Responsabilità degli armatori in caso di incidente

I passeggeri coinvolti in un incidente via mare devono ottenere un risarcimento adeguato per qualsiasi perdita o danno da loro subito. Al fine di garantire ciò, gli armatori devono stipulare regimi assicurativi adeguati.

ATTO

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

SINTESI

I passeggeri coinvolti in un incidente via mare devono ottenere un risarcimento adeguato per qualsiasi perdita o danno da loro subito. Al fine di garantire ciò, gli armatori devono stipulare regimi assicurativi adeguati.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Stabilisce norme armonizzate in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per le compagnie di navigazione che si occupano di trasporto di passeggeri via mare. Il regolamento introduce nella normativa europea le disposizioni della convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e gli orientamenti dell’Organizzazione marittima internazionale.

PUNTI CHIAVE

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 29 maggio 2009.

Per ulteriori informazioni, si veda la pagina sui diritti dei passeggeri sul sito Internet della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 392/2009

29.5.2009

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GU L 131 del 28.5.2009, pagg. 24-46

Ultimo aggiornamento: 30.09.2015