Una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
Il presente regolamento fissa le regole relative alla realizzazione e all’organizzazione di corridoi ferroviari internazionali per un trasporto merci ferroviario competitivo, al fine di sviluppare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo.
ATTO
Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo.
SINTESI
Il presente regolamento mira a sviluppare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, fissando le norme per la realizzazione e l’organizzazione di corridoi ferroviari internazionali per un trasporto merci per ferrovia competitivo. L’allegato al presente regolamento, come modificato dal regolamento (UE) n. 1316/2013, istituisce i primi nove corridoi merci che i paesi interessati dell’Unione europea (UE) devono rendere operativi entro novembre 2013, novembre 2015 o novembre 2020.
I paesi UE istituiscono, per ciascun corridoio merci, un comitato esecutivo, composto di rappresentanti delle autorità dei paesi UE. I gestori dell’infrastruttura interessati devono istituire, per ciascun corridoio merci, un comitato di gestione, composto dai rappresentanti dei gestori dell’infrastruttura. Tale comitato di gestione dovrà elaborare un piano di attuazione che preveda un piano degli investimenti, le misure previste per la realizzazione del corridoio e gli elementi principali di uno studio sul mercato. Il comitato istituirà inoltre un gruppo consultivo composto dai gestori e proprietari dei terminali del corridoio merci, nonché un ulteriore gruppo consultivo composto da imprese ferroviarie interessate all’uso del corridoio merci.
Il comitato di gestione dovrà determinare e organizzare di concerto tracce ferroviarie internazionali prestabilite per i treni merci, per offrire tempi di percorrenza corrispondenti alle esigenze degli operatori del trasporto merci.
Il comitato di gestione istituirà o designerà un organismo comune per consentire ai richiedenti autorizzati di rivolgersi a un’unica sede per richiedere e ricevere risposte riguardo alla capacità di infrastruttura per i treni merci che attraversano almeno una frontiera lungo il corridoio merci. Tale sportello unico adotterà le decisioni riguardo alle domande di tracce ferroviarie prestabilite e di capacità di riserva per i treni merci internazionali. Qualsiasi domanda che non possa essere soddisfatta dallo sportello unico sarà inoltrata ai gestori dell’infrastruttura competenti, i quali decideranno in merito e comunicheranno la decisione allo sportello unico per l’ulteriore trattamento.
Saranno stabilite regole di priorità tra i vari tipi di traffico per i casi di perturbazione.
Sarà pubblicato un documento contenente tutte le informazioni necessarie relative all’uso del corridoio. Gli organismi di regolamentazione coopereranno e si scambieranno informazioni tra loro, in particolare nel caso di reclami.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (UE) n. 913/2010 |
9.11.2010 |
- |
GU L 276 del 20.10.2010 |
Atto/i modificatore/i |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (UE) n. 1316/2013 |
21.12.2013 |
- |
GU L 348 del 20.12.2013 |
Ultima modifica: 19.05.2014