Identificazione e registrazione dei suini
SINTESI DI:
Direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Il suo scopo è assicurare la rintracciabilità * dei suini richiedendo ai paesi dell’Unione europea (UE) di predisporre un sistema uniforme di identificazione e di registrazione.
PUNTI CHIAVE
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Questa versione codificata (direttiva 2008/71/CE) è un nuovo atto contenente l’atto originale (direttiva 92/102/CEE) e le successive modifiche. Si applica a partire dal 28 agosto 2008. I paesi dell’UE dovevano recepire la direttiva 92/102/CEE nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 1993.
* TERMINI CHIAVE
Rintracciabilità: la possibilità di rintracciare qualsiasi alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare o sostanza che verrà utilizzato per il consumo, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (Versione codificata) (GU L 213 dell’8.8.2008, pagg. 31-36)
ATTI COLLEGATI
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pagg. 1-208)
Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pagg. 29-41)
Le successive modifiche alla direttiva 90/425/CEE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 05.10.2016