Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione dei veicoli a motore

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 19/2011 — relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Tipi di veicoli interessati

Il regolamento si applica alle categorie di veicoli M, N e O, ossia:

Requisiti per la targhetta regolamentare del costruttore

Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta regolamentare costituita da uno dei seguenti elementi (a discrezione del costruttore):

La targhetta regolamentare del costruttore deve contenere determinate informazioni, fra le quali:

Il regolamento (UE) n. 249/2012 modifica il regolamento (UE) n. 19/2011 introducendo la possibilità per i costruttori di veicoli di utilizzare etichette autoadesive nella realizzazione delle targhette regolamentari.

Prescrizioni relative al numero di identificazione del veicolo (VIN)

Il costruttore è tenuto ad apporre un VIN su ogni veicolo e a garantirne la rintracciabilità per un periodo di 30 anni. Il VIN contiene:

Esso deve essere apposto in una posizione chiaramente visibile e accessibile Deve essere impresso in modo da non poter essere alterato in condizioni d’uso normali del veicolo.

Disposizioni relative all’omologazione CE

Il fabbricante del veicolo deve presentare all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE. La domanda deve contenere determinate informazioni, quali:

Qualora l’autorità competente ritenga che il veicolo risponda a tutti i requisiti relativi alla targhetta regolamentare del costruttore e al numero di identificazione del veicolo, essa deve concedere l’omologazione UE e rilasciare un numero di omologazione in conformità della direttiva 2007/46/CE.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È applicato dal 1o febbraio 2011.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Targhetta regolamentare del costruttore: una targhetta o etichetta, apposta dal costruttore su un veicolo che indica le caratteristiche tecniche principali necessarie per l’identificazione del veicolo e fornisce alle autorità competenti le informazioni pertinenti relative alle masse massime ammissibili a pieno carico.
Numero di identificazione del veicolo (VIN): il codice alfanumerico assegnato ad un veicolo dal costruttore in modo da garantire l’identificazione corretta di ogni veicolo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell’11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 19/2011 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo ai requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Consultare la versione consolidata.

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.05.2019