Il voto a maggioranza qualificata

NTRODUZIONE

Il trattato di Amsterdam aveva esteso il campo del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il 1° maggio 1999, la maggior parte degli atti legislativi sono adottati dal Consiglio con voto a maggioranza qualificata, in codecisione con il Parlamento europeo.

Tuttavia, l'unanimità rimane ancora la regola per 73 articoli. In un'Unione allargata a 27 Stati membri, ciò potrebbe condurre ad una situazione di blocco, perché sarà sempre più difficile ottenere l'unanimità in un'Unione più grande e più diversificata. Il passaggio al voto a maggioranza qualificata è dunque uno dei compiti più importanti della conferenza intergovernativa (CIG). Il trattato di Nizza ha introdotto il voto a maggioranza qualificata in una trentina di disposizioni.

TRATTATO CE - POLITICHE COMUNITARIE

Per le politiche comunitarie una decina di disposizioni permettono, da quando è in vigore il trattato di Nizza, l'adozione di decisione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio per l'insieme o, se necessario, per una parte degli articoli interessati.

Articolo 11 - Cooperazioni rafforzate

Il voto a maggioranza qualificata è mantenuto per quanto riguarda l'accordo del Consiglio per l'instaurazione di una cooperazione rafforzata nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE). Ma la disposizione secondo la quale uno Stato membro può investire di una questione il Consiglio europeo, che decide all'unanimità, è stata eliminata. Il diritto di veto di cui disponevano gli Stati membri per prevenire la messa in atto di una cooperazione rafforzata in un settore relativo al primo pilastro è dunque scomparso.

Articolo 13 - Lotta contro la discriminazione

Il voto a maggioranza qualificata è introdotto per quanto riguarda le azioni d'incoraggiamento comunitario, esclusa ogni armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri relative alla lotta contro la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, un handicap, l'età o le inclinazioni sessuali.

Articolo 18 - Cittadinanza

Il voto a maggioranza qualificata è introdotto per le azioni della Comunità che garantiscono e facilitano l'esercizio del diritto di libera circolazione e di libero soggiorno sul territorio degli Stati membri.

Articolo 63 - Asilo, profughi, politica dell'immigrazione

Conformemente alle nuove disposizioni dell'articolo 67, il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata, provvedimenti relativi all'asilo, ai profughi e ai deportati, alla politica d'immigrazione e ai diritti dei cittadini di paesi terzi in situazione regolare di soggiorno, a condizione che il Consiglio abbia stabilito in anticipo e all'unanimità una normativa comunitaria che definisca le regole comuni ed i principi essenziali che disciplinano queste materie. L'introduzione del voto a maggioranza qualificata resta quindi legata a queste condizioni e alla definizione preliminare di principi comuni in materia. La procedura di codecisione è ormai applicabile anche a questo articolo.

Articolo 65 - Cooperazione giudiziaria in materia civile

Conformemente alle nuove disposizioni dell'articolo 67, il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata, misure rientranti nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile che hanno un'incidenza transfrontaliera, ad eccezione degli aspetti che riguardano il diritto della famiglia. La procedura di codecisione è ormai applicabile anche a questo articolo.

Articolo 66 - Cooperazione tra Stati membri

Conformemente alle disposizioni del protocollo allegato al trattato CE sull'articolo 67, il Consiglio può adottare, deliberando, a decorrere dal 1° maggio 2004, a maggioranza qualificata, misure per garantire la cooperazione tra i servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri e tra questi servizi e la Commissione.

Articolo 100 - Distorsioni economiche

Il voto a maggioranza qualificata è introdotto per le misure da adottare in caso di difficoltà d'approvvigionamento per alcuni prodotti. Inoltre, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata per quanto riguarda la possibilità di concedere un'assistenza finanziaria ad uno Stato membro a causa di catastrofi naturali o di eventi eccezionali che sfuggono al suo controllo.

Articolo 111 - Questioni esterne dell'Unione economica e monetaria

Il paragrafo 4 di questo articolo è stato modificato per introdurre il voto a maggioranza qualificata per quanto riguarda la determinazione della posizione della Comunità e della sua rappresentanza a livello internazionale per le questioni che rivestono un interesse particolare per l'Unione economica e monetaria (UEM).

Articolo 123 - Introduzione dell'euro

Il voto a maggioranza qualificata è applicabile per il paragrafo 4 di questo articolo relativo alle misure necessarie all'introduzione rapida dell'euro. Questa disposizione sarà importante in occasione dell'allargamento futuro della zona euro.

Articolo 133 - Politica commerciale comune

Questo articolo è stato modificato dal trattato di Nizza per allargare il campo d'applicazione della politica commerciale e, di conseguenza, delle decisioni a maggioranza qualificata per gli accordi commerciali che trattano dei servizi o degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. Tuttavia, persistono eccezioni a questo principio:

Articolo 137 - Politica sociale

Il trattato di Nizza non ha esteso il voto a maggioranza qualificata ma ha introdotto una clausola di "passerella" per alcuni settori che restano normalmente sottoposti all'unanimità. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere di applicare la procedura di codecisione a norma dell'articolo 251 del trattato CE (e questo implica allora il voto a maggioranza qualificata) alle lettere d), f) e g) del paragrafo 1 dell'articolo 137, che riguardano la protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e le condizioni d'occupazione dei cittadini dei paesi terzi.

Articolo 157 - Industria

Il paragrafo 3 di questo articolo è stato modificato per introdurre il voto a maggioranza qualificata e la procedura di codecisione con il Parlamento per quanto riguarda le misure specifiche volte a sostenere le azioni condotte dagli Stati membri nel quadro della politica industriale.

Articolo 159 - Coesione economica e sociale

Il voto a maggioranza qualificata è stato inserito nel terzo comma di questo articolo e la procedura di codecisione con il Parlamento è applicabile alle misure supplementari giudicate necessarie nel quadro della politica di coesioneal di fuori dei Fondi strutturali.

Articolo 161 - Fondi strutturali

Il nuovo terzo comma introduce il voto a maggioranza qualificata per quanto riguarda le missioni, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale,comprese le norme generali applicabili ai Fondi. Tuttavia, il passaggio al voto a maggioranza qualificata diventa effettivo soltanto dal 1° gennaio 2007, a condizione che le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 siano state adottate.

Articolo 181A - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

Questo nuovo articolo completa l'articolo 181 e precisa i vari tipi di azioni che può svolgere la Comunità in materia di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. I provvedimenti già adottati in materia sono stati adottati secondo la procedura di cui all'articolo 308 del trattato CE e quindi all'unanimità. Questo nuovo articolo costituisce una nuova base giuridica per questi atti e introduce il voto a maggioranza qualificata, ad eccezione degli accordi d'associazione (articolo 310) o degli accordi da concludere con paesi candidati all'adesione all'Unione.

Articolo 279 - Disposizioni finanziarie

Il voto a maggioranza qualificata è applicabile per quanto riguarda il regolamento finanziario e la responsabilità dei dispositivi di controllo finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2007.

TRATTATO - QUESTIONI ISTITUZIONALI

Il trattato di Nizza introduce il voto a maggioranza qualificata in vari articoli che trattano di questioni istituzionali. In particolare, la nomina del presidente della Commissione e degli altri commissari e quella dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune avverrà a maggioranza qualificata, il che costituisce un progresso di grande rilevanza.

Articolo 190 - Parlamento europeo

Il voto a maggioranza qualificata è applicabile al paragrafo 5 di questo articolo, che disciplina l'adozione dello statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei membri del Parlamento.

Articolo 191 - Statuto dei partiti politici a livello europeo

Il trattato di Nizza introduce il voto a maggioranza qualificata per quanto riguarda lo statuto dei partiti politici livello europeo ed in particolare le norme relative al loro finanziamento. Inoltre, il trattato di Nizza introduce la procedura di codecisione.

Articolo 207 - Segretario generale del Consiglio ed alto rappresentante per la PESC

Il trattato di Nizza introduce il voto a maggioranza qualificata per quanto riguarda la nomina del segretario generale del Consiglio (Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune) e del segretario generale aggiunto.

Articolo 210 - Retribuzioni

Stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, nonché di alcuni membri della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado sono fissati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 214 - Nomina dei membri della Commissione

Il trattato di Nizza introduce il voto a maggioranza qualificata in Consiglio per la nomina del presidente e degli altri membri della Commissione.

Articolo 215 - Sostituzione di un membro della Commissione

Il trattato di Nizza introduce il voto a maggioranza qualificata per quanto riguarda la sostituzione di un commissario uscente o deceduto. L'unanimità è mantenuta qualora il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere a una sostituzione.

Articolo 223 - Corte di giustizia

Il voto a maggioranza qualificata è applicabile per quanto riguarda l'approvazione del regolamento di procedura della Corte di giustizia da parte del Consiglio. I giudici e gli avvocati generali sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Articolo 224 - Tribunale di primo grado

Il trattato di Nizza introduce il voto a maggioranza qualificata per quanto riguarda l'approvazione del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado da parte del Consiglio. I membri del tribunale sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Articolo 247 - Corte dei conti

Il trattato di Nizza introduce il voto a maggioranza qualificata per la nomina dei membri della Corte dei conti.

Articolo 248 - Corte dei conti, regolamento interno

La maggioranza qualificata si applica all'approvazione del regolamento interno della Corte dei conti da parte del Consiglio.

Articolo 259 - Comitato economico e sociale europeo

Il trattato di Nizza introduce il voto a maggioranza qualificata per la nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 263 - Comitato delle regioni

Il voto a maggioranza qualificata si applica alla nomina dei membri del Comitato delle regioni.

TRATTATO UE

Articolo 23 - Nomina di un rappresentante speciale per la politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Secondo il trattato di Nizza, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata per nominare un rappresentante speciale nel settore della PESC.

Articolo 24 - Accordi internazionali

Senza allargare l'applicazione del voto a maggioranza qualificata, il trattato di Nizza introduce tre nuovi paragrafi per chiarire le modalità di voto (maggioranza qualificata/unanimità) che riguardano questo articolo.

Articolo 27C - Cooperazioni rafforzate nel settore della PESC

Il trattato di Nizza introduce il voto a maggioranza qualificata per quanto riguarda l'autorizzazione da parte del Consiglio di una cooperazione rafforzata nel settore della PESC. Tuttavia, il trattato mantiene la possibilità per qualsiasi Stato membro di investire della questione il Consiglio europeo, che delibera all'unanimità.

Articolo 40A - Cooperazioni rafforzate nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria

Il trattato di Nizza mantiene il voto a maggioranza qualificata per quanto riguarda l'autorizzazione da parte del Consiglio di una cooperazione rafforzata nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria. Il diritto di veto di uno Stato membro è stato abolito.

TABELLA RIASSUNTIVA

Articoli

Argomento

Trattato CE

11

Cooperazioni rafforzate

-

13

Lotta contro la discriminazione

-

18

Cittadinanza

-

63

Asilo, profughi, politica dell'immigrazione

-

65

Cooperazione giudiziaria in materia civile

-

66

Cooperazione tra Stati membri

-

100

Distorsioni economiche

-

111

Questioni esterne dell'Unione economica e monetaria

-

123

Introduzione dell'euro

-

133

Politica commerciale comune

-

137

Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù

-

157

Industria

-

159

Coesione economica e sociale

-

161

Fondi strutturali

-

181A

Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

-

190

Parlamento europeo

-

191

Statuto dei partiti politici a livello europeo

-

207

Segretario generale del Consiglio e Alto rappresentante della PESC

-

210

Retribuzioni

-

214

Nomina dei membri della Commissione

-

215

Sostituzione di un membro della Commissione

-

223

Corte di giustizia

-

224

Tribunale di primo grado

-

247

Corte dei conti

-

248

Corte dei conti, regolamento interno

-

259

Comitato economico e sociale

-

263

Comitato delle regioni

-

279

Disposizioni finanziarie

Trattato UE

23

Nomina di un rappresentante speciale per la PESC

-

24

Accordi internazionali

-

27C

Cooperazioni rafforzate nel settore della PESC

-

40A

Cooperazioni rafforzate nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria

Trattato CE - protocollo

Protocollo relativo all'articolo 67 del trattato CE

Ultima modifica: 13.09.2007