Misure antidumping

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2016/1036 stabilisce le regole dell’Unione europea (Unione) per la difesa commerciale contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi terzi sul mercato dell’Unione.

È stato modificato tre volte: dal regolamento (UE) 2017/2321, dal regolamento (UE) 2018/825 e dal regolamento delegato (UE) 2020/1173.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) 2016/1036 stabilisce le seguenti regole.

Condizioni

Perché le misure antidumping possano essere imposte sulle importazioni di un prodotto devono essere soddisfatte quattro condizioni:

Apertura della denuncia

Inchiesta antidumping

Conclusioni sul dumping

Quanto segue può verificarsi se, sulla base della propria inchiesta, la Commissione ritiene che si sia verificato il dumping.

Il regolamento di modifica (UE) 2017/2321 introduce una metodologia di calcolo del dumping da utilizzare nei casi che riguardano le importazioni dai paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio in cui sussistono significative distorsioni del mercato in conseguenza dell’intervento dello stato.

Regolamento di modifica (UE) 2018/825

Tra le altre cose, il regolamento prevede quanto segue.

Regolamento delegato (UE) 2020/1173

Nel riesame effettuato in linea con il regolamento di modifica (UE) 2018/825, la Commissione ha concluso che, nel complesso, le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva non avevano causato alcun ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Ha pertanto adottato un atto delegato che modifica la durata del periodo di comunicazione preventiva a 4 settimane.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Valore normale: generalmente considerato come il prezzo di mercato del prodotto nel paese di esportazione. Tuttavia, se non vi sono vendite, o se vi è solo un basso volume di vendite, o se le vendite vengono effettuate in perdita nel mercato di provenienza, il valore normale del prodotto viene solitamente calcolato sulla base del costo di produzione nel paese di esportazione più un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto. Esistono regole specifiche per le economie soggette a distorsioni significative.
Pregiudizio grave: pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, ad esempio perdita di quote di mercato, riduzione dei prezzi e/o della redditività.
Prodotto simile: un prodotto identico o con caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto importato considerato.
Misure anti-dumping: misure istituite sulle importazioni di un prodotto che viene venduto a un prezzo inferiore rispetto al suo «valore normale», causando un pregiudizio grave ai produttori dell’Unione.
Margine di dumping: la differenza fra il valore normale e il prezzo che l’esportatore stesso applica al prodotto sul mercato dell’Unione (prezzo all’esportazione).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (codificazione) (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/1036 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (codifica) (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.10.2020