Partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe

L'applicazione provvisoria e la conclusione di un accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico (APE) deve garantire delle relazioni commerciali stabili e reciprocamente vantaggiose con sei Stati dell'Africa orientale e australe (AOA).

ATTO

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

SINTESI

L’Unione europea e gli Stati dell'Africa orientale e australe (AOA) hanno concordato un'applicazione provvisoria dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico (APE).

All'entrata in vigore dell'accordo interinale, cinque dei paesi AOA, Comore, Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe, beneficeranno della garanzia di un regime commerciale armonizzato con l’UE. Essi saranno inclusi nell'elenco del regolamento del Consiglio 1528/2007 recante applicazione dei regimi previsti negli accordi di partenariato economico. La Zambia, tuttavia, non ha presentato un'offerta di accesso al mercato dell'Unione europea. Questo Stato continua a beneficiare del regime a titolo dell'iniziativa "Tutto tranne le armi" che implica una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi e delle munizioni.

La firma di un APE è resa necessaria dallo scadere nel 2007 del regime previsto dall’accordo di Cotonou, riguardante le clausole di salvaguardia relative alle misure commerciali, nonché della deroga dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riguardante tale regime. L’APE copre diversi settori previsti dall'accordo di Cotonou. Esso garantisce la stabilità degli scambi commerciali nell'attesa della conclusione di un APE completo.

Il presente accordo prevede tutte le misure necessarie all'istituzione di una zona di libero scambio compatibile con le esigenze dell'OMC. Diversi prodotti sono stati esclusi da questa liberalizzazione al fine di proteggere i settori più sensibili o le industrie originarie di questi Stati.

Tali disposizioni riguardano in particolare:

L’accordo è attuato coerentemente con le strategie di sviluppo dell'AOA e i partner si impegnano a cooperare per approfondire i processi di integrazione regionale dei paesi africani. Il campo d'applicazione dell'accordo interinale verrà ampliato in funzione dei risultati dei negoziati in vista della conclusione di un APE completo.

E' prevista la creazione di un comitato APE composto dai rappresentanti delle parti che sarà incaricato della gestione delle problematiche coperte dall'accordo.

Contesto

La conclusione del presente accordo interinale si è articolata in varie tappe. Il 28 novembre 2007 sono stati siglati degli accordi con Seychelles, Zambia e Zimbabwe, il 4 dicembre 2007 con Maurizio e l'11 dicembre 2007 con Comore e Madagascar. Questo accordo è aperto alla partecipazione di tutti gli altri Stati della regione dell'Africa orientale e australe.

I negoziati in vista della conclusione di un accordo completo proseguono dal 7 febbraio 2004 con gli Stati AOA, conformemente alle direttive adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002. I ministri della regione dell'Africa orientale e australe (AOA) e i rappresentanti della Commissione dell’Unione europea, riunitisi a Bruxelles il 28 febbraio 2007, hanno presentato delle conclusioni congiunte sullo stato di tali negoziati (pdf) (EN).

Riferimenti e procedura

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2008) 863 def.

-

CS/2009/5112

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 ottobre 2007 riguardante gli accordi di partenariato economico [COM(2007) 635 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Per ulteriori informazioni consultare il sito della direzione generale Commercio estero (EN) della Commissione europea.

Ultima modifica: 28.02.2009