Montaggio degli pneumatici dei veicoli a motore
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Requisiti per il montaggio degli pneumatici
Secondo il regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, gli pneumatici sono classificati in tre categorie, ossia C1, C2 e C3.
Tutti gli pneumatici devono essere montati sul veicolo ed avere la stessa struttura, eccetto gli pneumatici di soccorso per uso temporaneo*.
Lo spazio in cui gira la ruota deve essere tale da consentire un movimento senza restrizioni agli pneumatici e ai cerchi.
Gli pneumatici montati sui veicoli hanno limiti massimi di carico e devono esibire il simbolo della categoria di velocità. Tali aspetti devono essere compatibili con i veicoli in questione.
Se un veicolo è dotato di una ruota di soccorso, essa deve appartenere ad una delle due categorie:
Norme relative all'omologazione CE
Il fabbricante del veicolo deve presentare all’autorità di omologazione una domanda di omologazione CE. Questa domanda deve contenere determinate informazioni, quali:
Se l'autorità competente ritiene che il veicolo rispetti tutti i requisiti relativi al montaggio degli pneumatici, attribuisce l'omologazione CE per tipo ed attribuisce un numero di omologazione in conformità alla direttiva 2007/46/CE.
Il regolamento(UE) 2015/166 modifica il regolamento (UE) n. 458/2011 adattandolo ai progressi tecnici riguardanti la ruota di scorta facoltativa per i veicoli della categoria N1 (ovvero quelli che trasportano merci e con un peso massimo non superiore alle 3,5 tonnellate).
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento si applica a partire dal 2 giugno 2011.
CONTESTO
Per maggiori informazioni si consulti:
* TERMINI CHIAVE
Pneumatico di soccorso per uso temporaneo: pneumatico di soccorso per uso temporaneo progettato per essere utilizzato a una pressione superiore rispetto a quella stabilita per gli pneumatici normali e rinforzati.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11-20)
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 458/2011 sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata è a solo scopo documentale.
Ultimo aggiornamento: 07.07.2016