Il mediatore europeo
SINTESI DI:
SINTESI
CHE COSA FA LA DECISIONE?
Stabilisce le condizioni in cui opera il mediatore europeo.
PUNTI CHIAVE
Stato e nomina
Combattere la cattiva amministrazione
Il compito principale del mediatore consiste nell’investigare sui casi di cattiva amministrazione presenti nelle istituzioni e negli organi dell’Unione europea (UE).
Limite di autorità
Presentare una denuncia
Le denunce presentate al mediatore devono soddisfare le seguenti condizioni.
Le denunce possono essere classificate come riservate su richiesta del denunciante o dietro iniziativa del mediatore, qualora quest’ultimo reputi necessario tale provvedimento per proteggere gli interessi del denunciante o di un soggetto terzo.
Fasi successive
Qualora, dopo l’investigazione iniziale, il mediatore stabilisca che la denuncia è ammissibile e che vi sono le basi per un’indagine, ne informerà l’istituzione o l’organo interessato e chiederà di fornire un parere entro un limite di tempo specificato (normalmente non superiore a tre mesi).
Il mediatore sottopone il parere al denunciante, il quale può inviare i propri commenti entro un limite di tempo specificato (normalmente non superiore a un mese).
Il mediatore può svolgere ulteriori indagini. Al termine delle indagini, il mediatore chiude il caso con una decisione motivata che può contenere osservazioni critiche e informa il denunciante e l’istituzione o l’organo interessato.
Il mediatore può chiudere il caso con una relazione contenente progetti di raccomandazione per l’istituto o l’organo coinvolto, che verrà inviata al denunciante e all’istituzione o all’organo interessato. L’istituto o l’organo coinvolto ha tre mesi di tempo per presentare al mediatore un parere dettagliato elencando, ad esempio, le misure intraprese per implementare i progetti di raccomandazione.
Qualora il parere dettagliato non risulti soddisfacente, il mediatore potrà decidere di preparare una speciale relazione per il Parlamento europeo. Questa relazione può contenere delle raccomandazioni e viene inviata anche al richiedente e all’istituzione o all’organo interessato.
Se, nel corso di un’indagine, il mediatore viene a conoscenza di questioni di diritto penale, questi deve immediatamente informare le autorità nazionali, l’istituzione dell’UE responsabile per la lotta antifrode e, se del caso, l’istituzione o l’organo dell’UE per il quale lavora il funzionario o agente pubblico in questione.
Inoltre, il mediatore presenta al Parlamento una relazione annuale sulle proprie attività, compresi gli esiti delle indagini svolte.
Attuazione delle norme
Le disposizioni di esecuzione di questa decisione sono state adottate dal mediatore in data 8 luglio 2002 e modificate da ultimo il 3 dicembre 2008.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?
È entrata in vigore il 4 maggio 1994.
CONTESTO
Sito web del mediatore europeo
ATTO
Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pagg. 15-18)
Le successive modifiche alla decisione 94/262/CECA, CE, Euratom sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pagg. 43-48)
Ultimo aggiornamento: 04.02.2016