Prodotti alimentari senza glutine
L’Unione europea (UE) adotta norme comuni relative alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (affette da celiachia).
ATTO
Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.
SINTESI
La nuova legislazione europea stabilisce due soglie adattate al livello di intolleranza al glutine * dei consumatori affetti da celiachia. Tali soglie sono conformi alle norme del Codex alimentarius adottate dalla Commissione nel luglio 2008.
Prodotti interessati
Il regolamento (CE) n. 41/2009 si applica ai prodotti alimentari esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.
Prodotti alimentari «senza glutine»
I prodotti alimentari senza glutine devono contenere meno di 20 mg/kg di glutine nel prodotto finito.
Tale etichettatura specifica riguarda tutti i prodotti alimentari.
Prodotti alimentari «con contenuto di glutine molto basso»
I prodotti alimentari con contenuto di glutine molto basso devono contenere meno di 100 mg/kg di glutine nel prodotto finito.
Tale etichettatura specifica si applica solamente ai prodotti alimentari dietetici.
Contesto
Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Termini chiave dell’atto
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 41/2009 |
10.2.2009 |
- |
GU L 16 del 21.1.2009 |
Ultima modifica: 22.02.2011