Origine geografica delle bevande spiritose

Al fine di proteggere i consumatori e sviluppare il settore delle bevande spiritose*, l’Unione europea (UE) ha istituito un quadro normativo che garantisce norme unionali uniformi applicabili alla commercializzazione delle bevande spiritose.

ATTO

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

SINTESI

Al fine di proteggere i consumatori e sviluppare il settore delle bevande spiritose*, l’Unione europea (UE) ha istituito un quadro normativo che garantisce norme unionali uniformi applicabili alla commercializzazione delle bevande spiritose.

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Stabilisce le norme relative alla definizione, alla descrizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche. Si applica a tutte le bevande spiritose, siano esse prodotte nell’UE o in un paese terzo.

PUNTI CHIAVE

TERMINI CHIAVE

* Bevanda spiritosa: bevanda alcolica destinata al consumo umano. Per definizione, essa ha caratteristiche organolettiche particolari e un titolo alcolometrico minimo del 15 %. È prodotta mediante distillazione, mediante macerazione o mediante aggiunta di aromi, oppure mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con altre bevande spiritose, alcol etilico di origine agricola o determinati distillati.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 110/2008

20.2.2008

-

GU L 39 del 13.2.2008, pagg. 16-54

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 1334/2008

20.1.2009

-

GU L 354 del 31.12.2008, pagg. 34-50

Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 110/2008 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 936/2009 della Commissione, del 7 ottobre 2009, recante applicazione degli accordi tra l’Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose (GU L 264 dell 8.10.2009, pagg.5-6)

Ultimo aggiornamento: 02.10.2015