Elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

La presente direttiva definisce il quadro giuridico volto a garantire il rispetto delle norme di sicurezza inerenti alla progettazione e alla fabbricazione dei trattori agricoli o forestali a ruote. Essa contribuisce in tal modo alla libera circolazione di questa categoria di prodotti nel mercato interno.

ATTO

Direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

La presente direttiva fissa le prescrizioni tecniche inerenti alla progettazione e alla fabbricazione dei trattori agricoli o forestali. Tali prescrizioni riguardano:

Definizione

Per trattore (agricolo o forestale) s’intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell’attività agricola o forestale.

Un trattore può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

La presente direttiva si applica ai trattori montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Rilascio di un’omologazione CE

Gli Stati membri devono accettare il rilascio dell’omologazione CE (che serve ad attestare la conformità di un tipo di veicolo, di sistema o di equipaggiamento alle prescrizioni tecniche richieste per l’immissione in circolazione) o un’omologazione nazionale, se i trattori sono conformi alle prescrizioni di cui sopra. In caso contrario, gli Stati membri cessano di considerare validi i certificati forniti e possono rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione del veicolo.

La presente direttiva abroga la direttiva 74/151/CEE.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/63/CE

9.9.2009

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GU L 214 del 19.8.2009

Ultima modifica: 01.02.2010