Sviluppo del microcredito

Il microcredito può promuovere la crescita economica e l'occupazione in Europa in conformità con quanto previsto dall'agenda di Lisbona. Esso permette alle microimprese e alle persone che desiderano mettersi in proprio di accedere al finanziamento dei loro progetti allorquando non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali. L'Unione europea presenta un'iniziativa che si articola in quattro punti e che si prefigge di promuovere lo sviluppo del microcredito in Europa.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 novembre 2007, dal titolo « Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione » [COM(2007) 708 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

In Europa il microcredito (prestito inferiore a 25 000 euro) si rivolge alle microimprese (quelle aventi meno di dieci lavoratori) e alle persone svantaggiate (in disoccupazione o inattive, che ricevono un'assistenza sociale, gli immigrati, ecc.) che intendono mettersi in proprio ma non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali.

Il microcredito può facilitare il passaggio dalla disoccupazione al lavoro indipendente e consente l'accesso al finanziamento alle persone alle quali le banche rifiutano il finanziamento dei loro progetti in considerazione dell'insufficienza delle garanzie presentate. Il microcredito può quindi svolgere un ruolo significativo nel quadro dell'attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

Peraltro, anche se il microcredito si sta estendendo da qualche anno negli Stati membri dell'Unione europea (UE), molto resta ancora da fare affinché questo strumento possa sviluppare tutto il suo potenziale.

Per quanto precede, l'UE propone un'iniziativa volta a sviluppare il mercato del microcredito. Tale iniziativa si articola in quattro punti distinti:

Primo punto: migliorare il contesto giuridico e istituzionale negli Stati membri

Il contesto istituzionale attuale negli Stati membri non sempre permette al microcredito di svilupparsi in maniera favorevole. Nella realtà, spesso il microcredito non viene neppure preso in considerazione dalla normativa nazionale o comunitaria. La Commissione incoraggia quindi gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per creare un contesto giuridico, istituzionale e commerciale più favorevole allo sviluppo del microcredito. In tale prospettiva, la Commissione propone segnatamente agli Stati membri di:

Secondo punto: creazione di un clima favorevole all'imprenditorialità

Al fine di incoraggiare il passaggio dell'Europa verso un'economia basata sulla conoscenza, sui servizi e sulle nuove tecnologie, nonché al fine di creare un clima più favorevole all'imprenditorialità, la Commissione propone segnatamente agli Stati membri di:

Terzo punto: promuovere la diffusione delle buone procedure

Promuovere la diffusione delle buone procedure fra gli OMF è un elemento essenziale dell'iniziativa a favore del microcredito. La Commissione propone pertanto di costituire una nuova entità che fornirebbe assistenza tecnica e sostegno allo sviluppo degli OMF non bancari negli Stati membri. Questa nuova entità avrebbe il compito di:

Quarto punto: fornitura di capitale finanziario supplementare per i nuovi OMF non bancari

La Commissione propone di creare una struttura di sostegno all'interno dell'equipe JEREMIE del FEI, destinata a fornire a promettenti OMF non bancari un adeguato sostegno tecnico e finanziario. Questo "microfondo" avrebbe l'obiettivo di aiutare gli OMF a divenire autonomi e contribuirebbe parimenti ad aumentare l'offerta di microcredito in Europa e lo sviluppo di tale settore.

Contesto

Questa iniziativa si prefigge di promuovere lo sviluppo sostenibile del microcredito nell'UE e rientra nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, della politica di incoraggiamento dell'imprenditorialità e dell'iniziativa economica, della promozione della « flessicurezza » e dell'inserimento delle persone svantaggiate, nonché della politica dello sviluppo del capitale umano e del rinnovamento dei legami sociali basati sulla fiducia.

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlemento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 27 giugno 2007, dal titolo « Verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza » [ COM(2007) 359 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 giugno 2006, dal titolo « Attuare il programma comunitario di Lisbona: finanziare la crescita delle PMI – promuovere il valore aggiunto europeo » [COM(2006) 349 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) [Gazzetta ufficiale L 177 del 30.6.2006].

Direttiva 2006/49/CE (es de en fr) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale dei fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) [Gazzetta ufficiale L 177 del 30.6.2006].

Ultima modifica: 04.04.2008