Reti di accesso di nuova generazione (NGA)

L'agenda digitale lanciata dalla Commissione europea nel maggio 2010 dovrebbe permettere a tutti i cittadini europei di accedere alla banda larga veloce entro il 2013 e alla banda larga superveloce entro il 2020. La regolamentazione dell'accesso alle reti di nuova generazione (NGA) rappresenta una tappa cruciale per raggiungere tale obiettivo. La presente raccomandazione definisce quindi un approccio regolamentato comune per quanto riguarda l'accesso alle nuove reti a banda larga superveloce in fibra ottica, mantenendo un equilibrio tra la promozione degli investimenti e la tutela della concorrenza.

ATTO

Raccomandazione 2010/572/UE della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) Testo rilevante ai fini del SEE.

SINTESI

La presente raccomandazione è volta a favorire la transizione alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) *. Si tratta di stabilire un approccio comune relativo alla regolamentazione dell'accesso alle NGA sulla base di una procedura preliminare di analisi del mercato condotta in conformità alle direttive 2002/19/CE e 2002/21/CE relative alle reti di comunicazione elettronica. La raccomandazione fa parte del «pacchetto» di misure presentate dalla Commissione europea nel settembre 2010 che comprende anche una comunicazione sulla banda larga e una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma in materia di politica europea dello spettro radio.

Approccio uniforme

Nella transizione alle reti di accesso di nuova generazione, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) devono assicurare che gli operatori con significativo potere di mercato (SMP) forniscano tutte le informazioni necessarie per elaborare misure correttive appropriate. In questo contesto, le ANR dovrebbero utilizzare i poteri loro conferiti a norma dell'articolo 5 della direttiva 2002/21/CE.

Qualora le ANR conducano un'analisi di mercato, devono definire e applicare il loro approccio normativo tenendo il più possibile conto della raccomandazione della Commissione.

Variazione geografica

Possono esistere differenze tra le condizioni concorrenziali nelle diverse zone geografiche. Se le divergenze tra le condizioni concorrenziali sono stabili e sostanziali, le ANR possono definire mercati geografici subnazionali in conformità alla raccomandazione 2007/879/CE. Se le divergenze tra le condizioni concorrenziali non sono sufficientemente individuabili, le ANR devono garantire un monitoraggio al fine di verificare se l'installazione di reti NGA giustifichi comunque l'imposizione di misure correttive differenziate.

Accesso all'ingrosso alle infrastrutture fisiche di rete (mercato 4)

Se su questo mercato si riscontra un operatore in posizione dominante (SMP), le ANR devono imporre misure correttive che tengono conto:

Accesso a larga banda all'ingrosso (mercato 5)

Se sul mercato 5 si riscontra un SMP, si dovrebbero mantenere o modificare le misure correttive dell'accesso a banda larga all'ingrosso per i servizi esistenti e i loro sostituti.

Su tale mercato, le ARN dovrebbero rendere obbligatoria la fornitura di diversi prodotti all'ingrosso che riflettono le caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture NGA in modo da favorire la concorrenza tra gli operatori.

Migrazione

Gli obblighi riguardanti gli SMP dovrebbero restare in vigore, salvo il caso in cui vengano conclusi accordi di migrazione tra l'operatore SMP e gli operatori che fruiscono dell'accesso alla rete di tale operatore. In assenza di tale accordo, l'operatore SMP deve avvertire gli altri operatori con almeno cinque anni di anticipo della dismissione di punti di interconnessione.

Per quanto riguarda la migrazione da reti in rame a reti in fibra, è necessario che le ANR attuino un quadro trasparente. Esse devono accertare che le imprese che fruiscono dell'accesso alla rete dell'operatore SMP ricevano tutte le necessarie informazioni per adeguare le proprie reti e i piani di ampliamento delle stesse.

Termini chiave dell'atto

Ultima modifica: 20.10.2010