Protezione dei suini

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Essa cerca di stabilire le norme minime per la protezione dei suini.

PUNTI CHIAVE

Oltre a stabilire norme minime relative alla protezione dei suini., la direttiva disciplina lo svolgimento delle operazioni che possono arrecare dolore: castrazione, amputazione caudale, eliminazione degli incisivi, ecc.

Ambito di applicazione

Scrofe e scrofette

Lattonzoli (non svezzati)

Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un’età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest’ultima.

Lattonzoli svezzati e suini all’ingrasso

Operazioni che possono arrecare dolore agli animali

Salute

I suini malati o feriti sono posti in recinti individuali.

Alimentazione

La direttiva prevede altresì norme relative all’alimentazione in «quantità sufficiente» e all’abbeveraggio «continuo». Tutti i suini devono aver accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo. Gli animali devono essere nutriti almeno una volta al giorno.

Locali di stabulazione

Ambiente

I rumori continui di intensità pari a 85 dB devono essere evitati. I suini devono essere tenuti alla luce di un’intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

Ispezioni

Disposizioni specifiche

Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva. In tal caso, dovranno prima informare la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

Regolamento sui controlli ufficiali

Il Regolamento (UE) 2017/625 la nuova legislazione relativa ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, modifica alcuni dettagli tecnici minori della direttiva. Tali modifiche avranno effetto dal 14 dicembre 2019.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

È stata applicata dal martedì 10 marzo 2009. La direttiva 2008/120/EC è la versione codificata della direttiva 91/630/CEE e successive modifiche. I paesi dell’UE avevano l’obbligo di incorporare la direttiva originale 91/630/CEE nella legislazione nazionale entro il 1994 (e le modifiche entro il 2003).

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del giovedì 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime relative alla protezione dei suini (versione codificata) (GU L 47, 18.2.2009, pagg. 5-13)

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95, 7.4.2017, pagg. 1–142)

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2017/625 sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 23.10.2017