Garantire la compatibilità dei sistemi ferroviari dell’Unione europea

L’Unione europea (UE) punta ad accelerare l’integrazione della propria rete ferroviaria introducendo condizioni e norme comuni, che contribuiscono a garantire livelli elevati di sicurezza ed efficienza.

ATTO

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione).

SINTESI

L’Unione europea (UE) punta ad accelerare l’integrazione della propria rete ferroviaria introducendo condizioni e norme comuni, che contribuiscono a garantire livelli elevati di sicurezza ed efficienza.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Stabilisce le condizioni da soddisfare per ottenere l’interoperabilità del sistema ferroviario dell’UE in modo compatibile con la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza ferroviaria, in particolare relativamente alle procedure per autorizzare la messa in servizio di veicoli ferroviari.

Le condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l’esercizio e la manutenzione di tale sistema. Si riferiscono inoltre alle qualifiche professionali e alle condizioni sanitarie e di sicurezza del personale responsabile dell’esercizio e della manutenzione del sistema.

PUNTI CHIAVE

L’UE persegue il proprio obiettivo di sistema ferroviario interoperabile (sia ad alta velocità che convenzionale) adottando e successivamente attuando norme tecniche uniformi applicabili in tutti i paesi dell’Unione. La direttiva stabilisce:

La Commissione europea ha facoltà di adottare ulteriori disposizioni normative relative ad aspetti specifici delle specifiche tecniche riguardanti l’interoperabilità ferroviaria. Gli aspetti affrontati da tale normativa comprendono le specifiche tecniche per vagoni merci e locomotive, l’accessibilità al sistema ferroviario per le persone disabili e con mobilità ridotta e la sicurezza nelle gallerie.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

A decorrere dal 19 luglio 2008.

CONTESTO

La presente direttiva ha abrogato la direttiva 96/48/CE sull’interoperabilità del sistema ferroviario europeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE sull’interoperabilità del sistema ferroviario europeo convenzionale.

TERMINI CHIAVE

Rete: le linee, le stazioni, i terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema ferroviario.

Interoperabilità : la capacità di un sistema ferroviario di consentire il movimento sicuro e ininterrotto di treni che raggiungono i livelli di prestazione richiesti per tali linee.

Sottosistemi: il risultato della suddivisione del sistema ferroviario (allegato II). Tali sottosistemi, per i quali devono essere stabiliti i requisiti essenziali, possono essere strutturali (ad esempio infrastrutture o segnalamento) oppure funzionali (ad esempio gestione del traffico o manutenzione).

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine riguardanti l’interoperabilità sul sito Internet della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2008/57/CE

19.7.2008

19.7.2010

GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1-45

Successive modifiche e correzioni alla direttiva 2008/57/CE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata è a solo scopo di riferimento.

Ultimo aggiornamento: 10.06.2015