La Commissione europea

INTRODUZIONE

Le dimensioni e la composizione della Commissione europea sono "residui di Amsterdam", cioè questioni non risolte dalla conferenza intergovernativa (CIG) che ha portato all'elaborazione del trattato di Amsterdam. Ai trattati è stato allegato un protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea (UE), il quale specifica che dall'entrata in vigore del primo allargamento dell'Unione, la Commissione sarà composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, a condizione che la ponderazione dei voti in sede di Consiglio dell'Unione europea sia stata modificata in maniera accettabile per tutti gli Stati membri.

La questione delle dimensioni della Commissione è stata al centro dei negoziati relativi al nuovo trattato. Alcuni Stati membri preferivano una Commissione di dimensioni ridotte, mentre altri privilegiavano una Commissione composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. È iniziato inoltre un dibattito sull'esigenza di rafforzare la posizione del Presidente della Commissione.

LA COMPOSIZIONE

L'articolo 213 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) dispone attualmente che la Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due. Attualmente, nell'Unione di 15 Stati membri, venti sono i membri della Commissione, a far parte della quale dieci Stati membri designano un proprio cittadino e gli altri cinque Stati membri due. Il trattato di Nizza prevede una modifica in due fasi di tale disposizione.

Nel protocollo sull'allargamento dell'UE allegato al trattato di Nizza, l'articolo 4 dispone che dal 1° gennaio 2005 la Commissione comprenderà un cittadino di ciascuno Stato membro. Il trattato di adesione, sottoscritto ad Atene il 16 aprile 2003, ha modificato tale disposizione, in quanto la nuova Commissione assumerà le proprie funzioni il 1° novembre 2004 e, come previsto, comprenderà un cittadino di ciascuno Stato membro.

Il protocollo sull'allargamento prevede inoltre che quando l'Unione annoveri 27 Stati membri, il numero dei membri della Commissione sia inferiore al numero degli Stati membri. Il numero dei membri della Commissione è fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità. I membri della Commissione sono scelti in base a una rotazione paritaria le cui modalità sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità, sulla scorta dei principi seguenti:

La rotazione si applica a decorrere dall'entrata in funzione della prima Commissione successiva alla data di adesione del ventisettesimo Stato membro dell'Unione (di norma quindi a decorrere dal 2009). In altri termini i membri della Commissione, che assumerà le proprie funzioni nel 2004, aumenteranno con la designazione di un cittadino di ciascun paese che nel frattempo aderirà all'Unione.

LE PROCEDURE DI NOMINA

Prima dell'entrata in vigore del trattato di Nizza la Commissione era nominata di comune accordo dai governi degli Stati membri. Il trattato di Nizza ha introdotto la maggioranza qualificata, che costituisce un importante passo avanti. Il Presidente della Commissione viene pertanto nominato in base alla nuova procedura di cui all'articolo 214. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare Presidente della Commissione. Tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

Gli Stati membri redigono l'elenco delle persone che intendono nominare commissari. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente designato, approva tale elenco. Il collegio è collettivamente soggetto a un nuovo voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento, il Presidente e i commissari sono formalmente nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

L'articolo 215 è stato modificato per tener conto dell'introduzione della maggioranza qualificata nel procedimento di nomina. L'articolo ora precisa anche i vari casi di cessazione delle funzioni di membro della Commissione, per dimissioni volontarie o d'ufficio, oppure per decesso. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Commissione restano in carica fintantoché il Consiglio non abbia provveduto alla loro sostituzione o abbia deciso che non vi è motivo di procedere a una sostituzione.

IL RUOLO DEL PRESIDENTE

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il presidente definisce gli orientamenti politici del collegio nel suo insieme. Il nuovo articolo 217 del trattato di Nizza rafforza ulteriormente il ruolo del presidente.

Competono ormai al Presidente le decisioni sull'organizzazione interna della Commissione, per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione. Il principio di collegialità viene così formalmente enunciato per la prima volta nei trattati. Il Presidente attribuisce le competenze ai commissari e può modificarne la ripartizione nel corso del mandato. Il Presidente nomina i vicepresidenti, previa approvazione del collegio. Ogni membro della Commissione deve rassegnare le dimissioni se il Presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.

TABELLA RIASSUNTIVA

Articoli

Oggetto

Trattato CE

213

Composizione della Commissione.

214

Designazione del Presidente della Commissione e dei commissari.

215

Sostituzione di un commissario (decesso, dimissioni volontarie o d'ufficio)

217

Ruolo del Presidente, designazione delle competenze, vicepresidenti, collegialità.

Trattato di Nizza - Protocollo

Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea, art. 4: disposizioni relative alla Commissione

Trattato d'adesione

Articolo 45 dell'atto d'adesione

Ultima modifica: 13.09.2007