Società: proteggere gli interessi dei soci e dei terzi

La Commissione europea ritiene necessario proteggere gli interessi dei terzi e dei soci attraverso un coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata. La presente direttiva risponde a questo proposito consentendo a terzi e soci di accedere alle informazioni riguardanti gli atti essenziali delle società.

ATTO

Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [Cfr atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

La presente direttiva mira a definire il quadro delle garanzie richieste alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

Tipi di società interessate

La presente direttiva si applica alle:

Pubblicità relativa alle società

Le società devono rendere pubblici determinati atti e indicazioni, vertenti in particolare su:

Tali elementi sono tutti registrati in un fascicolo costituito presso un registro centrale o presso un registro di commercio o un registro delle imprese. Tale dossier può essere disponibile in formato elettronico o su supporto cartaceo.

Qualsiasi modifica deve essere aggiornata nel registro centrale e resa pubblica entro un termine di 21 giorni dalla trasmissione completa delle informazioni.

Le società devono disporre di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nella comunicazione tra registri. Tale identificativo unico comprende quanto meno gli elementi che consentono di identificare:

Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le informazioni suddette nel bollettino nazionale o su altro supporto e adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra le informazioni fornite, assicurandosi che tali informazioni vengano aggiornate. Le informazioni devono essere messe a disposizione anche sul portale europeo e-Justice in tutte le lingue ufficiali dell’UE, nonché in formato elettronico attraverso il sistema di interconnessione dei registri (disponibile a partire dal 2014).

Il sistema di interconnessione dei registri deve offrire un accesso gratuito alle informazioni seguenti:

La Commissione assicura un servizio di ricerca sulle società iscritte negli Stati membri. Deve inoltre istituire una piattaforma centrale europea il cui è scopo è quello di garantire l’interoperabilità dei registri.

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla direttiva sui dati personali.

Validità degli obblighi della società

Qualora una società in formazione compia degli atti prima di acquistare la personalità giuridica, la responsabilità di tali atti grava sulle persone che li hanno compiuti e non sulla società stessa.

Quando la società avrà acquisito la personalità giuridica, gli atti compiuti dai suoi organi la obbligano nei confronti dei terzi, anche qualora oltrepassino i limiti dell’oggetto sociale, a meno che tali atti eccedano i poteri conferiti ai predetti organi.

Anche se saranno state adempiute le formalità di pubblicità relative alle persone dotate del potere di obbligare la società, le irregolarità riguardanti la nomina di tali persone non sono opponibili ai terzi. La società potrà far valere tale pubblicità esclusivamente fornendo la prova che i terzi erano a conoscenza di tali irregolarità.

Nullità della società

Gli Stati membri disciplinano la nullità delle società in base a pronuncia in giudizio. La nullità di una società può essere dichiarata unicamente nei seguenti casi:

Dopo il riconoscimento ufficiale della nullità, la società è liquidata. Tuttavia, i possessori di quote o di azioni devono versare il capitale sottoscritto o non versato nei confronti dei creditori.

La presente direttiva abroga la direttiva 68/151/CE.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/101/CE

21.10.2009

-

GU L 258, 1.10.2009

ITAtto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2012/17/UE

6.7.2012

7.7.2014

GU L 156 del 16.6.2012

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 89/666/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultima modifica: 28.12.2012