ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 93

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
21 aprile 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2006/C 093/1

Invito aperto della COST a presentare proposte volte a sostenere la cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica

1

 

Commissione

2006/C 093/2

Tassi di cambio dell'euro

3

2006/C 093/3

Comunicazione della Commissione a norma all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico per il periodo dall'1.3.2006 al 28.2.2009 in relazione alla rotta aerea di linea fra Mariehamn/Åland (MHQ) e Stoccolma/Arlanda (ARN), per completare una decisione adottata precedentemente ( 1 )

4

2006/C 093/4

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

6

2006/C 093/5

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

7

2006/C 093/6

Notificazione della Repubblica ceca ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ( 1 )

9

2006/C 093/7

Aiuto di Stato — Lussemburgo — Aiuto di Stato C 13/2004 — Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli — Mancata accettazione delle proposte di opportune misure — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

10

2006/C 093/8

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 4 par. 1, lett. a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ( 1 )

13

2006/C 093/9

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

25

2006/C 093/0

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4131 — Bain/Texas Instruments) ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

21.4.2006   

IT

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C 93/1


Invito aperto della COST a presentare proposte volte a sostenere la cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica

(2006/C 93/01)

Nella riunione del 29/30 marzo 2006 il comitato degli alti funzionari della COST ha deciso di pubblicare il seguente invito aperto a presentare proposte volte a sostenere la cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (1):

Invito aperto della COST a presentare proposte volte a sostenere la cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica

La COST riunisce gruppi di ricerca in vari paesi che lavorano su materie specifiche. Essa finanzia la messa in rete di attività svolte con fondi nazionali sostenendo riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio. La COST pertanto NON finanzia la ricerca in quanto tale. Attualmente ricevono tale sostegno più di 200 reti scientifiche (azioni). Ogni anno vengono approvate e avviate circa 45 nuove azioni.

Lo sviluppo di legami più forti tra gli scienziati europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della ricerca (SER). L'obiettivo principale della COST è stimolare in Europa reti scientifiche nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio respiro. Le azioni COST sono svolte da gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare l'eccellenza scientifica in Europa.

La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, economico, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri programmi europei e/o che implicano le idee di gruppi di giovani sono particolarmente gradite.

La COST è strutturata in nove settori scientifici e tecnici (biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e tecnologie molecolari; scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente; prodotti alimentari e agricoltura, foreste e relativi prodotti e servizi; persone, società, cultura e salute; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e sviluppo urbano).

Gli interessati sono invitati ad indicare la loro preferenza per un settore. Le proposte che non corrispondessero a tale ampia struttura disciplinare sono parimenti gradite e saranno valutate separatamente.

Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque Stati membri della COST e dovrebbero mettere in rete attività di ricerca finanziate a livello nazionale. Il relativo piano di lavoro dovrebbe comprendere non più di quattro gruppi di lavoro mirati e comprendere attività quali riunioni, missioni scientifiche a breve termine, laboratori, conferenze e attività di ampio raggio. È possibile prevedere la concessione di un sostegno finanziario medio di circa 90 000 EUR all'anno per un periodo massimo di 4 anni.

Per valutare le proposte si seguirà un iter in due fasi. Le proposte preliminari (al massimo 1500 parole/3 pagine), inviate elettronicamente all'indirizzo www.cost.esf.org/open call, dovrebbero fornire una sintesi della proposta e del suo impatto. Le proposte saranno vagliate ai fini dell'ammissibilità. Le proposte non conformi ai criteri di ammissibilità della COST (per es. contenenti richieste di finanziamenti per la ricerca) saranno escluse. Un lavoro di preselezione stabilirà l'elenco delle proposte preliminari rimaste in gara, per circa 75 delle quali, per data di raccolta, sarà formulato l'invito a presentare una proposta completa. Le proposte complete saranno oggetto di una valutazione reciproca effettuata in base ai criteri che si possono reperire all'indirizzo www.cost.esf.org/open_call. La decisione sarà di norma presa entro sei mesi dalla data di raccolta indicata in appresso e le azioni dovrebbero iniziare sei settimane dopo.

La prima data di raccolta delle proposte preliminari è il 31 maggio 2006. Le proposte complete saranno richieste entro il 30 giugno 2006 e dovranno essere presentate entro il 15 settembre 2006. La successiva data di raccolta prevista è il 30 marzo 2007.

Gli interessati possono contattare il rispettivo coordinatore nazionale COST per ottenere informazioni e orientamenti. Le proposte devono essere inviate elettronicamente al sito web dell'ufficio COST. Per ulteriori informazioni, quali i criteri, un elenco degli Stati membri COST e dettagli relativi ai coordinatori nazionali COST, si veda www.cost.esf.org/cnc.

La COST riceve un sostegno finanziario per le sue attività di coordinamento dal programma quadro RST dell'UE. L'ufficio COST, istituito dalla Fondazione europea della scienza (FES) che agisce in qualità di agente operativo per la COST nel corso del sesto programma quadro in materia di RST, funge da segretariato scientifico per le azioni COST.

Tutte gli aiuti da offrire in risposta al presente invito sono soggetti ai finanziamenti che saranno accordati alla COST in base al settimo programma quadro di RST.


(1)  Il COST è la più vecchia e più vasta rete intergovernativa europea per la cooperazione nel settore della ricerca, che comprende attualmente 34 Stati europei e 1 Stato cooperante.


Commissione

21.4.2006   

IT

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C 93/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 aprile 2006

(2006/C 93/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2346

JPY

yen giapponesi

145,27

DKK

corone danesi

7,4606

GBP

sterline inglesi

0,69240

SEK

corone svedesi

9,2882

CHF

franchi svizzeri

1,5723

ISK

corone islandesi

97,51

NOK

corone norvegesi

7,7900

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5761

CZK

corone ceche

28,460

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

266,23

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8945

RON

leu rumeni

3,4814

SIT

tolar sloveni

239,61

SKK

corone slovacche

37,235

TRY

lire turche

1,6415

AUD

dollari australiani

1,6594

CAD

dollari canadesi

1,4039

HKD

dollari di Hong Kong

9,5742

NZD

dollari neozelandesi

1,9535

SGD

dollari di Singapore

1,9722

KRW

won sudcoreani

1 171,14

ZAR

rand sudafricani

7,3860

CNY

renminbi Yuan cinese

9,8924

HRK

kuna croata

7,2975

IDR

rupia indonesiana

10 969,42

MYR

ringgit malese

4,520

PHP

peso filippino

63,576

RUB

rublo russo

33,9020

THB

baht thailandese

46,608


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.4.2006   

IT

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C 93/4


Comunicazione della Commissione a norma all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico per il periodo dall'1.3.2006 al 28.2.2009 in relazione alla rotta aerea di linea fra Mariehamn/Åland (MHQ) e Stoccolma/Arlanda (ARN), per completare una decisione adottata precedentemente

(2006/C 93/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo regionale delle Åland ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea fra Mariehamn/Åland (MHQ) e Stoccolma/Arlanda (ARN) secondo le modalità seguenti.

Frequenze minime

Nel periodo dall'1.3.2006 al 28.2.2009 è richiesto un minimo di due voli giornalieri di andata e ritorno dal lunedì al venerdì. Nel mese di luglio, vista la scarsa domanda, non è richiesto alcun volo. Non sono ammessi scali intermedi.

Capacità

Deve essere offerta una capacità minima di 30 posti per tratta e di almeno 2 500 posti al mese. Se durante un trimestre del primo anno di servizio il fattore di carico in termini di passeggeri è superiore all'80 %, l'offerta deve essere adeguata per il successivo periodo di validità dell'orario.

Orario

I passeggeri provenienti dalle Åland devono essere in grado, per quanto possibile, di compiere un viaggio di andata e ritorno in uno stesso giorno feriale verso tutte le principali destinazioni servite da voli di linea in Svezia nonché verso Oslo, Copenaghen e i principali aeroporti del resto d'Europa.

Il volo deve atterrare ad ARN dal lunedì al venerdì non più tardi delle ore 6.30 e tra le ore 16.30 e le ore 18.30. La partenza da ARN deve avvenire dal lunedì al venerdì tra le ore 8.00 e le ore 9.30 e tra le ore 19.30 e le ore 21.00, a condizione che siano disponibili le necessarie bande orarie (slot) per il decollo e l'atterraggio. In determinati periodi dell'anno caratterizzati da scarsa domanda, come per esempio ponti festivi o vacanze prolungate, il traffico può essere ridotto con il consenso del richiedente per motivi particolari, per cui ogni singola tratta è calcolata separatamente. Analogamente, l'offerta può essere aumentata in base a un accordo per coppia di voli.

Categoria di aeromobili

La velocità minima di crociera (TAS) deve essere di 360 km/h. L'aeromobile deve essere dotato di cabina pressurizzata e di servizi igienici. Con l'aeromobile a pieno carico e in condizioni meteorologiche normali, deve essere consentita una franchigia di bagaglio di almeno 20 kg per passeggero.

Tariffe

La tariffa per un volo di andata e ritorno MHQ-ARN non può superare 290 euro, tasse e IVA incluse. Le tariffe possono essere modificate sulla base dell'indice delle tariffe aeree SCB per i viaggi di affari, previa approvazione del governo regionale delle Åland.

Tariffe speciali devono essere applicate per esempio a bambini, giovani, studenti e pensionati.

Informazioni, prenotazioni, vendita e commercializzazione

Prima della partenza devono essere disponibili informazioni affidabili sull'intero viaggio. La compagnia aerea è tenuta a fornire informazioni aggiornate e corrette su orari, tariffe e biglietti nonché a diffonderle attraverso mezzi adeguati. Le operazioni di commercializzazione devono includere anche la pubblicazione di annunci pubblicitari nella stampa locale e in altri mezzi di comunicazione nonché su dépliant turistici al fine di incentivare i viaggi aerei.

Continuità del servizio

I criteri di qualità ammettono un ritardo di oltre 5 minuti in non più del 20 % dei voli in partenza e di oltre 15 minuti in non più del 5 % delle partenze. Tranne in circostanze non imputabili alla compagnia aerea, la continuità del servizio deve essere garantita almeno al 99 %, calcolata sulla base di un trimestre di calendario. La compagnia aerea deve fornire un preavviso di almeno sei mesi in caso di cancellazione delle attività.

Accessibilità

La compagnia aerea deve rispondere alle esigenze dei passeggeri garantendo che:

le operazioni di imbarco e sbarco avvengano in condizioni di comodità, sicurezza e dignità;

particolare attenzione sia rivolta ai passeggeri ammalati o disabili e alle persone con esigenze particolari e al loro diritto di ricevere assistenza durante il viaggio;

in caso di cambio di aereo siano messi a disposizione un servizio di accompagnamento e altri ragionevoli servizi di assistenza;

su richiesta siano fornite informazioni sulle possibilità di viaggio e sulle rotte;

le informazioni sulle misure di sicurezza e di altro tipo siano fornite tramite presentazioni grafiche (in forma accessibile anche a persone con problemi di vista o di udito);

la prenotazione e l'acquisto dei biglietti siano operazioni agevoli per i clienti;

tutti gli annunci a bordo siano fatti in inglese e svedese.

Requisiti ambientali

Le emissioni acustiche dell'aeromobile devono essere comprese entro i livelli previsti dalla normativa in vigore. Tutte le attrezzature installate nell'aeromobile progettate per aumentare il grado di comodità e proteggere l'ambiente devono essere funzionanti ed essere utilizzate secondo le istruzioni pertinenti.

Relazioni

Per ogni trimestre di calendario la compagnia aerea che gestisce la linea MHQ-ARN trasmette al governo regionale delle Åland una relazione sulla propria osservanza degli oneri di servizio pubblico.


21.4.2006   

IT

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C 93/6


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2006/C 93/04)

1.

La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (1) del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2.   Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Urea

Bielorussia

Bulgaria

Croazia

Libia

Romania

Ucraina

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio (GU L 17, 19.1.2002, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 73/2006 del Consiglio (GU L 12, 18.1.2006, pag. 1)

20.1.2007


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  telefax (32-2) 295 65 05.


21.4.2006   

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C 93/7


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 93/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data della decisione:

Stato membro: Grecia

Aiuto n.: N 169/2005

Denominazione: Modifiche al fondo di capitale di rischio TANEO

Obiettivo: Capitale di rischio

Base giuridica: Άρθρο 28 του Νόμου 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις»

Stanziamento: 45 milioni di EUR per il regime; 31.12.2005: termine per l'accettazione da parte di TANEO di nuovi fondi di capitale di rischio

Durata: Fino al 2016

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione:

Stato Membro: Germania [Neue Länder und ehemaliges Ost-Berlin]

Numero dell'aiuto: N 409/2005

Titolo: Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Initiative InnoRegio

Obiettivi: Sviluppo regionale — Ricerca e sviluppo — Innovazione — PMI — Formazione [Tutti i settori]

Base giuridica: Bundeshaushaltsgesetz, Förderrichtlinien des BMBF zur Initiative InnoRegio

Stanziamento: Spesa annuale prevista:

2006: EUR 4 milioni

2007: EUR 27 milioni

2008: EUR 25 milioni

2009: EUR 22 milioni

Intensità d'aiuto massima: 100 %

Durata: Data di fine: 31.12.2009

Altre informazioni: Regime di aiuto — Sovvenzione diretta

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione:

Stato Membro: Germania [Mecklenburg-Vorpommern]

Numero dell'aiuto: N 446/2005

Titolo: Aiuto regionale a favore degli investimenti concesso a ADAM OST GmbH

Obiettivi: Sviluppo regionale — PMI [Industria manifatturiera]

Base giuridica: Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» vom 6. Oktober 1969 approvato da ultimo fino al 31 dicembre 2006 con decisione della Commissione n. 642/02 del 1 ottobre 2003. GU C 284 del 27.11.2003, pag. 2.

Stanziamento: EUR 20 089 000

Intensità d'aiuto massima: 50 %

Durata: Illimitata

Altre informazioni: Aiuto individuale — Sovvenzione diretta

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania

Numero dell'aiuto: N 539/2003

Titolo: Sovvenzioni finanziate mediante prelievi sulla pesca finalizzate alla protezione degli stock ittici, delle acque e delle zone di pesca — Schleswig-Holstein

Obiettivo: Aiuto al settore della pesca

Fondamento giuridico: Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus den Mitteln der Fischereiabgaben durch das Land Schleswig-Holstein

Stanziamento: 496 000 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 75-100 % dei costi ammissibili

Durata: 2004-2006

Altre informazioni: Relazione

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


21.4.2006   

IT

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C 93/9


Notificazione della Repubblica ceca ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(2006/C 93/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi:

Il Ministero dell'ambiente (Ministerstvo životního prostředí) emana decisioni sulla determinazione dei territori soggetti a prospezione e ricerca (autorizzazione alla prospezione e ricerca di idrocarburi) e effettua controlli in applicazione della legge n. 62/1988 Racc., come modificata da ultimo («legge in materia geologica»).

Il Ministero dell'ambiente (Ministerstvo životního prostředí) emana decisioni sulla concessione del consenso preliminare necessario per la presentazione di un progetto volto a determinare le zone di estrazione conformemente alla legge n. 44/1988 Racc., come modificata da ultimo («legge sull'estrazione mineraria»).

L'amministrazione nazionale delle miniere, per il tramite delle sue Autorità regionali minerarie (Obvodní báňský úřad), delibera sulla determinazione delle zone di estrazione conformemente alla legge n. 44/1988 Racc., come modificata da ultimo («legge sull'estrazione mineraria»).

L'amministrazione nazionale delle miniere, per il tramite delle sue Autorità regionali minerarie (Obvodní báňský úřad), delibera sull'autorizzazione delle attività minerarie (autorizzazione all'estrazione di idrocarburi) conformemente alla legge n. 61/1988 Racc., come modificata da ultimo («legge sull'attività mineraria, gli esplosivi e l'amministrazione nazionale delle miniere»)

ELENCO DI INDIRIZZI

Ministero dell'ambiente:

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10

Ufficio ceco delle miniere:

Český báňský úřad

Kozí 4

CZ-110 01 Praha 1 – Staré Město

Ufficio della zona di Kladno:

Obvodní báňský úřad Kladno

Kozí 4

CZ-110 01 Praha 1 – Staré Město

Ufficio della zona di Příbram:

Obvodní báňský úřad Příbram

Nám. T.G. Masaryka 145

CZ-261 80 Příbram I

Ufficio della zona di Plzeň:

Obvodní báňský úřad Plzeň

Hřímalého 11

CZ-301 00 Plzeň

Ufficio della zona di Sokolov:

Obvodní báňský úřad Sokolov

B. Němcové 1932

CZ-356 01 Sokolov

Ufficio della zona di Most:

Obvodní báňský úřad Most

U města Chersonu 1429

CZ-434 61 Most

Ufficio della zona di Liberec:

Obvodní báňský úřad Liberec

Tř. 1. máje 858/26

CZ-460 01 Liberec

Ufficio della zona di Trutnov:

Obvodní báňský úřad Trutnov

Lomní 357

CZ-541 01 Trutnov

Ufficio della zona di Brno:

Obvodní báňský úřad Brno

Cejl 13

CZ-601 42 Brno

Ufficio della zona di Ostrava:

Obvodní báňský úřad Ostrava

Veleslavínova 18

CZ-718 03 Ostrava 1


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


21.4.2006   

IT

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C 93/10


AIUTO DI STATO — LUSSEMBURGO

Aiuto di Stato C 13/2004 — «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli — Mancata accettazione delle proposte di opportune misure»

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2006/C 93/07)

Con lettera del 16 marzo 2004, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato al Granducato di Lussemburgo la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito all'aiuto entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione H2

Ufficio: rue de la Loi 130 5/120

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 76 72

Dette osservazioni saranno comunicate al Lussemburgo. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Con lettera del 12 dicembre 2002 i servizi della Commissione hanno invitato le autorità lussemburghesi a confermare per iscritto entro il 31 marzo 2003 l'accettazione delle proposte di opportune misure, conformemente alle disposizioni del capo IX degli orientamenti per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli.

Non avendo ottenuto risposta da parte delle autorità lussemburghesi, il 23 aprile 2003, il 9 luglio 2003 e infine il 10 ottobre 2003 i servizi della Commissione hanno inviato dei solleciti, che sono rimasti tuttavia senza risposta.

Con lettera del 26 settembre 2003, il Ministero dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo rurale del Granducato di Lussemburgo ha chiesto una deroga all'applicazione delle disposizioni degli orientamenti per consentire al governo lussemburghese di finanziare nella misura del 50 % i costi legati al trattamento dei rifiuti dei macelli dopo il 31 dicembre 2003.

La richiesta di deroga è stata respinta dai servizi della Commissione con lettera del 10 ottobre 2003. In tale lettera le autorità lussemburghesi venivano inoltre avvertite che, in conformità a quanto previsto dal punto 53 di detti orientamenti, qualora non avessero confermato per iscritto l'accettazione delle proposte di opportune misure entro il termine indicato (10 giorni dal ricevimento), la Commissione avrebbe applicato l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, avviando il procedimento previsto da detta disposizione. La richiesta della Commissione è rimasta senza risposta.

Valutazione

Il punto 53 degli orientamenti stabilisce che qualora uno Stato membro non confermi per iscritto la sua accettazione della proposta di opportune misure entro il termine indicato, la Commissione applica l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 e ove necessario avvia il procedimento di cui al summenzionato articolo.

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato perché, nonostante i ripetuti solleciti, le autorità lussemburghesi non hanno comunicato la propria accettazione della proposta di opportune misure come previsto dai nuovi orientamenti «TSE». Inoltre, vista la domanda espressa di deroga presentata dalle autorità lussemburghesi, la Commissione dubita in questa fase della compatibilità di eventuali aiuti ad hoc o regimi di aiuti applicati in Lussemburgo in contraddizione con le disposizioni degli orientamenti menzionati.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha chiesto alle autorità lussemburghesi di:

a)

comunicare le disposizioni relative all'attuazione di tutti gli aiuti eventualmente ancora accordati e che potrebbero rientrare nel campo di applicazione degli orientamenti, e in particolare i testi di tutti gli atti normativi e regolamentari in vigore che prevedano tali aiuti;

b)

precisare se e a partire da quale data abbiano modificato i loro regimi di aiuti esistenti che prevedano aiuti di Stato contemplati dagli orientamenti «TSE» per renderli conformi a detti orientamenti.

c)

fornire precisazioni sugli adeguamenti apportati ad eventuali regimi o aiuti ad hoc per renderli conformi agli orientamenti.

TESTO DELLA LETTERA

«1.

Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer le Luxembourg qu'elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE à l'égard de la non-communication de leur acceptation des propositions de mesures appropriées conformément aux dispositions du chapitre IX des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (1).

Procédure et description des faits

2.

Le 27 novembre 2002, après d'amples discussions avec les États membres, la Commission a adopté des nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (ci après “les lignes directrices”). Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1er janvier 2003.

3.

Par lettre datée du 12 décembre 2002 (AGR 29701), les services de la Commission ont invité les autorités luxembourgeoises à confirmer par écrit, pour le 31 mars 2003 au plus tard, leur acceptation des propositions de mesures appropriées, conformément au dispositions du chapitre IX des lignes directrices (“Période d'application et propositions de mesures appropriées”).

4.

N'ayant pas obtenu de réponse des autorités luxembourgeoises, les services de la Commission ont envoyé un premier rappel à celles-ci le 23 avril 2003 (réf. AGR 011093). Ce rappel étant resté sans réponse, un deuxième rappel demandant de confirmer par écrit cette acceptation au plus tard pour le 30 juillet 2003 a été envoyé le 9 juillet 2003 (réf. VI 017922). Ce deuxième rappel est, lui aussi, resté sans réponse.

5.

Entretemps, par lettre datée du 26 septembre 2003, le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du Grand-Duché de Luxembourg a demandé une dérogation à l'application des règles des lignes directrices, afin de permettre à son gouvernement de financer à 50 % les coûts liés au traitement des déchets d'abattoirs après le 31 décembre 2003.

6.

Concrètement, il s'agirait de déroger à la règle prévue aux points 38 et 39 des lignes directrices, qui interdisent l'octroi de toute aide d'État pour couvrir des coûts générés par l'élimination sûre des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os produits après 2003.

7.

Par lettre datée du 10 octobre 2003 (réf: VI \ 027340), les services de la Commission ont indiqué aux autorités luxembourgeoises qu'une telle dérogation aux règles n'était pas possible car elle allait à l'encontre des objectifs d'harmonisation et d'élimination des distorsions de concurrence poursuivis par les lignes directrices elles-mêmes.

8.

Dans cette même lettre, les services de la Commission, tout en soulignant que le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg avait manqué à son obligation de communiquer en temps utile son acceptation des lignes directrices, ont invité une dernière fois celui-ci à confirmer par écrit, dans les dix jours suivant réception de cette lettre, leur acceptation des mesures appropriées conformément aux dispositions du chapitre IX des lignes directrices.

9.

Les autorités luxembourgeoises ont aussi été averties du fait que, conformément aux dispositions du point 53 des directrices, la Commission appliquerait l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 et ouvrirait la procédure qui y est prévue. si elles ne confirmaient pas leur acceptation par écrit avant la date signalée (à savoir 10 jours après la réception de la lettre),

10.

Malgré cette troisième invitation, les services de la Commission n'ont pas obtenu de réponse des autorités luxembourgeoises.

Évaluation

11.

Conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent de régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

12.

La législation relative à l'ESB de ces dernières années a fondamentalement modifié les conditions économiques de la production de viande et des déchets d'abattoirs. Ce qui constituait auparavant un produit valorisable est synonyme aujourd'hui de déchets dont l'élimination est, en outre, coûteuse.

13.

Pour permettre à ce secteur de s'adapter à la situation, la Commission a autorisé pendant les années de la crise le paiement d'aides publiques importantes. Mais la poursuite de cette politique risquait de fausser gravement la concurrence. Dès lors, un réexamen de la politique suivie dans ce domaine s'imposait.

14.

Dans ce contexte, les services de la Commission, après avoir lancé une vaste enquête dans les États membres, ont proposé des nouvelles lignes directrices pour ce secteur afin de trouver un équilibre entre la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement et d'éviter des distorsions de concurrence anormales par l'octroi d'aides d'État.

15.

Avant d'être adopté par la Commission, le texte des lignes directrices a été longuement discuté avec les États Membres, y compris avec le Grand-Duché de Luxembourg, lors de réunions qui ont eu lieu le 27 mai 2002 et le 8 novembre 2002.

16.

Comme indiqué au paragraphe 3, la Commission a finalement adopté, le 27 novembre 2002, des nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à l'élimination des déchets d'abattoirs et aux animaux trouvés morts, ainsi qu'aux frais de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Ces nouvelles règles précisent et modifient la politique communautaire en matière d'aides d'État dans ces secteurs. Elles sont applicables aux nouvelles aides d'État, y compris aux notifications en cours des États membres, depuis le 1er janvier 2003.

17.

Par lettre du 12 décembre 2002 (réf. AGRI 29701), les services de la Commission ont transmis formellement le texte des nouvelles règles aux États membres. Ils ont aussi invité tous les États Membres à confirmer par écrit, leur acceptation de ces propositions de mesures appropriées pour le 31 mars 2003 au plus tard, conformément aux dispositions du chapitre IX des lignes directrices (“Domaine d'application et propositions de mesures appropriées”).

18.

Les États membres ont également été invités à modifier leurs régimes d'aides existants concernant des aides d'État couvertes par les lignes directrices “TSE”, en vue de les rendre conformes à ces mêmes lignes directrices pour le 31 décembre 2003 au plus tard.

19.

Conformément aux dispositions du point 53 des lignes directrices, si un État membre ne confirmait pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission appliquerait l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 et, si nécessaire, ouvrirait la procédure visée dans cette disposition.

20.

L'article 19 paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 établit que “Si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées et que la Commission, après examen des arguments qu'il présente, continue de penser que ces mesures sont nécessaires, elle ouvre la procédure visée à l'article 4, paragraphe 4. [..] ”.

21.

La Commission constate, à ce stade, que, malgré les invitations répétées, les autorités luxembourgeoises n'ont pas communiqué leur acceptation des mesures appropriées conformément aux nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à l'élimination des déchets d'abattoirs et aux animaux trouvés morts, ainsi qu'aux frais de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).

22.

La Commission constate aussi que, selon les informations fournies par les autorités luxembourgeoises (voir point 5 de la présente lettre), un ou plusieurs régime(s) d'aides ou des aides ad hoc contraires aux dispositions des lignes directrices peuvent encore être en vigueur au Luxembourg.

23.

À ce stade, la Commission ne peut que douter de la compatibilité avec le marché commun de ce(s) régime(s) d'aide ou de ces aides ad hoc, qui seraient appliqués en contradiction avec les dispositions des lignes directrices. La Commission a donc décidé d'ouvrir la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2 du Traité.

24.

La Commission rappelle aux autorités luxembourgeoises que la Cour de Justice a confirmé à plusieurs reprises (2) l'effet contraignant des lignes directrices adoptés par la Commission en matière d'aides d'Etat. Dans cette même jurisprudence la Cour a établi, “En prévoyant que la Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existants dans ces Etats et propose à ces derniers les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun, l'article 93, paragraphe 1, du traité crée une obligation de coopération régulière et périodique à la charge de la Commission et des Etats membres, dont ni la Commission ni un Etat membre ne sauraient s'affranchir pour une période indéfinie dépendent de la volonté de l'une ou de l'autre.”.

25.

Dans ce contexte, pour pouvoir effectuer toutes les vérifications qui lui permettraient de lever ses doutes, la Commission enjoint aux autorités luxembourgeoises de lui communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre, les dispositions relatives à la mise en œuvre de toutes les aides éventuelles qui seraient encore accordées et qui tomberaient sous le champ d'application des lignes directrices, et notamment les textes de toutes les lois et autres réglementations en vigueur prévoyant de telles aides. À défaut, la Commission adoptera une décision sur la base des éléments dont elle dispose. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel des aides existantes.

26.

Les autorités luxembourgeoises devront aussi préciser si, et à partir de quelle date, elles ont modifié tous leur régimes d'aides existants prévoyant des aides d'État couvertes par les lignes directrices “TSE”, en vue de les rendre conformes à ces mêmes lignes directrices. Des précisions concernant ces adaptations aux lignes directrices sont aussi nécessaires.

27.

Si le Grand-Duché de Luxembourg a institué de nouvelles aides couvertes par les lignes directrices “TSE” sans autorisation de la Commission, celle-ci rappelle l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

28.

Par la présente, la Commission avise le Luxembourg qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Tous les intéressés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)   JO C 324 de 24.12.2000, p. 2.

(2)  Voir Arrêt du 29.6.1995, “Espagne v. Commission”, affaire C- 135/93, Recueil ??? et Arrêt du 15.10.1996, “IJssel-Vliet Combinatie BV v. Minister van Economische Zaken”, affaire C-311/9 ?, Recueil ???.


21.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/13


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 4 par. 1, lett. a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

(2006/C 93/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

A norma delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte aeree intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente alla proposta formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea su alcune rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali.

La condizione di insularità della Sardegna limita fortemente le opportunità di collegamento, attribuendo al trasporto aereo un ruolo fondamentale, insostituibile e privo di valide alternative comparabili.

In tale contesto il servizio aereo di linea è da ritenersi servizio di pubblico interesse, essenziale per lo sviluppo economico e sociale dell'Isola, sia per garantire la libera circolazione ed il diritto alla mobilità delle persone.

1.   ROTTE ONERATE E DISCIPLINA GENERALE DEGLI ONERI DI SERVIZIO

1.1.

Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:

 

AlgheroBologna e viceversa

 

AlgheroTorino e viceversa

 

CagliariBologna e viceversa

 

CagliariTorino e viceversa

 

CagliariFirenze e viceversa

 

CagliariVerona e viceversa

 

CagliariNapoli e viceversa

 

CagliariPalermo e viceversa

 

OlbiaBologna e viceversa

 

OlbiaVerona e viceversa

1.2.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento (CE) n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nei presenti oneri.

1.3.

Ciascuna delle rotte sopra individuate e gli oneri imposti su di essa dovrà essere accettata singolarmente, interamente ed integralmente dai vettori interessati.

1.4.

Ciascun singolo vettore che accetta gli oneri deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno il 5 % del fatturato complessivo stimato, valutato dall'ENAC- Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, relativo ai servizi aerei programmati nel pacchetto di rotte in questione. La cauzione sarà prestata a favore dell'ENAC, il quale Ente la impiegherà per garantire la prosecuzione del regime onerato in caso di ingiustificato abbandono e sarà costituita per il 50 % da fideiussione bancaria a prima richiesta e per il restante 50 % da fideiussione assicurativa.

1.5.

L'ENAC, di concerto con la Regione Autonoma della Sardegna, verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati verranno ammessi ad effettuare il servizio.

1.6.

Al fine di evitare la sovracapacità che si riscontrerebbe a seguito dell'accettazione di una rotta onerata da parte di più vettori, considerate le limitazioni ed i condizionamenti infrastrutturali degli aeroporti coinvolti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, sentita la Regione Autonoma della Sardegna, è incaricato, per la miglior cura dell'interesse pubblico, di intervenire al fine di contenere i programmi operativi dei vettori accettanti in modo da renderli complessivamente proporzionati alle esigenze di mobilità poste alla base dell'imposizione d'oneri,

Tale intervento dovrà ispirarsi ad un'equa ridistribuzione delle rotte e delle frequenze fra i vettori accettanti.

1.7.

Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte sopra considerate è necessario il possesso da parte di ciascun vettore accettante dei seguenti requisiti minimi:

1.

essere vettore aereo comunitario in possesso del COA e della prescritta licenza ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92;

2.

dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri pari almeno a quello complessivo della rotta accettata, o una capitalizzazione equivalente;

3.

dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili coerente con il numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna, così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri,

4.

impiegare sulle rotte indicate personale che parli correntemente e correttamente l'italiano;

5.

distribuire e vendere i biglietti con almeno uno dei principali CRS (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale, con almeno una delle modalità elencate senza alcun onere a carico degli acquirenti;

6.

autocertificare di aver ottenuto nel periodo 1o gennaio 2004 — 31 dicembre 2004 un coefficiente di regolarità complessivo pari almeno al 98 % ed un coefficiente di puntualità complessivo (sulla base delle convenzioni statistiche IATA) di almeno l'80 % entro i 15 minuti;

7.

fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente punto 1.4 secondo le modalità prescritte.

1.8.

Al fine di garantire l'obiettivo della continuità, affidabilità, puntualità e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio dovranno fornire all'ENAC idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

1.9.

I vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano alla puntuale osservanza ed applicazione delle disposizioni normative interne, internazionali e comunitarie in tema di protezione del passeggero, nelle ipotesi di danni fisici alla persona, overbooking, ritardo, cancellazione dei voli, perdita, ritardo e danneggiamento del bagaglio; si impegnano altresì ad applicare le regole comunitarie del Regolamento CE n. 261/2004 entrato in vigore il 17 febbraio 2005, in materia di overbooking cancellazione del volo e ritardo, con particolare riguardo ai diritti dei passeggeri disabili ed a ridotta mobilità. Contestualmente all'accettazione dei presenti oneri i vettori si impegnano ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi contenuti nella Carta dei diritti del passeggero europea ed italiana.

2.   ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

2.1.

Gli oneri di servizio pubblico sono articolati considerando la peculiarità della condizione di insularità della Sardegna; in termini di numero di frequenze minime di orari e di capacità offerta gli oneri sono i seguenti:

2.1.1.   Sulla rotta Alghero — Bologna

a)   Frequenza minima giornaliera

Sulla rotta Alghero — Bologna dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b)   Orari:

La collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine il volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovrà partite non prima delle 19,00.

c)   Capacità offerta

La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 40 posti sulla rotta Alghero Bologna e di 40 posti sulla rotta Bologna Alghero.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.2.   Sulla rotta Alghero — Torino

a)   Frequenza minima giornaliera

Sulla rotta Alghero — Torino dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b)   Orari:

La collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine il volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19,00.

c)   Capacità offerta

La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 40 posti sulla rotta Alghero Torino e di 40 posti sulla rotta Torino Alghero.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.3.   Sulla rotta Cagliari — Bologna

a)   Frequenze minime giornaliere

sulla rotta Cagliari — Bologna dovranno essere garantiti almeno 1/2 (1) voli in andata e 1/2 (1) in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

b)   Orari:

La collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed almeno un volo di rientro in Sardegna dovrà partirte non prima delle 19,00.

c)   Capacità offerta

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 150 posti sulla rotta Cagliari — Bologna e di 150 posti sulla rotta Bologna — Cagliari.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Cagliari — Bologna e di 300 posti sulla rotta Bologna — Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.4.   Sulla rotta Cagliari — Torino

a)   Frequenze minime giornaliere

sulla rotta Cagliari — Torino dovranno essere garantiti almeno 1/2 (2) voli in andata e 1/2 (2) in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

b)   Orari:

La collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed almeno un volo di rientro in Sardegna dovrà partirte non prima delle 19,00.

c)   Capacità offerta

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 150 posti sulla rotta Cagliari — Torino e di 150 posti sulla rotta Torino — Cagliari.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Cagliari — Torino e di 300 posti sulla rotta Torino -Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.5.   Sulla rotta Cagliari — Firenze

a)   Frequenza minima giornaliere

Sulla rotta Cagliari — Firenze dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b)   Orari:

La collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine il volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19,00.

c)   Capacità offerta

La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 130 posti sulla rotta Cagliari Firenze e di 130 posti sulla rotta Firenze Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.6.   Sulla rotta Cagliari — Verona

a)   Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Cagliari — Verona dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio

b)   Orari:

La collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine il volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19,00.

c)   Capacità offerta

La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 150 posti sulla rotta Cagliari — Verona e di 150 posti sulla rotta Verona — Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.7.   Sulla rotta Cagliari — Napoli

a)   Frequenza minima giornaliera

Sulla rotta Cagliari — Napoli dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b)   Orari:

La collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine il volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19,00.

c)   Capacità offerta

La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 130 posti sulla rotta Cagliari Napoli e di 130 posti sulla rotta Napoli Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.8.   Sulla rotta Cagliari — Palermo

a)   Frequenza minima giornaliera

Sulla rotta Cagliari — Palermo dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno durante tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b)   Orari:

La collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine il volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19,00.

c)   Capacità offerta

La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 40 posti sulla rotta Cagliari — Palermo e di 40 posti sulla rotta Palermo — Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.9.   Sulla rotta Olbia — Bologna

a)   Frequenza minima giornaliera

Sulla rotta Olbia — Bologna dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua). Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b)   Orari:

La collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed almeno un volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19,00.

c)   Capacità offerta

La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 150 posti sulla rotta Olbia — Bologna e di 150 posti sulla rotta Bologna — Olbia.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Olbia — Bologna e di 300 posti sulla rotta Bologna — Olbia.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.10.   Sulla rotta Olbia — Verona

a)   Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Olbia — Verona dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua). Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio

b)   Orari:

La collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed almeno un volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19,00.

c)   Capacità offerta

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 150 posti sulla rotta Olbia — Verona e di 150 posti sulla rotta Verona — Olbia.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Olbia — Verona e di 300 posti sulla rotta Verona — Olbia.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

3.   TIPOLOGIA DEGLI AEROMOBILI UTILILIZZABILI SU CIASCUNA ROTTA

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte

 

Cagliari — Bologna — Cagliari

 

Cagliari — Torino — Cagliari

 

Cagliari — Verona — Cagliari

 

Olbia — Verona — Olbia

 

Olbia — Bologna — Olbia

dovranno fornire una capacità minima di 150 posti ciascuno

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte

 

Cagliari — Napoli — Cagliari

 

Cagliari — Firenze — Cagliari

dovranno fornire una capacità minima di 130 posti ciascuno

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte

 

Alghero — Bologna — Alghero

 

Alghero — Torino — Alghero

 

Cagliari — Palermo — Cagliari

dovranno fornire una capacità minima di 40 posti ciascuno

3.1.

L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti a favore di residenti e/o di non residenti. Ugualmente dovranno essere accettate prenotazioni ed inserimenti in liste d'attesa senza alcuna discriminazione a danno delle categorie di passeggeri previste dagli oneri di servizio.

3.2

Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilità di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato.

4.   TARIFFE

4.1

La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede:

una tariffa agevolata massima che è quella massima applicabile alle categorie agevolate di seguito indicate;

una tariffa non agevolata massima che è quella massima applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti a categorie agevolate. I vettori che accetteranno gli oneri si impegnano ad articolare questa tariffa secondo differenti scaglioni, garantendo la messa in vendita di un congruo numero di biglietti speciali e scontati, tale da conseguire un prezzo medio di vendita significativamente inferiore alla tariffa non agevolata massima.

Le tariffe saranno così articolate

Tratta onerata

Tariffa agevolata massima

(euro)

Tariffa non agevolata massima

(euro)

Alghero — Bologna

55,00

97,00

Alghero — Torino

55,00

97,00

Cagliari — Bologna

55,00

97,00

Cagliari — Torino

55,00

97,00

Cagliari — Firenze

55,00

97,00

Cagliari — Verona

55,00

97,00

Cagliari — Napoli

55,00

97,00

Cagliari — Palermo

55,00

97,00

Olbia — Bologna

55,00

97,00

Olbia — Verona

55,00

97,00

4.2

Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e della crisis surcharge dell'importo massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si ridimensionino le condizioni che hanno condotto all'applicazione della crisis surcharge, questa dovrà essere cancellata o proporzionalmente ridotta. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata alcuna altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologìa con la quale viene indicata.

4.3

La tariffa agevolata è senza limitazioni, ad essa non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/biglietto, né alcuna penale per il rimborso.

4.4

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

4.5

Ogni anno, a decorrere dal 1o gennaio 2007, gli organi competenti rivedono le tariffe indicate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La revisione viene comunicata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione applicando le tariffe in esame e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione sulla GUUE.

4.6

In caso di variazione percentualmente superiore al 5 %, nella media rilevata a partire dal secondo semestre 2006 del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentita la Regione Autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico misto, costituito da un rappresentante designato rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'ENAC e dalla Regione Autonoma della Sardegna. In caso di aumento oltre la percentuale indicata, il Comitato tecnico misto di cui sopra attiva la procedura di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal semestre successivo a quello della rilevazione.

4.7

Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono da considerare illegittimi.

4.8

Le tariffe agevolate, nella misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicata almeno:

ai residenti in Sardegna;

ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;

ai disabili (3);

ai giovani dai 2 ai 21 anni (3);

agli anziani al di sopra dei 70 anni (3);

agli studenti universitari fino al compimento del 27o anno di età (3).

5.   CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 4., n. 1, lett. c) del Regolamento CEE n. 2408/92 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non può sospenderli senza preavviso di almeno 6 mesi da comunicare all'ENAC ed alla Regione Autonoma della Sardegna.

5.1.

Al fine di garantire, la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico

si impegnano ad effettuare per ciascun anno il 98 % dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2 %;

si impegnano a corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale 2 500 EUR per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della Sardegna;

si impegnano ad effettuare per ciascun anno l'85 % dei voli puntuali entro i 20' rispetto all'orario stabilito;

si impegnano ad attribuire al passeggero per ogni ritardo superiore ai 20', un credito di 15,00 EUR da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo.

5.2.

Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore.

6.   SANZIONI

La sospensione del servizio senza preavviso o con preavviso non conforme a quanto sopra stabilito comporta sanzioni amministrative e pecuniarie, il cui ammontare terrà conto del pregiudizio arrecato alla Pubblica Amministrazione e del danno cagionato alla collettività dei passeggeri.

6.1.

Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato paritetico di monitoraggio), del quale fanno parte un componente designato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno dall'ENAC, uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico.

6.2.

Il Comitato paritetico di monitoraggio:

è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal Presidente;

si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale della Sardegna, dalle Società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri;

riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone all'ENAC l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.

7.   DECORRENZA TERMINI

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto.

8.   PRESENTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile


(1)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

(2)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

(3)  Senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità.

I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere


21.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/25


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 93/09)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Veneto)

Numero dell'aiuto: N 73/06

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (grandinata del 14 agosto 2005, nella provincia di Vicenza)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola causati da avversità atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Fino al termine dei pagamenti

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Campania)

Numero dell'aiuto: N 79/06

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (abbondanti nevicate dal 26 al 30 gennaio 2005, nella provincia di Salerno)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola causati da avversità atmosferiche

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Fino al termine dei pagamenti

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Sicilia)

Numero dell'aiuto: N 81/2006

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (gelate nel periodo dal 15 gennaio all'11 marzo 2005, nella provincia di Caltanisetta)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola causati da avversità atmosferiche (gelo)

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino all'80 %

Durata: Fino al termine dei pagamenti

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Sicilia)

Numero dell'aiuto: N 82/2006

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (gelate nel periodo dal 10 gennaio al 14 marzo 2005, nella provincia di Messina)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola causati da avversità atmosferiche (gelo)

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004

Stanziamento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino all'80 %

Durata: Fino al termine dei pagamenti

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Basilicata)

Numero dell'aiuto: N 97/2006

Titolo: Interventi nelle zone agricole danneggiate (eccesso di neve dal 25 gennaio al 1o marzo 2005 nella provincia di Potenza)

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola causati da avversità atmosferiche (eccesso di neve dal 25 gennaio al 1o marzo 2005 nella provincia di Potenza)

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004 («Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»)

Stanziamento: Da finanziare mediante lo stanziamento approvato nell'ambito del fascicolo NN 54/A/04

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


21.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/27


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4131 — Bain/Texas Instruments)

(2006/C 93/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 17.3.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4131. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)