Regime comune applicabile alle esportazioni

Il presente regolamento instaura un regime comune applicabile alle esportazioni dell’Unione europea (UE), basato sul principio della libertà delle esportazioni, e definisce le procedure che consentono all’UE di prendere, all'occorrenza, le opportune misure di vigilanza e di salvaguardia.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni.

SINTESI

Il regolamento instaura il principio di libertà di esportazione, secondo il quale le esportazioni dall’Unione europea (UE) verso i paesi terzi non sono soggette a restrizioni quantitative.

Procedura di informazione e di consultazione

I paesi dell’UE possono adottare misure di salvaguardia quando, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, lo ritengano necessario. Prima di adottare tali misure di salvaguardia, il paese dell’UE deve darne comunicazione alla Commissione che provvede ad informare gli altri paesi dell’UE. Le consultazioni possono essere avviate in qualsiasi momento in seno ad un comitato consultivo composto da rappresentanti di ciascun paese dell’UE e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni vertono in particolare sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione nonché, se del caso, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

Al fine di determinarne la situazione economica e commerciale, la Commissione può chiedere ai paesi dell’UE di fornirle dati statistici sull'evoluzione del mercato di un determinato prodotto e di controllarne a tal fine le esportazioni, conformemente alle legislazioni nazionali e secondo modalità da essa indicate.

Misure di salvaguardia

Gli interessi dell’UE potrebbero richiedere l’adozione di adeguate misure per prevenire una situazione critica dovuta ad una penuria di prodotti essenziali, per porvi rimedio o per onorare gli impegni internazionali assunti dall’UE o da tutti i suoi Stati membri, specie per quanto riguarda gli scambi di prodotti di base. Tali misure consistono generalmente in una limitazione quantitativa delle esportazioni.

La Commissione, su richiesta di un paese dell’UE o di propria iniziativa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce in attesa dell'ulteriore decisione del Consiglio. Le misure adottate vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri e sono di immediata applicazione. Le misure di salvaguardia possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni dell’UE. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera dell’UE.

In linea di massima, le misure di salvaguardia vengono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Quest'ultima può inoltre prendere tali misure quando s'imponga un intervento immediato.

Durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, si procede a consultazioni in seno al comitato allo scopo di esaminare gli effetti e verificare se sussistono le condizioni per la loro applicazione. Dette misure, infatti, possono essere modificate o abrogate quando non siano più necessarie.

Il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte dei paesi dell’UE, di restrizioni quantitative all'esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1061/2009

27.11.2009

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GU L 291, 7.11.2009

Ultima modifica: 09.02.2011