Sistema di preferenze generalizzate 2006 - 2008

Il presente regolamento disciplina il sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2008. Esso semplifica il regime preferenziale delle importazioni di prodotti originari dei paesi in via di sviluppo e permette di razionalizzare il regime preferenziale e di conciliare commercio e sviluppo.

ATTO

Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il presente regolamento rende esecutivo il sistema di preferenze generalizzate (SPG) per il periodo 2006 - 2008. L'SPG definisce un regime preferenziale dei dazi alle importazioni comunitarie di prodotti originari dei paesi beneficiari.

L'SPG interessa pertanto determinati paesi e territori elencati nell'allegato I del presente regolamento.

I prodotti interessati dall'SPG sono, a loro volta, elencati nell'allegato II. Il regime dei prodotti originari soddisfa le norme disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2454/93. Il cumulo regionale è inoltre possibile, nel rispetto dei gruppi regionali costituiti.

I prodotti sono classificati in due categorie: i prodotti sensibili e i prodotti non sensibili. La natura sensibile dei prodotti è, di fatto, determinata rispetto ai prodotti comunitari analoghi e all'eventuale incidenza delle loro importazioni nella Comunità su prodotti comunitari. Per tali prodotti sono fissati dazi specifici e dazi ad valorem della tariffa doganale. Essi sono tuttavia sospesi se, dopo aver applicato una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili, conformemente alle disposizioni dell'SPG, l'aliquota di un dazio ad valorem è inferiore o pari all'1 % e l'aliquota di un dazio specifico è inferiore o pari a 2 euro.

L'SPG prevede tre regimi. Le preferenze tariffarie variano pertanto in funzione del regime cui sono soggetti i paesi beneficiari, e cioè:

Regime generale

Il regime generale comprende le regole generali dell'SPG. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili, per esempio, sono totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli.

Per i prodotti sensibili, per contro, i dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti sono, di massima, ridotti di 3,5 punti percentuali. Questa riduzione è limitata al 20 % per le materie tessili e gli articoli di abbigliamento. Una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali, prevista dall'SPG del periodo precedente 2002 - 2005 (regolamento (CE) n. 2501/2001), continua tuttavia ad essere applicata. Quanto ai dazi specifici della tariffa doganale comune sono ridotti del 30 %.

Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti.

Esiste un meccanismo di controllo speciale dei prodotti del settore agricolo, volto ad evitare perturbazioni nel mercato comunitario. I prodotti agricoli, inoltre, continuano ad essere soggetti a clausole di salvaguardia nell'ambito della politica agricola comune.

Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo

Nel quadro del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, i dazi ad valorem della tariffa doganale comune sono, di massima, sospesi su tutti i prodotti elencati nell'allegato II. Lo stesso dicasi per i dazi specifici, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem. I dazi specifici su talune gomme da masticare sono, per contro, limitati al 16 % del valore in dogana.

Questo regime sostituisce i regimi speciali di lotta contro la produzione e il traffico di stupefacenti, in vigore nel precedente SPG (regolamento (CE) n. 2501/2001) ed entra, a questo titolo, eccezionalmente in vigore il 1° luglio 2005.

I paesi che beneficiano di questo regime sono considerati paesi vulnerabili per la loro non diversificazione e scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale. Si tratta dei paesi che la Banca mondiale non ha classificato per tre anni consecutivi come paesi ad alto reddito. I cinque settori principali di tutte le loro importazioni comunitarie di prodotti originari di un paese beneficiario coperti dall'SPG devono, inoltre, rappresentare più del 75 % in valore di tutte le loro importazioni coperte dall'SPG, senza che le importazioni comunitarie coperte dall'SPG rappresentino meno dell'1 % in valore di tutte le importazioni coperte dall'SPG nella Comunità.

Questi paesi sono elencati nell'allegato I del regolamento (colonna E). Per poter beneficiare di tale regime dal 1° gennaio 2006, essi devono aver presentato una richiesta in tal senso alla Commissione entro il 31 ottobre 2005. L'elenco definitivo dei paesi beneficiari è pubblicato nella Gazzetta ufficiale, dopo che la Commissione ha esaminato le lo ro richieste.

Per il periodo 2006 - 2088, i paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono i seguenti: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Sri Lanka, Repubblica moldava, Mongolia, Nicaragua, Panama, Perù, El Salvador e Venezuela.

Per poter beneficiare del regime, inoltre, tali paesi devono imperativamente ratificare e applicare effettivamente le convenzioni internazionali elencate nell'allegato III del regolamento. Nell'allegato III si distinguono due categorie di convenzioni internazionali:

La Commissione verifica con la massima attenzione che il paese interessato rispetti e si conformi ai requisiti vincolanti richiesti.

Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati

I paesi meno sviluppati sono elencati nell'allegato I del regolamento (colonna D). Conformemente alla strategia "Tutto eccetto le armi", i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi e delle munizioni.

Per taluni prodotti si prevede, per contro, di ridurre in maniera progressiva i dazi della tariffa doganale comune fino a sospenderli totalmente: è il caso del riso semigreggio, di talune categorie di banane e dello zucchero bianco. In attesa che i dazi siano totalmente sospesi, il riso semigreggio e lo zucchero bianco beneficiano, tuttavia, di un contingente tariffario globale a dazio zero. I comitati di gestione incaricati delle organizzazioni comuni dei mercati assisteranno, inoltre, la Commissione nell'applicazione di tali contingenti.

Le Nazioni Unite classificano i paesi meno sviluppati e possono anche decidere di ritirarli dall'elenco. In questo caso, la Commissione provvede a depennare il paese interessato dall'elenco dei beneficiari del regime. I paesi sono tuttavia ritirati dall'elenco in maniera progressiva, a seguito dell'accordo su un periodo transitorio di almeno tre anni.

Revoca temporanea

Il regime preferenziale può essere temporaneamente revocato nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari del paese beneficiario. La revoca deriva per lo più dal comportamento del paese interessato e può essere attuata per una delle seguenti ragioni:

L'avvio di una procedura di revoca temporanea è deciso in funzione di una serie di informazioni che offrono motivi sufficienti per l'apertura di un'inchiesta. L'inchiesta è realizzata dalla Commissione in cooperazione con il comitato delle preferenze generalizzate, incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione del presente regolamento, il paese interessato, le organizzazioni ed agenzie internazionali. La revoca consegue pertanto ad una procedura di informazione e di inchiesta e ad opportune misure; essa è decisa dal Consiglio. La decisione di revoca entra di massima in vigore al termine dei sei mesi successivi alla sua adozione.

L'inosservanza delle norme di origine o l'indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa possono giustificare una decisione di sospensione delle preferenze della Commissione. La cooperazione amministrativa implica infatti essenzialmente che i paesi beneficiari forniscano informazioni sulle norme di origine e osservino le medesime. Oltre a comunicare informazioni alla Commissione, la cooperazione amministrativa assiste la Commissione nelle sue missioni o inchieste.

Un paese può, per contro, perdere la sua qualità di paese beneficiario del sistema (graduazione) se la Banca mondiale lo considera come un paese ad alto reddito o se un accordo commerciale preferenziale lo lega alla Comunità.

Le preferenze tariffarie di tutti i prodotti dei paesi beneficiari del regime generale e del regime speciale di incentivazione dello sviluppo sostenibile e del buon governo possono inoltre essere soppresse. La soppressione è giustificata dal volume delle importazioni comunitarie del prodotto originario del paese beneficiario, pari cioè al 15 %, del volume totale delle importazioni comunitarie del medesimo prodotto originario dei paesi beneficiari di uno di questi due regimi.

Clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia si applica per ripristinare i dazi della tariffa doganale comune. Essa è in genere applicata qualora un prodotto originario di un paese beneficiario crei gravi difficoltà o una concorrenza diretta con prodotti simili di un produttore comunitario. Le gravi difficoltà sono esaminate alla luce di criteri riguardanti i produttori comunitari, in altri termini, le quote di mercato, la produzione, le scorte, le capacità di produzione, i fallimenti, la redditività, l'utilizzazione degli impianti, l'occupazione, le importazioni e i prezzi.

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la medesima può decidere di avviare un'inchiesta che, di massima, non supera i sei mesi, salvo decisione di proroga. Analogamente alla procedura di revoca, la decisione della Commissione è in funzione delle informazioni ricevute e degli scambi avvenuti tra le parti. La Commissione può applicare misure preventive, laddove circostanze eccezionali lo giustifichino.

Contesto

La pratica delle preferenze commerciali risponde alla necessità di conciliare la politica commerciale comune e la politica di sviluppo. Nel rispetto delle norme imposte dall'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità mira ad assistere i paesi per la lotta contro la povertà e ad incentivare lo sviluppo sostenibile e il buon governo nei paesi in via di sviluppo.

Introdotto fin dagli anni 70, l'SPG previsto dal presente regolamento si inserisce nel quadro di un piano più generale di SPG per il decennio 2006/2015, le cui basi sono presentate nella comunicazione della Commissione del 7 luglio 2004 intitolata "Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015". Esso costituisce pertanto la prima tappa per il periodo 2006/2008.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 980/2005

01.01.2006(salvo per il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo: 01.07.2005)

31.12.2008

GU L 169 del 30.06.2005

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 566/2007

28.05.2007

-

GU L 133 del 25.05.2007

Regolamento (CE) n. 606/2007

05.06.2007

-

GU L 141 del 02.06.2007

ATTI COLLEGATI

PAESI BENEFICIARI DELLE SPG

Regolamento (CE) n. 566/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007, che esclude la Repubblica del Cile dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate [Gazzetta ufficiale C 133 del 25.5.2007].

Regolamento (CE) n. 1933/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 , che revoca temporaneamente l'accesso della Repubblica di Bielorussia alle preferenze tariffarie generalizzate [Gazzetta ufficiale C 405 del 30.12.2006].

Decisione 2006/978/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , relativa alla concessione alla Repubblica di El Salvador di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo oltre il 1 o gennaio 2007 [Gazzetta ufficiale C 365 del 21.12.2006]

Decisione 2005/924/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, sull'elenco dei paesi beneficiari ammissibili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, come disposto dall'articolo 26, lettera e), del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate [Gazzetta ufficiale L 337 del 22.12.2005]

DOCUMENTI DI CARRATTERE GENERALE

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 7 luglio 2004 - Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015 [COM(2004) 461 def. - Gazzetta ufficiale C 242 del 29.09.2004].

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo - Il futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali [COM(2005) 100 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La comunicazione fa seguito alla consultazione lanciata dal libro verde della Commissione sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali. Ne consegue la necessaria revisione delle norme di origine preferenziali. La revisione è importante anche a seguito della priorità assegnata all'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale. Essa dovrebbe essere affiancata da un adeguamento delle procedure di gestione e di controllo.

La Commissione propone orientamenti in tre settori:

Ultima modifica: 22.06.2007