Uso di enzimi negli alimenti (esclusi quelli utilizzati negli additivi)
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 1332/2008 sugli enzimi alimentari
SINTESI
CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
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Stabilisce norme armonizzate per gli enzimi* utilizzati negli alimenti. Tali norme sono necessarie per proteggere la salute umana e per consentire che gli enzimi siano utilizzati in qualsiasi paese dell’Unione europea (UE).
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La normativa contiene un elenco comunitario degli enzimi autorizzati, le condizioni per il loro uso negli alimenti e i requisiti in materia di etichettatura.
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PUNTI CHIAVE
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Solo gli enzimi presenti nell’elenco comunitario possono essere venduti e utilizzati negli alimenti.
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Gli enzimi autorizzati non devono essere pericolosi per la salute umana, né indurre in errore i consumatori. Devono rispondere a una ragionevole necessità tecnologica nelle fasi di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione.
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L’elenco autorizzato contiene dettagli sulla denominazione degli enzimi e altre informazioni pertinenti, gli alimenti ai quali possono essere aggiunti, le condizioni di impiego e le eventuali restrizioni o requisiti specifici.
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In materia di etichettatura si applicano agli enzimi norme specifiche, a seconda se sono destinati alla vendita al pubblico o meno.
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Le informazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili, indelebili e comprensibili.
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A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento, che modifica la normativa precedente, è entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
TERMINE CHIAVE
* Enzima alimentare: un prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica e che viene utilizzato nelle fasi di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli alimenti.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pagg. 7-15)
Le successive modifiche e le correzioni al regolamento (CE) n. 1332/2008 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 11.01.2016