Associazione dei PTOM alla Comunità europea

La presente decisione stabilisce un quadro per l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità europea (CE) conformemente alla parte IV del trattato che istituisce la CE, al fine di promuovere il loro sviluppo economico e sociale e di sviluppare relazioni economiche strette tra i PTOM e la CE nel suo insieme.

ATTO

Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il regime d'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) mira a promuovere in modo più efficace lo sviluppo economico e sociale dei PTOM nonché a sviluppare relazioni economiche tra gli stessi PTOM e la Comunità europea (CE) nel suo insieme.

La cooperazione si concentra in particolare su tre elementi:

Il regime di associazione è inoltre improntato ai principi, comuni agli Stati membri e ai PTOM ad essi connessi, di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di diritto.

SETTORI DI COOPERAZIONE

Cooperazione economica e commerciale: regime commerciale

I PTOM beneficiano di un regime commerciale estremamente vantaggioso. I prodotti originari dei PTOM importati nella CE non sono soggetti a dazi d'importazione né a restrizioni quantitative. Questo regime è non reciproco, vale a dire che, a determinate condizioni, i prodotti di origine comunitaria possono essere soggetti a dazi o oneri d'importazione fissati dai PTOM. Tuttavia, il regime applicato alla CE non può essere meno favorevole di quello concesso dal PTOM ai paesi terzi conformemente al principio della nazione più favorita, salvo quando si tratta di un altro PTOM o di un paese in via di sviluppo. I PTOM non possono neppure operare discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea (UE).

Il regime d'associazione prevede norme d'origine favorevoli e disposizioni specifiche che permettono un cumulo d'origine con materiali originari della CE o dei paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP).

Inoltre, a certe condizioni, una procedura di trasbordo permette ai prodotti non originari dei PTOM, ivi importati e per i quali nei PTOM sono stati pagati dazi o oneri d'importazione, di essere importati nella CE nel quadro del regime vantaggioso dei PTOM. Tranne alcune eccezioni, questa procedura non si applica ai prodotti agricoli né alle merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

La cooperazione in questo settore mira in particolare a fornire un contributo allo sviluppo dei PTOM mediante il sostegno a politiche e strategie in settori produttivi nonché mediante l'appoggio a settori quali lo sviluppo del commercio e dei settori legati al commercio, lo sviluppo umano, sociale e ambientale e la cooperazione culturale e sociale.

Cooperazione e integrazione regionali

La cooperazione in questi settori riguarda le azioni tra PTOM, le azioni tra PTOM e paesi terzi, quali i paesi ACP, nonché la cooperazione con le regioni ultraperiferiche. Essa mira ad accelerare la cooperazione e lo sviluppo economici, a promuovere la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi, della manodopera e della tecnologia, a liberalizzare gli scambi e i pagamenti e ad attuare le politiche di riforma settoriale a livello regionale. Inoltre, una cooperazione più stretta e una maggiore integrazione dovrebbero incoraggiare i PTOM meno sviluppati a partecipare ai mercati regionali e a trarne vantaggio.

ATTUAZIONE CONCRETA

L'associazione è fondata sul principio di un partenariato trilaterale tra la Commissione, lo Stato membro cui il PTOM è connesso e il PTOM stesso. Per assicurare un dialogo e un partenariato efficaci, gli strumenti principali sono due:

Come i paesi ACP, i PTOM beneficiano del Fondo europeo di sviluppo (FES), che costituisce lo strumento principale per la cooperazione finalizzata al finanziamento dello sviluppo dei PTOM e per la cooperazione regionale relativa ai PTOM. Per ciascun PTOM viene adottata una strategia di sviluppo e di cooperazione sotto forma di un documento unico di programmazione (DOCUP). I PTOM sono responsabili anzitutto dell'ideazione e della messa in atto delle attività di cooperazione e il DOCUP è pertanto elaborato principalmente dalle autorità del PTOM e in seguito viene adottato dalle autorità dei PTOM e dalla Commissione. Il controllo e le revisioni dei conti sono garantiti da tutti i partner. Poiché la società civile svolge anch'essa un importante ruolo nella cooperazione, è opportuno che all'elaborazione dei programmi di cooperazione partecipino anche soggetti non governativi individuati in ciascun PTOM.

RISORSE FINANZIARIE

Risorse finanziarie del FES

Al titolo del 9° FES per il periodo 2000-2007, ai PTOM è stato assegnato un importo globale di 175 milioni di euro, di cui 20 milioni destinati al fondo investimenti gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Per il periodo 2008-2013, l'importo assegnato a titolo del 10° FES è di 286 milioni, di cui 30 milioni finanzieranno il fondo investimenti.

Fondo investimenti e prestiti della BEI

La BEI gestisce il fondo investimenti e i prestiti sulle sue risorse proprie. Finalità del Fondo investimenti è promuovere le imprese commercialmente efficienti, specie nel settore privato, o quelle del settore pubblico che favoriscono lo sviluppo del settore privato.

Risorse finanziarie del bilancio generale dell'UE

I PTOM beneficiano di programmi tematici finanziati dallo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), delle azioni di riabilitazione e di ricostruzione finanziate dallo strumento di stabilità e dell' aiuto umanitario finanziato dallo strumento di aiuto umanitario.

Inoltre, tutti i programmi comunitari orizzontali, in particolare quelli nei settori dell'istruzione, della formazione e gioventù, della ricerca, delle imprese e dell'audiovisivo, in linea di massima sono aperti ai PTOM, ferme restando le regole e gli obiettivi di questi programmi e le modalità applicabili allo Stato membro cui è connesso il PTOM.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2001/822/CE

2.12.2001-31.12.2013

-

GU L 314 del 30.11.2001 e L 324 del 7.12.2001

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2007/249/CE

26.4.2007

-

GU L 109 del 26.4.2007

Ultima modifica: 31.08.2011