Parafanghi di veicoli a motore

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1009/2010: relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento fissa i requisiti di omologazione dei veicoli a motore in relazione ai parafanghi. Fa parte dell’attuazione del regolamento (CE) 661/2009 per la sicurezza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Tipo di veicolo interessato

Il presente regolamento si applica alla categoria di veicoli M1, vale a dire ai veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Prescrizioni applicabili ai parafanghi

Norme per l’omologazione UE

Il fabbricante del veicolo deve presentare all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE. La domanda deve indicare:

Se l’autorità competente ritiene che il veicolo soddisfi tutti i requisiti relativi ai dispositivi riguardanti i parafanghi, rilascerà l’omologazione UE e attribuirà un numero di omologazione in conformità alla direttiva 2007/46/CE per l’omologazione UE dei veicoli.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È applicato dal 30 novembre 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Dispositivo di trazione sulla neve: catena da neve o altro dispositivo equivalente in grado di esercitare trazione sulla neve, idoneo a essere montato sulla combinazione pneumatico/ruota del veicolo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo ai requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 661/2009 sono state integrate nel documento originale. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 30.04.2019