ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.204.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 204

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
9 luglio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 204/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 194 del 2.7.2011

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 204/02

Causa C-47/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Libertà di stabilimento — Notai — Requisito di cittadinanza — Art. 45 CE — Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri — Direttiva 89/48/CEE)

2

2011/C 204/03

Causa C-50/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Libertà di stabilimento — Notai — Requisito di cittadinanza — Art. 45 CE — Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri)

2

2011/C 204/04

Causa C-51/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Libertà di stabilimento — Notai — Requisito di cittadinanza — Art. 45 CE — Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri — Direttiva 89/48/CEE)

3

2011/C 204/05

Causa C-52/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Notai — Direttiva 2005/36/CE)

3

2011/C 204/06

Causa C-53/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Libertà di stabilimento — Notai — Requisito di cittadinanza — Art. 45 CE — Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri — Direttive 89/48/CEE e 2005/36/CE)

4

2011/C 204/07

Causa C-54/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Libertà di stabilimento — Notai — Requisito di cittadinanza — Art. 45 CE — Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri — Direttive 89/48/CEE e 2005/36/CE)

4

2011/C 204/08

Causa C-61/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Libertà di stabilimento — Notai — Requisito di cittadinanza — Art. 45 CE — Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri — Direttiva 89/48/CEE)

5

2011/C 204/09

Causa C-83/09 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Repubblica federale di Germania, Land Sachsen-Anhalt [Impugnazione — Aiuti di Stato — Art. 88, nn. 2 e 3, CE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Motivi di annullamento invocabili — Nozione di interessato — Rapporto di concorrenza — Incidenza — Mercato dell’approvvigionamento]

5

2011/C 204/10

Causa C-115/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V./Bezirksregierung Arnsberg (Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/35/CE — Accesso alla giustizia — Organizzazioni non governative per la protezione dell’ambiente)

6

2011/C 204/11

Causa C-176/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2011 — Granducato di Lussemburgo/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea (Ricorso di annullamento — Direttiva 2009/12/CE — Diritti aeroportuali — Ambito di applicazione — Aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di passeggeri e aeroporti aventi il maggiore traffico annuale di passeggeri in ciascuno Stato membro — Validità — Principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di sussidiarietà)

6

2011/C 204/12

Causa C-376/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Malta [Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 2037/2000 — Artt. 4, n. 4, sub v), e 16 — Obbligo di eliminare i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon per usi non critici a bordo delle navi — Eccezioni — Usi critici di halon 1301 e 2402]

7

2011/C 204/13

Causa C-410/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Repubblica di Polonia) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea — Art. 58 — Direttiva 2002/21/CE — Linee direttrici della Commissione — Mancata pubblicazione nella GU nella lingua di uno Stato membro — Opponibilità)

7

2011/C 204/14

Causa C-441/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/12/CE — Applicazione di un’aliquota ridotta — Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano e animale — Fornitura, importazione e acquisto di determinati animali vivi, segnatamente dei cavalli)

8

2011/C 204/15

Causa C-452/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Firenze — Italia) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Direttiva 82/76/CEE — Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi — Medici — Conseguimento della specializzazione — Remunerazione nel corso del periodo di formazione — Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle remunerazioni periodiche)

8

2011/C 204/16

Causa C-453/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Applicazione di un’aliquota ridotta — Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale — Cessioni, importazioni e acquisti di determinati animali vivi, in particolare di cavalli)

9

2011/C 204/17

Causa C-122/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen — Svezia) — Konsumentombudsmannen/Ving Sverige AB (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/29/CE — Artt. 2, lett. i), e 7, n. 4 — Comunicazione commerciale pubblicata in un giornale — Nozione di invito all’acquisto — Prezzo di partenza — Informazioni che devono essere contenute in un invito all’acquisto)

9

2011/C 204/18

Causa C-184/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Mathilde Grasser/Freistaat Bayern (Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Patente di guida rilasciata da uno Stato membro in violazione del requisito di residenza — Rifiuto di riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante fondato unicamente sulla violazione del requisito di residenza)

10

2011/C 204/19

Cause riunite C-256/10 e C-261/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 19 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Spagna) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo (C-261/10)/Gerardo García SL (Direttiva 2003/10/CE — Valori di esposizione — Rumore — Protezione dell’udito — Effetto utile)

11

2011/C 204/20

Causa C-308/10 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 maggio 2011 — Union Investment Privatfonds GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Unicre-Cartão International De Crédito SA [Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 74, n. 2 — Prove non presentate a sostegno dell’opposizione entro il termine impartito a tal fine — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso]

11

2011/C 204/21

Causa C-423/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Delphi Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Connettori elettrici — Sottovoce 853669 — Spine e prese di corrente)

12

2011/C 204/22

Causa C-133/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 18 marzo 2011 — Folien Fischer AG e Fofitec AG/RITRAMA SpA

12

2011/C 204/23

Causa C-151/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 28 marzo 2011 — Condor Flugdienst GmbH/Jürgen Dörschel

12

2011/C 204/24

Causa C-152/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht München (Germania) il 28 marzo 2011 — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH

13

2011/C 204/25

Causa C-160/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 1o aprile 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. e Minister Finansów

13

2011/C 204/26

Causa C-175/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 13 aprile 2011 — HID, BA/Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

14

2011/C 204/27

Causa C-190/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshofs (Austria) il 22 aprile 2011 — Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi e Wadat Yusufi

14

2011/C 204/28

Causa C-193/11: Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

15

2011/C 204/29

Causa C-200/11 P: Ricorso proposto il 28 aprile 2011 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 febbraio 2011, causa T-3/09, Repubblica italiana/Commissione europea

15

2011/C 204/30

Causa C-201/11P: Impugnazione proposta il 27 aprile 2011 dall’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-55/08, Union des Associations Européennes de Football (UEFA)/Commissione europea

16

2011/C 204/31

Causa C-231/11 P: Impugnazione proposta il 13 maggio 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e a./Commissione

17

2011/C 204/32

Causa C-232/11 P: Impugnazione proposta il 16 maggio 2011 dalla Siemens Transmission & Distribution Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e a./Commissione

18

2011/C 204/33

Causa C-233/11 P: Impugnazione proposta il 16 maggio 2011 dalla Siemens Transmission & Distribution SA e dalla Nuova Magrini Galileo SpA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e altri/Commissione

18

 

Tribunale

2011/C 204/34

Cause riunite T-109/05 e T-444/05: Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — NLG/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti gli elementi di costi che derivano dagli obblighi di servizio pubblico in materia di aiuti di Stato — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo — Segreto professionale — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Documenti provenienti da uno Stato membro]

20

2011/C 204/35

Causa T-250/08: Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — Batchelor/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti scambiati nell’ambito della valutazione della compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate in materia di attività televisive — Diniego d’accesso — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile]

20

2011/C 204/36

Causa T-397/09: Sentenza del Tribunale 25 maggio 2011 — Prinz von Hannover/UAMI (Rappresentazione di uno stemma) [Marchio comunitario — Domanda di marchio figurativo comunitario che rappresenta uno stemma — Impedimento assoluto alla registrazione — Imitazione dal punto di vista araldico dell’emblema di uno Stato — Art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Art. 6 ter della convenzione di Parigi]

21

2011/C 204/37

Causa T-408/09: Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — ancotel/UAMI — Acotel (ancotel.) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ancotel — Marchio comunitario figurativo anteriore ACOTEL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Pubblico di riferimento]

21

2011/C 204/38

Causa T-422/09: Sentenza del Tribunale 25 maggio 2011 — São Paulo Alpargatas/UAMI — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BAHIANAS LAS ORIGINALES — Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori havaianas e marchio nazionale denominativo anteriore HAVAIANAS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/09]

22

2011/C 204/39

Causa T-144/10: Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — Space Beach Club/UAMI — Flores Gómez (SpS space of sound) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SpS space of sound — Marchi nazionali e comunitari figurativi anteriori space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD, space DANCE e marchio nazionale denominativo anteriore SPACE VIVA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

22

2011/C 204/40

Causa T-161/10: Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — Longevity Health Products/UAMI — Tecnifar (E-PLEX) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo E-PLEX — Marchio nazionale denominativo anteriore EPILEX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

22

2011/C 204/41

Causa T-392/10: Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC CASH) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC CASH — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

23

2011/C 204/42

Causa T-210/09: Ordinanza del Tribunale 19 maggio 2011 — Formenti Seleco/Commissione (Accordo di associazione CEE-Turchia — Importazione di televisori a colori provenienti dalla Turchia — Ricorso per risarcimento danni — Prescrizione — Irricevibilità)

23

2011/C 204/43

Causa T-226/10: Ordinanza del Tribunale 23 maggio 2011 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione (Ricorso per annullamento — Rappresentanza da parte di avvocati non aventi la qualità di terzi — Irricevibilità)

23

2011/C 204/44

Causa T-217/11: Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — Staelen/Mediatore

24

2011/C 204/45

Causa T-233/11: Ricorso proposto il 28 aprile 2011 — Repubblica ellenica/Commissione

24

2011/C 204/46

Causa T-237/11: Ricorso proposto il 4 maggio 2011 — Lidl Stiftung/UAMI — Lactimilk (BELLRAM)

25

2011/C 204/47

Causa T-239/11: Ricorso proposto il 3 maggio 2011 — Sigma Alimentos Exterior/Commissione

26

2011/C 204/48

Causa T-240/11: Ricorso proposto il 4 maggio 2011 — L'Oréal/UAMI — United Global Media Group (MyBeauty)

27

2011/C 204/49

Causa T-249/11: Ricorso proposto il 10 maggio 2011 — Sanco/UAMI — Marsalman (Rappresentazione di un pollo)

27

2011/C 204/50

Causa T-256/11: Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Ezz e a./Consiglio

28

2011/C 204/51

Causa T-206/96: Ordinanza del Tribunale 17 maggio 2011 — Van Bennekom/Consiglio e Commissione

28

2011/C 204/52

Causa T-207/96: Ordinanza del Tribunale 17 maggio 2011 — Van Rossum/Consiglio e Commissione

29

2011/C 204/53

Causa T-385/10: Ordinanza del Tribunale 19 maggio 2011 — ArcelorMittal Wire France e a./Commissione

29

 

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 204/54

Causa F-34/11: Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — ZZ/Europol

30

2011/C 204/55

Causa F-54/11: Ricorso proposto il 4 maggio 2011 — ZZ/Mediatore europeo

30

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/1


2011/C 204/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 194 del 2.7.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 186 del 25.6.2011

GU C 179 del 18.6.2011

GU C 173 del 11.6.2011

GU C 160 del 28.5.2011

GU C 152 del 21.5.2011

GU C 145 del 14.5.2011

Questi testi sono disponibili su:

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-47/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 43 CE - Libertà di stabilimento - Notai - Requisito di cittadinanza - Art. 45 CE - Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri - Direttiva 89/48/CEE)

2011/C 204/02

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, H. Støvlbæk e G. Zavvos, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: M.S. Ossowski, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, L. Van den Broeck, agenti e H. Gilliams, L. Goossens, avocats)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: L. Ostrovska, K. Drēviņa e J. Barbale, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente), Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, R. Somssich, K. Veres e M. Fehér, agenti), Repubblica slovacca (rappresentanti: J. Čorba e B. Ricziová, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 45 CE — Normativa nazionale che subordina l'accesso alla professione di notaio e il suo esercizio al requisito della cittadinanza — Ostacolo alla libertà di stabilimento — Portata della deroga relativa alle attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri — Necessità di una partecipazione diretta e specifica a un tale esercizio — Omessa trasposizione, per quanto riguarda la professione di notaio, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16)

Dispositivo

1)

Imponendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 43 CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-50/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 43 CE - Libertà di stabilimento - Notai - Requisito di cittadinanza - Art. 45 CE - Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri)

2011/C 204/03

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e S. Ossowski, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e B. Messmer, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: T. Ivanov e E. Petranova, agenti), Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: L. Ostrovska, K. Drēviņa e J. Barbale, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e E. Matulionytė, agenti), Repubblica di Ungheria (rappresentanti: R. Somssich, K. Veres e M. Fehér, agenti), Romania (rappresentanti: C. Osman, A. Gheorghiu, A. Stoia e A. Popescu, agenti), Repubblica slovacca (rappresentanti: J. Čorba e B. Ricziová, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 45 CE — Normativa nazionale che subordina l'accesso alla professione di notaio e il suo esercizio al requisito di cittadinanza — Ostacolo alla libertà di stabilimento — Portata della deroga relativa alle attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri — Necessità di una partecipazione diretta e specifica a un tale esercizio

Dispositivo

1)

Imponendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 43 CE.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-51/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 43 CE - Libertà di stabilimento - Notai - Requisito di cittadinanza - Art. 45 CE - Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri - Direttiva 89/48/CEE)

2011/C 204/04

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e M.S. Ossowski, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: C. Schiltz, agente e J.-J. Lorang, avocat)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e M. Messmer, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: L. Ostrovska, K. Drēviņa e J. Barbale, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e E. Matulionytė, agenti), Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, R. Somssich, K. Veres e M. Fehér, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz, C. Herma e D. Lutostańska, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: J. Čorba, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 45 CE — Normativa nazionale che subordina l'accesso alla professione di notaio e il suo esercizio al requisito della cittadinanza — Ostacolo alla libertà di stabilimento — Portata della deroga relativa alle attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri — Necessità di una partecipazione diretta e specifica a un tale esercizio — Omessa trasposizione, per quanto riguarda la professione di notaio, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16)

Dispositivo

1)

Imponendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 43 CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


9.7.2011   

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C 204/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-52/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Notai - Direttiva 2005/36/CE)

2011/C 204/05

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e P. Andrade, agents)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Ossowski, agente e M.K. Smith, barrister)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e F.S. Gaspar Rosa, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente), Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e E. Matulionytė, agenti), Repubblica di Slovenia (rappresentanti: V. Klemenc e Ž. Cilenšek Bončina, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: J. Čorba, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, per quanto concerne la professione di notaio, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22), che abroga la direttiva 89/48/CEE (GU L 19, pag. 16)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica ceca, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


9.7.2011   

IT

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C 204/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-53/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 43 CE - Libertà di stabilimento - Notai - Requisito di cittadinanza - Art. 45 CE - Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri - Direttive 89/48/CEE e 2005/36/CE)

2011/C 204/06

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e H. Støvlbæk, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Behzadi-Spencer, agente)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: E. Riedl, M. Aufner e G. Holley, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Kemper, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: L. Ostrovska, K. Drēviņa e J. Barbale, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e E. Matulionytė, agenti), Repubblica di Ungheria (rappresentanti: R. Somssich, K. Veres e M. Fehér, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz, C. Herma e D. Lutostańska, agenti), Repubblica di Slovenia (rappresentanti: V. Klemenc e Ž. Cilenšek Bončina, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: J. Čorba, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 e 45 CE — Omessa trasposizione, per quanto riguarda la professione di notaio, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) — Normativa nazionale che subordina l’esercizio della professione di notaio al requisito di cittadinanza — Nozione di «attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri»

Dispositivo

1)

Imponendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 43 CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


9.7.2011   

IT

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C 204/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-54/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 43 CE - Libertà di stabilimento - Notai - Requisito di cittadinanza - Art. 45 CE - Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri - Direttive 89/48/CEE e 2005/36/CE)

2011/C 204/07

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e G. Braun, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Behzadi-bSpencer, agente)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, J. Kemper, U. Karpenstein e J. Möller, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: T. Ivanov e E. Petranova, agenti), Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente), Repubblica d’Estonia (rappresentante: L. Uibo, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: L. Ostrovska, K. Drēviņa e J. Barbale, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e E. Matulionytė, agenti), Repubblica di Ungheria (rappresentanti: R. Somssich, K. Veres e M. Fehér, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentanti: E. Riedl, G. Holley e M. Aufner, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz, C. Herma e D. Lutostańska, agenti), Repubblica di Slovenia (rappresentanti: V. Klemenc e Ž. Cilenšek Bončina, agenti), Repubblica slovacca (rappresentanti: J. Čorba e B. Ricziová, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 e 45 CE — Mancato recepimento, per quanto riguarda la professione di notaio, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) — Regolamento nazionale che subordina l’esercizio della professione di notaio alla condizione di nazionalità — Nozione di «attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri»

Dispositivo

1)

Imponendo un requisito di cittadinanza per accedere alla professione di notaio, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 43 CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


9.7.2011   

IT

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C 204/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-61/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 43 CE - Libertà di stabilimento - Notai - Requisito di cittadinanza - Art. 45 CE - Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri - Direttiva 89/48/CEE)

2011/C 204/08

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Ossowski, agente)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: V. Christianos, E.-M. Mamouna e A. Samoni-Rantou, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e E. Matulionytė, agenti), Repubblica di Slovenia (rappresentanti: V. Klemenc e Ž. Cilenšek Bončina, agenti), Repubblica slovacca (rappresentanti: J. Čorba e B. Ricziová, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 45 CE e della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Normativa nazionale che subordina l'esercizio della professione notarile al requisito di cittadinanza

Dispositivo

1)

Imponendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 43 CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea, la Repubblica ellenica, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


9.7.2011   

IT

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C 204/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 maggio 2011 — Commissione europea/Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Repubblica federale di Germania, Land Sachsen-Anhalt

(Causa C-83/09 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Art. 88, nn. 2 e 3, CE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Presupposti per la ricevibilità - Motivi di annullamento invocabili - Nozione di «interessato» - Rapporto di concorrenza - Incidenza - Mercato dell’approvvigionamento)

2011/C 204/09

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross e V. Kreuschitz, agenti)

Altre parti nel procedimento: Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG (rappresentanti: R. Nierer e L. Gordalla, Rechtsanwälte), Zellstoff Stendal GmbH (rappresentanti: T. Müller-Ibold e K. Karl, Rechtsanwälte), Repubblica federale di Germania, Land Sachsen-Anhalt

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 10 dicembre 2008, causa T-388/02, Kronoply e Kronotex/Commissione, in quanto il Tribunale ha dichiarato ricevibile (benché poi respinto in quanto infondato) un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione 19 giugno 2002 di non sollevare obiezioni avverso l’aiuto concesso dalla Germania a favore della Zellstoff Stendal per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di pasta di carta — Errata valutazione dei requisiti di ricevibilità di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione della Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, proposto da un interessato ai sensi del n. 2 dello stesso articolo

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea e la Zellstoff Stendal GmbH sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009


9.7.2011   

IT

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C 204/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V./Bezirksregierung Arnsberg

(Causa C-115/09) (1)

(Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/35/CE - Accesso alla giustizia - Organizzazioni non governative per la protezione dell’ambiente)

2011/C 204/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Convenuta: Bezirksregierung Arnsberg

Con l’intervento di: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Interpretazione dell'art. 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17) — Diritto delle organizzazioni non governative di interporre appello avverso le decisioni di autorizzazione di progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale — Portata di tale diritto — Possibilità di invocare tutte le disposizioni determinanti o soltanto le disposizioni direttamente fondate sul diritto comunitario, incluse quelle che tutelano esclusivamente l'interesse della collettività e non i diritti individuali — Requisiti sostanziali in caso di limitazione alle sole disposizioni fondate sul diritto comunitario

Dispositivo

1)

L’art. 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, osta ad una normativa che non riconosca ad un’organizzazione non governativa, che opera per la protezione dell’ambiente, di cui all’art. 1, n. 2, di tale direttiva, la possibilità di far valere in giudizio, nell’ambito di un ricorso promosso contro una decisione di autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale importante» ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, la violazione di una norma derivante dal diritto dell’Unione ed avente l’obiettivo della tutela dell’ambiente, per il fatto che tale disposizione protegge esclusivamente gli interessi della collettività e non quelli dei singoli.

2)

Siffatta organizzazione non governativa può dedurre dall’art. 10 bis, terzo comma, ultima frase, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, il diritto di far valere in giudizio, nel contesto di un ricorso promosso avverso una decisione di autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale importante» ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata, la violazione delle norme del diritto nazionale derivanti dall’art. 6 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, mentre il diritto processuale nazionale non lo consente in quanto le norme invocate tutelano soltanto gli interessi della collettività e non quelli dei singoli.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


9.7.2011   

IT

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C 204/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2011 — Granducato di Lussemburgo/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-176/09) (1)

(Ricorso di annullamento - Direttiva 2009/12/CE - Diritti aeroportuali - Ambito di applicazione - Aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di passeggeri e aeroporti aventi il maggiore traffico annuale di passeggeri in ciascuno Stato membro - Validità - Principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di sussidiarietà)

2011/C 204/11

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: C. Schiltz, agente e avv. P. Kinsch)

Parte interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Troupiotis e A. Neergaard, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Karlsson e M. Moore, agenti)

Parte interveniente a sostegno dei convenuti: Commissione europea (rappresentanti: K. Simonsson e C. Vrignon, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Annullamento dell’art. 1, n. 2, ultima parte, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2009, 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70, pag. 11) — Applicazione della direttiva agli aeroporti con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro — Aeroporto di Lussemburgo-Findel — Violazione dei principi di uguaglianza di trattamento, di sussidiarietà e di proporzionalità

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

3)

La Repubblica slovacca e la Commissione europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


9.7.2011   

IT

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C 204/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Malta

(Causa C-376/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 2037/2000 - Artt. 4, n. 4, sub v), e 16 - Obbligo di eliminare i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon per usi non critici a bordo delle navi - Eccezioni - Usi critici di halon 1301 e 2402)

2011/C 204/12

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e E. Depasquale, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri e A. Buhagiar, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 4, sub v), e 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) — Controllo dell’immissione sul mercato e dell’uso di sostanze controllate — Halon — Obbligo di eliminare i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon — Sistemi di protezione ed estintori sulle navi

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


9.7.2011   

IT

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C 204/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Repubblica di Polonia) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Causa C-410/09) (1)

(Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea - Art. 58 - Direttiva 2002/21/CE - Linee direttrici della Commissione - Mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di uno Stato membro - Opponibilità)

2011/C 204/13

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy (Repubblica di Polonia)

Parti

Ricorrente: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Con l’intervento di: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Najwyższy — Interpretazione dell’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33) — Pubblicazioni degli atti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — Applicazione da parte dell’autorità di regolamentazione di uno Stato membro di orientamenti della Commissione non pubblicati nella lingua di tale Stato

Dispositivo

L’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’autorità nazionale di regolamentazione possa riferirsi alle linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica in una decisione con cui tale autorità impone taluni obblighi normativi a un operatore di servizi di comunicazioni elettroniche, e ciò nonostante tali linee direttrici non siano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di tale Stato membro, sebbene quest’ultima sia una lingua ufficiale dell’Unione.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-441/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/12/CE - Applicazione di un’aliquota ridotta - Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano e animale - Fornitura, importazione e acquisto di determinati animali vivi, segnatamente dei cavalli)

2011/C 204/14

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e agente e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Beaupère-Manokha, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. M. Wissels e M. Noort, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 96 e 98, in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Aliquota ridotta — Fornitura, importazione e acquisto di determinati animali vivi (segnatamente cavalli) non destinati alla preparazione o alla produzione di alimenti per il consumo umano o animale

Dispositivo

1)

Applicando un’aliquota d’imposta sul valore aggiunto ridotta a tutte le forniture, importazioni e a tutti gli acquisti intracomunitari di cavalli, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96 e 98, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III, della medesima.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alla spese.

3)

La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Firenze — Italia) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa

(Causa C-452/09) (1)

(Direttiva 82/76/CEE - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi - Medici - Conseguimento della specializzazione - Remunerazione nel corso del periodo di formazione - Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle remunerazioni periodiche)

2011/C 204/15

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d’Appello di Firenze

Parti

Ricorrenti: Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle

Convenuti: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d’Appello di Firenze — Interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21) — Formazione di medici specialisti — Diritto ad un compenso adeguato durante il periodo di formazione — Effetto diretto in mancanza di trasposizione della direttiva — Possibilità per lo Stato di eccepire la prescrizione quinquennale o decennale ordinaria di un diritto nascente dalla direttiva in parola, per il periodo antecedente la prima legge attuativa

Dispositivo

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


9.7.2011   

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C 204/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-453/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Applicazione di un’aliquota ridotta - Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale - Cessioni, importazioni e acquisti di determinati animali vivi, in particolare di cavalli)

2011/C 204/16

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e C. Blaschke, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Beaupère-Manokha, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. M. Wissels e M. Noort, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 96 et 98, letti in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Aliquota ridotta — Cessione, importazione e acquisto di determinati animali vivi (in particolare cavalli) non destinati ad essere utilizzati nella preparazione o produzione di alimenti per il consumo umano o animale

Dispositivo

1)

Applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto al complesso delle cessioni, delle importazioni e degli acquisti intracomunitari di cavalli, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96 e 98 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l’allegato III della stessa.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3)

La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


9.7.2011   

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C 204/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen — Svezia) — Konsumentombudsmannen/Ving Sverige AB

(Causa C-122/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2005/29/CE - Artt. 2, lett. i), e 7, n. 4 - Comunicazione commerciale pubblicata in un giornale - Nozione di invito all’acquisto - Prezzo di partenza - Informazioni che devono essere contenute in un invito all’acquisto)

2011/C 204/17

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Marknadsdomstolen

Parti

Ricorrente: Konsumentombudsmannen

Convenuta: Ving Sverige AB

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Marknadsdomstolen — Interpretazione degli artt. 2, lett. i), e 7, n. 4, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, 19 maggio 1998, 98/27/CE, e 23 settembre 2002, 2002/65/CE, e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, n. 2006 (GU L 149, pag. 22) — Annuncio, pubblicato in un giornale, riguardante una campagna promozionale rivolta ai consumatori relativa a viaggi tutto compreso verso una destinazione determinata durante un periodo fisso con indicazione di un prezzo di partenza — Nozione di invito all’acquisto — Obblighi relativi alle informazioni da fornire nel mezzo di commercializzazione di un prodotto

Dispositivo

1)

L’espressione «pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto», contenuta nell’art. 2, lett. i), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che sussiste un invito all’acquisto quando le informazioni sul prodotto commercializzato e sul relativo prezzo sono sufficienti per consentire al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale, senza che sia necessario che la comunicazione commerciale comporti anche un mezzo concreto di acquistare il prodotto oppure che avvenga in prossimità o in occasione di un tale mezzo.

2)

L’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che il requisito relativo all’indicazione del prezzo del prodotto può considerarsi soddisfatto se la comunicazione commerciale contiene un prezzo «a partire da», o prezzo di partenza, ovverosia il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto o il tipo di prodotti commercializzato, quando esso è disponibile anche in altre varianti o con un contenuto diverso, a prezzi non indicati. Spetta al giudice del rinvio verificare, a seconda della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto utilizzato per la comunicazione commerciale, se la menzione di un prezzo di partenza consenta al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale.

3)

L’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che una rappresentazione verbale o visiva del prodotto permette di soddisfare il requisito relativo all’indicazione delle caratteristiche del prodotto, anche nel caso in cui una stessa rappresentazione verbale o visiva sia utilizzata per designare un prodotto offerto in più varianti. Spetta al giudice del rinvio stabilire, a seconda dei casi, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto utilizzato per la comunicazione, se il consumatore disponga di informazioni sufficienti a identificare e distinguere il prodotto al fine di prendere una decisione di natura commerciale.

4)

L’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che può essere sufficiente che il professionista indichi solamente alcune delle caratteristiche principali di un prodotto, rinviando per il resto al proprio sito Internet, a condizione che tale sito fornisca le informazioni rilevanti relative alle caratteristiche principali del prodotto, al prezzo e alle altre condizioni, come richiesto dall’art. 7 di tale direttiva. Spetta al giudice del rinvio valutare, caso per caso, prendendo in considerazione il contesto dell’invito all’acquisto, il mezzo di comunicazione impiegato nonché la natura e le caratteristiche del prodotto, se la sola indicazione di alcune caratteristiche principali del prodotto permetta al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

5)

L’art. 7, n. 4, lett. c), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che la sola indicazione di un prezzo «a partire da», o prezzo di partenza, in un invito all’acquisto non può essere considerata di per sé come un’omissione ingannevole. Spetta al giudice del rinvio stabilire se l’indicazione di un prezzo di partenza sia sufficiente affinché siano considerati soddisfatti i requisiti relativi alla menzione del prezzo come definiti da detta disposizione. Tale giudice dovrà segnatamente verificare se l’omissione delle modalità di calcolo del prezzo finale impedisca al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, di conseguenza, lo induca a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Ad esso spetta altresì prendere in considerazione i limiti inerenti al supporto impiegato per la comunicazione, la natura e le caratteristiche del prodotto nonché le altre misure che il professionista ha effettivamente adottato per mettere le informazioni a disposizione del consumatore.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


9.7.2011   

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C 204/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Mathilde Grasser/Freistaat Bayern

(Causa C-184/10) (1)

(Direttiva 91/439/CEE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Patente di guida rilasciata da uno Stato membro in violazione del requisito di residenza - Rifiuto di riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante fondato unicamente sulla violazione del requisito di residenza)

2011/C 204/18

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Mathilde Grasser

Convenuto: Freistaat Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Patente di guida rilasciata da uno Stato membro ad un cittadino di un altro Stato membro avente la propria residenza normale, al momento del rilascio, nel territorio di quest’ultimo Stato e mai sottoposto ad una misura di ritiro della patente di guida nazionale — Facoltà degli Stati membri di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, adducendo unicamente la violazione del requisito della residenza

Dispositivo

Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 giugno 2008, 2008/65/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere nel suo territorio la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora sia dimostrato, sulla base delle annotazioni figuranti su tale patente, che il requisito della residenza normale, previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), della citata direttiva, non è stato rispettato. Il fatto che lo Stato membro ospitante non abbia adottato nei confronti del titolare di detta patente alcun provvedimento ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva summenzionata è privo di rilevanza al riguardo.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


9.7.2011   

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C 204/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 19 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Spagna) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo (C-261/10)/Gerardo García SL

(Cause riunite C-256/10 e C-261/10) (1)

(Direttiva 2003/10/CE - Valori di esposizione - Rumore - Protezione dell’udito - Effetto utile)

2011/C 204/19

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti

Ricorrenti: David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo (C-261/10)

Convenuta: Gerardo García SL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 42, pag. 38) — Superamento dei valori del livello di esposizione ai rumori tali per cui è necessario intervenire per evitare o ridurre il livello di esposizione — Effetto utile della direttiva

Dispositivo

1)

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2007, 2007/30/CE, dev’essere interpretata nel senso che un datore di lavoro nella cui impresa il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto degli effetti dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito, non adempie agli obblighi derivanti da tale direttiva mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori siffatti dispositivi di protezione dell’udito che consentono di ridurre l’esposizione giornaliera al rumore al di sotto degli 80 dB(A), poiché tale datore di lavoro ha l’obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell’udito.

2)

La direttiva 2003/10, come modificata dalla direttiva 2007/30, dev’essere interpretata nel senso che non impone a un datore di lavoro — per il solo fatto di non avere applicato un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre il livello di esposizione giornaliera al rumore — di versare un’indennità salariale ai lavoratori che siano esposti a un livello di rumore superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell’udito. Tuttavia, il diritto nazionale deve prevedere adeguati meccanismi atti a garantire che un lavoratore esposto a un livello di rumore superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito, possa pretendere il rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi preventivi previsti all’art. 5, n. 2, di tale direttiva.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


9.7.2011   

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C 204/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 maggio 2011 — Union Investment Privatfonds GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Unicre-Cartão International De Crédito SA

(Causa C-308/10 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Opposizione - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 74, n. 2 - Prove non presentate a sostegno dell’opposizione entro il termine impartito a tal fine - Mancata presa in considerazione - Potere discrezionale della commissione di ricorso)

2011/C 204/20

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Union Investment Privatfonds GmbH (rappresentante: J. Zindel, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Unicre-Cartão International De Crédito SA

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza della Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 — Union Investment Privatfonds/UAMI — Unicre-Cartão International De Crédito, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi nazionali figurativi UniFLEXIO, UniVARIO e UniZERO, per prodotti e servizi delle classi 35 e 36, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 ottobre 2006, che respinge il ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione della ricorrente alla registrazione del marchio comunitario figurativo unibanco, per prodotti delle classi 36 e 38 — Interpretazione erronea dell’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 — Potere discrezionale della commissione di ricorso per quanto riguarda le prove non presentate a sostegno dell’opposizione entro il termine fissato a tale scopo

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Union Investment Privatfonds GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


9.7.2011   

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C 204/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Delphi Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-423/10) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Connettori elettrici - Sottovoce 8536 69 - Spine e prese di corrente)

2011/C 204/21

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Delphi Deutschland GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1), 27 ottobre 2005, n. 1719 (GU L 286, pag. 1) e 17 ottobre 2006, n. 1549 (GU L 301, pag. 1) — Elementi di connessione elettrica destinati ad essere crimpati all’estremità del filo conduttore e incastrati in un contenitore di plastica al fine di collegare due cavi — Classificazione nella sottovoce 8536 69 della nomenclatura combinata

Dispositivo

La sottovoce 8536 69 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata per gli anni 2005, 2006 e 2007, rispettivamente, dai regolamenti (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, 27 ottobre 2005, n. 1719, e 17 ottobre 2006, n. 1549, deve essere interpretata nel senso che connettori elettrici come quelli oggetto della causa principale non sono esclusi dalla citata sottovoce allorché non garantiscono l’isolamento della linea nel punto di collegamento o costituiscono meri componenti delle spine e delle prese prodotte in una fase successiva, purché essi consentano connessioni elettriche multiple — per esempio tra dispositivi, cavi e board — semplicemente inserendo il maschio nella femmina senza alcun bisogno di operazioni di assemblaggio.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


9.7.2011   

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C 204/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 18 marzo 2011 — Folien Fischer AG e Fofitec AG/RITRAMA SpA

(Causa C-133/11)

2011/C 204/22

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Folien Fischer AG e Fofitec AG

Resistente: RITRAMA SpA

Questione pregiudiziale

Se l’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che il foro dell’illecito possa essere invocato anche ai fini dell’esperimento di un’azione di accertamento negativo con la quale il potenziale autore del danno chieda di dichiararsi che al potenziale danneggiato non spetta alcuna azione da atto illecito (nel caso in esame: violazione di norme antitrust) derivante da una determinata situazione di fatto.


(1)  GU L 12, pag. 1.


9.7.2011   

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C 204/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 28 marzo 2011 — Condor Flugdienst GmbH/Jürgen Dörschel

(Causa C-151/11)

2011/C 204/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Condor Flugdienst GmbH

Convenuta: Jürgen Dörschel

Questioni pregiudiziali

1)

Se al passeggero spetti la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del regolamento (1), nell’ipotesi in cui, dopo un decollo conforme al programma, il volo venga interrotto e l’aeromobile rientri all’aeroporto di partenza prima di aver raggiunto la destinazione finale, per poi ripartire con un ritardo rilevante ai fini di una compensazione pecuniaria.

2)

Se già si configuri un’interruzione qualora, dopo la chiusura delle porte dell’aeromobile, non si prosegua nell’operazione di trasporto aereo, e a partire da quale momento si sia in presenza, anziché di un ritardo nella partenza, di una interruzione della stessa.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


9.7.2011   

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C 204/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht München (Germania) il 28 marzo 2011 — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH

(Causa C-152/11)

2011/C 204/24

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht München

Parti

Ricorrente: Johann Odar

Resistente: Baxter Deutschland GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se una disposizione nazionale che prevede l’ammissibilità di una disparità di trattamento in ragione dell’età nel caso in cui le parti aziendali, nell’ambito di un regime aziendale di previdenza sociale, abbiano escluso dal beneficio delle prestazioni dovute in base al piano sociale i dipendenti garantiti sotto il profilo economico, in quanto questi, eventualmente dopo aver percepito un sussidio di disoccupazione, hanno diritto alla pensione, sia contraria al divieto di discriminazione in base all’età sancito dagli artt. 1 e 16 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (1), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, o se una siffatta disparità di trattamento sia giustificata ai sensi dell’art. 6, n. 3, secondo periodo, lett. a), della direttiva 2000/78/CE.

2)

Se una disposizione nazionale che prevede l’ammissibilità di una disparità di trattamento in ragione dell’età nel caso in cui le parti aziendali, nell’ambito di un regime aziendale di previdenza sociale, abbiano escluso dal beneficio delle prestazioni dovute in base al piano sociale i dipendenti garantiti sotto il profilo economico, in quanto questi, eventualmente dopo aver percepito un sussidio di disoccupazione, hanno diritto alla pensione, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione di un handicap ai sensi degli artt. 1 e 16 della direttiva 2000/78/CE.

3)

Se una disposizione contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di collaboratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze aziendali, si proceda ad un calcolo alternativo dell’indennità di liquidazione sulla base della prima data utile per il pensionamento, e preveda inoltre che, rispetto al metodo di calcolo regolare — il quale fa riferimento, segnatamente, alla durata dell’anzianità di servizio — debba essere versata l’indennità di importo inferiore, tuttavia in ogni caso non inferiore alla metà dell’indennità regolare, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione dell’età ai sensi degli artt. 1 e 16 della direttiva 2000/78/CE, o se una siffatta disparità di trattamento sia giustificata ai sensi dell’art. 6, n. 1, secondo periodo, lett. a), della direttiva 2000/78/CE.

4)

Se una disposizione contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di collaboratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze aziendali, si proceda ad un calcolo alternativo dell’indennità di liquidazione sulla base della prima data utile per il pensionamento; e preveda inoltre che, rispetto al metodo di calcolo regolare —, il quale fa riferimento, segnatamente, alla durata dell’anzianità di servizio — debba essere versata l’indennità di importo inferiore, in ogni caso non inferiore alla metà dell’indennità regolare, e che, nel caso del metodo alternativo di calcolo, venga fatto riferimento ad una pensione di vecchiaia versata in forza di un handicap, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione di un handicap ai sensi degli artt. 1 e 16 della direttiva 2000/78/CE.


(1)  GU L 303, pag. 16.


9.7.2011   

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C 204/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 1o aprile 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. e Minister Finansów

(Causa C-160/11)

2011/C 204/25

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrenti in cassazione: Bawaria Motors Spółka z o.o., Minister Finansów

Questioni pregiudiziali

Se la normativa risultante dagli artt. 313, n. 1 e 314, in combinato disposto con l'art. 136, nonché con l'art. 315 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (omissis; in prosieguo: la direttiva 112) debba essere interpretata nel senso che autorizza l'applicazione alle cessioni di beni d'occasione del regime speciale del «margine» per i soggetti passivi-rivenditori anche nel caso in cui essi effettuano rivendite di autovetture personali ed altri autoveicoli acquistati, a cui si è applicata, in forza delle disposizioni nazionali polacche adottate al par. 13, n. 1, punto 5 del regolamento del Ministro delle finanze del 28 novembre 2008 sull'attuazione di talune norme della legge relativa all'imposta sui beni e sui servizi (Dz. U. nr. 212, pos. 1336 con modifiche), l'esenzione dall'imposta sulla cessione di autovetture personali ed altri autoveicoli da parte di soggetti passivi ai quali, all'atto del loro acquisto, spettava solo il diritto alla detrazione parziale dell'imposta a monte a norma dell'art. 86, n. 3, della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi (Dz. U. nr. 54, pos. 535 con modifiche; in prosieguo: la legge sull'IVA), qualora tali autovetture ed autoveicoli fossero beni d'occasione ai sensi dell'art. 43, n. 2, della legge sull'IVA nonché dell'art. 311, n. 1, 1) della direttiva 112.


(1)  GU L 347, pag. 1.


9.7.2011   

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C 204/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 13 aprile 2011 — HID, BA/Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Causa C-175/11)

2011/C 204/26

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: HID, BA

Convenuti: Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE (1) o i principi generali di diritto dell’Unione europea precludano a uno Stato membro di adottare misure amministrative le quali prevedano che una categoria di domande d’asilo, definita sulla base della nazionalità o del paese d’origine del richiedente asilo, sia valutata e decisa secondo il procedimento accelerato o in via prioritaria.

2)

Se l’art. 39 di detta direttiva del Consiglio, in combinato con il ventisettesimo «considerando» della stessa e con l’art. 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che il mezzo di impugnazione efficace ivi richiesto sia previsto dalla normativa nazionale quando la funzione di riesame o di ricorso rispetto alla decisione in prima istanza sulle domande è attribuita dalla legge a un ricorso dinanzi a un tribunale istituito da una legge e competente a emettere decisioni vincolanti in favore del richiedente asilo su tutte le questioni di diritto o di fatto relative alla domanda, nonostante l’esistenza di meccanismi amministrativi e organizzativi che riguardano tutti o solo alcuni dei seguenti aspetti:

il fatto che un ministro del governo conservi un potere discrezionale residuale di invertire una decisione negativa su una domanda di asilo;

l’esistenza di legami organizzativi o amministrativi tra gli organi responsabili della decisione in prima istanza e quelli responsabili della decisione sul ricorso;

il fatto che i membri del Tribunal con potere decisionale siano nominati dal Ministro e svolgano le loro funzioni a tempo parziale per un periodo di tre anni e siano remunerati per ciascun singolo caso;

il fatto che il Ministro mantenga il potere di impartire ordini del genere specificato nelle sezioni 12, 16, n. 2B, lettera b) e 16, n. 11, della summenzionata legge.


(1)  GU L 326, pag. 13.


9.7.2011   

IT

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C 204/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshofs (Austria) il 22 aprile 2011 — Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi e Wadat Yusufi

(Causa C-190/11)

2011/C 204/27

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Daniela Mühlleitner

Convenuti: Ahmad Yusufi e Wadat Yusufi

Questione pregiudiziale

Se l’applicazione dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») (1) presupponga che il contratto tra consumatore e imprenditore sia stato concluso a distanza.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


9.7.2011   

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C 204/15


Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-193/11)

2011/C 204/28

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo applicato il regime speciale dell’IVA per le agenzie di viaggio alle vendite di servizi turistici a persone che non sono viaggiatori, come dispone l’art. 119, n. 3, dell’ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (legge dell’11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi, in prosieguo: legge polacca sull’IVA), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1);

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

A parere della Commissione l’applicazione da parte della Repubblica di Polonia, ai sensi dell’art. 119 della legge polacca sull’IVA, del regime speciale dell’IVA per le agenzie di viaggio anche qualora l’acquirente di un servizio turistico sia un soggetto diverso dal viaggiatore, non è compatibile con le disposizioni attualmente vigenti degli artt. 306/310 della direttiva 2006/112/CE.

A sostegno della sua tesi, la Commissione fa valere che gli artt. 306-310 della direttiva 2006/112/CE sono in vigore nel medesimo testo corrispondente alla precedente versione dell’art. 26 della sesta direttiva IVA. Cinque tra le versioni linguistiche ufficiali del testo allora vigente (cioè tutte tranne la versione in lingua inglese) erano tra loro integralmente compatibili ed impiegavano l’espressione «viaggiatore» nell’intero testo dell’art. 26. L’impiego del termine «acquirente» figura unicamente in alcune versioni linguistiche dell’art. 306 basate sulla versione linguistica inglese. Tuttavia, anche in tali casi, nelle successive disposizioni relative al regime speciale (artt. 307-310), viene impiegata l’espressione «viaggiatore», il che indica un uso erroneo dell’espressione «acquirente» di cui all’art. 306.

Inoltre, anche se si concordasse con l’opinione che la finalità del regime speciale di IVA per le agenzie di viaggio, cioè la semplificazione della liquidazione dell’imposta, sarebbe effettivamente perseguita grazie ad un’interpretazione che tenga conto degli acquirenti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che non è ammissibile un’applicazione del regime in parola che si fondi esclusivamente su un’interpretazione teleologica, contro la decisione univoca del legislatore dell’Unione risultante dal contenuto delle disposizioni attualmente in vigore.


(1)  GU L 347, pag. 1.


9.7.2011   

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C 204/15


Ricorso proposto il 28 aprile 2011 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 febbraio 2011, causa T-3/09, Repubblica italiana/Commissione europea

(Causa C-200/11 P)

2011/C 204/29

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-3/09 e, decidendo il merito, la decisione della Commissione del 21.10.2008 relativa all’aiuto di Stato C 20/2008 (ex N 62/2008) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante modifica del regime di aiuto N 59/2004 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, portante il numero C(2008) 6015 definitivo.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica italiana ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza 3 febbraio 2011, causa T-3/09, con cui il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso dell’Italia avverso la decisione della Commissione del 21.X.2008 relativa all’aiuto di Stato C 20/2008 (ex N 62/2008) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/2004 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, portante il numero C(2008) 6015 definitivo, notificata alla Repubblica italiana in data 22.10.2008 con nota 22.10.2008 n. SG-Greffe (2008) D/206436.

A sostegno dell’impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto:

 

Primo motivo. Errore di fatto e violazione degli artt. 87, n. 1, e 88, n. 3, CE, dell’art. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 659/1999 (1) e dell’art. 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 (2).

L’Italia, con la legge finanziaria 2008, ha soltanto inteso integrare il finanziamento dell’aiuto alla cantieristica di cui alla legge finanziaria 2004 e al Decreto Ministeriale 2.2.2004, già autorizzato dalla Commissione in base al regolamento (CE) 1177/2002 (3) (regolamento MDT), senza modificare i presupposti dell’aiuto stesso, né le imprese e i contratti che potevano beneficiarne. Il finanziamento si era infatti esaurito perché erano pervenute più domande del previsto. Per la sua intrinseca struttura, quel tipo di aiuto non può avere un importo complessivo predeterminato; quindi integrarne il finanziamento non può significare introdurre una modifica sostanziale dell’aiuto già autorizzato, cioè un aiuto nuovo. Il Tribunale ha errato nel non tenere conto di questi dati.

 

Secondo motivo. Violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1177/2002.

La Commissione ha ritenuto che la legge finanziaria 2008 costituisse un aiuto nuovo perché il regime di cui al regolamento MDT era scaduto il 31 marzo 2005 e non era più applicabile dopo tale data. Ciò non è esatto, perché questa data segnava soltanto la data limite entro la quale dovevano essere stipulati i contratti di costruzione navale che potevano essere agevolati; lo stesso regolamento però prevedeva poi che i contributi dovessero essere erogati alle imprese che avessero consegnato le navi entro tre anni dalla data di stipula (salvo proroga di non oltre tre ulteriori anni). Il regolamento poteva, quindi, essere applicato a quei contratti quantomeno fino al 31 marzo 2008. La legge finanziaria 2008, che fu approvata il 24.12.2007 è, appunto, una misura di applicazione del regolamento rivolta a consentire i pagamenti degli aiuti a tutti i contratti stipulati entro il 31 marzo 2005. Essa trovava, pertanto, la sua base giuridica nel regolamento MDT, che la Commissione avrebbe dovuto applicare per autorizzarla. Il Tribunale ha errato nel ritenere che con il 31 marzo 2005 cessasse ogni potere della Commissione di valutare misure inerenti alla cantieristica alla stregua del regolamento MDT, anche se riferite a contratti stipulati entro il 31 marzo 2005.

 

Terzo motivo. Violazione degli artt. 87, nn. 2 e 3, e 88, n. 3, CE. Violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione (art. 253 CE).

La Commissione ha ritenuto che nessuna norma del trattato o di altre fonti comportasse che l’aiuto di cui alla legge finanziaria 2008 fosse compatibile con il mercato comune. Ciò è erroneo, perché si trattava della difesa della cantieristica comunitaria dal dumping coreano, il che avrebbe potuto rendere applicabili l’art. 87, n. 3, lett. b) (progetti comunitari di rilevante interesse), o l’art. 87, n. 3, lett. c) (aiuti allo sviluppo di un determinato settore economico), e in ogni caso il principio di proporzionalità: agevolare soltanto alcuni contratti e non altri perché era esaurito il finanziamento avrebbe infatti costituito un mezzo sproporzionato di tutela della finanza pubblica in quanto avrebbe determinato una grave distorsione nella concorrenza tra le imprese interessate. La Commissione non ha preso in esame nessuna di queste possibili ragioni di deroga al divieto di aiuti di Stato. Il Tribunale ha errato nel ritenere che l’Italia non avesse prospettato alcun motivo di deroga al divieto di aiuti di Stato, in particolare sotto il profilo della disparità di trattamento e della distorsione della concorrenza che si sarebbe verificata negando gli aiuti a talune imprese e concedendoli ad altre che si trovavano nella medesima situazione. Esso ha, inoltre, errato nel ritenere che la decisione della Commissione fosse adeguatamente motivata.

 

Quarto motivo. Violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di parità di trattamento (non discriminazione).

Comunque, dopo che la Commissione aveva approvato il regime di cui al DM 2.2.2004, vi era un legittimo affidamento che venisse approvata anche una legge che si limitava a integrare il finanziamento di quello stesso regime. Ciò era imposto inoltre dal principio di parità di trattamento o di non discriminazione, poiché a causa dell’esaurimento del finanziamento solo taluni operatori avevano ricevuto l’aiuto e non l’avevano ricevuto altri che si trovavano in una condizione identica. Il Tribunale ha errato nel ritenere che fosse chiaro all’Italia e agli interessati che la decisione di approvazione del 2004 limitava gli aiuti concedibili all’importo totale di 10 milioni di Euro. Al contrario, sussisteva l’affidamento che tutti gli aventi diritto potessero ottenere il contributo.


(1)  GU L 83, pag. 1

(2)  GU L 140, pag. 1.

(3)  GU L 172, pag. 1.


9.7.2011   

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C 204/16


Impugnazione proposta il 27 aprile 2011 dall’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-55/08, Union des Associations Européennes de Football (UEFA)/Commissione europea

(Causa C-201/11P)

2011/C 204/30

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Union des Associations Européennes de Football (UEFA) (rappresentanti: D. Anderson QC, D. Piccinin, Barrister, B. Keane, Solicitor, T. McQuail, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

a)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione della direttiva 89/552 (1), sia per quanto riguarda il requisito della chiarezza e della trasparenza che per quanto riguarda la qualificazione del campionato europeo di calcio (EURO) come evento di particolare rilevanza per la società.

b)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza.

c)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione delle disposizioni del Trattato riguardanti la libera prestazione di servizi e il principio di proporzionalità.

d)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione del diritto di proprietà della UEFA.

e)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che la decisione contestata contenesse una motivazione adeguata riguardo (i) alla qualificazione del campionato europeo di calcio come evento di particolare rilevanza per la società, (ii) alla concorrenza (iii) alla libera prestazione di servizi e (iv) ai diritti di proprietà.


(1)  Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).


9.7.2011   

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C 204/17


Impugnazione proposta il 13 maggio 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e a./Commissione

(Causa C-231/11 P)

2011/C 204/31

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, R. Sauer, N. von Lingen, agenti)

Altre parti nel procedimento: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia,

 

in primo luogo, in via principale,

annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, nella parte in cui si basa sulla considerazione del Tribunale, di cui al punto 157 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione sarebbe obbligata a determinare i rispettivi importi pro quota delle singole società a cui queste ultime sono state condannate in solido;

annullare il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, nella parte in cui il Tribunale, ai sensi delle considerazioni di cui al punto 158 in combinato disposto con i punti 245, 247, 262 e 263 della sentenza impugnata, stabilisce nuovamente le ammende, inclusa una determinazione della quota di ammenda inflitta a ogni singola società;

 

in secondo luogo, in subordine,

annullare la sentenza del Tribunale 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, nella parte in cui impone alla Commissione, ai sensi del punto 157 della sentenza impugnata, l’obbligo di determinare i rispettivi importi pro quota delle singole società a cui queste ultime sono state condannate in solido;

annullare la sentenza del Tribunale 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, nella parte in cui il Tribunale, ai sensi delle considerazioni di cui al punto 158 della sentenza impugnata, determina, ai punti 245, 247, 262 e 263 della sentenza, la quota di ammenda inflitta alle singole società, modificando così la decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., caso COMP/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas;

 

in terzo luogo,

respingere i ricorsi nelle cause T-122/07, T-123/07 e T-124/07 relativi alla domanda di annullamento dell’art. 2, lett. j), k) e l), della decisione C(2006) 6762 def.;

 

in quarto luogo,

condannare le convenute e ricorrenti nella causa dinanzi al Tribunale alle spese dell’impugnazione nonché della causa di primo grado.

Motivi e principali argomenti

1)

L’obbligo imposto alla Commissione di determinare le quote individuali di responsabilità nei rapporti interni tra i condebitori solidali non terrebbe conto dei limiti alle competenze e agli obblighi assegnati alla Commissione in virtù dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003 ed interferirebbe negli ordinamenti giuridici nazionali. Tali competenze ed obblighi comprenderebbero i rapporti verso l’esterno, vale a dire la comminazione di ammende e, se del caso, la determinazione della responsabilità solidale dei destinatari della decisione. Al contrario, il rapporto interno dei condebitori solidali risultante dalla determinazione della responsabilità solidale, incluse possibili azioni di regresso tra i condebitori solidali, sarebbe sostanzialmente regolato dal diritto degli Stati membri.

2)

Determinando in maniera vincolante le quote di responsabilità nei rapporti interni, con riguardo ad eventuali diritti di chiedere un risarcimento dinanzi ai tribunali nazionali, il Tribunale avrebbe oltrepassato i limiti della sua competenza di merito.

3)

L’obbligo della Commissione, stabilito dal Tribunale, di regolare in maniera esauriente gli effetti giuridici risultanti dall’obbligazione solidale non potrebbe basarsi sul principio di personalità delle pene e delle sanzioni citato in proposito dal Tribunale; esso sarebbe peraltro contrario al principio della responsabilità delle imprese per violazioni degli artt. 101 TFUE e 102 TFUE.

4)

Effettuando una ripartizione della responsabilità nei rapporti interni e modificando implicitamente la decisione che non è stata oggetto di istanza né è stata sufficientemente dibattuta, il Tribunale avrebbe statuito ultra petita ed avrebbe violato il principio del contraddittorio.

5)

Inoltre, il Tribunale non rispetterebbe l’obbligo di motivazione, in quanto le motivazioni fondamentali non risulterebbero con sufficiente chiarezza dalla sentenza ed il Tribunale non si sarebbe occupato in modo approfondito degli argomenti esposti dalla Commissione con riguardo all’obbligazione solidale.

6)

Infine, la sentenza interferirebbe nella discrezionalità della Commissione nello stabilire i soggetti responsabili.


9.7.2011   

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C 204/18


Impugnazione proposta il 16 maggio 2011 dalla Siemens Transmission & Distribution Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e a./Commissione

(Causa C-232/11 P)

2011/C 204/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Siemens Transmission & Distribution Ltd (rappresentanti: avv.ti H. Wollmann, F. Urlesberger)

Altre parti nel procedimento: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

modificare il punto 3, quarto trattino, della sentenza impugnata, in modo che l’ammenda ivi comminata per la Reyrolle venga ridotta di almeno EUR 7 400 000;

in subordine, annullare il punto 3 della sentenza impugnata nella parte in cui riguarda la Reyrolle e rinviare la causa al Tribunale;

in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere una violazione del principio di personalità delle pene e delle sanzioni. Nell’esercizio del suo potere di controllo giurisdizionale di merito, il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo l’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto non avrebbe sanzionato l’impresa Rolls-Royce/Reyrolle per il periodo dal 1988 al 1998 in maniera proporzionata a tale impresa, bensì avrebbe invece adeguato la sanzione al potere economico di una singola unità economica sorto solo molti anni dopo (con la vendita della Reyrolle alla VA Technologie).

La ricorrente deduce inoltre una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, principi saldamente radicati nella giurisprudenza del Tribunale. Nell’ambito dell’art. 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale avrebbe sistematicamente applicato metodi di calcolo diversi, i quali avrebbero sensibilmente penalizzato la ricorrente rispetto agli altri destinatari dell’ammenda. Non sarebbe ravvisabile una motivazione oggettiva per tale disparità di trattamento.


9.7.2011   

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C 204/18


Impugnazione proposta il 16 maggio 2011 dalla Siemens Transmission & Distribution SA e dalla Nuova Magrini Galileo SpA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich e altri/Commissione

(Causa C-233/11 P)

2011/C 204/33

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Siemens Transmission & Distribution SA e Nuova Magrini Galileo SpA (rappresentanti: avv.ti H. Wollmann, F. Urlesberger)

Altre parti nel procedimento: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia

annullare il punto 2 della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite da T-122/07 a T-124/07, nella parte in cui dichiara nullo l’art. 2, lett. j) e k), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas;

annullare il punto 3, primo trattino, della sentenza impugnata, nonché confermare l’art. 2, lett. j) e k), della decisione della Commissione C(2006) 6762 def. e dichiarare, con riguardo all’art. 2, lett. k), di tale decisione, che ognuno dei debitori solidali deve farsi carico di un terzo dell’importo di EUR 4 500 000 in rapporto ai suoi condebitori;

in subordine, annullare il punto 3, primo trattino, della sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;

in ogni caso, annullare il punto 7 della sentenza impugnata e condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento nella causa T-124/07 nonché della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale avrebbe dichiarato nulla anche l’ammenda comminata solo alla Schneider Electric SA e l’avrebbe cumulata in modo inammissibile con il debito solidale delle ricorrenti, statuendo ultra petita rispetto a quanto chiesto dalle ricorrenti nella causa dinanzi al Tribunale. La sentenza impugnata violerebbe al riguardo principi giuridici essenziali. Il Tribunale avrebbe quindi violato il principio della domanda e avrebbe disconosciuto il principio, contenuto implicitamente nell’art. 263 TFUE, in base al quale nessuno può rivendicare un diritto per conto di un altro.

Il Tribunale avrebbe inoltre interferito, statuendo ultra petita rispetto a quanto chiesto dalle ricorrenti nella causa dinanzi al Tribunale, nella decisione della Commissione, già passata in giudicato, nei confronti della Schneider Electric SA. Tale inammissibile interferenza in una decisione già passata in giudicato violerebbe il principio della certezza del diritto.

Alle ricorrenti non sarebbe stata data alcuna possibilità di prendere posizione rispetto a constatazioni essenziali del Tribunale. Ciò rappresenterebbe un vizio procedurale dinanzi al Tribunale, in quanto sarebbe così stato violato il diritto delle ricorrenti ad essere sentite ai sensi dell’art. 6 della CEDU.


Tribunale

9.7.2011   

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C 204/20


Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — NLG/Commissione

(Cause riunite T-109/05 e T-444/05) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti gli elementi di costi che derivano dagli obblighi di servizio pubblico in materia di aiuti di Stato - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo - Segreto professionale - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Documenti provenienti da uno Stato membro)

2011/C 204/34

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG), già Navigazione Libera del Golfo SpA (Napoli), (rappresentanti: avv.ti S. Ravenna e A. Abate)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e V. Di Bucci, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente I. Braguglia, agente, e M. Fiorilli, avvocato dello Stato, successivamente M. Fiorilli e R. Adam, agente, e infine I. Bruni, avvocato dello Stato) (causa T-444/05); Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti) (causa T-444/05); Caremar SpA (Napoli) (rappresentanti: inizialmente gli avv.ti G.M. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente gli avv.ti Roberti, Bellitti e I. Perego) (cause T-109/05 e T-444/05)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 3 febbraio 2005, D(2005) 997, e 12 ottobre 2005, D(2005) 9766, che negano alla ricorrente l’accesso a taluni dati che non sono riprodotti nella versione pubblicata della decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2005, L 53, pag. 29)

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 3 febbraio 2005, D(2005) 997, è annullata nella parte in cui riguarda il diniego di accesso agli elementi dettagliati dei sovraccosti sostenuti su base annua dalla Caremar SpA relativi ai servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea Napoli-Beverello/Capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci.

2)

Il ricorso nella causa T-109/05 è respinto per il resto.

3)

La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG); quest’ultima sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione nella causa T-109/05.

4)

La Caremar sopporterà le proprie spese nella causa T-109/05.

5)

La decisione della Commissione 12 ottobre 2005, D(2005) 9766, è annullata.

6)

La Commissione europea è condannata alle spese nella causa T-444/05.

7)

La Repubblica italiana, il Consiglio dell’Unione europea e la Caremar sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005.


9.7.2011   

IT

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C 204/20


Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — Batchelor/Commissione

(Causa T-250/08) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti scambiati nell’ambito della valutazione della compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate in materia di attività televisive - Diniego d’accesso - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile)

2011/C 204/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edward William Batchelor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente F. Young, solicitor, A. Barav, barrister, e D. Reymond, avvocato, successivamente A. Barav, D. Reymond, e F. Carlin, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Docksey, C. O’Reilly e P. Costa de Oliveira, agenti, successivamente C. O’Reilly e P. Costa de Oliveira)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: B. Weis Fogh e S. Juul Jørgensen, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, L. Seeboruth e I. Rao, agenti, successivamente I. Rao, assistita da G. Facenna e T. de la Mare, barristers)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del segretario generale della Commissione 16 maggio 2008, che nega l’accesso a taluni documenti scambiati nell’ambito della valutazione della compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell’art. 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), e, dall’altro, la domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto della stessa domanda che si considera adottata in data 9 aprile 2008

Dispositivo

1)

Il ricorso contro la decisione implicita di rigetto che si considera adottata il 9 aprile 2008 è dichiarato irricevibile.

2)

La decisione del segretario generale della Commissione europea 16 maggio 2008 è annullata, ad esclusione della parte in cui riguarda i dati contenuti nei primi due allegati della lettera del 19 febbraio 2007, rispetto ai quali è stata invocata l’eccezione di cui all’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

3)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal sig. Edward William Batchelor.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute a causa del suo intervento dal sig. Batchelor.

5)

Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


9.7.2011   

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C 204/21


Sentenza del Tribunale 25 maggio 2011 — Prinz von Hannover/UAMI (Rappresentazione di uno stemma)

(Causa T-397/09) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio figurativo comunitario che rappresenta uno stemma - Impedimento assoluto alla registrazione - Imitazione dal punto di vista araldico dell’emblema di uno Stato - Art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Art. 6 ter della convenzione di Parigi)

2011/C 204/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (Hannover, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Stötzel e J. Hilger)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 luglio 2009 (procedimento R 1361/2008-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo che rappresenta lo stemma del casato di Hannover

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg è condannato alle spese.


(1)  GU C 297 del 5.12.2009.


9.7.2011   

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C 204/21


Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — ancotel/UAMI — Acotel (ancotel.)

(Causa T-408/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ancotel - Marchio comunitario figurativo anteriore ACOTEL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Pubblico di riferimento)

2011/C 204/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ancotel GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. H. Truelsen)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Acotel SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti D. De Simone e D. Demarinis, poi avv.ti D. De Simone, D. Demarinis e J. Wrede)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Acotel SpA e l’ancotel GmbH.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’ancotel GmbH.

3)

L’Acotel SpA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


9.7.2011   

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C 204/22


Sentenza del Tribunale 25 maggio 2011 — São Paulo Alpargatas/UAMI — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

(Causa T-422/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo BAHIANAS LAS ORIGINALES - Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori havaianas e marchio nazionale denominativo anteriore HAVAIANAS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/09)

2011/C 204/38

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: São Paulo Alpargatas, SA (São Paulo, Brasile) (rappresentanti: avv.ti P. Merino Baylos e A. Velázquez Ibáñez)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Enrique Fischer (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: inizialmente E. Rasche Aparicio, successivamente M. de Justo Bailey, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 agosto 2009, procedimento R 1477/2008-2, relativa ad un procedimento di opposizione fra la São Paulo Alpargatas, SA e il sig. Enrique Fischer

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 17 agosto 2009, procedimento R 1477/2008-2, è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla São Paulo Alpargatas, SA.

3)

Il sig. Enrique Fischer sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 297 del 5.12.2009.


9.7.2011   

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C 204/22


Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — Space Beach Club/UAMI — Flores Gómez (SpS space of sound)

(Causa T-144/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo SpS space of sound - Marchi nazionali e comunitari figurativi anteriori space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD, space DANCE e marchio nazionale denominativo anteriore SPACE VIVA - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 204/39

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Space Beach Club, SA (San Jorge, Ibiza, Spagna) (rappresentante: avv. A.I. Alejos Cutili)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J.F. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Miguel Ángel Flores Gómez (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A.J. Vela Ballesteros e B.C. Lamas Begué)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 18 febbraio 2010 (procedimento R 766/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Space Beach Club, SA e Miguel Ángel Flores Gómez

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Space Beach Club, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


9.7.2011   

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C 204/22


Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — Longevity Health Products/UAMI — Tecnifar (E-PLEX)

(Causa T-161/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo E-PLEX - Marchio nazionale denominativo anteriore EPILEX - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 204/40

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (rappresentante: avv. J. Korab)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA (Lisbona, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione dell’UAMI 5 febbraio 2010 (procedimento R 662/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA e la Longevity Health Products, Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Longevity Health Products, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


9.7.2011   

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C 204/23


Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC CASH)

(Causa T-392/10) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC CASH - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 204/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Euro-Information — Européenne de traitement de l’information (Strasburgo, Francia) (rappresentante: avv. A. Grolée)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 giugno 2010 (procedimento R 892/2010-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo EURO AUTOMATIC CASH come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Euro-Information — Européenne de traitement de l’information è condannata alle spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


9.7.2011   

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C 204/23


Ordinanza del Tribunale 19 maggio 2011 — Formenti Seleco/Commissione

(Causa T-210/09) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Importazione di televisori a colori provenienti dalla Turchia - Ricorso per risarcimento danni - Prescrizione - Irricevibilità)

2011/C 204/42

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Formenti Seleco SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Malatesta, G. Terracciano e S. Malatesta)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni diretto a ottenere la riparazione del pregiudizio asseritamente subito dalla ricorrente in conseguenza della mancata adozione, da parte della Commissione, di misure volte a impedire alle autorità turche di violare l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in occasione della determinazione dell’origine dei televisori a colori importati nella Comunità provenienti dalla Turchia

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

La Formenti Seleco SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009.


9.7.2011   

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C 204/23


Ordinanza del Tribunale 23 maggio 2011 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione

(Causa T-226/10) (1)

(Ricorso per annullamento - Rappresentanza da parte di avvocati non aventi la qualità di terzi - Irricevibilità)

2011/C 204/43

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: H. Gruszecka e D. Pawłowska, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 marzo 2010, C(2010) 1234, adottata in applicazione dell’art. 7, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2001/21/CE (GU L 108, pag. 33), che ordina all’autorità di regolamentazione polacca nel settore dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi postali, di ritirare due progetti di misure notificati concernenti il mercato all’ingrosso nazionale per lo scambio di traffico IP (transito IP) (caso PL/2009/1019) ed il mercato all’ingrosso del peering IP con la rete di Telekomunikacja Polska S.A. (TP) (caso PL/2009/1020)

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

Il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej è condannato alle spese.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010.


9.7.2011   

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C 204/24


Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — Staelen/Mediatore

(Causa T-217/11)

2011/C 204/44

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claire Staelen (Bridel, Lussemburgo) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuto: Mediatore europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare il Mediatore a pagare alla ricorrente la somma di EUR 559 382,13 netti, a titolo di risarcimento del danno materiale per il passato, maggiorata degli interessi di mora, calcolati al tasso della Banca centrale europea, aumentati di due punti;

condannare il Mediatore a pagare alla cassa pensionistica comunitaria i contributi pensionistici a favore della ricorrente corrispondenti ai trattamenti di base calcolati per il periodo da giugno 2005 fino al mese di aprile 2011, vale a dire sulla base di una somma totale di EUR 482 225,97;

condannare il Mediatore a pagare mensilmente alla ricorrente, a partire dal mese di maggio 2011 e fino al mese di marzo 2026, gli importi netti corrispondenti alle retribuzioni stabilite per i funzionari della categoria AD a partire dal grado AD 9, scatto 2, secondo anno, tenendo conto di una carriera normale di un funzionario di pari grado, integrati da contributi corrispondenti per la cassa pensionistica a favore della ricorrente, nonché dai contributi per la cassa malattia;

condannare il Mediatore a pagare alla ricorrente la somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare il Mediatore a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla mancata effettuazione di tutte le verifiche giustificate al fine di chiarire ogni eventuale caso di cattiva amministrazione nella gestione del fascicolo della ricorrente da parte del Parlamento europeo. La ricorrente addebita al convenuto un comportamento scorretto e, conseguentemente, la violazione dell’art. 3, n. 1, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113, 1994, pag. 15).

2)

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione, in quanto il convenuto avrebbe ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui disponeva per l’esame della fondatezza del ricorso ed avrebbe commesso un errore nell’esercizio delle sue funzioni tale da provocare un danno alla ricorrente.

3)

Terzo motivo, vertente sulla mancanza di imparzialità, di obiettività e di indipendenza, sulla malafede e su uno sviamento di potere, poiché il convenuto avrebbe, da un lato, concluso un accordo di cooperazione con il Parlamento europeo e, dall’altro lato, eluso in maniera ingiustificata le questioni centrali relative al ricorso depositato.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione. La ricorrente accusa il convenuto, in primo luogo, di non aver preso in considerazione tutti gli elementi atti a determinare la sua decisione adottata all’epoca dell’esame della situazione della ricorrente, in secondo luogo, di aver rifiutato di produrre i documenti sui quali il convenuto aveva fondato la sua decisione e, in terzo luogo, di non aver rispettato la durata ragionevole del procedimento.


9.7.2011   

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C 204/24


Ricorso proposto il 28 aprile 2011 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-233/11)

2011/C 204/45

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: B. Asimakopoulos, G. Kanellopoulos, A. Iosifidou e P. Mylonopoulos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea 23 febbraio 2011, C(2011) 1006 def., relativa all’aiuto di Stato n. C 48/2008 (ex NN 61/2008) che la Grecia ha erogato all’impresa Ellinikos Krysos A.E.

La ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento:

 

La ricorrente asserisce, in primo luogo, che la convenuta ha violato le disposizioni dei Trattati (artt. 107, n. 1 e 108, n. 2 TFUE, già artt. 87, n. 1, e 88, n. 2 CE), interpretandole ed applicandole non correttamente, per un errore circa il concorso e la valutazione delle circostanze di fatto relativamente alla nozione di aiuti di Stato.

A sostegno della prima parte di tale motivo, con riferimento alla misura di aiuto di Stato n. 1 (vendita delle miniere Cassandra ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato), si fa valere: a) valutazione non corretta relativamente all’esistenza dell’aiuto, in conseguenza di un errore manifesto quanto al ruolo dello Stato quale mero intermediario e all’assenza del ricorso a risorse statali per il controverso passaggio di proprietà, b) (in subordine), valutazione non corretta quanto all’applicazione del criterio dell’investitore privato, c) (in ulteriore subordine) valutazione erronea quanto alla concessione della sovvenzione, a causa del calcolo manifestamente errato del valore delle miniere, del suolo e del giacimento di minerali allo stato di accumulo naturale, nonché dell’asserita attività effettiva delle miniere nel periodo della vendita, d) (ancora in ulteriore subordine) valutazione erronea relativamente all’alterazione della concorrenza ed all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

A sostegno della seconda parte del primo motivo, con riferimento alla misura di aiuto n. 2 (esenzione dal pagamento delle imposte sul passaggio di proprietà), viene fatta valere la valutazione non corretta della sovvenzione concessa nonché dell’alterazione della concorrenza addebitata alla ricorrente, e dell’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

 

In base al secondo motivo, la ricorrente asserisce che la convenuta viola il disposto dell’art. 14, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE), n. 659/1999 (1), per quanto riguarda la necessità di recuperare l’aiuto per violazione dei principi di proporzionalità, di leale cooperazione, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

A sostegno del motivo in parola, si fa valere che alla luce di tali principi la convenuta ha commesso un errore nel ponderare il rischio di alterazione della concorrenza con il beneficio derivante dal proseguimento dell’attività delle miniere controverse.

 

Da ultimo, in base al terzo motivo di annullamento, la ricorrente considera che la convenuta viola le regole di motivazione (art. 296 TFUE, già art. 253 CE), per quanto riguarda l’esistenza dell’aiuto di Stato nonché la sua compatibilità con il mercato interno.

In appoggio a tale motivo si fa valere che la convenuta non ha chiarito perché il prezzo di vendita delle miniere Cassandra, proveniente evidentemente da risorse private, costituisca una perdita diretta o indiretta di risorse statali imputabile allo Stato, né perché abbia ritenuto che, nel caso di specie, dovessero essere versate entrambe le imposte sul passaggio di proprietà sia delle miniere, sia del suolo, e non soltanto l’imposta relativa alle miniere. Inoltre, ai fini del calcolo del valore delle miniere, del suolo e del giacimento minerario, la convenuta non ha spiegato la concessione della sovvenzione, fondandosi selettivamente in parte sulla relazione della Behre Dolbear ed in parte sulla sua argomentazione arbitraria, che ha per di più applicato in maniera contraddittoria riguardo al valore negativo delle miniere chiuse.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE.


9.7.2011   

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C 204/25


Ricorso proposto il 4 maggio 2011 — Lidl Stiftung/UAMI — Lactimilk (BELLRAM)

(Causa T-237/11)

2011/C 204/46

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentante: T. Träger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lactimilk, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o marzo 2011 nel procedimento R 1154/2009-4; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «BELLRAM» per prodotti della classe 29 — domanda n. 5074281.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 2414439 del marchio figurativo «RAM» per prodotti della classe 29; registrazione spagnola n. 98550 del marchio figurativo «Ram» per prodotti della classe 29; registrazione spagnola n. 151890 del marchio denominativo «RAM» per prodotti della classe 29.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

Con il primo motivo essa deduce che la decisione impugnata viola gli artt. 63, n. 2, 75 e 76 del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 (in prosieguo: «RMC») e viola il suo diritto ad essere sentita, in quanto la commissione di ricorso non ha invitato le parti a prendere posizione sulla sua intenzione di sostituire la registrazione opposta di cui trattasi.

Con il secondo motivo la ricorrente considera che la decisione impugnata viola l’art. 41 RMC in combinato disposto con la regola 15, n. 2, lett. f), del regolamento di esecuzione, poiché la commissione di ricorso ha preso in considerazione prodotti non correttamente identificati nell’atto di opposizione ed entro il termine per presentare opposizione.

Con il terzo motivo la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola gli artt. 42, nn. 2 e 3, e 15 RMC, in quanto la commissione di ricorso non ha valutato correttamente l’ambito dei prodotti registrati sulla base della prova dell’uso presentata.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l’art. 76 RMC in combinato disposto con la regola 50, n. 1, e le regole 19, nn. 1 e 3, del regolamento di esecuzione, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente tenuto conto di un forte carattere distintivo del segno anteriore.

Infine, con il quinto motivo, la ricorrente considera che la decisione impugnata viola l’art. 8, n. 1, lett. b), RMC, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse una forte somiglianza tra i prodotti. Con riguardo alla somiglianza tra i segni, la commissione di ricorso ha omesso di ritenere i segni dissimili o solo vagamente simili a causa del carattere uniforme di «BELLRAM» nella lingua spagnola. I segni «BELLRAM» e «RAM» non rischiano di essere confusi, in quanto i prodotti sono solo vagamente simili ed i segni sono dissimili o presentano solo una vaga somiglianza.


9.7.2011   

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C 204/26


Ricorso proposto il 3 maggio 2011 — Sigma Alimentos Exterior/Commissione

(Causa T-239/11)

2011/C 204/47

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Ferre Navarrete, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l’art. 12, n. 5, del testo rifuso della Ley del Impuesto sobre Sociedades [legge d’imposta sulle società] (TRLIS) comporta elementi di aiuti di Stato;

in subordine, annullare l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara che l’art. 12, n. 5 del TRLIS comporta elementi di aiuti di Stato quando si applica ad acquisizioni di partecipazioni che presuppongano l’acquisizione del controllo;

in subordine, annullare l’art. 4 della decisione impugnata, nella parte in cui applica l’ordine di recupero ad operazioni concluse anteriormente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione finale oggetto di ricorso;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente ricorso ha acquisito partecipazioni in società stabilite negli Stati Uniti ed in Perù durante gli esercizi fiscali del periodo 2008-2010, applicando l’ammortamento dell’avviamento finanziario generato con l’acquisizione delle partecipazioni di maggioranza in tali società, in applicazione dell’art. 12, n. 5 del TRLIS.

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, C(2010) 9566 def., relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07). Quale conseguenza di detta decisione, l’amministrazione tributaria spagnola ha avviato procedimenti di accertamento al fine di correggere gli ammortamenti messi in atto dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla mancanza dei requisiti necessari per considerare la misura come aiuto di Stato.

A tale riguardo la ricorrente afferma che il motivo principale in base al quale il regime fiscale in discussione non può essere considerato come aiuto di Stato è la mancanza di carattere selettivo della misura controversa. La Commissione, infatti, commette un errore nel considerare l’esistenza di selettività di fatto sulla base del favore mostrato alle acquisizioni nazionali e della necessità di una partecipazione pari almeno al 5 %. A parere della ricorrente la Commissione giunge a siffatta conclusione prescindendo da un’analisi della tipologia e dei settori di attività in cui operano le imprese che hanno applicato il regime in parola.

2)

Secondo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione.

La ricorrente considera che l’argomentazione relativa alle ragioni per cui la Commissione ritiene che non sussistano ostacoli giuridici espliciti all’acquisizione di società negli Stati Uniti e in Perù è insufficiente sotto tutti gli aspetti.


9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/27


Ricorso proposto il 4 maggio 2011 — L'Oréal/UAMI — United Global Media Group (MyBeauty)

(Causa T-240/11)

2011/C 204/48

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: L’Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e S. Abel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: United Global Media Group, Inc. (El Segundo, U.S.A.)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 febbraio 2011 nel procedimento R 898/2010-1;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sopportate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; o

in subordine, condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora intervenga nel procedimento dinanzi al Tribunale, alle spese, incluse quelle sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «MyBeauty TV» per prodotti delle classi 3, 35 e 41 — domanda n. 6406755.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata ha fondato la sua opposizione sull’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario (RMC), asserendo di essere proprietaria di diversi marchi precedenti non registrati simili al marchio della ricorrente.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione. Quanto alle spese, la divisione d’opposizione ha rilevato che l’opponente, in quanto parte soccombente, dovrebbe di regola sopportare le spese per la rappresentanza della ricorrente, ma, non avendo quest’ultima nominato un rappresentante ai sensi dell’art. 93 RMC, essa non ha sopportato tali spese.

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese sopportate dall’opponente.

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata deve essere annullata, poiché viola l’art. 85, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009. Ai sensi di tale disposizione, la parte soccombente in una procedura di opposizione sopporta le spese dell’altra parte indispensabili ai fini delle procedure. L’art. 85, n. 1, RMC non limita tale obbligo alle spese sopportate per dare mandato ad un rappresentante professionale ai sensi dell’art. 93, n. 1, RMC. Nemmeno la regola 94 del REMC contiene una disposizione per cui si possono ottenere solo le spese per la rappresentanza professionale. Piuttosto, la regola 94 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario (REMC) semplicemente pone un «limite» alle spese ottenibili nel caso in cui un rappresentante professionale stesse agendo per conto della parte vittoriosa. Interpretando la regola 94 del REMC nel senso che precluderebbe l’ottenimento delle spese in un caso come quello di specie, essa sarebbe in evidente contrasto con l’art. 85, n. 1, RMC e pertanto nulla o inapplicabile.


9.7.2011   

IT

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C 204/27


Ricorso proposto il 10 maggio 2011 — Sanco/UAMI — Marsalman (Rappresentazione di un pollo)

(Causa T-249/11)

2011/C 204/49

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sanco, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. Segura Roda, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marsalman, SL (Barcellona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare correttamente formulato e proposto entro i limiti di tempo il ricorso diretto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 17 febbraio 2011, procedimento R 1073/2010-2, e, previo disbrigo degli opportuni provvedimenti processuali, annullare la decisione di cui trattasi, respingere la domanda di marchio comunitario n. 6.675.383 per tutte le sue classi e condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Marsalman, SL.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo privo di elemento denominativo contenente l’immagine di un pollo racchiuso in un semicerchio (domanda di registrazione n. 6.675.383), per prodotti della classe 29 e servizi delle classi 35 e 39.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio spagnolo privo di elemento denominativo contenente l’immagine di un pollo racchiuso in un ovale (n. 2.727.182), per prodotti delle classi 29 e 31.

Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Applicazione e interpretazione erronee dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009.


9.7.2011   

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C 204/28


Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Ezz e a./Consiglio

(Causa T-256/11)

2011/C 204/50

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed (Londra, Regno Unito), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Londra, Regno Unito) e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Egitto) (rappresentanti: M. Lester, Barrister, e J. Binns, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione del Consiglio 21 marzo 2011, 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 73), nonché il regolamento (UE) del Consiglio 21 marzo 2011, n. 270, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti.

Condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso i ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione del Consiglio 21 marzo 2011, 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto, nonché del regolamento (UE) del Consiglio 21 marzo 2011, n. 270, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1)

Primo motivo, secondo il quale il criterio per l'adozione di misure restrittive nei confronti dei ricorrenti, come stabilito dall’art. 1 della decisione del Consiglio 2011/172/PESC e dall’art. 2 del regolamento (UE) n. 270/2011, non risulta soddisfatto. Essi sostengono inoltre che gli argomenti utilizzati dal Consiglio per giustificare l'adozione delle misure restrittive nei loro confronti sono totalmente vaghi, generici, privi di fondamento, ingiustificati e insufficienti ai fini della motivazione dell'applicazione di tali misure.

2)

Con il secondo motivo i ricorrenti affermano che il Consiglio ha violato i loro diritti della difesa e il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva in quanto:

le misure restrittive non prevedono alcun procedimento che consenta la comunicazione ai ricorrenti degli elementi probatori su cui si è basata la decisione di congelamento dei loro capitali, né che consenta loro di presentare validamente le loro osservazioni in merito a tali elementi probatori;

le motivazioni addotte a sostegno delle misure impugnate contengono indicazioni generiche, infondate e vaghe in merito all'esistenza di procedimenti giudiziari, e

il Consiglio non ha fornito informazioni sufficienti per consentire ai ricorrenti di manifestare validamente il loro punto di vista, non consentendo in tal modo al Tribunale di verificare se la decisione del Consiglio e la sua valutazione siano effettivamente fondate e basate su prove inequivocabili.

3)

Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che il Consiglio non ha adeguatamente motivato il loro coinvolgimento nelle misure contestate, in violazione del suo obbligo di fornire una chiara indicazione delle ragioni effettive e specifiche che hanno giustificato la sua decisione, ivi incluse le ragioni specifiche individuali che l'hanno condotto a ritenere che i ricorrenti fossero responsabili di appropriazione indebita di fondi statali egiziani.

4)

Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono che il convenuto abbia violato il loro diritto alla proprietà e alla reputazione, al di fuori di ogni giustificazione o proporzionalità, in quanto:

le misure di congelamento dei capitali incidono in maniera rilevante e a lungo termine sui loro diritti fondamentali;

la loro applicazione ai ricorrenti non è giustificata, e

il Consiglio non ha dimostrato che un totale congelamento dei beni rappresenti il mezzo meno oneroso per giungere ad un siffatto risultato, né ha dimostrato che il danno assai rilevante cagionato ai ricorrenti sia giustificato e proporzionato.

5)

Quinto motivo, secondo il quale l'inclusione dei ricorrenti, effettuata dal convenuto, nell'elenco delle persone cui si applicano le misure restrittive è basata su un manifesto errore di valutazione.


9.7.2011   

IT

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C 204/28


Ordinanza del Tribunale 17 maggio 2011 — Van Bennekom/Consiglio e Commissione

(Causa T-206/96) (1)

2011/C 204/51

Lingua processuale: l’olandese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 74 dell’8.3.1997.


9.7.2011   

IT

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C 204/29


Ordinanza del Tribunale 17 maggio 2011 — Van Rossum/Consiglio e Commissione

(Causa T-207/96) (1)

2011/C 204/52

Lingua processuale: l’olandese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 74 dell’8.3.1997.


9.7.2011   

IT

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C 204/29


Ordinanza del Tribunale 19 maggio 2011 — ArcelorMittal Wire France e a./Commissione

(Causa T-385/10) (1)

2011/C 204/53

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


Tribunale della funzione pubblica

9.7.2011   

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C 204/30


Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — ZZ/Europol

(Causa F-34/11)

2011/C 204/54

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. D. Dane)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di inquadrare la ricorrente nel grado AST 5.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione 19 dicembre 2010 con la quale il convenuto ha comunicato alla ricorrente che la valutazione delle sue funzioni ne determinava il mantenimento nell’ambito del grado AST 5;

condannare l’Europol alle spese.


9.7.2011   

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C 204/30


Ricorso proposto il 4 maggio 2011 — ZZ/Mediatore europeo

(Causa F-54/11)

2011/C 204/55

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Mediatore europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di applicare al ricorrente la sanzione della destituzione senza perdita dei diritti a pensione. Di conseguenza, la domanda, in via principale, di reintegrare il ricorrente nel suo posto e, in via subordinata, di concedergli una somma corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito tra la data in cui la destituzione ha iniziato a produrre effetti e quella in cui egli raggiungerà l’età della pensione. In ogni caso, la domanda di risarcimento del danno morale subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione disciplinare del Mediatore europeo del 20 luglio 2010 di applicare al ricorrente la sanzione della destituzione senza perdita dei diritti a pensione;

se necessario, annullare la decisione del 18 gennaio 2011 recante rigetto espresso del reclamo;

Se necessario:

In via principale, constatare che l’annullamento della decisione di destituzione comporta la reintegrazione del ricorrente, con efficacia retroattiva alla data in cui la decisione di destituzione ha iniziato a produrre effetti, nel suo posto di amministratore di grado A5, scatto 2, nonché il pagamento delle spettanze finanziarie a lui dovute calcolate per l’intero periodo, maggiorate degli interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea aumentato di due punti;

in subordine, condannare il ricorrente al pagamento di un importo corrispondente alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito dalla data di inizio efficacia della sua destituzione, nell’agosto 2010, al mese in cui egli raggiungerà l’età della pensione, nel luglio 2040, e alla regolarizzazione rispettiva dei diritti a pensione del ricorrente;

in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento della somma di EUR 65 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;

condannare il Mediatore europeo alle spese.