Prodotti alimentari senza glutine

L’Unione europea (UE) adotta norme comuni relative alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (affette da celiachia).

ATTO

Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.

SINTESI

La nuova legislazione europea stabilisce due soglie adattate al livello di intolleranza al glutine * dei consumatori affetti da celiachia. Tali soglie sono conformi alle norme del Codex alimentarius adottate dalla Commissione nel luglio 2008.

Prodotti interessati

Il regolamento (CE) n. 41/2009 si applica ai prodotti alimentari esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

Prodotti alimentari «senza glutine»

I prodotti alimentari senza glutine devono contenere meno di 20 mg/kg di glutine nel prodotto finito.

Tale etichettatura specifica riguarda tutti i prodotti alimentari.

Prodotti alimentari «con contenuto di glutine molto basso»

I prodotti alimentari con contenuto di glutine molto basso devono contenere meno di 100 mg/kg di glutine nel prodotto finito.

Tale etichettatura specifica si applica solamente ai prodotti alimentari dietetici.

Contesto

Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Termini chiave dell’atto

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 41/2009

10.2.2009

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GU L 16 del 21.1.2009

See also

Ultima modifica: 22.02.2011