Le altre istituzioni e organi dell'Unione

INTRODUZIONE

Per garantire un funzionamento regolare delle istituzioni europee, l'allargamento rende necessario il loro adattamento al nuovo numero di Stati membri. Oltre alle riforme istituzionali che riguardano la Commissione, il Consiglio e la Corte di giustizia, anche le altre istituzioni quali il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, la Corte dei conti e la Banca centrale europea hanno visto la loro architettura istituzionale modificata dal trattato di Nizza.

IL PARLAMENTO EUROPEO

Nella storia della costruzione europea il numero di seggi accordato ad ogni Stato membro ha spesso dato adito a lunghe discussioni. Le due principali sfide che sottendono questo dibattito riguardano, da un lato, la necessità di mantenere una certa proporzionalità tra i seggi al Parlamento e la popolazione degli Stati membri e, dall'altro, la garanzia che le diverse correnti politiche abbiano la possibilità di essere rappresentate, anche negli Stati membri meno popolati. Viene inoltre preso in considerazione il fatto che il numero totale di parlamentari non deve superare una certa soglia per non nuocere all'efficacia del lavoro del Parlamento.

Il trattato di Amsterdam aveva fissato il numero di deputati a 700. Il trattato di Nizza ha modificato l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) fissando il numero massimo di parlamentari a 732.

L'obiettivo del trattato di Nizza era di preparare le istituzioni europee al prossimo allargamento dell'Unione europea (UE). Inoltre, il trattato prevede disposizioni adattabili ai diversi scenari possibili. Infatti, quando è stato concluso il trattato di Nizza, non era ancora possibile prevedere con esattezza quali paesi candidati sarebbero stati in grado di concludere i negoziati e in quale data l'allargamento sarebbe divenuto effettivo (in una o più fasi successive).

È per questo che il trattato di Nizza comporta due disposizioni:

Il citato protocollo sull'allargamento dell'UE prevedeva inoltre che, qualora il numero totale dei seggi risultasse inferiore a 732 (in caso di allargamento per fasi successive, come avviene per la Romania e la Bulgaria), al numero dei deputati di ogni Stato membro verrebbe applicata una correzione pro rata, in modo che il numero totale sia il più vicino possibile a 732.

In seguito a questa correzione il numero di parlamentari per Stato membro non potrà comunque superare quello attuale. I seggi liberi saranno pertanto suddivisi soltanto tra gli Stati membri che con la nuova ripartizione hanno perso seggi al Parlamento. In compenso, in caso di adesione di nuovi stati durante la legislatura in corso, il numero totale di seggi del Parlamento potrà temporaneamente essere superiore a 732. A partire dalla legislatura 2009-2014, dovrà essere nuovamente rispettato il numero massimo di 732.

Nel frattempo, le disposizioni del trattato di Nizza sono state applicate nel trattato di adesione, firmato ad Atene il 16 aprile 2003. La ripartizione dei seggi per la legislatura 2004-2009 è illustrata nella tabella qui di seguito. Essa è il risultato dei negoziati d'adesione durante i quali si è deciso - a differenza di ciò che prevedeva la suddetta dichiarazione n° 20 - di attribuire alla Repubblica Ceca e all'Ungheria lo stesso numero di seggi della Grecia, del Belgio e del Portogallo. Il trattato d'adesione ha anche effettuato una correzione proporzionale per giungere, con le elezioni del 2004, a un totale di 732 eurodeputati.

Va notato infine che, in occasione dei negoziati d'adesione con la Romania e la Bulgaria, occorrerà decidere il numero di eurodeputati da eleggere in questi paesi. La dichiarazione n° 20 della conferenza che ha adottato il trattato di Nizza ha fissato la posizione comune che gli Stati membri intendono prendere in questi negoziati: 33 seggi per la Romania e 17 per la Bulgaria. Come indicato sopra, il trattato d'adesione dei due paesi dovrà procedere ad un adattamento pro rata del numero dei loro seggi.

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DURANTE LA LEGISLATURA 2004 - 2009

Stato membro

Seggi al Parlamento europeo

Germania

99

Regno Unito

78

Francia

78

Italia

78

Spagna

54

Polonia

54

Paesi Bassi

27

Grecia

24

Repubblica ceca

24

Belgio

24

Ungheria

24

Portogallo

24

Svezia

19

Austria

18

Slovacchia

14

Danimarca

14

Finlandia

14

Irlanda

13

Lituania

13

Lettonia

9

Slovenia

7

Estonia

6

Cipro

6

Lussemburgo

6

Malta

5

Totale

732

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IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

Il trattato di Nizza ha modificato le disposizioni riguardanti il Comitato economico e sociale europeo (CESE). L'articolo 257 del trattato CE che determina l'origine socio-professionale dei rappresentanti della società civile organizzata è modificato per includere una nuova categoria in rappresentanza dei consumatori.

L'articolo 258 stabilisce la nuova composizione del Comitato, che fissa il numero massimo dei membri a 350. In previsione dell'allargamento, la dichiarazione n° 20 relativa all'allargamento dell'UE, allegata al trattato di Nizza, fissa la posizione comune degli Stati membri in previsione dei negoziati di adesione. In questa dichiarazione, la conferenza intergovernativa ha optato per un adattamento lineare dei seggi; gli Stati membri attuali conserveranno quindi lo stesso numero di seggi dopo l'allargamento a 27. La ripartizione dei seggi è identica a quella del Comitato delle regioni (vedere tabella qui di seguito).

Di conseguenza, il trattato d'adesione ha fissato il numero dei membri del Comitato a 317 per i 25 Stati membri. La dichiarazione n° 20 ha previsto 15 seggi per la Romania e 12 seggi per la Bulgaria.

Infine, l'articolo 259 è stato modificato per introdurre il passaggio al voto a maggioranza qualificata al Consiglio in occasione della nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo.

IL COMITATO DELLE REGIONI

Nel Comitato delle regioni, la composizione e la ripartizione dei seggi tra gli Stati membri sono uguali a quelle del Comitato economico e sociale europeo. Il trattato di Nizza ha fissato lo stesso numero massimo dei membri (350) e la dichiarazione n° 20 ha stabilito la stessa posizione comune degli Stati membri nei negoziati d'adesione. Di conseguenza, il trattato d'adesione ha introdotto gli stessi adattamenti (cfr. tabella qui di seguito).

Il trattato di Nizza ha precisato le condizioni per diventare membro del Comitato delle regioni. L'articolo 263 modificato vincola ormai l'esercizio di un mandato al Comitato delle regioni all'esercizio di un mandato elettorale nell'ambito di una Comunità regionale o locale o a una responsabilità politica dinanzi ad un'assemblea eletta. L'articolo 263 precisa anche che un mandato al Comitato delle regioni cessa con lo scadere del mandato che costituiva la condizione per la nomina al Comitato delle regioni.

Infine, l'articolo 263 è stato modificato per introdurre il passaggio al voto a maggioranza qualificata al Consiglio in occasione della nomina dei membri del Comitato delle regioni.

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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO/COMITATO DELLE REGIONI - RIPARTIZIONE DEI SEGGI TRA 25 STATI MEMBRI

Stato membro

Seggi al Comitato economico e sociale/Comitato delle regioni

Germania

24

Regno Unito

24

Francia

24

Italia

24

Spagna

21

Polonia

21

Paesi Bassi

12

Grecia

12

Repubblica ceca

12

Belgio

12

Ungheria

12

Portogallo

12

Svezia

12

Austria

12

Slovacchia

9

Danimarca

9

Finlandia

9

Irlanda

9

Lituania

9

Lettonia

7

Slovenia

7

Estonia

7

Cipro

6

Lussemburgo

6

Malta

5

Totale

317

LA CORTE DEI CONTI

Il trattato di Nizza ha modificato l'articolo 247 del trattato CE e ha fissato il numero dei membri della Corte dei conti a uno per Stato membro. Così, il metodo precedente che consisteva nel fissare un determinato numero di membri (che, peraltro, corrispondevano sempre al numero degli Stati membri) è stato sostituito da questo sistema che evita di modificare tale articolo ad ogni allargamento. Anche l'articolo 247 CE è stato modificato per introdurre il passaggio al voto a maggioranza qualificata al Consiglio in occasione della nomina dei membri della Corte dei conti.

LA BANCA CENTRALE EUROPEA

Nell'articolo 5 il trattato di Nizza ha modificato il protocollo sugli statuti del sistema europeo delle banche centrali e della banca centrale europea, allegato al trattato CE. Il trattato di Nizza aggiunge all'articolo 10 di questi statuti un nuovo paragrafo in cui si precisa che le disposizioni sul diritto di voto dei governatori delle banche centrali nazionali nell'ambito del consiglio dei governatori possono essere modificate dal Consiglio, riunito a livello dei capi di Stato e di governo, che delibera all'unanimità. Questi cambiamenti si prefiggono di garantire l'efficacia dell'operato del consiglio dei governatori dopo l'allargamento dell'UE e l'entrata di nuovi Stati membri nella zona euro. Sulla base di una raccomandazione della Banca centrale europea, il 21 marzo 2003 il Consiglio ha adottato una decisione in questo senso, che entrerà in vigore dopo essere stata ratificata dai parlamenti nazionali.

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TABELLA RIASSUNTIVA

Articoli

Argomento

Trattato CE

189

Parlamento europeo - numero dei membri

190

Parlamento europeo - ripartizione dei seggi tra gli Stati membri

247

Corte dei conti - numero dei membri

257 a 258

Comitato economico e sociale - composizione

259

Comitato economico e sociale - nomina dei membri

263

Comitato delle regioni - composizione

Trattato CE - protocolli

Protocollo sugli statuti del sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea - articolo 10

Trattato di Nizza - protocolli

Protocollo sull'allargamento dell'UE - disposizioni riguardanti il Parlamento europeo - articolo 2

Trattato di Nizza - dichiarazioni

Dichiarazione n° 20 relativa all'allargamento dell'Unione europea - tabella di ripartizione dei seggi del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni per un'Unione a 27 Stati membri

Trattato d'adesione

Art. 11 e 25: Parlamento europeoArt. 14: Comitato economico e socialeArt. 15: Comitato delle regioni

Ultima modifica: 13.09.2007