Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Le norme applicabili ai materiali elettrici a bassa tensione nei paesi dell’Unione europea (UE) continuano a rispondere a concezioni progettuali diverse che portano ad ostacolare la libera circolazione di questo genere di materiale. La presente direttiva mira a rafforzare l’armonizzazione dei requisiti di sicurezza che tali materiali devono soddisfare per poter circolare liberamente nel mercato interno.

ATTO

Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Versione codificata).

SINTESI

La presente direttiva mira a garantire che i materiali elettrici possano essere immessi sul mercato solo se non compromettono, in caso di installazione e di manutenzione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Intende inoltre promuovere la loro libera circolazione all’interno dell’UE.

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica ai materiali elettrici destinati ad essere adoperati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1 500 volt in corrente continua.

Non si applica ai:

materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

materiali elettrici per radiologia e uso clinico;

parti elettriche di ascensori e montacarichi;

contatori elettrici;

prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;

dispositivi d’alimentazione di recinti elettrici;

disturbi radioelettrici;

materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie;

materiali elettrici destinati ad essere esportati verso paesi terzi.

Obiettivi di sicurezza

Il materiale elettrico può essere immesso sul mercato se rispetta gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I della presente direttiva, che riguardano:

i requisiti generali di sicurezza applicabili ai materiali;

i pericoli che possono derivare dal materiale elettrico;

i pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.

La libera circolazione del materiale elettrico non dovrebbe essere ostacolata se il materiale soddisfa gli obiettivi di sicurezza definiti nella direttiva. I produttori possono scegliere il modo in cui soddisfare gli obiettivi di sicurezza.

Presunzione di conformità

I materiali elettrici che sono conformi alle disposizioni delle norme armonizzate dovrebbero godere di una presunzione di conformità con gli obiettivi di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva e dovrebbero poter circolare liberamente.

Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dai paesi dell’UE, sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. I loro riferimenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ove le norme non siano ancora state armonizzate, i paesi dell’UE adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti considerino rispondente agli obiettivi di sicurezza della direttiva, il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della Commissione internazionale delle regolamentazioni per l’approvazione degli impianti elettrici (CEE-el) o della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC).

Ove non esistano ancora norme armonizzate o disposizioni in materia di sicurezza, i paesi dell’UE devono adottare ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza della direttiva, il materiale elettrico costruito in conformità delle norme di sicurezza applicate nel paese dell’UE in cui è stato fabbricato.

Immissione sul mercato

Prima di immettere sul mercato il materiale elettrico:

il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea deve apporre la marcatura «CE» sul prodotto e redigere una dichiarazione «CE» di conformità;

il fabbricante deve redigere la documentazione tecnica.

La dichiarazione «CE» di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell’UE;

descrizione del materiale elettrico;

riferimento alle norme armonizzate;

eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità;

identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’UE;

le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura «CE».

Salvaguardia

Se per motivi di sicurezza un paese dell’UE vieta l’immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa gli altri paesi interessati e la Commissione europea.

Abrogazione

La direttiva 2006/95/CE è stata abrogata dalla direttiva 2014/35/UE con decorrenza dal 20 aprile 2016.

RIFERIMENTO

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2006/95/CE

16.1.2007

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GU L374 del 27.12.2006, pag. 10-19.

ATTO CORRELATO

Direttiva 2014/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative all’immissione sul mercato di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.03.2014, pag. 357-374).

Ultima modifica: 23.04.2015