e una migliore integrazione, in particolare di categorie specifiche della popolazione quali i migranti, i disabili o i giovani che hanno abbandonato gli studi e le donne vulnerabili,

H.

considerando che in una prospettiva storica le piccole imprese hanno creato oltre il 50 % dei posti di lavoro in Europa e che si tratta di posti di lavoro autonomi e in grado di generare un effetto moltiplicatore,

I.

considerando che il ruolo degli Stati membri e della Commissione deve essere principalmente quello di creare un ambiente in cui le imprese possano realizzarsi, svilupparsi e crescere e che per crescere esse hanno bisogno di minori oneri fiscali e di una certa prevedibilità in modo da poter pianificare ed effettuare investimenti,

J.

considerando che, alla luce delle grandi disparità tra i livelli di partecipazione degli studenti alla formazione professionale negli Stati membri, gli scambi di buone pratiche sono importanti per accrescere il numero e migliorare la qualità degli studenti che optano per una formazione tecnica negli Stati membri che evidenziano una situazione svantaggiata a livello di numero e qualità degli studenti,

1.

riconosce l'importanza di ammodernare l'istruzione e la formazione professionale, dato che il capitale umano è cruciale per il successo dell'Europa;

2.

riconosce l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale iniziale e continua e sottolinea che il loro successo dipende dalla partecipazione e dalla cooperazione di tutti gli attori nell'ideazione, nell'organizzazione e nel finanziamento di strategie proiettate in tale direzione; invita gli Stati membri a utilizzare le esperienze positive maturate con il doppio sistema adottato all'interno dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) in alcuni paesi in cui il sistema ha portato all'integrazione duratura di giovani lavoratori nel mercato del lavoro e a maggiori tassi di occupazione per i giovani nonché a maggiori livelli di competenza che accrescono le potenzialità di occupazione in un'età successiva;

3.

ricorda che i programmi di istruzione e formazione professionale dovrebbero essere estesi per conformarsi ai principi di apprendimento permanente e di formazione iniziale e continua;

4.

sottolinea l'importanza di promuovere ulteriori corsi di formazione regolari nel quadro dell'apprendimento permanente;

5.

esorta gli Stati membri a introdurre, al termine del ciclo di istruzione di base, una valutazione delle "attitudini professionali";

6.

avverte che i giovani europei potrebbero diventare una generazione perduta in assenza di un sostegno concreto nella ricerca del lavoro e nella continuazione degli studi in un'epoca in cui l'aggravarsi della povertà porta a un aumento dell'assenteismo scolastico;

7.

si felicita per le misure adottate dalla Commissione intese a eliminare gli ostacoli, ottenere un più elevato grado di trasparenza e semplificare la comparabilità nel riconoscimento all'interno dei sistemi di istruzione e tra gli stessi sistemi;

8.

chiede agli Stati membri di garantire che la formazione professionale e l'apprendimento permanente siano meglio orientati alle necessità del mercato del lavoro e ne permettano l'accesso e la mobilità al suo interno; sottolinea inoltre la necessità di una migliore e maggiore interazione tra il mondo dell'istruzione e il lavoro e considera l'istruzione e la formazione professionale un collegamento vitale tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro; invita pertanto gli Stati membri ad andare incontro ai bisogni permanenti dei singoli in termini di qualifiche, sviluppo e apprendimento permanente;

9.

ricorda che il legame tra istruzione e formazione, in particolare il percorso dalla formazione professionale all'istruzione superiore, richiede un ampliamento delle opportunità di interconnessione tra la formazione professionale e l'istruzione universitaria, ponendo in particolare l'accento sulla loro integrazione nei meccanismi di informazione, orientamento e consulenza professionale; sottolinea inoltre che l'alternanza tra formazione e occupazione consente ai destinatari della formazione professionale di acquisire le competenze richieste sul mercato del lavoro;

10.

sottolinea l'importanza, a livello locale e regionale, di promuovere efficaci sinergie e stabili collaborazioni tra scuole, agenzie formative, centri di ricerca e imprese, per superare l'autoreferenzialità dei sistemi educativi e il disallineamento dei saperi e delle qualifiche rispetto ai bisogni del mercato del lavoro e per migliorare l'occupabilità dei giovani, specie delle donne, con particolare riferimento ai titoli professionali post-diploma;

11.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di rendere più flessibile la gestione del FSE tenendo presente la natura mutevole del mercato del lavoro;

12.

si compiace del rafforzamento dei programmi di studio orientati al risultato e dell'estensione del riconoscimento delle competenze acquisite in maniera informale o non formale;

13.

sottolinea l'importanza della formazione iniziale per gli insegnanti, in quanto la qualità degli insegnanti e degli educatori si traduce nella qualità dei programmi d'insegnamento e dell'istruzione in generale;

14.

invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare ulteriormente il riconoscimento dell'apprendimento informale e non formale; mette in evidenza le migliori pratiche in questo campo, in particolare grazie ai finanziamenti del FSE, che dimostrano che il riconoscimento delle capacità, indipendentemente dal luogo in cui sono apprese, portano a un'integrazione più riuscita nel mercato del lavoro;

Formazione

15.

invita gli Stati membri a garantire un'offerta di formazione di elevata qualità, orientata all'apprendimento attraverso il lavoro e alle esigenze individuali delle persone interessate; ritiene nel contempo che un'istruzione e una formazione professionale di elevata qualità siano elementi fondamentali per consentire all'Europa di affermarsi come società della conoscenza e competere in maniera efficace nell'economia globalizzata;

16.

osserva che esiste anche un mercato interno della formazione professionale e invita gli Stati membri ad istituire un maggior numero di centri di orientamento sulle opportunità di formazione e mobilità professionali sia sul proprio territorio sia in altri Stati membri;

17.

è del parere che, per realizzare appieno l'iniziativa faro della strategia UE 2020 "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero avviare un'iniziativa più pragmatica, globale e di ampio respiro, sostenuta da tutti gli Stati membri, che dovrebbe mirare innanzitutto a collegare i settori della formazione professionale, delle qualifiche professionali, dell'apprendimento permanente e dell'apprendistato al mercato del lavoro, al fine di garantire che ogni Stato membro si appropri realmente degli obiettivi stabiliti nel quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020);

18.

chiede agli Stati membri di garantire che l'istruzione e la formazione professionali siano meglio orientate alla necessità del mercato del lavoro;

19.

chiede che si privilegi la formazione mediante apprendistato rispetto a qualsiasi altro tipo di formazione, ad esempio i tirocini; incoraggia gli Stati membri a non programmare corsi universitari di natura professionale che non siano accompagnati da un contratto di apprendistato;

20.

invita gli Stati membri ad aprire canali per permettere agli studenti meno brillanti di ritornare al sistema di istruzione generale a livello secondario o terziario;

21.

incoraggia gli Stati membri a contribuire, con l'attiva partecipazione delle parti sociali, all'ammodernamento dei programmi d'insegnamento professionale e delle conoscenze impartite definendo congiuntamente il quadro che servirà da base per i programmi d'insegnamento e che sarà aggiornato ogni due o tre anni in base all'evoluzione scientifica e tecnologica in ogni campo;

22.

mette in luce la necessità di garantire maggiori compatibilità e sinergie tra i sistemi di istruzione dei vari Stati membri, con particolare attenzione all'apprendimento delle lingue e a programmi di studio adattati agli obiettivi dell'Unione dell'innovazione; sottolinea la necessità di eliminare tutti gli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo di un quadro europeo che garantisca un'ampia scelta di tirocini altamente qualificanti in tutta l'UE;

23.

chiede un maggiore equilibrio nell'orientamento professionale delle ragazze e dei ragazzi per evitare la segregazione in base al genere dei mercati del lavoro e per meglio prepararsi a centrare i futuri obiettivi in materia di occupazione più elevata e più equilibrata in tutta l'UE, attuando iniziative che aiutino le donne a scegliere carriere tradizionalmente a prevalenza maschile e viceversa; chiede agli Stati membri di offrire una consulenza di elevata qualità in materia di orientamento professionale e di garantire un maggiore equilibrio nell'orientamento professionale delle ragazze e dei ragazzi, tenendo conto degli stereotipi che ancora sussistono e incidono sulla scelta dell'orientamento professionale;

24.

osserva che una formazione professionale di alto livello poggia su una solida istruzione di base impartita a prescindere dal genere, ed esorta gli Stati membri a garantire che nei materiali didattici non figurino modelli di carriera differenziati in base al genere, in modo da assicurare che ragazzi e ragazze possano interessarsi sin dall'inizio a tutte le opportunità di carriera;

25.

prende atto dell'importanza degli stereotipi di genere nelle nostre prassi educative e sottolinea quindi la necessità di definire strategie intese a conseguire un'istruzione neutra a livello di genere, che contribuirebbe, tra l'altro, a raggiungere la parità di accesso per le donne e gli uomini all'istruzione e formazione professionale e all'occupazione;

26.

invita gli Stati membri e le parti sociali a operare in modo da facilitare la conciliazione tra istruzione e formazione professionale, apprendimento e vita familiare, in termini di accessibilità delle strutture di custodia dei bambini come pure di praticità dell'orario delle lezioni e relativa compatibilità con l'orario scolastico dei bambini;

27.

chiede un dialogo istituzionalizzato fra tutti gli attori, in particolare istituti scolastici, datori di lavoro, lavoratori dipendenti e sindacati, al fine di garantire un'elevata qualità della formazione professionale e il suo orientamento alle esigenze attuali del mercato del lavoro;

28.

chiede di promuovere i collegamenti transfrontalieri e le piattaforme di comunicazione tra gli istituti di istruzione e i datori di lavoro allo scopo di scambiare le migliori pratiche;

29.

invita tutti gli attori del mercato del lavoro, compresi quelli di settori professionali, imprese, sindacati, ministeri e servizi pubblici per l'impiego, a impegnarsi in un dialogo sociale strutturato sulle modalità per garantire una migliore integrazione professionale dei giovani e promuovere l'apprendimento permanente e la formazione formale/informale;

30.

si compiace dell'obiettivo della strategia UE 2020, che intende rafforzare i sistemi di formazione professionale e invita gli Stati membri a calibrare tali sistemi in base a qualifiche esaurienti, alla partecipazione e all'umanizzazione del lavoro;

31.

raccomanda di promuovere la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità a tutti i livelli di istruzione, compresa la formazione professionale, e di riconoscere le competenze maturate in qualsiasi percorso di apprendimento, anche non formale e informale; raccomanda altresì la promozione di progetti che sostengano la trasmissione delle conoscenze e delle competenze da una generazione all'altra;

32.

sostiene che l'educazione all'imprenditorialità dovrebbe costituire una parte importante dell'istruzione e formazione professionale, al fine di renderla più attraente per tutti gli studenti e valorizzare lo spirito imprenditoriale in conformità con le disposizioni della strategia Europa 2020;

33.

ricorda gli obiettivi illustrati all'inizio di quest'anno nella strategia Europa 2020 che sottolineano la necessità di una forza lavoro europea altamente qualificata e formata per conseguire una crescita forte e sostenibile e raggiungere gli obiettivi in materia di occupazione fissati nella strategia; sottolinea il ruolo importante che un'istruzione e formazione professionale accessibile e a costi contenuti svolge nel processo di istruzione e perfezionamento della forza lavoro europea;

34.

sottolinea l'importanza di rafforzare la procedura per individuare le esigenze a livello locale, nazionale ed europeo in modo da conciliare in modo ottimale le competenze offerte e i requisiti del mercato del lavoro;

35.

invita gli Stati membri a tener conto in futuro dell'allungamento e dell'incostanza della carriera lavorativa veicolando competenze adeguate al mercato del lavoro;

36.

sottolinea la necessità che l'istruzione e la formazione professionali forniscano ai lavoratori le competenze di cui hanno bisogno per svolgere i nuovi lavori sostenibili che saranno creati nella futura economia sostenibile;

37.

chiede agli Stati membri di seguire le azioni atte a facilitare la transizione dalla scuola alla vita lavorativa sviluppando programmi integrati di orientamento professionale e consulenza;

38.

rileva che il sistema duale, in cui si associano l'istruzione scolastica e la formazione pratica, sta dando buoni risultati in taluni Stati membri grazie alla cooperazione e all'interazione delle imprese nell'ambito di una formazione orientata alla carriera;

39.

invita le imprese a ricorrere maggiormente a programmi di formazione comuni in modo da poter realizzare meglio gli obiettivi specifici in materia di formazione che sono richiesti sul mercato del lavoro;

40.

invita gli Stati membri, in considerazione del riorientamento verso un'economia e una crescita sostenibili, a rafforzare l'istituto dell'istruzione e della formazione professionale, dato che esso possiede le potenzialità per diventare uno strumento atto ad affrontare le conseguenze della ristrutturazione delle imprese per i lavoratori, aumentando la loro occupabilità;

41.

sottolinea l'importanza dei modelli di un'economia sociale e solidale per tale nuova cultura imprenditoriale e ricorda pertanto che è fondamentale che gli istituti di istruzione e formazione professionale, compresi quelli d'istruzione superiore, forniscano ai loro studenti conoscenze approfondite su tutte le forme di imprenditorialità, anche in materia di economia sociale e solidale, nonché i principi di una gestione responsabile ed etica;

42.

sottolinea la necessità di stilare un elenco dei settori in cui l'Unione europea dispone, o potrebbe disporre, di un vantaggio relativo a livello mondiale e per i quali si dovrebbero sviluppare ulteriori strategie di formazione;

Formazione professionale

43.

invita gli Stati membri a tener conto della crescente necessità di una formazione qualificata e a accompagnare i lavoratori nella scelta della loro formazione qualificante appoggiandosi ai centri di orientamento; invita i datori di lavoro a permettere a tutti i dipendenti di sfruttare le opportunità di perfezionamento professionale;

44.

raccomanda di fornire incentivi ai datori di lavoro affinché incoraggino i propri dipendenti a partecipare a programmi di formazione;

45.

invita gli Stati membri a sviluppare misure che incentivino i datori di lavoro a introdurre nelle micro e piccole imprese azioni di formazione flessibili ed economicamente efficaci, adattate alle esigenze delle donne; esorta la Commissione e tutti gli Stati membri a combattere con determinazione le disparità salariali tra uomini e donne, con l'obiettivo di eliminare, entro il 2020, il divario retributivo del 18 % attualmente esistente tra i sessi;

46.

invita gli Stati membri a promuovere, con l'assistenza della Commissione e attraverso programmi universitari all'uopo, modelli per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane basati sul riconoscimento dell'istruzione e formazione professionale, nel quadro dell'apprendimento permanente, quale valore aggiunto e vantaggio competitivo per le imprese;

47.

raccomanda di promuovere l'autonomia dei centri di istruzione e formazione professionale in materia di pianificazione, finanziamento, gestione e attività di valutazione e di introdurre forme di cooperazione più dinamiche tra detti centri e le imprese;

48.

ricorda che investire nell'istruzione e nella formazione è essenziale per garantire un futuro migliore agli europei; è del parere che competenze chiave e nuove qualifiche, in particolare nei settori strategici per la crescita, forniscano alle persone nuove opportunità e gettino anche le basi di uno sviluppo economico e sociale sostenibile a lungo termine; ritiene importante, a tale proposito, che gli Stati membri e tutti i soggetti interessati garantiscano che i lavoratori possano acquisire le competenze di base necessarie;

49.

invita la Commissione a sviluppare strumenti come sistemi di valutazione dell'apprendimento permanente che incoraggino e sostengano i lavoratori a seguire in maniera sistematica e di propria iniziativa l'apprendimento permanente e l'istruzione e formazione professionale, rivolgendo particolare attenzione a coloro che devono conciliare la vita familiare con quella lavorativa e valutando inoltre regolarmente quali qualifiche sono necessarie per continuare a partecipare in maniera ottimale al mercato del lavoro, in modo da rafforzare le competenze e fornire mobilità sul lavoro;

50.

invita gli Stati membri, onde conciliare carriera e vita familiare e aiutare le donne delle aree rurali, a offrire corsi di perfezionamento professionale in tecnologia informatica, in modo da consentire alle impiegate donne la possibilità del telelavoro;

51.

sollecita i governi a promuovere un'istruzione e formazione professionale flessibile orientata alle necessità specifiche delle organizzazioni e delle imprese, che consenta di trarre beneficio da tutte le formazioni realizzate, di conciliare la formazione con la vita personale e con altre attività professionali e di potenziare la mobilità europea, ponendo una particolare enfasi sul fatto di facilitare l'accesso all'istruzione e formazione professionale alle organizzazioni a rischio di esclusione, al fine di prolungarne la formazione;

52.

sottolinea che la formazione permanente svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione della disoccupazione e che occorre tenere conto delle diverse biografie professionali; ritiene che, alla luce di tale obiettivo, i lavoratori dovrebbero essere resi maggiormente consapevoli della necessità di una formazione ulteriore continua;

53.

invita la Commissione a elaborare uno studio sulle conseguenze dell'istruzione e formazione professionale sulla produttività dei lavoratori, la competitività delle imprese e la qualità del lavoro;

54.

sottolinea l'importanza di una formazione professionale facilmente accessibile, flessibile e personalizzata nelle diverse fasi delle vita che faciliti e migliori la partecipazione professionale al mercato del lavoro; ritiene che l'istruzione e formazione professionale debba essere disponibile, accessibile ed economicamente sostenibile nelle diverse fasi delle vita, a prescindere dallo status delle persone sul mercato del lavoro o dal loro reddito, con l'obiettivo non solo di promuovere l'apprendimento permanente, ma anche di contribuire all'evoluzione delle professioni esistenti e alla creazione di nuove professioni, basate sulle effettive esigenze della società; ritiene inoltre che dovrebbe essere considerata un importante strumento per il prolungamento della vita lavorativa dei singoli;

55.

invita gli Stati membri a consentire alle donne di accedere a un'istruzione e a una formazione professionale di alta qualità, a largo raggio, flessibile e a costi contenuti, nonché a mettere a loro disposizione orientamenti specifici permanenti e servizi di consulenza professionale per qualifiche relative a tutti i tipi di occupazione, che si rivolgano a donne provenienti da ambienti diversi con l'obiettivo di integrarle realmente in posti di lavoro di buona qualità con salari dignitosi e che rispondano alle loro esigenze in termini di formazione pluridimensionale, quali ad esempio:

un'istruzione e formazione professionale personalizzata a sostegno dello sviluppo della carriera;

passaggi accessibili dall'apprendimento informale a quello formale,

una capacità di risposta a diversi stili di apprendimento,

l'accesso a modelli di riferimento e tutori,

lo sviluppo di programmi adattati a formule flessibili di lavoro e contratti di lavoro a tempo parziale,

possibilità di apprendimento on line personalizzato;

56.

sottolinea che l'invecchiamento della popolazione in Europa sta accrescendo l'importanza dei programmi di apprendimento e istruzione permanente e che è pertanto necessario prevedere un sostegno a favore di tali programmi;

57.

sottolinea la necessità di potenziare gli sforzi, a livello sia europeo che nazionale, per aumentare la partecipazione delle PMI alla formazione professionale e all'apprendimento permanente e per rafforzare la partecipazione dei lavoratori poco qualificati, la cui partecipazione registrata è particolarmente bassa;

58.

sottolinea che, nel quadro degli sforzi per raggiungere l'obiettivo della flessibilità associata alla sicurezza, è urgentemente necessario rafforzare efficacemente la partecipazione alla formazione professionale dei lavoratori soggetti a forme di lavoro flessibile; invita, pertanto, gli Stati membri ad adottare iniziative all'uopo;

59.

invita gli Stati membri a fare un maggiore uso di programmi didattici on line nel quadro della formazione professionale e dell'apprendimento permanente al fine di consentire alle famiglie di conciliare la vita familiare e lavorativa;

60.

sottolinea il ruolo delle autorità locali, degli imprenditori, dei partenariati e delle istituzioni educative nella definizione della formazione professionale, in modo da rispondere alle esigenze effettive del mercato del lavoro;

61.

ritiene che le autorità regionali e locali svolgano un ruolo essenziale nel cooperare con i centri di istruzione e formazione professionale e il mondo delle imprese e nell'aiutare i fornitori di formazione professionale a sviluppare un ambiente favorevole che agevoli l'ingresso degli studenti IFP nel mercato del lavoro;

62.

chiede che i contratti di apprendistato, pur proteggendo l'apprendista e assicurando un certo grado di flessibilità e misure flessibili di applicazione, consentano la risoluzione del contratto qualora la persona interessata si riveli inadatta al suo lavoro o sia responsabile di gravi mancanze;

63.

invita gli Stati membri, in linea con gli obiettivi e le iniziative faro nell'ambito della strategia Europa 2020, a migliorare i collegamenti tra la formazione professionale e le esigenze del mercato del lavoro, ad esempio potenziando i servizi di orientamento scolastico e professionale e incentivando i tirocini e i contratti di apprendistato per le donne, come pure a creare nuove opportunità di formazione, anche in ambito scientifico, matematico e tecnologico, al fine di accrescere l'occupabilità delle donne nei settori tecnico-scientifici, nei posti di lavoro non tradizionali e nei settori dell'economia caratterizzati da basse emissioni di carbonio e da alta tecnologia, creando posti di lavoro permanenti con salari dignitosi;

64.

ritiene che i programmi europei di formazione professionale siano efficaci e dovrebbero beneficiare di maggiore sostegno in futuro;

Qualità ed efficacia dell'istruzione e formazione professionale

65.

invita gli Stati membri a creare migliori possibilità di qualifica per i formatori e a gettare le basi di un partenariato che favorisca l'apprendimento, in particolare a livello regionale e locale, al fine di assicurare l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione professionale, nonché un trasferimento efficiente e proficuo delle conoscenze;

66.

sottolinea che una forza lavoro altamente qualificata e istruita rappresenta una delle forze trainanti dell'innovazione e costituisce un notevole vantaggio competitivo per l'Unione; sottolinea che un'istruzione e una formazione professionali di elevata qualità contribuiscono in modo sostanziale allo sviluppo sostenibile e alla creazione di un mercato unico funzionante e che occorre adattarle costantemente alle esigenze e agli sviluppi del mercato del lavoro europeo tramite un ampio dialogo tra tutte le parti interessate;

67.

sottolinea che, nella nuova economia digitale, la creatività e le TIC stanno contribuendo alla nascita di una nuova cultura imprenditoriale che può facilitare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri allo scopo di migliorare la qualità dell'istruzione e formazione professionale, e che è quindi il momento di dare priorità a quest'ultima, soprattutto al fine di affrontare le sfide poste dalla strategia 2020, quali l'obiettivo faro dell'UE di aumentare il numero di giovani tra i 30 e i 34 anni aventi un titolo d'istruzione terziaria o equivalente, portandolo ad almeno il 40 %;

68.

invita gli Stati membri a introdurre e mettere in atto sistemi di garanzia della qualità a livello nazionale e a elaborare un quadro di competenze per insegnanti e formatori;

69.

invita la Commissione a fornire informazioni sui cambiamenti attesi sui mercati del lavoro all'interno dell'Unione europea e gli Stati membri a integrare tali informazioni nelle loro strategie e programmi educativi;

70.

invita gli Stati membri a incoraggiare le sinergie a livello locale tra le parti sociali, le associazioni di categoria locali, le università, gli organismi di gestione della scuola e le entità didattiche per elaborare, attraverso studi scientifici e consultazioni sistematiche, un piano a medio termine delle esigenze future in termini di competenze e per calcolare il numero di alunni necessari per area, aumentando così l'efficacia della formazione professionale effettuando un passaggio diretto e durevole al mercato del lavoro;

71.

invita la Commissione ad elaborare e aggiornare regolarmente un grafico che illustri regione per regione un quadro dei titoli di studio e della domanda;

72.

sottolinea l'accento posto sulle competenze chiave, tra cui l'imprenditorialità, nell'istruzione e formazione professionale, che devono essere incentivate sin dall'inizio dell'istruzione dei bambini; ritiene che tale processo debba continuare parallelamente all'apprendimento attraverso il lavoro;

73.

chiede un sostegno a livello nazionale ed europeo attraverso la creazione di una base comune d'azione in materia di istruzione e formazione professionale, al fine di soddisfare gli obiettivi di efficienza, mobilità del lavoro e creazione di posti di lavoro all'interno dell'Unione europea;

74.

invita gli Stati membri a coinvolgere attivamente gli istituti d'insegnamento superiore privati e gli istituti pubblici quali le università nel miglioramento e ampliamento dello sviluppo delle abilità professionali, soprattutto per le professioni MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia);

75.

chiede un'iniziativa specifica dell'UE per attrarre le ragazze verso le cosiddette professioni MINT e per combattere gli stereotipi che continuano a caratterizzare queste professioni; sottolinea che i mezzi d'informazione e l'istruzione svolgono un ruolo fondamentale per combattere tali stereotipi;

76.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere appieno il recepimento, l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'UE sostenendo i programmi di formazione volti a garantire che le parti interessate acquisiscano una comprensione adeguata della legislazione in vigore e dei diritti e responsabilità che ne derivano;

77.

invita gli Stati membri a finanziare attività innovative e programmi di dottorato e post-dottorato che promuovano la competitività e la crescita economica sostenibile;

Offerte per categorie specifiche di persone

78.

chiede agli Stati membri di tenere conto, nel quadro dell'istruzione e della formazione professionale, delle necessità individuali delle persone meno qualificate, degli studenti immigrati, delle persone appartenenti a minoranze etniche, delle donne vulnerabili, dei disoccupati, delle persone disabili e delle ragazze madri; raccomanda nel contempo di rivolgere particolare attenzione alla minoranza rom, poiché la frequenza scolastica e l'integrazione sul luogo di lavoro sono elementi chiave per favorirne l'integrazione sociale;

79.

esorta gli Stati membri a creare delle possibilità di transizione per i giovani che non sono in possesso di un diploma o ne possiedono uno di grado minimo, al fine di consentire loro di entrare nel mondo del lavoro, mantenendo la possibilità di continuare a promuovere e riconoscere qualifiche parziali; chiede, quale segno dell'importanza di tale dimensione, di attuare una strategia di ampio respiro per la lotta contro la disoccupazione giovanile e femminile, che sostenga gli Stati membri nella costruzione di una rete locale che comprenda scuola, impresa, organismi di aiuto ai giovani e i giovani;

80.

sottolinea gli ostacoli all'integrazione che i cittadini di paesi terzi devono affrontare quando le loro qualifiche non sono riconosciute; chiede alla Commissione di valutare l'impatto del Quadro europeo delle qualifiche sul riconoscimento dei titoli di cittadini di paesi terzi;

81.

invita gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, ad adottare iniziative volte ad assistere efficacemente i lavoratori anziani nell'apprendimento permanente e nella formazione professionale;

82.

ritiene che la possibilità di mobilità sia una componente importante dell'istruzione e della formazione professionale e raccomanda pertanto di migliorare il programma Leonardo da Vinci;

Flessibilità e mobilità

83.

si compiace dell'idea di considerare la mobilità transfrontaliera quale componente opzionale dell'istruzione e della formazione professionale e di sviluppare il potenziale di un mercato del lavoro transfrontaliero per gli interessati, come avviene nel quadro del programma Leonardo da Vinci; esorta urgentemente le parti interessate a sensibilizzare maggiormente sul programma Leonardo da Vinci e altri programmi pertinenti; invita pertanto a promuovere meglio la mobilità per rendere più agevole ai giovani fare un'esperienza all'estero;

84.

invita la Commissione europea, gli Stati membri e il Parlamento europeo a sostenere e ad ampliare i programmi europei di mobilità degli studenti, in particolare il programma Leonardo da Vinci, al fine di favorire una maggiore mobilità degli apprendisti in seno al mercato unico;

85.

ritiene che l'istruzione e la formazione professionali debbano creare le condizioni per la mobilità dei lavoratori, sia nella fase iniziale degli studi sia nel quadro del processo di apprendimento permanente;

86.

ritiene che la mobilità transfrontaliera nel settore dell'istruzione e della formazione professionale sia altrettanto importante della mobilità nel settore dell'istruzione generale e ritiene che si dovrebbero compiere maggiori sforzi al fine di sviluppare tale mobilità;

87.

ritiene che si dovrebbe porre l'accento su una maggiore cooperazione tra i diversi sistemi educativi degli Stati membri, riducendo tali diversità e garantendo il riconoscimento reciproco dei certificati e dei diplomi tra gli Stati membri, al fine di rafforzare la collaborazione transfrontaliera e promuovere la mobilità;

88.

invita gli Stati membri a riconoscere più facilmente l'apprendimento non formale e informale e a promuovere lo scambio di esperienze di lavoro, al fine di trarre il massimo vantaggio dalla mobilità del lavoro e dalla condivisione delle conoscenze e a lasciare maggiore spazio ai percorsi formativi individuali;

89.

osserva che è estremamente importante favorire la mobilità dei lavoratori nel mercato interno; accoglie con favore e sostiene pienamente l'iniziativa della Commissione di rivedere il sistema attuale per il riconoscimento delle qualifiche professionali; ritiene che una valutazione approfondita della direttiva sulle qualifiche professionali nella sua forma attuale dovrebbe rientrare nell'attività di revisione della direttiva da parte della Commissione; è del parere che il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali nei diversi Stati membri debba restare una priorità assoluta per la Commissione;

90.

suggerisce che la creazione di una nuova strategia di apprendimento delle lingue per migliorare le conoscenze generali nelle aree di abilità specifiche faciliterà la mobilità di docenti e studenti; sottolinea che, oltretutto, la garanzia di un'agevole transizione dalla formazione professionale all'istruzione superiore contribuirà a rendere i corsi di formazione professionale più attraenti;

91.

invita gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione e in cooperazione con le parti sociali, a migliorare e monitorare i sistemi di certificazione delle qualifiche professionali nell'ambito dell'apprendimento permanente e della formazione professionale;

92.

accoglie positivamente la proposta della Commissione di configurare l'offerta di istruzione e formazione secondo moduli; chiede tuttavia di mantenere, quale priorità assoluta, la natura integrale di qualifiche professionali ad ampio raggio, di definire chiaramente i singoli moduli e di renderli facilmente comparabili;

93.

pone in rilievo il ruolo di insegnanti e formatori nel favorire la prospettiva di genere nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale e chiede la messa a punto di programmi di mobilità, quali il programma Leonardo da Vinci e il progetto riguardante gli apprendisti, con interventi specifici rivolti alle donne onde agevolare l'acquisizione, durante tutto l'arco della vita, delle competenze pertinenti per la loro integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro;

94.

è persuaso che i partenariati indicati nella strategia Europa 2020 tra gli attori dell'istruzione e della formazione professionale costituiscano il presupposto per l'efficienza e la rilevanza del mercato del lavoro e che dovrebbero assumere la forma di consigli delle abilità a lungo termine, orientati al mercato del lavoro;

95.

invita gli Stati membri a porre l'accento sull'apprendimento delle lingue straniere nel contesto dell'istruzione e delle formazione professionale, con particolare attenzione per le piccole e medie imprese, creando così le condizioni per rafforzarne la competitività nel quadro del mercato unico;

96.

sottolinea l'importanza primaria di acquisire e migliorare la competenza in svariate lingue quale strumento per rafforzare la fiducia in sé stessi, l'adattabilità e le abilità interculturali;

97.

sottolinea che per i giovani è fondamentale poter trascorrere all'estero un periodo di studi o formazione ai fini dell'acquisizione di nuove competenze, anche linguistiche, e che tale possibilità accresce le loro opportunità di integrazione nel mercato del lavoro; accoglie quindi con favore l'intenzione della Commissione di elaborare una tessera "Youth on the move" che aiuterà tutti i giovani a trasferirsi in un altro Stato membro per studiare, nonché la creazione di prestiti per la mobilità degli studenti europei per dare a un maggior numero di giovani europei, in particolare ai più svantaggiati, la possibilità di trascorrere un periodo di studi, di formazione o di inserimento professionale in un altro paese;

Cooperazione europea e internazionale nel settore dell'istruzione e formazione professionale

98.

si compiace dello sviluppo, attraverso il processo di Copenaghen, degli strumenti comuni di riferimento (Europass, Quadro europeo delle qualifiche, Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali e Quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali) e sostiene l'attuazione coerente e il perfezionamento sistematico di questi strumenti;

99.

invita la Commissione a esaminare l'interazione e a creare maggiori sinergie tra la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, il processo di Bologna sull'istruzione superiore e il processo di Copenaghen sull'istruzione e la formazione professionali, tramite un miglior uso del quadro europeo delle qualifiche, del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET) e di Europass; reputa che gli Stati membri debbano conservare la competenza sull'organizzazione dei propri sistemi di istruzione in conformità delle loro particolari condizioni sociali e culturali;

100.

invita la Commissione a continuare a sostenere e ad attuare in modo coerente la certificazione della qualità, che dà un impulso decisivo ai processi di innovazione in termini di azione, efficienza ed efficacia, come quelli raccomandati nel Quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali (EQAVET) e gli strumenti sviluppati nel quadro del processo di Copenaghen, quali Europass e il Quadro europeo delle qualifiche (EQF); invita gli Stati membri a semplificare le procedure per il riconoscimento dei diplomi professionali stranieri, al fine di dimostrare le capacità professionali degli interessati non soltanto attraverso certificati ufficiali, ma anche attraverso periodi di prova, esami pratici e teorici e valutazioni di esperti;

101.

ritiene che le sfide poste dal processo di Copenaghen e dalla strategia UE 2020 richiedano la messa a disposizione di congrue risorse finanziarie, tra l'altro attraverso i Fondi strutturali, in particolare il FSE, nonché un maggiore coinvolgimento nella promozione di un'istruzione e formazione professionale di qualità attraverso azioni concrete e l'introduzione di nuovi modelli e metodi di formazione, ad esempio conferendo visibilità alle storie di successo degli studenti sul mercato del lavoro, pubblicizzando il prestigio annesso all'istruzione e formazione professionale nelle principali aziende e fornendo informazioni e orientamenti più completi sulle problematiche dell'istruzione e formazione professionale prima del completamento dell'obbligo scolastico; osserva che sarebbe vantaggioso favorire gli scambi di esperienze in materia di programmi di sostegno e periodi di permanenza all'estero, come ad esempio la partecipazione al programma Leonardo da Vinci;

102.

invita gli Stati membri a semplificare le procedure per il riconoscimento dei diplomi professionali stranieri, al fine di dimostrare le capacità professionali degli interessati non soltanto attraverso certificati ufficiali, ma anche attraverso periodi di prova, esami pratici e teorici e valutazioni di esperti;

103.

chiede che sia promossa la cooperazione transnazionale, sia tra gli Stati membri dell'Unione europea che con i paesi terzi, al fine di definire programmi per lo scambio delle migliori pratiche in materia di istruzione e formazione professionale;

104.

invita la Commissione ad attuare il sistema di valutazione dell'efficacia della formazione, al fine di raggiungere e mantenere un elevato tasso di occupazione;

105.

invita la Commissione e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) a integrare la dimensione di genere nelle fasi successive al comunicato di Bruges su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020, soprattutto in termini di accesso all'apprendimento permanente, affinché per donne e uomini si presentino opportunità di apprendimento in qualsiasi fase della vita, rendendo inoltre più aperti e flessibili i percorsi verso l'istruzione e la formazione;

Finanziamento

106.

chiede alla Commissione di adeguare il Fondo sociale europeo, l'insieme del programma per l'apprendimento permanente nonché il programma Erasmus per i giovani imprenditori in maniera tale che sia possibile assegnare le risorse sia a progetti specifici in materia di istruzione e formazione professionale sia alla lotta contro la disoccupazione giovanile e alle azioni di formazione delle persone anziane in tutta l'Unione europea, nonché facilitare l'accesso a tali risorse; invita la Commissione a sostenere i programmi comunitari volti ad aiutare i giovani ad acquisire le conoscenze, le abilità e le esperienze di cui hanno bisogno per trovare il loro primo posto di lavoro;

107.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'utilizzo ottimale dei Fondi strutturali, incluso il Fondo sociale europeo, per programmi specifici che promuovano l'apprendimento permanente – incoraggiando un maggior numero di donne a parteciparvi – e mirino ad accrescere il tasso di partecipazione femminile nel sistema di istruzione e formazione professionale, anche attraverso misure dedicate con riserva di risorse; chiede lo sviluppo di azioni specifiche nel quadro del progetto pilota Erasmus per giovani imprenditori al fine di incoraggiare l'imprenditorialità tra le donne;

108.

ribadisce le sue critiche ai tagli decisi dal Consiglio dei ministri al bilancio 2011 per quanto riguarda il finanziamento dei principali programmi dell'UE nel settore dell'istruzione (il programma per l'apprendimento permanente e il programma "Persone" – rispettivamente tagli di 25 milioni di EUR e di 100 milioni di EUR); osserva che vi è una chiara sproporzione tra l'ambiziosa strategia Europa 2020 e la realtà degli obblighi di bilancio;

109.

invita gli Stati membri a considerare la possibilità di un sistema di buoni per la formazione, volti ad assicurare alle persone a basso reddito la possibilità di partecipare alla formazione; invita gli Stati membri, ove necessario, a chiedere finanziamenti per tali sistemi di buoni per la formazione a titolo del Fondo sociale europeo;

*

* *

110.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(2)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag; 21.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0262.

(4)  GU C 290 del 4.12.2007, pag. 1.

(5)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 8.

(6)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 33.

(7)  GU C 155 del 8.7.2009, pag. 11.

(8)  GU C 155 del 8.7.2009, pag. 1.

(9)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

(10)  GU C 320 del 16.12.2008, pag. 6.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/81


Mercoledì 8 giugno 2011
PIL e oltre - Misurare il progresso in un mondo che cambia

P7_TA(2011)0264

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su "Non solo PIL – Misurare il progresso in un mondo in cambiamento" (2010/2088(INI))

2012/C 380 E/11

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 20 agosto 2009 dal titolo "Non solo PIL – Misurare il progresso in un mondo in cambiamento (COM(2009)0433),

vista la conferenza "Beyond GDP" (Non solo PIL) organizzata dal Parlamento, dalla Commissione, dal Club di Roma, dal WWF e dall'OCSE nel novembre 2007 a Bruxelles,

vista la relazione della Commissione sulla misura delle prestazioni economiche e del progresso sociale (relazione Stiglitz), presentata il 14 settembre 2009,

visti l'iniziativa globale sull'economia degli ecosistemi e della biodiversità (TEEB), approvata dai leader del G8+5 nel giugno 2007, e i relativi risultati pubblicati nel 2009 e nel 2010,

visto il rapporto Stern sull'economia del cambiamento climatico, pubblicato il 30 ottobre 2006,

vista la dichiarazione di Istanbul, firmata durante il secondo forum mondiale dell'OCSE su "Statistiche, conoscenze e politiche" il 30 giugno 2007,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, del 25 e 26 marzo 2010 e del 17 giugno 2010,

viste le conclusioni del Consiglio del 10 novembre 2009 (Economia e finanza) in materia di statistiche,

viste le conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2009 (Ambiente) su un'economia ecoefficiente nel contesto dell'agenda di Lisbona per il periodo successivo al 2010 e la strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile,

vista la proposta di regolamento della Commissione relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2010)0132),

visti gli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali europee nell'ambito della strategia UE 2020 proposti dalla Commissione il 27 aprile 2010,

viste le comunicazioni sulla governance europea: Legiferare meglio (COM(2002)0275), Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea (COM(2006)0689), Secondo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea (COM(2008)0032), Terzo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea (COM(2009)0015),

visto il piano d'azione dell'UE "Produzione e consumo sostenibili" (COM(2008)0397),

visti gli strumenti statistici esistenti, quali EU-SILC, la Rassegna sulle statistiche del lavoro (LFS), gli Eurobarometri, la Rassegna dei valori europei e la Rassegna sociale europea (ESS),

vista la Rassegna europea sulla qualità della vita (EQLS), coordinata da Eurofound, che fornisce un ritratto esauriente della qualità della vita e delle condizioni di vita nei paesi europei (in tutti gli Stati membri e nei paesi candidati) dotata di oltre 120 indicatori che forniscono dati comparativi nei paesi (1),

viste le sue risoluzioni del 10 marzo (2) e del 16 giugno 2010 (3) sulla strategia UE 2020, la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 (4) sul Vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009, la sua risoluzione del 15 giugno 2006 (5) sulla strategia riveduta per lo sviluppo sostenibile e la sua risoluzione del 24 aprile 2008 (6) sul Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0175/2011),

A.

considerando che è sempre più riconosciuta da tutte le istituzioni internazionali la necessità di migliorare dati e indicatori che completino il PIL come indicatore dell'intero sviluppo sociale,

1.

si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo "Non solo PIL – Misurare il progresso in un mondo in cambiamento" in quanto possibile strumento complementare in grado di contribuire al miglioramento delle analisi e dei dibattiti politici;

2.

sottolinea che il PIL è un indicatore dell'attività economica dei mercati diventato un parametro standard usato dai responsabili politici di tutto il mondo; sottolinea, in particolare, che il PIL è una misura della produzione e non misura la sostenibilità ambientale, l'uso efficiente delle risorse, l'inclusione sociale o il progresso sociale in generale; sottolinea inoltre che il PIL può essere ingannevole, intendendo con questo che le misure di riparazione a seguito di eventi quali incidenti e catastrofi naturali sono considerate un beneficio anziché un costo;

3.

nota che, oltre a quelli atti a misurare lo sviluppo e la produttività economici, esistono altri indicatori che influenzano e spiegano il tenore di vita di un paese e che finora non sono stati quantificati benché siano disponibili;

4.

sottolinea la necessità di sviluppare indicatori supplementari per la misurazione del progresso economico e sociale a medio e lungo termine; chiede lo sviluppo di indicatori chiari e misurabili che prendano in considerazione i cambiamenti climatici, la biodiversità, l'efficienza delle risorse e l'inclusione sociale; invita inoltre a sviluppare indicatori più strettamente incentrati sulla prospettiva a livello di nucleo familiare che rilevino informazioni su reddito, consumi e ricchezza;

5.

accoglie positivamente l'iniziativa della Commissione di presentare un indice sulla pressione ambientale da presentare insieme al PIL, che includerà inizialmente i seguenti grandi assi della politica ambientale: "cambiamento climatico e uso dell'energia", "natura e biodiversità", "inquinamento atmosferico e impatto sulla salute", "uso dell'acqua e inquinamento idrico", "produzione di rifiuti e uso delle risorse";

6.

si attende che lo spostamento dell'attenzione su indicatori più ampi e maggiormente sostenibili comporti una focalizzazione più sistematica sui fattori sociali e ambientali nei paesi in via di sviluppo, inclusi il cambiamento climatico, la biodiversità, la sanità, l'istruzione e la governance, e permetta quindi di rivolgere le politiche di sviluppo in modo mirato alle popolazioni più bisognose e svantaggiate; sottolinea che tali indicatori dovrebbero essere compatibili e coerenti con le iniziative mondiali esistenti, come l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite;

7.

evidenzia la necessità di misurare la qualità di vita nelle società; ritiene che nel raggiungimento e mantenimento della qualità della vita siano coinvolti fattori importanti e generalmente riconosciuti quali la salute, l'istruzione, la cultura, l'occupazione, gli alloggi, le condizioni dell'ambiente ecc.; è pertanto del parere che agli indicatori atti a misurare tali fattori si debba dare maggiore rilievo; suggerisce che gli indicatori EQLS che riguardano i settori essenziali della qualità della vita siano presi come base nell'ulteriore sviluppo di indici sia qualitativi che quantitativi;

8.

prende atto delle misure e degli strumenti adottati a livello europeo per misurare e analizzare i possibili impatti delle iniziative legislative sul progresso, quali le valutazioni d'impatto, incluse le analisi costi-benefici, costi-efficacia e con criteri multipli, le valutazioni dei rischi, la raccolta di dati, le statistiche, i conti economici ambientali, le analisi politiche a vari livelli, le relazioni sul monitoraggio dell'attuazione e dell'applicazione e le verifiche effettuate in diversi ambiti della legislazione dell'UE; appoggia pienamente l'istituzione di un solido quadro giuridico per i conti economici ambientali europei quale passo positivo nell'ambito del processo "Non solo PIL";

9.

prende atto della crescente consapevolezza, a livello internazionale, dei limiti del PIL come indicatore del progresso sociale, delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici, delle grandi trasformazioni come quelle derivanti dal cambiamento climatico e dallo sviluppo sostenibile; riconosce i progressi compiuti in diverse sedi, quali il PSNU, la Banca mondiale, l'OCSE e la Commissione, tra gli altri, per quanto riguarda lo sviluppo di indicatori intesi a misurare e ad analizzare i progressi;

10.

sottolinea l'importanza di concordare un approccio sistemico per la definizione di un sistema "non solo PIL" coerente che contribuisca a migliorare l'analisi e i dibattiti politici;

11.

sottolinea che la sfida consiste nello sviluppare una serie di indicatori chiari e comprensibili, che siano al contempo coerenti sotto il profilo teorico, pertinenti sul piano politico ed empiricamente misurabili e che garantiscano la comparabilità tra paesi e regioni; evidenzia la necessità che tale lavoro avvenga in stretta cooperazione con le altre istituzioni e organizzazioni interessate;

12.

sottolinea la necessità di elaborare statistiche affidabili, armonizzate e tempestive e di ottenere serie di dati e indicatori concernenti un lungo periodo che possano essere utilizzati per elaborare proiezioni sui futuri sviluppi e definire le politiche; raccomanda che le varie banche dati gestite dalle autorità pubbliche siano meglio utilizzate e combinate, applicando una metodologia simile e standard, definizioni, classificazioni e norme contabili comuni in ciascuno Stato membro, al fine di garantire la qualità e la comparabilità dei dati; chiede che la raccolta e il trattamento dei dati avvenga in conformità dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, oggettività, riservatezza statistica ed economicità, accordando comunque la dovuta attenzione alle problematiche di tutela dei dati personali; è del parere che Eurostat debba svolgere un ruolo di rilievo in tale processo;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  EQLS copre i seguenti campi essenziali del concetto di qualità della vita: risorse economiche e povertà; salute e accesso alle cure sanitarie; occupazione e qualità del posto di lavoro; equilibrio tra vita familiare e lavorativa; relazioni familiari e sostegno; inclusione/emarginazione sociale (vita comunitaria e partecipazione sociale); istruzione e formazione; qualità degli alloggi e ambiente locale; capitale sociale e qualità della società; qualità dei servizi pubblici; benessere soggettivo (inclusione della felicità, della soddisfazione esistenziale, dell'ottimismo circa il futuro).

(2)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 30.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0223.

(4)  GU C 230 E del 26.8.2010, pag. 1.

(5)  GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 487.

(6)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 86.


11.12.2012   

IT

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CE 380/84


Mercoledì 8 giugno 2011
Programmi europei di navigazione satellitare

P7_TA(2011)0265

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulla revisione intermedia dei programmi europei di navigazione satellitare: valutazione dell'attuazione, sfide future e prospettive finanziarie (2009/2226(INI))

2012/C 380 E/12

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 (1) sul finanziamento del programma europeo di radionavigazione via satellite (Galileo) in conformità all'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e al quadro finanziario pluriennale 2007-2013,

visto il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (2),

visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (3),

vista la comunicazione della Commissione "Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS)" (COM(2010)0308),

vista la relazione sul mercato del GNSS dell'Agenzia del GNSS europeo (ottobre 2010),

vista la comunicazione della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea" (COM(2010)0700),

vista la relazione della Commissione "Valutazione intermedia dei programmi europei di radionavigazione via satellite" (COM(2011)0005),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A7-0165/2011),

A.

considerando che il Parlamento europeo ha costantemente offerto il suo pieno appoggio al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) europeo, attuato mediante i programmi Galileo ed EGNOS, che mira a migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei garantendo l'autonomia e l'indipendenza dell'Europa e ad acquisire una quota significativa nel mercato mondiale dell'alta tecnologia basato sulla navigazione via satellite,

B.

considerando che l'UE attualmente dipende dal sistema di posizionamento globale (GPS) statunitense da cui dipendono attività con valore pari a circa il 7 % del PIL,

C.

considerando che si prevede che Galileo offrirà vantaggi rispetto al GPS come, per esempio, maggiore esattezza, integrità globale, autenticazione e garanzia del servizio, ma anche l'autonomia strategica dell'Unione,

D.

considerando che il mercato globale del GNSS è in crescita esponenziale, con un valore stimato a circa 150 miliardi di EUR nel 2020, di cui meno del 20 % generato nell'UE,

E.

considerando che EGNOS è già utilizzato quotidianamente da 80 000 agricoltori europei e di recente è stato certificato per l'aviazione civile e si prevede che presto lo sarà per i trasporti marittimi,

F.

considerando che l'obiettivo di Galileo è diventare il GNSS tecnologicamente più evoluto al mondo, in grado di definire gli standard globali per il futuro e di coinvolgere una forte concentrazione di scienza, tecnologie avanzate e risorse umane qualificate, contribuendo all'innovazione e alla competitività dell'industria dell'UE,

G.

considerando che EGNOS e Galileo genereranno 60 miliardi EUR di benefici indiretti per l'economia e la società dell'UE, in termini di maggiore sicurezza stradale e dei trasporti aerei, riduzione dell'inquinamento atmosferico e del consumo di pesticidi, creazione di nuovi posti di lavoro e di maggiore sicurezza pubblica, generando un valore molto elevato di denaro, rispetto ad altri investimenti comparabili,

H.

considerando che, con la creazione di quattro sistemi di navigazione satellitare globali e due regionali da parte di diversi attori internazionali, la velocità è un elemento essenziale per Galileo per far sì che questo sistema europeo diventi, il più rapidamente possibile, un importante sistema di riferimento alternativo nella scelta di un GNSS,

I.

considerando che il fallimento del partenariato pubblico-privato iniziale per il finanziamento dei programmi GNSS ha portato, nel 2007, alla decisione di proseguire la loro attuazione con un finanziamento esclusivamente a carico del bilancio dell'Unione europea (3,4 miliardi di euro per le fasi di definizione, convalida e distribuzione, fino al 2013), che è di conseguenza divenuta proprietaria di Galileo e di EGNOS, i primi grandi progetti di questo tipo,

J.

considerando che Galileo è un sistema civile sotto il controllo civile e che tutti i suoi servizi devono rispettare il diritto internazionale dello spazio, i trattati UE e i principi stabiliti nella Carta e nei trattati delle Nazioni Unite,

K.

considerando che a seguito dei maggiori costi del programma, dovuti tra l'altro all'inesattezza delle previsioni e delle strategie di gestione dei costi stessi, il bilancio attuale può finanziare la sola fase costitutiva della Capacità operativa iniziale (IOC), che comprende 18 satelliti,

L.

considerando che la Commissione deve presentare una chiara valutazione di tutte le possibili opzioni tecniche e dei relativi costi e benefici, prima che venga presa una decisione in merito a ulteriori impegni finanziari a carico del bilancio dell'UE nel prossimo QFP,

Revisione intermedia: valutazione dell'attuazione

1.

accoglie con favore la relazione della Commissione che precisa la situazione attuale e le sfide future di tale importante iniziativa faro;

2.

si rammarica, tuttavia, per il ritardo nella pubblicazione della revisione intermedia che ha generato per troppo tempo incertezza sullo stato di avanzamento complessivo del progetto e sulla sua situazione finanziaria, incertezza dannosa per la diffusione commerciale delle applicazioni GNSS e per il sostegno pubblico;

3.

invita la Commissione, al fine di migliorare la trasparenza, ad aggiornare il quadro strategico per il GNSS (C(2008)8378) alla luce della situazione attuale, includendo le principali azioni, il bilancio previsto e il calendario necessario a conseguire gli obiettivi;

4.

invita la Commissione ad adottare politiche rigorose per evitare in futuro il superamento dei costi, in particolare per contenerli e per attenuare i rischi, comprese le politiche necessarie per tenere sotto controllo i costi di lancio; propone che la Commissione esamini i risultati finora ottenuti e a tal fine ricorra a esperti indipendenti, tra cui rappresentanti del settore, al fine di migliorare significativamente l'efficacia della gestione del progetto;

5.

invita la Commissione ad attuare le misure di attenuazione dei rischi raccomandate, come il doppio approvvigionamento e l'approvvigionamento di tutti i pacchetti di lavoro critici, al fine di essere in grado di attenersi all'ambizioso calendario, tenendo conto del livello di effettiva concorrenza nei mercati interessati, nonché della volontà politica di mantenere le capacità di lancio in Europa nel futuro, come risulta, tra l'altro, dalla 7a risoluzione del Consiglio sullo Spazio, del 25 novembre 2010;

Situazione finanziaria

6.

ritiene che la capacità operativa iniziale, capace di offrire servizi iniziali basati su 18 satelliti, vada completata entro il 2014 per far sì che Galileo diventi realmente la seconda costellazione GNSS di riferimento per i produttori di ricevitori; a tale proposito, sollecita la Commissione a procedere quanto prima al lancio dei quattro satelliti per la fase di convalida in orbita, per definire una chiara tabella di marcia per il lancio dei rimanenti 14 satelliti e concludere le attività finali;

7.

è convinto che l'obiettivo della piena capacità operativa, basata su una costellazione di 27 satelliti più un sufficiente numero di satelliti di riserva e infrastrutture di terra adeguate, sia un prerequisito per conseguire il valore aggiunto di Galileo in termini di autenticazione, alta precisione e servizio ininterrotto in modo da poterne trarre benefici economici e sociali; ritiene che il sostegno chiaro e inequivocabile di tutte le istituzioni europee per il raggiungimento della piena capacità operativa sia necessario per convincere gli utenti e gli investitori dell'impegno a lungo termine dell'UE; invita la Commissione a trasmettere un segnale positivo al mercato in questo senso;

8.

si rammarica che non sia stato proposto alcun finanziamento supplementare per il programma mediante l'adeguamento dell'attuale quadro finanziario pluriennale, il che ha comportato ulteriori ritardi, costi supplementari e, probabilmente, la perdita di opportunità; alla luce di quanto esposto, ritiene che la piena capacità operativa debba essere raggiunta entro il 2018, il che richiederà un ulteriore finanziamento di 1,9 miliardi di euro e un finanziamento annuale per coprire i costi di esercizio di 800 milioni di euro dal 2014 in poi; invita la Commissione a perseguire attivamente tutti i risparmi di efficienza finanziaria possibili e a porre in essere una struttura adeguata di finanziamento (tenendo conto, tra l'altro, dei ricavi di Galileo, Commercial Service) per limitare i necessari finanziamenti aggiuntivi;

9.

sottolinea che l'attuale finanziamento UE per le attività di R&S relative al GNSS è limitato a soli 15 milioni di EUR all'anno; mette in guardia contro il pregiudizio che potrebbe essere arrecato ad altri programmi di R&S se i finanziamenti supplementari a favore di queste attività fossero presi dal Programma quadro (PQ7); è del parere che in futuro si debba prevedere un finanziamento maggiore a titolo del PQ8 e tramite altre misure per agevolare lo sviluppo di prodotti e servizi basati sul GNSS;

10.

sottolinea la necessità di aumentare i finanziamenti in vista del rafforzamento dello sviluppo di applicazioni e servizi GNSS, essenziale al fine di garantire che l'investimento infrastrutturale che Galileo rappresenta sia sfruttato appieno e che il sistema Galileo sia sviluppato al massimo della sua capacità;

Sensibilizzazione del pubblico

11.

è fortemente convinto che sia possibile ottenere un finanziamento supplementare per il GNSS solo sensibilizzando maggiormente il pubblico e i politici sui benefici del GNSS per l'economia e la società dell'UE; si compiace che si pongano in essere iniziative concrete, come il concorso di idee Galileo Master, organizzato annualmente, che nel 2010 ha visto la partecipazione di 350 concorrenti provenienti da 44 paesi, e il premio per l'innovazione GNSS;

12.

esorta la Commissione e l'Autorità europea di vigilanza GNSS (GSA) a impegnarsi maggiormente per la sensibilizzazione dei potenziali utilizzatori e investitori nel GNSS, promuovendo l'uso di servizi basati sul GNSS nonché individuando e riunendo il fronte della domanda di tali servizi in Europa; sottolinea, a tale riguardo, che Galileo risponde a un'esigenza d'interesse pubblico europeo e che pertanto il ricorso a finanziamenti pubblici è giustificato;

13.

invita la Commissione e l'Autorità europea di vigilanza GNSS a rivolgersi, attraverso opportuni bandi di gara, campagne di sensibilizzazione e meccanismi di trasferimento delle tecnologie a tal fine, alle autorità nazionali e alle PMI attive nel settore spaziale quali potenziali utenti finali delle applicazioni GNSS, sottolineando nel contempo l'importanza di mantenere l'equilibrio regionale europeo;

Dimensione internazionale

14.

invita la Commissione a coinvolgere attivamente le regioni del mondo in cui l'adozione della tecnologia e delle applicazioni del GNSS europeo possono favorire lo sviluppo del mercato, come l'America Latina, il Sud-est asiatico o l'Africa;

15.

sostiene la Commissione nel suo impegno per garantire la compatibilità e l'interoperabilità di Galileo con altri sistemi di navigazione satellitare e per adoperarsi per la standardizzazione a livello mondiale; a questo proposito, invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare tutti i mezzi disponibili per risolvere rapidamente gli attuali problemi di compatibilità con la Cina;

Sfide future: finanziamento e governance

16.

sottolinea l'importanza strategica della politica spaziale del programma GNSS nella spinta per creare una vera politica industriale europea sulla base di progetti concreti, con benefici tangibili per i cittadini e per le imprese; a tale riguardo chiede alla Commissione di riconoscere l'importante ruolo che la navigazione satellitare può svolgere e di integrarlo nello sviluppo di tutte le altre politiche comunitarie pertinenti;

17.

osserva che la stabilità a lungo termine è importante per ridurre al minimo ulteriori ritardi, una riprogettazione costosa e la destabilizzazione della base degli utenti; a tale proposito, invita la Commissione a presentare rapidamente proposte legislative sul futuro livello di servizi, finanziamento e governance dei programmi GNSS; ritiene inoltre che per la buona gestione dei programmi sia fondamentale garantire il mantenimento delle conoscenze e delle competenze acquisite;

18.

invita la Commissione a includere nella valutazione d'impatto prevista nel quadro dell'imminente proposta legislativa informazioni chiare e complete concernenti:

le specifiche tecniche (precisione, copertura geografica, integrità, ecc.) dei servizi (servizi aperti, servizio per la sicurezza della vita umana, servizi commerciali, servizi pubblici regolamentati) che le varie configurazioni satellitari Galileo potrebbero fornire (tra cui capacità operativa iniziale e piena capacità operativa, in combinazione con altri sistemi GNSS o autonomamente);

il ruolo dei servizi di EGNOS per quanto riguarda le varie possibili configurazioni di Galileo e la necessità o meno di mantenere EGNOS in una costellazione di piena capacità operativa;

i costi delle possibili configurazioni di Galileo e EGNOS, in termini non solo di investimenti infrastrutturali, ma anche i costi di gestione e di emergenza (tra cui capacità operativa iniziale e piena capacità operativa e altre opzioni possibili;

19.

reputa che Galileo e EGNOS, in qualità di programmi europei di proprietà dell'UE che riguardano un interesse pubblico a livello comunitario, dovrebbero essere principalmente finanziati attraverso il bilancio UE; ritiene che, a fianco del contributo del bilancio UE, dovrebbero essere studiate tutte le eventuali fonti di finanziamento, comprese le forme innovative di finanziamento; sottolinea che soluzioni di emergenza di bilancio ad hoc come quelle viste in passato, rischiano di compromettere il successo e il valore aggiunto di questo progetto europeo strategico su larga scala e di pregiudicare lo slancio politico intorno ad esso; ritiene sia necessario trovare una soluzione di finanziamento sana, globale e a lungo termine e suggerisce che un importo annuale predeterminato sia fornito dal bilancio UE (per il finanziamento delle infrastrutture di Galileo rimaste, nonché dei costi di esercizio); sottolinea che le cifre stimate incluse nella revisione a medio termine per il periodo successivo al 2013 sono indicative e invita la Commissione a presentare una ripartizione dettagliata delle esigenze finanziarie stimate entro l'estate 2011, al fine di accrescere la prevedibilità e la trasparenza del progetto;

20.

ritiene che i costi aggiuntivi imprevisti debbano essere finanziati dal bilancio comunitario, senza pregiudicare gli altri programmi già esistenti; a tal riguardo, chiede alla Commissione di valutare la possibilità di istituire un "Fondo riserva Galileo" per coprire tali costi imprevisti;

21.

ritiene che si debbano affrontare la governance a lungo termine, la struttura di gestione del GNSS, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra Commissione, GSA e l'Agenzia spaziale europea (ESA), così come altre questioni rilevanti, quali il meccanismo di ripartizione degli introiti, il regime di responsabilità, la politica dei prezzi e il possibile coinvolgimento e contributo del settore privato ai programmi GNSS; invita in questo contesto la Commissione a procedere rapidamente nella riflessione in corso sui futuri regimi di governance per il funzionamento del sistema, ad assumersi la responsabilità delle operazioni a lungo termine e dell'adeguamento delle infrastrutture, a garantire la fornitura agli utenti di dati e servizi ininterrotti e a ottimizzare le opportunità per lo sviluppo di servizi commerciali;

22.

sottolinea l'importanza del fatto che qualsiasi governance a lungo termine e la struttura di gestione del GNSS siano totalmente trasparenti, finanziariamente solide e affidabili e gestite nel modo più responsabile possibile; rileva, al riguardo, che il coordinamento con il Consiglio e il Parlamento europeo deve avvenire su base periodica e comprendere aggiornamenti approfonditi;

23.

invita la Commissione a istituire meccanismi adeguati per garantire che i servizi e le applicazioni GNSS, regolamentati a livello privato e pubblico, rispettino i diritti fondamentali dei cittadini, quali la protezione dei dati e della privacy;

*

* *

24.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'ESA.


(1)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 226.

(2)  GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

(3)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/89


Mercoledì 8 giugno 2011
Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva

P7_TA(2011)0266

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva" (2010/2211(INI))

2012/C 380 E/13

Il Parlamento europeo,

visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea (2),

viste la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3), e le relative misure di esecuzione,

vista la comunicazione della Commissione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea (COM(2010)0700),

vista la sua decisione del 16 giugno 2010 sulla costituzione di una commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 (4),

visti i contributi del Nationalrat austriaco, della Camera dei deputati ceca, del Folkentinget danese, del Riigikogu estone, del Deutscher Bundestag, dell'Oireachtas irlandese, del Seimas lituano, del Saeima lettone, dell'Assembleia da República portoghese, della Tweede Kamer dei Paesi Bassi e del Riksdagen svedese,

visto l'articolo 184 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0193/2011),

A.

considerando la propria decisione di costituire una commissione speciale con il seguente mandato:

a)

definire le priorità politiche del Parlamento per il QFP dopo il 2013, sia in termini legislativi che di bilancio;

b)

valutare le risorse finanziarie necessarie all'Unione europea per conseguire i suoi obiettivi e attuare le sue politiche nel periodo dal 1o gennaio 2014;

c)

definire la durata del prossimo QFP;

d)

proporre, in conformità di tali priorità e obiettivi, una struttura per il futuro QFP, indicando i principali settori di attività dell'Unione;

e)

presentare orientamenti per una ripartizione indicativa delle risorse tra le varie rubriche di spesa del QFP e nell'ambito delle stesse, in linea con le priorità e la struttura proposta;

f)

precisare il collegamento tra una riforma del sistema di finanziamento del bilancio dell'Unione e una revisione della spesa in modo da fornire alla commissione per i bilanci una solida base per i negoziati sul nuovo QFP,

B.

considerando che la commissione speciale deve presentare la sua relazione finale prima che la Commissioni presenti le sue proposte sul prossimo QFP,

C.

considerando che, a norma dell'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche ed è finanziata integralmente tramite risorse proprie,

D.

considerando che, a norma dell'articolo 312, paragrafo 5, e dell'articolo 324 TFUE, il Parlamento europeo deve essere adeguatamente coinvolto nel processo di negoziazione del prossimo QFP,

E.

considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona rafforza le politiche dell'Unione e crea nuovi settori di competenza che devono essere tenuti in considerazione nel prossimo QFP,

F.

considerando che le sfide affrontate dall'Unione e dai suoi cittadini, come la crisi economica globale, la rapida crescita delle economie emergenti, la transizione verso una società sostenibile e un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, la lotta ai cambiamenti climatici, le sfide demografiche, tra cui l'integrazione degli immigrati e la protezione dei richiedenti asilo, lo spostamento della distribuzione globale della produzione e del risparmio verso le economie emergenti, la lotta alla povertà, nonché le minacce delle calamità naturali e quelle di origine antropica, del terrorismo e della criminalità organizzata, richiedono una forte risposta dall'Unione e dei suoi Stati membri,

G.

considerando che l'Unione europea ha un peso maggiore a livello internazionale rispetto alla somma dei singoli Stati membri,

H.

considerando che l'obiettivo principale della politica di coesione dell'Unione europea dovrebbe restare la riduzione delle sperequazioni sociali, economiche e territoriali tuttora esistenti nell'Unione e che una politica di coesione visibile ed efficace possiede un valore aggiunto europeo di per sé e dovrebbe giovare a tutti gli Stati membri dell'Unione,

I.

considerando che i cittadini dell'UE sono diventati più esigenti nei confronti dell'Unione e più critici sul suo funzionamento; che si tornerà a una titolarità pubblica dell'Unione soltanto quando i suoi cittadini potranno essere certi che i loro valori e i loro interessi saranno meglio tutelati dall'Unione,

J.

considerando che la strategia Europa 2020 dovrebbe consentire all'Europa di riprendersi dalla crisi e di rafforzarsi tramite la creazione di occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che tale strategia si basa su cinque obiettivi principali ossia promuovere l'occupazione, offrire migliori condizioni per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, raggiungere gli obiettivi in materia di cambiamento climatico ed energia, migliorare i livelli d'istruzione e promuovere l'integrazione sociale, in particolare tramite la riduzione della povertà,

K.

considerando che il bilancio dell'Unione è un fattore importante per la riforma e che il suo impatto può essere amplificato mobilitando ulteriori fonti di finanziamento privato e pubblico a sostegno degli investimenti, fungendo così da catalizzatore nell'effetto moltiplicatore della spesa dell'Unione; che il cosiddetto principio del "giusto ritorno" non ha una giustificazione economica, dal momento che non tiene in debita considerazione il valore aggiunto europeo, gli effetti di ricaduta e la necessità di solidarietà tra i paesi dell'Unione europea,

L.

considerando che, in conformità dell'articolo 3 TUE, lo sviluppo sostenibile dell'Europa dovrebbe essere basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente,

M.

considerando che il principio della sana gestione finanziaria è uno dei principi fondamentali per l'esecuzione del bilancio dell'Unione; che molti Stati membri stanno operando difficili aggiustamenti fiscali ai bilanci nazionali e che la sana gestione finanziaria (efficienza, efficacia, economia) è sempre più importante per la spesa pubblica, sia al livello dell'Unione sia degli Stati membri,

N.

considerando che le disposizioni per un adeguamento periodico dei programmi di spesa a esigenze e circostanze mutevoli si sono rivelate insufficienti; considerando che la natura complessa dei regolamenti e delle norme è stata una delle ragioni delle prestazioni negative dei sistemi di gestione e di controllo,

O.

considerando che i primi quattro anni dell'attuale QFP 2007-2013 hanno chiaramente dimostrato i limiti della capacità del quadro finanziario di far fronte a nuovi sviluppi e priorità senza compromettere quelli esistenti; che l'attuale QFP si è rivelato incapace di rispondere rapidamente a nuovi impegni come Galileo, ITER, lo strumento per il settore alimentare o il piano europeo di ripresa economica,

P.

considerando che l'introduzione nel sistema di finanziamento dell'Unione della risorsa RNL (reddito nazionale lordo) nel 1988 avrebbe dovuto compensare temporaneamente un calo delle risorse proprie ma che tale risorsa è stata prorogata e rafforzata nel corso degli anni e rappresenta oggi la componente principale delle risorse di bilancio dell'Unione europea; che questa preponderanza ha enfatizzato la tendenza degli Stati membri a calcolare il loro saldo netto, generando una serie di rimborsi, correzioni, esenzioni e compensazioni che rendono l'attuale sistema delle risorse proprie eccessivamente complesso, opaco, alquanto scollegato dalle attuali politiche dell'Unione e poco equo ed è pertanto incapace di assicurare un finanziamento efficiente e trasparente delle politiche dell'Unione nell'interesse europeo, risultando, in definitiva, totalmente incomprensibile per i cittadini europei,

Q.

considerando che nella sua risoluzione dell'8 marzo 2011 su "un finanziamento innovativo a livello mondiale ed europeo" (5), il Parlamento europeo ha approvato l'introduzione di una TTF (tassa sulle transazioni finanziarie) che "potrebbe essere di aiuto per fronteggiare i modelli commerciali altamente pregiudizievoli nei mercati finanziari, come le transazioni sul breve periodo e le transazioni automatiche ad alta frequenza, e per porre un freno alla speculazione",

Parte I:     sfide principali

1.

ritiene che le sfide che si prospettano – siano esse inerenti all'aspetto demografico, al cambiamento climatico o all'approvvigionamento energetico – riguardino ambiti in cui l'Unione europea, che è molto di più che la somma de suoi Stati membri, può dimostrare il suo valore aggiunto;

2.

rileva che la crisi attuale e i gravi vincoli alla spesa pubblica hanno reso più difficile il progresso degli Stati membri in termini di crescita, maggiore competitività e convergenza economica e sociale e la piena partecipazione al mercato interno; crede fermamente che la soluzione alla crisi sia più, e non meno, Europa;

3.

ritiene che l'espressione "risorse sostenibili per l'Unione europea" significhi innanzitutto ripensare il "sistema delle risorse" del bilancio dell'Unione al fine di sostituire gli attuali contributi nazionali con risorse autenticamente europee;

4.

ritiene che gli eventi recenti dimostrino come l'area dell'euro necessiti di una governance economica più incisiva e che un pilastro monetario senza un pilastro economico e sociale sia destinato al fallimento; considera pertanto essenziale che l'Unione rafforzi il suo sistema di governance economica per assicurare l'attuazione della strategia Europa 2020 (ripristinare e mantenere i tassi di crescita economica a lungo termine), evitare il ripetersi della crisi attuale e salvaguardare il progetto europeo;

Costruire una società della conoscenza

5.

rileva che la crisi ha messo in evidenza le sfide strutturali che la maggior parte delle economie degli Stati membri devono affrontare, quali produttività sottodimensionata, livelli elevati di debito pubblico, ampi disavanzi pubblici, disoccupazione strutturale, persistenza di barriere nel mercato interno, scarsa mobilità della manodopera e nozioni obsolete di qualifiche, che contribuiscono a una crescita modesta; sottolinea la necessità di investimenti in settori chiave quali l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, al fine di superare tali sfide strutturali, rilevando altresì l'importanza di invertire la tendenza alla contrazione degli investimenti pubblici;

6.

ricorda che con l'attuale andamento degli investimenti, nel 2025 l'Asia potrebbe trovarsi alla testa del progresso scientifico e tecnologico; rammenta tuttavia che tali cambiamenti non rappresentano soltanto enormi sfide ma anche opportunità, come una decisa crescita del potenziale per le esportazioni dell'Unione; rileva il ritardo dell'Unione nell'ambito dell'istruzione accademica e professionale, dal momento che solo 30 università europee rientrano tra le migliori 100 al mondo; sottolinea che l'Europa sta arretrando anche per quanto concerne l'acquisizione di competenze e richiama l'attenzione sul fatto che entro il 2020, ulteriori 16 milioni di posti di lavoro richiederanno qualifiche elevate mentre la domanda di lavoratori poco qualificati diminuirà di 12 milioni di unità;

La lotta alla disoccupazione

7.

ritiene che alcune delle grandi sfide che l'Unione europea deve raccogliere siano il mantenimento della sua competitività, l'aumento della crescita, la lotta alla disoccupazione elevata, la concentrazione dell'attenzione sul buon funzionamento dei mercati del lavoro e sulle condizioni sociali, al fine di migliorare i risultati occupazionali, la promozione del lavoro dignitoso, la garanzia dei diritti dei lavoratori in tutta Europa, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e la riduzione della povertà;

La sfida demografica

8.

insiste affinché l'Unione affronti la sfida demografica; rileva che la diminuzione della popolazione attiva e l'aumento del numero di pensionati eserciteranno una pressione supplementare sui sistemi assistenziali e sulla competitività economica;

La sfida climatica e la sfida delle risorse

9.

esprime preoccupazione per il fatto che l'espansione della popolazione del pianeta da 6 a 9 miliardi di persone accentuerà la concorrenza mondiale per le risorse naturali ed eserciterà ulteriori pressioni sull'ambiente, sia a livello globale che locale; rileva che la domanda di prodotti alimentari aumenterà probabilmente del 70 % entro il 2050 e che l'utilizzo e la gestione inefficaci e non sostenibili delle materie prime e dei prodotti di base espongono i cittadini a una concorrenza dannosa tra alimentazione, conservazione della natura e produzione energetica, nonché a costosi aumenti dei prezzi; ritiene che ciò possa avere gravi conseguenze per le opportunità di business, tra cui eventuali restrizioni d'accesso alle materie prime, minacciando la sicurezza economica e contribuendo al cambiamento climatico; sottolinea pertanto la necessità che l'Unione europea agisca senza indugio e guidi la transizione verso un'economia basata sull'impiego sostenibile delle risorse;

10.

richiama l'attenzione sul crescente consumo di energia a livello mondiale e sul fatto che la dipendenza dalle importazioni di energia è destinata a crescere, con l'importazione da parte dell'Unione, entro il 2050, di quasi due terzi del proprio fabbisogno, se le attuali politiche energetiche non verranno opportunamente modificate e se l'Unione e gli Stati membri non intensificheranno gli sforzi per sviluppare le proprie fonti energetiche rinnovabili e per realizzare il proprio potenziale di efficienza energetica, tenendo in debita considerazione gli impegni energetici e climatici dell'Unione così come gli aspetti della sicurezza; avverte che anche la volatilità politica nei paesi ricchi di energia verrà ad aggravare la volatilità dei prezzi e l'insicurezza dell'approvvigionamento; chiede pertanto di diversificare le rotte di approvvigionamento e i partner commerciali;

11.

è favorevole all'idea che la totalità dei finanziamenti dell'Unione debba comportare a un miglioramento delle condizioni generali dell'ambiente in Europa grazie a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno corrispondente agli obiettivi previsti dall'attuale normativa UE; propone pertanto che gli effetti positivi e negativi sul clima e sull'ambiente dell'utilizzo dei fondi dell'Unione siano analizzati a livello aggregato;

Sicurezza interna ed esterna e libertà individuali

12.

ritiene che la globalizzazione abbia aumentato il senso di vulnerabilità cancellando i confini tra forme interne e forme esterne di libertà, giustizia e sicurezza; è convinto che affrontare le sfide della sicurezza nel ventunesimo secolo, salvaguardando al contempo i diritti fondamentali e le libertà individuali, richieda risposte globali e preventive, che solo un attore della portata dell'Unione può fornire; è persuaso che la dimensione esterna della sicurezza dell'Unione sia strettamente legata alla democrazia, allo Stato di diritto e al buongoverno nei paesi terzi e che l'Unione abbia una speciale responsabilità di contribuirvi;

L'Europa nel mondo: diventare protagonista

13.

è convinto che l'Unione, in quanto grande potenza politica, economica e commerciale, debba svolgere appieno il suo ruolo sulla scena internazionale; ricorda che il trattato di Lisbona fornisce nuovi strumenti per meglio proiettare gli interessi e i valori europei in tutto il mondo; sottolinea che l'Unione offrirà un valore aggiunto sulla scena globale e influenzerà le decisioni politiche globali solo agendo collettivamente; insiste sul fatto che una più forte rappresentanza esterna dovrà andare di pari passo con il rafforzamento del coordinamento interno;

Garantire una buona governance

14.

è persuaso che il rafforzamento del senso di titolarità pubblica dell'Unione debba diventare un motore dell'azione collettiva; ritiene che l'attuazione della "buona governance" sia di gran lunga lo strumento più efficace di cui dispone l'Unione per garantire l'impegno e il coinvolgimento costante dei suoi cittadini;

Parte II:     ottimizzare i risultati: il ruolo del bilancio dell'Unione europea

Valore aggiunto europeo e costo della non Europa

15.

sottolinea che lo scopo principale delle spese di bilancio dell'Unione sia quello di creare un valore aggiunto europeo (VAE), condividendo risorse, agendo da catalizzatore e offrendo economie di scala e positivi effetti transnazionali e di ricaduta, contribuendo così al raggiungimento di obiettivi politici comuni concordati in modo più efficace o più rapido e riducendo la spesa nazionale; ricorda che, in linea di principio, deve essere evitata ogni duplicazione di spese e sovrapposizione dei fondi assegnati alle varie linee di bilancio e che le spese dell'Unione devono essere sempre finalizzate alla creazione di un valore più grande della sommatoria delle singole spese degli Stati membri; è del parere che il QFP, se utilizzato in modo appropriato, rappresenti uno strumento molto importante per la pianificazione a lungo termine del progetto europeo, tenendo conto della prospettiva europea e del valore aggiunto dell'Unione;

16.

richiama l'attenzione sui seguenti settori, in quanto potenzialmente in grado di generare maggiori sinergie ed economie di scala: il Servizio europeo per l'azione esterna, gli aiuti umanitari e in particolare una capacità di reazione rapida dell'Unione europea, la messa in comune delle risorse di difesa, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, i grandi progetti infrastrutturali (in particolare nel settore dell'energia e dei trasporti) e la sorveglianza dei mercati finanziari;

17.

ritiene che, accanto alla verifica di sussidiarietà attraverso i parlamenti nazionali sancita dal trattato di Lisbona, occorra effettuare una valutazione del valore aggiunto europeo per ogni proposta legislativa rilevante per il bilancio in termini di buona prassi; ribadisce, tuttavia, che la valutazione del valore aggiunto europeo non può basarsi su un mero calcolo e che occorre una valutazione politica per esaminare se l'azione prevista contribuirà efficacemente ed efficientemente al conseguimento degli obiettivi comuni dell'Unione e se creerà beni pubblici dell'Unione; rileva che i principali e più importanti elementi del valore aggiunto europeo, quali la pace, la stabilità, la libertà e la libertà di circolazione di persone, beni, servizi e capitali, non possono essere valutati in termini numerici;

18.

sottolinea la necessità di dimostrare che tutte le spese dell'Unione siano coerenti con gli obblighi derivanti dal trattato, con l'acquis dell'Unione e con i suoi principali obiettivi politici; sottolinea che il valore aggiunto europeo può essere generato tramite le spese, ma anche tramite la normativa europea e il coordinamento delle politiche nazionali e dell'Unione in campo economico, fiscale, di bilancio e sociale; è convinto che il valore aggiunto europeo delle spese nell'ambito del prossimo QFP debba essere migliorato; sottolinea che i finanziamenti dell'Unione dovrebbero contribuire, ogniqualvolta possibile, a più di un suo obiettivo politico alla volta (come, ad esempio, la coesione territoriale, l'adeguamento al cambiamento climatico e la protezione della biodiversità);

19.

esprime la profonda convinzione che gli investimenti a livello di Unione possano comportare risparmi decisamente più elevati a livello nazionale in particolare nei settori in cui l'Unione ha innegabilmente un valore aggiunto maggiore rispetto ai bilanci nazionali; ritiene fermamente che il principio del valore aggiunto europeo debba essere il fondamento di tutti i futuri negoziati sul bilancio dell'Unione; accoglie pertanto con favore l'impegno della Commissione di avviare un'analisi complessiva dei "costi della non Europa" per gli Stati membri e i bilanci nazionali; invita la Commissione a pubblicare tale relazione in tempo debito affinché essa possa essere presa in esame nel corso del processo negoziale per il prossimo QFP;

20.

chiede un migliore coordinamento tra il bilancio dell'Unione e i bilanci nazionali degli Stati membri riguardo al finanziamento delle priorità politiche comuni; ribadisce la necessità di coordinare i finanziamenti pubblici dalla fase di pianificazione a quella di attuazione, onde garantire la complementarità, una maggiore efficienza e visibilità, nonché una maggiore razionalizzazione del bilancio dell'Unione; ritiene che il nuovo meccanismo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio (il "semestre europeo") debba svolgere un ruolo importante nell'allineamento degli obiettivi politici in tutta Europa agli obiettivi dell'Unione, contribuendo in tal modo all'ottenimento delle sinergie finanziarie auspicate tra il bilancio dell'Unione e i bilanci nazionali;

Un bilancio efficiente

21.

ritiene che, nonostante il principio di valore aggiunto europeo debba essere un orientamento per le future decisioni sulle priorità di spesa, l'uso efficiente ed efficace degli stanziamenti debba portare all'attuazione di politiche e attività diverse;

22.

sottolinea che, al fine di raggiungere risultati ottimali per la crescita sostenibile e lo sviluppo sul territorio, la solidarietà e la coesione, occorra dare priorità al miglioramento delle sinergie tra tutti i fondi di bilancio dell'Unione che incidono sullo sviluppo economico e a un approccio integrato tra i diversi settori, allo sviluppo di politiche orientate ai risultati e, se del caso, all'uso delle condizionalità, dei principi "non nuocere" e "chi inquina paga", di fattori di successo e di indicatori di rendimento e di risultato;

Usare il bilancio come impulso per gli investimenti

23.

ricorda che il bilancio dell'Unione è soprattutto un bilancio di investimento, in grado di generare ulteriori investimenti da fonti pubbliche o private; ritiene che attrarre capitale aggiuntivo sarà di fondamentale importanza per ottenere gli ingenti investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi politici della strategia Europa 2020; sottolinea, in particolare, la necessità di massimizzare l'impatto del finanziamento dell'Unione tramite la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento di risorse finanziarie pubbliche e private per le infrastrutture e per i grandi progetti d'interesse europeo senza falsare la concorrenza;

24.

prende atto dello sviluppo sin dagli anni Novanta di partenariati tra soggetti pubblici e privati (PPP) istituzionalizzati nell'Unione, segnatamente nei settori dei trasporti, dell'edilizia e delle attrezzature pubbliche nonché dell'ambiente, come forma di collaborazione tra le autorità pubbliche e il settore privato e come strumento supplementare per la realizzazione di infrastrutture e l'erogazione di servizi pubblici strategici; è tuttavia preoccupato per alcuni problemi di fondo legati ai PPP e insiste affinché la concezione dei futuri PPP debba tener conto delle esperienze maturate e correggere le carenze del passato;

25.

prende atto della precedente esperienza, per lo più positiva, dell'impiego di strumenti finanziari innovativi, tra cui i meccanismi misti di sovvenzioni e prestito e di ripartizione del rischio, quali lo strumento di garanzia del prestito per progetti di trasporti RTE (LGTT), il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi e gli strumenti di politica di coesione (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e JASMINE), al fine di affrontare specifici obiettivi politici; ritiene che l'Unione debba agire al fine di potenziare l'impiego dei propri fondi come catalizzatore per attrarre ulteriori finanziamenti della BEI, della BERS, di altre istituzioni finanziarie internazionali e del settore privato;

26.

invita pertanto la Commissione a proporre interventi volti ad estendere il sistema di finanziamento innovativo a seguito di un esame approfondito e in base a una valutazione precisa delle esigenze di investimento pubbliche e private, unitamente a una metodologia per il coordinamento dei finanziamenti di diversa provenienza; invita gli Stati membri a garantire che il loro quadro giuridico nazionale permetta l'attuazione di siffatti sistemi; chiede pertanto un sostanziale rafforzamento del quadro normativo, finanziario e operativo di tali meccanismi, onde garantirne l'efficacia in termini di stimolo agli investimenti, di sostenibilità e di impiego corretto delle risorse dell'Unione e assicurare una corretta verifica, comunicazione e rendicontabilità; insiste inoltre sulla necessità di garantire che i rischi sottostanti siano quantificati e debitamente presi in considerazione;

27.

prende atto delle difficoltà storiche insite nell'individuazione di investitori privati per grandi progetti dell'Unione; riconosce che la crisi finanziaria ha reso gli investitori privati ancora più riluttanti a finanziare progetti dell'Unione e ha rilevato l'esigenza di ricostruire un clima di fiducia sufficiente per consentire ai grandi progetti di investimento di attrarre il sostegno di cui necessitano; sottolinea che, a breve e lungo termine, sarà necessario il sostegno del bilancio dell'Unione per attrarre e mobilitare i fondi privati verso progetti di interesse europeo, in particolare per quei progetti che presentano un valore aggiunto europeo e sono economicamente validi ma che non sono ritenuti tali dal punto di vista commerciale;

28.

accoglie, pertanto, con favore l'iniziativa "obbligazioni Europa 2020 per il finanziamento di progetti", come meccanismo di ripartizione del rischio con la Banca europea per gli investimenti (BEI), che fornisce un sostegno a interessi limitati a titolo dal bilancio dell'Unione, che sfrutta i fondi di quest'ultima e suscita un maggior interesse da parte degli investitori privati per l'adesione a progetti prioritari dell'Unione, conformemente alla strategia Europa 2020; chiede alla Commissione di presentare una proposta completa sulle obbligazioni UE per il finanziamento di progetti, basandosi sulle precedenti esperienze degli strumenti comuni UE-BEI, e di specificare criteri chiari e trasparenti sull'ammissibilità e la selezione dei progetti; ricorda che i progetti d'interesse unionale che generano scarse entrate dovranno continuare a essere finanziati mediante sovvenzioni; teme che l'entità limitata del bilancio dell'Unione possa finire per imporre dei vincoli alla capacità di finanziamento complementare di nuove iniziative;

29.

ribadisce la necessità di assicurare la massima trasparenza e rendicontabilità e il massimo controllo democratico per meccanismi e strumenti finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione; invita la Commissione a proporre un quadro di esecuzione e di ammissibilità dei progetti – da definire secondo la procedura legislativa ordinaria – che garantisca un flusso di informazioni continuo e la partecipazione dell'autorità di bilancio per quanto riguarda l'utilizzo di tali strumenti in tutta l'Unione, fattori che consentono al Parlamento di verificare il rispetto delle sue priorità politiche, nonché un controllo rafforzato su tali strumenti da parte della Corte dei conti;

Garantire una sana gestione finanziaria

30.

ritiene che il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe costituire il principio guida per ottenere il miglior uso del bilancio dell'UE e per l'elaborazione e la gestione dei programmi e delle attività dopo il 2013;

31.

sottolinea, inoltre, che la progettazione dei programmi di spesa dovrebbe prestare la massima attenzione ai principi della chiarezza degli obiettivi, della piena conformità all'acquis dell'Unione e della complementarità degli strumenti e delle azioni, dell'armonizzazione e della semplificazione delle norme di ammissibilità e attuazione, della trasparenza e di una piena e concordata rendicontabilità; sottolinea altresì l'importanza del "gender budgeting" (iscrizione nel bilancio delle questioni di genere) quale strumento di governance positivo per una maggiore efficienza ed equità;

32.

sottolinea, in particolare, che la semplificazione delle norme e delle procedure dovrebbe costituire una priorità orizzontale chiave ed è convinto che la revisione del regolamento finanziario debba svolgere un ruolo decisivo a tale proposito;

33.

sottolinea che il miglioramento della gestione finanziaria nell'Unione deve essere supportato da un attento monitoraggio dei progressi in corso alla Commissione e negli Stati membri; insiste affinché gli Stati membri si assumano la responsabilità del corretto utilizzo e della gestione dei fondi dell'Unione e pubblichino dichiarazioni nazionali annuali sull'utilizzo di tali fondi al livello politico appropriato;

34.

evidenzia la necessità di far fronte alla tendenza caratterizzata da un crescente livello degli impegni da liquidare (RAL); ricorda che, secondo la Commissione, detto livello ammonterà a 217 miliardi di euro entro la fine del 2013; sottolinea, pur riconoscendo che un certo numero di RAL è inevitabile nell'attuazione di programmi pluriennali, che la loro esistenza rende per definizione necessario il versamento di corrispondenti pagamenti; non condivide quindi l'approccio adottato dal Consiglio, consistente nel decidere a priori il livello dei pagamenti, senza tener conto di un'accurata valutazione delle effettive necessità; intende pertanto fare tutto il possibile nel corso dell'intera procedura di bilancio annuale, nell'ambito del prossimo QFP, per ridurre la discrepanza tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento attraverso un opportuno incremento del livello dei pagamenti;

35.

è fortemente convinto della necessità, al fine di migliorare la qualità della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione da parte degli Stati membri, di una valutazione dei punti di forza e di debolezza dei sistemi di gestione e controllo di ciascuno Stato membro nei singoli settori di attività; ritiene inoltre che siano necessari una migliore gestione, meno burocrazia e maggiore trasparenza, nonché controlli migliori – e non più frequenti – per accrescere l'efficienza e l'efficacia dei fondi dell'Unione, anche in relazione al loro tasso di assorbimento; ritiene, a tale riguardo, che occorra trovare un equilibrio tra il livello dei controlli e i relativi costi;

36.

sottolinea l'importanza della certezza del diritto e della continuità di bilancio ai fini di una positiva attuazione delle politiche e dei programmi pluriennali; ritiene pertanto che le norme non debbano variare nel corso dei periodi di programmazione in maniera immotivata e senza un'adeguata valutazione di impatto, poiché ciò può comportare costi di transizione più elevati, un'attuazione più lenta e maggiori rischi di errore;

37.

sottolinea che la capacità istituzionale è uno degli elementi chiave per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio efficaci delle politiche dell'Unione; ritiene, di conseguenza, che il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa a livello nazionale, regionale e locale possano sostenere gli adeguamenti strutturali e contribuire a un assorbimento armonioso ed efficace delle risorse dell'UE;

Parte III:     priorità politiche

38.

ricorda che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona rafforza le politiche dell'Unione e conferisce nuove importanti prerogative all'Unione, in particolare nei settori dell'azione esterna, dello sport, dello spazio, del cambiamento climatico, dell'energia, del turismo e della protezione civile; sottolinea che ciò richiede risorse finanziarie adeguate e ricorda, in tale contesto, l'articolo 311 TFUE, secondo il quale l'Unione deve dotarsi dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche;

Un bilancio a sostegno degli obiettivi della strategia Europa 2020

39.

ritiene che la strategia Europa 2020 debba costituire il principale riferimento politico per il prossimo QFP; afferma, al contempo, che la strategia Europa 2020 non è una strategia onnicomprensiva che copre tutti i settori politici dell'Unione; sottolinea la necessità che il prossimo QFP rifletta adeguatamente anche altre politiche basate sul trattato e che perseguono obiettivi diversi;

40.

è del parere che la strategia Europa 2020 debba aiutare l'Unione europea risollevarsi dalla crisi e a uscirne ancora più forte attraverso un miglioramento delle condizioni – e della spesa – per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, il raggiungimento degli obiettivi energetici dell'Unione e di quelli relativi al cambiamento climatico, il miglioramento dei livelli di istruzione e la promozione dell'integrazione sociale, in particolare tramite la riduzione della povertà; rileva che la strategia Europa 2020 è tesa a far fronte non soltanto alla crescita economica e alla stabilità finanziaria nel breve termine, ma anche a una transizione strutturale di più lungo periodo verso modalità di crescita più sostenibili e basate su un utilizzo più efficiente delle risorse;

41.

ritiene che l'attuale contenuto della strategia Europa 2020, quali gli obiettivi primari, le proposte faro, le strozzature e gli indicatori rimangono di natura molto generale e invita la Commissione a presentare proposte più dettagliate; ritiene inoltre che il rilancio del mercato interno costituisca un elemento essenziale della strategia Europa 2020, che accresce le sinergie tra le varie iniziative faro; sottolinea che gli obiettivi della strategia possono essere realizzati solo attraverso impegni concreti da parte degli Stati membri nei loro programmi di riforma nazionale, politiche che prevedano meccanismi di attuazione dalla comprovata validità e mediante proposte legislative concrete e coerenti;

42.

sottolinea, inoltre, che la strategia Europa 2020 può essere credibile solo se è garantita la coerenza tra i suoi obiettivi e i finanziamenti ivi destinati a livello nazionale ed europeo; ritiene che il prossimo QFP debba rispecchiare le ambizioni della strategia Europa 2020 ed è determinato a collaborare con la Commissione e gli Stati membri al fine di produrre un quadro credibile per il finanziamento che garantisca, in particolare, un adeguato finanziamento delle iniziative faro e degli obiettivi principali; sostiene, a tal proposito, la necessità che i compiti, le risorse e le responsabilità siano chiaramente definiti e ben concertati tra l'Unione e gli Stati membri, comprese le autorità locali e regionali; chiede alla Commissione di precisare l'entità finanziaria delle iniziative faro, dal momento che tali piani d'azione prioritari riguardano tutte le politiche finanziate dal bilancio dell'Unione;

43.

avverte che lo sviluppo della strategia decennale Europa 2020 richiede una sufficiente flessibilità di bilancio per garantire che le risorse di bilancio possano essere adeguatamente allineate a circostanze e priorità mutevoli;

Un bilancio a sostegno della governance economica

44.

sottolinea il fatto che, in base all'attuale meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, fino a 60 miliardi di euro di garanzia sui prestiti devono essere coperti dal margine tra il massimale delle risorse proprie e la spesa di bilancio annuale; ricorda gli obblighi supplementari concordati nel contesto del sostegno finanziario a medio termine agli Stati membri non appartenenti alla zona euro, che deve essere coperto dallo stesso margine;

45.

chiede che il semestre europeo fornisca un coordinamento e sinergie di bilancio migliori tra l'Unione e gli Stati membri, accrescendo così il VAE; chiede altresì che il semestre europeo rafforzi anche il coordinamento economico tra gli Stati membri, conformemente al principio del metodo comunitario, e garantisca una migliore governance economica all'area dell'euro e agli Stati membri che desiderano farne parte, riducendo in tal modo la necessità di ricorso al meccanismo di stabilizzazione finanziaria; ritiene infine che il semestre europeo debba incentrarsi sul miglioramento delle sinergie tra investimenti pubblici europei e nazionali;

46.

constata che il meccanismo europeo di stabilità (MES) dopo il 2013 è stato organizzato in maniera esclusivamente intergovernativa; esprime preoccupazione in merito a tale evoluzione e sottolinea la mancanza di controllo democratico e rendicontabilità dell'approccio intergovernativo nonché in merito alla sua applicazione; sottolinea la necessità di prendere in considerazione il metodo comunitario per il MES; ricorda che il bilancio dell'Unione offre agli Stati membri garanzie sui prestiti nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e assicura l'assistenza finanziaria a medio termine per il meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti a favore degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro;

47.

ricorda altresì che la moneta europea è stata creata in assenza di una reale convergenza economica tra gli Stati che volevano introdurla e in assenza di un bilancio dell'Unione di entità sufficiente a far spazio a una valuta propria; ritiene che un bilancio di questo tipo richiederebbe che parti significative della spesa attuale degli Stati membri siano sostituite dalla spesa dell'Unione, onde prendere debitamente in considerazione il metodo comunitario e fornire all'area dell'euro e all'Unione la stabilità di bilancio necessaria per superare la crisi debitoria; chiede alla Commissione di definire l'eventuale impatto del sistema di eurobbligazioni sul bilancio dell'Unione;

La conoscenza per la crescita

Ricerca e innovazione

48.

rileva l'importanza che la ricerca e l'innovazione rivestono nell'accelerare la transizione verso un'economia sostenibile, di primo piano su scala mondiale e basata sulla conoscenza; ritiene, di conseguenza, che il prossimo QFP dovrebbe essere contraddistinto da una maggiore concentrazione delle risorse di bilancio in settori che stimolano la crescita economica e la competitività, quali la ricerca e l'innovazione, in base ai principi del valore aggiunto e dell'eccellenza europei;

49.

è fermamente convinto del valore aggiunto che comporta una crescente aggregazione delle spese nazionali per la ricerca e l'innovazione nel bilancio dell'UE al fine di raggiungere la massa critica e le economie di scala necessarie, migliorare l'impatto e ridurre la sovrapposizione e lo spreco di risorse limitate;

50.

ritiene che sia necessario compiere uno sforzo concertato, pubblico e privato, a livello europeo e nazionale, per raggiungere l'obiettivo, previsto dalla strategia Europa 2020, di una spesa per il settore R&S pari al 3 % del prodotto interno lordo (PIL), onde realizzare uno Spazio europeo della ricerca e una "Unione dell'innovazione"; invita le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea a concordare quanto prima una specifica tabella di marcia per la realizzazione di tale obiettivo e pone l'accento sul massiccio impegno economico che esso comporterebbe, pari a circa 130 miliardi di euro l'anno sia per il bilancio dell'Unione che per i bilanci nazionali, e pari a due volte tanto per il settore privato;

51.

ritiene che i fondi pubblici per il settore R&S debbano essere sensibilmente incrementati in quanto gli investimenti pubblici forniscono spesso un incentivo per garantire gli investimenti privati; sottolinea la necessità di migliorare, stimolare e garantire il finanziamento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione nell'Unione tramite un aumento significativo delle relative spese a partire dal 2013, in particolare per l'ottavo Programma quadro di ricerca; evidenzia a tale riguardo il ruolo di catalizzatore svolto dalla politica di coesione nell'attuale periodo di programmazione nel potenziare gli investimenti nel settore R&S ed esorta a proseguire e a rafforzare questa tendenza nel prossimo periodo;

52.

sottolinea la necessità che tale incremento dei fondi sia accompagnato da una semplificazione radicale delle procedure di finanziamento; manifesta particolare inquietudine per la relativamente ridotta capacità di assorbimento dei fondi dell'Unione da parte della comunità scientifica europea e invita la Commissione a proseguire gli sforzi tesi a conciliare le contrastanti esigenze di una riduzione degli oneri amministrativi e di una semplificazione dell'accesso ai flussi di finanziamento per i ricercatori, le PMI e le organizzazioni della società civile con il mantenimento di un sufficiente controllo di bilancio; rimarca la necessità di esonerare le PMI da alcuni oneri amministrativi, riducendo gli adempimenti burocratici e incoraggiando l'innovazione attraverso un più agevole accesso ai finanziamenti;

53.

sollecita l'instaurazione di legami più solidi tra la ricerca di base e l'innovazione industriale, come pure tra l'innovazione e il processo produttivo; ricorda che una delle principali difficoltà nei programmi di ricerca e innovazione dell'Unione europea risiede nel fatto che i loro risultati non sono efficacemente introdotti sul mercato e ricorda quanto sia importante creare incentivi alla commercializzazione dei prodotti delle attività di R&S, in particolare attraverso un più agevole accesso ai finanziamenti; evidenzia, a tale proposito, quanto sia importante il funzionamento agevole e coordinato di fondi differenti e invita la Commissione a effettuare i necessari aggiustamenti affinché i fondi in questione possano integrarsi reciprocamente;

54.

ricorda che, al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed energia, è necessario potenziare in misura significativa gli sforzi dell'Unione nel settore R&S, segnatamente per quanto riguarda la ricerca ambientale, l'efficienza energetica e le tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili; ritiene inoltre che l'Europa potrà conservare il suo status di precursore nel settore delle tecnologie verdi soltanto se è sostenuta da appropriati sforzi di ricerca;

55.

ritiene che le imprese innovatrici europee non necessitino solo di sovvenzioni ma anche di una migliore legislazione, di legami più solidi con la ricerca di base e di un accesso migliore e più diversificato ai fondi e ai finanziamenti, dalle sovvenzioni ai prestiti, fino al finanziamento mediante emissione di azioni; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a creare, a livello nazionale ed europeo, le giuste condizioni che consentiranno al settore privato di incrementare la quota di investimenti in R&S; sottolinea la necessità di migliorare i PPP in tale settore, eliminando le formalità burocratiche e semplificando le procedure esistenti; sottolinea, a tale proposito, l'importante ruolo che dovrebbero svolgere la BEI e il FMI e ritiene, in particolare, che dovrebbe essere ampliata l'offerta permanente di strumenti di ripartizione del rischio da parte della BEI mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi, in particolare a sostegno delle PMI;

56.

sottolinea che l'innovazione è una delle principali priorità della strategia Europa 2020; riconosce il ruolo che può svolgere l'Istituto europeo d'innovazione e tecnologia (IET) in quanto motore della crescita sostenibile e della competitività dell'Unione, favorendo l'innovazione di primo piano su scala mondiale, e chiede che siano ampliate e debitamente finanziate le Comunità della conoscenza e dell'innovazione; sottolinea l'importanza del Consiglio europeo della ricerca nel fornire conoscenze all'avanguardia per gli innovatori del futuro e il sostegno a progetti di ricerca ad alto rischio; sostiene inoltre la necessità di elaborare strategie finanziarie a lungo termine per assicurare il finanziamento di progetti di R&S su vasta scala;

Industria e PMI

57.

sottolinea che una base industriale forte e diversificata è fondamentale per realizzare l'obiettivo di creare un'economia europea competitiva, sostenibile e inclusiva; ricorda che le PMI sono il principale volano della crescita economica, della competitività, dell'innovazione e dell'occupazione e ne riconosce l'importanza per assicurare la ripresa e il rilancio di un'economia dell'UE sostenibile; accoglie pertanto con favore l'enfasi posta dalla strategia Europa 2020 sulla politica dell'innovazione e sulla politica industriale, in particolare tramite le iniziative faro "Unione dell'innovazione" e "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione" e sottolinea l'esigenza di migliorare le azioni relative alle PMI in altre iniziative faro;

58.

chiede che le PMI e gli imprenditori siano al centro della strategia Europa 2020; chiede, di conseguenza, un migliore sostegno nel prossimo QFP a tutti i programmi e gli strumenti volti a promuovere le PMI, in particolare il Programma per l'innovazione e la competitività (CIP) e lo "Small Business Act", come pure ricorrendo ai Fondi strutturali; propone una migliore aggregazione degli strumenti e dei fondi comunitari a favore delle PMI nel bilancio dell'Unione; sottolinea inoltre la necessità di una migliore accessibilità degli strumenti di finanziamento e del loro adeguamento alle esigenze delle PMI, anche ponendo un maggiore accento sulla microfinanza e sugli strumenti di finanziamento mezzanino, prorogando ed espandendo gli strumenti di garanzia del CIP e il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi nell'ambito del programma quadro di ricerca;

Agenda digitale

59.

ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo di primo piano nella creazione e nel potenziamento del ruolo delle TIC e di standard aperti per l'innovazione; sottolinea la necessità di sviluppare la libera circolazione dei contenuti e delle conoscenze, la cosiddetta "quinta libertà"; rileva l'importanza di garantire la rapida attuazione dell'agenda digitale dell'Unione e di continuare gli sforzi per conseguire entro il 2020 l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini dell'Unione europea l'accesso a Internet ad alta velocità, anche nelle regioni meno sviluppate;

Cielo e spazio

60.

ritiene che le attività nel settore spaziale costituiscano una base per l'innovazione e l'attività industriale e posti di lavoro altamente qualificati, oltre ad accrescere il benessere e la sicurezza dei cittadini; è del parere che lo sviluppo della politica spaziale dell'Unione recentemente avviata richieda, a rigor di logica, fondi adeguati; sottolinea l'importanza strategica dei grandi progetti in questo settore, quali i sistemi globali di navigazione satellitare europei (Galileo e il Servizio europeo di copertura per la Navigazione geostazionaria), il Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e l'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) che consentirà la realizzazione del cielo unico europeo; sottolinea che, considerati i lunghi tempi di avviamento e i livelli di capitali d'investimento già impegnati in tali progetti, sono necessari impegni finanziari sufficienti e costanti nei periodi di programmazione finanziaria;

Le giuste competenze per la forza lavoro del futuro

61.

sottolinea che l'incapacità di investire adeguatamente nell'istruzione e nella formazione permanente nel breve termine può aggravare e prolungare la crisi, dal momento che i cittadini non disporranno delle competenze necessarie per i posti di lavoro nella nuova economia del sapere; sottolinea pertanto l'urgente necessità che l'Unione sostenga gli investimenti pubblici in questi settori; ricorda che il tasso di abbandono scolastico e l'accesso ristretto all'istruzione superiore e accademica sono fattori fondamentali nella comparsa di elevati tassi di disoccupazione di lungo periodo e rappresentano un flagello per la coesione sociale; considera assolutamente imperativo, a tale proposito, rafforzare il nesso tra istruzione, R&S e occupazione;

62.

segnala l'importanza di un adeguato finanziamento dei programmi d'istruzione, mobilità, gioventù, formazione e apprendimento lungo l'intero arco della vita, promozione dell'uguaglianza di genere, oltre alle misure finalizzate all'adattamento del mercato del lavoro, in quanto possono fornire un importante contributo alla lotta contro l'abbandono scolastico precoce e la disoccupazione e al raggiungimento degli obiettivi primari previsti dalla strategia Europa 2020; ritiene che la transizione verso una società sostenibile nei prossimi anni implichi la necessità di tenere debitamente conto dell'importanza di promuovere nuovi posti di lavoro verdi mentre sarà necessario predisporre una nuova formazione a tal fine;

63.

è del parere che l'iniziativa faro "Nuove competenze e nuovi posti di lavoro" dovrebbe consentire di concentrarsi maggiormente sui gruppi e le persone più vulnerabili che incontrano difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro, come ad esempio i Rom; sottolinea il ruolo fondamentale del Fondo sociale europeo (FSE) ai fini del raggiungimento degli obiettivi sociali e occupazionali della strategia Europa 2020; è quindi del parere che il FSE dovrebbe essere considerato una priorità politica e finanziato di conseguenza; è favorevole a un'applicazione più strategica del FSE per promuovere l'uguaglianza fra donne e uomini, l'accesso al mercato del lavoro e il reinserimento nel mondo del lavoro, nonché la lotta alla disoccupazione, alla povertà, all'esclusione sociale e a tutte le forme di discriminazione;

Coesione per la crescita e l'occupazione

64.

sottolinea il VAE della politica di coesione in quanto rappresenta un meccanismo consolidato per la crescita e la creazione di posti di lavoro e uno strumento importante per la convergenza, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà, oltre ad essere da decenni una delle politiche dell'Unione più importanti, visibili e di successo; segnala, tuttavia, che una moderna politica di coesione deve intraprendere una serie di riforme strutturali, soprattutto in materia di semplificazione, rispondere alle principali sfide dell'Unione e promuovere sinergie con altre politiche e strumenti esistenti; è persuaso che la politica di coesione dell'Unione debba restare una politica a livello europeo che consenta l'accesso a risorse, esperienze e sostegno a tutte le regioni dell'Unione europea;

65.

ricorda che la politica di coesione ha acquisito una maggiore importanza con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e con l'inclusione nello stesso della coesione territoriale; è del parere, a tale riguardo che debba essere rafforzata ogni forma di cooperazione territoriale (transfrontaliera, transnazionale e interregionale); sottolinea la necessità di affrontare anche le questioni legate alla cooperazione e alle strategie macroregionali;

66.

sottolinea il ruolo predominante della politica di coesione per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 ed è del parere che una politica di coesione autonoma e sana sia una premessa fondamentale per un'efficace attuazione di tale strategia; sottolinea che, grazie al suo carattere orizzontale, la politica di coesione contribuisce significativamente a tutte e tre le priorità della strategia Europa 2020, ossia una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che ciò dovrebbe riflettersi nella struttura del prossimo QFP, rifiutando qualsiasi frammentazione di tale politica in varie rubriche o sottorubriche di bilancio; ricorda, tuttavia, che la politica di coesione dell'Unione ha una missione e obiettivi propri da raggiungere, di cui all'articolo 174 TFUE, che vanno oltre la strategia Europa 2020; rileva che dovrebbero essere mantenuti nel prossimo periodo di programmazione, in particolar modo considerando la persistente necessità di una convergenza economica, sociale e territoriale nell'Unione;

67.

rileva che una politica di coesione efficace e rafforzata necessita di adeguati finanziamenti e che gli importi ad essa destinati nell'attuale periodo di programmazione finanziaria dovrebbero essere quanto meno mantenuti allo stesso livello nel prossimo periodo, al fine di potenziare gli sforzi intesi a ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni dell'Unione europea; ribadisce, a tale proposito, la propria ferma richiesta di garantire che, nel prossimo QFP, le risorse non spese o annullate dei fondi di coesione rimangano nel bilancio dell'Unione e non siano restituite agli Stati membri; rammenta la propria posizione secondo cui il PIL pro capite deve rimanere il criterio principale per determinare l'ammissibilità agli aiuti della politica regionale;

68.

ritiene che gli Stati membri e le regioni dovrebbero concentrare le risorse nazionali e dell'Unione europea su un numero ridotto di priorità e di progetti aventi un effettivo interesse europeo, come ad esempio il settore R&S e l'innovazione, correlati alle sfide specifiche cui devono far fronte; chiede a tale riguardo che la Commissione elabori proposte concrete per assicurare una maggiore concentrazione tematica dei fondi di coesione sulle priorità della strategia Europa 2020 e ritiene che sia necessario un sistema più orientato ai risultati rispetto all'attuale sistema di assegnazione dei fondi, garantendo nel contempo che si tenga debitamente conto delle esigenze e delle priorità specifiche di ogni regione; accoglie con favore, a tale proposito, l'intenzione della Commissione di concordare con ogni Stato membro e le sue regioni o direttamente con le regioni, nel contesto dei contratti di partenariato per lo sviluppo e gli investimenti e dei programmi operativi, i termini e le condizionalità specifici per il raggiungimento degli obiettivi definiti;

69.

è fermamente convinto dell'importanza di un approccio politico integrato e ritiene che tutti gli investimenti settoriali specifici previsti nel prossimo QFP dovrebbero essere coordinati con gli investimenti realizzati nel quadro della politica di coesione; sottolinea pertanto la necessità di migliorare il coordinamento, di ridurre le sovrapposizioni superflue e di creare maggiori sinergie tra il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione, il FEASR e il Fondo europeo per la pesca (FEP); sottolinea altresì la necessità di evitare le duplicazioni e di migliorare il coordinamento tra il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e l'FSE; ritiene, di conseguenza, che la creazione di un quadro strategico comune che stabilisca le priorità comuni per gli investimenti di tutti questi fondi rappresenti un passo importante in tale direzione; è inoltre del parere che sia necessario un coordinamento a tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche, dalla pianificazione strategica all'attuazione; è persuaso che l'FSE debba rimanere una componente integrante della politica di coesione in ogni fase della sua programmazione, attuazione e gestione;

70.

ritiene che le aree urbane, in quanto luoghi caratterizzati da un'elevata concentrazione di sfide (disoccupazione, emarginazione sociale, degrado ambientale, immigrazione), possano svolgere un ruolo importante nello sviluppo regionale e contribuire ad affrontare le diversità economiche e sociali sul territorio; sottolinea, di conseguenza, la necessità di un approccio più visibile e mirato alla dimensione urbana della politica di coesione, garantendo condizioni equilibrate per lo sviluppo sinergico delle aree urbane, suburbane e rurali;

71.

riconosce che, secondo il trattato, andrebbe prestata una particolare attenzione alle zone rurali, alle zone in fase di transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con una bassissima densità demografica, le regioni insulari, transfrontaliere e montuose, come pure le regioni ultraperiferiche; ritiene che le capacità e le risorse presenti in queste regioni possano svolgere un ruolo significativo per la futura competitività dell'Unione europea; sottolinea, di conseguenza, che tali zone disagiate dovranno essere riconosciute anche nel futuro QFP e ritiene che occorra elaborare una strategia speciale per le regioni che presentano svantaggi permanenti, come previsto nella risoluzione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010;

72.

ricorda che una delle principali critiche rivolte alla politica di coesione riguarda la complessità delle sue norme; insiste sull'importanza dei finanziamenti incrociati e della semplificazione delle norme e delle procedure di tale politica, sulla riduzione della complessità e degli oneri amministrativi e su una più trasparente ed efficace assegnazione delle risorse alle città, ai comuni e alle regioni; sottolinea che i sistemi di audit e di controllo dovrebbero conformarsi alle norme più rigorose, in modo tale da individuare e sanzionare prontamente eventuali abusi; sottolinea altresì che la frequenza dei controlli dovrebbe essere commisurata al rischio di irregolarità nel rispetto del principio di proporzionalità;

73.

chiede un miglioramento dei sistemi di monitoraggio e di valutazione per quanto riguarda l'attuazione della politica di coesione; sottolinea che il principio del partenariato dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito di tale miglioramento e deve essere adattato nel contesto della semplificazione; ritiene che l'elaborazione di indicatori di risultato concreti e misurabili debba essere considerata un prerequisito per la misurazione dei reali progressi ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi concordati; accoglie con favore la proposta della Commissione di una valutazione d'impatto ex-ante e continua di ciascun programma operativo; ricorda che altri principi della politica di coesione, quali la regola di cofinanziamento, la governance multilivello, l'approccio dal basso verso l'alto, l'integrazione delle questioni di genere e l'addizionalità, hanno dimostrato la loro importanza e dovrebbero essere mantenuti nel prossimo QFP;

74.

invita la Commissione a introdurre una categoria intermedia, durante il prossimo periodo di programmazione, per le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % del PIL dell'Unione, al fine di conferire loro uno status più chiaro e una maggiore sicurezza in termini di sviluppo; chiede alla Commissione di fornire ulteriori informazioni sulle incidenze finanziarie di una tale opzione, nonché di elaborare proposte concrete volte a rafforzare l'equità tra le regioni in oggetto e altre regioni con lo stesso grado di sviluppo; sottolinea che queste misure transitorie per il prossimo periodo di programmazione a favore delle regioni che escono dall'Obiettivo convergenza e per le regioni con un PIL pro capite compreso fra il 75 e il 90 % della media UE non devono andare a scapito delle attuali regioni di Obiettivo 1 (Convergenza) e di Obiettivo 2 (Competitività) né della Cooperazione territoriale europea (Obiettivo 3);

75.

mette in guardia dal vincolare i fondi di coesione alle sanzioni nel quadro della condizionalità macroeconomica legata al Patto di stabilità e crescita, dal momento che tale vincolo sarebbe in contrasto con gli stessi obiettivi che intende perseguire la politica di coesione, in particolare la riduzione delle disparità regionali; sottolinea pertanto la necessità di un controllo rafforzato al fine di garantire che i finanziamenti strutturali siano utilizzati in conformità del diritto dell'Unione europea e degli obiettivi perseguiti;

76.

è particolarmente preoccupato dalla lentezza dell'avvio dei programmi operativi all'inizio di ciascun periodo di programmazione a causa, tra l'altro, di una sovrapposizione con il completamento dei precedenti; richiama l'attenzione sul fatto che tale problema deve essere affrontato in tempo occupandosi dei fattori che contribuiscono a tali ritardi; sottolinea a tal fine la necessità di garantire una certa continuità tra i periodi di programmazione per quanto concerne la creazione di sistemi e autorità di gestione e controllo nazionali;

77.

incoraggia le autorità locali e regionali ad avvalersi quanto più possibile degli strumenti finanziari innovativi, tra cui anche dei crediti rotativi per le misure di efficienza energetica; chiede che tali strumenti finanziari siano semplificati ma anche sottoposti a un maggiore controllo democratico;

Gestione delle risorse naturali e sviluppo sostenibile

Politica agricola comune

78.

sostiene che la politica agricola comune (PAC) dovrebbe essere mirata altresì a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e che entrambi i pilastri della PAC dovrebbero offrire, in modo complementare, un contributo importante e peculiare a tal fine; sottolinea che la PAC è fortemente integrata nel trattato di Lisbona, che ne definisce obiettivi e compiti;

79.

sottolinea che, se da un lato il ruolo primario della PAC attuale e di quella riformata consiste nel garantire la sicurezza alimentare dell'Unione europea, come anche l'approvvigionamento alimentare mondiale in periodi di rincaro degli alimenti e di carenza di prodotti alimentari, dall'altro essa offre una varietà di beni pubblici che vanno oltre i mercati agricoli, come il mantenimento della produzione dei terreni agricoli in tutta Europa, il mantenimento della diversità dei paesaggi, il miglioramento della biodiversità e del benessere animale, l'attenuazione degli effetti del cambiamento climatico, la protezione dei suoli e delle acque, la lotta allo spopolamento delle campagne, alla povertà e alla segregazione, fornendo posti di lavoro e servizi di interesse generale nelle zone rurali, contribuendo a una produzione alimentare più sostenibile e promuovendo le fonti di energia rinnovabile;

80.

invita la Commissione a presentare proposte per una riforma della PAC che miri a una distribuzione e a un uso più efficaci ed efficienti del suo bilancio, anche tramite un'equa distribuzione dei pagamenti diretti tra Stati membri, regioni e agricoltori, rafforzando la condizionalità per i beni pubblici attesi dalla società e mediante pagamenti più mirati al fine di garantire il miglior rendimento del denaro pubblico; sottolinea la necessità di mantenere una struttura della PAC a due pilasti per semplificare i meccanismi di esecuzione;

81.

sostiene l'indipendenza alimentare dei paesi in via di sviluppo e ricorda l'impegno assunto dai membri dell'OMC durante la Conferenza ministeriale di Hong Kong del 2005 di pervenire all'abolizione di ogni forma di sovvenzione alle esportazioni; ritiene che la nuova PAC debba essere conforme al concetto UE di coerenza politica per lo sviluppo; sottolinea che l'Unione non deve più utilizzare le sovvenzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e che deve continuare a coordinare gli sforzi con i principali produttori agricoli a livello mondiale per ridurre le sovvenzioni che provocano distorsioni commerciali;

82.

insiste sul fatto che, considerata l'ampia gamma di compiti e obiettivi cui deve far fronte la PAC, gli stanziamenti destinati alla PAC nell'esercizio finanziario 2013 dovrebbero essere quanto meno mantenute nel corso del successivo periodo di programmazione finanziaria;

83.

chiede un maggiore coordinamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e di altri fondi di coesione e strutturali, al fine di rafforzare un approccio territoriale; chiede alla Commissione di presentare proposte specifiche su come possono essere ottenute migliori sinergie per quanto riguarda il finanziamento di attività non correlate all'agricoltura nell'ambito del FEASR e di altri strumenti pertinenti; si attende nell'arco del periodo si riferimento del prossimo QFP un aumento delle spese legate alla diversificazione economica nelle regioni in cui l'agricoltura è in declino;

Pesca

84.

sottolinea che le risorse della pesca costituiscono un bene pubblico essenziale per la sicurezza alimentare mondiale; segnala che il settore della pesca e dell'acquicoltura e attività connesse sono spesso la principale fonte di sussistenza e occupazione sostenibile, in particolare nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche; ritiene che, al fine di raggiungere gli obiettivi a medio e lungo termine della riforma della politica comune della pesca (PCP) (un settore della pesca stabile, sostenibile e rafforzato), favorire la ripresa degli stock ittici e affrontare gli aspetti sociali correlati alla necessaria riduzione dello sforzo di pesca, la PCP necessiterà di risorse finanziarie adeguate dopo il 2013; riconosce la necessità di un maggiore coordinamento con la politica di coesione; sottolinea che il Fondo europeo per la pesca dovrebbe essere utilizzato come sostegno a pratiche di pesca sostenibili, secondo il principio del rendimento massimo sostenibile, oltre che per il miglioramento degli ecosistemi marini; prestando nel contempo particolare attenzione al settore della pesca su piccola scala;

Ambiente, cambiamento climatico ed efficienza delle risorse

85.

sottolinea che l'Unione dovrebbe guidare la trasformazione in un'economia sostenibile e promuovere una transizione verso una società sostenibile caratterizzata da un settore industriale europeo competitivo e da prezzi energetici accessibili, al fine di garantire un ambiente di vita pulito e sano; sottolinea altresì che tale obiettivo può essere raggiunto anche mediante una riduzione del consumo energetico in tutti i settori, riduzione di cui costituiscono il presupposto un mercato interno e infrastrutture ben funzionanti, la decentralizzazione dell'approvvigionamento energetico, un maggiore impiego di energia da fonti rinnovabili, una migliore protezione della biodiversità e la garanzia della resilienza degli ecosistemi;

86.

sottolinea che il programma LIFE+ è stato attuato con successo e ha dimostrato la sua importanza nel preservare la biodiversità e proteggere l'ambiente; evidenzia la necessità di portare avanti programmi per la protezione della natura e della biodiversità, dotati di sufficienti risorse, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali dell'Unione europea, in particolare LIFE+ e NATURA 2000;

87.

sottolinea la necessità di un approccio orizzontale, che unisca misure per combattere il cambiamento climatico e per ridurre le emissioni di gas a effetto serra - in particolare misure per il risparmio energetico - in tutti i settori politici pertinenti, comprese le politiche esterne; è convinto che incentivi correttamente collocati quali la condizionalità della spesa dell'UE e la normativa siano elementi chiave per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 in quest'ambito; ritiene, di conseguenza, che le azioni per il clima debbano essere integrate in tutte le pertinenti rubriche di spesa, compresa quella esterna, e che i nuovi progetti debbano essere oggetto di valutazioni d'impatto climatico; è del parere che si debbano investire quote più elevate delle entrate risultanti dal sistema di scambio delle emissioni dell'Unione europea nella mitigazione e nell'innovazione climatica;

88.

è del parere che affrontare la sfida della sostenibilità, tramite l'introduzione di criteri ambientali e l'aumento delle risorse e dell'efficienza energetica per combattere il cambiamento climatico, sia uno degli obiettivi chiave della strategia Europa 2020;

89.

sostiene, di conseguenza, la proposta contenuta nella revisione del bilancio della Commissione di includere l'obbligo di identificare in modo trasparente quali programmi settoriali hanno promosso gli obiettivi 20/20/20 in materia di energia e clima nella strategia Europa 2020 contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse";

90.

sottolinea la responsabilità globale dell'Unione europea nell'affrontare il cambiamento climatico; ricorda che gli impegni risultanti dagli accordi di Copenaghen e di Cancún volti ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare il cambiamento climatico devono essere "nuovi e complementari" rispetto agli aiuti allo sviluppo esistenti, con un adeguato livello di coerenza tra le due politiche; propone che a tal fine venga istituito un nuovo programma; ribadisce la propria posizione riguardo alla necessità di mantenere il finanziamento di tutte le politiche europee nell'ambito del bilancio dell'Unione; chiede che gli impegni internazionali dell'Unione in materia di cambiamento climatico siano integrati nel suo bilancio onde massimizzare l'effetto moltiplicatore delle risorse di quest'ultima;

Energia

91.

è convinto che la quota destinata all'energia nel prossimo QFP debba aumentare; ritiene che le tecnologie per le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e il risparmio energetico debbano rappresentare priorità chiave e chiede un aumento adeguato dei finanziamenti dell'Unione in tali settori; chiede alla Commissione di sviluppare criteri pratici di valutazione per garantire il raggiungimento degli obiettivi concordati e il loro efficace monitoraggio nell'ambito del semestre europeo di coordinamento politico e attraverso piani specifici quali i Piani nazionali di efficienza energetica;

92.

sottolinea l'esigenza di accrescere il finanziamento per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione nel settore dell'energia al fine di generare energia sostenibile disponibile per tutti; chiede che nel corso del prossimo QFP sia pienamente attuato – e adeguatamente finanziato – il piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET), già approvato;

Un'Europa collegata

93.

considerate le enormi esigenze di finanziamento nei settori dei trasporti e delle infrastrutture energetiche e le esternalità positive di tali progetti, sottolinea la necessità di sviluppare un quadro normativo di incentivi, al fine di promuovere gli investimenti pubblici e privati a lungo termine in tali settori; chiede lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi in collaborazione con gli investitori di lungo periodo;

Reti transeuropee nel settore dell'energia

94.

rimarca la necessità di prioritarizzare l'efficienza energetica e le energie rinnovabili in sede di decisione sul finanziamento delle infrastrutture energetiche; sottolinea la pressante esigenza di ammodernare e migliorare l'infrastruttura energetica europea, di creare reti intelligenti e costruire interconnessioni necessarie per realizzare il mercato interno dell'energia, diversificare le fonti e le rotte provenienti dai paesi terzi, migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti, aumentare la quota di energia rinnovabile e realizzare gli obiettivi in materia di energia e di clima; prende atto delle stime secondo cui in tale settore sono necessari congrui investimenti di circa 1 000 miliardi di euro entro il 2020, in particolare per garantire la capacità di trasmissione, tra cui nuova capacità di generazione e investimenti nelle reti elettriche; osserva che, agli attuali prezzi mondiali dell'energia, i notevoli investimenti necessari possono provenire principalmente dal settore privato; sottolinea la necessità di massimizzare l'impatto del finanziamento europeo e l'opportunità offerta dai Fondi strutturali e da strumenti finanziari innovativi per finanziare i progetti di infrastrutture energetiche a carattere nazionale e transfrontaliero, che costituiscono priorità chiave per l'Europa; sottolinea, in questo ambito, l'esigenza di uno stanziamento sostanziale da parte del bilancio dell'Unione europea per strumenti finanziari innovativi;

Trasporti e reti transeuropee nel settore dei trasporti

95.

sottolinea che gli investimenti in infrastrutture di trasporto efficienti svolge un ruolo essenziale per consentire all'Europa di difendere la sua competitività e preparare il terreno alla crescita economica a lungo termine post-crisi; ritiene che le reti transeuropee nel settore dei trasporti (RTE-T) siano fondamentali per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e forniscano un importante valore aggiunto europeo dal momento che contribuiscono a migliorare l'accessibilità e l'interoperabilità tra le varie parti dell'Unione europea, garantendo collegamenti transfrontalieri ed eliminando le strozzature, migliorando l'utilizzo dei sistemi di gestione del traffico e di informazione, nonché garantendo l'intermodalità nelle infrastrutture transfrontaliere, nelle quali gli Stati membri da soli non investirebbero; ritiene che le RTE-T dovrebbero creare un'autentica rete europea di base piuttosto che aggregare progetti nazionali e che il finanziamento dei progetti dovrebbe essere valutato e riesaminato alla luce dei progressi compiuti sulla base del VAE; è fermamente convinto che le RTE-T dovrebbero, di conseguenza, essere una priorità chiave nel prossimo QFP;

96.

ritiene che la condizionalità andrebbe rafforzata attraverso l'introduzione del principio "use it or lose it (usa o perdi) (annullamento); è del parere che se i finanziamenti stanziati non sono stati impiegati, le risorse inutilizzate o annullate dei finanziamenti per i trasporti dovrebbero restare nel bilancio dell'Unione e non restituite agli Stati membri;

97.

ricorda che per le RTE-T sarà necessario un investimento globale di 500 miliardi di euro nel periodo 2007-2020; ritiene pertanto che sia necessario un aumento dei fondi per le RTE-T nel prossimo QFP, assieme a un maggiore coordinamento tra l'Unione europea e gli Stati membri, nonché tra i fondi disponibili per le RTE-T e i fondi per i progetti nell'ambito dei trasporti nel quadro della politica di coesione e della cooperazione territoriale, in modo da utilizzare meglio le fonti di finanziamento disponibili; sottolinea il ruolo che possono svolgere strumenti di finanziamento innovativi, tra cui i PPP e le obbligazioni per il finanziamento dei progetti (project bond), anche nel finanziamento di questi progetti; ritiene che la spesa a titolo del fondo di coesione debba essere subordinata al rispetto dei principi generali della politica europea dei trasporti; ritiene che il finanziamento delle RTE-T dovrebbe integrare attivamente gli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale, come pure gli obblighi relativi allo sviluppo sostenibile per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 e dovrebbe, per quanto possibile, dare priorità ai trasporti con basse emissioni di carbonio;

98.

invita la Commissione a prendere in considerazione, in particolare, l'esigenza di spostare i flussi di merci e passeggeri verso flussi di trasporto più sostenibili ed efficienti, consentendo al contempo un'efficiente comodalità; ritiene che la prossima revisione degli orientamenti in materia di RTE-T debbano individuare soluzioni per l'interoperabilità tra i sistemi ferroviari nazionali e transfrontalieri e introdurre la condizionalità per la spesa dell'Unione, al fine di realizzare una reale politica ferroviaria comune europea e garantire un maggiore utilizzo delle vie navigabili interne e del trasporto marittimo a corto raggio;

Turismo

99.

rammenta che il turismo è una nuova competenza dell'Unione ai sensi del trattato di Lisbona e che, pertanto, dovrebbe riflettersi anche nel prossimo QFP; sottolinea il contributo importante del turismo all'economia europea e ritiene che la strategia europea per il turismo dovrebbe tendere a rafforzare la competitività del settore ed essere sostenuta con finanziamenti adeguati per il prossimo esercizio;

Politica marittima

100.

riconosce il ruolo chiave che il mare e gli oceani svolgeranno sempre più spesso nella crescita economica futura su scala mondiale; ritiene che la politica marittima integrata debba essere perseguita e orientata al fine di affrontare le sfide chiamate ad affrontare le zone costiere e i bacini marittimi, sostenendo la "crescita blu" e un'economia marittima sostenibile; chiede che l'Unione europea intensifichi gli sforzi a sostegno di una propria politica marittima ambiziosa, che consenta all'Europa di affermare la propria posizione internazionale in questo settore strategico; insiste sul fatto che si mettano a disposizione risorse di bilancio adeguate a favore di questa politica;

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

Promuovere la cultura e la diversità europee

101.

sottolinea che la promozione della cittadinanza dell'Unione ha un impatto diretto sulla vita quotidiana degli europei e che essa contribuisce a una migliore comprensione delle opportunità offerte dalle politiche dell'Unione, come pure dei loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai trattati; è convinto della necessità di garantire finanziamenti sufficienti nel settore della cittadinanza;

102.

segnala che le politiche per i giovani e la cultura sono essenziali e figurano tra le prime priorità riconosciute per il loro valore aggiunto e in grado di raggiungere i cittadini; invita l'Unione europea e gli Stati membri a riconoscere la crescente importanza delle industrie culturali e creative per l'economia europea e le loro ricadute sugli altri settori economici; sottolinea fortemente che il pieno potenziale di tali politiche può essere raggiunto solo se esse sono dotate di adeguati finanziamenti e chiede che il loro potenziale sia pienamente sfruttato nell'ambito dello sviluppo rurale e della politica di coesione;

103.

ricorda l'importanza dello sport per la salute, la crescita economica e l'occupazione, il turismo e l'inclusione sociale, come pure che l'articolo 165 TFUE conferisce all'UE nuove competenze in questo settore; accoglie con favore la comunicazione della Commissione intitolata "Sviluppare la dimensione europea dello sport" (COM(2011)0012) quale primo passo nella valutazione del valore aggiunto dello sport, in particolare dell'esercizio fisico quotidiano, e nel privilegiarne la dimensione sociale, economica e organizzativa;

Politiche giovanili

104.

sottolinea che i giovani dovrebbero rappresentare una priorità importante per l'Unione e che la dimensione dei giovani dovrebbe essere visibile e rafforzata nelle sue politiche e nei suoi programmi; ritiene che quella della gioventù dovrebbero essere considerata una tematica trasversale nell'Unione, per sviluppare sinergie tra diversi ambiti politici inerenti alla gioventù, all'istruzione e alla mobilità; accoglie favorevolmente l'iniziativa faro "Youth on the Move" quale pietra miliare della strategia Europa 2020; sottolinea, in particolare, che i programmi destinati ai giovani, come il programma per l'apprendimento permanente e il programma "Gioventù in azione", che presentano un basso costo per beneficiario e hanno di conseguenza un'elevata efficienza, dovrebbero essere mantenuti come programmi distinti nel prossimo QFP e che essi giustificano investimenti molto più consistenti;

Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia

105.

sottolinea che la creazione di una solida cultura dei diritti fondamentali e dell'uguaglianza sanciti nel trattato di Lisbona deve rimanere una priorità per l'Europa; sottolinea inoltre la necessità che tali valori siano integrati nel bilancio, garantendo al contempo un adeguato finanziamento mirato;

106.

rileva che la crescita economica, culturale e sociale dell'Unione può prosperare solo in un ambiente stabile, legale e sicuro che rispetti e applichi i diritti fondamentali e salvaguardi le libertà civili; ritiene, di conseguenza, che l'efficacia delle politiche in materia di affari interni e giustizia sia una premessa per la ripresa economica e un elemento essenziale in un contesto politico e strategico più ampio; sottolinea l'importanza di integrare le priorità UE nel settore degli affari interni nella dimensione esterna dell'Unione, inclusa la politica europea di vicinato, soprattutto in considerazione dell'impatto che i crescenti flussi migratori avranno sullo sviluppo delle politiche dell'Unione nei confronti di tali paesi; sottolinea la necessità di un finanziamento adeguato alle politiche in materia di immigrazione, asilo e sicurezza, nonché la necessità di tenere in considerazione le priorità dell'Unione nella loro attuazione;

107.

sottolinea la necessità di un approccio integrato nei confronti delle questioni pressanti in materia di immigrazione e asilo nonché nei confronti della gestione delle frontiere esterne dell'Unione, con finanziamenti sufficienti e strumenti di supporto per gestire le situazioni di emergenza messi a disposizione in uno spirito di rispetto per i diritti umani e solidarietà tra tutti gli Stati membri, rispettando le competenze nazionali e una chiara definizione dei compiti; constata al riguardo la necessità di tenere debitamente in considerazione le crescenti sfide che si presentano a Frontex, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e ai fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

108.

rileva che la quota di finanziamento riservata ai settori della libertà, sicurezza e giustizia nel bilancio dell'Unione è relativamente piccola e sottolinea che nel prossimo QFP tali politiche devono essere dotate di finanziamenti adeguati e oggettivamente giustificabili per consentire all'Unione di svolgere le sue attività, in particolare quelle correlate ai nuovi compiti identificati nel programma di Stoccolma e nel trattato di Lisbona;

109.

sottolinea l'esigenza di sviluppare migliori sinergie tra i diversi fondi e programmi e segnala il fatto che la semplificazione della gestione dei fondi e l'introduzione di finanziamenti incrociati consentiranno di destinare più fondi agli obiettivi comuni; plaude all'intenzione della Commissione di ridurre il numero complessivo degli strumenti di bilancio per gli affari interni in una struttura a due pilastri e, ove possibile, con una gestione condivisa; ritiene che tale approccio dovrebbe contribuire significativamente a semplificare, razionalizzare, rafforzare e rendere più trasparenti i fondi e i programmi attuali; sottolinea, tuttavia, la necessità di garantire che non si crei confusione tra i diversi obiettivi delle politiche in materia di affari interni;

Europa globale

110.

ribadisce la sua profonda preoccupazione per il cronico sottofinanziamento e in particolare per i gravi problemi di flessibilità relativi all'attuazione delle attività esterne dell'Unione, a causa della natura imprevedibile degli eventi esterni e delle ricorrenti crisi ed emergenze internazionali; sottolinea, di conseguenza, l'esigenza di colmare il divario tra le ambizioni e le risorse per la politica estera, garantendo finanziamenti adeguati e meccanismi di flessibilità efficienti al fine di consentire all'Unione di rispondere alle sfide globali e agli eventi imprevisti; ribadisce la propria richiesta che le incidenze di bilancio derivate da ogni nuovo impegno e attività intraprese dall'Unione vadano a integrare gli importi programmati, onde evitare di compromettere le priorità esistenti;

111.

rileva la discrepanza tra il livello dell'assistenza globale finanziaria dell'Unione e la sua frequente scarsa influenza nei relativi negoziati e sottolinea l'esigenza di migliorare il ruolo politico e le funzioni dell'Unione nelle istituzioni e sedi internazionali; ritiene che l'Unione debba assicurare un ruolo politico proporzionale al sostegno finanziario da essa fornito;

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

112.

rileva che il SEAE si trova in una fase di sviluppo; sottolinea che, ai sensi della decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, "l'istituzione del SEAE dovrebbe essere improntata al principio dell'efficacia in termini di costi e mirare alla neutralità di bilancio" (6); sottolinea la necessità di dotare il nuovo servizio di finanziamenti sufficienti per consentire all'Unione europea di conseguire i suoi obiettivi e di svolgere il suo ruolo di attore globale; sottolinea, di conseguenza, la necessità che il nuovo servizio sfrutti appieno gli incrementi di efficienza derivati dalla condivisione delle risorse a livello dell'Unione nonché le sinergie con gli Stati membri, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, incoerenze e incongruenze, reali o potenziali, nonché consentendo riduzioni e risparmi in tutti i bilanci nazionali, dimostrando in tal modo il reale valore aggiunto della diplomazia dell'Unione;

Lotta alla povertà

113.

ricorda che il termine del 2015 per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) e l'obiettivo collettivo dello 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) per gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) rientrano nel prossimo periodo del QFP; sottolinea, di conseguenza, la necessità di adeguato livello complessivo di aiuti e finanziamenti per lo sviluppo per consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di onorare i loro impegni internazionali in materia di sviluppo, tra cui gli impegni finanziari assunti con l'accordo di Copenaghen e quelli dell'accordo di Cancún; sottolinea inoltre che anche i futuri impegni di spesa destinati ad aiutare i paesi in via di sviluppo a combattere il cambiamento climatico o ad adattarsi ai suoi effetti dovranno essere aggiuntivi, mantenendo la coerenza tra le due linee d'azione; esorta gli Stati membri ad agire senza indugio per raggiungere i propri obiettivi in materia di APS e onorare gli impegni assunti in materia di sviluppo;

114.

sottolinea la necessità di trovare il giusto equilibrio tra il sostegno diretto a titolo del bilancio da un lato e il finanziamento di progetti sostenibili dall'altro; sottolinea altresì che gli aiuti allo sviluppo dovrebbero essere spesi in maniera inclusiva, raggiungendo le categorie e i gruppi più emarginati ed esclusi;

115.

rinnova la propria richiesta di integrare il Fondo europeo di sviluppo (FES) nel bilancio dell'Unione, dal momento che ne accrescerebbe la coerenza e la trasparenza; insiste, tuttavia, sulla necessità che l'integrazione del FES nel bilancio dell'Unione comporti un aumento complessivo di tale bilancio pari all'importo inizialmente previsto per il finanziamento del FES;

116.

ritiene che la Commissione e il SEAE debbano valutare sistematicamente l'impatto dell'assistenza dell'Unione europea, al fine di migliorare l'efficacia degli aiuti allo sviluppo dell'Unione e di potenziare le sinergie tra gli aiuti allo sviluppo nazionali e dell'Unione, conformemente alla dichiarazione di Parigi;

117.

considera importante che gli aiuti allo sviluppo forniti dall'Unione promuovano lo sviluppo sostenibile nei paesi beneficiari; sottolinea la necessità di effettuare valutazioni e definire criteri che rispettino tale obiettivo;

118.

constata che la percentuale più elevata delle persone più povere al mondo vive nelle economie emergenti; insiste, tuttavia, sulla necessità di introdurre gradualmente programmi alternativi per la cooperazione allo sviluppo con tali paesi, come il cofinanziamento, onde incentivare i governi di tali paesi a impegnarsi maggiormente a favore della riduzione della povertà entro i confini nazionali;

Proiettare a livello globale i valori e gli interessi dell'Unione europea

119.

sottolinea che la politica estera dell'Unione europea dovrebbe fondarsi sui principi e i valori basilari dell'Unione, in particolare la democrazia, il rispetto dei diritti umani, la diversità, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto; ribadisce la necessità di dotare l'Unione di mezzi più adeguati e più mirati per promuovere tali valori a livello mondiale e ampliare lo spazio di pace e stabilità nel suo vicinato; evidenzia il particolare contributo apportato attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR);

120.

ritiene che, nell'ambito della comunità internazionale, l'Unione europea abbia una speciale responsabilità per la promozione della sicurezza, della democrazia e della prosperità nei paesi limitrofi all'Europa, dove lo sviluppo economico e il progresso della stabilità sono nel diretto interesse dell'Unione; ritiene pertanto che instaurare rapporti stretti ed effettivi con i paesi limitrofi debba rimanere una priorità dell'agenda esterna dell'Unione; sottolinea la necessità di intensificare gli impegni finanziari per consentire all'Unione di essere all'altezza delle grandi sfide (sostegno alla transizione democratica e al consolidamento democratico, buon governo e diritti dell'uomo) e delle elevate aspettative derivanti da questa responsabilità morale; reputa nel contempo che un uso più mirato dei fondi sia importante almeno quanto i livelli di finanziamento; chiede pertanto un rafforzamento della condizionalità nei programmi di aiuto dell'Unione europea, allo scopo di migliorare lo sviluppo democratico e la sana gestione di bilancio, ridurre il livello di corruzione e accrescere la capacità di utilizzare i finanziamenti dell'Unione in modo trasparente ed efficace e nella chiarezza delle responsabilità;

121.

osserva che per l'Unione si avvicina a un nuovo ciclo di allargamento, in particolare in direzione dei Balcani occidentali; chiede che il prossimo QFP tenga conto dei costi dei futuri cicli di allargamento, specificamente tramite adeguati finanziamenti per lo strumento di preadesione (IPA); ritiene che l'IPA debba privilegiare il sostegno alle migliorie necessarie per consentire ai paesi candidati di conformarsi all'acquis dell'Unione e di agevolare l'impiego dei suoi finanziamenti, in particolare a favore della società civile, delle parti sociali, delle minoranze, delle ONG, del patrimonio culturale nonché degli enti locali e regionali;

122.

sottolinea la necessità che l'Unione adegui rapidamente la propria politica nei confronti dei paesi emergenti e instaurare nuovi partenariati strategici con essi; chiede alla Commissione di proporre a questo proposito uno strumento d'intervento destinato ad attività che non sono correlate con l'APS ma rientrano in settori di interesse reciproco;

123.

è del parere che, alla luce delle crescenti sfide mondiali e delle responsabilità globali dell'Unione, soprattutto a fronte degli attuali sviluppi politici nel mondo arabo, diventi indispensabile una ristrutturazione degli strumenti finanziari esterni dell'Unione; raccomanda pertanto una revisione e un'applicazione più strategica degli strumenti esterni e l'elaborazione di nuove forme di cooperazione con i paesi partner e di nuovi meccanismi di attuazione a loro favore, al fine di potenziare l'impatto e la visibilità dell'azione esterna dell'Unione e di realizzare l'obiettivo generale di una maggiore sistematicità e coerenza dell'azione esterna dell'Unione; sottolinea che il prossimo QFP dovrebbe favorire la coerenza, garantendo quindi che le politiche e le spese dell'Unione per l'agricoltura, la pesca, il commercio e l'energia non siano direttamente in contrasto con gli obiettivi della politica di sviluppo;

Reagire alle situazioni di crisi

124.

ribadisce che la prevenzione e la gestione delle crisi costituiscono grandi priorità dell'UE; sottolinea, di conseguenza, la necessità di garantire strumenti efficaci e adeguatamente finanziati a tal riguardo; è del parere che l'attuale Strumento di stabilità rimanga uno strumento importante per la risposta immediata dell'Unione alle situazioni di crisi ma che occorra al contempo prestare maggiore attenzione ad azioni a lungo termine e preventive, compresi il consolidamento della pace e la prevenzione dei conflitti, in particolare tramite programmi geografici più consoni;

125.

ritiene che gli aiuti umanitari svolgano un ruolo chiave nelle relazioni esterne dell'Unione europea; rileva che le calamità naturali tendono a diventare sempre più frequenti e ad avere effetti sempre più devastanti, mentre i conflitti tenderanno a scoppiare con maggiore frequenza a causa della lotta per le risorse, quali energia, acqua e materie prime; sottolinea l'esigenza di garantire stanziamenti di bilancio adeguati per lo strumento per gli aiuti umanitari e per la riserva per gli aiuti d'urgenza, onde evitare le annuali richieste ad hoc di finanziamenti supplementari da parte della Commissione; ritiene che tale bilancio debba rimanere indipendente onde garantire la neutralità degli aiuti umanitari, che devono essere disgiunti da altre considerazioni o interessi (ad esempio, geopolitici);

Amministrazione

126.

ritiene che un'amministrazione pubblica di elevata qualità, a livello europeo e nazionale, sia un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi strategici definiti nella strategia Europa 2020; invita la Commissione a presentare una chiara analisi delle spese amministrative successive al 2013, tenendo in debita considerazione gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche, i nuovi compiti e le competenze attribuiti all'Unione dal trattato di Lisbona e i miglioramenti di efficienza derivati dall'uso ottimale delle risorse umane in particolare tramite la ridistribuzione e le nuove tecnologie;

127.

rileva che tale analisi dovrebbe esaminare le possibilità di sinergia e, in particolare, di risparmio, anche attraverso ristrutturazioni, una maggiore cooperazione interistituzionale, un riesame dei metodi e dei luoghi di lavoro di ciascuna istituzione ed organismo, una migliore separazione dei compiti delle istituzioni e delle agenzie, una valutazione dell'impatto finanziario a medio e lungo termine della politica immobiliare, dei regimi pensionistici e di altri ambiti delle disposizioni normative inerenti al personale delle istituzioni dell'Unione; ritiene che tale analisi possa dimostrare l'esistenza di un margine per ridurre l'entità complessiva del bilancio amministrativo dell'Unione, senza pregiudicare l'elevata qualità, le prestazioni e l'interesse dell'amministrazione pubblica dell'Unione europea;

128.

richiama l'attenzione sugli importanti risparmi che potrebbero essere realizzati se il Parlamento avesse una sede unica;

Parte IV:     organizzazione e struttura del quadro finanziario

Una struttura che rispecchi le priorità

129.

ritiene che la struttura del prossimo QFP debba facilitare sia la continuità della pianificazione sia la flessibilità all'interno delle rubriche e tra le rubriche, ed evitare gli insuccessi dell'attuale QFP, specialmente per quanto riguarda le carenze emerse nella sottorubrica 1a "Competitività per la crescita e l'occupazione", nella sottorubrica 3b "Cittadinanza" e nella rubrica 4 "Relazioni esterne"; ritiene che la struttura del QFP debba accrescere la visibilità delle priorità politiche e di bilancio dell'Unione per i cittadini europei; insiste, a tale proposito, sulla necessità di evitare cambiamenti radicali ingiustificati e di consolidare e migliorare la struttura attuale;

130.

ribadisce che la strategia Europa 2020 dovrebbe costituire il riferimento politico principale del prossimo QFP; ritiene, di conseguenza, che la struttura debba rispecchiare e dare visibilità politica alla dimensione di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della strategia Europa 2020; propone pertanto una nuova struttura che accorpi in un'unica rubrica tutte le politiche interne sotto il titolo "Europa 2020";

131.

propone, di conseguenza, di istituire, nell'ambito della rubrica Europa 2020, quattro sottorubriche per politiche correlate, che dovrebbero favorire un miglior coordinamento e la realizzazione di sinergie tra di loro; propone pertanto una sottorubrica per le politiche relative alla conoscenza, una seconda sottorubrica dedicata alla politica di coesione che ne rispecchi la natura orizzontale e il contributo agli obiettivi della strategia Europa 2020, nonché la politica sociale; una terza sottorubrica inerente alle politiche in materia di sostenibilità e di efficienza delle risorse e una quarta sottorubrica sulla cittadinanza, che accorpi in un'unica sottorubrica le attuali sottorubriche 3a (cittadinanza) e 3b (politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia) dell'attuale QFP, date le difficoltà incontrate in passato dall'inclusione in una piccola sottorubrica di una serie di programmi di portata ridotta;

132.

ritiene che il prossimo QFP debba consentire di prevedere un finanziamento specifico a parte per i progetti su larga scala, che rivestono un'importanza strategica per l'Unione, nell'ambito della rubrica "Europa 2020"; reputa che il bilancio dell'Unione dovrebbe stabilire per tali progetti un contributo a lungo termine, onde assicurarne la continuità della pianificazione e la stabilità organizzativa; ritiene che, qualora per questi grandi progetti sorga la necessità di risorse finanziarie supplementari, queste non debbano essere reperite a spese di progetti di minore portata che stanno dando buoni risultati e che sono finanziati a titolo del bilancio dell'Unione;

133.

ritiene che, dato il carattere integrato della strategia Europa 2020, e al fine di garantire che le risorse di bilancio siano adeguatamente allineate allo sviluppo progressivo della strategia, sia essenziale assicurare un maggiore grado di flessibilità tra le quattro sottorubriche della rubrica "Europa 2020";

134.

ricorda le difficoltà generate dall'inclusione in una piccola sottorubrica di una serie di programmi di portata ridotta; propone, di conseguenza, di accorpare le sottorubriche 3a (cittadinanza) e 3b (politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia) del QFP 2007-2013 in un'unica sottorubrica;

135.

chiede di mantenere una rubrica per le politiche esterne;

136.

chiede di mantenere una rubrica per l'amministrazione;

137.

chiede la creazione di un "margine globale del QFP" al servizio di tutte le rubriche al di sotto del massimale complessivo del QFP e al di sopra dei distinti margini disponibili per ciascuna rubrica, da attivare nel quadro della procedura annuale di bilancio; ritiene che tale margine dovrebbe beneficiare anche dei margini non spesi e degli stanziamenti (d'impegno e di pagamento) annullati e non spesi del precedente esercizio finanziario;

138.

ritiene inoltre che, ai fini di una maggiore trasparenza e visibilità, è opportuno utilizzare un ulteriore "margine di riserva" al di sotto del massimale delle risorse proprie e al di sopra del massimale del QFP, allo scopo di includere i rischi di default legati alle garanzie sui prestiti del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e del meccanismo che garantisce assistenza finanziaria a medio termine per la bilancia dei pagamenti degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, nonché un eventuale intervento a carico del bilancio dell'Unione europea nel meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria dopo il 2013;

139.

esorta la Commissione a indicare, in un allegato al bilancio dell'Unione europea, tutte le spese inerenti all'Unione effettuate – a seguito di una procedura intergovernativa – al di fuori del bilancio UE; ritiene che tali informazioni, fornite su base annua, offriranno un quadro completo di tutti gli investimenti che gli Stati membri decidono di intraprendere a livello di Unione;

140.

raccomanda che il bilancio dell'Unione europea individui con chiarezza – eventualmente in un allegato – tutti gli investimenti effettuati in ciascun settore d'intervento dell'Unione, anche quelli provenienti da capitoli diversi; ritiene, nel contempo, che la Commissione debba fornire anche una stima del fabbisogno di investimenti previsti per l'intera durata del periodo di programmazione;

141.

esorta la Commissione a inserire nel progetto di bilancio che trasmette all'autorità di bilancio dell'Unione europea informazioni dettagliate sui capitoli relativi alle entrate; rileva che la presentazione congiunta dei capitoli relativi alle entrate e alle spese è di fatto pratica corrente per tutti i bilanci nazionali; è fermamente convinto che ciò consenta di mantenuto un dibattito permanente sul sistema di finanziamento dell'Unione, pur riconoscendo che al momento l'autorità di bilancio non ha competenza per proporre modifiche a questa parte del bilancio;

142.

propone, pertanto, la seguente struttura per il prossimo QFP:

1.

Europa 2020

1a.

Conoscenza per la crescita

Comprende le politiche in materia di ricerca e innovazione, istruzione e apprendimento permanente e mercato interno

1b.

Coesione per la crescita e l'occupazione

Comprende la politica di coesione (economica, sociale e territoriale) e la politica sociale.

1c.

Gestione delle risorse naturali e sviluppo sostenibile

Comprende le politiche in materia di agricoltura, sviluppo rurale, pesca, ambiente, cambiamento climatico, energia e trasporti.

1d.

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

Comprende le politiche in materia di cultura, gioventù, comunicazione e diritti e libertà fondamentali, sicurezza e giustizia.

2.

Europa globale

Incluse le politiche in materia di azione esterna, vicinato e sviluppo.

3.

Amministrazione

ALLEGATO

Rispondere alle circostanze mutevoli: flessibilità

143.

ribadisce la sua posizione espressa nella risoluzione del 25 marzo 2009 sulla revisione intermedia del quadro finanziario 2007-2013 (7), secondo cui una maggiore flessibilità all'interno e fra le rubriche è assolutamente necessaria ai fini delle capacità di funzionamento dell'Unione, non solo per far fronte alle nuove sfide dell'UE ma anche per agevolare il processo decisionale all'interno delle istituzioni;

Revisione intermedia

144.

sottolinea la necessità, in caso di un QFP di durata superiore a un quinquennio, di una revisione intermedia obbligatoria che consenta un'analisi quantitativa oltre che qualitativa e un bilancio del funzionamento del QFP; sottolinea che, in futuro, la revisione intermedia dovrebbe essere un obbligo legalmente vincolante sancito dal regolamento del QFP, dotato di una specifica procedura con un calendario vincolante, che garantisca il pieno coinvolgimento del Parlamento nel suo ruolo di autorità legislativa e di bilancio; sottolinea che, nel caso la revisione dovesse constatare l'inadeguatezza dei massimali per il periodo rimanente, occorre assicurare la possibilità concreta di correggerli;

Revisione dei massimali

145.

insiste sul fatto che il livello di flessibilità effettivamente offerto dal meccanismo di revisione dipende dalla procedura per esercitarlo e si scontra con il generale rifiuto da parte del Consiglio di farvi ricorso; ritiene che sia essenziale – se si intende mantenere come opzione realistica l'adeguamento dei massimali di spesa – che i futuri meccanismi per la revisione prevedano una procedura semplificata per i cambiamenti sotto una soglia concordata; chiede inoltre il mantenimento della possibilità di aumentare i massimali complessivi del QFP;

Garantire margini e flessibilità sufficienti nell'ambito dei massimali

146.

sottolinea l'importanza di garantire riserve sufficienti per ciascuna rubrica; prende atto con interesse della proposta della Commissione di stabilire una percentuale fissa per i margini; ritiene, tuttavia, che tale opzione possa offrire una migliore flessibilità solo se i massimali futuri sono fissati a un livello sufficientemente elevato, consentendo un tale spazio di manovra;

147.

segnala l'opportunità di migliorare in ogni modo possibile la flessibilità prevista dai massimali e accoglie con favore le proposte della Commissione avanzate nell'ambito della revisione del bilancio;

148.

ritiene importante mantenere la possibilità di anticipare o rinviare la spesa nel quadro di una dotazione pluriennale per rubrica, per permettere un'azione anticiclica e una risposta significativa alle grandi crisi; ritiene, a tale riguardo, che l'attuale sistema di flessibilità per gli atti legislativi abbia funzionato sufficientemente bene nell'attuale QFP; chiede pertanto che nel prossimo QFP sia mantenuta la soglia di flessibilità del 5 % al di sopra o al di sotto degli importi fissati in sede di codecisione;

149.

è persuaso che i margini inutilizzati e gli stanziamenti (d'impegno e di pagamento) annullati nel bilancio di un determinato esercizio debbano essere riportati nell'esercizio successivo e costituire un margine complessivo nel QFP da destinare alle diverse rubriche in funzione della stima del loro fabbisogno; ritiene, pertanto, che i fondi assegnati al bilancio dell'Unione debbano essere spesi unicamente in detto ambito e non restituiti agli Stati membri come avviene attualmente;

150.

ritiene inoltre che tali proposte debbano essere integrate da una flessibilità di riassegnazione tra le rubriche in un dato esercizio e da una maggiore flessibilità tra le sottorubriche;

151.

ribadisce che il processo decisionale deve essere definito in modo da consentire l'uso efficace di tali strumenti;

Meccanismi di flessibilità

152.

ritiene che sia di fondamentale importanza conservare strumenti speciali (Strumento di flessibilità, Fondo di solidarietà dell'Unione europea, Riserva per gli aiuti d'urgenza) che possono essere mobilitati ad hoc, semplificandone ulteriormente l'impiego e fornendoli di dotazioni sufficienti, nonché creando eventualmente nuovi strumenti in futuro; sottolinea che la mobilitazione di tali fonti supplementari di finanziamento deve rispettare il metodo comunitario;

153.

ritiene che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sia riuscito a portare la solidarietà e il sostegno dell'Unione ai lavoratori in esubero a causa delle conseguenze negative della globalizzazione e della crisi economico-finanziaria mondiale e che, pertanto, esso meriti di essere mantenuto nel nuovo QFP; reputa, tuttavia, che le procedure per l'attivazione del sostegno del FEG siano troppo macchinose e dispendiose in termini di tempo; chiede alla Commissione di proporre soluzioni atte a semplificare e ad abbreviare in futuro tali procedure;

154.

ritiene che lo Strumento di flessibilità, che è lo strumento meglio attuato tra i meccanismi di flessibilità, sia stato essenziale per offrire una flessibilità supplementare; propone di migliorare significativamente l'importo iniziale per lo Strumento di flessibilità, con un successivo aumento annuale durante il periodo coperto dal QFP, e di conservare la possibilità di trasferire la parte degli importi annuali non utilizzati all'anno n+2;

155.

rileva che, negli ultimi anni, i fondi disponibili per far fronte alle calamità naturali e umanitarie urgenti sono stati insufficienti; chiede, di conseguenza, un aumento sostanziale della dotazione della Riserva per gli aiuti d'urgenza, nonché la possibilità di una mobilitazione pluriennale dello strumento;

Durata del QFP

156.

sottolinea che la scelta della durata del prossimo QFP dovrebbe individuare il giusto equilibrio tra la stabilità per i cicli di programmazione e attuazione delle singole politiche e la durata dei cicli politici delle istituzioni, segnatamente quelli della Commissione e del Parlamento europeo; ricorda che una durata maggiore implica una maggiore flessibilità;

157.

ritiene che un ciclo quinquennale sia pienamente conforme all'esplicita volontà del Parlamento europeo di allineare, quanto più possibile, la durata del QFP alla durata dei cicli politici delle istituzioni per ragioni di rendicontabilità e di responsabilità democratiche; teme, tuttavia, che un ciclo quinquennale potrebbe essere troppo breve in questa fase per le politiche che necessitano di una programmazione a più lungo termine (per esempio, coesione, agricoltura e RTE) e non rispetterebbe completamente i requisiti di programmazione e attuazione di tali politiche;

158.

rileva che il QFP decennale, proposto dalla Commissione nella revisione del bilancio, potrebbe offrire stabilità e prevedibilità notevoli per il periodo di programmazione finanziaria ma, dal momento che i massimali complessivi e gli strumenti giuridici chiave sarebbero fissati per un decennio, finirà per irrigidire ulteriormente il QFP e rendere estremamente difficile l'adeguamento alle nuove circostanze; ritiene, tuttavia, che un ciclo di 5+5 anni possa essere auspicato solo nel caso venga raggiunto con il Consiglio, e sancito nel regolamento del QFP, un accordo sul massimo livello di flessibilità, tra cui una revisione intermedia obbligatoria;

159.

è del parere che per il prossimo QFP, un ciclo settennale, fino al 2020, dovrebbe essere la soluzione transitoria preferibile dal momento che fornirebbe maggiore stabilità garantendo la continuità dei programmi per un periodo più lungo e creerebbe anche un legame chiaro con la strategia Europa 2020; sottolinea, tuttavia, che tutte le opzioni relative alla durata del prossimo QFP dipendono dalla disponibilità di finanziamenti sufficienti e una flessibilità adeguata e dotata delle risorse sufficienti all'interno e all'esterno del quadro per evitare i problemi rilevati nel periodo 2007-2013;

160.

ritiene che la decisione in merito a un nuovo QFP settennale non debba escludere la possibilità di optare per un quinquennio o per un periodo 5+5 a decorrere dal 2021; ribadisce la propria convinzione che sincronizzare la programmazione finanziaria con il mandato della Commissione e del Parlamento europeo rafforzerà la responsabilità, la rendicontabilità e la legittimità democratiche;

Parte V:     corrispondenza tra ambizioni e risorse: il nesso tra le spese e la riforma del finanziamento dell'unione europea

Sufficienti risorse di bilancio

161.

è pienamente consapevole dei difficili adeguamenti che molti Stati membri stanno apportando ai bilanci nazionali e ribadisce che il raggiungimento di un valore aggiunto europeo e la garanzia di una sana gestione finanziaria (efficienza, efficacia, economia) devono costituire, ora più che mai, principi guida per il bilancio dell'Unione;

162.

sottolinea che, a prescindere dai risparmi che possono essere realizzati, il bilancio dell'Unione, all'attuale livello dell'1 % del reddito nazionale lordo (RNL), non è in grado di colmare il deficit derivante dall'ulteriore fabbisogno di finanziamenti derivante al trattato nonché alle politiche e agli impegni esistenti, quali:

il conseguimento degli obiettivi primari della strategia Europa 2020 nei seguenti ambiti: occupazione, R&S, clima ed energia, istruzione e riduzione della povertà;

l'incremento della spesa per la ricerca e l'innovazione dall'attuale 1,9 % al 3 % del PIL, per un totale di circa 130 miliardi di euro di spese pubbliche e private l'anno;

i necessari investimenti nelle infrastrutture;

il finanziamento – pressoché integrale e calcolato in modo trasparente – dei grandi progetti adottati dal Consiglio, come ITER e Galileo, nonché della politica spaziale europea;

gli stanziamenti supplementari, non ancora quantificabili, necessari nel campo della politica estera e di sicurezza comune, compresi il Servizio europeo per l'azione esterna e la politica europea di vicinato;

il fabbisogno supplementare di finanziamenti per il futuro allargamento dell'Unione europea;

il finanziamento dell'attuale meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e del meccanismo europeo di stabilità dopo il 2013, al fine di garantire all'area dell'euro e all'Unione europea la necessaria stabilità di bilancio per superare la crisi debitoria;

l'impegno finanziario relativo al conseguimento dell'Obiettivo di sviluppo del Millennio (OSM) di investire lo 0,7 % dell'RNL negli aiuti allo sviluppo, ossia circa 35 miliardi di euro annui in più rispetto all'attuale 0,4 % dell'RNL;

l'impegno assunto nel quadro degli accordi di Copenhagen e di Cancún di aiutare i paesi in via di sviluppo a contrastare il cambiamento climatico e ad adattarsi ai suoi effetti, che dovrebbe aggiungersi agli impegni assunti nel quadro degli OSM e raggiungere i 100 miliardi di dollari l'anno entro il 2020, un terzo dei quali dovrebbe essere a carico dell'Unione europea;

163.

esprime pertanto la ferma convinzione che il congelamento del prossimo QFP ai livelli del 2013, come richiesto da alcuni Stati membri, non rappresenti un'opzione auspicabile; rileva che, anche se il livello delle risorse del prossimo QFP crescesse del 5 % rispetto ai livelli del 2013 (8), sarebbe possibile contribuire soltanto limitatamente al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione come pure del principio di solidarietà dell'Unione; è pertanto persuaso che le risorse per il prossimo QFP debbano essere incrementate almeno del 5 %; invita il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici possono essere oggi abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

164.

ribadisce che, senza risorse supplementari sufficienti nel QFP post-2013, l'Unione non sarà in grado di soddisfare le priorità politiche esistenti, in particolare quelle correlate alla strategia Europa 2020 e i nuovi compiti assegnati dal trattato di Lisbona, né sarà in grado di rispondere a eventi imprevisti;

165.

rileva che il massimale delle risorse proprie è rimasto invariato dal 1993 ed è del parere che possa necessitare di alcuni ritocchi graduali man mano che gli Stati membri conferiscono ulteriori competenze all'Unione europea e fissano obiettivi supplementari per quest'ultima; è del parere l'attuale massimale delle risorse proprie stabilito all'unanimità dal Consiglio (9) fornisca un sufficiente margine di manovra nell'ambito del bilancio per far fronte alle sfide più pressanti per l'Unione, pur essendo ancora insufficiente perché il bilancio dell'UE costituisca un vero strumento di governance economica europea o per dare un contributo determinante agli investimenti nella strategia Europa 2020 a livello di Unione;

Un sistema di finanziamento più trasparente, semplice ed equo

166.

ricorda che ai sensi del trattato di Lisbona "il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie"; sottolinea che il modo in cui è andato evolvendosi il sistema delle risorse proprie, sostituendo gradualmente le risorse proprie vere e proprie con i cosiddetti "contributi nazionali", pone un'enfasi eccessiva sui saldi netti tra gli Stati membri, contraddicendo così il principio della solidarietà dell'Unione, riducendo l'interesse comune europeo e ignorando per lo più il valore aggiunto europeo; constata che questo stato di cose finisce, nella pratica, per far dipendere il livello del bilancio dalla situazione finanziaria di singoli Stati membri come pure dal loro atteggiamento nei confronti dell'Unione europea; insiste pertanto sulla necessità di una profonda riforma delle risorse dell'Unione in modo da riallineare il finanziamento del suo bilancio allo spirito e alle disposizioni del trattato;

167.

ritiene che l'obiettivo principale della riforma consista nel realizzare un sistema di finanziamento autonomo, più giusto, trasparente, semplice ed equanime, che risulti più comprensibile per i cittadini e che chiarisca meglio il contributo degli Stati membri al bilancio dell'Unione; chiede al riguardo l'abolizione delle compensazioni, delle eccezioni e dei meccanismi di correzione esistenti; esprime la convinzione che l'introduzione di una o più risorse proprie dell'Unione, onde sostituire il sistema basato sull'RNL, sia indispensabile affinché l'Unione possa finalmente dotarsi delle risorse di bilancio di cui ha bisogno per contribuire in maniera significativa alla stabilità finanziaria e alla ripresa economica; ricorda che l'attuazione di qualsiasi modifica nell'ambito delle risorse proprie deve avvenire nel rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri; insiste al riguardo sul fatto che l'Unione dovrebbe essere in grado di reperire direttamente le risorse proprie a prescindere dai bilanci nazionali;

168.

sottolinea che la ristrutturazione del sistema delle risorse proprie in quanto tale non riguarda la portata del bilancio dell'Unione, bensì la ricerca di un mix di risorse più efficace per finanziare le politiche e gli obiettivi concordati a livello di Unione; osserva che l'introduzione di un nuovo sistema non accrescerebbe l'onere fiscale complessivo per i cittadini ma ridurrebbe invece l'onere per le tesorerie nazionali;

169.

sottolinea che il Parlamento europeo è l'unico parlamento ad avere voce in capitolo a livello delle spese ma non delle entrate, ragion per cui richiama l'attenzione sulla necessità fondamentale di una riforma democratica delle risorse dell'Unione;

170.

prende atto delle potenziali nuove risorse proprie proposte dalla Commissione nella sua comunicazione sulla revisione del bilancio (tassazione del settore finanziario, vendita all'asta nell'ambito del sistema di scambio di emissioni di gas serra, tassa UE sul trasporto aereo, IVA, imposta sull'energia, imposta sul reddito delle società); attende le conclusioni dell'analisi d'impatto di tali opzioni, tra cui uno studio di fattibilità relativo alle varie opzioni possibili riguardo a una tassa UE sulle transazioni finanziarie, che dovrebbe esaminare inoltre i meccanismi di raccolta pertinenti, in vista della presentazione da parte della Commissione di una proposta legislativa entro il 1o luglio 2011;

171.

ritiene che, un'imposta sulle transazioni finanziarie potrebbe costituire un contributo sostanziale da parte del settore finanziario ai costi economici e sociali della crisi e contribuire alla sostenibilità delle finanze pubbliche; l'imposta potrebbe anche contribuire in parte al finanziamento del bilancio dell'Unione e alla riduzione del contributo degli Stati membri basato sul RNL; l'Unione dovrebbe anche dare l'esempio per quanto riguarda i movimenti di fondi verso i paradisi fiscali;

Parte VI:     verso un processo di negoziazione interistituzionale armonioso ed efficiente

172.

ricorda che, a norma del trattato di Lisbona, il consenso del Parlamento, approvato da una maggioranza dei suoi membri, è obbligatorio per l'adozione del QFP da parte del Consiglio, deliberando all'unanimità;

173.

sottolinea i rigorosi requisiti di maggioranza per il Parlamento e il Consiglio e segnala l'importanza di sfruttare appieno le disposizioni del trattato ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 5 TFUE, secondo cui il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, nel corso di tutta la procedura che porta all'approvazione del QFP, intraprendono qualsiasi misura necessaria a tal fine; rileva che da ciò deriva espressamente per le istituzioni il dovere di negoziare in vista di un accordo su un testo che il Parlamento possa approvare; sottolinea inoltre che, in caso di mancata adozione di un QFP entro la fine del 2013, i rispettivi massimali e le altre disposizioni inerenti all'esercizio 2013 saranno prorogati fino all'adozione di un nuovo QFP;

174.

accoglie con favore l'impegno delle presidenze del Consiglio (10) di assicurare un dialogo e una collaborazione aperti e costruttivi con il Parlamento lungo l'intero arco della procedura per l'adozione del prossimo QFP e ribadisce la propria volontà di operare in stretta collaborazione con il Consiglio e la Commissione, in totale conformità alle disposizioni del trattato di Lisbona, durante il processo negoziale;

175.

esorta, di conseguenza, il Consiglio e la Commissione a rispettare il trattato e a compiere ogni sforzo necessario per raggiungere rapidamente un accordo con il Parlamento su un metodo di lavoro efficace per il processo di negoziazione del QFP; ribadisce il nesso esistente tra una riforma delle entrate e una riforma delle spese e chiede pertanto un deciso impegno da parte del Consiglio per discutere, nel contesto del negoziato sul QFP, le proposte sulle nuove risorse proprie;

176.

chiede l'avvio a livello di Unione di un ampio dibattito pubblico sulla finalità, la portata e l'orientamento del QFP dell'Unione e sulla riforma del suo sistema delle entrate; propone, in particolare, di convocare una conferenza sotto forma di convegno sul futuro finanziamento dell'Unione, coinvolgendovi i deputati al Parlamento europeo e i membri dei parlamenti nazionali;

*

* *

177.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle altre istituzioni e organismi interessati, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.

(3)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0225.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0080.

(6)  Decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(7)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 95.

(8)  Livelli 2013: 1,06 % dell'RNL; livelli 2013 + 5 %: 1,11 % dell'RNL; entrambi in stanziamenti d'impegno a prezzi costanti del 2013. Si tratta di importi basati sull'ipotesi di un QFP settennale avvalendosi delle seguenti stime e previsioni della Commissione:

previsioni della DG BUDG del maggio 2011 per l'RNL 2012: 13 130 916,3 milioni EUR (prezzi 2012);

previsioni della DG ECFIN del gennaio 2011: crescita nominale dell'RNL dell'1,4 % per il periodo 2011-2013 e dell'1,5 % per il periodo 2014-2020.

N.B.:

gli importi potrebbero essere modificati in funzione delle variazioni delle previsioni e stime della Commissione e con riferimento all'anno e al tipo di prezzi utilizzati (correnti o costanti).

(9)  1,23 % dell'RNL totale degli Stati membri in stanziamenti d'impegno e 1,29 % in stanziamenti di pagamento.

(10)  Lettera del primo ministro Yves Leterme al Presidente Buzek in data 8 dicembre 2010.


Giovedì 9 giugno 2011

11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/120


Giovedì 9 giugno 2011
Sudan e il Sudan meridionale

P7_TA(2011)0267

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sul Sudan e il Sudan meridionale – Situazione dopo il referendum del 2011

2012/C 380 E/14

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan,

visto l'accordo di pace completo (APC) firmato il 9 gennaio 2005,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1978 (2011),

vista la dichiarazione dell'Unione africana del 31 gennaio 2011,

viste le conclusioni del Consiglio sul Sudan, del 31 gennaio 2011, e la decisione 2011/315/UE (1) del Consiglio, del 23 maggio 2011,

vista la dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 3 giugno 2011,

viste le dichiarazioni del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, a nome dell'Unione europea, sui risultati finali del referendum concernente l'autodeterminazione del Sudan meridionale, del 7 febbraio 2011, e sulla situazione in Sudan, del 24 maggio 2011,

viste le conclusioni delle consultazioni sostenute dalle Nazioni Unite sul processo di pace del Darfur, tenutesi a Doha nel Qatar (dal 27 al 31 maggio 2011),

vista la dichiarazione finale della missione di osservazione del referendum dell'Unione europea presentata il 2 giugno 2011,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, in occasione del referendum sul Sudan meridionale tenutosi dal 9 al 15 gennaio 2011, una maggioranza schiacciante dei voti era a favore di un Sudan meridionale indipendente,

B.

considerando che il Sudan meridionale dovrebbe dichiarare ufficialmente la sua indipendenza il 9 luglio 2011 e che tale data coincide con il termine dell'APC,

C.

considerando che, nonostante le riserve di risorse naturali del Sudan meridionale, quali petrolio, rame e ferro, così come foreste e terre fertili, la maggioranza della popolazione del paese vive in povertà, con un tasso di mortalità infantile tra più elevati e indicatori di istruzione tra i più bassi al mondo; che detta situazione contribuirà all'emergere di sfide socioeconomiche, umanitarie e di sicurezza,

D.

considerando che alcuni aspetti dell'APC non sono stati eseguiti a tempo debito o non sono stati ancora attuati e che sono tuttora necessari ingenti sforzi per trovare un accordo sui negoziati post-referendum concernenti questioni quali la condivisione dei proventi del petrolio, la demarcazione dei confini, la cittadinanza e la divisione degli attivi e dei debiti,

E.

considerando che il referendum per determinare se la regione di Abyei farà parte del Nord o del Sud del paese, il cui svolgimento era previsto contemporaneamente al referendum sul Sudan meridionale, non ha avuto luogo, provocando una grave escalation di violenza nell'area,

F.

considerando che lo status delle zone contese continua a rappresentare una questione irrisolta e che la situazione in Abyei peggiora, causando la morte di centinaia di persone e l'esodo di migliaia di altre, ed esponendo la popolazione all'insicurezza alimentare, alle malattie e alla mancanza di accesso ai servizi di base quali l'assistenza sanitaria e la fornitura di acqua potabile,

G.

considerando che la situazione nel Darfur continua a destare grande preoccupazione e che recentemente la Missione delle Nazioni Unite in Darfur ha riferito che si sono verificati bombardamenti ad opera delle forze governative e che vari operatori umanitari sono stati presi in ostaggio nella regione; che la Missione è periodicamente vittima di vessazioni, rapimenti e minacce generali per la sicurezza,

1.

accoglie con favore la gestione pacifica e credibile del referendum del 2011 sul Sudan meridionale operata sia dal Sudan che dal Sudan meridionale, gli sforzi profusi da tutte le parti dell'APC e l'impegno da esse dimostrato in riferimento a tale accordo; ritiene che tale condotta rappresenti un passo fondamentale nell'attuazione dell'APC e un segno positivo ai fini della coesistenza pacifica dei due paesi;

2.

ribadisce il suo pieno rispetto per l'esito del referendum quale espressione della volontà democratica del popolo del Sudan meridionale; esorta i due paesi a perseguire attivamente la promozione della governance democratica e l'istituzione di una pace, una sicurezza e una prosperità durature per entrambi, rispettando i diritti umani, sociali ed economici;

3.

invita le autorità del Sudan meridionale a promuovere lo sviluppo di uno Stato moderno, pluralista e democratico, basato sulla legalità e rispettoso dei diritti umani, in particolare i diritti delle donne e dei bambini, e a sostenere il primato del diritto dei cittadini di scegliere il proprio governo per mezzo di elezioni libere e periodiche, proteggendo le libertà di circolazione, di associazione e di espressione delle opinioni politiche sancite dalla costituzione e dalle leggi;

4.

condanna fermamente l'attacco deliberato alla missione delle Nazioni Unite in Sudan (UNMIS) verificatosi il 10 maggio 2011 nell'area di Abyei e denuncia la sua militarizzazione ad opera sia del Nord che del Sud del paese; esorta entrambe le parti dell'APC a continuare a garantire la sicurezza di tutte le persone nel Sudan, in particolare nella regione di Abyei, senza modificare la composizione demografica della regione; esorta le forze armate del Sudan e del Sudan meridionale a ritirarsi da Abyei ed invita entrambe le parti a dare prova di moderazione impegnandosi immediatamente in un dialogo costruttivo mirante a conseguire una soluzione pacifica sullo status di Abyei nel quadro dell'APC;

5.

sottolinea il proprio sostegno a favore degli sforzi profusi dal Gruppo di attuazione di alto livello per il Sudan dell'Unione africana, sotto la guida di Thabo Mbeki, miranti a facilitare i negoziati tra le parti dell'APC e gli sforzi del rappresentante speciale per il Sudan del Segretario generale delle Nazioni Unite, Haile Menkerios, ai fini della mediazione tra le due parti nella regione di Abyei; ribadisce che l'UE deve essere pronta a fornire assistenza aggiuntiva in caso di necessità;

6.

invita tutte le parti dell'APC a impegnarsi in un dialogo continuo e costruttivo mirante a risolvere le questioni lasciate in sospeso dal referendum, tra cui i confini comuni, le disposizioni in materia di cittadinanza per i cittadini sia della parte settentrionale che meridionale, la condivisione dei proventi del petrolio e l'organizzazione di consultazioni popolari nel Kordofan meridionale e nella regione del Nilo blu;

7.

sottolinea l'importanza di garantire una gestione efficace e sicura per coloro che fanno ritorno in Sudan meridionale in termini di transito, capacità tecnica (mancanza di urbanisti e periti), infrastrutture, attribuzione dei terreni e accesso ai servizi di base;

8.

plaude alla dichiarazione del Consiglio del 17 maggio 2011 riguardante lo stanziamento di 200 milioni di euro per il Sudan meridionale che si aggiungono ai 150 milioni di euro stanziati l'anno scorso per assistere le popolazioni più vulnerabili in tutto il Sudan; sottolinea che gli aiuti allo sviluppo dell'UE sono disponibili per assistere entrambe le parti; sottolinea che i nuovi fondi devono essere utilizzati per sostenere i servizi di base, in particolare l'istruzione, la sanità, l'agricoltura, la sicurezza alimentare e la costruzione della capacità istituzionale; chiede che si proceda con urgenza all'adesione del Sudan meridionale all'accordo di Cotonou e esorta l'UE a prendere tutti i provvedimenti necessari onde garantire che i finanziamenti a titolo del Fondo europeo di sviluppo siano disponibili quanto prima possibile;

9.

sottolinea che l'UE deve svolgere un ruolo di primo piano alla Conferenza dei donatori per il Sudan meridionale prevista nei prossimi mesi di quest'anno e incoraggiare attivamente altri donatori a rivestire un ruolo analogo; invita i creditori internazionali ad alleviare il debito internazionale del Sudan e del Sudan meridionale;

10.

invita il governo del Sudan meridionale ad attuare politiche in materia di investimenti stranieri nell'interesse della popolazione, in modo che gli investimenti esteri nelle risorse naturali facilitino lo sviluppo dell'economia interna per combattere la povertà; sottolinea che l'UE deve fare quanto in suo potere per garantire che le multinazionali e le imprese straniere operanti nella regione siano sufficientemente regolamentate e dichiarino in modo trasparente le loro attività e proventi;

11.

plaude alla decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di estendere il mandato dell'UNMIS e di inviare in Sudan forze aggiuntive di mantenimento della pace; ritiene che una presenza continua dell'ONU sia estremamente importante per lo sviluppo pacifico di due Stati autosufficienti; invita il Sudan e il Sudan meridionale ad accogliere positivamente la presenza dell'ONU e a garantirne la sicurezza;

12.

sottolinea quanto sia importante che l'UE mantenga gli aiuti umanitari per il Sudan e il Sudan meridionale dopo il 9 luglio 2011; incoraggia una presenza e una capacità consistenti in ambito umanitario nella regione con mezzi adeguati a garantire la sicurezza delle organizzazioni umanitarie;

13.

accoglie con favore le conclusioni delle consultazioni condotte dalle Nazioni Unite sul processo di pace del Darfur; invita tutte le parti a rispettare il cessate il fuoco e gli accordi di fine delle ostilità già firmati; sottolinea l'importanza della piena trasparenza durante i negoziati sul Darfur e Abyei, così come nel dialogo Nord-Sud in generale; chiede che siano rappresentate tutte le parti contendenti, così come la società civile e i leader politici a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;

14.

esorta il governo del Sudan meridionale a seguire un approccio trasparente, responsabile e inclusivo alla governance tramite il processo di revisione costituzionale; sottolinea l'importanza che tutti i partiti politici collaborino per rappresentare pienamente tutta la popolazione e per contribuire a costruire istituzioni politiche democratiche e stabili;

15.

esorta le due parti, nella fase preparatoria alla Giornata dell'indipendenza che si celebrerà il 9 luglio 2011, a presentare piani concreti sulla creazione e/o la riforma delle proprie istituzioni affinché i due Stati siano autosufficienti a decorrere da detta data; invita le delegazioni dell'UE in Sudan e in Sudan meridionale a diffondere attivamente e ad attuare le raccomandazioni delle recenti missioni dell'UE di osservazione delle elezioni e del referendum;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio di sicurezza e al Segretario generale delle Nazioni Unite, al rappresentante speciale dell'UE per il Sudan, al governo del Sudan, al governo del Sudan meridionale, alle istituzioni dell'Unione africana e al presidente del gruppo di attuazione di alto livello per il Sudan dell'Unione africana, all'Assemblea parlamentare ACP-UE nonché ai governi degli Stati membri dell'UE.


(1)  GU L 142 del 28.5.2011, pag. 61.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/123


Giovedì 9 giugno 2011
Vertice UE-Russia

P7_TA(2011)0268

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sul Vertice UE-Russia

2012/C 380 E/15

Il Parlamento europeo,

visti l'attuale accordo di partenariato e cooperazione (APC) fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (1), e i negoziati avviati nel 2008 in merito a un nuovo accordo UE-Russia, come pure il "partenariato per la modernizzazione" avviato nel 2010,

visto l'obiettivo condiviso dell'Unione europea e della Russia, enunciato nella dichiarazione comune diramata il 31 maggio 2003, al termine dell'undicesimo Vertice UE-Russia di San Pietroburgo, di istituire uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio comune di cooperazione nel settore della sicurezza esterna e uno spazio comune di ricerca e istruzione, che contempli anche gli aspetti culturali ("quattro spazi comuni"),

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e sulle relazioni UE-Russia, in particolare la risoluzione del 17 febbraio 2011 (2) sullo stato di diritto, la risoluzione del 17 giugno 2010 (3) sul Vertice UE-Russia, la risoluzione del 12 novembre 2009 (4) sulla preparazione del Vertice UE-Russia in programma il 18 novembre 2009 a Stoccolma, la risoluzione del 17 settembre 2009 (5) sull'uccisione di attivisti per i diritti umani in Russia e la risoluzione del 17 settembre 2009 (6) sugli aspetti esterni della sicurezza energetica,

viste le consultazioni tra l'Unione europea e la Russia in materia di diritti umani e l'ultima riunione tenutasi in tale contesto il 4 maggio 2011,

visti gli accordi firmati e le dichiarazioni comuni rilasciate al Vertice UE-Russia svoltosi a Rostov sul Don il 31 maggio e il 1o giugno 2010,

vista la dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea, Catherine Ashton, del 24 maggio 2011 sul caso di Mikhail Khodorkovsky e Platon Lebedev,

vista la dichiarazione congiunta dei copresidenti della commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia resa il 18 maggio 2011 a Soči,

visto l'ordine del giorno del Vertice UE-Russia che si terrà a Nižnij Novgorod il 9 e 10 giugno 2011,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Russia, che è un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, condivide con l'Unione europea la responsabilità del mantenimento della stabilità mondiale e che una cooperazione rafforzata e relazioni di buon vicinato tra l'Unione e la Russia sono di grande importanza per la stabilità, la sicurezza e la prosperità dell'Europa e di altre regioni del mondo; considerando l'importanza che l'Unione si esprima con una sola voce, dia prova di solidarietà nelle sue relazioni con la Federazione russa e fondi tali relazioni su interessi reciproci e valori comuni,

B.

considerando che la conclusione di un accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e la Federazione russa continua ad essere della massima importanza ai fini dell'ulteriore sviluppo e dell'intensificazione della cooperazione tra i due partner,

C.

considerando che l'Unione europea e la Russia sono interdipendenti dal punto di vista economico e politico e che l'Unione è a tutt'oggi impegnata ad approfondire e sviluppare ulteriormente le relazioni con la Russia sulla base di un profondo impegno a favore dei principi democratici,

D.

considerando che permangono preoccupazioni circa il rispetto e la tutela da parte della Russia dei diritti umani e dei diritti fondamentali, lo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, il controllo politico dei mezzi d'informazione, le misure repressive adottate nei confronti di giornalisti e rappresentanti dell'opposizione, nonché la correttezza delle elezioni; che la Federazione russa è membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e si è pertanto impegnata ad aderire ai principi della democrazia e del rispetto dei diritti umani,

E.

considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Federazione russa per gravi violazioni dei diritti umani in numerose cause e sentenze e che il grado di esecuzione delle sentenze permane insufficiente,

F.

considerando che numerose sfide a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda il Medio Oriente, la Libia, l'Iran, il terrorismo, la sicurezza energetica, i cambiamenti climatici e la crisi finanziaria, non potranno essere affrontate efficacemente senza relazioni responsabili e cooperative con la Russia,

G.

considerando che le relazioni di buon vicinato, la pace e la stabilità nei paesi del vicinato comune sono nell'interesse sia della Russia che dell'Unione; che a quasi tre anni di distanza dal conflitto con la Georgia, la Russia continua a non rispettare gli accordi del 12 agosto e dell'8 settembre 2008 sul ritiro delle truppe dalle province georgiane occupate dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia sulle posizioni prebelliche e a non garantire l'accesso alla missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) sul loro territorio,

1.

riafferma il proprio convincimento che la Russia resta uno dei partner più importanti dell'Unione europea per lo sviluppo di una cooperazione strategica, un partner con il quale l'Unione condivide non soltanto interessi economici e commerciali ma anche l'obiettivo di un'azione strettamente concertata in Europa e sulla scena mondiale;

2.

constata che il Vertice di Nižnij Novgorod si concentrerà sulle sfide comuni cui si trovano dinanzi sia l'Unione europea che la Russia (come la crisi economica, il partenariato per la modernizzazione, l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'energia e le questioni legate alla sicurezza energetica, la mobilità e i viaggi senza l'obbligo del visto fra l'Unione e la Russia, questioni internazionali e regionali, la cooperazione nella gestione delle crisi, i diritti umani e lo stato di diritto);

3.

invita l'Unione europea e la Russia a cogliere l'occasione del prossimo vertice per intensificare i negoziati su un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione (APC), da concludersi a tempo debito e basato sulla reciproca interdipendenza tra l'Unione e la Russia ed evidenzia il proprio sostegno risoluto a favore di un accordo globale e giuridicamente vincolante, che riguardi il sistema politico, economico e sociale e includa pertanto tutti gli ambiti inerenti alla democrazia, allo stato di diritto, al rispetto dei diritti umani e in particolare dei diritti fondamentali, e che dovrebbe essere parte integrante dell'accordo, purché la Russia sia disposta ad adottare misure per rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;

4.

ribadisce il proprio sostegno al partenariato per la modernizzazione; plaude all'iniziativa di pubblicare una relazione intermedia comune in materia, pur rilevando la necessità di concordare le prossime misure conformemente ai risultati ottenuti finora nel contesto dei quattro spazi comuni Unione europea-Russia, nonché alle lacune restanti; sostiene in particolare la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo e sottolinea che i quattro spazi comuni si basano sul principio di reciprocità; invita pertanto i partecipanti al prossimo Vertice UE-Russia ad adoperarsi per definire obiettivi concreti; sottolinea l'importanza di affrontare la questione dell'efficacia e dell'indipendenza della magistratura nonché dell'intensificazione della lotta alla corruzione; sottolinea inoltre la disponibilità dell'Unione europea a contribuire in tutti i modi al rafforzamento dell'efficacia di un sistema di stato di diritto indipendente in Russia; si compiace del fatto che il paese abbia annunciato la propria intenzione di firmare la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri;

5.

auspica che il vertice contribuisca a superare gli ultimi ostacoli all'adesione della Russia all'OMC, a seguito dell'accordo bilaterale nel dicembre 2010 tra l'Unione europea e la Russia sul fatto di consentire al paese di aderire alla suddetta organizzazione; ribadisce il proprio sostegno a tale adesione, che creerà condizioni di parità per i settori imprenditoriali di entrambe le parti e agevolerà e liberalizzerà gli scambi commerciali nell'economia mondiale; invita le autorità russe ad adottare un quadro giuridico stabile ed equo per disciplinare in modo adeguato le attività commerciali; sottolinea che una premessa fondamentale per l'adesione all'OMC è rappresentata dal rispetto da parte della Russia della totalità delle norme di tale organizzazione, tra cui la rinuncia a qualsiasi misura protezionistica, il che comprende l'eliminazione di frizioni commerciali, come ad esempio l'unione doganale tra Russia, Kazakistan e Bielorussia, che ha comportato un innalzamento dei dazi consolidati;

6.

sottolinea che l'adesione all'OMC e la sua attuazione aiuteranno la Russia ad attirare maggiori investimenti esteri e a diversificare la propria economia grazie a un quadro normativo che rafforzerà la fiducia degli investitori; invita le autorità russe a non abusare dei motivi sanitari per introdurre misure protezionistiche ingiustificate e chiede alle autorità russe di riesaminare, su tale base, l'attuale divieto di importazione di verdura proveniente dall'Unione europea;

7.

prende atto del dialogo in corso tra l'Unione europea e la Russia su ulteriori misure di agevolazione dei visti; ribadisce l'impegno a favore dell'obiettivo a lungo termine degli spostamenti senza obbligo di visto tra l'Unione e la Russia, basato su un approccio graduale imperniato su progressi sostanziali e pratici; si compiace dell'elenco di misure comuni (roadmap) per i viaggi senza l'obbligo del visto tra la Russia e l'Unione europea annunciato nel maggio 2011; sottolinea che detto dialogo dovrebbe essere in sintonia con il processo di agevolazione dei visti per quanto attiene ai paesi del partenariato orientale; rammenta la necessità che l'Unione europea e la Russia diano entrambe piena attuazione agli accordi stipulati; invita l'Alto rappresentante e la Commissione a persuadere la Russia ad astenersi dal rilasciare passaporti ai cittadini delle province occupate dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia; sottolinea la necessità di prevenire qualsiasi violazione della sicurezza in Europa; chiede una maggiore cooperazione in materia di immigrazione clandestina, il rafforzamento dei controlli ai posti di frontiera e lo scambio di informazioni sul terrorismo e la criminalità organizzata;

8.

sottolinea l'importanza della sicurezza energetica ed è del parere che la politica energetica della Russia nei confronti degli Stati membri e dei paesi del "vicinato comune" sarà una cartina di tornasole dell'effettiva intenzione della Russia di seguire la via della modernizzazione e della democratizzazione; sottolinea che la fornitura di risorse naturali non deve essere usata come strumento politico; rileva che tale cooperazione dovrebbe basarsi sui principi dell'interdipendenza e della trasparenza, nonché sulla parità di accesso ai mercati, alle infrastrutture e agli investimenti; si compiace dell'interesse manifestato anche da parte russa per l'istituzione di un quadro energetico giuridicamente vincolante; ribadisce l'interesse dell'Unione europea a una soluzione equilibrata trilaterale UE-Russia-Ucraina sul futuro del trasporto di gas verso l'Unione; chiede una stretta cooperazione tra l'Unione europea e la Russia riguardo alla fornitura di materie prime e di terre rare, in particolare di quelle ritenute indispensabili e chiede in tale contesto il rispetto delle norme internazionali, in particolare di quelle dell'OMC;

9.

invita il Consiglio e la Commissione a garantire che i principi enunciati nel trattato sulla Carta dell'energia e nel Protocollo sul transito ad essa allegato siano inseriti in un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Russia, al fine di garantire la fornitura affidabile e sicura di energia a pari condizioni; accoglie con favore la firma nel febbraio 2011 di un meccanismo aggiornato di allerta preventiva volto a migliorare ulteriormente il coordinamento in caso di emergenze sul fronte dell'approvvigionamento o della domanda; plaude all'accordo sull'istituzione di un Forum consultivo per il gas che offra contributi, anche da parte delle imprese, in merito agli sviluppi constatati sui mercati del gas russo ed europeo;

10.

esorta la Federazione russa a rafforzare il suo contributo ad affrontare i cambiamenti climatici, attraverso la riduzione delle emissioni interne di gas a effetto serra e, in particolare, il miglioramento dell'efficienza energetica; chiede una stretta cooperazione tra l'Unione europea e la Russia per quanto riguarda i negoziati internazionali su un quadro globale della politica climatica post-2012 nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto;

11.

si attende che i partecipanti al Vertice UE-Russia puntino a ottenere un impegno comune dei partner dell'Unione ad adottare le più rigorose norme di sicurezza, a sottoporre le centrali nucleari ad ambiziose prove di stress e a rafforzare la cooperazione internazionale nel contesto dell'attuale crisi alla centrale nucleare di Fukushima; ritiene che ciò valga in particolare per i reattori di tipo Chernobyl ancora in funzione;

12.

sottolinea che il vertice si svolge in un momento cruciale per i preparativi delle elezioni alla Duma di Stato e reputa importante che tali elezioni siano libere ed eque e si basino sull'applicazione delle norme elettorali stabilite dal Consiglio d'Europa e dall'OSCE; rileva che talune procedure di iscrizione dei partiti politici e delle liste di candidati si sono dimostrate ingiustificate, costituendo di conseguenza un ostacolo alla libertà e all'equità delle elezioni; esprime la propria contrarietà a qualsiasi restrizione alla possibilità per i partiti di opposizione di iscrizione alle elezioni e invita la Russia ad adoperarsi per l'applicazione delle norme elettorali stabilite dal Consiglio d'Europa e dall'OSCE; esorta le autorità russe ad autorizzare quanto prima una missione OSCE/Consiglio d'Europa di monitoraggio elettorale a lungo termine e invita il Vicepresidente/Alto rappresentante della Commissione a insistere sull'istituzione di una tale missione;

13.

ribadisce l'urgente necessità che la Russia dia attuazione ai principi basilari della democrazia, dello stato di diritto, dei diritti umani e della libertà dei media quale base per la cooperazione e invita la Russia ad adottare misure concrete per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese, nonché a proteggere giornalisti, attivisti per i diritti umani, minoranze e rappresentanti dell'opposizione da violenze e intimidazioni;

14.

accoglie con favore la volontà della controparte russa di impegnarsi in modo aperto e costruttivo sulle grandi questioni sollevate dai rappresentanti dell'Unione europea alla riunione di consultazione sui diritti umani del 4 maggio 2011; chiede che tale processo sia aperto a un effettivo contributo del Parlamento europeo e della Duma di Stato, nonché alla partecipazione delle autorità russe competenti, tra cui i ministeri della Giustizia e degli Interni e delle ONG impegnate a favore dei diritti umani, a prescindere dal fatto che il dialogo si svolga in Russia o in uno degli Stati membri dell'Unione; sottolinea la necessità di mantenere stretti contatti e programmi di sostegno per lo sviluppo della società civile in Russia ed esprime profonda preoccupazione per la situazione delle ONG e degli attivisti per i diritti umani nel paese; plaude alla decisione del ministro degli Esteri russo di nominare un inviato (Ambassador at large) per il dialogo sui diritti umani;

15.

ricorda alla Commissione la proposta adottata dal Parlamento europeo nel bilancio 2011 di instaurare un dialogo UE-Russia a livello di società civile in concomitanza con i vertici biennali tra le due parti; chiede l'inclusione del Forum della società civile UE-Russia nel quadro del partenariato per la modernizzazione;

16.

prende atto con inquietudine della sentenza dalla corte d'appello russa nei confronti di Mikhail Khordorkovsky e del suo socio in affari Platon Lebedev, pronunciata il 26 maggio 2011, che considera un ennesimo giudizio di matrice politica; condanna le interferenze politiche nel processo in questione; plaude alla decisione del Presidente Medvedev di esaminare il caso in seno al Consiglio presidenziale per i diritti umani; si compiace della sentenza pronunciata in materia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in cui si riconosce la tesi di Khodorkhovsky di detenzione illegittima; prende atto della decisione del Presidente Medvedev di avviare un'indagine sulle incriminazioni a carico di Sergej Magnitsky; incoraggia la commissione d'inchiesta a pubblicare quanto prima una relazione indipendente e approfondita; si compiace delle condanne inflitte per l'assassinio di Anastasiya Baburova e Stanislav Markelov e invita le autorità russe a proseguire i lavori in tale ambito; prende atto dell'arresto del presunto assassino di Anna Politkovskaya;

17.

si rammarica del fatto che, contrariamente all'obbligo di sostenere la libertà di riunione che incombe alla Russia in virtù della sua appartenenza al Consiglio d'Europa, continuano a essere vietati e dispersi con violenza raduni pacifici di cittadini, tra cui un corteo del Gay Pride a Mosca per il sesto anno consecutivo, in spregio a una sentenza dell'aprile 2011 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, passata in giudicato; si attende che le delegazioni e i diplomatici dell'Unione europea applichino attivamente in futuro lo strumentario (Toolkit) per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT);

18.

richiama l'attenzione sulla necessità che la Russia risolva con urgenza la questione dello status giuridico delle numerose persone sprovviste della cittadinanza russa;

19.

esprime preoccupazione per gli scontri mortali nel Nagorno-Karabakh e plaude alla dichiarazione congiunta dei membri del G8 pubblicata il 26 maggio 2011, in cui si evidenzia una sintonia di opinioni sulla necessità di compiere un passo decisivo verso una soluzione pacifica del conflitto nel Nagorno-Karabakh; invita la Russia a contribuire alla risoluzione del conflitto piuttosto che fornire armi a entrambi i belligeranti; esorta il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante ad adoperarsi per evitare una potenziale escalation del conflitto e chiede l'adozione di misure dissuasive nei confronti delle parti che violino l'accordo di cessate il fuoco di Bishkek;

20.

invita la Russia a onorare gli accordi sottoscritti e a soddisfare tutte le condizioni previste dall'accordo in sei punti per il cessate il fuoco e a ritirare immediatamente le proprie truppe dai territori georgiani occupati dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia sulle posizioni prebelliche, nonché a garantire alla missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) l'accesso al loro territorio;

21.

invita la Russia ad assumere un atteggiamento costruttivo nel caso della Transnistria e dei negoziati sul conflitto ivi in corso; è del parere che la Transnistria rappresenti un banco di prova del sostegno reciproco tra Unione europea e Russia nel trovare una soluzione ai "conflitti congelati" e, a tale proposito, chiede la ripresa dei negoziati ufficiali 5+2 nell'intento di trovare una soluzione nel prossimo futuro (iniziativa Meseberg);

22.

afferma la necessità che la Russia, godendo del diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si assuma le proprie responsabilità nelle crisi internazionali e garantisca e rispetti pienamente la sovranità dei paesi limitrofi; esorta a tale proposito la Russia ad astenersi dal fare pressione sull'Ucraina per indurla ad aderire all'unione doganale tra la Russia, il Kazakhstan e la Bielorussia;

23.

chiede l'avvio di un ulteriore dialogo a tutto campo tra la Federazione russa e gli Stati Uniti sulle questioni di sicurezza, tra cui l'installazione dello scudo di difesa antimissile;

24.

invita i rappresentanti dell'Unione che partecipano al Vertice UE-Russia a sollevare tutte le questioni affrontate nella presente risoluzione;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Federazione russa, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.


(1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0066.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0234.

(4)  GU C 271 E del 7.10.2010, pag. 2.

(5)  GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 27.

(6)  GU L 224 E del 19.8.2010, pag. 23.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/128


Giovedì 9 giugno 2011
Pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari

P7_TA(2011)0269

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sugli annuari commerciali ingannevoli (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre)

2012/C 380 E/16

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre) (1),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Parlamento ha ricevuto più di 400 petizioni riguardanti la diffusa consuetudine di pratiche commerciali ingannevoli poste in atto da società di compilazione di annuari commerciali, che recano danno a migliaia di aziende in prevalenza di piccole dimensioni all'interno dell'Unione europea, con un notevole impatto finanziario; considerando che il Parlamento continua a ricevere petizioni e denunce riguardanti società di compilazione degli annuari,

B.

considerando che le pratiche commerciali ingannevoli in questione consistono tipicamente nell'attrarre aziende nonché professionisti ed enti senza scopo di lucro a inserire gratuitamente il proprio nome in un elenco commerciale; considerando che i firmatari scoprono poi di avere sottoscritto un contratto a titolo oneroso,

C.

considerando che le società di compilazione degli annuari commerciali hanno spesso sede in uno Stato membro diverso da quello delle loro vittime, cosicché queste ultime hanno difficoltà a ottenere protezione e/o riparazione da parte delle autorità nazionali,

1.

si rammarica per il fatto che la direttiva 2006/114/CE (2) concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, che si applica alle transazioni da impresa a impresa, risulti inadatta a fornire un ricorso effettivo oppure venga applicata in modo inadeguato dagli Stati membri;

2.

ricorda che, se la Commissione non ha la facoltà di imporre direttamente la direttiva ai singoli o alle aziende, essa ha comunque il dovere di garantirne la corretta attuazione da parte degli Stati membri;

3.

invita la Commissione a verificare proattivamente il recepimento, l'attuazione e l'applicazione nazionale da parte degli Stati membri della direttiva 2006/114/CE e ad adottare azioni correttive ove necessario;

4.

esorta la Commissione ad accelerare le sue attività in materia di revisione e miglioramento della direttiva e di altra legislazione pertinente, in modo da porre fine quanto prima possibile alle pratiche ingannevoli delle società di compilazione degli annuari, in particolare mediante l'elaborazione di una lista nera delle pratiche ingannevoli esercitate delle società di compilazione degli annuari;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.


(1)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 17.

(2)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.


11.12.2012   

IT

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CE 380/129


Giovedì 9 giugno 2011
Madagascar

P7_TA(2011)0270

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sulla situazione in Madagascar

2012/C 380 E/17

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 8 e 9 dell'accordo di Cotonou, che vertono rispettivamente sul dialogo politico e sul rispetto dei diritti umani,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Madagascar, in particolare quelle del 7 maggio 2009 (1) e dell'11 febbraio 2010 (2), e la missione conoscitiva in Madagascar dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, svoltasi dal 10 all'11 luglio 2010,

vista la dichiarazione del 19 novembre 2010 di Catherine Ashton, alto rappresentante dell'UE,

visti il comunicato dello Swaziland del 30 marzo 2009 e la decisione di Livingstone del 31 marzo 2011 che, al paragrafo 6, afferma che la soluzione in Madagascar deve essere democratica, consensuale, inclusiva e trasparente,

visti gli accordi di Maputo dell'8 e del 9 agosto 2009 e l'Atto addizionale di Addis Abeba del 6 novembre 2009, firmato dai quattro leader dei raggruppamenti politici del Madagascar, accordi che hanno valore costituzionale, come espressamente convenuto dalle parti interessate e riconosciuto dalla comunità internazionale,

vista la sospensione del Madagascar dalla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe e dall'Unione africana,

viste le sanzioni decise dall'Unione africana il 17 marzo 2010 e confermate il 31 gennaio 2011 nei confronti di Andry Rajoelina e di oltre un centinaio dei suoi alleati,

vista la tabella di marcia proposta di recente dalla squadra di mediazione della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe,

visto il vertice straordinario della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe del 20 maggio 2011,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la costante instabilità politica che ha prevalso in seguito al colpo di Stato ha gettato il Madagascar in una condizione precaria dal punto di vista socioeconomico, umanitario e dei diritti umani,

B.

considerando gli impegni assunti a Maputo e Addis Abeba in materia di ripartizione dei poteri con gli altri movimenti politici del Madagascar; che tali accordi comprendono anche una Carta dei valori basata sul rispetto dei principi fondamentali e la promozione, durante il periodo di transizione, della non violenza, della riconciliazione e del rispetto reciproco,

C.

considerando che l'attuale regime viola i diritti costituzionali, democratici e fondamentali stabiliti dall'accordo di Cotonou e dagli accordi internazionali,

D.

considerando che occorre avviare un'indagine aperta e indipendente sulle morti e l'eccessivo uso della forza durante le manifestazioni del 2009,

E.

considerando che l'attuale regime illegale monopolizza i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario nonché i mezzi di comunicazione,

F.

considerando che gli attuali negoziati che si svolgono con la mediazione internazionale devono proseguire in modo inclusivo,

G.

considerando che il 17 novembre 2010 l'autorità de facto ha organizzato uno referendum costituzionale scorretto, debitamente boicottato dall'opposizione e in genere ignorato dalla comunità internazionale, che ha portato all'adozione della cosiddetta nuova costituzione,

H.

considerando che lunedì 6 luglio 2009 l'Unione europea ha avviato un processo di consultazione con il Madagascar, a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, intavolando così un dialogo mirato a individuare le soluzioni adeguate ai problemi politici del paese,

I.

considerando che il 7 giugno 2010 l'Unione europea ha deciso di concludere le consultazioni con la Repubblica del Madagascar e ha adottato le misure adeguate a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, in questo caso la sospensione dell'aiuto,

J.

considerando che i summenzionati e manifesti attacchi alla democrazia hanno portato inoltre alla sospensione degli aiuti del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, alla sospensione dei benefici derivanti dall'Atto di crescita e opportunità per l'Africa (AGOA) e all'imposizione di sanzioni mirate da parte dell'Unione africana,

K.

considerando che il 17 maggio 2011 i copresidenti dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE hanno chiesto l'istituzione di un governo di transizione neutrale, consensuale e inclusivo con la missione di avviare un processo elettorale trasparente e indipendente che porti ad elezioni democratiche monitorate dalla comunità internazionale, come primo passo verso un sostenibile ripristino dell'ordine costituzionale,

L.

considerando che la popolazione dispone di meno di un dollaro al giorno e che il reddito a disposizione delle famiglie non garantisce loro gli alimenti di base, l'acqua, i servizi igienici, la salute e l'istruzione; che la situazione è notevolmente peggiorata dall'inizio della crisi politica e a causa della siccità e delle numerose catastrofi naturali che hanno colpito il paese negli ultimi due anni,

1.

ribadisce la sua ferma condanna al processo con cui Rajoelina ha preso il potere e mantiene un regime illegale e illegittimo, e continua a nutrire preoccupazioni in merito all'attuale situazione in Madagascar;

2.

condanna le numerose violazioni dei diritti umani e gli abusi perpetrati dalle attuali forze di sicurezza malgasce contro la loro stessa popolazione e chiede lo scioglimento di tutte le milizie politiche, per il pieno rispetto dei diritti civili, politici, sociali ed economici di tutti i cittadini nonché il ripristino dello Stato di diritto in Madagascar, il rilascio immediato di tutti i prigionieri politici e il rientro sicuro degli esuli e dei leader politici;

3.

chiede un'indagine indipendente su questi atti, il cui scopo dovrebbe essere la consegna alla giustizia dei perpetratori delle violazioni dei diritti umani;

4.

esprime profonda inquietudine per il saccheggio e l'esportazione illegali e continui di legname, minerali e fauna preziosi dai parchi nazionali e dalle aree protette, nonché le crescenti minacce alla gestione comunitaria della biodiversità a causa del sovvertimento dell'ordine, e sostiene gli sforzi costanti dei gruppi ambientalisti e della società civile per prevenire l'impoverimento ambientale e il disordine sociale;

5.

deplora il fallimento dei negoziati di Gaborone e chiede una soddisfacente strategia per uscire dall'attuale situazione di stallo, al fine di instaurare un governo di transizione realmente neutrale, consensuale e inclusivo; prende atto delle osservazioni e delle raccomandazioni contenute nella relazione del vertice straordinario della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe; esorta il prossimo vertice della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, che si svolgerà l'11 giugno 2011, a mettere fine alla situazione di stallo politico e a tutelare gli interessi del popolo malgascio; esorta tutte le parti coinvolte in base alle disposizioni degli accordi sottoscritti a rispettare i propri impegni;

6.

sottolinea l'urgente bisogno di un ritorno all'ordine costituzionale, che rappresenta il requisito fondamentale per il ripristino della normalità istituzionale in Madagascar, ed esorta a una rapida transizione verso elezioni libere, aperte e trasparenti che soddisfino le norme democratiche e si svolgano sotto la supervisione della comunità internazionale;

7.

sottolinea che la credibilità, compresa la legittimità del processo elettorale, implica che tutti i movimenti e i leader politici possano partecipare liberamente e incondizionatamente alle elezioni e abbiano libero accesso ai mezzi di comunicazione;

8.

non accetta il fatto che le autorità che hanno preso il potere in modo incostituzionale siano legittimate a organizzare consultazioni elettorali;

9.

ricorda la decisione annunciata da Rajoelina di non candidarsi alle prossime elezioni presidenziali;

10.

sottolinea l'esigenza e la capacità del popolo malgascio di scegliere il proprio futuro e di esercitare l'autodeterminazione senza nessuna condizione;

11.

sottolinea che, nel corso del vertice del 31 gennaio 2011, l'Unione africana ha confermato le sanzioni individuali e selettive stabilite durante il vertice del 17 marzo 2010 nei confronti di Rajoelina e di circa un centinaio di persone che sostengono il governo dell'Alta autorità di transizione;

12.

invita l'Unione europea e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a continuare a imporre ed estendere le sanzioni contro il regime, fino alla risoluzione della crisi politica in base alle considerazioni di cui sopra e soprattutto a estendere a tutti i loro paesi membri i divieti di visto stabiliti dall'Unione africana;

13.

sottolinea che il governo di Rajeolina non è riconosciuto né dall'UE né dai paesi membri del gruppo di contatto internazionale per il Madagascar;

14.

sostiene gli sforzi messi in atto dalla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe e invita quest'ultima, l'Unione africana e il gruppo di contatto internazionale a concludere in modo soddisfacente il processo di transizione;

15.

sostiene pienamente le adeguate misure stabilite dall'Unione europea il 7 giugno 2010, al termine della procedura di consultazione a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou;

16.

esorta la comunità internazionale e l'Unione europea a rafforzare gli aiuti umanitari a favore della popolazione malgascia; ricorda che il graduale ripristino dei programmi di cooperazione con il Madagascar è subordinato al pieno rispetto di tutti i principi democratici e delle libertà fondamentali;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al Consiglio dell'Unione europea nonché al Consiglio ACP-UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, al Presidente Joaquim Chissano e alla Commissione dell'Unione africana.


(1)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 111.

(2)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 72.


11.12.2012   

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CE 380/132


Giovedì 9 giugno 2011
Guantanamo: imminente sentenza alla pena capitale

P7_TA(2011)0271

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 Guantanamo: decisione imminente di pena capitale

2012/C 380 E/18

Il Parlamento europeo,

visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali e quelli concernenti la proibizione della detenzione arbitraria, delle sparizioni forzate e della tortura, quali il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 16 dicembre 1966 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e i relativi protocolli,

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 62/149 del 18 dicembre 2007, che chiede una moratoria delle esecuzioni capitali, e 63/168 del 18 dicembre 2008, che chiede l'attuazione della risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla pena di morte, in particolare quelle del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte (1) e del 10 luglio 2008 sulla pena di morte e in particolare sul caso di Troy Davis (2); su Guantanamo, in particolare quelle del 13 giugno 2006 sulla situazione dei prigionieri a Guantanamo (3), e del 10 marzo 2004 sul diritto a un equo processo dei prigionieri di Guantanamo (4), e sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone, in particolare la risoluzione approvata il 14 febbraio 2007 (5),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2009 sul ritorno e il reinsediamento dei detenuti del centro di Guantanamo (6),

vista la lettera inviata dal suo Presidente ai parlamenti nazionali sul seguito dato dagli Stati membri alla risoluzione del Parlamento del 14 febbraio 2007,

visto il protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte, del 28 aprile 1983,

visto il secondo protocollo facoltativo all'ICCPR, del 15 dicembre 1989, che mira all'abolizione della pena di morte,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il governo USA intende chiedere la pena di morte al prossimo processo della commissione militare a carico del saudita Abd al-Rahim Hussayn Muhammed al-Nashiri, che è attualmente detenuto nel carcere americano della Baia di Guantanamo; che per poter procedere occorre l'approvazione di un ufficiale noto come la "convening authority", la cui decisione è attesa nel giro di qualche settimana,

B.

considerando che al-Rahim al-Nashiri è stato detenuto nelle carceri americane per quasi nove anni e che, nonostante il suo nome figuri su un atto di incriminazione presentato a un tribunale federale USA solo pochi mesi dopo il suo arresto avvenuto nel 2002, non è stato portato subito dinanzi al giudice e processato senza ingiustificati ritardi, come prescritto dal diritto internazionale, ma è stato tenuto in custodia segreta fino al trasferimento a Guantanamo nel 2006,

C.

considerando che per quasi quattro anni Abd al-Rahim risulta essere stato prigioniero della CIA e tenuto in segregazione senza possibilità di comunicare (incommunicado) in località imprecisate e, a quanto sembra, sottoposto a tortura, anche con il metodo del quasi annegamento (water-boarding),

D.

considerando che il 20 aprile 2011 il dipartimento americano della Difesa ha annunciato che Abd al-Rahim al-Nashiri è stato accusato in base al Military Commission Act del 2009 anche per i reati di "omicidio in violazione del diritto di guerra" e "terrorismo" per essere stato l'artefice principale dell'attentato all'USS Cole perpetrato nello Yemen il 12 ottobre 2000, in cui hanno perso la vita 17 marinai americani e ne sono rimasti feriti 40, e nell'attacco alla petroliera francese MV Limburg compiuto nel Golfo di Aden il 6 ottobre 2002, in cui ha perso la vita un membro dell'equipaggio,

E.

considerando che il caso di Abd al-Rahim al-Nashiri, cittadino saudita, sarà il primo ad essere giudicato da una corte marziale da quando il Presidente Obama ha ordinato la ripresa di questi processi; che non è stata ancora fissata alcuna data per l'udienza e che l'accusa ha raccomandato che la pena di morte sia una possibile opzione, subordinatamente alla sua approvazione da parte della convening authority della commissione militare, un ufficiale nominato dal segretario della Difesa americano,

F.

considerando che la convening authority ha indicato di essere disposta a ricevere contributi scritti sulla questione della pena di morte fino al 30 giugno 2011 e che prenderà la sua decisione dopo tale data,

G.

considerando che l'Unione europea è fortemente impegnata a ottenere, in un primo tempo, una moratoria sull'applicazione della pena capitale da parte dei paesi terzi e, successivamente, la sua abolizione universale e che si batte per ottenere l'approvazione generale di tale principio,

H.

considerando che le norme internazionali sui diritti umani riconoscono che alcuni paesi possono mantenere la pena capitale, ma vietano di comminare ed eseguire la pena di morte sulla base di un processo non rispondente ai più elevati standard di giustizia,

I.

considerando che questo Parlamento ha già espresso critiche al riguardo e ha invitato gli Usa a rivedere il sistema delle commissioni militari, che non è conforme alle norme internazionali sul giusto processo,

J.

considerando che nel 2007 il relatore speciale dell'ONU sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali ha chiesto agli Usa di abolire le commissioni militari e che nel 2009 il relatore speciale dell'ONU sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie li ha sollecitati a non chiedere la pena capitale dinanzi a commissioni militari,

K.

considerando che Abd al-Rahim al-Nashiri ha dichiarato di essere stato tenuto in custodia segreta in Polonia dalla CIA per molti mesi fra il 2002 e il 2003 e di essere stato sottoposto a torture nello stesso periodo, e che il 10 maggio 2011 ha presentato ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo con il sostegno delle ONG specializzate nei diritti umani,

L.

considerando che nonostante le evidenze che dimostrano come nel quadro della lotta al terrorismo siano stati perpetrati atti che violano assai gravemente i diritti umani e reati punibili in base al diritto internazionale, come torture, maltrattamenti, detenzioni incommunicado, e "sparizioni forzate", ben poche persone sono state assicurate alla giustizia per tali fatti, né negli USA né nell'Unione europea,

1.

nota che le strette relazioni transatlantiche si basano su un nucleo di valori condivisi e sul rispetto dei diritti umani fondamentali, che sono universali e non negoziabili, come il diritto a al giusto processo e il divieto di detenzione arbitraria; saluta con favore gli stretti rapporti di cooperazione transatlantica su un'ampia serie di problematiche internazionali attinenti ai diritti dell'uomo;

2.

riafferma la propria indignazione e riprovazione dinanzi agli attentati terroristici di massa ed esprime solidarietà alle vittime e partecipazione per il dolore e le sofferenze inflitte alle famiglie, ai parenti, agli amici; ribadisce tuttavia che la lotta al terrorismo non può essere combattuta a scapito di valori fondamentali consolidati e condivisi, come il rispetto dei diritti dell'uomo e il principio di legalità;

3.

ribadisce la propria opposizione di lunga data al ricorso alla tortura, ai maltrattamenti e alla pena di morte, in tutti i casi e in tutte le circostanze, e sottolinea ancora una volta che l'abolizione della pena capitale contribuisce a promuovere la dignità umana e a far progredire i diritti dell'uomo;

4.

chiede alle autorità americane di non comminare la pena di morte ad Abd al-Rahim al-Nashiri e invita l'Alto rappresentante Catherine Ashton, la Presidenza del Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a sollevare urgentemente la questione con le autorità USA e a significare con fermezza all'amministrazione americana l'opportunità di non eseguire la pena capitale nei confronti di Abd al-Rahim al-Nashiri;

5.

rinnova il proprio invito alle autorità Usa a rivedere il sistema delle commissioni militari in modo da garantire l'equità dei processi, di vietare in ogni circostanza il ricorso alla tortura, ai maltrattamenti e alla detenzione incommunicado, alla detenzione a tempo indeterminato senza processo e alle sparizioni forzate, e rammenta alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri il loro dovere di non prestare collaborazione o copertura per atti vietati dal diritto internazionale, europeo e nazionale;

6.

esprime rincrescimento per la decisione del Presidente USA del 7 marzo 2011 di firmare l'ordine esecutivo di detenzione e la revoca dell'interdizione sui tribunali militari; è persuaso che i normali processi penali soggetti alla giurisdizione civile siano il modo migliore per definire lo status dei detenuti di Guantanamo; insiste affinché al-Nashiri e tutti gli altri detenuti nelle carceri USA siano subito accusati e processati secondo gli standard internazionali dello stato di diritto oppure rilasciati; sottolinea in tale ambito che gli stessi standard in fatto di equo processo devono applicarsi erga omnes, senza discriminazioni;

7.

invita l'Unione europea e le autorità degli Stati membri come pure le autorità statunitensi a garantire che per le violazioni dei diritti umani e i reati contemplati dal diritto internazionale, europeo e nazionale siano svolte inchieste e indagini accurate, efficaci, indipendenti e imparziali e che i responsabili vangano assicurati alla giustizia, anche quando si tratti di "consegne straordinarie" (extraordinary renditions) e di programmi di custodia segreta in ambito CIA;

8.

saluta con favore il fatto che un certo numero di Stati membri abbiano accolto prigionieri di Guantanamo, ed invita gli Stati membri a cooperare a tal fine con il governo USA;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Convening Authority for Military Commissions, al Segretario di Stato, al Presidente, al Congresso e al Senato degli Stati Uniti, al Vicepresidente/Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al Segretario generale dell'ONU, al Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU e ai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0351.

(2)  GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 80.

(3)  GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 136.

(4)  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 640.

(5)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.

(6)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 91.


11.12.2012   

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CE 380/135


Giovedì 9 giugno 2011
Ucraina: i casi di Julija Tymošenko e di altri membri del precedente governo

P7_TA(2011)0272

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sull'Ucraina: i casi di Julija Tymošenko e di altri membri del precedente governo

2012/C 380 E/19

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina, in particolare quella del 25 novembre 2010 (1),

visti l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e l'Ucraina, entrato in vigore il 1o marzo 1998, e i negoziati in corso sull'accordo di associazione destinato a sostituire l'APC,

vista l'agenda di associazione UE-Ucraina, che sostituisce il piano d'azione, approvata dal Consiglio di cooperazione UE-Ucraina nel giugno 2009,

viste la comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2010, intitolata "Bilancio della politica europea di vicinato" (COM(2010)0207) e la relazione, del 25 maggio 2011, sullo stato di avanzamento dell'attuazione della politica europea di vicinato,

vista la dichiarazione sulla detenzione di Julija Tymošenko resa il 24 maggio 2011 dal suo Presidente,

vista la dichiarazione sul caso di Julija Tymošenko resa il 26 maggio 2011 dal portavoce dell'alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton,

vista la dichiarazione resa il 24 marzo 2011 dal commissario Štefan Füle a seguito del suo incontro con Julija Tymošenko,

visto il disegno di legge sulla prevenzione e il contrasto della corruzione, adottato dal parlamento ucraino (Verchovna Rada) il 7 aprile 2011, che entrerà in vigore il 1o luglio 2011,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea sostiene un'Ucraina stabile e democratica, che rispetti i principi di un'economia sociale di mercato, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e la tutela delle minoranze e che garantisca i diritti fondamentali; considerando che la stabilità politica nazionale e l'impegno ad attuare riforme interne nonché a rispettare lo Stato di diritto, anche per quanto concerne l'equità, l'imparzialità e l'indipendenza dei processi, rappresentano requisiti fondamentali per l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e l'Ucraina; considerando altresì che il partenariato orientale contempla tutti i principi citati,

B.

considerando che l'Ucraina non ha ancora attuato una riforma globale della giustizia né misure atte a garantire il rispetto dello Stato di diritto nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali, anche per quanto concerne il principio di equità, imparzialità e indipendenza dei procedimenti giudiziari,

C.

considerando che la corruzione e gli abusi di potere rimangono fenomeni diffusi in Ucraina che richiedono una ferma risposta da parte delle autorità attraverso l'accusa formale dei responsabili dinanzi alla giustizia; considerando che i procedimenti penali e le indagini devono essere imparziali e indipendenti e che non devono essere utilizzati per finalità politiche,

D.

considerando che il 24 maggio 2011 la Procura generale dell'Ucraina ha portato a termine la fase delle indagini nel procedimento a carico dell'ex primo ministro ucraino Julija Tymošenko formulando un'accusa per abuso di potere nell'ambito della conclusione di contratti in materia di gas con la Federazione russa nel 2009,

E.

considerando che, il 21 febbraio 2011, due procedimenti penali a carico di Julija Tymošenko sono stati riuniti in un'unica causa per appropriazione indebita dei fondi derivanti dalla vendita di quote di emissione di gas a effetto serra nel quadro del Protocollo di Kyoto e per sottrazione di fondi pari a 67 milioni di UAH destinati dal bilancio nazionale ucraino, dietro garanzia governativa al governo austriaco, all'acquisto e all'importazione di 1 000 automobili (Opel Combo) che avrebbero dovuto essere utilizzate per la prestazione di servizi medici nelle aree rurali durante il mandato di primo ministro della stessa Julija Tymošenko,

F.

considerando che dal 15 dicembre 2010, data di apertura dell'inchiesta, Julija Tymošenko è stata interrogata 44 volte, che per circa sei mesi le è stato imposto un divieto di viaggio, valido sia per l'Ucraina sia per l'estero, che le autorità ucraine le hanno impedito in quattro occasioni di spostarsi all'interno del paese nonché di recarsi a Bruxelles nei mesi di febbraio e di giugno, e che il 25 maggio 2011 è stata convocata e sottoposta a interrogatorio per diverse ore prima di essere rilasciata,

G.

considerando che dodici ex esponenti di spicco del governo Tymošenko sono attualmente sottoposti a carcerazione preventiva e che tra questi figurano l'ex ministro dell'Interno Jurij Lucenko, uno dei leader del partito "Autodifesa del popolo" accusato di abuso d'ufficio e distrazione di fondi e arrestato il 26 dicembre 2010 per una presunta non collaborazione con la giustizia, e l'ex primo viceministro della Giustizia Jevhen Kornijčuk, arrestato il 22 dicembre 2010 con l'accusa di aver violato le norme sugli appalti pubblici nell'ambito di procedure relative a servizi giuridici,

H.

considerando che il provvedimento di carcerazione preventiva nei confronti di Jurij Lucenko non è stato revocato in occasione dell'apertura del processo a carico di quest'ultimo, avvenuta il 23 maggio 2011, nonostante la detenzione per una presunta non collaborazione con gli inquirenti costituisca una misura assolutamente sproporzionata,

I.

considerando che, secondo una relazione preliminare del Comitato di Helsinki per i diritti umani della Danimarca sui processi a Lucenko e Kornijčuk, questi ultimi sarebbero inficiati da gravi violazioni della convenzione europea dei diritti dell'uomo,

J.

considerando che è stata aperta un'inchiesta a carico dell'ex ministro dell'Economia Bohdan Danylyšyn il quale, fuggito dall'Ucraina, ha trovato asilo politico nella Repubblica ceca; che anche l'ex ministro dell'Ambiente, Heorhij Filipčuk, e l'ex ministro della Difesa ad interim Valerij Ivaščenko sono perseguiti penalmente,

K.

considerando che l'ex presidente del parlamento della Crimea, Anatolij Grycenko (Partito delle regioni), è stato arrestato il 24 gennaio 2011 con l'accusa di abuso di potere per la cessione illegale di 4 800 ettari di terreno; che successivamente è stata aperta un'ulteriore inchiesta per frodi su terreni destinati allo sfruttamento turistico a Jalta,

L.

considerando che la Procura generale ha aperto un'inchiesta per abuso di potere anche contro l'ex presidente ucraino Leonid Kučma,

M.

considerando che la Costituzione dell'Ucraina prevede la responsabilità collegiale in relazione alle decisioni adottate dal governo del paese,

N.

considerando che l'Unione europea continua a insistere sulla necessità di mostrare rispetto per lo Stato di diritto, anche per quanto concerne l'equità, l'imparzialità e l'indipendenza dei processi, evitando altresì il rischio di dare adito a sospetti circa l'utilizzo selettivo dei provvedimenti giudiziari; considerando inoltre che l'UE attribuisce una particolare importanza ai principi in questione alla luce del fatto che l'Ucraina aspira a instaurare relazioni contrattuali più profonde con l'Unione sulla base di un'associazione politica,

1.

sottolinea l'importanza di garantire la massima trasparenza nell'ambito delle indagini nonché dei procedimenti e dei processi penali, e condanna qualunque utilizzo del diritto penale come strumento per conseguire finalità politiche;

2.

esprime preoccupazione per la sempre più frequente apertura selettiva di inchieste a carico di esponenti dell'opposizione politica ucraina nonché per il carattere sproporzionato dei provvedimenti adottati, soprattutto nei casi di Julija Tymošenko e dell'ex ministro dell'Interno Jurij Lucenko; osserva che quest'ultimo si trova in carcere dal 26 dicembre 2010; esprime il suo sostegno nei confronti del commissario per i diritti umani ucraino Nina Karpačova e della sua richiesta al Procuratore generale dell'Ucraina di valutare la possibilità di adottare misure di prevenzione non detentive;

3.

ricorda alle autorità ucraine che, in virtù del principio della responsabilità collegiale per le decisioni del governo, è vietato perseguire penalmente singoli membri del governo per le decisioni adottate dall'intero collegio;

4.

sottolinea che le indagini in corso a carico di importanti leader politici ucraini non dovrebbero impedire a questi ultimi di partecipare attivamente alla vita politica del paese, di incontrare gli elettori e di recarsi alle riunioni internazionali; invita pertanto le autorità ucraine a revocare il divieto di viaggio, sia sul piano nazionale che su quello internazionale, imposto a Julija Tymošenko e ad altri esponenti politici di spicco;

5.

pone l'accento sul fatto che il rafforzamento dello Stato di diritto e una lotta credibile alla corruzione sono elementi essenziali non solo in vista della conclusione dell'accordo di associazione e, in generale, dell'intensificazione delle relazioni con l'Unione europea, ma anche ai fini del consolidamento della democrazia in Ucraina;

6.

invita la Commissione non soltanto ad assistere l'Ucraina nel processo di riforma della giustizia, attraverso un miglior utilizzo del programma di sviluppo delle capacità dell'Unione europea, ma anche a valutare l'opportunità di istituire un gruppo consultivo ad alto livello dell'UE in Ucraina che sostenga gli sforzi del paese in vista del ravvicinamento alla legislazione dell'Unione, anche in materia di giustizia;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al SEAE, agli Stati membri, al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina nonché alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0444.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/138


Giovedì 9 giugno 2011
Lotta alla corruzione nello sport europeo

P7_TA(2011)0273

Dichiarazione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sulla lotta alla corruzione nello sport europeo

2012/C 380 E/20

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 165, paragrafo 2, settimo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che l'azione dell'Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

riconoscendo l'importantissimo impatto sociale e finanziario che lo sport europeo ha sui cittadini e sulle imprese nell'Unione,

B.

considerando che, secondo il Libro bianco sullo sport (COM(2007)0391), i problemi di corruzione con una dimensione europea devono essere affrontati a livello europeo e la Commissione continuerà a sorvegliare l’applicazione delle norme europee contro il riciclaggio del denaro negli Stati membri per quanto riguarda il settore dello sport,

1.

invita la Commissione a coordinare insieme agli Stati membri uno studio su larga scala sui casi di corruzione nello sport europeo, consultando tutte le parti interessate;

2.

invita la Commissione e gli Stati membri a mettere particolarmente in risalto i legami esistenti tra le attività della criminalità organizzata e le scommesse legali e illegali, gli agenti sportivi, gli arbitri, i responsabili dei club e gli sportivi, il cui obiettivo è di stabilire in anticipo i risultati degli incontri sportivi europei;

3.

invita la Commissione a regolamentare le scommesse on line attraverso operatori autorizzati, nell'interesse dell'integrità e dello sviluppo sostenibile dello sport europeo, adottando misure specifiche volte a combattere gli accordi sui risultati degli incontri e garantendo un equo profitto allo sport di base mediante il riconoscimento del diritto di scommessa agli organizzatori di competizioni sportive;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 9 giugno 2011 (P7_PV(2011)06-09(ANN1)).


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/138


Giovedì 9 giugno 2011
Attività del Comitato per le persone scomparse a Cipro

P7_TA(2011)0274

Dichiarazione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sull'attività del Comitato per le persone scomparse a Cipro

2012/C 380 E/21

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando che durante gli scontri intercomunitari del 1963-1964, e successivamente con l'invasione turca di Cipro nel 1974, sono state segnalate come scomparse circa 2 000 persone di entrambe le comunità, quella greca e quella turco-cipriota,

B.

considerando che si ignora tuttora dove si trovino molte di queste persone e cosa sia loro accaduto,

C.

considerando che il Comitato per le persone scomparse a Cipro, sostenuto finanziariamente dalle Nazioni Unite, dalla Commissione europea e da altri donatori, opera per far luce sulla sorte delle persone scomparse,

1.

appoggia appieno il lavoro svolto dal Comitato e riconosce il ruolo che riveste nel contesto post-conflitto nel promuovere la verità, la memoria e la riconciliazione a Cipro;

2.

invita la Commissione europea a continuare a stanziare risorse sufficienti per il Comitato affinché possa svolgere il suo importante mandato;

3.

invita i governi della Turchia e di Cipro a continuare a sostenere il lavoro del Comitato, a raddoppiare gli sforzi per rendere conto delle persone che risultano ancora scomparse e per garantire che il Comitato abbia liberamente accesso a tutte le informazioni che potrebbero facilitarne la missione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e al Comitato per le persone scomparse a Cipro.


(1)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 2 del processo verbale del 9 giugno 2011 (P7_PV(2011)06-09(ANN2)).


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 8 giugno 2011

11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/140


Mercoledì 8 giugno 2011
66a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

P7_TA(2011)0255

Raccomandazione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 destinata al Consiglio sulla 66a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2011/2030(INI))

2012/C 380 E/22

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 34,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Alexander Graf Lambsdorff a nome del gruppo ALDE, sulle priorità dell'Unione europea per la 66a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (B7-0072/2011),

vista la sua raccomandazione del 25 marzo 2010 al Consiglio sulla 65a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (1),

viste le priorità dell'Unione europea per la 65a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottate dal Consiglio il 25 maggio 2010 (2),

vista la 65a Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA), in particolare le sue seguenti risoluzioni: "Cooperazione internazionale in materia di assistenza umanitaria nel settore delle catastrofi naturali, dal soccorso allo sviluppo" (3), "Situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran" (4), "Situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea (5)", "Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo" (6), "Promozione della pace come requisito fondamentale perché tutti possano godere pienamente di tutti i diritti umani" (7), "Promozione della cooperazione internazionale nel settore dei diritti umani" (8), "Attività operative per lo sviluppo del sistema delle Nazioni Unite" (9), "Ruolo delle Nazioni Unite nel promuovere lo sviluppo nel contesto della globalizzazione e dell'interdipendenza" (10), "Verso un nuovo ordine economico internazionale" (11), "Cooperazione tra le Nazioni Unite, i parlamenti nazionale e l'Unione interparlamentare" (12), "Le Nazioni Unite nell'ambito della governance globale" (13), "Verso un mondo senza armi nucleari: accelerare l'attuazione degli impegni in materia di disarmo nucleare" (14), "Revisione dell'architettura di pace delle Nazioni Unite" (15) e "Mantenere la promessa: uniti per realizzare gli Obiettivi di sviluppo del millennio" (16),

visti il progetto di risoluzione del 14 settembre 2010 (17) e la risoluzione del 3 maggio 2011 (18) dell'UNGA sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite,

viste la Conferenza di revisione 2010 delle parti del trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e le revisioni degli Obiettivi di sviluppo del millennio, della Commissione per la costruzione della pace (CCP) e Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (CDU),

vista la relazione presentata dai cofacilitatori sulla revisione della Commissione per la costruzione della pace intitolata "Revisione dell'architettura di pace delle Nazioni Unite" (19),

visto il nuovo ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile (UN Women),

viste la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla promozione del diritti umani e delle libertà fondamentali mediante una migliore comprensione dei valori tradizionali dell'umanità, adottata il 24 marzo 2011, e la posizione negativa dell'UE nei confronti di tale risoluzione,

visto l'elenco preliminare dei punti da iscrivere all'ordine del giorno provvisorio della 66a sessione ordinaria dell'UNGA (20),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2011 sulle priorità della sedicesima sessione del CDU e il riesame nel 2011 (21),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sul futuro del partenariato strategico UE-Africa a seguito del terzo vertice UE-Africa (22),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla conferenza sul cambiamento climatico di Cancún (COP16) (23),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sul decimo anniversario della risoluzione 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardante le donne, la pace e la sicurezza (24),

vista la sua risoluzione del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di capacità civili-militari (25),

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2005 sulla riforma delle Nazioni Unite (26),

visti l'articolo 121, paragrafo 3, e l'articolo 97 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0189/2011),

A.

considerando che è in corso un cambiamento radicale dell'ordine internazionale, che stimola l'UE a impegnarsi più attivamente nei confronti delle potenze mondiali attuali ed emergenti e di altri partner bilaterali e multilaterali al fine di promuovere soluzioni efficaci per risolvere problemi comuni a tutti i cittadini dell'UE e al mondo intero,

B.

considerando che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo proattivo nel costruire un'Organizzazione delle Nazioni Unite che possa effettivamente contribuire a soluzioni globali, alla pace, alla sicurezza, alla democrazia nonché a un ordine internazionale basato sullo Stato di diritto; considerando che, conformemente all'articolo 21 del TUE, l'UE si impegna formalmente a realizzare un multilateralismo efficace imperniato su un'ONU forte, il che è essenziale per affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico e il degrado ambientale, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani, la riduzione della povertà e lo sviluppo per tutti, le conseguenze del cambiamento demografico e della migrazione e la criminalità organizzata internazionale,

C.

considerando che l'UE sta affrontando molteplici sfide in un mondo in rapida trasformazione, sfide che richiedono una risposta concertata a livello internazionale; considerando che, in tale sforzo, l'UE può ricorrere a un multilateralismo effettivo, ai valori universali dei diritti umani, a un'economia mondiale aperta fondata su norme eque e trasparenti riconosciute a livello internazionale e alla sua gamma unica di strumenti,

D.

considerando che in virtù del trattato di Lisbona sono state istituite nuove strutture permanenti per la rappresentanza esterna dell'UE e che, di conseguenza, i nuovi rappresentanti dell'UE devono assumere funzioni in precedenza svolte dalla Presidenza a rotazione dell'UE,

E.

considerando che l'articolo 34 TUE impone agli Stati membri dell'UE di coordinare la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali, e agli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di concertarsi e tenere pienamente informati gli altri Stati membri e l'alto rappresentante nonché di difendere le posizioni e l'interesse dell'Unione; considerando che gli Stati membri facenti parte del Consiglio di sicurezza (Francia, Regno Unito, Portogallo e Germania) non sono riusciti ad agire di concerto e a raggiungere una posizione unitaria riguardo all'intervento militare in Libia, in particolare relativamente al voto sulla risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza ONU,

F.

considerando che l'articolo 47 del TUE conferisce all'Unione personalità giuridica, implicando dunque diritti e responsabilità secondo il diritto internazionale; considerando che l'UE condivide i fini e rispetta i principi della Carta delle Nazioni Unite; considerando che il trattato di Lisbona nel suo insieme abilita l'Unione ad assumere un ruolo internazionale commisurato al suo preminente status economico e alle sue ambizioni nonché a rivestire il ruolo di attore globale, come delineato nella Strategia europea in materia di sicurezza del 2003, capace di condividere la responsabilità della sicurezza mondiale e di assumere la guida nella definizione di risposte comuni alle sfide comuni concordate a livello multilaterale in modo più univoco; considerando che l'Unione deve identificare chiaramente i propri interessi e obiettivi strategici per potere agire efficacemente,

G.

considerando che i partenariati globali sono funzionali al perseguimento di obiettivi globali individuati congiuntamente; considerando che l'UE è il più grande fornitore al mondo di aiuto allo sviluppo e un importante partner dell'ONU nei tre pilastri di attività di quest'ultima, anche in situazioni di crisi e post-crisi, e che il contributo degli Stati membri è pari al 38 % del bilancio regolare dell'ONU; considerando che un partenariato solido e stabile UE-ONU è fondamentale per l'attività delle Nazioni Unite e per il ruolo dell'UE come attore a livello globale,

H.

considerando che l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbe contribuire in modo significativo all'ulteriore applicazione delle risoluzioni n.1325 e n.1820 del Consiglio di sicurezza ONU e di risoluzioni successive, sia attraverso la sua struttura interna che le sue azioni e politiche esterne,

I.

considerando che, in seguito alla raccomandazione del CDU, il 1o marzo 2011 l'UNGA ha votato in favore della sospensione della Libia dal CDU,

J.

considerando che una maggiore determinazione negli sforzi per combattere il terrorismo nel mondo ha aumentato l'esigenza di trattare la sicurezza nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

1.   rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

L'Unione europea nel sistema delle Nazioni Unite

a)

portare avanti un multilateralismo efficace quale principale interesse strategico dell'Unione e rafforzare la coerenza e la visibilità dell'UE in qualità di attore globale a livello di Nazioni Unite, tra l'altro migliorando il coordinamento delle consultazioni interne dell'UE in materia di questioni ONU e promuovendo una maggiore sensibilizzazione su un'ampia serie di questioni; autorizzare il Vicepresidente/Alto rappresentante (VP/AR) a stilare linee guida che disciplinino le consultazioni regolari tra gli ambasciatori degli Stati membri e gli ambasciatori dell'UE, specialmente tra quelli che operano a livello multilaterale in luoghi quali Ginevra e New York, in modo che l'UE possa realizzare con successo la sua agenda ONU e rispondere alle aspettative dei membri di detta organizzazione per quanto concerne la sua capacità di azione; promuovere una maggiore coesione sia nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite che tra le posizioni degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati e potenziali candidati, in modo da massimizzare il potenziale offerto dal trattato di Lisbona per rafforzare l'impatto dell'UE attraverso l'uso coordinato e strategico dei suoi vari e distinti punti d'ingresso (UE e Stati membri); rafforzare la sua capacità di negoziazione con altri gruppi regionali in maniera tempestiva; fornire ai rappresentanti dell'UE un mandato adeguato che consenta loro di negoziare efficacemente a nome degli Stati membri;

b)

avvalersi pienamente delle disposizioni contenute nella risoluzione A/RES/65/276 dell'UNGA sulla partecipazione dell'UE ai lavori delle Nazioni Unite, che contempla le misure atte a far sì che l'UE possa partecipare in modo efficace ai lavori dell'UNGA; riconfermare il suo impegno a che l'ONU sia al centro della politica estera dell'UE e ribadire la visione secondo cui la sua partecipazione effettiva all'attività delle Nazioni Unite non è solo una priorità strategica dell'UE ma è anche coerente con la realizzazione degli obiettivi delle Nazioni Unite e, in quanto tale, nell'interesse di tutti i membri delle Nazioni Unite; migliorare il coordinamento tra gli Stati membri dell'UE in seno al Consiglio di sicurezza ONU e incoraggiare gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza nonché, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del TUE, invitare il VP/AR a rappresentare l'UE presso il Consiglio di sicurezza ogniqualvolta sia stata definita una posizione comune;

c)

cercare migliori canali di definizione delle priorità e di trasmissione tra Bruxelles e la delegazione dell'UE a New York, tra cui una cooperazione rafforzata con il Comitato politico e di sicurezza, nonché un sistema di sostegno più chiaro e più strutturato per fornire sostegno alle istituzioni dell'UE a Bruxelles;

d)

impegnarsi con i partner strategici dell'UE all'interno del sistema delle Nazioni Unite; inoltre, dare al partenariato strategico una dimensione multilaterale, inserendo questioni di interesse globale nell'ordine del giorno dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE;

L'UE e la governance globale

e)

promuovere la governance globale e perseguire soluzioni sostenibili alla questione dei rapporti tra le formazioni G e il sistema delle Nazioni Unite, sulla cui base tali gruppi potrebbero affrontare efficacemente dibattiti tematici e la dimensione economica, fermo restando che l'ONU mantenga il suo ruolo centrale e resti l'organo legittimo per la governance globale; considerare al contempo il G8 e il G20 come importanti sedi per la definizione di risposte globali cui l'UE deve contribuire attivamente attraverso posizioni coordinate; sostenere l'iniziativa del Presidente dell'UNGA di organizzare dibattiti dell'Assemblea generale con la presidenza del G20 prima e dopo i vertici del G20;

f)

contribuire a realizzare la messa in funzione di una nuova e unica struttura composita che sostituisca gli attuali quattro organismi ONU per l'uguaglianza di genere nel quadro del processo in corso per la coerenza dell'intero sistema; sostenere pienamente e richiedere una dotazione di bilancio adeguata per l'agenzia UN Women affinché possa svolgere il suo mandato, che consiste nel promuovere l'uguaglianza di genere e tutelare ed emancipare le donne, anche nell'ambito di situazioni di conflitto e post-crisi, operando in stretto coordinamento con altre parti del sistema delle Nazioni Unite, e mantenere stretti contatti con tale organizzazione; integrare la questione di genere in tutte le azioni di preparazione alle crisi dello strumento per la stabilità;

g)

contribuire a migliorare l'efficienza e la trasparenza dell'ONU, nonché a potenziare la gestione delle sue risorse finanziarie;

h)

utilizzare il primo testo negoziale sulla riforma del Consiglio di sicurezza ONU come opportunità per concentrarsi globalmente sui punti di convergenza e realizzare progressi tangibili per quanto concerne il chiarimento delle competenze del Consiglio di sicurezza in relazione agli altri organi delle Nazioni Unite, l'aggiunta di membri in modo da migliorare la rappresentanza e la legittimità del Consiglio di sicurezza e la revisione dei metodi di lavoro del Consiglio di sicurezza stesso; porre l'accento sulla necessità di una riforma completa del Consiglio di sicurezza al fine di rafforzarne la legittimità, la rappresentanza regionale e l'efficacia; promuovere un processo di riforma che possa essere irreversibilmente avviato dagli Stati membri dell'UE se, in linea con l'obiettivo del trattato di Lisbona di rafforzare la politica estera dell'UE e il ruolo dell'UE nella pace mondiale, nella sicurezza e nella regolamentazione, essi chiedono un seggio permanente per l'UE in un Consiglio di sicurezza ampliato e riformato; prendere urgentemente l'iniziativa di portare gli Stati membri a sviluppare una posizione comune con tale finalità; fino a che tale posizione comune non sarà adottata, concordare e presentare, al più presto, un sistema di rotazione in seno al Consiglio di sicurezza, tale da garantire in tale sede un seggio permanente dell'UE;

i)

rafforzare il ruolo della Corte penale internazionale (CPI) e del sistema di giustizia penale internazionale, promuovere la responsabilità, porre fine all'impunità e promuovere ulteriormente l'importante lavoro della CPI quale unica istituzione giudiziaria permanente e indipendente con giurisdizione sui più gravi crimini di rilevanza internazionale, tra cui il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra; incoraggiare un forte e stretto rapporto tra la CPI e l'ONU, in linea con l'articolo 2 dello statuto di Roma, e incoraggiare la ratifica dello statuto di Roma da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU;

Pace, sicurezza e giustizia

Prevenzione e gestione delle crisi, mediazione, mantenimento della pace e consolidamento della pace

j)

rafforzare le strutture di prevenzione delle crisi e la loro efficacia nell'ambito del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU), mirando a trasformare detta organizzazione in un leader mondiale nella prevenzione delle crisi e nella ripresa post crisi; rafforzare le strutture dell'UE per la prevenzione dei conflitti e migliorare la cooperazione in tale ambito con l'ONU, l'OSCE, l'Unione africana (UA) e altre organizzazioni internazionali e regionali, nonché con la società civile, gli attori economici, le aziende private, i singoli individui e le organizzazioni di esperti;

k)

lavorare per realizzare il consenso e sviluppare un approccio più operativo quanto alla dottrina della responsabilità di proteggere; sottolineando la sua importanza nella prevenzione dei conflitti e della mediazione pacifica dei conflitti, incoraggiare l'applicazione della responsabilità di proteggere, tra l'altro perfezionandone ulteriormente i meccanismi di applicazione e rafforzando il ruolo delle organizzazioni regionali come l'Unione africana (UA) e la Lega araba, potenziando i meccanismi di allerta precoce nell'ambito delle Nazioni Unite e definendo meglio i ruoli degli organi ONU interessati; prendere atto della risoluzione 1970(2011) del Consiglio di sicurezza ONU, del 26 febbraio 2011, in cui per la prima volta in assoluto tutti i membri permanenti del Consiglio di sicurezza hanno concordato di invitare la Corte penale internazionale ad avviare un'inchiesta contro un governo in carica sulla base di presunti crimini contro l'umanità e conformemente alla dottrina della responsabilità di proteggere con riferimento a una crisi in atto; prendere atto anche della risoluzione 1973(2011) del Consiglio di sicurezza ONU, del 17 marzo 2011, che sottolinea la determinazione della comunità internazionale a garantire la protezione dei civili e delle aree abitate da civili, come prima attuazione pratica della dottrina della responsabilità di proteggere sotto chiaro mandato ONU e con riferimento a una crisi in atto;

l)

riconoscere il lavoro svolto dagli organismi di mediazione dell'ONU, come l'Unità di supporto alla mediazione del Dipartimento degli affari politici, e sostenere un aumento dei loro livelli di organico; sostenere pienamente il partenariato dell'UE con l'Unità di supporto alla mediazione e garantire che il SEAE svolga un ruolo chiave a tale proposito;

m)

promuovere la sicurezza e la stabilizzazione in aree di crisi attraverso la prevenzione dei conflitti, la mediazione, il dialogo, lo sviluppo delle capacità locali e la ripresa post-conflitto, la ricostruzione e le strategie di consolidamento della pace, che promuovano soluzioni sostenibili passando gradualmente da sforzi di breve e medio termine a strategie di sviluppo più a lungo termine; assicurare che le politiche di costruzione della pace e di sviluppo siano pianificate e attuate nel quadro di una strategia globale unica delle Nazioni Unite, la quale tenga conto sin dall'inizio delle esigenze di costruzione della pace e della futura transizione a una strategia a più lungo termine sia nella fase di pianificazione che in quella di attuazione, e sulla quale l'UE basi le proprie misure; visto che la stabilizzazione di un paese dilaniato dai conflitti richiede un'azione più complessa e un approccio integrato, e non solo l'intervento militare, orchestrare le capacità necessarie attraverso una tale strategia, al fine di affrontare adeguatamente alla radice le cause del conflitto, tanto più che metà dei paesi in cui vengono dispiegate operazioni di pace ricadono in situazioni di conflitto entro 10 anni dalla partenza delle forze di pace;

n)

insistere sulla necessità di trarre insegnamento dai recenti avvenimenti in Giappone e presentare proposte; elevare gli standard di sicurezza negli impianti nucleari esistenti, in particolare nelle zone sismiche; invitare a migliorare la cooperazione in caso di analoghi disastri naturali o causati dall'uomo al fine di ridurre al minimo le ripercussioni del rilascio di radioattività sugli esseri umani e l'ambiente;

o)

sviluppare una visione strategica chiaramente definita degli strumenti UE di prevenzione e gestione delle crisi ed esplorare le possibilità di gestione concreta dei progetti attraverso il SEAE recentemente istituito, riconoscendo l'importanza della prevenzione e della gestione delle crisi nell'ambito dell'azione esterna dell'UE;

p)

mirare a garantire l'appropriazione nazionale delle strategie di consolidamento della pace, dalla progettazione iniziale all'attuazione sul terreno, attingendo alle migliori pratiche ed esperienze di successo; promuovere un'agenda per lo sviluppo trasversale in base alla quale la costruzione dello Stato sia sostenuta attraverso sforzi di sviluppo e di consolidamento della pace ben articolati incentrati su aspetti economici forti;

q)

attribuire maggiore rilievo al compito di consolidamento della pace in situazioni post-conflitto fornendo consulenza strategica nonché sfruttando le competenze e i finanziamenti a livello mondiale per sostenere progetti di ripresa; mobilitare le risorse e nuove fonti di finanziamento e finanziare la ripresa precoce in vista della ricostruzione post-conflitto;

r)

contribuire ad aumentare il dispiegamento di esperti civili di sesso femminile e sostenere i piani di azione nazionale nello spirito della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del piano d'azione del Segretario generale delle Nazioni Unite per garantire la partecipazione delle donne al consolidamento della pace;

Cooperazione a livello di partenariati nella gestione globale delle crisi

s)

considerare una priorità strategica dell'UE il rafforzamento dei partenariati internazionali per la gestione delle crisi e la promozione del dialogo con altri importanti attori del settore come l'ONU, la NATO e l'UA nonché con paesi terzi come gli USA, la Turchia, la Norvegia e il Canada; sincronizzare le azioni in loco, condividere le informazioni e le risorse nei settori del mantenimento e del consolidamento della pace, compresa la cooperazione in materia di gestione delle crisi e, in particolare, di sicurezza marittima e lotta contro il terrorismo ai sensi del diritto internazionale; migliorare il coordinamento al riguardo con le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e i donatori bilaterali;

t)

ricordando che il Consiglio di sicurezza ONU ha la responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, sottolineare la necessità di una stretta cooperazione tra l'UE e l'ONU nel settore della gestione delle crisi civili e militari, e in particolare nelle operazioni di soccorso umanitario; intensificare gli sforzi degli Stati membri dell'UE affinché garantiscano il loro adeguato contributo alle missioni ONU in modo coordinato; esplorare ulteriori modalità in cui l'UE nel suo complesso possa contribuire più efficacemente agli sforzi condotti dall'ONU, ad esempio avviando operazioni di risposta rapida di tipo "ponte" o "oltre orizzonte" o fornendo un apporto UE a una più ampia missione ONU;

u)

creare un più ampio quadro strategico per il partenariato relativo alla gestione delle crisi tra l'UE e le organizzazioni regionali e sub regionali, quali l'UA, la Lega araba o la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e rafforzare in particolare una relazione triangolare tra il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA, il Consiglio di sicurezza ONU e il Comitato politico e di sicurezza dell'UE, al fine di contribuire a garantire la coerenza e il rafforzamento reciproco degli sforzi a sostegno dell'UA; promuovere la prevedibilità, la sostenibilità e la flessibilità del finanziamento delle operazioni di pace portate avanti dall'UA sotto il mandato delle Nazioni Unite; esperire soluzioni per una più stretta collaborazione tra UE e UA nei loro specifici settori operativi, migliorando così le capacità di allerta precoce e di prevenzione dei conflitti e promuovendo gli scambi di migliori prassi e competenze nel settore della gestione delle crisi;

v)

contribuire a consolidare i progressi conseguiti nell'attuazione di un'architettura africana di pace e sicurezza, mirata ad affrontare le sfide di pace e sicurezza nel continente africano; sottolineare l'importanza di fornire finanziamenti prevedibili e sostenibili per le operazioni di sostegno alla pace in Africa, la necessità di costruire capacità di resilienza a livello locale, e la determinazione di proteggere i civili durante i conflitti armati;

w)

considerata la dimensione regionale dei conflitti nel continente africano, adoperarsi per rafforzare i rapporti con le organizzazioni sub-regionali tra cui ECOWAS, la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) e l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), e per coinvolgerle insieme ai paesi della regione nella gestione delle crisi;

L'architettura del consolidamento della pace, revisione della commissione per la costruzione della pace (PBC)

x)

contribuire al compito di consentire all'architettura di costruzione della pace delle Nazioni Unite di essere all'altezza delle aspettative che hanno accompagnato la sua istituzione, portando avanti le raccomandazioni del processo di revisione della PBC, anche al fine di migliorarne ulteriormente l'efficacia; sostenere l'emergere di una nuova architettura globale di costruzione della pace sulla base di partenariati tra paesi in via di sviluppo e sviluppati, accordando particolare attenzione al miglioramento della fornitura in loco e intensificando le relazioni con le IFI – al fine di creare posti di lavoro e di affrontare questioni di ordine economico – e promuovere un rapporto più organico tra il mantenimento e la costruzione della pace; promuovere un rapporto più strutturato tra la PBC, la Direzione gestionale per gli affari globali e multilaterali del SEAE, in particolare la sua direzione per la prevenzione dei conflitti e la politica di sicurezza, e l'UNGA, il Consiglio di sicurezza ONU e il Consiglio economico e sociale al fine di creare una maggiore sinergia tra mantenimento e costruzione della pace e azioni di sviluppo in loco; esperire modalità per rafforzare il ruolo consultivo della PBC rispetto al Consiglio di sicurezza, cui deve rendere conto, promuovere la cooperazione della PBC con l'Ufficio di supporto per il consolidamento della pace (PBSO) e rafforzare i collegamenti con le organizzazioni regionali e le IFI; inoltre, sottolineare la necessità di migliorare il partenariato esistente tra la PBC e il partenariato per il consolidamento della pace dell'UE, attraverso un approccio dal basso alla risoluzione dei conflitti che tenga conto delle attività degli attori non statali nella costruzione della pace;

y)

adoperarsi per liberare le potenzialità della PBC attraverso un legame rafforzato sul campo, in modo da massimizzare il valore dei punti d'ingresso distintivi della PBC e delle squadre ONU sul terreno che potrebbero trarre benefici dalla sua guida strategica e del suo peso politico, in particolare quando si tratti di sviluppo istituzionale,

Disarmo e non proliferazione nucleare, riforma dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), revisione del trattato di non proliferazione (TNP), lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata

z)

a seguito del disastro nucleare in Giappone, riformare completamente l'AIEA, ponendo fine alla sua doppia funzione di controllo e al tempo stesso di promozione dell'utilizzo dell'energia nucleare e limitare le responsabilità dell'AIEA alla supervisione dell'industria dell'energia nucleare e alla verifica della conformità con il TNP; inoltre, adoperarsi per garantire che d'ora in poi le norme di sicurezza siano definite e monitorate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e in questo contesto gli Stati membri saranno giuridicamente tenuti a conformarsi a tali norme e l'OMS sarà dotata del personale necessario per i compiti aggiuntivi;

aa)

promuovere l'applicazione delle raccomandazioni della conferenza di revisione 2010 del TNP, in particolare al fine di realizzare un mondo più sicuro per tutti nonché, come obiettivo a lungo termine, pace e sicurezza in un mondo senza armi nucleari, incrementare ulteriormente la trasparenza così da aumentare la fiducia reciproca, realizzare un più rapido progresso effettivo verso il disarmo nucleare, adottare efficaci misure di disarmo nucleare coerenti con i principi fondamentali di trasparenza, verifica e irreversibilità, incoraggiare gli Stati che ricorrono alle armi nucleari a riferire su base regolare in merito all'attuazione dei loro impegni e a rivedere tale attuazione;

ab)

sviluppare ulteriormente i canali e i meccanismi di cooperazione con i partner esterni dell'UE, in particolare gli Stati Uniti, nel settore della lotta contro il terrorismo, segnatamente al fine di attuare la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, partecipando al gruppo Roma/Lione del G8 e al Gruppo di azione contro il terrorismo, rafforzando i relativi accordi globali e incrementando gli sforzi al fine di concludere una convenzione esaustiva sul terrorismo internazionale; impegnarsi con tali partner in modo più efficace e strutturato sia a livello strategico che pratico; assumere un ruolo di guida e dare l'esempio consolidando il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto quale nucleo dell'approccio dell'UE alla lotta contro il terrorismo;

Sviluppo

ac)

insistere sulla necessità di armonizzare gli sforzi dei diversi organi delle Nazioni Unite per promuovere meglio l'efficienza e l'efficacia dell'azione per quanto riguarda lo sviluppo e le questioni sociali a livello mondiale; essere all'altezza degli impegni assunti al vertice sugli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) per quanto concerne la raccolta delle risorse necessarie a perseguire gli obiettivi entro il 2015, in particolare onorando gli impegni dell'UE in materia di aiuto ufficiale allo sviluppo; appoggiare con fermezza un aumento del livello di investimenti finanziari al fine di realizzare gli OSM e di potenziare e applicare nuovamente a breve termine i programmi e le strategie innovativi di efficacia comprovata volti allo sviluppo e alla trasformazione economica e sociale a livello globale,

ad)

concentrare gli sforzi per realizzare gli OSM in particolare sulle regioni e i paesi più arretrati, soprattutto i paesi dell'Africa sub-sahariana e i paesi meno sviluppati (PMS), nonché su paesi fragili o dilaniati da conflitti;

Paesi meno sviluppati (PMS)

ae)

garantire l’efficacia dei meccanismi di monitoraggio e di audit relativi all’attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite a favore dei PMS;

af)

garantire che lo sviluppo a lungo termine e sostenibile rimanga un obiettivo perseguito con impegno globale e coerente nei piani d'azione dei PMS e dei loro partner;

Lotta contro le disuguaglianze

ag)

garantire che i paesi a reddito medio in cui vi sono forti disuguaglianze continuino a ricevere sostegno e finanziamenti per ridurre la povertà e migliorare la coesione sociale, poiché la maggior parte dei poveri vive in paesi a medio reddito;

ah)

sostenere la riduzione delle disuguaglianze di genere e l'emancipazione femminile nello sviluppo, tenendo conto che tra i poveri le donne sono rappresentate in misura sproporzionatamente elevata;

Efficacia degli aiuti

ai)

esaminare come il programma per l’efficacia degli aiuti possa essere trasformato in un programma per l’efficacia dello sviluppo, concependo in tale contesto strategie concrete per quanto riguarda gli Stati fragili e le situazioni post-conflitto;

aj)

conseguire tutti gli obiettivi del programma d'azione di Accra, sulla base dell’effettivo coinvolgimento dei parlamenti, delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali;

ak)

assicurare che le sfide sociali, politiche, economiche e ambientali siano affrontate in modo coerente;

Diritto allo sviluppo

al)

appoggiare la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1986 sul diritto allo sviluppo, che afferma: "Gli Stati hanno il dovere di cooperare tra loro nell'assicurare lo sviluppo e nell'eliminare gli ostacoli allo sviluppo. Gli Stati devono adempiere ai loro diritti e doveri in modo da promuovere un nuovo ordine economico internazionale basato sulla sovrana eguaglianza, sull'interdipendenza, sul reciproco interesse";

am)

far sì che il diritto allo sviluppo mantenga un posto di primo piano nel programma, considerando che quest’anno verrà celebrato il 25o anniversario dell’adozione della dichiarazione ONU sul diritto allo sviluppo;

an)

raccomandare il consolidamento dei risultati della task force ad alto livello, al fine di garantire l’efficace attuazione del diritto allo sviluppo;

ao)

intraprendere misure adeguate per rendere il diritto allo sviluppo parte integrante della politica per lo sviluppo, del riesame periodico universale (UPR) nonché degli organismi e dei meccanismi dei trattati ONU sui diritti umani;

Aiuto umanitario internazionale

ap)

istituire un'agenda internazionale dell'aiuto umanitario per far fronte a tutte le sfide umanitarie, all'aumento delle esigenze di natura umanitaria e alla complessità delle situazioni in campo umanitario;

aq)

rafforzare i finanziamenti mondiali a fini umanitari e migliorare il funzionamento e l'efficacia del sistema di aiuti umanitari;

ar)

adottare iniziative internazionali comuni per rafforzare l'interazione tra aiuto umanitario e sviluppo e il collegamento tra soccorso, risanamento e sviluppo;

Diritti umani

Questioni istituzionali

as)

garantire che il SEAE sia adeguatamente dotato di personale e risorse e che sia ben integrato e coordinato con altri organi internazionali e organizzazioni regionali nell'attività di promozione dei diritti umani; garantire che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate e le priorità espresse nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali siano prese in considerazione nello sviluppo di politiche e strumenti UE, specialmente nel campo dei diritti umani;

at)

continuare attivamente a partecipare alla revisione del CDU a New York e alle azioni di seguito e rafforzare la conformità al suo mandato; esaminare la capacità del CDU di continuare ad affrontare situazioni urgenti di gravi violazioni dei diritti umani, come nei recenti casi della Libia e della Costa d'Avorio, e migliorare la sua capacità di applicare le norme e gli standard internazionali esistenti; elogiare la decisione dell'UNGA del 1o marzo 2011 di sospendere la partecipazione della Libia al CDU; continuare con determinazione a compiere sforzi e ad applicare procedure speciali al fine di rendere il CDU un meccanismo di prevenzione e allerta precoce, piuttosto che un organo meramente reattivo, che sia in grado di accordare priorità alle cause alla radice delle violazioni dei diritti umani al fine di evitare una nuova o ulteriore recrudescenza di tali violazioni, anche attraverso il sostegno alla costruzione di capacità per le istituzioni nazionali competenti in materia di diritti umani;

au)

esperire modalità per migliorare le procedure di elezione del CDU al fine di affrontare la questione della qualità della sua composizione; esaminare la creazione di criteri chiari per l'adesione al CDU al fine di impedire che paesi in cui le violazioni dei diritti umani sono frequenti e diffuse possano diventare membri del CDU; mantenere, nel contesto della revisione, l'indipendenza dell'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani (OHCHR) e opporsi a qualsiasi tentativo di modificare lo status di detto ufficio che possa avere effetti negativi sui finanziamenti e di conseguenza sulla sua indipendenza;

av)

sviluppare un rapporto di lavoro valido tra il CDU e il terzo comitato e tra il CDU e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, e affrontare i crescenti segnali di divisione tra gli Stati membri concernenti i rispettivi voti nel CDU;

aw)

concordare una posizione comune in vista della Conferenza di revisione di Durban ("Durban 3"), prevista per settembre 2011, al fine di dimostrare la volontà e capacità degli Stati membri di "parlare con un'unica voce" nei forum globali, di asserire l'influenza dell'UE nell'ambito delle Nazioni Unite, e di riaffermare il proprio impegno a combattere il razzismo, la xenofobia e il fanatismo in maniera equilibrata e non discriminatoria;

Questioni relative ai diritti umani

ax)

continuare i propri sforzi nell'ambito del terzo comitato dell'UNGA per quanto concerne un ampio numero di risoluzioni, vertenti in particolare sulla richiesta di una moratoria sulla pena di morte, che ha ricevuto il sostegno di più paesi, sui diritti dell'infanzia, sulle minoranze nazionali e linguistiche, sulla libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione, sull'intolleranza religiosa, sull'abolizione della tortura e sulle risoluzioni specifiche per paese riguardanti Birmania/Myanmar, Corea del Nord e Iran; sostenere tutti gli sforzi volti a eliminare la tortura; in particolare incoraggiare l'adozione del protocollo facoltativo alla convenzione ONU contro la tortura;

ay)

proseguire gli sforzi internazionali volti a garantire che tutti i diritti umani siano considerati universali, indivisibili, interdipendenti e intercorrelati; in tale contesto adoperarsi per bloccare l'utilizzo del concetto indefinito di "valori tradizionali dell'umanità", che è di natura tale da compromettere le norme stabilite dal diritto internazionale in materia di diritti umani e potrebbe condurre a giustificazioni inaccettabili di violazioni di diritti umani basate sul fatto che risultano da valori, norme o pratiche tradizionali;

az)

sostenere il finanziamento, tramite specifici impegni di bilancio, e la capacità, la responsabilità e l'efficacia di UN Women affinché possa coordinare le relative attività in modo più efficace; inglobare una prospettiva di genere in tutte le politiche delle Nazioni Unite e creare sinergia/coerenza istituzionale; concentrare gli sforzi contribuendo anche a migliorare la pianificazione strategica sull'applicazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza ONU, soprattutto per quanto riguarda la presenza delle donne nei negoziati di pace, consentendo così loro di diventare mediatrici, innalzandone le capacità e facendo loro assumere responsabilità decisionali nonché, in generale, collegando donne e sviluppo;

ba)

definire una strategia nei confronti dei paesi che si rifiutano di cooperare pienamente con i meccanismi delle Nazioni Unite e di consentire l'accesso agli esperti indipendenti e ai relatori speciali delle Nazioni Unite, onde persuadere tali paesi ad accordare pieno accesso al proprio territorio a detti esperti e relatori e ad astenersi dall'ostacolarne il lavoro; adoperarsi per il mantenimento dell'indipendenza delle procedure speciali;

bb)

dare la più alta priorità politica e diplomatica e di conseguenza garantire il massimo sostegno, attraverso le varie sedi bilaterali e multilaterali in cui l'UE è partner attivo, a tutte le iniziative volte a:

stabilire una moratoria mondiale sulle mutilazioni genitali femminili,

depenalizzare l'omosessualità a livello mondiale;

Cambiamento climatico

bc)

esercitare un ruolo guida nel settore della governance climatica globale e della cooperazione internazionale sul cambiamento climatico; concentrarsi su un forte impegno politico con i paesi terzi e su un ulteriore sviluppo del dialogo con altri partner fondamentali come gli Stati Uniti, la Russia e le potenze emergenti (Cina, Brasile, India) nonché i paesi in via di sviluppo, visto che il cambiamento climatico è diventato un elemento chiave delle relazioni internazionali e rappresenta una grave minaccia per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio; contribuire a un'architettura istituzionale che sia omnicomprensiva, trasparente ed equa e fornisca una rappresentanza equilibrata sia dei paesi sviluppati che di quelli in via di sviluppo nell'ambito degli organi governativi competenti; gettare solide fondamenta per i negoziati che si terranno nella prossima riunione prevista per la fine del 2011 in Sudafrica (COP17), basandosi sui buoni progressi compiuti durante la COP16 a Cancún e ricordando gli insegnamenti tratti dagli esiti insoddisfacenti della COP15 di Copenaghen;

bd)

cooperare in modo più strategico e rispondere maggiormente alle esigenze dei paesi terzi sviluppando ulteriormente le capacità del SEAE di costruire una politica diplomatica in ambito climatico; sostenere la partecipazione attiva della Commissione al dibattito in corso sulle lacune nella protezione e le risposte, lanciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nell'ambito del dialogo 2010 dell'Alto commissariato sulle sfide relative alla protezione, che mira a migliorare il quadro esistente di protezione internazionale per profughi e apolidi; partecipare attivamente al dibattito sulla definizione giuridica del termine "rifugiato climatico", riferendosi alle persone costrette a lasciare le proprie case e a rifugiarsi all'estero per effetto dei mutamenti climatici, prevedendo una possibile definizione giuridica del termine, che non è ancora riconosciuto nel diritto internazionale né in alcun accordo internazionale giuridicamente vincolante;

Raccomandazioni finali

be)

incrementare il dibattito sulla questione del ruolo dei parlamenti e delle assemblee regionali nel sistema delle Nazioni Unite, che dovrebbe figurare all'ordine del giorno della 66a sessione dell'UNGA, nonché sul tema dell'istituzione di un'Assemblea parlamentare delle Nazioni Unite; inoltre promuovere l'interazione su questioni globali tra governi e parlamenti;

bf)

appoggiare la creazione di un'Assemblea parlamentare delle Nazioni Unite all'interno del sistema ONU al fine di aumentare il carattere democratico, la responsabilità democratica e la trasparenza della governance mondiale e di consentire una migliore partecipazione dei cittadini alle attività delle Nazioni Unite, riconoscendo che un'Assemblea parlamentare ONU sarebbe complementare agli organismi esistenti, tra cui l'Unione interparlamentare;

*

* *

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.


(1)  GU C 4 E del 7.1.2011, pag. 49.

(2)  Documento n. 10170/2010 del Consiglio dell'Unione europea.

(3)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/264.

(4)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/226.

(5)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/225.

(6)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/223.

(7)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/222.

(8)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/218.

(9)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/177.

(10)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/168.

(11)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/167.

(12)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/123.

(13)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/94.

(14)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/59.

(15)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/7.

(16)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/1.

(17)  Progetto di risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/64/L.67.

(18)  Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/65/276.

(19)  Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/868-S/2010/393, allegato.

(20)  Documento dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/66/50.

(21)  Testi approvati, P7_TA(2011)0097.

(22)  Testi approvati, P7_TA(2010)0482.

(23)  Testi approvati, P7_TA(2010)0442.

(24)  Testi approvati, P7_TA(2010)0439.

(25)  Testi approvati, P7_TA(2010)0419.

(26)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 549.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 7 giugno 2011

11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/152


Martedì 7 giugno 2011
Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ágnes Hankiss

P7_TA(2011)0247

Decisione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))

2012/C 380 E/23

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Ágnes Hankiss, trasmessa dal Tribunale distrettuale centrale di Buda in data 6 luglio 2010 e comunicata in seduta plenaria il 6 settembre 2010,

avendo ascoltato Ágnes Hankiss l'11 aprile 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010 (1),

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0196/2011),

A.

considerando che il Tribunale distrettuale centrale di Buda, Budapest, ha chiesto la revoca dell'immunità di Ágnes Hankiss, membro del Parlamento, al fine di condurre un nuovo procedimento penale a suo carico, come ordinato dalla sentenza della Corte suprema della Repubblica di Ungheria,

B.

considerando che la revoca dell'immunità di Ágnes Hankiss concerne un presunto reato di diffamazione ai sensi dell'articolo 181 del codice penale ungherese a seguito di una dichiarazione resa nel corso del programma "Péntek 8 mondatvadász" il 23 gennaio 2004,

C.

considerando che Ágnes Hankiss è stata accusata da un ricorrente privato in una denuncia datata 18 febbraio 2004 e presentata al Tribunale distrettuale centrale di Buda il 23 febbraio 2004; che il Tribunale distrettuale centrale di Buda ha emesso sentenza il 28 giugno 2005, la quale è stata poi impugnata presso il Tribunale municipale di Budapest e annullata da detto tribunale il 3 febbraio 2006,

D.

considerando che di conseguenza la causa è stata rinviata al Tribunale distrettuale centrale di Buda, che in data 6 febbraio 2009 ha assolto Ágnes Hankiss dalle accuse; che il querelante ha presentato ricorso contro la sentenza presso il Tribunale municipale di Budapest, il quale il 25 marzo 2009 ha deciso di confermare la sentenza del Tribunale distrettuale in tutti i suoi motivi,

E.

considerando che il 12 novembre 2009 la Corte suprema della Repubblica di Ungheria ha annullato entrambe le sentenze per violazione del diritto sostanziale e ha incaricato il Tribunale distrettuale centrale di Buda di condurre un nuovo procedimento,

F.

considerando che Ágnes Hankiss è deputata al Parlamento dal 15 luglio 2009,

G.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; considerando che questo non impedisce al Parlamento di esercitare il suo diritto di revocare l'immunità di uno dei suoi membri,

H.

considerando che l'articolo 552, paragrafo 1, del codice di procedura penale ungherese dispone che il procedimento penale a carico di una persona che gode dell'immunità sia sospeso e che sia richiesta la revoca dell'immunità, e che l'articolo 551, paragrafo 1, di detto codice prevede che il procedimento penale possa essere avviato contro, tra l'altro, un membro del Parlamento europeo solo dopo la sospensione dell'immunità,

I.

considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, della legge LVII del 2004 dispone che una richiesta di revoca dell'immunità nelle cause avviate da soggetti privati sia presentata dal tribunale al Presidente del Parlamento europeo,

J.

considerando che, nel nuovo procedimento successivo all'annullamento, Ágnes Hankiss ha dichiarato di essere membro del Parlamento e di conseguenza il Tribunale distrettuale centrale di Buda, ai sensi dell'articolo 552, paragrafo 1, del codice di procedura penale ungherese e dell'articolo 12 della legge LVII del 2004, ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere la revoca dell'immunità,

K.

considerando che è pertanto opportuno raccomandare che l'immunità parlamentare sia revocata nel caso di specie,

1.

decide di revocare l'immunità di Ágnes Hankiss;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica d'Ungheria e ad Ágnes Hankiss.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195; causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391; causa T-345/05, Mote/Parlamento, Raccolta 2008, pag II-2849; Cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente, Raccolta 2008, pag. I-7929; causa T-42/06, Gollnisch/ Parlamento.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 7 giugno 2011

11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/154


Martedì 7 giugno 2011
Nomina di un membro della Corte dei conti (H.G. Wessberg-SV)

P7_TA(2011)0246

Decisione del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sulla nomina di H.G. Wessberg a membro della Corte dei conti (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))

2012/C 380 E/24

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0103/2011),

vista l'audizione del candidato proposto dal Consiglio per le funzioni di membro della Corte dei conti, cui la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto nella riunione del 24 maggio 2011,

visto l'articolo 108 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0190/2011),

A.

considerando che H.G. Wessberg soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare H.G. Wessberg membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/155


Martedì 7 giugno 2011
Attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili ***I

P7_TA(2011)0248

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d’origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l’accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))

2012/C 380 E/25

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0544),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0316/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0156/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


Martedì 7 giugno 2011
P7_TC1-COD(2010)0272

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d’origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l’accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 955/2011)


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/156


Martedì 7 giugno 2011
Partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ***

P7_TA(2011)0249

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))

2012/C 380 E/26

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11633/2010),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (11633/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 168, paragrafo 5, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0026/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0186/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Croazia.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/156


Martedì 7 giugno 2011
Tassazione a carico di autoveicoli pesanti ***II

P7_TA(2011)0252

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))

2012/C 380 E/27

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (15145/1/2010 – C7-0045/2011),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 dicembre 2009 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2009 (2),

visto il parere della Commissione (COM(2011)0069),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0436),

visto l’articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l'articolo 66 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0171/2011),

1.

adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione della Commissione e della dichiarazione congiunta della presidenza ungherese e delle prossime presidenze polacca, danese e cipriota del Consiglio, allegate alla presente risoluzione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 255 del 22.9.2010, pag. 92.

(2)  GU C 120 del 28.5.2009, pag. 47.

(3)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 345.


Martedì 7 giugno 2011
P7_TC2-COD(2008)0147

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 giugno 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/76/UE)


Martedì 7 giugno 2011
ALLEGATO

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo si rammarica che il Consiglio non sia stato disposto ad accettare la pubblicazione obbligatoria delle tavole di concordanza nel contesto della proposta che modifica la direttiva 1999/62/CE. Si dichiara che l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio durante il trilogo del 23 maggio 2011, concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture ("Eurobollo"), non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali sulla tavole di concordanza.

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione europea di informarlo entro dodici mesi dall'adozione del presente accordo in plenaria e di elaborare una relazione al termine del periodo di recepimento sulla pratica degli Stati membri di redigere e rendere pubblici prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

Dichiarazione della Commissione sulle tavole di concordanza

La Commissione rammenta l'impegno assunto per garantire che gli Stati membri elaborino tavole di concordanza recanti per ciascuna direttiva europea i provvedimenti di recepimento adottati e le comunichino alla Commissione nel quadro della trasposizione della legislazione dell'Unione europea, nell'interesse dei cittadini, di una migliore legiferazione e di una maggiore trasparenza giuridica nonché al fine di agevolare l’esame della conformità delle norme nazionali alle disposizioni dell'Unione.

La Commissione guarda con rammarico alla mancanza di sostegno nei confronti della misura inclusa nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture ("Eurobollo"), che mirava a rendere obbligatoria l'elaborazione di tavole di concordanza.

La Commissione, in uno spirito di compromesso e allo scopo di garantire l’immediata adozione di detta proposta, è disposta ad accettare la sostituzione della misura sull’obbligatorietà delle tavole di concordanza inclusa nel testo con un pertinente considerando che incoraggia l’aderenza a tale procedura da parte degli Stati membri. Provvederà a darne informazione entro dodici mesi dall'adozione di detto accordo in plenaria e a elaborare una relazione al termine del periodo di recepimento sulla pratica degli Stati membri di redigere e rendere pubblici prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

La posizione adottata dalla Commissione nella presente procedura, tuttavia, non è da considerarsi un precedente. La Commissione continuerà a impegnarsi, in collaborazione con il Parlamento e il Consiglio, affinché si pervenga a una soluzione adeguata alla presente questione istituzionale trasversale.

Dichiarazione della Presidenza ungherese e delle prossime Presidenze polacca, danese e cipriota del Consiglio

Si dichiara che l'accordo raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo durante il trilogo del 23 maggio 2011, concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture ("Eurobollo") non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali sulla tavole di concordanza.


11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/158


Martedì 7 giugno 2011
Conti economici ambientali europei ***I

P7_TA(2011)0253

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

2012/C 380 E/28

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0132),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0092/2010),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0330/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Martedì 7 giugno 2011
P7_TC1-COD(2010)0073

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 691/2011).


Mercoledì 8 giugno 2011

11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/160


Mercoledì 8 giugno 2011
Applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e in Romania *

P7_TA(2011)0254

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (14142/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE))

2012/C 380 E/29

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14142/2010),

visto l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2005, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0369/2010),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0185/2011),

1.

approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Progetto di decisione

Considerando 4

(4)

Il XXXXX 20XX [data dell'adozione delle pertinenti conclusioni del Consiglio] il Consiglio ha concluso che la Bulgaria e la Romania soddisfacevano le condizioni in ciascuno dei succitati settori.

(4)

Il XXXXX 20XX [data dell'adozione delle pertinenti conclusioni del Consiglio] il Consiglio ha concluso che la Bulgaria e la Romania soddisfacevano le condizioni in ciascuno dei succitati settori. Ciascuno Stato membro interessato dovrebbe informare per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, del seguito dato alle raccomandazioni contenute nelle relazioni di valutazione e menzionate nelle relazioni di follow-up, che devono ancora essere attuate.