Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

L’Unione europea (UE) adotta una decisione che stabilisce misure restrittive nei confronti della Libia e di persone coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani commesse in questo paese.

ATTO

Decisione 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

SINTESI

In seguito alle gravi violazioni dei diritti umani commesse in Libia, il Consiglio ha deciso di adottare una serie di misure volte a vietare alcuni tipi di scambi con la Libia.

La presente decisione istituisce in particolare un embargo sulle armi, il divieto di sorvolo dello spazio aereo libico, restrizioni relative all’ammissione di alcune persone nel territorio dell’Unione europea (EU) e il congelamento delle loro risorse economiche.

Embargo sulle armi

L’embargo riguarda tutti i materiali che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna in Libia, in particolare armi, munizioni, materiale militare e paramilitare e tutti i pezzi di ricambio relativi a tali materiali.

Agli Stati membri è vietato fornire, vendere o trasferire tali materiali alla Libia, in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi. Gli Stati membri non possono nemmeno approvvigionarsi di armamenti in Libia.

Oltre a ciò, agli Stati membri è vietato prestare fornire assistenza tecnica o finanziaria alla Libia in relazione ad attività militari o di approvvigionamento di armi. Tale divieto riguarda, ad esempio, le attività di formazione e assistenza o la fornitura di personale mercenario armato.

Tali divieti non si applicano se gli armamenti o gli aiuti forniti dagli Stati membri sono destinati esclusivamente all'uso umanitario o protettivo.

Divieto di sorvolo dello spazio aereo libico

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per impedire i voli di aeromobili sotto la loro giurisdizione nello spazio aereo libico, con l'obiettivo di contribuire a proteggere i civili.

Tale divieto non si applica però ai voli effettuati per scopi umanitari. Ad esempio, sono autorizzati a volare o atterrare in Libia gli aeromobili che trasportano forniture mediche, alimenti o operatori umanitari.

Gli Stati membri devono anche vietare il decollo, il volo nel loro territorio e l’atterraggio nel loro territorio (fatta eccezione per i casi di emergenza):

Restrizioni relative all’ammissione di persone fisiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

La decisione prevede anche alcuni casi eccezionali, nei quali tali persone possono essere autorizzate a entrare nel territorio degli Stati membri.

Gli Stati membri non sono obbligati a rifiutare l'ingresso nel loro territorio ai propri cittadini.

Congelamento delle risorse economiche

La presente decisione stabilisce il congelamento dei fondi, delle attività finanziarie e di qualsiasi altra risorsa economica:

La decisione prevede tuttavia alcuni casi eccezionali in cui il congelamento delle risorse economiche può essere tolto.

Allegati della decisione

Gli allegati alla presente decisione elencano persone o entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani in Libia. Tali persone ed entità sono anche destinatarie di sanzioni come il divieto di recarsi nel territorio degli Stati membri e il blocco delle loro risorse economiche.

Gli allegati possono anche essere oggetto di modifica in funzione dell’evoluzione della situazione in Libia.

Contesto

In seguito ai gravi avvenimenti verificatisi in Libia e in particolare il ricorso alla violenza contro i civili, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (EN) (ES) (FR) ha adottato il 26 febbraio 2100 la risoluzione 1970 (2011). Tale risoluzione stabilisce misure restrittive nei confronti della Libia e di persone colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani contro la popolazione libica.

Vista la gravità della situazione, l’UE ha ritenuto necessario adottare la presente decisione per introdurre ulteriori misure restrittive. Inoltre, il Consiglio dell’UE ha adottato il regolamento (UE) 204/2011 per garantire l’attuazione della presente decisione, in particolare per garantire la sua applicazione uniforme da parte degli operatori economici degli Stati membri.

Riferimento

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2011/137/PESC del Consiglio

28.2.2011

-

GU L 58, 3.3.2011

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2011/178/PESC del Consiglio

23.3.2011

-

GU L 78, 24.3.2011

Le modifiche e correzioni successive della decisione 2011/137/PESC sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultima modifica: 23.08.2011