Fondo per la pace in Africa

 

SINTESI DI:

Decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE volta a destinare le risorse del nono Fondo europeo di sviluppo alla creazione di un Fondo per la pace in Africa

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

Stabilisce un programma di finanziamento per il Fondo per la pace in Africa (APF), che costituisce la principale fonte di finanziamenti UE per l’Unione Africana (UA) e le comunità economiche regionali (REC) nel settore della pace e della sicurezza.

PUNTI CHIAVE

Il Fondo per la pace in Africa, istituito dall’accordo di Cotonou, è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES).

L’APF si basa sul principio della partecipazione africana. I diretti beneficiari del sostegno finanziario dell’APF sono l’Unione africana e le comunità economiche regionali e i meccanismi regionali.

Dal 2004, l’APF ha ricevuto più di 2,2 miliardi di euro dai finanziamenti UE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

È stata applicata a partire dall’11 dicembre 2003.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

ATTO

Decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell’11 dicembre 2003, volta a destinare le risorse della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo alla creazione di un Fondo per la pace in Africa (GU L 345 del 31.12.2003, pagg. 108-111)

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 152 del 13.6.2007, pagg. 1-13)

Modifiche successive al regolamento (CE) n. 617/2007 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

2007/461/CE: decisione n. 2/2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 25 maggio 2007, intesa a consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 35)

Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all’esecuzione dell’11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pagg. 1-16)

Ultimo aggiornamento: 07.12.2016