Vendita di titoli allo scoperto

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento:

Atti di esecuzione e atti delegati

Pandemia di COVID-19 — Decisioni dell’ESMA

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 1o novembre 2012.

CONTESTO

In tempi di instabilità finanziaria, alcune operazioni finanziarie come la vendita allo scoperto e i CDS, comportano il rischio di aggravare eventuali spirali al ribasso dei prezzi dei titoli, soprattutto per quanto gli istituti finanziari, minacciandone la sostenibilità e creando dei rischi per l’intero sistema finanziario. Tale instabilità dei mercati finanziari può estendersi all’economia reale.

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Vendita allo scoperto: una transazione in cui un istituto finanziario vende un prodotto finanziario che ha preso in prestito, con l’obiettivo di ricomprarlo in seguito. L’istituto auspica che nel frattempo il prezzo del prodotto diminuisca, così pagherà un prezzo inferiore a quello di vendita.
Credit default swap (CDS): strumenti derivati ad alto rischio, non regolamentati.
Circostanze eccezionali: nel contesto di questo regolamento:
Vendita a nudo: percepita come più rischiosa — una transazione in cui il venditore non ha nemmeno preso a prestito il prodotto finanziario che vende.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei credit default swap (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 236/2012 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2020/525 dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 16 marzo 2020 di imporre alle persone fisiche o giuridiche che detengono posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’obbligo di notifica alle autorità competenti in caso di superamento di una determinata soglia temporaneamente ridotta, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 15.4.2020, pag. 5).

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d’intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11).

Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 02.12.2020