Politica di vicinato: partecipazione alle Agenzie e ai programmi dell’Unione europea

La partecipazione dei paesi partner della politica europea di vicinato alle Agenzie e ai programmi dell’Unione europea (UE) consente di rafforzare la cooperazione tra l’UE e i suoi partner. Tale partecipazione li aiuta anche a rafforzare le loro istituzioni, i loro processi di riforma e a ravvicinare le loro legislazioni, norme e standard alla legislazione e alla pratica europee.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 4 dicembre 2006, relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner dell'ENP (Politica europea di prossimità) ai programmi e alle Agenzie comunitari [COM(2006) 724 def. – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

I paesi partner della politica europea di vicinato (PEV) (DE) (EN) (FR) che hanno concluso accordi di associazione o accordi di partenariato e di cooperazione con l’Unione europea (UE) possono partecipare alle Agenzie e ai programmi dell’UE che sostengono l’attuazione delle politiche europee.

Questa partecipazione, prevista dai piani d’azione PEV, è su base volontaria e deve rivestire un interesse sia per i partner PEV che per l’UE. Infatti, l’obiettivo principale è contribuire alle riforme nazionali, al rafforzamento delle capacità amministrative nonché al ravvicinamento delle norme e, se del caso, delle legislazioni a quelle dell’UE.

Nel marzo del 2007 il Consiglio dell’UE ha approvato la partecipazione graduale di 13 partner PEV alle Agenzie e ai programmi dell'UE (Algeria, Armenia, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Libano, Israele, Giordania, Moldova, Marocco, Autorità palestinese, Tunisia e Ucraina). Questo, al fine di incoraggiare le riforme amministrative e in materia di regolamentazione, nonché di promuovere la convergenza delle politiche dei partner verso le norme, gli standard e le migliori pratiche dell'UE.

Partecipazione alle Agenzie dell’UE

L’integrazione dei paesi PEV nei lavori delle agenzie avviene in maniera graduale e selettiva. La Commissione identifica le loro capacità di partecipazione in funzione delle priorità dei paesi, dello stato delle riforme settoriali avviate e del loro impegno a lungo termine. La Commissione tiene anche conto dei vantaggi esistenti per l’UE e delle capacità d’integrazione delle agenzie.

La partecipazione dei paesi PEV alle agenzie forma oggetto di accordi tecnici. Tuttavia, prima della loro conclusione, è possibile avviare una fase di familiarizzazione dei partner PEV con le agenzie interessate. Questa fase preparatoria permette soprattutto di adeguare le loro istituzioni, le loro norme, i loro standard e approcci alle migliori pratiche europee. Può inoltre essere necessario un ravvicinamento legislativo.

I paesi PEV possono partecipare ai lavori delle Agenzie o condurre azioni di cooperazione in funzione dei loro settori d’attività (EN).

Partecipazione ai programmi dell’UE

I partner PEV possono partecipare soltanto ai programmi dell’UE aperti ai paesi non membri dell’UE. Infatti, l’obiettivo generale dei programmi è sostenere la realizzazione delle politiche dell’UE attraverso la cooperazione tra i paesi dell’UE.

Le condizioni generali di partecipazione dei paesi PEV ai programmi sono stabilite dagli accordi quadro. Dei protocolli d’intesa per ciascun programma fissano poi le regole di partecipazione di ciascun paese.

I principali programmi interessati sono:

Sono inoltre previste modalità di cooperazione specifiche (EN) riguardanti alcune attività, a titolo dei seguenti programmi:

Modalità

Ogni paese PEV partecipante fornisce un contributo finanziario variabile a seconda dell’Agenzia o del programma, calcolato sulla base di diversi fattori, che viene versato sotto forma di apporto al bilancio generale dell’UE.

La Commissione presenta relazioni periodiche in merito ai progressi compiuti nel dare attuazione alla PEV e in merito allo stato di attuazione dei singoli piani di azione PEV. Tali relazioni contengono anche informazioni sulla partecipazione dei paesi partner alle Agenzie e ai programmi dell’UE.

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Preparare la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali ai programmi e alle Agenzie comunitari [COM(2003) 748 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Accordi quadro

Proposta di decisione del Consiglio, del 28 luglio 2010, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e l’Ucraina sui principi generali della partecipazione dell’Ucraina ai programmi dell’Unione [COM(2010) 407 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo all’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell’Unione [COM(2010) 232 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell’Unione [COM(2010) 194 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari [Gazzetta ufficiale L 129 del 17.5.2008].

Protocollo all’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di macedonia [Gazzetta ufficiale GU L 192 del 22.7.2005].

Accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione di Serbia e Montenegro ai programmi comunitari [Gazzetta ufficiale L 192 del 22.7.2005].

Accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari [Gazzetta ufficiale L 192 del 22.7.2005].

Accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari [Gazzetta ufficiale L 192 del 22.7.2005].

Accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari [Gazzetta ufficiale L 192 del 22.7.2005].

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari [Gazzetta ufficiale L 61 del 2.3.2002].

Ultima modifica: 28.10.2010