Imballaggi di plastica riciclata a contatto con gli alimenti

Regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti

SINTESI

I rifiuti plastici possono essere contaminati attraverso il contatto con sostanze provenienti dall’utilizzo precedente delle materie plastiche o con plastica non alimentare. È pertanto necessario un adeguato processo di rimozione dei possibili contaminanti per garantire la sicurezza del prodotto finito.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Questo regolamento stabilisce misure specifiche per i materiali e gli oggetti di plastica riciclata, integrando il regolamento (CE) n. 1935/2004 relativo ai materiali e agli oggetti che vengono a contatto con gli alimenti.

PUNTI CHIAVE

Questo regolamento si riferisce all’utilizzo di materiali e oggetti di plastica riciclata che vengono a contatto diretto con gli alimenti. Esso non si applica ai ritagli non utilizzati in precedenza né ai polimeri ridotti chimicamente a monomeri*, ad esempio eliminandone la plasticità.

I materiali e gli oggetti contemplati sono soggetti al regolamento (UE) n. 10/2011 sulle materie plastiche destinate all’imballaggio degli alimenti.

La plastica riciclata impiegata per la produzione dei materiali e degli oggetti coperti da questo regolamento deve provenire da un processo di riciclo autorizzato e deve essere stata trattata conformemente alle norme indicate nell’allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

L’autorizzazione verrà concessa laddove il processo di riciclo rispetti i requisiti elencati di seguito:

La Commissione europea (CE) tiene un registro pubblico dei processi di riciclo autorizzati, nonché un registro degli siti di riciclo ubicati nei paesi dell’UE e nei paesi terzi.

La dichiarazione volontaria del contenuto riciclato presente nei materiali e negli oggetti di plastica riciclata deve rispettare le norme previste dalla norma ISO 14021:1999.

Oltre a soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 10/2011, la dichiarazione di conformità deve confermare che:

TERMINE CHIAVE

*Monomero: una sostanza composta da molecole singole non collegate considerata in rapporto a un polimero, che deve invece la sua plasticità al legame tra le molecole di un monomero.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A partire dal 17 aprile 2008.

Per maggiori informazioni, consultare il sito web della Commissione europea sui materiali che vengono a contatto con gli alimenti.

ATTO

Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 282/2008

17.4.2008

GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9-18

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4-17)

Regolamento (UE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75-78)

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1-89)

Ultimo aggiornamento: 03.12.2015