Misure antisovvenzioni
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2016/1037 sulla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) 2016/1037 stabilisce le norme dell’Unione europea (Unione) in materia di protezione contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi terzi e le condizioni per l’applicazione di misure compensative.
È stato modificato tre volte: dal regolamento (UE) 2017/2321, dal regolamento (UE) 2018/825 e dal regolamento delegato (UE) 2020/1173.
PUNTI CHIAVE
Regolamento (UE) 2016/1037
Si applica un dazio compensativo per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni di un prodotto sui produttori europei dello stesso mercato di prodotto e per ristabilire una concorrenza equa. I dazi vengono pagati dall’importatore e riscossi dalle autorità doganali dei paesi dell’Unione interessati.
Perché le misure antisovvenzioni possano essere imposte sulle importazioni di un prodotto devono essere soddisfatte quattro condizioni:
- il prodotto importato beneficia di una sovvenzione specifica;
- esiste un pregiudizio grave* per l’industria unionale che produce un prodotto simile*;
- ci sia un nesso di causalità fra le importazioni soggette a sovvenzioni e il pregiudizio grave; e
- le misure antisovvenzioni non devono essere contrarie agli interessi dell’Unione: le misure non dovrebbero causare più danni all’economia complessiva dell’Unione rispetto al sollievo portato all’industria che soffre a causa delle importazioni.
Apertura della denuncia
- La denuncia contro le sovvenzioni può essere presentata alla Commissione europea da o per conto dei produttori dell’Unione del prodotto interessato direttamente o indirettamente tramite le autorità di un paese dell’Unione. Anche le altre parti, ad esempio i sindacati, possono presentare denuncia insieme all’industria dell’Unione e diventare parti interessate nei procedimenti. In circostanze particolari, la Commissione può anche aprire un’inchiesta sulle sovvenzioni per suo conto.
- La denuncia deve contenere elementi di prova relativi all’esistenza della sovvenzione, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente oggetto di sovvenzioni e il preteso pregiudizio.
- Per tutelare le informazioni commerciali riservate, vengono presentate due versioni della denuncia: una versione riservata e una versione non riservata. La prima sarà disponibile solo per il personale della Commissione che lavora direttamente al caso. La versione non riservata sarà accessibile a tutte le parti interessate una volta aperta l’inchiesta, su richiesta.
- La Commissione esamina l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta. Ciò deve essere fatto entro 45 giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia.
- Prima dell’apertura dell’inchiesta sulle sovvenzioni, la Commissione è tenuta a offrire consultazioni al governo del paese di esportazione.
Inchiesta sulle sovvenzioni
- Dopo aver deciso di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Contatta tutti i produttori noti e tutte le altre parti interessate chiedendo loro di compilare i questionari entro una scadenza rigorosa.
- Se vi sono molte parti potenzialmente interessate, la Commissione può decidere di svolgere la sua inchiesta sulla base di un campione di operatori (produttori esportatori, fabbricanti dell’Unione, importatori, utenti).
- Se, sulla base della sua inchiesta, la Commissione ritiene che si siano verificate sovvenzioni che hanno causato un pregiudizio, possono essere istituite misure antisovvenzioni sulle importazioni nell’Unione del prodotto in esame. Tali misure assumono generalmente la forma di:
- dazi ad valorem — una percentuale del valore d’importazione del prodotto interessato;
- dazi specifici — un valore fisso per una determinata quantità di merci, per esempio 100 euro per tonnellata di prodotto; o
- un impegno in materia di prezzo — l’impegno da parte di un esportatore a rispettare i prezzi minimi all’importazione.
- Le autorità del paese esportatore possono anche impegnarsi ad eliminare la sovvenzione o ad adottare misure riguardanti gli effetti della sovvenzione.
- Le eventuali misure provvisorie devono essere imposte entro 9 mesi dall’avvio dell’inchiesta e devono rimanere in vigore per un massimo di 4 mesi. Possono essere seguite dall’istituzione di misure definitive, che rimangono in vigore per 5 anni.
- dazi vengono pagati dall’importatore nell’Unione europea e riscossi dalle autorità doganali nazionali dei paesi dell’Unione interessati.
- Le misure in vigore possono essere riesaminate (riesame intermedio) a determinate condizioni. L’ambito di tale riesame è normalmente limitato a uno o più elementi delle misure iniziali, ad esempio il livello di sovvenzioni e/o del pregiudizio, la diffusione del prodotto, o la forma delle misure.
- Dopo 5 anni le misure cessano di avere effetto, a meno che un riesame in previsione della scadenza concluda che, in caso di cessazione delle misure, le sovvenzioni e il pregiudizio grave potrebbero continuare o persistere.
- Gli importatori possono richiedere un rimborso totale o parziale dei dazi pagati se riescono a dimostrare che il margine di sovvenzioni in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o si è ridotto.
- Le misure antisovvenzioni dell’Unione si basano sugli standard globali stabiliti dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Regolamento di modifica (UE) 2017/2321
Poiché l’esperienza ha dimostrato che alcune sovvenzioni vengono individuate solo nel corso dell’inchiesta pertinente, la modifica del regolamento (UE) 2017/2321 ha aggiunto un comma che richiede alla Commissione, in tali situazioni, di offrire ulteriori consultazioni in merito a tali sovvenzioni al paese di origine e/o di esportazione interessato in merito a tali altre sovvenzioni individuate nel corso dell’inchiesta.
Regolamento di modifica (UE) 2018/825
Tra le altre cose, il regolamento prevede quanto segue.
- Semplifica il processo di inchiesta e rende più facile per le piccole imprese partecipare alle inchieste sulla difesa commerciale, compresa la creazione di un helpdesk per la difesa commerciale delle piccole e medie imprese (PMI).
- Modifica il modo in cui la regola nota come «regola del dazio inferiore» viene applicata nei casi antisovvenzioni. L’Unione aveva precedentemente istituito misure a un livello inferiore alla portata totale della sovvenzione, dove un livello inferiore (il «margine di pregiudizio») era sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. In base alle nuove regole, le misure antisovvenzioni possono compensare completamente le sovvenzioni ricevute da un esportatore, a condizione che ciò sia nell’interesse dell’Unione nel suo complesso.
- Introduce nuove regole sul calcolo del «prezzo non pregiudizievole» (il prezzo che l’industria dovrebbe applicare in circostanze normali). Il calcolo può ora prendere in considerazione il costo degli investimenti necessari, ad esempio nelle infrastrutture o in ricerca e sviluppo, ma anche le spese future relative alle norme sociali e ambientali, ad esempio nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione. Il prezzo non pregiudizievole presuppone ora un profitto minimo del 6 % che sarà incluso nel calcolo, con un margine di profitto più elevato possibile caso per caso.
- Ha introdotto un periodo di comunicazione preventiva, durante il quale le parti interessate hanno ricevuto informazioni sull’imposizione o meno di misure provvisorie con 3 settimane di anticipo. Nel riesame effettuato in linea con il regolamento di modifica (UE) 2018/825, la Commissione ha concluso che, nel complesso, le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva non avevano causato alcun ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Ha pertanto adottato un atto delegato che modifica la durata del periodo di comunicazione preventiva portandola a 4 settimane [regolamento delegato (UE) 2020/1173].
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
- Il regolamento (UE) 2016/1037 si applica dal 20 luglio 2016. Esso ha codificato e sostituito il regolamento (CE) n. 597/2009 e le successive modifiche.
- Il regolamento di modifica (UE) 2017/2321 si applica dal 20 dicembre 2017.
- Il regolamento di modifica (UE) 2018/825 si applica dal 8 giugno 2018.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/1173 si applica dall’11 agosto 2020.
CONTESTO
- Una sovvenzione è un contributo finanziario, come un sussidio o un prestito, generalmente versato dal governo di un paese terzo. Conferisce vantaggi a un’impresa o a un’industria che esporta i propri prodotti nell’Unione, distorcendo così la concorrenza nel mercato dell’Unione. Per contrastare questa distorsione e ristabilire una concorrenza equa, l’Unione può imporre dazi compensativi su tali importazioni.
- Le misure antisovvenzioni dell’Unione si basano sugli standard globali stabiliti dall’OMC.
- Per ulteriori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
Pregiudizio grave: pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, ad esempio perdita di quote di mercato, riduzione dei prezzi e/o della redditività.
Prodotto simile: un prodotto identico o con caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto importato considerato.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (codifica) (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/1037 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 16.10.2020